Gazzetta n. 101 del 3 maggio 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE FINANZE
DECRETO 11 aprile 2000
Approvazione di sette modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore relativi alle attivita' economiche dei servizi, da utilizzare per il periodo di imposta 1999.

IL DIRETTORE GENERALE
del Dipartimento delle entrate
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, con il quale e' stato emanato il Regolamento recante modalita' per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive e all'imposta sul valore aggiunto;
Visto l'art. 1, comma 1, primo periodo, del predetto decreto presidenziale, in base al quale le dichiarazioni devono essere redatte, a pena di nullita', su stampati conformi ai modelli approvati con decreto dirigenziale da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale;
Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, concernente norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni;
Visto l'art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, che prevede, da parte degli uffici del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze, l'elaborazione di appositi studi di settore in relazione ai vari settori economici;
Visto l'art. 3, comma 121, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che stabilisce che i soggetti che hanno dichiarato ricavi derivanti dall'esercizio di attivita' di impresa di cui all'art. 53, comma 1, ad esclusione di quelli indicati alla lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o compensi derivanti dall'esercizio di arti e professioni di ammontare non superiore a lire dieci miliardi sono tenuti a fornire all'Amministrazione finanziaria i dati contabili ed extracontabili necessari per l'elaborazione degli studi di settore;
Visti i decreti ministeriali 12 giugno 1997, 3 luglio 1997 e 5 dicembre 1997, concernenti l'approvazione di questionari per gli studi di settore relativi ad attivita' imprenditoriali nel settore delle manifatture, dei servizi, del commercio e ad attivita' professionali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, concernente disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;
Visto l'art. 10, della legge 8 maggio 1998, n. 146, che individua le modalita' di utilizzazione degli studi di settore in sede di accertamento nonche' le cause di esclusione degli stessi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, recante disposizioni concernenti i tempi e le modalita' di applicazione degli studi di settore;
Visti i decreti ministeriali concernenti l'approvazione degli studi di settore relativi ad attivita' economiche nel settore dei servizi;
Visto l'art. 5 dei predetti decreti ministeriali, in base ai quali i contribuenti nei cui confronti si applicano gli studi di settore comunicano, in sede di dichiarazione dei redditi, i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi stessi;
Visto l'art. 6 del decreto ministeriale 17 marzo 2000, che stabilisce che i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore riguardanti talune attivita' nel settore dei servizi, saranno approvati con successivo decreto;
Visti gli art. 3, comma 2, e 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, concernenti l'esercizio dei poteri e le attribuzioni dei dirigenti generali;
Considerato che occorre stabilire le caratteristiche tecniche per la stampa dei modelli da utilizzare per la compilazione, anche meccanografica, della comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore;
Considerato che occorre stabilire le caratteristiche e le modalita' di predisposizione dei predetti dati da trasmettere all'Amministrazione finanziaria in via telematica;
Considerato che occorre provvedere al riguardo;
Decreta:
Art. 1.
1. Sono approvati gli annessi modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, che costituiscono parte integrante della dichiarazione dei redditi da presentare con il modello UNICO 2000, anche in forma unificata, che devono essere compilati dai contribuenti ai quali si applicano gli studi di settore, che nel periodo d'imposta 1999 hanno esercitato in via prevalente una delle seguenti attivita' economiche nel settore dei servizi:
a) trasporto di merci su strada, codice di attivita' 60.25.0; Studio di settore SG 68 U;
b) demolizione di edifici e sistemazione del terreno, codice di attivita' 45.11.0; Studio di settore SG 69 A;
c) trivellazioni e perforazioni, codice di attivita' 45.12.0; Studio di settore SG 69 B;
d) costruzione di autostrade, strade, campi di aviazione e impianti sportivi, codice di attivita' 45.23.0; Studio di settore SG 69 C;
e) costruzione di opere idrauliche, codice di attivita' 45.24.0; Studio di settore SG 69 D;
f) lavori generali di costruzione di edifici e lavori di ingegneria civile, codice di attivita' 45.21.0; Posa in opera di coperture e costruzione di ossature di tetti di edifici, codice di attivita' 45.22.0; Altri lavori speciali di costruzione, codice di attivita' 45.25.0; Studio di settore SG 69 E;
g) attivita' non specializzate di lavori edili, codice di attivita' 45.45.1; Altri lavori di completamento di edifici, codice di attivita' 45.45.2; Studio di settore SG 71 U.
2. I modelli di cui al comma precedente possono essere altresi' utilizzati dai soggetti che svolgono una delle predette attivita' economiche, come attivita' secondaria, per la quale abbiano tenuto annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore.
3. Sono altresi' approvate le istruzioni per la compilazione dei predetti modelli che integrano quelle relative alla compilazione dei questionari per gli studi di settore approvati con i decreti ministeriali 12 giugno 1997, 3 luglio 1997 e 5 dicembre 1997.
4. Per la stampa dei modelli di cui al comma 1 deve essere utilizzato il colore nero su sfondo bianco.
 
Art. 2.
1. I soggetti che si avvalgono di sistemi informatici per la compilazione dei modelli approvati con l'art. 1, possono comunicare i dati relativi all'applicazione degli studi di settore, utilizzando, in luogo dei predetti modelli, uno schema nel quale vengono riportati tutti i dati contenuti nei modelli stessi esposti nella sequenza prevista e con l'esatta indicazione del numero progressivo; la denominazione e la descrizione dei campi possono essere trascritti anche in forma abbreviata se tale modalita' risulta piu' agevole. Qualora alcuni dati non siano presenti il codice degli stessi dovra' comunque essere riportato con l'indicazione "0" (zero) nella corrispondente casella oppure, ove risulti piu' agevole, senza alcuna indicazione. Vanno comunque riportati gli zeri prestampati.
2. Lo schema di cui al comma precedente va riprodotto su stampati a striscia continua di formato a pagina singola. Le facciate di ogni modello devono essere tra loro solidali e lungo i lembi di separazione di ciascuna facciata deve essere stampata l'avvertenza: "attenzione: da non staccare". Le dimensioni per il formato a pagina singola, esclusi gli spazi occupati dalle bande laterali di trascinamento, possono variare entro i seguenti limiti:
larghezza minima cm 19,5 - massima cm 21,5;
altezza minima cm 29,2 - massima cm 31,5.
3. I fogli che compongono lo schema devono essere privati delle bande laterali di trascinamento ed inseriti nell'apposita busta per la consegna della dichiarazione dei redditi.
4. La stampa deve essere effettuata su una sola facciata dei fogli, lasciando in bianco il relativo retro.
5. I dati devono essere stampati usando il tipo di carattere "courier", o altro carattere a passo fisso con densita' orizzontale di 10 ctr per pollice e verticale di 6 righe per pollice.
 
Art. 3.
1. E' autorizzata, con le stesse caratteristiche richiamate nell'art. 1 o nell'art. 2, commi 1, 4 e 5, la riproduzione e/o la contemporanea compilazione meccanografica dei modelli indicati nell'art. 1, su fogli singoli di formato A4, mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti che comunque garantiscono la chiarezza e l'intelligibilita' dei modelli nel tempo.
2. I modelli di cui all'art. 1 sono resi disponibili gratuitamente dal Ministero delle finanze in formato elettronico e possono essere utilizzati prelevandoli dal sito internet www.finanze.it, nel rispetto, in fase di stampa, delle caratteristiche tecniche di cui agli articoli 1 e 2.
3. I medesimi modelli possono essere altresi' prelevati da altri siti internet, a condizione che gli stessi abbiano le caratteristiche indicate nel comma precedente e rechino l'indirizzo del sito dal quale sono stati prelevati nonche' gli estremi del presente decreto.
 
Art. 4.
1. I modelli, debitamente compilati e sottoscritti, in base all'art. 5 dei decreti ministeriali concernenti l'approvazione degli studi di settore relativi alle attivita' economiche nel settore dei servizi, devono essere trasmessi all'amministrazione finanziaria, unitamente alla dichiarazione dei redditi.
2. Gli utenti del servizio telematico devono trasmettere i dati dei modelli di cui all'art. 1 in via telematica secondo le specifiche tecniche che saranno indicate con successivo decreto.
 
Art. 5.
l. I soggetti che effettuano l'asseverazione di cui all'art. 35, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, come modificato dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, devono verificare che gli elementi contabili ed extracontabili indicati nei modelli di dichiarazione e rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, corrispondono a quelli risultanti dalle scritture contabili e da altra documentazione idonea.
2. L'asseverazione non deve essere effettuata relativamente ai dati:
a) per i quali sia necessario esaminare, a tal fine, l'intera documentazione contabile o gran parte di essa;
b) che implicano valutazioni di carattere imprenditoriale;
c) relativi alle unita' immobiliari utilizzate per l'esercizio dell'attivita'.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 11 aprile 2000
Il direttore generale: Romano
 
ALLEGATI

Modello SG68U-60.25.0 Trasporto di merci su strada Modello SG69A - 45.11.0 Demolizione di edifici e sistemazione del terreno Modello SG69B - 45.12.0 Trivellazioni e perforazioni Modello SG69C - 45.23.0 Costruzione di autostrade, strade, campi di aviazione e campi sportivi Modello SG69D - 45.24.0 Costruzione di opere idrauliche Modello SG69E - 45.21.0 Lavori generali di costruzione di edifici e lavori di ingegneria civile Modello SG69E - 45.22.0 Posa in opera di coperture e costruzione di ossature di tetti di edifici Modello SG69E - 45.25.0 Altri lavori speciali di costruzione Modello SG71U - 45.45.1 Attivita' non specializzate di lavori edili Modello SG71U - 45.45.2 Altri lavori di completamento di edifici
----> Vedere allegati da pag. 9 a pag. 109 della G.U. <----
 
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