Gazzetta n. 107 del 10 maggio 2000 (vai al sommario)
UNIVERSITA' DI BRESCIA
DECRETO RETTORALE 10 aprile 2000
Modificazioni allo statuto dell'Universita', relativamente alla scuola di specializzazione in biochimica clinica.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Brescia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1983, n. 844, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1984, n. 836 e successive modificazioni;
Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933 n. 1592;
Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935 n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936 n. 73;
Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;
Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982 n. 162;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
Visti i decreti ministeriali 11 maggio 1995, 31 luglio 1996 e 3 luglio 1996, recanti: "Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente alle scuole di specializzazione del settore medico";
Visto il decreto ministeriale 5 maggio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 17 giugno 1997 recante: "Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente ad alcune scuole di specializzazione del settore medico, tra cui la scuola di specializzazione in biochimica clinica";
Visto il testo di modifica alla tipologia della scuola di specializzazione in biochimica clinica proposto a livello nazionale dai direttori della scuola;
Vista la proposta di modifica dello statuto formulata dalle autorita' accademiche dell'Universita' degli studi di Brescia relativamente al riordino della scuola di specializzazione in biochimica clinica, secondo la tipologia proposta a livello nazionale dai direttori della scuola;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;
Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale, nell'adunanza del 15 settembre 1999, all'adeguamento del percorso didattico della scuola di specializzazione in biochimica clinica alla normativa europea, suggerito dai direttori delle scuole di specializzazione in biochimica;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Brescia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 1.
Alla scuola di specializzazione in biochimica clinica sono applicate le norme comuni previste dalla tab. XLV/2 allegata al decreto ministeriale 11 maggio 1995 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 luglio 1995, integrate dal punto 2.9. approvato con decreto ministeriale 31 luglio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 209 del 6 settembre 1996, nonche', per le parti da queste non regolate, le norme generali comuni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 1987.
 
Art. 2.
Gli articoli da 100 a 107 sono sostituiti dai seguenti, con conseguente scorrimento nella numerazione degli articoli successivi:

Scuola di specializzazione in biochimica clinica
Art. 100.
Presso la facolta' di medicina e chirurgia e' istituita la scuola di specializzazione in biochimica clinica.
La scuola di specializzazione in biochimica clinica risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica.
Art. 101.
La scuola ha lo scopo di formare medici e laureati specialisti nell'area della medicina di laboratorio, della diagnostica biochimico-clinica e di biologia molecolare clinica (genetico-molecolare), fornendo qualificazione professionale specifica nei suddetti campi e competenze nell'organizzazione del laboratorio clinico e nelle sue integrazioni con la medicina clinica.
Art. 102.
La scuola rilascia il titolo di specialista in medicina di laboratorio-biochimica clinica e biologia molecolare clinica.
Sono previsti due indirizzi:
a) indirizzo diagnostico aperto ai laureati in medicina e chirurgia.
b) indirizzo analitico-tecnologico aperto ai laureati in altre discipline scientifiche (scienze biologiche, chimica, farmacia, chimica e tecnologia farmaceutica, biotecnologie mediche o farmaceutiche, medicina veterinaria).
Art. 103.
Il corso di specializzazione in biochimica clinica ha la durata di 5 anni.
Art. 104.
La scuola ha sede amministrativa presso il dipartimento di scienze biomediche e biotecnologie.
Art. 105.
Concorrono al funzionamento della scuola le strutture della facolta' di medicina e chirurgia e quelle del Servizio sanitario nazionale individuate nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 502/1992 ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla tabella A e quello dirigente del Servizio sanitario nazionale delle corrispondenti aree funzionali e discipline. Lo standard complessivo di addestramento professionalizzante e' indicato nella tabella B.
Art. 106.
La scuola e' in grado di accettare un numero massimo di iscritti determinato in quindici per ciascun anno, per un totale di settantacinque specializzandi.
 
Tabella A - Aree di addestramento professionalizzante e relativi
settori scientifico-disciplinari.

Area A
Area propedeutica biochimica e biometria.
Obiettivo: lo specializzando deve apprendere ed approfondire le conoscenze generali, anche di tipo metodologico, che utilizzera' per lo studio delle discipline e delle applicazioni specialistiche, anche su testi e pubblicazioni in lingua inglese;
Settori:
F01X statistica medica;
E10X biofisica;
E05A biochimica;
E05B biochimica clinica;
E04B biologia molecolare;
L18A lingua e letteratura inglese (inglese scientifico). Area B
Area biochimica e genetica molecolare.
Obiettivo: lo specializzando deve apprendere ed approfondire le conoscenze generali anche di tipo metodologico di biochimica cellulare e molecolare, di genetica e di genetica molecolare.
Settori:
E04B biologia molecolare;
E05A biochimica;
E05B biochimica clinica;
E11X genetica;
E13X biologia applicata;
F03X genetica medica. Area C - Area biochimica analitico strumentale.
Obiettivi: lo specializzando deve apprendere ed approfondire le conoscenze di biochimica applicata, biochimica analitica e deve affrontare lo studio delle strumentazioni analitiche biochimiche.
Settori:
E05A biochimica;
E05B biochimica clinica;
C01A chimica analitica;
C03X chimica generale ed inorganica;
C05X chimica organica;
C07X chimica farmaceutica. Area D
Area metodologie e tecnologie di laboratorio.
Obiettivo: lo specializzando deve approfondire lo studio delle metodologie e tecnologie utilizzate in campo diagnostico di laboratorio con particolare riguardo alle tematiche relative alla raccolta, conservazione e trattamento dei materiali biologici, all'automazione ed informatica in biochimica clinica, ed al controllo di qualita' in medicina di laboratorio.
Settori:
E05A biochimica;
E05B biochimica clinica;
K05A sistemi di elaborazione delle informazioni;
K06X bioingegneria elettronica. Area E
Area diagnostica molecolare a livello genico.
Obiettivo: lo specializzando deve conoscere le metodologie di diagnostica genetica e molecolare delle malattie ereditarie ed acquisite e quelle utilizzate in campo medico-legale; deve inoltre approfondire le conoscenze relative al supporto biotecnologico della medicina di laboratorio nel campo della terapia genica.
Settori:
F03X genetica medica;
E04B biologia molecolare;
E05A biochimica;
E05B biochimica clinica;
E13X biologia applicata;
F22B medicina legale. Area F
Area biochimica clinica.
Obiettivo: lo specializzando deve affrontare lo studio della biochimica e fisiopatologia delle principali alterazioni morbose con particolare riguardo alla diagnostica di laboratorio nei vari settori della patologia ivi conclusi gli aspetti di farmacologia clinica e di enzimologia clinica.
Settori:
E05A biochimica;
E05B biochimica clinica;
F04A patologia generale;
F04B patologia clinica;
F06A anatomia patologica;
E07X farmacologia;
V30B fisiologia degli animali domestici
F22B medicina legale. Area G
Area della biochimica clinica speciale.
Obiettivo: lo specializzando deve conoscere i principi e le metodologie di laboratorio per la diagnosi biochimica, il monitoraggio di specifiche patologie, nonche' la loro prevenzione.
Settore:
E05B biochimica clinica. Area H
Area immunologia e microbiologia diagnostiche.
Obiettivo: lo specializzando deve conoscere i principali aspetti della diagnostica in campo immunopatologico, microbiologico e virologico; deve inoltre approfondire le conoscenze relative ai supporto di medicina di laboratorio nel campo della medicina dei trapianti.
Settori:
F05X microbiologia e microbiologia clinica;
F04A patologia generale;
F04B patologia clinica;
E05B biochimica clinica. Area I
Area ematologica, immunoematologica, endocrinologia ed oncologia di laboratorio.
Obiettivo: lo specializzando deve conoscere i principi e le metodologie di laboratorio per la diagnosi e il monitoraggio delle malattie del sangue, delle neoplasie e delle endocrinopatie anche con riguardo alla citopatologia e citodiagnostica.
Settori:
F07G malattie del sangue;
F04C oncologia medica;
F06A anatomia patologica;
E05B biochimica clinica;
F04B patologia clinica
F07E endocrinologia;
F07A medicina interna. Area L
Area organizzazione e gestione del laboratorio diagnostico.
Obiettivo: lo specializzando deve approfondire le tematiche relative alla gestione manageriale del laboratorio diagnostico e della organizzazione del lavoro con particolare riguardo ai problemi connessi con la prevenzione degli infortuni e norme di sicurezza ed elementi di legislazione sanitaria, nonche' all'etica medica e alla deontologia professionale.
Settori:
E05B biochimica clinica;
F22A igiene generale e applicata;
P02A economia aziendale;
P02D organizzazione aziendale. Area M
Area integrazione diagnostica multidisciplinare (indirizzo diagnostico).
Obiettivo: lo specializzando deve maturare conoscenze di base nei vari campi della diagnostica strumentale in maniera da essere pronto ad affrontare un approccio alla diagnosi multidisciplinare integrata basato sui dati clinici, di diagnostica per immagini e di diagnostica di laboratorio.
Settori:
F07A medicina interna;
F18X diagnostica per immagini e radioterapia;
E05B biochimica clinica;
F04B patologia clinica;
F06A anatomia patologica. Area N
Area chimico-analitico-strumentale (indirizzo diagnostico).
Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le conoscenze fondamentali di chimica-fisica biologica, di chimica analitica e di chimica analitica clinica, nonche' le conoscenze delle principali strumentazioni analitiche e separative anche complesse.
Settori:
C02X chimica fisica;
C03X chimica generale e inorganica;
E05A biochimica;
E05B biochimica clinica;
C01A chimica analitica;
C07X chimica farmaceutica. Area O
Area propedeutica alla patologia umana (indirizzo analitico-tecnologico).
Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le fondamentali conoscenze inerenti i meccanismi fisiopatogenetici delle patologie umane relative ad organi e sistemi dell'uomo.
Settori:
E09A anatomia umana;
E09B istologia;
E06A fisiologia umana;
F04A patologia generale;
F06A anatomia patologica;
F07A medicina interna.
 
Tabella B - Standard complessivo "di addestramento
professionalizzante.

L'attivita' teorica e pratica obbligatoria per lo specializzando (per non meno di 5.500 ore totali nei cinque anni di corso) e' cosi' ripartita:
partecipazione all'attivita' diagnostica di almeno mille casi clinici (indirizzo diagnostico);
attivita' di ambulatorio (compresi i prelievi per l'indirizzo diagnostico);
frequenza nel settore di esami urgenti;
frequenza in laboratori di grande automazione;
frequenza in laboratori di ematologia di laboratorio, inclusa la citofluorimetria, nonche' la lettura al microscopio di preparati di sangue periferico e midollo osseo;
frequenza in laboratori di microscopia e citologia clinica (indirizzo diagnostico), con la lettura per entrambi gli indirizzi di sedimenti urinari e l'esame delle feci compresa la ricerca di parassiti;
frequenza in laboratori di proteinologia clinica;
frequenza in laboratori per la ricerca di recettori e marcatori tumorali;
frequenza in laboratori di ormonologia clinica;
frequenza in laboratori di biochimica clinica separativa (indirizzo analitico-tecnologico);
frequenza in laboratori di farmacologia clinica e tossicologia;
frequenza in laboratori di biochimica cellulare e colture cellulari;
frequenza in laboratori di biochimica, biologia molecolare e biochimica genetica applicate alla clinica;
frequenza in laboratori di microbiologia e virologia clinica;
frequenza in laboratori di grandi automazioni analitiche (gas-massa, NMR, etc.) (indirizzo analiticotecnologico);
presentazione di almeno un seminario annuale su argomenti di medicina di laboratorio.
Infine lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica e limitatamente alla parte biochimico-analitico, di almeno tre sperimentazioni cliniche controllate.
Il consiglio della scuola stabilisce l'ammontare delle ore di frequenza nei vari laboratori e settori sopra indicati per ciascun discente appartenente ai due indirizzi.
Nel regolamento didattico di Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi interventi ed il relativo peso specifico.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Brescia, 10 aprile 2000
Il rettore: Preti
 
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