Gazzetta n. 105 del 8 maggio 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
COMUNICATO
Parere integrativo del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini inerente la richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini della denominazione di origine controllata "Lison Pramaggiore".

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, esaminata l'istanza, presentata nei termini previsti e nelle forme di rito, dal Consorzio vini d.o.c. "Lison Pramaggiore" avverso il proprio parere inerente alla richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini della denominazione di origine controllata "Lison Pramaggiore" e alla proposta di disciplinare di produzione pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 2 febbraio 2000 e, piu' specificatamente, al disposto dell'art. 2 comma 2.2., del disciplinare medesimo nel contesto del quale e' definito, in termini percentuali, l'utilizzo dei vitigni atti alla produzione delle tipologie "bianco" e "rosso" dei vini di che trattasi, a seguito di apposito supplemento istruttorio nella riunione tenutasi il 22 marzo 2000, ha accolto l'istanza in questione.
Conseguentemente a parziale modifica dello schema di disciplinare di produzione, relativo ai citati vini a denominazione di origine controllata "Lison Pramaggiore", proposto in allegato al proprio parere sopra richiamato, propone e riporta qui di seguito il testo del comma 2.2 dell'art. 2 che risulta essere stato modificato in accoglimento della istanza a cui si fa riferimento.
 
Art. 2.
2.1 (invariato);
2.2 La denominazione di origine controllata "Lison Pramaggiore" con la specificazione del colore "bianco" e' riservata ai vini prodotti con uve, mosti e vini provenienti dai vigneti di un unico ambito aziendale iscritti agli albi camerali nella seguente proporzione:
tocai friulano: dal 50 al 70%;
Possono, inoltre, concorrere alla produzione di detto vino da sole o congiuntamente e fino ad un massimo del 50%, le uve a bacca bianca elencate al comma 2.1 e iscritte ai rispettivi albi camerali.
La denominazione di origine controllata "Lison Pramaggiore con la specificazione del colore "rosso" (anche nella versione "novello") e' riservata ai vini prodotti con uve, mosti e vini provenienti dai vigneti di un unico ambito aziendale, iscritti agli albi camerali nella seguente proporzione:
merloot: dal 50% al 70%;
Possono, inoltre, concorrere alla produzione di detto vino, da sole o congiuntamente e fino ad un massimo del 50%, le uve a bacca nera elencate al comma 2.1 e iscritte ai rispettivi albi camerali.
2.3 - invariato;
2.4 - invariato;
2.5 - invariato.
 
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