Gazzetta n. 101 del 3 maggio 2000 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI |
CIRCOLARE 17 aprile 2000, n. 451 |
Istruzioni in ordine alla direttiva 1999/05/CE riguardante "le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazioni e il reciproco riconoscimento della loro conformita'. |
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IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI Vista la direttiva 1999/05/CE riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazioni e il reciproco riconoscimento della loro conformita', il cui termine di recepimento scade il 7 aprile 2000; Visto il decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 614, di attuazione della direttiva 91/263/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle apparecchiature terminali di telecomunicazioni, incluso il reciproco riconoscimento della loro conformita', come modificata dalla direttiva 93/68/CEE ed integrata dalla direttiva 93/97/CEE; Visto il decreto ministeriale 17 aprile 1997, n. 160, recante: "regolamento per la procedura di approvazione nazionale delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni"; Considerato che il Consiglio dei Ministri, nella riunione del 30 marzo 2000, ha approvato un disegno di legge avente ad oggetto il recepimento della direttiva 1999/05/CE; Considerato che le disposizioni della citata direttiva 1999/05/CE hanno natura tale da consentire l'immediata applicazione da parte degli uffici competenti di questa amministrazione; Ravvisata l'esigenza di impartire agli uffici competenti disposizioni in materia per il periodo intercorrente tra il giorno 8 aprile 2000 e l'entrata in vigore della legge di recepimento della direttiva 1999/05/CE, rendendo pubbliche tali disposizioni; Adotta la seguente circolare: 1. Gli uffici del Ministero delle comunicazioni si attengono, ai fini dell'immissione sul mercato e della messa in servizio delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni e delle apparecchiature radio, alle disposizioni della direttiva 1999/05/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 1999, nei limiti previsti dall'art. 1, paragrafo 4, della direttiva stessa. 2. Il Ministero delle comunicazioni, in presenza di apparecchi non conformi ai requisiti prescritti, adotta i provvedimenti necessari per proibirne l'immissione sul mercato o la messa in servizio, ritirare gli apparecchi dal mercato o dal servizio o limitare la libera circolazione dei medesimi. 3. La presente circolare e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il Ministro: Cardinale |
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