Gazzetta n. 110 del 13 maggio 2000 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DECRETO 11 maggio 2000
Revoca dell'indizione delle elezioni del dirigente di prima fascia del ruolo unico a componente del comitato di garanti, di cui all'art. 21, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recante: "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421" e, in particolare, l'art. 21, comma 3, che prevede l'istituzione di un comitato di garanti cui sono attribuiti compiti consultivi in materia di provvedimenti a carico di dirigenti, adottati a seguito di grave inosservanza delle direttive impartite, ripetuta valutazione negativa, recesso dell'amministrazione dal rapporto di lavoro;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150, recante la disciplina di costituzione e tenuta del ruolo unico della dirigenza delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e della banca dati informativa della dirigenza, nonche' delle modalita' di elezione del componente del comitato di garanti e, in particolare, le disposizioni contenute nel capo II sulle modalita' di elezione del componente del comitato di garanti.
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 1999, con il quale e' istituito l'ufficio del ruolo unico della dirigenza e della banca dati infor-mativa;
Vista la circolare 9 febbraio 2000, n. 3/2000 del Ministro per la funzione pubblica, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 18 aprile 2000, con la quale sono state dettate istruzioni operative in ordine alla procedura elettorale di cui al capo II del decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150.
Visto il decreto del Ministro per la funzione pubblica 5 aprile 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 18 aprile 2000, di indizione delle elezioni del dirigente della prima fascia del ruolo unico a componente del comitato di garanti, di cui all'art. 21, comma 3, del decreto legislativo n. 29 del 1993;
Visto il decreto del Ministro per la funzione pubblica 6 aprile 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 aprile 2000, di istituzione della commissione elettorale centrale;
Visto il provvedimento della commissione elettorale centrale 4 maggio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 5 maggio 2000, di ammissione delle candidature per l'elezione del dirigente di prima fascia del ruolo unico a componente del comitato di garanti di cui all'art. 21, comma 3, del decreto legislativo n. 29 del 1993;
Considerato che con ordinanza del 23 febbraio il TAR Lazio, ha ordinato all'amministrazione delle finanze di assicurare gli adempimenti di cui all'art. 22, quinto comma, del contratto collettivo nazionale di lavoro del 12 dicembre 1996 secondo le modalita' specificate nel decreto ministeriale 1910/IV, contestualmente nominando commissario ad acta il Sottosegretario di Stato presso la funzione pubblica affinche', anche tramite di un funzionario all'uopo delegato, provveda in funzione sostitutiva agli indicati adempimenti nei trenta giorni successivi al termine assegnato all'amministrazione;
Vista la nota del Ministro per la funzione pubblica n. 2477 del 12 aprile 2000 con cui, in considerazione del mancato adempimento da parte dell'amministrazione delle finanze nei termini prescritti e sulla base delle deleghe in materia di personale delle pubbliche amministrazioni conferite, e' stata designata l'on. Adriana Vigneri commissario ad acta per i sopra richiamati adempimenti; .
Vista la nota n. 131 in data 12 aprile 2000, con la quale il commissario ad acta ha nominato il dott. Ubaldo Poti, capo del dipartimento della funzione pubblica, funzionario delegato a svolgere le funzioni sostitutive degli adempimenti prescritti dalla citata ordinanza del TAR Lazio;
Considerato che in data 5 maggio 2000, contestuale alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del provvedimento della commissione elettorale centrale di ammissione delle candidature, l'amministrazione delle finanze ha consegnato al dott. Ubaldo Poti, nella sua qualita' di funzionario delegato allo svolgimento delle funzioni sostitutive degli adempimenti prescritti dalla citata ordinanza del TAR Lazio, un prospetto delle posizioni dirigenziali sulla base delle comunicazioni fornite dai centri di responsabilita', dal quale emerge che sono stati conferiti seicentodiciotto incarichi dirigenziali a vincitori del concorso a novecentonovantanove posti di dirigenti espletato dalla medesima amministrazione;
Valutato che i contratti relativi all'attribuzione delle sopra citate seicentodiciotto posizioni dirigenziali, anche in conseguenza degli adempimenti richiesti dall'ordinanza del TAR Lazio, non sono ancora stati vistati dai competenti organi di controllo e che presumibilmente, anche per tali ragioni, non sono ancora pervenuti all'ufficio del ruolo unico del Dipartimento della funzione pubblica, ai fini dell'aggiornamento della banca dati;
Ravvisata l'opportunita' di revocare il procedimento elettorale avviato con i richiamati provvedimenti, al fine di consentire il perfezionamento e l'efficacia dei conferimenti degli incarichi dirigenziali in corso ed il pieno e corretto esercizio del diritto di voto anche a tale personale, il quale in parte gia' svolge, sulla base del principio dell'affidamento e in attesa dell'efficacia dell'incarico attribuito, funzioni dirigenziali;
Ravvisata, altresi', l'opportunita' di salvaguardare, in applicazione del principio di economicita' degli atti amministrativi, la validita' di quei provvedimenti per i quali non e' indispensabile provvedere alla loro reiterazione;
Decreta:
Art. 1.
1. Le elezioni del dirigente della prima fascia del ruolo unico a componente del comitato di garanti di cui all'art. 21, comma 3, del decreto legislativo n. 29 del 1993 ed al capo II del decreto del Presidente della Repubblica n. 150 del 1999, indette con decreto del Ministro per la funzione pubblica 5 aprile 2000 per i giorni 24, 25 e 26 maggio, sono revocate per le motivazioni indicate nelle premesse. Entro il 15 giugno 2000, con un nuovo decreto di indizione delle elezioni, si provvedera' a dare corso al procedimento elettorale.
2. Restano validi il decreto ministeriale 6 aprile 2000, di istituzione della commissione elettorale centrale e le candidature dichiarate ammissibili con provvedimento della commissione elettorale centrale 4 maggio 2000, salva eventuale revoca da parte degli interessati.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Gazzetta Ufficiale per la pubblicazione.
Roma, 11 maggio 2000
Il Ministro: Bassanini
 
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