Gazzetta n. 109 del 12 maggio 2000 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SANITA' |
DECRETO 31 marzo 2000 |
Riconoscimento dell'acqua minerale "Luce", in comune di Siliqua, al fine dell'imbottigliamento e della vendita. |
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IL DIRIGENTE GENERALE del Dipartimento della prevenzione Viste le domande in data 22 marzo 1999 con la quale la Societa' sarda acque minerali S.p.a., con sede in Selargius (Cagliari), via Gallus, 79, ha chiesto il riconoscimento delle acque minerali naturali denominate "Luce" e "Lian" che sgorgano rispettivamente dalla sorgente WC e dalla sorgente WD nell'ambito della concessione mineraria "Zinnigas" sita nel comune di Siliqua (Cagliari), al fine dell'imbottigliamento e della vendita; Esaminata la documentazione allegata alle domande; Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924; Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927; Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858; Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105; Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542; Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalita' di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi; Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339; Visto il seguente parere della sezione III del Consiglio superiore di sanita' espresso nella seduta del 27 ottobre 1999: "Favorevole all'utilizzazione delle acque minerali sgorganti dalle due sorgenti WC e WD, come unica acqua minerale, al fine dell'imbottigliamento e della vendita. In etichetta si autorizza la seguente dicitura: "Puo' avere effetti diuretici"; Vista la nota in data 16 marzo 2000, con la quale la Societa' sarda acque minerali S.p.a. ha richiesto il rilascio del decreto di riconoscimento per la sola sorgente WC denominata "Luce"; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; Decreta: Art. 1. E' riconosciuta come acqua minerale naturale, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, come modificato dall'art. 17 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339, l'acqua denominata "Luce" che sgorga dalla sorgente WC nell'ambito della concessione mineraria "Zinnigas" sita nel comune di Siliqua (Cagliari). |
| Art. 2. Le indicazioni che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, possono essere riportate sulle etichette sono le seguenti: "Puo' avere effetti diuretici". |
| Art. 3. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione delle comunita' europee. |
| Art. 4. Il presente decreto sara' trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio per i provvedimenti di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 105/1992. Roma, 31 marzo 2000 p. Il dirigente generale: Scriva |
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