Gazzetta n. 98 del 28 aprile 2000 (vai al sommario)
UNIVERSITA' DELLA BASILICATA IN POTENZA
DECRETO RETTORALE 29 marzo 2000
Modificazioni allo statuto dell'Universita'.

IL RETTORE

Visto lo statuto di autonomia di questa Universita' emanato con decreto rettorale n. 581 del 7 aprile 1994 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 86 del 14 aprile 1994, successivamente modificato con decreto rettorale n. 66 del 28 gennaio 1997 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 31 del 7 febbraio 1997, e con decreto rettorale n. 914 del 7 ottobre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 ottobre 1998;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare gli articoli 6 e 16;
Vista la legge del 19 ottobre 1999, n. 370 "Disposizioni in materia universitaria";
Vista la deliberazione assunta dal senato accademico, nella seduta del 18 gennaio 2000, con la quale e' stato stabilito di istituire il "Nucleo di valutazione di Ateneo" e di dare avvio alle procedure per le relative modifiche di statuto;
Vista la deliberazione del senato accademico che, nella seduta del 15 febbraio 2000, sentiti il consiglio di amministrazione, le facolta' e i dipartimenti, ha approvato le modifiche allo statuto di questa Universita', relativamente all'art. 8, commi 1 e 5, e agli articoli 23, 24 e 25;
Vista la nota prot. n. 3100 del 16 febbraio 2000 con la quale le predette modifiche, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6, comma 9, della legge n. 168/1989, sono state trasmesse, per gli adempimenti di competenza, al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
Atteso che il predetto Ministero con nota prot. n. 326 del 9 marzo 2000 ha comunicato di non avere osservazioni da formulare al riguardo;

Decreta:
L'art. 8, comma 1, e' modificato come segue:
"1. Sono organi dell'Universita' il rettore, il senato accademico, il consiglio di amministrazione, il senato degli studenti e il Nucleo di valutazione di Ateneo".
L'art. 8, comma 5, e' abrogato.
L'art. 23 e' abrogato e sostituito nel seguente testo:
"Art. 23.
Nucleo di valutazione di Ateneo
1. Ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, al Nucleo di valutazione di Ateneo, di seguito denominato Nucleo, e' demandata la valutazione interna della gestione amministrativa, delle attivita' didattiche e di ricerca, degli interventi di sostegno al diritto allo studio, verificando, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, la produttivita' della ricerca e della didattica, nonche' l'imparzialita' e il buon andamento dell'azione amministrativa.
2. Al Nucleo sono assicurati piena autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessari, nonche' la pubblicita' e la diffusione degli atti, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.
3. Il Nucleo, entro il 30 aprile di ciascun anno, trasmette al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e al Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, una relazione sulle opinioni acquisite periodicamente, mantenendone l'anonimato degli studenti frequentanti, sulle attivita' didattiche, contenente, altresi', le informazioni e i dati determinati ogni triennio dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario.
4. Il Nucleo e' composto da nove membri, di cui tre esterni esperti, rispettivamente, nel campo della valutazione della didattica, della ricerca e della gestione amministrativa, nominati dal rettore su designazione del senato accademico.
La durata del mandato dei componenti del Nucleo coincide con quella degli altri organi dell'Ateneo".
L'art. 24 e' abrogato.
L'art. 25 e' abrogato.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Potenza, 29 marzo 2000
Il rettore: Boari
 
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