Gazzetta n. 102 del 4 maggio 2000 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |
DECRETO 23 febbraio 2000 |
Recepimento della direttiva n. 98/57/CE del Consiglio concernente la lotta contro Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. |
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IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi e successive modificazioni; Visto il regolamento per l'applicazione della predetta legge, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, modificato con regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504; Visto il decreto ministeriale 11 luglio 1980, che ha recepito la direttiva CEE del Consiglio numero 77/93/CEE, del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536, relativo all'attuazione della direttiva del Consiglio n. 91/683/CEE del 19 dicembre 1991 concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali ed ai prodotti vegetali; Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1996, concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana degli organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali; Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante "Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale"; Visto il decreto ministeriale 6 marzo 1996, che recepisce le direttive della Commissione n. 95/65/CE e n. 95/66/CE del 14 dicembre 1995, concernente le modificazioni agli allegati del decreto ministeriale 31 gennaio 1996, relativo alle misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana degli organismi nocivi ai vegetali e prodotti vegetali; Visto il decreto ministeriale 19 febbraio 1997, che recepisce la direttiva della Commissione n. 96/78/CE del 6 dicembre 1996, concernente le modificazioni agli allegati del decreto ministeriale 31 gennaio 1996, relativo alle misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana degli organismi nocivi ai vegetali e prodotti vegetali; Visto il decreto ministeriale 27 novembre 1997, che recepisce le direttive della Commissione n. 96/14/CE del 12 marzo 1996, n. 96/15/CE del 14 marzo 1996, n. 96/76/CE del 29 novembre 1996 e n. 97/14/CE del 21 marzo 1997, che modificano alcuni allegati della direttiva n. 77/93/CEE del Consiglio nonche' la direttiva n. 92/76/CEE relativa al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunita'; Visto il decreto ministeriale 13 febbraio 1998, che recepisce la direttiva della Commissione n. 97/46/CE del 25 luglio 1997, che modifica la direttiva n. 95/44/CE che stabilisce le condizioni alle quali taluni organismi nocivi, vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti elencati negli allegati I, II, III, IV e V della direttiva n. 77/93/CEE del Consiglio possono essere introdotti o trasferiti da un luogo all'altro nella Comunita' o in talune sue zone protette per prove o scopi scientifici e per lavori di selezione varietale; Visto il decreto ministeriale 9 luglio 1998, che recepisce le direttive della Commissione n. 98/1/CE e n. 98/2/CE dell'8 gennaio 1998 che modificano alcuni allegati della direttiva n. 77/93/CEE del Consiglio, concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunita' di organismi nocivi ai vegetali e prodotti vegetali; Visto il decreto ministeriale 19 ottobre 1998 che recepisce la direttiva n. 98/22/CE della Commissione del 15 aprile 1998 che fissa le condizioni minime per l'esecuzione di controlli fitosanitari nella Comunita', presso posti di ispezione diversi da quelli del luogo di destinazione, per vegetali, prodotti vegetali ed altre voci in provenienza da Paesi terzi; Visto il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 192, che da' attuazione alla direttiva n. 97/3/CE che modifica la direttiva n. 77/93/CEE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunita'; Visto il decreto ministeriale 8 luglio 1999 che recepisce la direttiva n. 1999/53/CE della Commissione del 26 maggio 1999, che modifica l'allegato III della direttiva n. 77/93/CEE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunita'; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; Vista la direttiva della Commissione n. 98/57/CE del 20 luglio 1998 concernente la lotta contro Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.; Considerata la necessita' di recepire la direttiva della Commissione n. 98/57/CE del 20 luglio 1998 sopramenzionata; Acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano espresso nella seduta del 10 febbraio 2000, ai sensi dell'art. 2, comma 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; A norma dell'art. 20, comma 1, della legge 16 aprile 1987, n. 183, e dell'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536; Decreta: Art. 1. F i n a l i t a' 1. Il presente decreto ha per oggetto i provvedimenti di natura fitosanitaria da adottare sul territorio della Repubblica italiana per la lotta all'organismo nocivo Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al., gia' noto come Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith (in prosieguo indicato: R.s.), agente dell'avvizzimento batterico delle solanacee con specifico riferimento alle piante ospiti elencate nell'allegato I, sezione 1. La lotta a R.s. ha lo scopo di: a) localizzarlo e determinarne la distribuzione; b) prevenirne la comparsa e la disseminazione; c) prevenirne la propagazione ed attuare misure fitosanitarie ai fini della sua eradicazione qualora venga individuato. |
| Art. 2. Monitoraggio ufficiale 1. Ogni anno i servizi fitosanitari regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano (in prosieguo indicati: SFR) devono effettuare accertamenti ufficiali sistematici riguardanti la presenza di R.s. nel materiale vegetale elencato in allegato I, sezione I. Nei casi in cui i SFR valutino elevato il rischio della presenza di R.s. in una certa zona di produzione e vi sia la concreta possibilita' di disseminazione del patogeno da quella stessa zona, i SFR estendono i controlli sistematici ufficiali anche ad altri vegetali, comprese le solanacee spontanee, nonche' alle acque superficiali naturali ed a quelle reflue di impianti di trasformazione o di imballaggio usate per l'irrigazione o l'irrorazione del materiale vegetale trovato infetto o contaminato. 2. La portata degli accertamenti mirati e' definita in funzione dei rischi identificati. I SFR possono inoltre effettuare accertamenti ufficiali per la ricerca di R.s. in altri materiali, quali terreno di coltura, suolo e rifiuti solidi di impianti di trasformazione industriale o di imballaggio. 3. Gli accertamenti ufficiali di cui al comma 1 devono essere effettuati: a) per il materiale vegetale elencato, secondo le indicazioni dell'allegato I, sezione II, punto 1, e b) per le piante ospiti diverse dal materiale vegetale elencato, nonche' per le acque, comprese le acque reflue, in base a metodi appropriati e, se del caso, saranno prelevati campioni da sottoporre a prove di laboratorio ufficiali o sotto controllo ufficiale; c) se del caso, su altri materiali in base a metodi appropriati. Inoltre i SFR possono, se del caso, stabilire per tali accertamenti specifiche procedure di ispezione concernenti il numero, l'origine, la stratificazione ed il momento del prelievo dei campioni, sulla base di fondati principi scientifici e statistici nonche' in relazione alla biologia di R.s., a specifici sistemi di produzione del materiale vegetale elencato e delle altre piante ospiti dell'organismo nocivo. 4. I SFR devono notificare annualmente al Servizio fitosanitario centrale le specifiche modalita' ed i risultati degli accertamenti ufficiali di cui al comma 1. Dette notifiche sono effettuate dai SFR entro il 30 aprile, ad eccezione di quelle relative alle patate usate come sementi ottenute dall'agricoltore e utilizzate nella sua azienda da comunicare entro il 1o agosto. Il Servizio fitosanitario centrale provvedera' a notificarli, entro il 1o giugno ed il 1o settembre rispettivamente, agli altri Stati membri e alla Commissione U.E., secondo le prescrizioni dell'allegato I, sezione II, punto 2. Le modalita' specifiche e i risultati concernenti le colture si riferiscono alla produzione dell'anno precedente. |
| Art. 3. Denuncia obbligatoria 1. Chiunque venga a conoscenza di casi sospetti o accertati della presenza di R.s. deve denunciare i casi ai SFR competenti per territorio. |
| Art. 4. Casi sospetti 1. In caso di presenza sospetta del patogeno, i SFR competenti per territorio provvedono ad effettuare prove di laboratorio ufficiali o sotto controllo ufficiale utilizzando, per il materiale vegetale elencato, il metodo appropriato di cui all'allegato II e secondo quanto disposto nell'allegato III, punto 1, ovvero, in tutti gli altri casi, secondo un qualsiasi altro metodo ufficialmente approvato, al fine di confermare o smentire la sospetta presenza. In caso di conferma si applicano le disposizioni dell'allegato III, punto 2. 2. I SFR, in attesa della conferma o della smentita della sospetta presenza di cui al comma 1 e comunque in ogni caso di presenza sospetta nella quale: i) siano stati individuati sintomi tipici della malattia e il saggio di selezione preliminare di cui all'allegato II, sezione I, punto 1 e sezione II abbia dato esito positivo; oppure, ii) il saggio di selezione preliminare di cui all'allegato II, sezione I, punto 2 e sezione III abbia dato esito positivo; per quanto riguarda le partite in questione: a) vietano il movimento delle piante e dei tuberi di tutte le colture, partite o spedizioni da cui sono stati prelevati i campioni, a meno che esso non avvenga sotto il loro stesso controllo e purche' sia stata accertata l'inesistenza di rischi effettivi di disseminazione di R.s.; b) attuano opportuni interventi per risalire all'origine della presenza sospetta; c) introducono altri provvedimenti cautelativi commisurati al rischio stimato, in particolare per quanto riguarda la produzione del materiale vegetale elencato ed il movimento di partite di tuberi-seme di patata, diverse da quelle di cui alla lettera a), prodotto nel luogo da cui sono stati prelevati i campioni di cui a detta lettera a), onde scongiurare la disseminazione di R.s. 3. Nei casi di presenza sospetta in cui esista un rischio di contaminazione del materiale vegetale elencato o delle acque superficiali da o in una o piu' regioni, il SFR nel cui territorio di competenza e' stata segnalata la presenza sospetta, notifica immediatamente al Servizio fitosanitario centrale ed alle altre regioni interessate le caratteristiche della manifestazione stessa, a seconda del rischio identificato; detti SFR collaborano opportunamente tra loro. 4. Nei casi in cui il rischio coinvolga un altro Stato membro della U.E., i SFR segnalano il caso al Servizio fitosanitario centrale che provvedera' a sua volta a notificare immediatamente il caso alla Commissione U.E. ed agli Stati membri interessati. |
| Art. 5. Casi accertati 1. Qualora le prove di laboratorio ufficiali o condotte sotto controllo ufficiale applicando, per il materiale vegetale elencato, il metodo appropriato di cui all'allegato II oppure, in tutti gli altri casi, un qualsiasi metodo ufficialmente approvato, confermino la presenza dell'organismo nocivo in un campione prelevato a norma del presente decreto, i SFR, sulla base di fondati principi scientifici, della biologia dell'organismo nocivo e dei particolari sistemi di produzione, lavorazione e delle piante ospiti di tale organismo nocivo in detta regione: a) per il materiale vegetale elencato all'allegato I: i) avviano un accertamento per determinare l'entita' della contaminazione e la sua fonte o fonti primarie, ai sensi delle disposizioni dell'allegato IV ed eseguono ulteriori esami a norma dell'art. 4, punto 1, almeno su tutte le scorte di tuberi-seme di patata che hanno una relazione clonale, e ii) dichiarano contaminati il materiale vegetale elencato, le spedizioni e/o le partite da cui e' stato prelevato il campione, nonche' i macchinari, i veicoli, i contenitori, i magazzini, o le relative parti e qualsiasi altro oggetto, compresi i materiali di imballaggio, che sia stato a contatto col materiale vegetale elencato da cui e' stato prelevato il campione; dichiarano altresi' contaminati, se del caso, il terreno o i terreni, l'appezzamento o gli appezzamenti di produzione del vegetale nonche' il luogo o i luoghi di produzione dove e' stato raccolto il materiale vegetale elencato e da cui e' stato prelevato il campione; inoltre, per i campioni prelevati durante la stagione di crescita, dichiarano contaminati il terreno o i terreni, il luogo o i luoghi di produzione e, se del caso, l'appezzamento o gli appezzamenti di produzione sotto coltura protetta del vegetale da cui e' stato prelevato il campione; iii) determinano l'entita' della contaminazione probabile derivante da contatti prima o dopo la raccolta, collegata col ciclo produttivo, l'irrigazione o l'irrorazione o da relazioni clonali con la contaminazione dichiarata, ai sensi delle disposizioni dell'allegato V, punto 1, e iv) delimitano una zona in base alla dichiarazione di contaminazione di cui al punto ii), alla determinazione dell'entita' della contaminazione probabile di cui al punto iii) e alla potenziale propagazione dell'organismo nocivo, tenendo conto delle disposizioni dell'allegato V, paragrafo 2, punto i); b) per le colture o le piante ospiti diverse da quelle menzionate nella lettera a), dove sia stato riconosciuto che sussiste un rischio per la produzione del materiale vegetale elencato: i) avviano una ricerca ai sensi della lettera a), punto i), e ii) dichiarano contaminate le piante ospiti dell'organismo nocivo da cui e' stato prelevato il campione, e iii) determinano l'entita' della contaminazione probabile e delimitano una zona, ai sensi, rispettivamente, della lettera a), punti iii) e iv) e in rapporto alla produzione del materiale vegetale elencato; c) per le acque superficiali (comprese le acque reflue di lavorazione industriali o di stabilimenti di imballaggio che manipolano materiale vegetale elencato) e per le piante spontanee ospiti, dove sia stato riconosciuto che la produzione del materiale vegetale elencato e' esposta ad un rischio di contaminazione attraverso l'irrigazione, l'irrorazione o l'inondazione con acque superficiali: i) avviano un accertamento, comprendente esami ufficiali da effettuare nei momenti appropriati su campioni di acque superficiali nonche' sulle piante spontanee ospiti eventualmente presenti, per determinare l'entita' della contaminazione, e ii) dichiarano contaminate le acque superficiali da cui sono stati prelevati campioni, nella misura appropriata e in base all'accertamento di cui al punto i), e iii) determinano l'entita' della contaminazione probabile e delimitano una zona in base alla dichiarazione di contaminazione di cui al punto ii), e alla possibile propagazione dell'organismo nocivo, tenendo conto delle disposizioni dell'allegato V. 2. I SFR notificano immediatamente al Servizio fitosanitario centrale, ai sensi delle disposizioni dell'allegato V, punto 3, i casi di contaminazione dichiarata ai sensi del comma 1, lettera a), punto ii), e lettera c), punto ii), nonche' i dati specifici relativi alla delimitazione della zona di cui al comma 1, lettera a), punto iv), e, se del caso, al comma 1, lettera c), punto iii). Contemporaneamente il Servizio fitosanitario centrale presenta alla Commissione la notifica supplementare di cui al punto 4 dell'allegato V. 3. In seguito alla notifica di cui al comma 2 e in base agli elementi ivi menzionati, i SFR che hanno notificato al Servizio fitosanitario centrale avviano un accertamento a norma del comma 1, lettera a), punto i), e, dove applicabile, del comma 1, lettera c), punto i), e, se del caso, intraprendono ulteriori azioni a norma dei commi 1 e 2. |
| Art. 6. Interventi fitosanitari 1. Le regioni, su specifica segnalazione dei SFR, vietano la messa a dimora del materiale vegetale elencato nell'allegato I, dichiarato contaminato ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera a), punto ii), e dispongono che detto materiale, sotto il controllo dei SFR, sia soggetto ad una delle disposizioni dell'allegato VI, punto 1, in modo che sia assicurata l'inesistenza di rischi identificabili di propagazione dell'organismo nocivo. 2. Le regioni, su specifica segnalazione dei SFR, vietano la messa a dimora del materiale vegetale elencato ritenuto probabilmente contaminato ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera a), punto iii), e lettera c), punto iii) - compreso il materiale vegetale elencato per il quale e' stato individuato un rischio, prodotto in luoghi ritenuti probabilmente contaminati ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera a), punto iii) - e dispongono che, sotto il controllo dei SFR, sia destinato ad un impiego appropriato o sia eliminato ai sensi dell'allegato VI, punto 2, in modo che sia assicurata l'inesistenza di rischi identificabili di propagazione dell'organismo nocivo. 3. Le regioni, su specifica segnalazione dei SFR, prescrivono che i macchinari, i veicoli, i contenitori, i magazzini o le relative parti, nonche' qualsiasi altro oggetto, compresi i materiali di imballaggio, dichiarati contaminati ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera a), punto ii), o ritenuti probabilmente contaminati ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera a), punto iii) e lettera c), punto iii), siano distrutti o decontaminati secondo i metodi adeguati di cui all'allegato VI, punto 3. 4. Fatte salve le misure attuate ai sensi dei paragrafi 1, 2 e 3, le regioni, su specifica segnalazione dei SFR, prescrivono che, nelle zone delimitate ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera a), punto iv), e lettera c), punto iii), sia applicata una serie di misure come precisato nell'allegato VI, punti 4.1 e 4.2. I dati relativi a tali misure sono notificati ogni anno al Servizio fitosanitario centrale che li comunica alla Commissione U.E. |
| Art. 7. Interventi su cloni di patata da seme 1. I tuberi-seme di patata devono essere conformi ai requisiti della direttiva n.77/93/CEE del Consiglio e derivare direttamente da materiali, ottenuti nell'ambito di un programma ufficialmente approvato dall'Ente nazionale delle sementi elette, risultati esenti dall'organismo nocivo in prove ufficiali o sotto controllo ufficiale, eseguite utilizzando il metodo appropriato di cui all'allegato II. Dette prove sono eseguite dai SFR: a) qualora sia stata confermata la presenza di R.s. nella produzione di tuberi-seme di patate nel territorio di propria competenza: i) mediante saggi effettuati sulle precedenti propagazioni, compresa la selezione conale di partenza, e saggi sistematici effettuati su cloni di tuberi-seme di patate di base, oppure ii) qualora sia stata accertata l'assenza di relazione clonale, mediante saggi effettuati su tutti i cloni di tuberi-seme di patate di base o su precedenti propagazioni, compresa la selezione clonale di partenza, e b) negli altri casi, su ciascuna pianta della selezione clonale di partenza oppure su campioni rappresentativi dei tuberi-seme di base o di precedenti propagazioni. |
| Art. 8. D i v i e t i 1. E' vietata la detenzione e la manipolazione dell'organismo nocivo R.s. |
| Art. 9. D e r o g h e 1. Fatte salve le disposizioni della direttiva n. 77/93/CEE del Consiglio, il Servizio fitosanitario centrale, sentito il parere dei SFR competenti per territorio, puo' autorizzare deroghe alle disposizioni degli articoli 6 e 8 del presente decreto, ai sensi delle disposizioni del Titolo XI del decreto ministeriale 31 gennaio 1996 e successive modificazioni, per prove o scopi scientifici e per lavori di selezione varietale. |
| Art. 10. Interventi supplementari 1. Per tutelare la propria produzione le regioni, sentiti i SFR, possono adottare, qualora risultino necessarie, misure supplementari o piu' rigorose per combattere l'organismo nocivo o per prevenirne la disseminazione, sempreche' siano conformi alle disposizioni della direttiva n. 77/93/CEE. 2. Tali misure sono notificate alle altre regioni ed al Servizio fitoanitario centrale del Ministero delle politiche agricole e forestali che provvedera' a darne comunicazione alla Commissione U.E. Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti ed entrera' in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 23 febbraio 2000 Il Ministro: De Castro Registrato alla Corte dei conti il 6 aprile 2000 Registro n. 1 Politiche agricole e forestali, foglio n. 95 |
| ----> Vedere ALLEGATO da Pag. 30 a Pag. 58 della G.U. <---- |
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