Gazzetta n. 96 del 26 aprile 2000 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 11 aprile 2000
Revoca della somma di L. 67.106.149 di cui all'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 2172/FPC del 16 ottobre 1991 concernente interventi di adeguamento sismico degli edifici pubblici in alcuni comuni della regione Basilicata a seguito degli eventi tellurici del 5 maggio 1990 e 26 maggio 1991. (Ordinanza n. 3053).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALL'INTERNO
delegato al coordinamento della protezione civile
Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante l'istituzione del Servizio nazionale della protezione civile;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 22 dicembre 1999 con il quale il prof. Franco Barberi e' stato nominato Sottosegretario di Stato;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 dicembre 1999 recante la delega delle funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;
Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 30 dicembre 1999 con il quale al prof. Franco Barberi viene attribuito l'esercizio delle funzioni di cui alla predetta legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonche' quelle di cui all'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, limitatamente alle assegnazioni disposte con ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile in data antecedente all'entrata in vigore della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;
Visto l'art. 23-sexies, comma 2, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, che prevede la rendicontazione delle somme effettivamente spese da parte degli enti, al fine di verificare lo stato di attuazione degli interventi finanziati con decreti o ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile;
Vista l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 2172/FPC del 16 ottobre 1991, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 252 del 26 ottobre 1991, con la quale e' stata assegnata, tra l'altro, al comune di Picerno la somma di L. 665.000.000 per l'esecuzione degli interventi di adeguamento sismico relativi alla scuola elementare Oscar Pagano, a seguito degli interventi sismici del 5 maggio 1990 e del 26 maggio 1991 relativi alla regione Basilicata;
Vista la nota n. 718 del 21 gennaio 2000 con la quale il comune di Picerno (Potenza) comunica che gli interventi sono stati ultimati e collaudati e che e' stata realizzata un'economia di L. 67.106.149 a valere sulla predetta assegnazione di L. 665.000.000;
Considerato che ai sensi delle sopracitate disposizioni legislative si puo' procedere alla revoca della somma non utilizzata;
Considerato che tale somma risulta completamente erogata al comune di Picerno;
Dispone:
Art. 1.
1. Per le motivazioni indicate in premessa, e' revocata la somma di L. 67.106.149 di cui all'assegnazione disposta a favore del comune di Picerno con l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 2172/FPC del 16 ottobre 1991.
2. La somma di cui al comma 1 e' versata dal comune di Picerno al cap. X - capitolo 3694/5 dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnata, con decreto del Ministro del tesoro, sull'unita' previsionale di base 20.2.1.3 (cap. 9353) iscritta nell'ambito del centro di responsabilita' amministrativa n. 20 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
3. La somma di cui al comma precedente sara' utilizzata ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 11 aprile 2000
Il Sottosegretario di Stato: Barberi
 
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