Gazzetta n. 97 del 27 aprile 2000 (vai al sommario)
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
DECRETO 10 febbraio 2000, n. 101
Regolamento recante modificazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 dicembre 1997, n. 516, recante norme per l'erogazione del finanziamento dei lavori di restauro, ristrutturazione ed adeguamento funzionale degli immobili stabilmente adibiti a teatro.

IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368;
Visto l'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 dicembre 1997, n. 516, recante norme per l'erogazione del finanziamento dei lavori di restauro, ristrutturazione ed adeguamento funzionale degli immobili stabilmente adibiti a teatro, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135;
Vista la legge 15 dicembre 1998, n. 444, recante "Nuove disposizioni per favorire la riapertura di immobili adibiti a teatro e per attivita' culturali";
Considerato che l'articolo 1 della citata legge 15 dicembre 1998, n. 444, ha modificato l'articolo 4 del citato decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, in particolare estendendo la possibilita' di utilizzazione del conto speciale istituito nell'ambito del Fondo di intervento di cui all'articolo 2, della legge 14 agosto 1971, n. 819, anche alla erogazione di contributi sugli interessi relativi a mutui contratti per le finalita' indicate dalla medesima legge;
Ritenuto di dover conseguentemente adeguare, in ragione delle modifiche normative sopravvenute, le norme relative al finanziamento dei lavori di restauro, ristrutturazione ed adeguamento funzionale degli immobili adibiti stabilmente a teatro, di cui al citato decreto n. 516 del 1997;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 29 dicembre 1999;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400, prot. n. 156 del 14 gennaio 2000;

A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1

1. Al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 dicembre 1997, n. 516, sono apportate le modifiche di cui agli articoli seguenti.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia dell'art. 10,
commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla
promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del
Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali
della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
- Il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368
(Istituzione del Ministero per i beni e le attivita'
culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997,
n. 59), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 ottobre
1998, n. 250.
- Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto-legge
25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 maggio 1997, n. 135 (Disposizioni urgenti per
favorire l'occupazione):
"Art. 4. - 1. In attesa dell'adozione della legge di
disciplina generale dell'attivita' teatrale, e' istituito,
nell'ambito del Fondo di intervento di cui all'art. 2 della
legge 14 agosto 1971, n. 819, il conto speciale per
l'apertura dei teatri, avente ad oggetto il finanziamento
dei lavori di restauro, ristrutturazione ed adeguamento
funzionale degli immobili stabilmente adibiti a teatro, di
proprieta' dei comuni o di altri soggetti. Il finanziamento
e' compatibile con eventuali contributi in conto capitale
ed e' erogato sulla base di criteri predeterminati
dall'Autorita' di Governo competente in materia di
spettacolo.
2. Il tasso di interesse per le operazioni di
finanziamento a carico del conto speciale di cui al comma 1
e' definito con decreto del Ministro del tesoro, di
concerto con l'Autorita' di Governo competente in materia
di spettacolo.
2-bis. Le somme del conto speciale sono utilizzate
anche per la erogazione di contributi sugli interessi
relativi a mutui contratti per le finalita' di cui al comma
1. (Le modalita' ed i limiti di erogazione sono stabiliti
con decreto dell'Autorita' di Governo competente in materia
di spettacolo).
3. Alla costituzione delle disponibilita' finanziarie
del conto speciale del Fondo d'intervento sono inizialmente
destinate lire 25 miliardi, mediante individuazione
nell'ambito delle disponibilita' esistenti nel fondo
d'intervento di cui all'art. 2 della legge 14 agosto 1971,
n. 819. A tale individuazione, nonche' per ulteriori
individuazioni nell'ambito del fondo predetto, connesse ad
esigenze dei settori dello spettacolo, si provvede con
decreto dell'Autorita' di Governo competente in materia di
spettacolo.".
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
4 dicembre 1997, n. 516 (Norme per l'erogazione del
finanziamento dei lavori di restauro, ristrutturazione, ed
adeguamento funzionale degli immobili stabilmente adibiti a
teatro), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 marzo
1998, n. 61.
- La legge 15 dicembre 1998, n. 444 (Nuove disposizioni
per favorire la riapertura di immobili adibiti a teatro e
per attivita' culturali), e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 23 dicembre 1998, n. 299.
- Per il testo dell'art. 4 del decreto-legge 25 marzo
1997, n. 67, vedasi nelle note alle premesse.
Nota all'art. 1:
- Per l'argomento del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 4 dicembre 1997, n. 516, vedasi
nelle note alle premesse.



 
Art. 2

1. Il comma 1 dell'articolo 1 e' sostituito dal seguente: "1. Sono ammessi alle agevolazioni di cui al conto speciale previsto dall'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e successive modificazioni e integrazioni, di seguito definito "conto speciale , progetti di restauro, ristrutturazione ed adeguamento funzionale, presentati da proprietari di immobili destinati stabilmente ad attivita' teatrale, ovvero, su delega di questi, dai gestori delle attivita' teatrali svolte nell'immobile, che si assumono, anche in parte, l'onere dei lavori. Le agevolazioni consistono in finanziamenti a tasso agevolato, di seguito definite "finanziamenti e in contributi in conto interessi, di seguito definiti "contributi ".



Nota all'art 2:
- Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 4 dicembre 1997, n.
516 (Per l'argomento vedasi nelle note alle premesse), come
modificato dal regolamento qui pubblicato:
"Art. 1. - 1. Sono ammessi alle agevolazioni di cui al
conto speciale previsto dall'art. 4 del decreto-legge
25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 maggio 1997, n. 135, e successive modificazioni e
integrazioni, di seguito definito "conto speciale",
progetti di restauro, ristrutturazione ed adeguamento
funzionale, presentati da proprietari di immobili destinati
stabilmente ad attivita' teatrale, ovvero, su delega di
questi, dai gestori delle attivita' teatrali svolte
nell'immobile, che si assumono, anche in parte, l'onere dei
lavori. Le agevolazioni consistono in finanziamenti a tasso
agevolato, di seguito definite "finanziamenti e in
contributi in conto interessi, di seguito definiti
"contributi .
2. L'importo massimo del finanziamento per ciascun
intervento e' fissato nell'80% dell'importo complessivo
previsto, e comunque in misura non superiore a lire 2.000
milioni.
3. Ai fini del computo del finanziamento, sono ammesse
le spese di progettazione e direzione lavori, nel limite
massimo del 4% dell'importo complessivo dei lavori".



 
Art. 3

1. Nell'articolo 2, comma 1, lettera a), dopo le parole "hanno ad oggetto edifici o complessi immobiliari destinati stabilmente e con carattere di continuita'", sono inserite le seguenti: "ancorche' non esclusivamente,".



Nota all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 1, lettera a)
del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4
dicembre 1997, n. 516 (Per l'argomento vedasi nelle note
alle premesse), come modificato dal regolamento qui
pubblicato:
"Art. 2. - 1. Sono ammissibili le sole istanze che:
a) hanno ad oggetto edifici o complessi immobiliari
stabilmente e con carattere di continuita' ancorche' non
esclusivamente, destinati a rappresentazioni pubbliche
teatrali, o comunque dal vivo".



 
Art. 4

1. Nell'articolo 3, comma 1, le parole "alla Presidenza del Consiglio dei Ministri" sono sostituite dalle seguenti: "al Ministero per i beni e le attivita' culturali".



Nota all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'art. 3, comma 1, lettera a),
del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
4 dicembre 1997, n. 516 (Per l'argomento vedasi nelle note
alle premesse), come modificato dal regolamento qui
pubblicato.
"Art. 3. - 1. La istanza per l'ammissione al
finanziamento, in regola con l'imposta di bollo, e'
presentata, prima dell'inizio dei lavori, al Ministero per
i beni e le attivita' culturali - Dipartimento dello
spettacolo, ed al soggetto gestore del fondo di cui
all'art. 2 della legge 14 agosto 1971, n. 819, entro il
31 gennaio di ciascun anno".



 
Art. 5

1. Nell'articolo 4, comma 1, le parole "tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "cinque anni".



Nota all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 4 dicembre 1997, n.
516 (Per l'argomento vedasi nelle note alle premesse), come
modificato dal regolamento qui pubblicato:
"Art. 4. - 1. Il finanziamento, della durata massima di
cinque anni, e' disposto ed erogato dal soggetto gestore
del fondo di cui all'art. 2 della legge 14 agosto 1971, n.
819, previo assenso del capo del dipartimento dello
spettacolo.
2. A tal fine, gli interventi sono programmati secondo
l'ordine cronologico di ricezione delle domande complete
della documentazione prescritta, nel rispetto del seguente
ordine di priorita':
a) interventi in immobili di proprieta' di enti
pubblici territoriali, e soggetti alle disposizioni della
legge 1o giugno 1939, n. 1089;
a-bis) interventi in immobili di proprieta' di enti
pubblici territoriali, situati nelle zone di cui agli
obiettivi 1 e 2, come individuate ai sensi del regolamento
(CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, e
successive modificazioni;
b) interventi in immobili di proprieta' di enti
pubblici territoriali;
c) interventi in immobili soggetti alle disposizioni
della legge 1o giugno 1939, n. 1089;
d) interventi in altri immobili diversi da quelli
indicati nelle precedenti lettere.
3. L'erogazione del finanziamento e' disposta in una
unica soluzione anticipata, per l'intero importo approvato.
La restituzione della somma oggetto del finanziamento
avviene con tre rate costanti annuali posticipate,
comprensive di capitali ed interessi, a decorrere dal
1o gennaio del terzo anno successivo a quello in cui e'
stata disposta l'erogazione.
4. Il soggetto gestore del fondo puo' condizionare
l'erogazione del finanziamento all'apprestamento da parte
del beneficiano di idonee garanzie, anche di natura
fidejussoria, a copertura dell'obbligo di restituzione
della somma da erogare.
5. Il soggetto gestore del fondo provvede a dare
comunicazione di ciascuna effettiva erogazazione al
dipartimento dello spettacolo del Ministero per i beni e le
attivita' culturali.
6. Per quanto non disposto del presente articolo, alla
erogazione ed alla restituzione delle somme oggetto del
finanziamento si applicano le stesse modalita' e condizioni
applicate dal soggetto gestore del fondo per la erogazione
delle somme di cui all'art. 2 della legge 14 agosto 1971,
n. 819, compatibilmente con la natura e la destinazione del
finanziamento medesimo, con il disposto dell'art. 4 del
decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con
modificazioni, con legge 23 maggio 1997, n. 135, e con
quanto prescritto dal presente regolamento".



 
Art. 6

1. Nell'articolo 4, comma 2, dopo la lettera a) e' inserita la seguente: "a-bis) interventi in immobili di proprieta' di enti pubblici territoriali, situati nelle zone di cui agli obiettivi 1 e 2, come individuate ai sensi del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, e successive modificazioni;".
 
Art. 7

1. Nell'articolo 4, il comma 3, e' sostituito dal seguente: "3. L'erogazione del finanziamento e' disposta in una unica soluzione anticipata per l'intero importo approvato. La restituzione della somma oggetto del finanziamento avviene con tre rate costanti annuali posticipate, comprensive di capitali ed interessi, a decorrere dal 1o gennaio del terzo anno successivo a quello in cui e' stata disposta l'erogazione.".
 
Art. 8

1. Nell'articolo 4, comma 5, le parole "della Presidenza del Consiglio dei Ministri" sono sostituite dalle seguenti: "del Ministero per i beni e le attivita' culturali".
 
Art. 9

1. Dopo l'articolo 4 sono inseriti i seguenti: "Art. 4-bis. - 1. Una somma non inferiore al 50 per cento delle disponibilita' del conto speciale e' utilizzata annualmente dal soggetto gestore del fondo, tramite la corresponsione di contributi finalizzati a ridurre del 70 per cento la misura del tasso di riferimento per l'industria vigente al momento della stipula del contratto, gli interessi relativi a finanziamenti consistenti in: a) mutui concessi, per le finalita' di cui all'articolo 4, comma 1,
del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, da banche, enti
o societa' finanziarie legalmente costituite e iscritte
nell'elenco generale di cui all'articolo 106 del decreto
legislativo 1o settembre 1993, n. 385; b) emissioni di titoli obbligazionari da parte di enti territoriali
ai sensi dell'articolo 35 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e
successive modificazioni, destinate esclusivamente alle finalita'
richiamate nella lettera a). 2. L'importo massimo del finanziamento considerato ai fini della
corresponsione del contributo di cui al comma 1 e' fissato con
decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali. Con il
medesimo o con distinto decreto possono essere modificate le
percentuali di cui al comma 1. 3. Il contributo di cui al comma 1 e' concesso per la durata massima
di cinque anni, a partire dalla data della prima erogazione". "Art. 4-ter. - 1. L'istanza ai fini del contributo di cui
all'articolo 4-bis e' presentata nei termini e con le modalita' di
cui all'articolo 3, unitamente a copia autenticata della
documentazione relativa al finanziamento, completa dei necessari
dati di registrazione, e ad atto del soggetto finanziatore o
dell'intermediario incaricato del collocamento, che evidenzia gli
importi relativi agli interessi pattuiti. L'esame delle istanze e'
attuato nel rispetto delle priorita' di cui all'articolo 4, comma
2. 2. L'istanza presentata per l'ammissione al finanziamento puo' essere
convertita, su richiesta dell'interessato, per l'erogazione del
contributo di cui all'articolo 4-bis, entro trenta giorni dalla
ricezione della comunicazione di diniego del finanziamento". "Art. 4-quater. - 1. Il contributo di cui all'articolo 4-bis e'
disposto ed erogato dal soggetto gestore del fondo di cui
all'articolo 2 della legge 14 agosto 1971, n. 819, previo assenso
del capo del dipartimento dello spettacolo. 2. All'inizio di ogni esercizio finanziario il gestore del fondo
delibera i contributi in conto interessi disponendone il pagamento
a favore degli aventi diritto, per il tramite degli enti
finanziatori, sulla base del volume dei finanziamenti concessi dal
1o gennaio al 31 dicembre dell'anno precedente. 3. A tal fine i soggetti finanziatori o gli intermediari incaricati
del collocamento, entro il 31 gennaio di ogni anno, fanno
pervenire al gestore del fondo l'estratto conto riferito al 31
dicembre dell'anno precedente con l'indicazione, per ogni singolo
finanziamento, del debito per capitale, delle date di inizio e di
eventuale termine del finanziamento, delle date e degli importi
delle erogazioni e delle decurtazioni verificatesi nel corso
dell'anno medesimo. 4. Gli estratti conto sono sottoscritti dai legali rappresentanti dei
soggetti finanziatori o degli intermediari incaricati del
collocamento, che sono responsabili della loro esattezza. 5. Per quanto non disposto dal presente regolamento, alla erogazione
del contributo si applicano le stesse modalita' e condizioni
applicate dal gestore del fondo per la erogazione di contributi in
conto interessi di cui all'articolo 2 della legge 14 agosto 1971,
n. 819, in quanto compatibili".
 
Art. 10

1. L'articolo 5 e' sostituito dal seguente: "Art. 5. - 1. Il gestore del fondo vigila sulla regolare
utilizzazione del finanziamento e del contributo. 2. Il capo del dipartimento dello spettacolo, su proposta del
soggetto gestore del fondo, puo' disporre la decadenza dal
finanziamento o dal contributo nei seguenti casi: a) gli interventi oggetto del finanziamento o del contributo non
hanno avuto inizio entro un anno dalla data della rispettiva
erogazione; b) gli interventi oggetto del finanziamento o del contributo non sono
stati definitivamente completati entro il termine contrattualmente
previsto, salvo gravi e documentati motivi, immediatamente
comunicati e, in ogni caso, se entro cinque anni dalla erogazione
del beneficio la sala non e' divenuta, per qualunque causa,
utilizzabile per la sua destinazione; c) si accerta che l'immobile ha perso la destinazione a sala teatrale
nel corso dei dieci anni successivi alla erogazione del
finanziamento o del contributo. 3. Non possono essere presentate nuove istanze sulla base del presente regolamento, aventi ad oggetto il medesimo immobile, prima che siano trascorsi dieci anni dalla data di accoglimento di una precedente domanda".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 10 febbraio 2000
Il Ministro: Melandri Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Registrato alla Corte dei conti il 12 aprile 2000
Registro n. 1 Beni e attivita' culturali, foglio n. 90
 
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