Gazzetta n. 105 del 8 maggio 2000 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |
COMUNICATO |
Proposta di riconoscimento della indicazione geografica protetta "Ciliegia di Marostica" |
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Il Ministero delle politiche agricole e forestali, esaminata la domanda intesa ad ottenere la protezione della denominazione "Ciliegia di Marostica" come indicazione geografica protetta ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/1992, presentata dal consorzio cooperativo ortofrutticolo di Mason Vicentino s.c. a r.l. con sede in via G. Marconi, 63 - Mason Vicentino (Vicenza), esprime parere favorevole sulla stessa e sulla proposta di disciplinare di produzione nel testo appresso indicato. Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, dovranno essere presentate dai soggetti interessati, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 "disciplina dell'imposta di bollo" e successive modifiche, al Ministero delle politiche agricole e forestali - direzione generale delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali - ufficio tutela delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle attestazioni di specificita' - via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente proposta. Decorso tale termine, in assenza delle predette osservazioni o dopo la loro valutazione ove pervenute, la predetta proposta sara' notificata, per la registrazione ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2081/1992, ai competenti organi comunitari. Proposta di disciplinare di produzione dell'indicazione geografica protetta "Ciliegia di Marostica" Art. 1. Denominazione L'indicazione geografica protetta "Ciliegia di Marostica" e' riservata ai frutti di ciliegia che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal reg. CEE n. 2081/1992 e indicati nel presente disciplinare di produzione. |
| Art. 2. Piattaforma varietale La denominazione "Ciliegia di Marostica" designa i frutti ottenuti dalla coltivazione delle seguenti varieta': a) precocissime "Sandra" e "Francese", quest'ultima ascrivibile alla varieta' Bigareaux, Moreaux e Burlat; b) medio precoce "Roana" e il durone precoce "Romana"; c) tardive duracine: "Milanese", "Durone Rosso" (Ferrovia simile) e "Bella Italia"; d) "Sandra Tardiva"; ed inoltre le varieta' "Van"; "Giorgia"; "Ferrovia"; "Durone Nero I"; "Durone Nero II"; "Mora di Cazzano"; "Ulster". |
| Art. 3. Zona di produzione La zona di produzione della "Ciliegia di Marostica" comprende i territori dei seguenti comuni in provincia di Vicenza: Salcedo, Fara Vicentino, Breganze, Mason, Molvena, Pianezze, Marostica, Bassano, limitatamente al territorio che si estende alla destra idrografica del fiume Brenta ed infine la parte del territorio del comune di Schiavon cosi delimitata: a est della statale per Vicenza la porzione a nord di via Olmi fino all'altezza di via Vegra; ad ovest della statale per Vicenza la porzione a nord di via Roncaglia Vecchia. |
| Art. 4. Ambiente di coltivazione e tecnica colturale L'ambiente di coltivazione e la tecnica colturale per la produzione della "Ciliegia di Marostica" sono le seguenti: terreni: i terreni dovranno essere ubicati nella zona di produzione di cui al precedente art. 3 con esclusione di quelli pianeggianti non drenati; preparazione del terreno: la preparazione dei terreni per l'impianto dovra' essere eseguita con idonea lavorazione della superficie interessata. Nei terreni di collina e' obbligatoria almeno l'esecuzione di una lavorazione localizzata a "buche", con dimensioni minime delle stesse di metri 1,0 x 1,0 x 1,0. E' obbligatoria l'effettuazione di analisi chimico fisiche del terreno oggetto d'impianto da eseguirsi secondo i metodi ufficiali di analisi chimica del suolo allo scopo di predeterminare la necessita' e la quantita' di eventuali concimazioni di fondo; impianto: viene ammesso esclusivamente l'impiego di astoni innestati su Prunus Avium. E' ammesso l'uso sia di astoni innestati con le varieta' di cui al precedente art. 2 e l'innesto a dimora del selvatico con le varieta' medesime; forma di allevamento: sono ammesse tutte le forme di allevamenti sia in volume che in parete. Per le forme in volume la chioma dovra' assumere una forma mono/poli conica o tronco/conica, con base/i all'estremita' inferiore. Gli impianti dovranno in ogni caso rispondere ai seguenti altri requisiti: le chiome di alberi contigui dovranno essere tra loro separate, ovvero senza presenza di intersecamenti tra rami delle stesse; assenza di seccumi interni alle chiome; densita' e distribuzione delle ramificazioni dovranno essere tali da garantire illuminazione e arieggiamento di tutta la chioma degli alberi. Per i nuovi impianti, i sesti non dovranno essere inferiori alle seguenti ampiezze mimme: metri 4.00 sul filare e metri 4.00 tra i filari. consociazione varietale: la distribuzione delle varieta' nell'impianto dovra' essere rapportata all'epoca di fioritura e di maturazione delle stesse, predisponendo i nuovi impianti per blocchi varietali omogenei per epoca di fioritura e maturazione delle varieta' comprese in uno stesso blocco varietale o di consociazione varietale; difesa fitosanitaria: allo scopo di salvaguardare e tutelare il patrimonio apistico locale: sono rigorosamente vietati gli interventi antiparassitari durante la fase della fioritura; prima dell'esecuzione di eventuali interventi dovra' essere eseguita la trinciatura dell'erba oppure lo sfalcio e la raccolta della stessa. La difesa fitosanitaria dovra' comunque essere attuata secondo i criteri della difesa integrata. Per il preventivo contenimento del rischio di infezioni di Monilia sui fiori, e' obbligatoria la potatura di arieggiamento delle chiome e l'eliminazione dagli alberi delle eventuali produzioni non raccolte; raccolta e condizionamento: la raccolta delle ciliegie deve essere effettuata a mano, disponendo il prodotto in contenitori con pareti rigide. Gia' in azienda agricola le ciliegie devono essere sottoposte a cernita per eliminare i frutti di scarto e con pezzatura insufficiente. Fino al momento della consegna per la commercializzazione i frutti devono comunque essere mantenuti in luoghi freschi e ombreggiati per evitare perdite di qualita' e conservabilita'. Qualora non venisse effettuata una commercializzazione della produzione nell'arco delle 48 ore i frutti dovranno essere sottoposti a raffreddamento anche con la tecnica dell'idrocooling. |
| Art. 5. Controlli Gli impianti idonei alla produzione della I.G.P. "Ciliegia di Marostica" sono iscritti in un apposito elenco attivato, tenuto ed aggiornato dall'organismo di controllo di cui all'art. 10, comma 2, del regolamento (CEE) n. 2081/92. Il produttore o l'organismo associativo deve comunicare all'organismo di controllo la data indicativa d'inizio raccolta dieci giorni prima che avvenga la stessa. Entro trenta giorni dalla data di fine raccolta, il produttore deve presentare all'organismo di controllo una denuncia finale di produzione annuale. Analogamente, alla fine del periodo di commercializzazione il confezionatore deve presentare all'organismo di controllo una denuncia finale. |
| Art. 6. Caratteristiche del prodotto Caratteristiche qualitative: le caratteristiche qualitative del prodotto devono essere, tranne che per il calibro, quelle corrispondenti alla categoria "I" (prima) stabilite dalle norme comunitarie di commercializzazione. Calibrazione: la calibrazione e' determinata dal diametro massimo della sezione normale all'asse del frutto. Le ciliegie devono avere un calibro minimo di 20 mm. Colorazione: la colorazione dei frutti commerciabili dovra' in linea generale essere: rosso fuoco/rosso scuro per le ciliegie appartenenti alle seguenti varieta': Francese, Sandra, Durone rosso, Milanese, Ferrovia, Mora di Cazzano, Romana; rosso scuro per le altre varieta'. Tolleranze: e' consentita una tolleranza nella calibrazione e colorazione del 10% in numero o in peso di ciliegie non rispondenti alle caratteristiche sopra indicate. |
| Art. 7. Confezionamento Disposizioni generali relative alla presentazione. Per essere ammesse al consumo le ciliegie dovranno essere confezionate in apposito contenitore (di legno, plastica, cartone o altro materiale idoneo) con una capacita' della minima unita' commercializzabile pari al massimo di 10 kg di prodotto. Omogeneita'. Il contenuto di ogni imballaggio deve essere omogeneo e comprendere esclusivamente ciliegie di uguale varieta' e qualita'. La grandezza dei frutti deve essere omogenea. Inoltre le ciliegie devono presentare colorazione e maturazione uniformi. La parte visibile del contenuto dell'imballaggio deve essere rappresentativa dell'insieme. Condizionamento. I materiali utilizzati all'interno dell'imballaggio devono essere nuovi, puliti e di sostanze che non possano provocare alterazioni esterne o interne dei prodotti. L'impiego di materiali e in particolare di carte o marchi recanti indicazioni commerciali deve essere effettuato solo con stampa o etichettatura realizzate con inchiostro o colla non tossici. Gli imballaggi devono essere privi di qualsiasi corpo estraneo. All'esterno di ogni imballaggio devono essere apposte con indicazione diretta o con apposita etichetta le seguenti indicazioni: CILIEGIA DI MAROSTICA - I.G.P. inoltre, nello stesso campo visivo, devono essere indicati gli estremi atti ad individuare: nome, ragione sociale ed indirizzo del confezionatore; data di confezionamento. Deve essere inoltre inserito il logo sotto riportato e raffigurante una ciliegia di colore rosso pantone 032 C con peduncolo, di colore verde pantone 361 C, con foglia di colore grigio pantone 404 C, sovrapposta ad una torre medioevale che rappresenta un pezzo della scacchiera della partita a scacchi, di colore grigio pantone 404 C, su sfondo bianco e con ai margini riportata la scritta "Ciliegia di Marostica Ciliegia I.G.P.", carattere serie Elvetica, di colore rosso pantone 032 C; la dimensione dei disegni f.to cm 9x7 e cm 3x4 del logo, la grandezza dei caratteri per le etichette grandi 28/29 punti, per le etichette piccoli 11/12 punti, per le dimensioni il logo apposto sulle confezioni dovra' rispettare il rapporto altezza/base pari a 1,2. ----> Vedere logo <---- |
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