Gazzetta n. 101 del 3 maggio 2000 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
CIRCOLARE 20 aprile 2000, n. 1
Monitoraggio degli interventi relativi ad opere pubbliche o di pubblica utilita' finanziati dal Dipartimento della protezione civile ai sensi di leggi specifiche o di ordinanze previste dall'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

Alle regioni
Ai prefetti
Alle province
Ai comuni
Alle comunita' montane
Alle sovrintendenze alle OO.PP.
Questo dipartimento ha acquisito, nel tempo, numerosi dati relativi alla attuazione di interventi di emergenza relativi ad opere pubbliche o di pubblica utilita' finanziati da leggi specifiche e da ordinanze di cui alla legge n. 225/1992.
Al fine di sistematizzare e di completare la banca dati esistenti, in relazione anche alle disposizioni comunitarie, si inviano quadri riepilogativi di dati finanziari, piani e procedimenti caratterizzanti ogni intervento.
La predisposizione dei quadri risponde alle esigenze di avere elementi che consentano di reperire non solo l'andamento dei lavori e della erogazione della spesa, ma anche di effettuare valutazioni sotto i profili della efficacia e dell'efficienza in relazione ai risultati conseguiti.
La rilevazione riguarda gli interventi disposti successivamente al 1o gennaio 1995 e, salvo quelli esauriti, deve essre aggiornata semestralmente e trimestralmente per i soli interventi inseriti in programmi ammessi al cofinanziamento comunitario.
I quadri riepilogativi saranno completati dagli enti in indirizzo per la parte di attivita' di stazione appaltante effettivamente svolta e, nel caso di commissario delegato tuttora operante quanto ai sensi della legge n. 225/1992, trasmessi tramite il commissario stesso.
Si considera, inoltre, che il mancato invio della documentazione richiesta costituisce elemento di valutazione circa l'efficacia degli interventi ai fini dell'emergenza e giustifica l'interruzione del flusso dell'erogazione delle risorse destinate allo scopo, fermi restando i maggiori oneri di ritardi nei pagamenti a carico degli enti inadempienti, nonche' l'eventuale revoca ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.
In relazione anche agli effetti di cui sopra i dati, compilati secondo le note esplicative che seguono, dovranno pervenire, per la prima volta, entro, e non oltre, il 30 maggio prossimo venturo.
La scheda di monitoraggio si compone di 7 sezioni disposte su quattro pagine:

1) sezione intervento
2) sezione dati progettuali e di appalto pag. 1
3) sezione stato di attuazione fisico-am-
ministrativo intervento pag. 2
4) sezione pagamenti
5) sezione quadro economico aggiornato pag. 3
6) sezione monitoraggio procedurale
7) sezione monitoraggio fisico pag. 4
Di seguito si illustrano brevemente le procedure di compilazione delle sezioni sopra elencate.
Fatta salva la facolta' di trasmettere un aggiornamento mensile delle informazioni, la periodicita' della rilevazione e' obbligatoria (le schede dovranno pervenire al dipartimento tassativamente entro il 15 del mese successivo al periodo cui i dati si riferiscono. Tale frequenza va osservata indipendentemente dal verificarsi di eventi che modifichino le informazioni rilevate nel precedente periodo. Ove non si riscontri alcun elemento di novita', e' obbligo del responsabile del procedimento inviare la medesima scheda (comprensiva di ogni sua parte e avendo cura di rettificare la data di aggiornamento) ovvero trasmettere a mezzo fax una comunicazione di conferma dei dati contenuti nella scheda di cui al periodo precedente.
La scheda va compilata in ogni sua parte: i campi vuoti saranno interpretati come non pertinenti all'intervento ovvero come non ancora compilabili rispetto allo stato di avanzamento dell'iter procedurale.
I primi campi della sezione intervento si ripetono identicamente nell'intestazione di ciascuna pagina della scheda.
Pagina 1 Campi chiave:
"Titolo dell'intervento": si dovra' riportare il titolo del progetto nel caso in cui il provvedimento che finanzia l'intervento non preveda la predisposizione di un piano di interventi; nel caso contrario si raccomanda invece di riportare per esteso l'esatta denominazione dell'intervento cosi' come risulta dagli elenchi del piano.
"Responsabile del procedimento": si dovra' riportare per esteso titolo, nome, cognome, recapito telefonico, fax e e-mail (ove disponibile) del funzionario designato dall'ente attuatore quale responsabile del procedimento. Questi dovra' vidimare ciascuna pagina della scheda affinche' le notizie fornite rivestano carattere di ufficialita'.
"Livello di progettazione": andra' aggiornato seguendo l'iter di approvazione progettuale dell'intervento monitorato, indicando una delle seguenti voci:
studio di fattibilita';
indagini/rilievi/monitoraggi;
progetto preliminare;
progetto preliminare approvato;
progetto definitivo;
progetto definitivo approvato;
progetto esecutivo;
progetto esecutivo approvato.
N.B.: il "Quadro economico del progetto" andra' aggiornato con il progredire del livello di progettazione.
Pagina 2 Campi chiave:
"Durata contrattuale lavori in gg": va indicata la durata dei lavori desunta dal capitolato speciale d'appalto. Laddove la concessione di proroghe determini una dilatazione dei tempi di esecuzione dei lavori, il campo va debitamente aggiornato.
"Stato di avanzamento fisico %": e' un indicatore medio del progredire delle lavorazioni, in genere indipendente dallo stato di avanzamento economico.
N.B.: "Sospensioni".
Per ogni sospensione ordinata dal direttore lavori, vanno indicati:
la data di inizio;
i motivi desunti dal verbale di sospensione: indisponibilita' dei luoghi, aggiornamento progettuale, interferenza in cantiere, intervento dell'autorita' giudiziaria, intervento di un altro ente, altro (specificare);
la data di ripresa dei lavori.
Ove il campo della data di ripresa non venga compilato, la sospensione si intende perdurante.
N.B.: "Perizie".
Per ogni perizia va indicata:
la tipologia:
di variante;
suppletiva;
di variante e suppletiva;
altro (specificare);
la causa:
legge n. 109/1994, art. 25, comma 1, lettera a);
legge n. 109/1994, art. 25, comma 1, lettera b);
legge n. 109/1994, art. 25, comma 1, lettera b-bis);
legge n. 109/1994, art. 25, comma 1, lettera c);
legge n. 109/1994, art. 25, comma 1, lettera d);
legge n. 109/1994, art. 25, comma 3, secondo periodo;
la data del provvedimento di approvazione;
l'eventuale aumento del tempo utile di esecuzione;
la variazione (in aumento o in diminuzione) dell'importo contrattuale al netto dell'I.V.A.
Nel campo "note", unitamente ad eventuali considerazioni, dovra' essere riportato l'ammontare dell'I.V.A. da corrispondere.
N.B.: e' lasciata alla valutazione del responsabile del procedimento l'opportunita' dell'invio di relazioni dettagliate in merito alle cause di sospensioni e/o proroghe e alle eventuali variazioni progettuali; fatti salvi gli eventuali obblighi di periodica relazione previsti da ordinanze o derivanti da eventuali richieste di questo Dipartimento.
Pagina 3
Sezione pagamenti: in sede di prima rilevazione, vanno indicati tutti i mandati emessi sino al termine del trimestre di riferimento. A partire dalla seconda rilevazione, la sezione conterra' gli estremi identificativi dei soli mandati emessi nel corso del trimestre di riferimento.
Campi chiave:
"Descrizione": andra' indicata la causale del mandato di pagamento esempio:
I, II, ..., SAL - rif. fattura/e n. ......., del ...........
Acconto/saldo competenze professionali (specificando l'oggetto della prestazione: (rif. fattura/e n............, del ..............):
progettazione;
direzione lavori;
collaudo:
adempimenti ex decreto legislativo n. 494/1996;
rilievi/sondaggi;
altro (specificare).
Oneri espropriativi e/o di occupazione.
Altro (specificare):
spese generali;
spese di gara;
imprevisti;
.........................
"Importo": va indicato al netto dell'I.V.A.
N.B.: ove per l'intervento oggetto del monitoraggio non sia stato necessario approvare perizie; la sezione "Quadro economico aggiornato" andra' compilata solo a seguito del collaudo e dell'approvazione dello stato finale; in caso contrario, la sezione andra' compilata anche ad ogni variazione del quadro economico determinatosi successivamente alla gara di appalto.
"Data di ultimazione lavori": si intende la data del certificato di ultimazione dei lavori.
"Data collaudo": si intende la data di emissione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo o di regolare esecuzione.
Pagina 4
Sezione monitoraggio procedurale: si articola in tre sub-sezioni: quella riguardante le previsioni dell'iter realizzativo quella sulla fase in corso, quella sulla variazione dei tempi di realizzazione.
La sub-sezione ex-ante - da compilare con riferimento al cronogramma redatto dall'impresa appaltatrice (ove disponibile) - consiste nella sintetica descrizione del programma dei tempi e degli importi delle diverse lavorazioni (da aggiornare qualora intervengano sospensioni ovvero proroghe che modifichino il programma dei lavori). Qualora il cronogramma non fosse disponibile, deve farsi riferimento a una scansione informale dei tempi delle lavorazioni, formulando altresi' un'ipotesi presuntiva degli importi dei diversi raggruppamenti. Resta fermo l'obbligo di aggiornamento del "cronogramma informale" a fronte di eventuali sospensioni o proroghe. Campi chiave.
"Fase 1, 2, ..., n": va riportata la descrizione dei diversi raggruppamenti di lavorazioni che compaiono:
nel cronogramma dell'impresa appaltatrice o, in alternativa;
in un'ipotesi attendibile di scansione delle lavorazioni.
Ove i campi che compaiono nella scheda non fossero sufficienti, e' possibile allegare un foglio supplementare.
"Durata da .......... a ...........": vanno indicate le date di inizio e termine dell'esecuzione dei raggruppamenti di lavorazioni (da aggiornare in caso di sospensioni o proroghe).
"Lavori previsti": va iportato - ove indicato nel cronogramma ovvero nell'ipotesi presuntiva - l'importo totale di ciascun raggruppamento di lavorazioni. Sub-sezione in itinere Campi chiave:
"Fase in corso": va riportata, con riferimento al cronogramma dell'impresa ovvero al "cronogramma informale", una sintetica descrizione delle lavorazioni in corso di realizzazione.
"Lavori eseguiti": va indicato l'importo percentuale cumulato delle lavorazioni realizzate.
La sub-sezione "variazione dei tempi di realizzazione" va compilata con riferimento ai dati dell'ultima rilevazione (alla rilevazione successiva, il cronogramma andra' aggiornato sulla base delle risultanze della presente sub-sezione). Campi chiave:
"Eventuale scostamento dalle previsioni del cronogramma (gg) e (%)": va riportata - in giorni e percentuale rispetto al tempo utile di esecuzione risultante dal cronogramma (dell'impresa o informale) - l'eventuale variazione della durata dei lavori.
"Nuovo termine ultimazione lavori": in caso di ripresa dei lavori a seguito di sospensione, va riportato il nuovo termine contrattuale di cui al verbale di ripresa.
"Nuovo termine ultimazione lavori": laddove sia stata concessa proroga, va indicato il nuovo termine di ultimazione concesso all'appaltatore.
La sezione monitoraggio fisico (da compilare per i soli interventi inseriti nel programma operativo "Protezione civile 1997-99" consente di trarre informazioni sugli esiti concreti dell'intervento. Le grandezze cui ricorrere allo scopo sono gli indicatori di realizzazione e di risultato. Campi chiave:
"Misura": va indicata la misura del programma operativo "Protezione civile 1997-99" in cui l'intervento, per tipologia di azione condotta, ricade (Misura 1 - Consolidamento dei versanti, Misura 2 - Sistemazione e regimentazione delle acque, Misura 3 - Salvaguardia delle coste, Misura 4 - Riassetto delle infrastrutture danneggiate).
"Indicatori di realizzazione": va riportato l'indi-catore/i previsto/i nel POM e nel QCS per la Misura cui l'intervento e' riconducibile:
Misura 1 - Consolidamento dei versanti:
indicatore di realizzazione: superficie di terreno consolidato;
unita' di misura: ettari (ha);
Misura 2 - Sistemazione e regimentazione delle acque:
indicatore di realizzazione: sponde oggetto di intervento;
unita' di misura: chilometri (km);
indicatore di realizzazione: barriere frangi-flutti/altre strutture di protezione realizzate;
unita' di misura: metri lineari (m) o, laddove significativa, metri quadrati (mq);
Misura 3 - Salvaguardia delle coste:
indicatore di realizzazione: costa protetta;
unita' di misura: chilometri (km);
indicatore di realizzazione: barriere frangi-flutti/altre strutture di protezione realizzate;
unita' di misura: metri lineari (m);
Misura 4 - Riassetto delle infrastrutture danneggiate:
indicatore di realizzazione: viabilita' ripristinata;
indicatore di realizzazione: rete ripristinata;
unita' di misura: chilometri (km).
"Indicatori di realizzazione - da contratto": va indicato l'output fisico atteso dalla realizzazione del progetto. Questo implica la quantificazione dell'indi-catore/i espresso/i nell'unita' di misura ad esso/i associata. Il dato va desunto dalla documentazione contrattuale (elaborati progettuali) e va imputato un'unica volta, salvo che una perizia di variante ne determini l'incremento ovvero la riduzione: questa eventualita' richiede l'aggiornamento del dato.
"Indicatori di realizzazione - da collaudo": va riportata la quantita' fisica dell'indicatore/i portata materialmente a compimento (il campo non va pertanto compilato prima dell'emissione dell'atto amministrativo finale).
"Indicatori di risultato": va riportato l'indicatore/i previsto/i nel POM e dal QCS per la Misura cui l'intervento e' riconducible:
Misura 1 - Consolidamento dei versanti:
indicatore di realizzazione: superficie di terreno salvaguardata dall'intervento;
unita' di misura: ettari (ha);
Misura 1 - Consolidamento dei versanti, Misura 3 - Salvaguardia delle coste e Misura 4 - Riassetto delle infrastrutture danneggiate:
indicatore di realizzazione: popolazione beneficiaria;
unita' di misura: numero (n.);
Misura 2 - Sistemazione e regimentazione delle acque e Misura 3 - Salvaguardia delle coste:
indicatore di risultato: sponde/litorale protetti da erosione;
unita' di misura: chilometri (km).
"Indicatori di risultato - ex ante": va indicato il risultato atteso dalle azioni in corso, vale a dire l'effetto diretto o immediato che l'intervento puo' verosimilmente sortire. Questo implica la quantificazione dell'indicatore/i espresso/i nell'unita' di misura ad esso/i associata. Il dato va imputato un'unica volta, salvo che una perizia di variante determini l'incremento o il ridimensionamento delle aspettative legate alla realizzazione del progetto: questa eventualita' richiede l'aggiornamento del dato.
"Indicatori di risultato - ex post": l'indicatore non va, in questa fase, quantificato.

Il Sottosegretario di Stato
delegato al coordinamento della protezione civile
Barberi
 
----> Vedere ALLEGATO da Pag. 63 a Pag. 66 della G.U. <----
 
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