Gazzetta n. 93 del 20 aprile 2000 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 25 febbraio 2000, n. 95
Attuazione della direttiva 98/29/CE in materia di assicurazione dei crediti all'esportazione per le operazioni garantite a medio e lungo termine.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 5 febbraio 1999, n. 25;
Vista la direttiva 98/29/CE del Consiglio del 7 maggio 1998, relativa all'armonizzazione delle principali disposizioni in materia di assicurazione per le operazioni garantite a medio e lungo termine;
Vista la decisione 73/391/CE del Consiglio del 13 dicembre 1973, relativa alle procedure di consultazione e d'informazione in materia di assicurazione crediti, garanzie e crediti finanziari, e successive modifiche;
Vista la decisione 82/854/CE del Consiglio del 10 dicembre 1982, relativa al regime applicabile nei settori delle garanzie e dei finanziamenti all'esportazione, a talune subforniture in provenienza da altri Stati membri o da Paesi non membri delle Comunita' europee;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, modificato dal decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 170;
Vista la deliberazione 9 giugno 1999, n. 93/99, del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), concernente operazioni e categorie di rischi assicurabili dall'Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero (SACE), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 186 del 10 agosto 1999;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 febbraio 2000;
Su proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Campo d'applicazione

1. Il presente decreto si applica alle garanzie assicurative e fideiussorie concesse direttamente o indirettamente per conto o con il sostegno dello Stato, per operazioni relative all'esportazione di merci o servizi di origine dello Stato, quando siano destinate a Paesi fuori dall'Unione europea e finanziate con crediti acquirente o con crediti fornitore oppure regolate in contanti, che implichino un periodo di rischio totale di durata pari o superiore a due anni, vale a dire il periodo di rimborso compresa la durata di fabbricazione.
2. Il presente decreto non si applica alla garanzia per fideiussioni prestate a garanzia di offerte, a fronte di quote di pagamenti anticipati, a fini di buona esecuzione e in sostituzione di trattenute a garanzia. Esso non si applica, inoltre, alla copertura di rischi relativi ad attrezzature e materiali di costruzione utilizzati localmente per l'esecuzione del contratto commerciale.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive e le decisioni comunitarie vengono
forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE).
Nota al titolo:
- La direttiva 98/29/CE del Consiglio del 7 maggio 1998
e' stata pubblicata nella G.U.C.E. n. L 148 del 19 maggio
1998.
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione regola la delega al
Governo dell'esercizio della funzione legislativa e
stabilisce che essa non pu'o' avvenire se non con
determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto
per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- La legge 5 febbraio 1999, n. 25, reca: "Disposizioni
per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria
1998".
- Per quanto riguarda la direttiva 98/29/CE del
Consiglio del 7 maggio 1998 vedasi la nota al titolo.
- La decisione 73/391/CEE del Consiglio del 13 dicembre
1973 e' stata pubblicata nella G.U.C.E. n. L 297 del
21 novembre 1996.
- La decisione 82/854/CEE del Consiglio del 13 dicembre
1973 e' stata pubblicata nella G.U.C.E. n. L 297 del
21 novembre 1996.
- Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143,
modificato dal decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 170,
reca disposizioni in materia di commercio con l'estero a
norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), e dell'art. 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59.



 
Art. 2
Disposizioni applicabili

1. Fermo restando che le operazioni e le categorie di rischi assicurabili sono definite con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, modificato dal decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 170, in conformita' delle disposizioni comunitarie ivi comprese quelle contenute nell'allegato, l'Istituto per i servizi assicurativi del commercio con l'estero (SACE) istituito dall'articolo 1 del predetto decreto (in prosieguo: "l'assicuratore"), si attiene, nell'esercizio delle proprie attribuzioni e attivita' rientranti nel campo d'applicazione previsto all'articolo 1, ai principi comuni definiti dall'allegato stesso.
2. Qualora il Consiglio dell'Unione europea dovesse modificare modalita' esecutive e caratteristiche di ordine tecnico relative ai principi comuni di cui al comma 1, l'adeguamento alle nuove disposizioni comunitarie e' disposto dal CIPE mediante propria delibera.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 25 febbraio 2000
CIAMPI
D'Alema, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Toia, Ministro per le politiche
comunitarie
Fassino, Ministro del commercio con
l'estero
Dini, Ministro degli affari esteri
Diliberto, Ministro della giustizia
Amato, Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione
economica
Letta, Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato Visto, il Guardasigilli: Diliberto



Nota all'art. 2:
- Per quanto riguarda il decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 143, modificato del decreto legislativo 27 maggio
1999, n. 170, vedasi le note al preambolo. L'art. 2, comma
3, del decreto cosi' recita:
"3. Le operazioni e le categorie di rischi assicurabili
sono definite con delibera del Comitato interministeriale
per la programmazione economica su proposta del Ministero
del tesoro del bilancio e della programmazione economica,
di concerto con il Ministero del commercio con l'estero,
tenendo anche conto degli accordi internazionali, nonche'
della normativa e degli indirizzi dell'Unione europea in
materia di privatizzazione dei rischi di mercato e di
armonizzazione dei sistemi comunitari di assicurazione dei
crediti all'esportazione gestiti con il sostegno dello
Stato".
Nota all'allegato - Capitolo 1, Sezione 1, punto 2, lettera
b):
- L'art. 48 (ex art. 58) del trattato cosi' recita:
"Art. 48 (ex art. 58). - Le societa' costituite
conformemente alla legislazione di uno Stato membro e
aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il
centro di attivita' principale all'interno della Comunita',
sono equiparate, ai fini dell'applicazione delle
disposizioni del presente capo, alle persone fisiche aventi
la cittadinanza degli Stati membri.
Per societa' si intendono le societa' di diritto civile
o di diritto commerciale, ivi comprese le societa'
cooperative, e le altre persone giuridiche contemplate dal
diritto pubblico o privato, ad eccezione delle societa' che
non si prefiggono scopi di lucro".



 
Allegato

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