Gazzetta n. 106 del 9 maggio 2000 (vai al sommario)
UNIVERSITA' DI PARMA
DECRETO RETTORALE 28 marzo 2000
Modificazioni allo statuto dell'Universita', relativamente alla scuola di specializzazione in medicina fisica e riabilitazione.

IL RETTORE
Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;
Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;
Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 e in particolare l'art. 16 - comma 1 relativo alle modifiche di statuto;
Vista la legge 19 novembre 1990 n. 341, art. 11;
Visto il decreto ministeriale del'11 maggio 1995 pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 167 del 19 luglio 1995 - serie generale;
Viste le deliberazioni assunte dagli organi accademici di questa Universita';
Decreta:
Lo statuto di questo Ateneo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati e' modificato come appresso:
l'art 201 dello statuto concernente l'ordinamento didattico della scuola di specializzazione in medicina fisica e riabilitazione e' cosi' modificato: Tabella "B" standard complessivo di addestramento professionale: lo specializzando, per essere ammesso all'esame finale di diploma, deve aver svolto la seguente attivita' documentata:
a) frequentare per una annualita' i seguenti reparti e servizi:
ortopedia (4 mesi);
neurologia (4 mesi);
cardiologia (1 mese);
broncopneumologia (1 mese).
Tale frequenza e' finalizzata ad una prima presa di contatto con le piu' frequenti patologie che lo specializzando si trovera' ad affrontare successivamente, per la formazione, in un'ottica riabilitativa;
b) negli altri tre anni dovra' frequentare un reparto o servizio di medicina fisica e riabilitazione;
c) dimostrare di aver raggiunto una adeguata e documentata preparazione professionale specifica, avendo eseguito atti medici e procedimenti specialistici come di seguito indicati:
valutazione riabilitativa clinica (bilanci mio-articolari, test neuropsicologici, bilanci di menomazione, disabilita' ed handicap, ecc.): almeno 100;
valutazione riabilitativa strumentale (dinamometria elettrocinesiologia, test posturologici e podopressometrici ecc.): almeno 30;
esecuzione di esami elettrodiagnostici: almeno 50;
discussione di piani di trattamento riabilitativo (impostazione, coordinazione, controllo e verifica) all'interno dell'equipe riabilitativa: almeno 200;
discussione delle indagini neurofisiologiche per l'esplorazione del sistema nervoso centrale e periferico: almeno 30;
prescrizione e collaudo di protesi, ortesi ed ausilii: almeno 30;
interventi terapeutici effettuati direttamente (manipolazioni vertebrali e periferiche, mesoterapia, ecc.): almeno 50.
Nel regolamento didattico di ateneo saranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi interventi ed il relativo peso specifico.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Parma, 28 marzo 2000
Il rettore: Occhiocupo
 
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