Gazzetta n. 102 del 4 maggio 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SANITA' COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO
PROVVEDIMENTO 31 gennaio 2000
Riclassificazione della specialita' medicinale denominata "Ranidil".

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO
Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266 recante: "Riordinamento del Ministero della sanita', a norma dell'art. 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421", con particolare riferimento all'art. 7, che ha istituito la Commissione unica del farmaco;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, pubblicata nel supplemento ordinario n. 121 alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 1993, recante: "Interventi correttivi di finanza pubblica" con particolare riferimento all'art. 8, comma 10;
Visto il proprio provvedimento 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario n. 127 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 306 del 31 dicembre 1993, con cui si e' proceduto alla riclassificazione dei medicinali, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto ministeriale del 29 luglio 1999, pubblicato nel supplemento ordinario n. 159 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 195 del 20 agosto 1999, nel quale la specialita' medicinale denominata "Ranidil", a base di ranitidina cloridrato, della A. Menarini Industrie Sud S.r.l., con sede in L'Aquila, con particolare riferimento alla forma farmaceutica e confezione 20 compresse 300 mg, A.I.C. n. 024447056, risulta classificata in classe c);
Vista la deliberazione C.I.P.E. del 26 febbraio 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 89 del 17 aprile 1998, recante: "Individuazione dei criteri per la determinazione del prezzo medio europeo delle specialita' medicinali erogate dal Servizio sanitario nazionale" (Deliberazione n. 10/98);
Visto il comunicato della Commissione unica del farmaco, pubblicato nel supplemento ordinario n. 127 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 155 del 5 luglio 1999, che identifica le "categorie terapeutiche omogenee" ai sensi del disposto di cui all'art. 36, commi 8 e 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Vista la domanda del 3 agosto 1999, integrata con la nota del 24 settembre 1999, con cui la A. Menarini Industrie Sud S.r.l., con sede in L'Aquila, ha chiesto la riclassificazione in classe a), con nota 48, della specialita' medicinale denominata "Ranidil", nella forma farmaceutica e confezione sopra indicata, proponendo il prezzo al pubblico di L. 59.300, allineandolo a quello dell'analoga confezione "solubile" 20 compresse effervescenti 300 mg, A.I.C. n. 024447106, gia' in prontuario in classe a) con nota 48;
Rilevato che la A. Menarini Industrie Sud S.r.l. ha pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 giugno 1998, Foglio delle inserzioni n. 150-bis, in attuazione della disposizione di cui alla delibera C.I.P.E. 26 febbraio 1998, il prezzo medio europeo della specialita' medicinale "Ranidil", nella confezione "solubile" 20 compresse effervescenti 300 mg, A.I.C. n. 024447106, pari a L. 59.300, IVA compresa;
Considerato che la specialita' medicinale denominata "Ranidil" nella confezione 20 compresse 300 mg, e' analoga per principio attivo, dosaggio, via di somministrazione ed indicazioni terapeutiche, alla confezione "solubile" 20 compresse effervescenti 300 mg;
Vista la propria deliberazione, assunta nella seduta del 2 e 3 novembre 1999, con la quale viene espresso parere favorevole alla classificazione in classe a), con nota 48, della specialita' medicinale denominata "Ranidil", nella forma farmaceutica e confezione 20 compresse 300 mg, al prezzo di L. 59.300, IVA compresa;
Dispone:
Art. 1.
La specialita' medicinale denominata RANIDIL, a base di ranitidina cloridrato, della A. Menarini Industrie Sud S.r.l., con sede in L'Aquila, nella forma farmaceutica e confezione 20 compresse 300 mg, A.I.C. n. 024447056, e' classificata in classe a), con nota 48, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, al prezzo al pubblico di L. 59.300, I.V.A. compresa.
 
Art. 2.
Il presente provvedimento sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, ed entrera' in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 31 gennaio 2000

Il Ministro
Presidente della Commissione
Bindi Registrato alla Corte dei conti l'8 marzo 2000 Registro n. 1 Sanita', foglio n. 45
 
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