Gazzetta n. 111 del 15 maggio 2000 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA |
DECRETO 4 maggio 2000 |
Decreto di avocazione all'Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti (I.G.E.D.) dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta (E.N.C.C.). |
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IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
Visto l'art. 1, comma 1, del decreto legge 21 giugno 1995, n. 240, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 337, che ha disposto la soppressione e liquidazione dell'Ente nazionale per la cellulosa e la carta (E.N.C.C.) e l'unificazione in capo al Commissario liquidatore dell'E.N.C.C. delle procedure liquidatorie dell'ente medesimo e delle societa' controllate; Visto l'art. 1, comma 3, della citata legge n. 337/1995, il quale ha disposto che il Commissario liquidatore redige il rendiconto della liquidazione unificata e che il saldo della gestione e' attribuito al Ministero del tesoro, ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale enti disciolti, che provvede agli adempimenti residuali; Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni, che ha istituito lo speciale Ufficio liquidazioni, poi denominato, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti; Visto l'art. 1, comma 3, della citata legge n. 337/1995 che ha fissato al 30 giugno 1996 il termine per la redazione del rendiconto della liquidazione; Visto l'art. 6, comma 2, del decreto legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito in legge con modificazioni dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, col quale e' stato prorogato al 31 dicembre 1998 il suddetto termine del 30 giugno 1996; Visto l'art. 45, comma 26, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, il quale ha previsto la possibilita' di prorogare il termine suddetto con cadenza trimestrale, per un periodo non superiore ad un anno, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; Visti i decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, rispettivamente del 4 marzo 1999, del 15 aprile 1999, del 19 luglio 1999 e del 14 ottobre 1999, coi quali il termine per la presentazione da parte del Commissario liquidatore dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta (E.N.C.C.) del rendiconto della liquidazione unificata e' stato prorogato fino al 31 dicembre 1999; Visto l'art. 2 della citata legge n. 1404/56 il quale dispone che il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica puo', con decreto che deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, avocare a se' ed affidare all'Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti le operazioni di liquidazione degli enti sopra indicati che siano stati soppressi o comunque si trovino in liquidazione; Vista la direttiva concernente l'attuazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilita' del vertice politico e di quello amministrativo, emanata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 12 maggio 1999; Ritenuto pertanto di avocare all'Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti le residue operazioni liquidatorie dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta (liquidazione unificata E.N.C.C. e societa' controllate);
Decreta:
A far data dal 1o maggio 2000 sono avocate al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ed affidate all'Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti, di cui all'art. 1 della legge 4 dicembre 1956 n. 1404, e successive modificazioni, le residue operazioni liquidatorie dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta (liquidazione unificata E.N.C.C. e societa' controllate). Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 4 maggio 2000 Il ragioniere generale dello Stato: Monorchio |
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