Gazzetta n. 110 del 13 maggio 2000 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'INTERNO |
DECRETO 4 aprile 2000, n. 119 |
Regolamento recante norme per la determinazione della misura dell'indennita' di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali, a norma dell'articolo 23 della legge 3 agosto 1999, n. 265. |
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IL MINISTRO DELL'INTERNO di concerto con IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Vista la legge 3 agosto 1999, n. 265, recante disposizioni in materia di autonomia e di ordinamento degli enti locali, nonche' modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142; Visto l'articolo 23, comma 9, della legge 3 agosto 1999, n. 265, in base al quale la misura minima delle indennita' di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori degli enti locali e' determinata, senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, con decreto del Ministro dell'interno adottato di concerto con quello del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; Visti i criteri indicati dalle lettere a), b), c), d), e) ed f) del medesimo articolo 23, comma 9; Ritenuto che in applicazione dei suddetti criteri si deve aver riguardo a funzioni, compiti e organizzazione degli enti locali secondo la specificita' delle varie tipologie; Sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modifiche ed integrazioni; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 febbraio 2000; Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri effettuata ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota del 17 marzo 2000;
A d o t t a il seguente regolamento:
Art. 1
1. Le indennita' di funzione per i sindaci ed i presidenti delle province e i gettoni di presenza per i consiglieri comunali e provinciali per la partecipazione a consigli e commissioni sono fissati in relazione alle categorie di amministratori e alla dimensione demografica nelle misure riportate nella tabella A, allegata al presente decreto. 2. In ogni caso l'importo dell'indennita' di funzione del presidente della provincia e quello del sindaco del comune capoluogo della provincia stessa devono essere equivalenti, prendendo come riferimento l'importo tra i due che, come determinato ai sensi del presente decreto, risulti maggiore, salvo quanto previsto dal successivo articolo 3, comma 5.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse. - La legge 3 agosto 1999, n. 265, in supplemento ordinario n. 149/L alla Gazzetta Ufficiale n. 183 del 6 agosto 1999, reca: "Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonche' modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142". - Il testo dell'art. 23, comma 9, della legge 3 agosto 1999, n. 265, e' il seguente: "9. La misura minima delle indennita' di funzione e dei gettoni di presenza di cui al presente articolo e' determinata, senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'interno, adottato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e dalla programmazione economica, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, nel rispetto dei seguenti criteri: a) equiparazione del trattamento per categorie di amministratori; b) articolazione delle indennita' in rapporto con la dimensione demografica degli enti, tenuto conto delle fluttuazioni stagionali della popolazione, della percentuale delle entrate proprie dell'ente rispetto al totale delle entrate, nonche' dell'ammontare del bilancio di parte corrente; c) articolazione dell'indennita' di funzione dei presidenti dei consigli, dei vicesindaci e dei vicepresidenti delle province, degli assessori e dei consiglieri che hanno optato per tale indennita', in rapporto alla misura della stessa stabilita per il sindaco e per il presidente della provincia. Al presidente e agli assessori delle unioni di comuni, dei consorzi fra enti locali e delle comunita' montane sono attribuite le indennita' di funzione nella misura prevista per un comune avente popolazione pari alla popolazione dell'unione di comuni, del consorzio fra enti locali o alla popolazione montana della comunita' montana; d) definizione di speciali indennita' di funzione per gli amministratori delle citta' metropolitane in relazione alle particolari funzioni ad esse assegnate; e) determinazione dell'indennita' spettante al presidente della provincia e al sindaco dei comuni con popolazione superiore a 10 mila abitanti, comunque non inferiore al trattamento economico fondamentale del segretario generale dei rispettivi enti; per i comuni con popolazione inferiore a 10 mila abitanti, nella determinazione dell'indennita' si tiene conto del trattamento economico fondamentale del segretario comunale; f) previsione dell'integrazione dell'indennita' dei sindaci e dei presidenti di provincia, a fine mandato, con una somma pari a una indennita', mensile spettante per ciascun anno di mandato". - Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dall'art. 7 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e' il seguente: "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per le materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi devono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
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| Art. 2
1. Gli importi risultanti dalla tabella A sono maggiorati: a) del 5% per i comuni caratterizzati da fluttuazioni stagionali della popolazione, tali da alterare, incrementandolo del 30%, il parametro della popolazione dimorante; l'incremento, verificabile anche attraverso i consumi idrici ed altri dati univoci ed obiettivamente rilevabili, dovra' essere attestato dall'ente interessato; b) del 3% per gli enti la cui percentuale di entrate proprie rispetto al totale delle entrate, risultante dall'ultimo conto del bilancio approvato, sia superiore alla media regionale per fasce demografiche di cui alle tabelle B e B1 allegate; c) del 2% per gli enti la cui spesa corrente pro-capite risultante dall'ultimo conto del bilancio approvato sia superiore alla media regionale per fasce demografiche di cui alle tabelle C e C1. 2. Le maggiorazioni di cui sopra sono cumulabili. 3. Le tabelle B, B1, C e C1 sono aggiornate periodicamente con decreto adottato ai sensi dell'art. 23, comma 9, della legge 3 agosto 1999, n. 265.
Nota all'art. 2: - Per il testo dell'art. 23, comma 9, della legge 3 agosto 1999, n. 265, si veda in note alle premesse.
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| Art. 3
1. Ai sindaci di comuni capoluogo di provincia con popolazione fino a 50.000 abitanti e' corrisposta l'indennita' di funzione prevista per i sindaci di comuni con popolazione da 50.001 a 100.000 abitanti. 2. Ai sindaci di comuni capoluogo di provincia con popolazione da 50.001 a 100.000 abitanti e' corrisposta l'indennita' di funzione prevista per i sindaci di comuni con popolazione da 100.001 a 250.000 abitanti. 3. Ai sindaci di comuni capoluogo di provincia con popolazione da 100.001 a 250.000 abitanti e' corrisposta l'indennita' di funzione prevista per i sindaci di comuni con popolazione da 250.001 a 500.000 abitanti. 4. Ai sindaci di comuni capoluogo di regione e di comuni di cui all'articolo 17, legge 8 giugno 1990, n. 142, come modificato dall'art. 16 della legge 3 agosto 1999, n. 265, con popolazione superiore a 250.000 abitanti e' corrisposta l'indennita' di funzione prevista per i sindaci di comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti. 5. Ai presidenti delle province che ricomprendono i comuni di cui all'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come modificato dall'art. 16 della legge 3 agosto 1999, n. 265, e' corrisposta l'indennita' di funzione stabilita dal presente decreto per i presidenti delle province con popolazione superiore ad 1.000.000 di abitanti. 6. Le indennita' di funzione dei vicesindaci e degli assessori dei comuni di cui ai precedenti commi sono parametrate sull'importo delle indennita' dei rispettivi sindaci.
Nota all'art. 3: - Il testo dell'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali) come modificato dall'art. 16 della legge 3 agosto 1999, n. 265, e' il seguente: "Art. 17 (Aree metropolitane). - 1. Sono considerate aree metropolitane le zone comprendenti i comuni di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Bari, Napoli e gli altri comuni i cui insediamenti abbiano con essi rapporti di stretta integrazione territoriale e in ordine alle attivita' economiche, ai servizi essenziali alla vita sociale, nonche' alle relazioni culturali e alle caratteristiche territoriali. 2. Su conforme proposta degli enti locali interessati la regione procede entro centottanta giorni alla delimitazione territoriale dell'area metropolitana. Qualora la regione non provveda entro il termine indicato, il Governo, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, invita la regione a provvedere entro un ulteriore termine, scaduto il quale procede alla delimitazione dell'area metropolitana. 3. Restano ferme le citta' metropolitane e le aree metropolitane definite dalle regioni a statuto speciale".
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| Art. 4
1. Al vicesindaco di comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti e' corrisposta un'indennita' mensile di funzione pari al 15% di quella prevista per il sindaco. 2. Al vicesindaco di comuni con popolazione superiore a 1.000 e fino a 5.000 abitanti, e' corrisposta un'indennita' mensile di funzione pari al 20% di quella prevista per il sindaco. 3. Al vicesindaco di comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 10.000 abitanti, e' corrisposta un'indennita' mensile di funzione pari al 50% di quella prevista per il sindaco. 4. Al vicesindaco di comuni con popolazione superiore a 10.000 e fino a 50.000 abitanti, e' corrisposta un'indennita' mensile di funzione pari al 55% di quella prevista per il sindaco. 5. Al vicesindaco di comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti e' corrisposta un'indennita' mensile di funzione pari al 75% di quella prevista per il sindaco. 6. Agli assessori di comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti e' corrisposta un'indennita' mensile di funzione pari al 10% di quella prevista per il sindaco. 7. Agli assessori di comuni con popolazione superiore a 1.000 e fino a 5.000 abitanti e' corrisposta un'indennita' mensile di funzione pari al 15% di quella prevista per il sindaco. 8. Agli assessori di comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 50.000 abitanti e' corrisposta un'indennita' mensile di funzione pari al 45% di quella prevista per il sindaco. 9. Agli assessori di comuni con popolazione fra i 50.000 ed i 250.000 abitanti e' corrisposta un'indennita' mensile di funzione pari al 60% di quella prevista per il sindaco. 10. Agli assessori di comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti e' corrisposta un'indennita' mensile di funzione pari al 65% di quella prevista per il sindaco. |
| Art. 5
1. Ai presidenti dei consigli dei comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti e' corrisposta un'indennita' mensile di funzione pari al 5% di quella prevista per il sindaco. 2. Ai presidenti dei consigli di comuni con popolazione superiore a 1.000 e fino a 15.000 abitanti e' corrisposta un'indennita' mensile di funzione pari al 10% di quella prevista per il sindaco. 3. Ai presidenti dei consigli di comuni superiori a 15.000 abitanti e' corrisposta un'indennita' mensile di funzione pari a quella degli assessori di comuni della stessa classe demografica. |
| Art. 6
1. Ai vicepresidenti delle province e' corrisposta un'indennita' mensile di funzione pari al 75% di quella prevista per il presidente. 2. Agli assessori provinciali e ai presidenti dei consigli provinciali e' corrisposta un'indennita' mensile di funzione pari al 65% di quella prevista per il presidente. |
| Art. 7
1. Al presidente e agli assessori delle unioni di comuni, dei consorzi fra enti locali e delle comunita' montane sono attribuite le indennita' di funzione nella misura prevista per un comune avente popolazione pari alla popolazione dell'unione dei comuni, del consorzio fra enti locali o alla popolazione montana della comunita' montana. 2. La spesa complessiva delle indennita' di funzione attribuite agli assessori dei suindicati enti non puo' superare quella determinata per gli assessori del comune di riferimento. 3. Ai presidenti dei consigli circoscrizionali che esercitano funzioni amministrative decentrate in base a norme statutarie o regolamentari e' attribuita una indennita' mensile di funzione pari al 60% di quella spettante agli assessori dell'ente in cui e' costituita la circoscrizione. |
| Art. 8
1. Ai consiglieri circoscrizionali, alle cui circoscrizioni sono assegnate funzioni amministrative decentrate in base a norme statutarie e regolamentari, e' attribuito per l'effettiva partecipazione alle riunioni dei consigli e delle commissioni circoscrizionali, formalmente convocate, un gettone di presenza pari al 50% di quello attribuito ai consiglieri dell'ente in cui e' costituita la circoscrizione. 2. Ai consiglieri delle comunita' montane e' attribuito un gettone di presenza, per l'effettiva partecipazione alle riunioni dei consigli e delle commissioni comunitarie formalmente convocate, nella misura prevista per un comune avente popolazione pari alla popolazione montana della comunita' montana. 3. Ai componenti dei consigli delle unioni dei comuni, ove previsti dai relativi statuti, ed ai componenti degli organi assembleari dei consorzi tra enti locali e' attribuito un gettone di presenza per l'effettiva partecipazione alle riunioni degli organi di cui fanno parte, nella misura prevista per un comune avente popolazione pari alla popolazione dell'unione di comuni o del consorzio tra enti locali. |
| Art. 9
1. Gli amministratori delle citta' metropolitane avranno diritto ad una speciale indennita' di funzione che sara' definita in apposito decreto in relazione alle particolari funzioni assegnate alle citta' metropolitane. |
| Art. 10
1. A fine mandato, l'indennita' dei sindaci e dei presidenti di provincia e' integrata con una somma pari ad una indennita' mensile spettante per 12 mesi di mandato, proporzionalmente ridotto per periodi inferiori all'anno. |
| Art. 11
1. Fermi restando i soggetti aventi diritto all'indennita' ed ai gettoni di presenza, gli importi delle indennita' e dei gettoni di presenza, fissati dal presente decreto, possono essere aumentati o diminuiti secondo le modalita' previste dall'articolo 23, comma 11, della legge 3 agosto 1999, n. 265. 2. Gli aumenti e le diminuzioni degli importi delle indennita' e dei gettoni di presenza potranno anche determinare una differenziazione nei rapporti percentuali previsti per categorie di amministratori dal presente decreto agli articoli 4, 5, 6, 7 e 8, salva l'equiparazione del trattamento all'interno di ciascuna categoria di amministratori. 3. In ogni caso l'incremento dei suddetti benefici economici non deve superare la percentuale di aumento, indicata per classi demografiche di enti nell'allegata tabella D, dell'incidenza delle spese per indennita' di funzione e gettoni di presenza determinate in applicazione del presente decreto sulle spese correnti stanziate in bilancio.
Nota all'art. 11: - Il testo dell'art. 23, comma 11, della legge 3 agosto 1999, n. 265, e' il seguente: "11. Le indennita' e i gettoni di presenza, determinati ai sensi del comma 9, possono essere incrementati o diminuiti con delibera rispettivamente di giunta e di consiglio. Nel caso di incremento la spesa complessiva risultante non deve superare una quota predeterminata dello stanziamento di bilancio per le spese correnti, fissata, in rapporto alla dimensione demografica degli enti, dal decreto di cui al comma 9. Sono esclusi dalla possibilita' di incremento gli enti locali in condizioni di dissesto finanziario".
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| Art. 12
1. Le parametrazioni percentuali disposte nel presente decreto si riferiscono in ogni caso agli importi delle indennita' di funzione del sindaco e del presidente della provincia determinati sempre ai sensi del presente decreto, senza tener conto dell'indennita' in concreto fissata, in eventuale aumento o riduzione. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 4 aprile 2000
Il Ministro dell'interno Bianco Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Amato Visto, il Guardasigilli: Diliberto Registrato alla Corte dei conti il 5 maggio 2000 Registro n. 1 Interno, foglio n. 224 |
| Allegato
----> vedere tabelle <---- |
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