Gazzetta n. 107 del 10 maggio 2000 (vai al sommario) |
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DECRETO-LEGGE 10 maggio 2000, n. 111 |
Disposizioni urgenti in materia di anagrafe degli italiani residenti all'estero e sulla revisione delle liste elettorali. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Visto l'articolo 4, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, che prevede l'iscrizione d'ufficio nelle liste elettorali degli elettori compresi nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero; Visto l'articolo 4, comma 1, lettera d), della legge 27 ottobre 1988, n. 470, che disciplina la cancellazione dalle predette liste per irreperibilita' presunta; Considerato che tali disposizioni comportano la presenza nelle liste elettorali di cittadini i cui indirizzi attuali risultano del tutto sconosciuti sia al comune di iscrizione, sia all'anagrafe degli italiani residenti all'estero; Considerata la necessita' di disciplinare in maniera piu' organica l'istituto giuridico della irreperibilita' presunta previsto dal citato articolo 4 della legge n. 470 del 1988, nonche' di contemperare l'esigenza di garantire l'esercizio del voto a tutti gli elettori con quella di determinare la reale e aggiornata composizione delle liste; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di conseguire tali obiettivi, al fine di determinare l'effettiva consistenza del corpo elettorale in occasione delle imminenti consultazioni referendarie ed elettorali; Considerato che il Senato della Repubblica ha approvato l'analogo disegno di legge presentato dal Governo nel marzo scorso; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 maggio 2000; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia;
E m a n a il seguente decreto-legge:
Art. 1
1. All'articolo 4, comma 1, della legge 27 ottobre 1988, n. 470, la lettera d) e' sostituita dalla seguente: "d) per irreperibilita' presunta, salvo prova contraria: 1) trascorsi cento anni dalla nascita; 2) dopo due rilevazioni censuarie consecutive; 3) quando risulti inesistente, tanto nel comune di provenienza quanto nell'AIRE, l'indirizzo all'estero; 4) quando risulti dal ritorno per mancato recapito della cartolina avviso, spedita ai sensi dell'articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 40, in occasione delle due ultime consultazioni che si siano tenute con un intervallo non inferiore ad un anno, esclusa l'elezione del Parlamento europeo limitatamente ai cittadini residenti nei Paesi dell'Unione europea, nonche' le consultazioni referendarie locali;". |
| Art. 2
1. I cittadini cancellati per irreperibilita' dall'anagrafe della popolazione residente, ai sensi dell'articolo 11 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, o dall'anagrafe degli italiani residenti all'estero, ai sensi dell'articolo 4 della legge 27 ottobre 1988, n. 470, come modificato dall'articolo 1 del presente decreto, sono cancellati dalle liste elettorali in occasione delle revisioni delle liste stesse da effettuarsi secondo le disposizioni di cui all'articolo 32 del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni. 2. La commissione elettorale comunale, in occasione di consultazioni elettorali e referendarie, e' tenuta a provvedere alle cancellazioni di cui al comma 1 non oltre il ventesimo giorno anteriore alla data della votazione. In sede di prima applicazione, si provvede alle operazioni relative alle cancellazioni non oltre il nono giorno anteriore alla data della votazione. 3. I cittadini cancellati dalle liste elettorali ai sensi dei commi 1 e 2 sono iscritti in un apposito elenco e, qualora si presentino all'ufficio elettorale, sono senz'altro ammessi al voto mediante rilascio del certificato elettorale. Tali elettori sono iscritti, a cura del presidente di seggio, in calce alla lista della sezione. Del nominativo di tali elettori viene data notizia all'ufficiale d'anagrafe, per gli ulteriori accertamenti ai fini della regolarizzazione della posizione anagrafica. I cittadini cancellati possono, in ogni momento, richiedere, con comunicazione recante l'indicazione delle proprie generalita' e del luogo di residenza, al comune che ha provveduto alla cancellazione, di essere reiscritti d'ufficio nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero e nelle liste elettorali. 4. L'elenco comunale dei cittadini cancellati ai sensi del presente decreto e' pubblicato nell'albo dell'ente e nei consolati del paese di emigrazione, dandone notizia, nell'ambito della comunicazione istituzionale e dei rispettivi stanziamenti, sui periodici di lingua italiana dei paesi di presunta residenza. 5. Sono valide le operazioni di revisione delle liste elettorali che risultino comunque conformi a quanto disposto dall'articolo 4, comma 1, lettera d), della legge 27 ottobre 1988, n. 470, come modificato dal presente decreto, ancorche' effettuate anteriormente alla data di entrata in vigore di quest'ultimo. |
| Art. 3
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 10 maggio 2000
Il Presidente del Senato della Repubblica nell'esercizio delle funzioni del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 86 della Costituzione MANCINO
Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri Bianco, Ministro dell'interno Fassino, Ministro della giustizia Visto, il Guardasigilli: Fassino |
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