Gazzetta n. 107 del 10 maggio 2000 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 marzo 2000, n. 112
Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, relativo ai limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi pubblici.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, recante attuazione dell'articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate;
Vista la legge 13 dicembre 1986, n. 874, recante norme relative ai limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi pubblici, ed in particolare l'articolo 2 che prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri possono essere stabilite le mansioni e qualifiche speciali per le quali e' necessario definire un limite di altezza e la misura di detto limite;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, che in attuazione della predetta disposizione stabilisce, tra le altre, le misure di altezza per la partecipazione ai concorsi per il reclutamento del personale delle Forze armate;
Vista la legge 20 ottobre 1999, n. 380, recante "Delega al Governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile";
Visto il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, recante: "Disposizioni in materia di reclutamento su base volontaria, stato giuridico e avanzamento del personale militare femminile nelle Forze armate e nel corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 20 ottobre 1999, n. 380";
Sentiti i Ministri della difesa, dei trasporti e della navigazione e per le pari opportunita';
Sentita la Commissione nazionale per la parita' e le pari opportunita' tra uomo e donna;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 6 marzo 2000;

A d o t t a
il seguente regolamento:

Art. 1

1. L'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, e' sostituito dal seguente:
"Art. 2 (Ministero della difesa: Forze armate). - 1. Per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento del personale dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dell'Arma dei carabinieri sono richieste le seguenti misure di altezza: a) per gli ufficiali, sottufficiali e volontari di truppa, salvo
quanto previsto dalle lettere b) e c): non inferiore a metri 1,65
per gli uomini e a metri 1,61 per le donne e, limitatamente al
personale della Marina, non superiore a metri 1,95; b) per gli ufficiali piloti della Marina e per gli ufficiali dei
ruoli naviganti normale e speciale dell'Aeronautica: non inferiore
a metri 1,65 e non superiore a metri 1,90; c) per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri: non inferiore a metri
1,70 per gli uomini e a metri 1,65 per le donne.".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 16 marzo 2000 Il Presidente: D'Alema

Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 2000 Registro n. 1 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 244



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica, e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,
n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 2 della legge
13 dicembre 1986, n. 874:
"Art. 2. - 1. Entro i successivi novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, il
Presidente del Consiglio dei Ministri puo' stabilire, con
proprio decreto, sentiti i Ministri interessati, le
organizzazioni sindacali piu' rappresentative e la
Commissione nazionale per la realizzazione della parita'
tra uomo e donna istituita presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri, le mansioni e qualifiche speciali
per le quali e' necessario definire un limite di altezza e
la misura di detto limite.
2. La norma di cui all'art. 1 non si applica ai
concorsi gia' banditi alla data di entrata in vigore della
presente legge".
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
22 luglio 1987, n. 411, reca: "Specifici limiti di altezza
per la partecipazione ai concorsi pubblici.
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 2, della legge
20 ottobre 1999, n. 380.
"2. Il Governo e' delegato ad emanare, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, su
proposta del Ministro della difesa, di concerto con i
Ministri per le pari opportunita', del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica, delle finanze, dei
trasporti e della navigazione e per la funzione pubblica,
sentita la Commissione nazionale per la parita' e le pari
opportunita' tra uomo e donna, di cui alla legge 22 giugno
1990, n. 164, uno o piu' decreti legislativi per
disciplinare il reclutamento, lo stato giuridico e
l'avanzamento del personale militare femminile, sulla base
dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) assicurare la realizzazione del principio delle
pari opportunita' uomo-donna, nel reclutamento del
personale militare, nell'accesso ai diversi gradi,
qualifche, specializzazioni ed incarichi del personale
delle Forze armate e del corpo della Guardia di finanza;
b) applicare al personale militare femminile e
maschile la normativa vigente per il personale dipendente
delle pubbliche amministrazioni in materia di maternita' e
paternita' e di pari opportunita' uomo-donna, tenendo conto
dello status del personale militare".
- Si riporta il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della
legge 23 agosto 1988, n. 400:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma primo ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale".
Nota all'art. 1:
- Per il titolo del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, vedasi in
note alle premesse.



 
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