Gazzetta n. 97 del 27 aprile 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 12 aprile 2000
Disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentativita' dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP).

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1999;
Visto in particolare l'art. 14, comma 17, della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, che prevede che, con decreti del Ministro delle politiche agricole e forestali, sono stabilite le disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentativita' per il riconoscimento dei consorzi di tutela nonche' i criteri che assicurino una equilibrata rappresentanza delle categorie dei produttori e dei trasformatori interessati alle denominazioni di origine protette (DOP), indicazioni geografiche protette (IGP) e specialita' tradizionali garantite (STG) negli organi sociali dei consorzi stessi;
Considerato che i prodotti registrati come STG ai sensi del regolamento (CEE) n. 2082/92 possono essere ottenuti su tutto il territorio comunitario e che pertanto i requisiti relativi alla rappresentativita' dei corrispondenti consorzi di tutela non possono essere determinati con modalita' analoghe a quelle dei Consorzi di tutela dei prodotti a DOP e ad IGP;
Considerato che attualmente l'Italia ha ottenuto la registrazione ai sensi del regolamento (CEE) n. 2082/92 per un solo prodotto STG del quale non risulta ancora rivendicata la produzione;
Considerato pertanto che in questa prima fase appare possibile determinare i requisiti di rappresentativita' esclusivamente per i consorzi di tutela dei prodotti a DOP e ad IGP;
Considerato che l'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, ha individuato rispettivamente ai commi 17 e 16 due distinte categorie: quella dei "produttori e trasformatori interessati alle DOP e alle IGP" e quella dei "produttori ed utilizzatori" ed ha posto a carico di tutti i soggetti che compongono quest'ultima categoria i costi derivanti dalle attivita' contemplate al comma 15 dello stesso art. 14;
Considerato pertanto che, ai fini del presente decreto e del regolamento che stabilisce i criteri dell'attribuzione dei costi derivanti dalle attivita' contemplate al comma 15 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, occorre individuare la categoria dei "produttori ed utilizzatori";
Ritenuto che, per l'individuazione della categoria dei "produttori ed utilizzatori" di cui all'art. 14, comma 16, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, si debba tener conto di quei soggetti la cui attivita', all'interno della filiera, assume un ruolo insostituibile nel conferire al prodotto le caratteristiche peculiari della DOP o IGP;
Ritenuto che la categoria di cui al precedente capoverso possa essere individuata, per i prodotti trasformati, come quella degli elaboratori della materia prima e, per gli altri prodotti, come quella dei produttori della materia prima;
Ritenuto quindi che i requisiti di rappresentativita' per il riconoscimento dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP devono tener conto della categoria dei "produttori ed utilizzatori" sia per il ruolo insostituibile svolto nella caratterizzazione della produzione tutelata, sia per l'onere finanziario che la legge n. 526/1999 pone a loro carico, anche in assenza di una loro adesione al consorzio;
Decreta:
Art. 1.
1. I consorzi di tutela delle DOP e delle IGP sono costituiti ai sensi dell'art. 2602 e seguenti del codice civile.
2. Svolgono, su incarico conferito con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, le funzioni di cui al comma 15 dell'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526.
 
Art. 2.
1. Ciascun consorzio di tutela puo' esercitare le funzioni di cui all'art. 1, comma 2, per una sola DOP o IGP e per ciascuna DOP o IGP puo' essere incaricato un unico consorzio di tutela.
2. E' consentito ai consorzi di tutela incaricati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali di avvalersi, ove lo ritengano, del medesimo agente vigilatore con qualifica di agente di pubblica sicurezza, attribuita nei modi e nelle forme di legge, secondo quanto previsto dall'art. 81 del regio decreto-legge 20 agosto 1909, n. 666.
3. I costi derivanti dalle attivita' attribuite ai sensi del comma 15 dell'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, ai consorzi di tutela delle DOP o IGP, incaricati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sono posti a carico di tutti i soggetti che aderiscono al consorzio e dei soggetti "produttori ed utilizzatori" della DOP o della IGP, anche se non aderenti al consorzio, appartenenti alle categorie individuate all'art. 4 del presente decreto secondo i criteri che saranno stabiliti con successivo regolamento del Ministro delle politiche agricole e forestali.
 
Art. 3.
Fatte salve le previsioni del codice civile, lo statuto dei consorzi di tutela, affidatari dell'incarico di cui all'art. 1, comma 2, contiene:
a) nome della DOP o della IGP per la cui tutela il consorzio opera;
b) modalita' per l'ammissione al consorzio, prevedendo espressamente l'accesso, in maniera singola o associata, purche' su specifica delega dei singoli, a tutti i soggetti partecipanti al processo produttivo della DOP o della IGP tutelata. Non e' richiesta la previsione della delega specifica nell'ipotesi di cooperative di primo grado;
c) individuazione degli organi sociali e delle loro funzioni;
d) modalita' di nomina dei componenti degli organi sociali secondo i criteri fissati con decreto ministeriale relativo all'individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP;
e) norme per la nomina e per il funzionamento del collegio sindacale;
f) norme per l'eventuale scioglimento anticipato del consorzio.
 
Art. 4.
Sulla base dei criteri stabiliti nelle premesse al presente decreto, sono individuati, nelle filiere produttive nelle quali sono ricompresi tutti i prodotti italiani attualmente riconosciuti a DOP o ad IGP, le seguenti categorie di "produttori ed utilizzatori":
a) "caseifici" nella filiera formaggi;
b) "produttori" nella filiera ortofrutticoli e cereali non trasformati;
c) "imprese di lavorazione" nella filiera ortofrutticoli e cereali trasformati;
d) "olivicoltori" nella filiera grassi (oli);
e) "allevatori e macellatori" nella filiera carni fresche;
f) "imprese di lavorazione" nella filiera preparazioni carni;
g) "preparatori" nella filiera prodotti panetteria.
 
Art. 5.
Ai fini del riconoscimento di cui all'art. 14, comma 17, della legge n. 526/1999, i consorzi di tutela delle DOP e IGP, devono dimostrare la partecipazione nella compagine sociale dei soggetti delle categorie individuate all'art. 4 del presente decreto che rappresentano almeno i 2/3 della produzione controllata dall'organismo di controllo privato autorizzato o dall'autorita' pubblica designata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e ritenuta idonea alla certificazione a DOP o IGP, calcolate su un periodo significativo.
 
Art. 6.
1. I consorzi regolarmente costituiti alla data di entrata in vigore della legge 21 dicembre 1999, n. 526, devono adeguare, ove necessario, i loro statuti entro un anno dalla data di pubblicazione del presente decreto.
2. Scaduto tale termine, i consorzi di cui al precedente comma dovranno inviare la documentazione comprovante la sussistenza delle condizioni e dei requisiti previsti nel presente decreto al Ministero delle politiche agricole e forestali che provvedera' a rinnovare l'incarico con apposito decreto.
 
Art. 7.
La verifica della sussistenza del requisito di rappresentativita' di cui all' art. 5 del presente decreto e' effettuata con cadenza triennale dal Ministero delle politiche agricole e forestali. Ove il predetto requisito venga a mancare, l'incarico di cui all'art. 1 del presente decreto sara' revocato in qualsiasi momento.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 12 aprile 2000
Il Ministro: De Castro
 
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