Gazzetta n. 103 del 5 maggio 2000 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
PROVVEDIMENTO 4 maggio 2000 |
Ammissione delle candidature per l'elezione del dirigente di prima fascia del ruolo unico a componente del "Comitato di garanti", di cui all'art. 21, comma 3, del decreto legislativo n. 29 del 1993. |
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LA COMMISSIONE ELETTORALE CENTRALE
L'anno 2000, addi' 3 e 4 del mese di maggio, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica (sede di via del Sudario n. 49), si e' riunita la Commissione elettorale centrale (d'ora in poi denominata C.E.C.) di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 150/1999, istituita con decreto ministeriale (Funzione pubblica) 6 febbraio 2000 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 91 del 18 aprile 2000, per esaminare e valutare l'ammissibilita' delle candidature tempestivamente pervenute secondo le disposizioni di dettaglio impartite e diramate con circolare del Ministro per la funzione pubblica protocollo n. 320/00/RUD/P in data 9 febbraio 2000. Della odierna riunione e' stata data pubblicita', cosi' come prescritto dall'art. 10, comma 2, ultima parte, del decreto del Presidente della Repubblica n. 150/1999, mediante comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 94 del 21 aprile 2000. Le funzioni di segretario della C.E.C. sono state svolte, in assenza del dott. Romano Marabelli, dal dott. Sebastiano Piana, il quale ha provveduto a siglare ognuna delle candidature pervenute. Sono risultati presenti alla riunione i seguenti componenti della C.E.C.: dott. Franco Massi, dott. Matteo Barada', dott. Sebastiano Piana, dott. Federico Abatino. Sono risultati assenti il dott. Marcello Mauro ed il dott. Romano Marabelli. Sono risultati presenti, altresi', tutti i componenti della task-force di cui ai punto 2 della circolare sopra indicata. Alle ore 14 del 3 maggio 2000 sono pervenute le seguenti candidature: 1) Negro Giuseppe, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Dipartimento politiche sviluppo e coesione; 2) Leo Maurizio, Ministero delle finanze - Scuola centrale tributaria "Ezio Vanoni"; 3) Guida Antonio, Ministero dell'Universita' e della ricerca scientifica e tecnologica - Gabinetto del Ministro; 4) Di Maio Lorenzo, Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Collegio sindacale I.N.P.S.; 5) Fagiani Pietro, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Dipartimento del tesoro; 6) Nesta Mauro, Ministero della giustizia - Ufficio centrale giustizia minorile; 7) Roselli Vincenzo, Presidenza del Consiglio dei Ministri - Cancelleria O.M.R.I.; 8) D'Errico Alberto, Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile; 9) Rossi Maria Rosaria, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Servizio controllo interno. Il candidato Leo Maurizio ha trasmesso via fax due atti di candidatura, uno in data 19 aprile 2000 ed un altro in data 26 aprile 2000, il secondo dei quali sostituisce in toto il primo (per esplicita indicazione del candidato apposta in calce al secondo documento). Il candidato Fagiani Pietro ha trasmesso via fax, insieme alla propria, anche la candidatura di Nesta Mauro. Per l'esame di ammissibilita' delle candidature e dei relativi sostenitori la C.E.C. ha acquisito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica - Ufficio per il ruolo unico dei dirigenti, l'elenco di tutti i dirigenti di prima fascia (per un totale di 389 nominativi) e di seconda fascia (per un totale di 4333 nominativi) risultanti inseriti nel R.U.D. alla data del 18 aprile 2000 (elenco che resta conservato agli atti della C.E.C., presso la segreteria del citato ufficio). Esaminando nel merito ciascuna delle candidature sopra elencate la C.E.C. ha osservato che: 1) per Negro Giuseppe - nulla; 2) per Leo Maurizio - uno dei 10 sostenitori, precisamente Silvagni Saverio, non risulta negli elenchi dei dirigenti inseriti nel R.U.D. al 18 aprile 2000 e non puo', pertanto, ritenersi soddisfatta la condizione richiesta dall'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 150/1999. La C.E.C. si e' data carico di esaminare anche i nominativi dei sostenitori indicati nel primo atto di candidatura: in disparte la considerazione che - per esplicita indicazione del candidato stesso - il secondo atto di candidatura e' pienamente sostitutivo (e non meramente integrativo) del primo cosi' da renderlo tamquam non esset (non potendosi dunque procedere ad una sommatoria dei sostenitori non coincidenti indicati nei due atti), la C.E.C. osserva comunque che anche fra i 10 sostenitori del primo atto figura Silvagni Saverio, di talche' si conferma lo stesso identico impedimento giuridico per ritenere valida la candidatura; 3) per Guida Antonio - nulla; 4) per Di Maio Lorenzo - nulla; 5) per Fagiani Pietro - trattasi di dirigente di seconda fascia (come tale non legittimato all'elettorato passivo ex art. 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 150/1999) e nel relativo atto di candidatura non risulta indicata alcuna delle generalita' dei sostenitori richieste al punto 3 della citata circolare (ne' sono leggibili buona parte delle firme apposte); 6) per Nesta Mauro - trattasi di dirigente di seconda fascia (come tale non legittimato all'elettorato passivo ex art. 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 150/1999) e nel relativo atto di candidatura non risulta indicata alcuna delle generalita' dei sostenitori richieste al punto 3 della citata circolare (ne' sono leggibili buona parte delle firme apposte); 7) per Roselli Vincenzo - nulla; 8) per D'Errico Alberto - nell'atto di candidatura non risulta indicata l'appartenenza dei candidato alla prima fascia della dirigenza pubblica (qualifica richiesta dall'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 150/1999 quale presupposto giuridico per essere inserito nell'elettorato passivo, ma indicazione non sancita in via formale per la materiale compilazione della candidatura) e l'attestazione di autenticita' delle firme apposte dai sostenitori risulta effettuata dal candidato con la semplice espressione "in fede" recata in calce all'elenco dei sostenitori stessi (autenticazione ritenuta valida dalla C.E.C. in quanto sostanzialmente equivalente alle espressioni di rito generalmente adottate, tenuto anche conto dell'esplicito riferimento all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 150/1999 effettuato nel primo dei due fogli di cui si compone l'atto di candidatura); 9) per Rossi Maria Rosaria - trattasi di dirigente di seconda fascia (come tale non legittimato all'elettorato passivo ex art. 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 150/1999) e nel relativo atto di candidatura non risulta indicata alcuna delle generalita' dei sostenitori richieste al punto 3 della citata circolare (ne' sono leggibili buona parte delle firme apposte). In considerazione di quanto sopra esposto la C.E.C. Delibera all'unanimita', di dichiarare: a) ammissibili le candidature di Negro Giuseppe, Guida Antonio, Di Maio Lorenzo, Roselli Vincenzo e D'Errico Alberto; b) inammissibile la candidatura di Leo Maurizio poiche' la stessa non risulta corredata da dieci firme autografe di sostenitori aventi diritto al voto, cosi' come richiesto dall'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 150/1999; c) inammissibile la candidatura di Fagiani Pietro tanto perche' trattasi di dirigente di seconda fascia (come tale non legittimato all'elettorato passivo ex art. 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 150/1999) quanto perche' nel relativo atto di candidatura non risulta indicata alcuna delle generalita' dei sostenitori richieste al punto 3 della circolare del Ministro per la funzione pubblica protocollo n. 320/00/RUD/P in data 9 febbraio 2000 (ne' sono leggibili buona parte delle firme apposte) di talche' la C.E.C. non e' stata posta in condizioni di controllare e validare l'esatto adempimento delle prescrizioni dettate dall'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 150/1999; d) inammissibile la candidatura di Nesta Mauro tanto perche' trattasi di dirigente di seconda fascia (come tale non legittimato all'elettorato passivo ex art. 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 150/1999) quanto perche' nel relativo atto di candidatura non risulta indicata alcuna delle generalita' dei sostenitori richieste al punto 3 della circolare del Ministro per la funzione pubblica protocollo n. 320/00/RUD/P in data 9 febbraio 2000 (ne' sono leggibili buona parte delle firme apposte) di talche' la C.E.C. non e' stata posta in condizioni di controllare e validare l'esatto adempimento delle prescrizioni dettate dall'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 150/1999; e) inammissibile la candidatura di Rossi Maria Rosaria tanto perche' trattasi di dirigente di seconda fascia (come tale non legittimato all'elettorato passivo ex art. 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 150/1999) quanto perche' nel relativo atto di candidatura non risulta indicata alcuna delle generalita' dei sostenitori richieste al punto 3 della circolare del Ministro per la funzione pubblica protocollo n. 320/00/RUD/P in data 9 febbraio 2000 (ne' sono leggibili buona parte delle firme apposte) di talche' la C.E.C. non e' stata posta in condizioni di controllare e validare l'esatto adempimento delle prescrizioni dettate dall'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 150/1999. Alle ore 15,45 del 3 maggio 2000 e' intervenuto ed ha assistito ai lavori della C.E.C. (fino alle 16,15) il candidato Roselli Vincenzo il quale ha preso nota di tutte le candidature pervenute e delle osservazioni formulate dalla C.E.C. Roma, 4 maggio 2000 Il presidente Massi Il componente - Segretario f.f. Piana Il componente Abatino Il componente Barada' |
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