Gazzetta n. 95 del 22 aprile 2000 (vai al sommario)
LEGGE 20 aprile 2000, n. 97
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 febbraio 2000, n. 32, recante disposizioni urgenti in materia di locazioni per fronteggiare il disagio abitativo.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:

Art. 1

1. Il decreto-legge 25 febbraio 2000, n. 32, recante disposizioni urgenti in materia di locazioni per fronteggiare il disagio abitativo, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 20 aprile 2000
CIAMPI
D'Alema, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Bordon, Ministro dei lavori pubblici Visto, il Guardasigilli: Diliberto



Avvertenza:
Il decreto-legge 25 febbraio 2000, n. 32, e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
46 del 25 febbraio 2000.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
le modifiche apportate dalla presente legge di conversione
hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Il testo del decreto-legge, coordinato con la legge di
conversione e corredato delle relative note, e' pubblicato
in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 17.



 
Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 25
FEBBRAIO 2000, N. 32.

All'articolo 1:
al comma 1, sono aggiunte, in fine, le parole: ", fermo restando il limite massimo di diciotto mesi di cui al medesimo articolo 6,
comma 5";
al comma 3, primo periodo, le parole: "Il comma 1 dell'articolo 7 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, si interpreta" sono sostituite dalle seguenti: "Le disposizioni di cui al primo periodo del comma 1 dell'articolo 7 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, si interpretano"; al secondo periodo, le parole: "A tale fine" sono sostituite dalle seguenti: "Ai fini dell'esecuzione di tali provvedimenti di rilascio," e dopo le parole: "apposita
dichiarazione" sono inserite le seguenti: "in carta libera";
al comma 4, primo periodo, dopo le parole: "che abbiano proceduto" sono inserite le seguenti: ", o che procedano entro il 15 maggio 2000,"; al medesimo comma 4, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sono fatte salve le procedure gia' avviate dalle regioni ai sensi dell'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, che comunque consentano l'attribuzione delle risorse ai comuni
entro il 30 giugno 2000.";
al comma 5, le parole: "31 maggio 2000" sono sostituite dalle
seguenti: "31 ottobre 2000".

LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 6810):
Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
(D'Alema) e dal Ministro dei lavori pubblici (Bordon) il
25 febbraio 2000.
Assegnato alla VIII commissione (Ambiente), in sede
referente, il 28 febbraio 2000, con il parere delle
commissioni I, II, V, e del Comitato per la legislazione e
parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla VIII commissione il 29 febbraio e il
1o, 2, 8 e 15 marzo 2000.
Esaminato in aula il 17 e 21 marzo 2000 e approvato il
22 marzo 2000.
Senato della Repubblica (atto n. 4549):
Assegnato alla 2a (Giustizia) e 13a (Territorio),
riunite in sede referente il 24 marzo 2000, con pareri
delle commissioni 1a, 5a, 6a, 8a e commissione parlamentare
per le questioni regionali.
Esaminato dalla 1a commissione (Affari costituzionali),
in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di
costituzionalita', il 28 marzo 2000.
Esaminato dalle commissioni riunite 2a e 13a, il
30 marzo 2000, 3 e 4 aprile 2000.
Esaminato in aula e approvato il 18 aprile 2000.
 
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