Gazzetta n. 107 del 10 maggio 2000 (vai al sommario)
UNIVERSITA' DI SIENA
DECRETO RETTORALE 27 marzo 2000
Modificazioni allo statuto dell'Universita'.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare gli articoli 6 e 16;
Visto il decreto rettorale 31 ottobre 1994 di approvazione dello statuto dell'Universita di Siena pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 275 del 24 novembre 1994 e successive modificazioni;
Viste le proposte di modifica del predetto Statuto avanzate dal gruppo di lavoro costituito dal Senato accademico nella seduta del 7 giugno 1999, e approvate in linea di massima nella seduta del 4 ottobre 1999;
Viste le proposte di modifica degli articoli 27, 31 e 44 dello statuto approvate dal senato accademico nella seduta dell'8 novembre 1999;
Espletata la procedura di revisione prevista dall'art. 67 dello statuto, conclusasi con la delibera del senato accademico del 7 febbraio 2000;
Vista la nota rettorale del 21 febbraio 2000 prot. n. 3136 con la quale, nel rispetto del disposto dell'art. 6, comma 9, della legge n. 168/1989 si trasmettevano al M.U.R.S.T. le suddette proposte di modifica deliberate dal senato accademico;
Vista la nota ministeriale del 14 marzo 2000 - Prot. n. 443, con la quale il M.U.R.S.T. comunicava di non avere osservazioni da formulare in merito alle proposte di modifiche dello statuto dell'Universita' di Siena trasmesse con la suddetta nota rettorale;
Ritenuto pertanto di procedere alle modifiche dello statuto di Ateneo sopracitate;
Decreta:
Art. 1.
1. Agli articoli 27, 31 e 44 dello statuto dell'Universita' degli studi di Siena sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2 dell'art. 27, dopo: "sei docenti", al posto di "quattro studenti", leggasi: "sei studenti";
b) al comma 3, primo periodo, dell'art. 31, dopo "da una rappresentanza dei dottorandi", viene aggiunto il seguente periodo: "e da una rappresentanza dei titolari di assegni di ricerca";
c) al comma 3 dell'art. 44, fra: "il pro-rettore," e "del consiglio studentesco", al posto di "un rappresentante", leggasi: "tre rappresentanti" ore, e tre rappresentanti;
d) al comma 3 dell'art. 44, dopo "del consiglio studentesco" sono aggiunti i seguenti tre periodi: Il consiglio studentesco puo' chiedere al rettore di inserire all'ordine del giorno particolari questioni che interessano gli studenti sulle quali non vi sia stato in precedenza il consenso unanime di tutti i componenti del senato accademico. In tal caso, la rappresentanza studentesca partecipa alla riunione con voto deliberativo. La richiesta non puo' comunque riguardare argomenti concernenti le persone dei docenti, salvo le questioni concernenti gli adempimenti degli obblighi didattici la destinazione dei posti di ruolo, l'attribuzione dei fondi di ricerca e, comunque, materie che esulano dalla didattica e dal diritto allo studio".
 
Art. 2.
1. In applicazione dell'art. 1 del presente decreto, i testi degli articoli 27, 31 e 44 dello statuto di Ateneo risultano i seguenti:
"Art. 27. - 1. I comitati per la didattica dei corsi di laurea o di diploma assolvono ai compiti operativi essenziali per una efficace organizzazione della didattica. In particolare provvedono a:
a) coordinare le attivita' didattiche del relativo corso di laurea e di diploma;
b) avanzare proposte ed attuare le deliberazioni relative alla didattica assunte dai consigli di facolta' e, ove esistano, dai consigli didattici;
c) approvare i piani di studio;
d) esercitare il controllo sul rispetto degli obblighi didattici e sull'efficacia dell'organizzazione didattica;
e) organizzare i servizi di orientamento e tutorato, anche in collaborazione con le organizzazioni studentesche;
f) esercitare inoltre i compiti che in materia vengono delegati dai consigli.
2. I comitati per la didattica sono composti da sei docenti e sei studenti, e durano in carica tre anni. I docenti sono nominati dal consiglio di facolta' con le modalita' previste dal regolamento didattico. Gli studenti sono eletti secondo le modalita' previste dal regolamento elettorale. Alle riunioni dei comitati per la didattica possono partecipare, se lo richiedono, i docenti interessati da provvedimenti che li riguardino.
3. Il presidente del comitato per la didattica e' scelto tra i professori di ruolo appartenenti al comitato ed e' eletto da tutti i membri del comitato stesso.".
"Art. 31. - 1. Sono organi necessari del dipartimento:
a) il consiglio di dipartimento;
b) il direttore.
2. In ragione delle dimensioni, ciascun dipartimento puo' prevedere nel proprio regolamento l'istituzione di una giunta.
3. Il consiglio di dipartimento e' composto da tutti i docenti del dipartimento, da una rappresentanza del personale tecnico ed amministrativo, da una rappresentanza dei dottorandi e da una rappresentanza dei titolari di assegui di ricerca. Il numero dei rappresentanti e' fissato dal regolamento, in conformita' ai criteri fissati dal senato accademico. il segretario amministrativo partecipa alle sedute del consiglio con voto consultivo e svolge frazioni di segretario verbalizzante.
4. Il direttore e' eletto dal consiglio di dipartimento tra i professori a tempo pieno del dipartimento a maggioranza assoluta dei suoi componenti. In caso di mancata elezione, si procede al ballottaggio fra i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti. E' eletto chi riporta il maggior numero di voti. Il direttore e' nominato con decreto del rettore.
5. La giunta e' formata da un numero di componenti non superiore a sette, con una rappresentanza paritetica di professori ordinari, professori associati, ricercatori e con un rappresentante del personale tecnico ed amministrativo. Il direttore fa parte di diritto della giunta. Il segretario amministrativo partecipa, con voto consultivo, alle riunioni e svolge funzioni di segretario verbalizzante.
6. Il regolamento disciplina l'organizzazione ed il funzionamento del dipartimento, in conformita' allo statuto ed agli indirizzi del senato accademico. Il regolamento e' deliberato dal consiglio di dipartimento ed approvato dal senato accademico.
7. Il direttore, la giunta e le rappresentanze elettive del dipartimento durano in carica tre anni".
"Art. 44. - 1. Il senato accademico e' composto:
a) dal rettore;
b) dai presidi delle facolta';
c) da un docente per ciascuna delle quattro aggregazioni omogenee individuate dal regolamento elettorale.
2. L'elettorato attivo e passivo spetta ai docenti appartenenti a ciascuna aggregazione. Gli eletti durano in carica quattro anni.
3. Partecipano alle riunioni del senato accademico con voto consultivo il direttore amministrativo, il pro-rettore, e tre rappresentanti del consiglio studentesco. Il consiglio studentesco puo' chiedere al rettore di inserire all'ordine del giorno particolari questioni che interessano gli studenti sulle quali non vi sia stato in precedenza il consenso unanime di tutti i componenti del senato accademico. In tal caso, la rappresentenza studentesca partecipa alla riunione con voto deliberativo. La richiesta non puo' comunque riguardare argomenti concernenti le persone dei docenti, salvo le questioni concernenti gli adempimenti degli obblighi didattici, la destinazione dei posti di ruolo, l'attribuzione dei fondi di ricerca e, comunque, materie che esulano dalla didattica e dal diritto allo studio.
4. Il Senato accademico e' convocato in via ordinaria dal rettore e, in via straordinaria, quando ne faccia richiesta almeno un quarto dei suoi membri.".
 
Art. 3.
1. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel bollettino ufficiale dell'Universita' degli studi di Siena.
Siena, 27 marzo 2000
Il rettore: Tosi
 
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