Gazzetta n. 101 del 3 maggio 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
PROVVEDIMENTO 19 aprile 2000
Disciplinare per il rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata in ambito locale su frequenze terrestri.

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI
Vista la legge 6 agosto 1990, n. 223, concernente la "Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato";
Visto il decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, recante "Provvedimenti urgenti in materia radiotelevisiva" convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422;
Visto il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, recante "Disposizioni urgenti in materia di esercizio dell'attivita' radiotelevisiva", convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, concernente "Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";
Vista la legge 30 aprile 1998, n. 122, concernente "Differimento di termini previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, nonche' norme in materia di programmazione e di interruzioni pubblicitarie televisive";
Vista la direttiva n. 89/552/CEE del 3 ottobre 1989, come modificata dalla direttiva n. 97/36/CE del 30 giugno 1997;
Vista la deliberazione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni 30 ottobre 1998, n. 68, concernente "Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 263 del 10 novembre 1998;
Vista la deliberazione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni 1o dicembre 1998, n. 78, concernente "Regolamento per rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre 1998;
Visto il decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo equilibrato dell'emittenza televisiva e per evitare la costituzione o il mantenimento di posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo", convertito, con modificazioni dalla legge 29 marzo 1999, n. 78;
Vista la deliberazione del 14 luglio 1999, n. 105, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 17 agosto 1999, con la quale l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni ha approvato l'integrazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva;
Visto il decreto-legge 18 novembre 1999, n. 433, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 2000, n. 5, recante "Disposizioni urgenti in materia di esercizio dell'attivita' radiotelevisiva locale e di termini relativi al rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri in ambito locale";
Vista la deliberazione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni del 23 febbraio 2000 n. 95/00/CONS, di integrazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 58 del 10 marzo 2000;
Vista la deliberazione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni del 29 marzo 2000 n. 177/00/CONS, concernente la proposta di disciplinare per il rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri in ambito locale;
Adotta il seguente disciplinare per il rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata in ambito locale su frequenze terrestri.
Art. 1.
Modalita' e condizioni di presentazione delle domande
1. La domanda per ottenere la concessione per la radiodiffusione privata televisiva in ambito locale mediante l'uso di frequenze terrestri, deve essere inviata a mezzo raccomandata a.r. al Ministero delle comunicazioni - Direzione generale per le concessioni e per le autorizzazioni - Viale America, 201 - 00144 Roma, entro il 30 giugno 2000, ovvero consegnata a mano entro la medesima data. Dell'avvenuta consegna a mano il Ministero e' tenuto a rilasciare apposita ricevuta. Per le domande inviate a mezzo raccomandata fa fede il timbro postale di spedizione.
2. Possono presentare domanda per ottenere la concessione di cui al comma 1 i soggetti indicati nell'art. 6, commi 3 e 4, del regolamento per il rilascio delle concessioni per la radiodiffusione privata televisiva mediante l'uso di frequenze terrestri, di seguito indicato come "regolamento", che si trovino nelle condizioni dallo stesso previste. I soggetti legittimamente operanti alla data di entrata in vigore della legge 31 luglio 1997, n. 249, possono modificare la propria natura giuridica per adeguarsi a quanto previsto dal predetto art. 6, commi 3 e 4, del regolamento non oltre il termine finale previsto per il rilascio della concessione.
3. La domanda di concessione, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge 18 novembre 1999, n. 433, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 2000, n. 5, puo' essere presentata per bacini regionali e/o provinciali, come indicati all'allegato A alla deliberazione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni del 23 febbraio 2000 n. 95/00/CONS, di integrazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva. I soggetti che richiedono la concessione per uno o piu' bacini regionali possono chiedere, in subordine, la concessione per uno o piu' bacini provinciali nelle stesse regioni ovvero per uno o piu' bacini provinciali di altre regioni limitrofe. Le emittenti televisive a carattere comunitario di cui all'art. 1, comma 1, lettera f), del regolamento possono presentare domanda di concessione esclusivamente per bacini provinciali.
4. La domanda deve essere presentata singolarmente per ciascun bacino regionale o provinciale, con l'indicazione di quelle eventualmente presentate per altri bacini regionali e/o provinciali, anche in via subordinata. Nel caso in cui il medesimo soggetto presenti domande per piu' bacini regionali, deve essere indicato l'ordine di priorita' dei bacini regionali per i quali intende ottenere le concessioni. Nel caso in cui il medesimo soggetto presenti domande per piu' tipologie (informativa, commerciale, monotematica locale sociale) deve essere altresi' indicato l'ordine di priorita' previsto dall'art. 8, comma 5, del regolamento. La domanda deve essere in regola con le norme sul bollo ed essere corredata dalla documentazione prevista per la radiodiffusione televisiva in ambito locale dall'art. 8 del regolamento, riepilogata secondo gli allegati 1 (emittente informativa, commerciale, monotematica locale sociale) e 2 (emittente comunitaria) al presente disciplinare. Nel caso in cui un medesimo soggetto presenti piu' domande di concessione la documentazione richiesta deve essere presentata una volta sola in originale e in copia nelle ulteriori domande. I dati contenuti nella domanda di concessione e nella documentazione allegata devono essere riepilogati, a cura del richiedente, secondo l'apposito modello cartaceo indicato nei sopra citati allegati 1 e 2, nonche', a facolta' del richiedente, su supporto magnetico secondo gli allegati 3 (emittente informativa, commerciale, monotematica locale sociale) e 4 (emittente comunitaria). Ciascuna domanda deve essere trasmessa o consegnata in busta recante all'esterno l'indicazione della denominazione dell'emittente e il relativo indirizzo, la tipologia prescelta e il bacino a cui la stessa si riferisce. Le pagine della domanda devono essere numerate sequenzialmente e firmate a margine; la domanda deve riportare la seguente dichiarazione: la presente domanda contiene n. .... pagine, numerate da pagina 1 a pagina ....
5. Ai fini di quanto previsto dall'art. 6, comma 4, del presente disciplinare, i soggetti concessionari o legittimamente operanti all'atto di presentazione della domanda che richiedono le concessioni per piu' bacini regionali devono dichiarare i capoluoghi di provincia, le province, i comuni serviti all'interno della regione/delle regioni in cui operano, specificando se la copertura della regione e' totale o parziale e, in quest'ultimo caso, indicando le aree del capoluogo di provincia, della provincia o del comune, servite.
6. A ciascuna domanda deve essere allegata l'attestazione del pagamento del contributo per spese di istruttoria stabilito dall'art. 2, comma 5, del decreto-legge 18 novembre 1999, n. 433, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 2000, n. 5, nella misura di:
lire dieci milioni per bacino regionale;
lire un milione per bacino provinciale;
lire cinquecentomila per domanda di concessione a carattere comunitario.
Qualora il medesimo soggetto presenti piu' domande di concessione in ambiti locali, il predetto contributo e' ridotto, per ogni domanda successiva alla prima, del cinquanta per cento. Ai fini del contributo le domande presentate per i bacini di Trento e di Bolzano sono considerate domande per bacino provinciale.
Il predetto contributo deve essere versato in favore del Ministero delle comunicazioni sul c/c postale n. 11040012, intestato alla Tesoreria provinciale dello Stato di Viterbo, ed e' condizione di procedibilita' della domanda di concessione.
 
Art. 2.
Documentazione della domanda di concessione
1. Ai fini del presente disciplinare:
a) la costituzione del richiedente in societa' di capitali o cooperativa, all'atto di presentazione della domanda, e' comprovata mediante:
certificato del Registro delle imprese per le societa' gia' costituite ed omologate alla data di presentazione della domanda di concessione;
b) per le societa' che si avvalgono di quanto previsto dall'art. 6, commi 3, ultimo periodo e 8, lettera b), del regolamento, mediante:
copia autentica dell'atto costitutivo con relativa richiesta di omologazione al Tribunale Civile; ovvero
copia autentica dell'atto o delibera di trasformazione con relativa richiesta di omologazione al tribunale civile; ovvero
copia autentica delle delibere delle societa' interessate alla fusione, anche nella forma della fusione per incorporazione, e, se gia' intervenuto, copia autentica dell'atto di fusione; ovvero
copia autentica dell'atto di conferimento con richiesta di omologazione al tribunale civile; ovvero
copia autentica dell'atto costitutivo della societa' e dell'atto di cessione della azienda, nei casi di acquisto di ditta individuale ai sensi dell'art. 1, comma 14, della legge n. 650 del 1996, ovvero di acquisto di societa' cooperativa a r.l. ai sensi dell'art. 3, comma 18, della legge n. 249 del 1997;
c) il requisito del patrimonio netto non inferiore a 300 milioni, di cui all'art. 6, comma 3, del regolamento e' comprovato:
per le societa' richiedenti la concessione che hanno depositato il bilancio al Registro delle imprese al 31 dicembre 1999, mediante copia autentica del bilancio di esercizio al 31 dicembre 1999 con attestazione del Registro delle imprese dell'avvenuto deposito, nonche' mediante situazione patrimoniale non anteriore di oltre quattro mesi alla data di presentazione della domanda, certificata dai competenti organi sociali (amministratore unico, ovvero consiglio di amministrazione, ovvero collegio sindacale);
per le societa' richiedenti la concessione che redigono il bilancio per periodi non coincidenti con l'anno solare, mediante copia autentica dell'ultimo bilancio di esercizio approvato e depositato al Registro delle imprese, con attestazione da parte dello stesso ufficio dell'avvenuto deposito, nonche' mediante situazione patrimoniale non anteriore di oltre quattro mesi alla data di presentazione della domanda certificata dai competenti organi sociali (amministratore unico, ovvero consiglio di amministrazione, ovvero collegio sindacale);
per le societa' richiedenti la concessione che non hanno provveduto al deposito del bilancio entro la data sopracitata, mediante copia autentica del verbale di assemblea di approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio, nonche' mediante situazione patrimoniale non anteriore di oltre quattro mesi alla data di presentazione della domanda certificata dai competenti organi sociali (amministratore unico, ovvero consiglio di amministrazione, ovvero collegio sindacale);
per le societa' richiedenti la concessione costituite dopo il 31 dicembre 1999 ovvero per le societa' non tenute, secondo le norme civilistiche, al deposito del bilancio al 31 dicembre 1999, mediante copia autentica dell'atto di costituzione, di trasformazione, con relativi allegati, e, in caso di conferimento, anche mediante l'apposita perizia;
per le societa' richiedenti la concessione che abbiano acquistato l'impresa tramite cessione di azienda, mediante copia autentica dell'atto di costituzione nonche' mediante copia autentica di una perizia di stima con indicazione del patrimonio netto della societa' risultante dall'operazione;
d) il requisito relativo ai dipendenti o soci lavoratori in regola con le vigenti disposizioni di legge in materia previdenziale, di cui all'art. 6, comma 3, e il dato di cui all'art. 7, comma 2, lettera a), n. 5), del regolamento sono attestati mediante:
estratto autentico del libro matricola della societa' da cui risultino le varie mansioni e qualifiche dei lavoratori occupati e certificato di correntezza contributiva rilasciato dai competenti enti previdenziali aggiornato ad una data non anteriore al 31 maggio 2000.
2. Al fine di uniformare la metodologia di presentazione della documentazione prevista dall'art. 7, comma 1, e richiamata dall'art. 8 del regolamento, nel presente disciplinare si intende per:
a) la dichiarazione di cui alla lettera c): la dichiarazione riferita agli impianti che, in ipotesi di accoglimento della domanda di concessione, verranno attivati in conformita' del Piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive;
b) l'indicazione delle misure di cui alla lettera d): l'indicazione delle modalita' di collegamento, in conformita' al Piano nazionale di ripartizione delle frequenze di cui al decreto ministeriale 28 febbraio 2000, degli impianti di diffusione previsti dal Piano nazionale di assegnazione delle frequenze nel bacino per il quale si richiede la concessione; l'indicazione dell'eventuale sviluppo della radiodiffusione digitale in relazione alla normativa vigente;
c) il piano di massima economico-finanziario di cui alla lettera f): il piano relativo al periodo 1o febbraio 2001-31 luglio 2005, di durata della concessione per la radiodiffusione televisiva privata in ambito locale, basato sul prospetto di sviluppo della situazione patrimoniale prevedibile e del conto economico previsionale, evidenziante anche gli immobilizzi tecnologici che si intendono realizzare.
3. La domanda deve essere corredata da tutta la documentazione riguardante i requisiti richiesti dal regolamento per il rilascio della concessione, i quali possono essere comprovati con dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' resa nelle forme previste dall'art. 2, comma 11, della legge n. 191 del 1998, salvo che per i requisiti relativi al patrimonio netto della societa' e al personale occupato.
4. Entro il termine finale previsto per il rilascio della concessione, i soggetti che si avvalgano della facolta' prevista dal comma 1, lettera b), del presente articolo devono comprovare mediante deposito del certificato del Registro delle imprese l'effettivo completamento della modifica della natura giuridica.
 
Art. 3.
Valutazione e comparazione delle domande di concessione
1. La verifica dei requisiti di ammissibilita', la valutazione e la comparazione delle domande di concessione, sono effettuate dalla commissione prevista dall'art. 9, comma 2, del regolamento.
2. La commissione procede alla verifica dei requisiti di ammissibilita', alla valutazione e alla comparazione delle domande di concessione, ai sensi dell'art. 9 del regolamento. A tal fine la commissione assegna un punteggio a ciascuno degli elementi indicati nel presente disciplinare, in relazione alle aree previste nell'art. 9, comma 4, del regolamento, e specificati dagli articoli 4 e 5 del presente disciplinare. Nell'attribuzione dei punteggi, la commissione tiene conto di eventuali incoerenze e incompatibilita' che emergano dal confronto tra i dati dichiarati. Nel caso in cui i dati siano palesemente contraddittori, la commissione non attribuisce punteggio ai relativi elementi.
3. La commissione redige distinte graduatorie per ciascun bacino regionale o provinciale; una separata graduatoria e' redatta per le domande delle emittenti televisive comunitarie alle quali e' riservato il venti per cento delle concessioni assegnabili in ciascun bacino provinciale e, comunque, non meno di una concessione. Qualora entro il termine fissato dalla legge per il rilascio delle concessioni non vi siano soggetti aventi titolo alla predetta riserva, le concessioni sono assentite a coloro che risultano utilmente collocati nella graduatoria provinciale relativa alle altre tipologie previste dal regolamento.
 
Art. 4.
Valutazione delle domande di concessione per emittente
informativa, commerciale, monotematica locale sociale
1. Piano d'impresa, investimenti e sviluppo della rete (totale massimo punti 300):
A) Solidita' patrimoniale risultante dal patrimonio netto, comprovata da idonea documentazione, eccedente i limiti di cui all'art. 6, comma 3, del regolamento: fino a punti 240;
B) Investimenti previsti per l'adeguamento e la realizzazione degli impianti da installare nei siti individuati dal piano nazionale di assegnazione delle frequenze di cui alla delibera dell'Autorita' del 23 febbraio 2000, n. 95/00/CONS: fino a punti 20;
C) Investimenti tecnologici previsti nel piano di massima economico-finanziario nell'arco di durata temporale della concessione: fino a punti 20;
D) Modalita' di collegamento degli impianti di diffusione, nell'ambito delle bande appositamente stabilite dal piano nazionale di ripartizione delle frequenze, finalizzate ad un uso ottimale dello spettro radioelettrico, compreso l'eventuale utilizzo di collegamenti via satellite, con l'indicazione delle misure a tal fine previste: fino a punti 20.
2. Esperienze maturate nel settore radiotelevisivo ed in altri settori (totale massimo punti 350):
A) Esperienze maturate nel settore radiotelevisivo: fino a punti 300.
1) Media dei fatturati realizzati nell'ultimo triennio.
2) Media degli investimenti operati nell'ultimo triennio.
3) Quota percentuale di programmi di informazione, compresi i telegiornali, sul totale dei programmi trasmessi.
4) Quota percentuale di programmi di informazione autoprodotti, sul totale dei programmi di informazione trasmessi.
I dati di programmazione richiesti negli ultimi due paragrafi si intendono riferiti all'ultimo triennio;
B) Esperienze maturate nei settori dell'editoria, dello spettacolo e delle telecomunicazioni: fino a punti 50.
3. Occupazione (totale massimo punti 300):
A) Numero complessivo del personale applicato allo svolgimento dell'attivita' televisiva, occupato al 15 gennaio 2000, ivi compresi i soci lavoratori, in regola con le vigenti norme in materia previdenziale debitamente certificato dai competenti enti, cosi' suddivisi: fino a punti 200:
1) occupati a tempo indeterminato, determinato, con contratto di formazione lavoro, con contratto di apprendistato;
2) addetti all'informazione iscritti agli albi professionali previsti dalla legge istitutiva dell'Albo dei giornalisti;
B) Azioni positive svolte al fine di eliminare condizioni di disparita' tra i due sessi in sede di assunzione, organizzazione e distribuzione del lavoro, assegnazione di posti di responsabilita', effettuate anche in adempimento all'obbligo di cui all'art. 11, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223: fino a punti 75;
C) Piano di occupazione nell'arco temporale di durata della concessione suddiviso per le categorie di cui alla lettera A), anche tenendo conto del personale applicato allo svolgimento dell'attivita' televisiva, occupato successivamente al 15 gennaio 2000 ed entro la data di presentazione della domanda, eccedente il numero di dipendenti o soci lavoratori previsto dall'art. 6, comma 3, del regolamento: fino a punti 25.
4. Qualita' dei programmi (totale massimo punti 50):
A) Valutazione (fino a punti 30) del piano editoriale annuale per quanto concerne:
1) quota percentuale di programmi di informazione autoprodotti sul totale dei programmi di informazione;
2) quota percentuale di programmi autoprodotti sul totale della programmazione prevista, al netto di quelli informativi;
3) quota percentuale di programmi culturali, formativi, dedicati ai minori e alle persone portatrici di handicap sensoriali;
B) Valutazione (fino a punti 20) del piano editoriale annuale basata su eventuali eccedenze rispetto agli obblighi di programmazione previsti per ciascuna tipologia, per quanto concerne:
1) quota percentuale di programmazione su temi e argomenti di carattere locale sul totale della programmazione prevista;
2) quota percentuale di programmi di informazione locale e telegiornali comunque legati alle realta' locali, al netto delle repliche;
3) ore di trasmissione media giornaliera non destinate alla pubblicita'.
 
Art. 5.
Valutazione delle domande di concessione
per emittente a carattere comunitario
1. Piano d'impresa, investimenti e sviluppo della rete (totale massimo punti 250):
A) Capacita' di autofinanziamento nell'arco temporale di durata della concessione, adeguatamente documentata: fino a punti 20;
B) Investimenti previsti per l'adeguamento e la realizzazione degli impianti da installare nei siti individuati dal piano nazionale di assegnazione delle frequenze di cui alla delibera dell'Autorita' del 23 febbraio 2000, n. 95/00/CONS: fino a punti 20;
C) Investimenti tecnologici previsti nel piano di massima economico-finanziario nell'arco di durata temporale della concessione: fino a punti 20;
D) Media degli investimenti effettuati nel settore radiotelevisivo nell'ultimo triennio: fino a punti 170;
E) Modalita' di collegamento degli impianti di diffusione, nell'ambito delle bande appositamente stabilite dal piano nazionale di ripartizione delle frequenze, finalizzate ad un uso ottimale dello spettro radioelettrico, compreso l'eventuale utilizzo di collegamenti via satellite, con l'indicazione delle misure a tal fine previste: fino a punti 20.
2. Esperienze maturate nel settore radiotelevisivo ed in altri settori (totale massimo punti 300):
A) Esperienze maturate nel settore radiotelevisivo: fino a punti 250:
1) quota percentuale di programmi autoprodotti sul totale della programmazione effettuata;
2) quota percentuale di programmi di informazione sul totale dei programmi trasmessi;
3) quota percentuale di pubblicita' oraria e giornaliera trasmessa.
I dati richiesti si intendono riferiti all'ultimo triennio;
B) Esperienze maturate nei settori dell'editoria, dello spettacolo e delle telecomunicazioni: fino a punti 50.
3. Occupazione (totale massimo punti 350):
A) Numero complessivo del personale applicato all'attivita' televisiva, occupato al 15 gennaio 2000, ivi compresi i soci lavoratori, in regola con le vigenti norme in materia previdenziale debitamente certificato dai competenti enti, cosi' suddivisi: fino a punti 250:
1) occupati a tempo indeterminato, determinato, con contratto di formazione lavoro, con contratto di apprendistato;
2) addetti all'informazione iscritti agli albi professionali previsti dalla legge istitutiva dell'Albo dei giornalisti;
B) Azioni positive svolte al fine di eliminare condizioni di disparita' tra i due sessi in sede di assunzione, organizzazione e distribuzione del lavoro, assegnazione di posti di responsabilita', effettuate anche in adempimento all'obbligo di cui all'art. 11, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223: fino a punti 75;
C) Piano di occupazione nell'arco temporale di durata della concessione suddiviso per le categorie di cui alla lettera A), anche tenendo conto del personale applicato allo svolgimento dell'attivita' televisiva, occupato successivamente al 15 gennaio 2000 ed entro la data di presentazione della domanda, eccedente il numero di dipendenti o soci lavoratori previsto dall'art. 6, comma 3, del regolamento: fino a punti 25.
4. Qualita' dei programmi (totale massimo punti 100):
A) Valutazione (fino a punti 70) del piano editoriale annuale per quanto concerne:
1) quota percentuale di programmi autoprodotti sul totale della programmazione prevista;
2) quota percentuale di programmi di informazione sul totale della programmazione prevista;
B) Valutazione (fino a punti 30) del piano editoriale annuale basata su eventuali eccedenze rispetto agli obblighi di programmazione, per quanto concerne:
1) quota percentuale di programmazione autoprodotta a carattere culturale, etnico, politico e religioso e di programmazione fruibile da persone portatrici di handicap sensoriale, sul totale della programmazione prevista;
2) percentuale di trasmissione di pubblicita' per ogni ora di diffusione.
 
Art. 6.
Criteri correttivi del punteggio
1. La maggiorazione di punteggio prevista dall'art. 19, comma 1, del regolamento e' assegnata, nel rispetto dell'art. 19, comma 3, in maniera inversamente proporzionale ai tempi di dismissione dei canali destinati dal piano nazionale di assegnazione delle frequenze alla radiodiffusione su frequenze terrestri con tecnica numerica, rispetto al termine di ventiquattro mesi ivi indicato, nella misura compresa tra un minimo dell'uno per cento e un massimo del dieci per cento.
2. Ai fini della redazione della graduatoria il punteggio conseguito dai soggetti che hanno acquisito intere imprese televisive legittimamente operanti ai sensi del decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito, con modificazioni dalla legge 29 marzo 1999, n. 78, nonche' dai soggetti risultanti da operazioni di fusione o incorporazione di soggetti legittimamente operanti ai sensi del citato decreto-legge n. 15 del 1999, e' aumentato del cinque per cento. Tali condizioni devono sussistere al momento di presentazione della domanda. Sono escluse dalla predetta maggiorazione di punteggio le acquisizioni operate ai sensi dell'art. 1, comma 14, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, e dall'art. 3, comma 18, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
3. La commissione attribuisce la maggiorazione di punteggio pari al cinque per cento del punteggio conseguito dalle emittenti locali che partecipano a consorzi per la realizzazione dei siti di trasmissione individuati dal piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive, costituiti anche da concessionari per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale. La partecipazione al consorzio deve essere debitamente documentata nella domanda di concessione.
4. Ai soggetti concessionari o legittimamente operanti all'atto di presentazione della domanda, che richiedono la concessione per ulteriori bacini regionali nei quali non operano all'atto di presentazione della domanda stessa, il punteggio di cui all'art. 4, comma 2, lettera A), relativo alle esperienze maturate nel settore radiotelevisivo, nonche' il punteggio di cui all'art. 4, comma 3, lettere A) e B), relativo al personale occupato al 15 gennaio 2000 e alle azioni positive svolte al fine di eliminare condizioni di disparita' tra i due sessi, sono attribuiti, nelle graduatorie relative alle regioni nelle quali detti soggetti non operano, nelle seguenti misure:
per la prima regione richiesta oltre a quella/quelle in cui operano, il punteggio e' attribuito nella misura del trenta per cento di quello effettivamente conseguito per i predetti elementi di valutazione;
per la seconda regione richiesta oltre a quella/quelle in cui operano, il punteggio e' attribuito nella misura del quindici per cento di quello effettivamente conseguito per i predetti elementi di valutazione;
per la terza regione richiesta oltre a quella/quelle in cui operano, il punteggio e' attribuito nella misura del dieci per cento di quello effettivamente conseguito per i predetti elementi di valutazione;
per la quarta regione richiesta oltre a quella in cui operano, il punteggio e' attribuito nella misura del cinque per cento di quello effettivamente conseguito per i predetti elementi di valutazione.
Si considera operante in un determinato bacino regionale, l'emittente che, all'atto di presentazione della domanda, raggiunge una popolazione non inferiore al settanta per cento di quella residente nel territorio della regione irradiata. Il presente comma non si applica alle emittenti subprovinciali, provinciali o pluriprovinciali che richiedono la concessione per lo stesso bacino regionale nel quale e' ubicata, all'atto di presentazione della domanda, la sede operativa principale.
5. Ai soggetti concessionari o legittimamente operanti all'atto di presentazione della domanda, che richiedono la concessione per i bacini provinciali che servono il territorio di piu' province, risultanti dall'allegato A alla deliberazione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni 23 febbraio 2000, n. 95/00/CONS, nelle quali non operano all'atto di presentazione della domanda stessa, il punteggio relativo agli elementi di cui al comma 4 e' attribuito nella misura del dieci per cento di quello effettivamente conseguito per gli elementi di valutazione del medesimo comma 4.
 
Art. 7.
Rilascio delle concessioni
1. Al termine della valutazione comparativa delle domande di concessione di cui al presente disciplinare, la commissione forma le graduatorie. Le concessioni televisive locali private vengono rilasciate dal Ministero delle comunicazioni, sulla base del numero delle reti in ambito regionale, delle reti in ambito provinciale e delle aree parziali di bacino provinciale di cui agli allegati A e B della deliberazione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni 23 febbraio 2000, ai soggetti utilmente collocati nelle graduatorie, in possesso dei requisiti previsti dal regolamento. Le concessioni sono rilasciate, entro il 31 gennaio 2001, nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 2 del decreto-legge 18 novembre 1999, n. 433, convertito, con modificazioni dalla legge 14 gennaio 2000, n. 5.
Il presente atto sara' sottoposto al visto dei competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 19 aprile 2000
Il Ministro: Cardinale Registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 2000 Registro n. 3 Comunicazioni, foglio n. 8
 
ALLEGATO ----> Vedere ALLEGATO da Pag. 39 a Pag. 53 della G.U. <----
 
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