Gazzetta n. 108 del 11 maggio 2000 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 febbraio 2000, n. 115
Regolamento recante norme per la riorganizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato a norma dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modifiche ed integrazioni, recante la disciplina dell'attivita' di Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto il regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 3474, istitutivo dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
Visto il regio decreto 29 dicembre 1927, n. 2452, concernente la determinazione delle facolta' dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e delle attribuzioni del consiglio di amministrazione e del direttore generale dell'Amministrazione stessa;
Vista la legge 22 dicembre 1957, n. 1293, ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, e successive modifiche ed integrazioni, sull'organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'articolo 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente la delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la rifoma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa;
Visto il decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 233, concernente l'istituzione dell'Ente tabacchi italiani;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;
Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 settembre 1999;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 25 ottobre 1999;
Visto il parere espresso dalle competenti commissioni parlamentari; Rilevato che nei citati pareri il Consiglio di Stato e le competenti commissioni parlamentari invitano l'amministrazione proponente a valutare l'opportunita' di procedere quanto meno all'accorpamento della direzione centrale del personale e di quella amministrativa e dei sistemi informativi in una unica struttura, che dunque si affiancherebbe ad una seconda direzione centrale competente in materia di concessioni amministrative;
Ritenuta l'opportunita', allo stato, di dare in ogni caso vita ad una disciplina organizzatoria che contempla, oltre all'ufficio del direttore generale, tre direzioni centrali, tenuto conto dell'urgenza di procedere subito, in conseguenza delle ridotte competenze, a diminuire da nove a cinque le posizioni di livello dirigenziale generale, e questo nell'ottica dell'immediato conseguimento di una maggiore efficienza ed economicita' della struttura dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
Considerato, altresi', che il suggerimento del Consiglio di Stato e delle competenti commissioni parlamentari sara' recepito nel momento in cui si procedera' agli ulteriori interventi normativi volti al definitivo riassetto organizzativo dell'intero Ministero delle finanze, quale prefigurato dagli articoli 56 e seguenti del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed in particolare dall'articolo 73;
Considerato che i suggerimenti delle competenti commissioni parlamentari concernenti la introduzione di disposizioni dirette a riqualificare il personale dell'Amministrazione dei monopoli di Stato ed a definire il patrimonio dell'Amministrazione medesima, alla luce del trasferimento di parte dello stesso all'Ente tabacchi italiani, non possono essere accolti con il presente regolamento in quanto esorbitanti il potere normativo attribuito al Governo dall'articolo 17, comma 4-bis della legge 23 agosto 1998, n. 400;
Considerato che l'indicazione delle competenti commissioni parlamentari concernente la introduzione di strumenti idonei ad una puntuale verifica dell'attivita' svolta dall'Amministrazione dei monopoli di Stato, al fine di disporre di elementi utili per aumentare il livello di produttivita', appare gia' soddisfatta dal contenuto della direttiva del Ministro delle finanze adottata in data 22 giugno 1998;
Considerato che l'attribuzione delle attivita' del recupero dei crediti in esecuzione di sentenze di condanna e risarcimento di danno erariale alla direzione centrale per gli affari generali ed il personale, non e' incompatibile con le altre attivita' demandate alla stessa direzione centrale e che cio' permette di realizzare una bilanciata ripartizione delle funzioni tra le direzioni centrali dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, avuto anche riguardo al personale alle stesse assegnato;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 gennaio 2000;
Sulla proposta del Ministro delle finanze di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica;
E m a n a
il seguente regolamento:

Art. 1
Ambito della disciplina

1. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di seguito denominata Amministrazione autonoma, e' ordinata secondo le disposizioni del presente regolamento.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Nota al titolo:
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 4-bis, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri".
"Art. 17 (Regolamenti). - 4-bis. L'organizzazione e la
disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate con
regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del
Ministro competente d'intesa con il Presidente del
Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel
rispetto dei principi posti dal decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i
contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali".
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 87 della Costituzione:
"Art. 87. - 1. Il Presidente della Repubblica e' il
Capo dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.
2. Puo' inviare messaggi alle Camere.
3. Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la
prima riunione.
4. Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni
di legge di iniziativa del Governo.
5. Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore
di legge e i regolamenti.
6. Indice il referendum popolare nei casi previsti
dalla Costituzione.
7. Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari
dello Stato.
8. Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici,
ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
l'autorizzazione delle Camere.
9. Ha il comando delle Forze armate, presiede il
Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge,
dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.
10. Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
11. Puo' concedere grazia e commutare le pene.
12. Conferisce le onorificenze della Repubblica.
- Per il testo dell'art. 17, comma 4-bis, della legge
23 agosto 1988, n. 400, vedasi in nota al titolo.
- Il regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258,
convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 3474, reca
l'istituzione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato.
- Il regio decreto 29 dicembre 1927, n. 2452, reca:
"Determinazione delle facolta' dell'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato e delle attribuzioni del
consiglio di amministrazione e del direttore generale
dell'Amministrazione stessa.
- La legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive
modificazioni, reca: "Organizzazione dei servizi di
distribuzione e vendita dei generi di monopolio".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre
1958, n. 1074, e successive modificazioni, reca:
"Approvazione del regolamento di esecuzione della legge
22 dicembre 1957, n. 1293, sulla organizzazione dei servizi
di distribuzione e vendita dei generi di monopolio".
- Il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni ed integrazioni, reca:
"Razionalizzazione dell'organizzazione delle
amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in
materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della
legge 23 ottobre 1992, n. 421".
- La legge 15 marzo 1997, n. 59, reca: "Delega al
Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle
regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica
amministrazione e per la semplificazione amministrativa".
- Il decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, reca:
"Istituzione dell'Ente tabacchi italiani".
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, reca:
"Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di
monitoraggio e valutazione dei costi dei rendimenti e dei
risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni
pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997,
n. 59".
- Gli articoli 56 e seguenti del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59", sono inseriti nel
titolo V, capo II, relativo alla riforma del Ministero
delle finanze e dell'amministrazione fiscale. In
particolare, si riporta il testo dell'art. 73:
"Art. 73 (Gestione e fasi del cambiamento). - 1. Con
decreto ministeriale puo' essere costituita, alle dirette
dipendenze del Ministro delle finanze, un'apposita
struttura interdisciplinare di elevata qualificazione
scientifica e professionale. La struttura collabora con il
Ministro al fine di curare la transizione durante le fasi
del cambiamento e fino al pieno funzionamento del regime di
gestione previsto dal presente decreto legislativo.
Alle relative spese si provvede con gli stanziamenti
ordinari dello stato di previsione della spesa del
Ministero delle finanze e dello stato di previsione della
spesa dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
2. Il Ministro delle finanze provvede con propri
decreti a definire e rendere esecutive le fasi della
trasformazione.
3. Entro il termine di sei mesi dalla data di entrata
in vigore del presente decreto legislativo, vengono
nominati il direttore e i comitati direttivi di ciascuna
agenzia. Con propri decreti il Ministro delle finanze
approva gli statuti provvisori e le disposizioni necessarie
al primo funzionamento di ciascuna agenzia.
4. Il Ministro delle finanze stabilisce le date a
decorrere dalle quali le funzioni svolte dal Ministero,
secondo l'ordinamento vigente, vengono esercitate dalle
agenzie. Da tale data le funzioni cessano di essere
esercitate dai dipartimenti del Ministero.
5. Il Ministro delle finanze dispone con decreto in
ordine alle assegnazioni di beni e personale afferenti alle
attivita' di ciascuna agenzia.
6. I termini di cui al presente articolo possono essere
modificati con decreto del Ministro delle finanze.
7. Con l'entrata in vigore del regolamento di cui
all'art. 58, comma 3, sono abrogate tutte le norme sulla
organizzazione e sulla disciplina degli uffici
dell'amministrazione finanziaria incompatibili con le
disposizioni del presente decreto legislativo e, in
particolare, quelle del regio decreto-legge 8 dicembre
1927, n. 2258, e successive integrazioni e modifiche, del
decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105, e successive
integrazioni e modifiche, della legge 29 ottobre 1991, n.
358, e successive integrazioni e modifiche, degli articoli
da 9 a 12 della legge 24 aprile 1980, n. 146, e successive
integrazioni e modifiche".



 
Art. 2
Uffici di livello dirigenziale generale

1. Il direttore generale coordina l'attivita' degli uffici di livello dirigenziale generale, impartisce direttive per il buon andamento complessivo dell'attivita' amministrativa riferisce al Ministro e vigila su tutti i servizi dell'Amministrazione autonoma, avvalendosi di un dirigente generale con incarico di cui all'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
2. Gli uffici di livello dirigenziale generale dell'Amministrazione autonoma sono i seguenti: a) direzione centrale per gli affari generali ed il personale; b) direzione centrale amministrativa e dei sistemi informativi
automatizzati; c) direzione centrale per le concessioni amministrative.



Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 19, comma 10, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29:
"Art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali). - 10. I
dirigenti ai quali non sia affidata la titolarita' di
uffici dirigenziali svolgono, su richiesta degli organi di
vertice delle amministrazioni che ne abbiano interesse,
funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri
incarichi specifici previsti dall'ordinamento. Le modalita'
per l'utilizzazione dei predetti dirigenti sono stabilite
con il regolamento di cui all'art. 23, comma 3".



 
Art. 3
Direzione centrale per gli affari generali ed il personale

1. La direzione centrale per gli affari generali ed il personale svolge le seguenti funzioni: a) cura gli affari generali, le relazioni sindacali, le relazioni con
il pubblico nonche' i rapporti con l'Agenzia per la rappresentanza
negoziale delle pubbliche amministrazioni; b) cura i rapporti e il collegamento con gli altri organismi
nazionali, comunitari e internazionali, per le materie di
competenza dell'Amministrazione autonoma; c) emana le disposizioni applicative in esecuzione di normative
legislative e regolamentari nonche' dettate dalla contrattazione
collettiva per tutte le materie di carattere generale; d) cura le attivita' per la formazione e l'aggiornamento
professionale del personale, i rapporti con il Consiglio di Stato,
la Corte dei conti e l'Avvocatura generale dello Stato, le
istruttorie tecnico-giuridiche per la predisposizione degli schemi
di atti normativi e gli elementi di risposta ad interpellanze ed
interrogazioni parlamentari, gli atti concernenti giudizi civili,
penali ed amministrativi riguardanti l'Amministrazione autonoma; e) provvede all'amministrazione e alla gestione del personale sotto
il profilo dello stato giuridico, del trattamento economico e di
quello previdenziale; f) provvede all'acquisizione di beni e servizi occorrenti al
funzionamento dell'Amministrazione autonoma; g) cura il recupero dei crediti in esecuzione delle decisioni di
condanna e risarcimento di danno erariale.
 
Art. 4
Direzione centrale amministrativa e
dei sistemi informativi automatizzati

1. La direzione centrale amministrativa e dei sistemi informativi automatizzati svolge le seguenti funzioni: a) cura i servizi di contabilita' generale delle entrate e delle
spese anche ai fini della redazione del bilancio autonomo
dell'Amministrazione, del consuntivo finanziario e del conto
patrimoniale; b) cura gli adempimenti connessi all'esercizio della vigilanza
sull'Ente tabacchi italiani; c) cura il servizio statistico in collegamento con l'Istituto
nazionale di statistica; d) controlla i rendiconti amministrativi degli uffici centrali e
periferici; e) cura l'organizzazione, il funzionamento e lo sviluppo dei servizi
informativi automatizzati dell'Amministrazione autonoma; f) cura la gestione del patrimonio immobiliare dell'Amministrazione
autonoma; g) cura le trattazioni relative alle concessioni sui beni demaniali
affidati all'Amministrazione autonoma; h) cura la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili e le
attivita' relative alla sicurezza ed alla tutela della salute nei
luoghi di lavoro.
 
Art. 5
Direzione centrale per le concessioni amministrative

1. La direzione centrale per le concessioni amministrative svolge le seguenti funzioni: a) cura l'attivita' provvedimentale per il rilascio delle concessioni
amministrative nel settore della vendita dei tabacchi lavorati per
il tramite degli uffici periferici e per l'applicazione delle
sanzioni amministrative previste dalla legge 18 gennaio 1994, n.
50; b) predispone la disciplina in materia di istituzione e regime dei
depositi fiscali di tabacchi lavorati e di controlli sulla
circolazione dei tabacchi lavorati in sospensione d'imposta e
assicura la fornitura dei contrassegni di legittimazione ai
produttori nazionale ed esteri; c) cura l'istruttoria per le autorizzazioni all'istituzione dei
depositi fiscali di tabacchi lavorati; d) vigila sui depositi fiscali di tabacchi lavorati e controlla la
regolarita' dei versamenti e della contabilizzazione dei tributi
da parte degli stessi depositi; e) controlla la conformita' dei prodotti da fumo alla normativa
nazionale e comunitaria in materia di etichettatura; f) cura l'attivita' provvedimentale per l'istituzione dei punti di
raccolta del gioco del lotto automatizzato e controlla lo
svolgimento del gioco stesso; g) cura l'organizzazione e lo svolgimento delle lotterie nazionali,
tradizionali e ad estrazione istantanea; h) cura l'iscrizione nella tariffa di vendita al pubblico dei
tabacchi lavorati e l'aggiornamento della stessa tariffa; i) cura l'iscrizione in tariffa dei fiammiferi, l'accertamento e la
contabilizzazione dell'imposta di fabbricazione sui fiammiferi,
nonche' la vigilanza sul consorzio industrie fiammiferi; l) dirige il settore del contenzioso penale tributario in materia di
contrabbando di tabacchi lavorati, assicurando l'organizzazione ed
il controllo della connessa attivita' presso gli uffici
periferici.



Nota all'art. 5:
- La legge 18 gennaio 1994, n. 50, reca: "Modifiche
alla disciplina concernente la repressione del contrabbando
dei tabacchi lavorati".



 
Art. 6
Uffici di livello dirigenziale non generale

1. Ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto ministeriale sono definiti i compiti delle unita' dirigenziali di livello non generale nell'ambito degli uffici di livello dirigenziale generale di cui all'articolo 2, seguendo il criterio di accorpare le funzioni omogenee e di eliminare le duplicazioni.
 
Art. 7
Dotazioni organiche

1. Le dotazioni organiche dell'Amministrazione autonoma sono rideterminate in conformita' all'allegata tabella A. Per le assegnazioni si utilizza il personale inserito nel ruolo provvisorio ad esaurimento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283.



Nota all'art. 7:
- Si riporta il testo dell'art. 4 del citato decreto
legislativo 9 luglio 1998, n. 283:
"Art. 4 (Personale). - 1. Dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, il personale gia' appartenente
all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e
addetto alle attivita' di cui all'art. 1, comma 2, e'
inserito in un ruolo provvisorio ad esaurimento del
Ministero delle finanze e distaccato temporaneamente presso
l'Ente nel numero necessario per l'avvio e la prosecuzione
dell'attivita' dell'Ente medesimo. Il predetto personale,
in tutto o in parte, viene progressivamente trasferito
all'ente in base ai fabbisogni previsti dalle
determinazioni riguardanti i programmi generali, produttivi
e commerciali e i processi di ristrutturazione di cui
all'art. 2, comma 2.
2. Il rapporto di lavoro del personale dipendente
dall'Ente e' disciplinato dalle norme di diritto privato e
dalla contrattazione collettiva di settore, anche per
quanto riguarda l'istituzione di fondi complementari di
previdenza, il cui finanziamento e' stabilito in sede di
contrattazione collettiva, a norma dell'art. 3 del decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, come modificato
dall'art. 4 della legge 8 agosto 1995, n. 335.
3. Il trattamento economico e giuridico definito o da
definirsi ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, e successive modifiche, continua ad applicarsi ai
dipendenti dell'Ente fino alla stipulazione del primo
contratto collettivo di lavoro.
4. Il personale trasferito all'Ente e alle societa' per
azioni in cui quest'ultimo viene trasformato ai sensi
dell'art. 1, comma 6, che risultasse in esubero a seguito
di ristrutturazioni aziendali eventualmente verificatesi
anche nei sette anni successivi alla data di trasformazione
dell'ente in societa' per azioni, ha diritto di essere
riammesso, su domanda da presentare entro sessanta giorni
dalla comunicazione di esubero, nei ruoli
dell'amministrazione finanziaria, ai sensi dell'art. 3,
comma 232, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come
modificato dall'art. 8 del decreto-legge 8 agosto 1996, n.
437, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre
1996, n. 556, e in quelli di altre pubbliche
amministrazioni. A tal fine, all'atto della trasformazione,
viene presentato un piano di utilizzazione del personale.
La riammissione avviene a seguito di procedure finalizzate
alla riqualificazione professionale del personale, attivate
ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera s), della legge
15 marzo 1997, n. 59, ferma restando l'appartenenza alle
qualifiche ed ai livelli posseduti all'atto della
trasformazione. Fino alla definizione delle situazioni
giuridiche conseguenti all'esercizio della facolta' di
chiedere la riammissione, l'onere economico relativo al
personale interessato resta a carico dell'ente o delle
societa' derivate. Al predetto personale vengono
riconosciute l'anzianita' corrispondente al servizio
prestato e la posizione economica che avrebbe conseguito
presso l'amministrazione finanziaria se non fosse
transitato nell'Ente o nelle societa'.
5. Al personale del ruolo ad esaurimento di cui al
comma 1, all'atto della trasformazione in societa' per
azioni, nonche' al personaleavente titolo alla riammissione
in servizio di cui al comma 4, si applicano le disposizioni
richiamate nello stesso comma 4 e quelle sulla mobilita'
previste dagli articoli 35 e 35-bis del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 80.
6. Al personale dichiarato in esubero e che abbia
almeno trenta anni di anzianita' contributiva o almeno
cinquantotto anni di eta' e quindici anni di anzianita'
contributiva si applicano gli istituti in materia di
sostegno del reddito e dell'occupazione nell'ambito dei
processi di ristrutturazione aziendale secondo i criteri di
cui all'art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n.
662.
7. L'Ente puo' adottare misure di incentivazione
economica volte a favorire la riduzione del numero degli
eventuali esuberi, con il consenso dei lavoratori
interessati.
8. In sede di prima applicazione non puo' essere
attribuito al personale in servizio un trattamento
giuridico ed economico meno favorevole di quello ad esso
spettante alla data di entrata in vigore del presente
decreto.
9. Al personale in servizio alla data di entrata in
vigore del presente decreto continuano ad applicarsi i
regimi previdenziali e pensionistici previsti alla medesima
data.
10. Al personale interessato ai processi di mobilita'
di cui al comma 4 si applica l'art. 6 della legge
29 dicembre 1988, n. 554, con le relative norme di
attuazione.
11. Al personale trasferito all'Ente e successivamente
alle societa' private si applica altresi' quanto previsto
dall'art. 34 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, come sostituito dall'art. 19 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 80.
12. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto
con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, sono stabiliti criteri e
modalita' per i versamenti contributivi e la liquidazione
dei trattamenti.



 
Art. 8
Verifica periodica dei risultati

1. La verifica periodica dei risultati nell'ambito dell'Amministrazione autonoma e' effettuata secondo il sistema dei controlli di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.



Nota all'art. 8:
- Per il titolo del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 286, vedasi in note alle premesse.



 
Art. 9
Revisione degli uffici e delle piante organiche

1. La definizione degli uffici e delle dotazioni organiche e' soggetta a revisione ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.



Note all'art. 9:
- Si riporta il testo dell'art. 6, comma 3, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29:
"Art. 6 (Organizzazione e disciplina degli uffici e
dotazioni organiche). - 3. Per la ridefinizione degli
uffici e delle dotazioni organiche si procede
periodicamente e comunque a scadenza triennale, nonche' ove
risulti necessario a seguito di riordino, fusione,
trasformazione o trasferimento di funzioni. Ogni
amministrazione procede adottando gli atti previsti dal
proprio ordinamento".



 
Art. 10
Abrogazioni

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 6 sono abrogate le disposizioni incompatibili con il presente decreto ed in particolare: a) articolo unico della legge 22 dicembre 1959, n. 1101; b) articolo 1, comma 2, della legge 22 dicembre 1957, n. 1293; c) decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 febbraio
1997; d) decreto del Ministro delle finanze 18 aprile 1991.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 7 febbraio 2000
CIAMPI
D'Alema, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Visco, Ministro delle finanze
Amato, Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione
economica
Bassanini, Ministro per la funzione
pubblica Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Registrato alla Corte dei conti il 2 maggio 2000
Atti di Governo, registro n. 120, foglio n. 26



Note all'art. 10:
- La legge 22 dicembre 1959, n. 1101, reca:
"Istituzione della qualifica di vice direttore generale
tecnico e della qualifica di vice direttore generale
amministrativo nell'Amministrazione autonoma di monopoli di
Stato".
- La legge 22 dicembre 1957, n. 1293, reca:
"Organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei
generi di monopolio".
- Il decreto del presidente dei Consiglio dei Ministri
10 febbraio 1997, reca: "Rideterminazione delle dotazioni
organiche delle qualifiche dirigenziali, delle qualifiche
funzionali e dei profili professionali del personale
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato".
- Il decreto del Ministro delle finanze 18 aprile 1991
reca la rideterminazione degli Organi centrali e periferici
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato a
livello dirigenziale e relative attribuzioni di servizio.



 
Tabella A
(prevista dall'art. 7, comma 1)

DOTAZIONE ORGANICA DELL'AMMINISTRAZIONE
AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Dirigente di prima fascia .... 5
Dirigente di seconda fascia .... 23
Nona qualifica .... 41
Ottava qualifica .... 121
Settima qualifica .... 189
Sesta qualifica .... 446
Quinta qualifica .... 287
Quarta qualifica .... 221
Terza qualifica .... 67
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Totale . . . 1400
 
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