Gazzetta n. 112 del 16 maggio 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
DECRETO 8 maggio 2000
Fissazione dei limiti di ammissibilita' alle agevolazioni di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, delle attivita' di produzione e distribuzione di energia elettrica, di vapore e acqua calda e delle costruzioni e individuazione dei servizi reali ammissibili alle medesime agevolazioni.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, in materia di
disciplina dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;
Visto il decreto ministeriale del 20 ottobre 1995, n. 527, e successive modifiche e integrazioni, concernente le modalita' e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attivita' produttive nelle aree depresse del Paese;
Vista la delibera del CIPE del 27 aprile 1995, concernente le direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni ai sensi dell'art. 1, comma 2, del citato decreto-legge n. 415/1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 488/1992, e le successive modifiche e integrazioni introdotte, da ultimo, dal decreto del 22 luglio 1999 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con la conferenza Stato-regioni;
Visto, in particolare, il punto 2.1 delle dette direttive che prevede la concessione delle agevolazioni di cui alla citata legge n. 488/1992 anche alle attivita' di produzione e distribuzione di energia elettrica, di vapore e acqua calda ed a quelle delle costruzioni di cui alle sezioni E ed F della classificazione delle attivita' economiche ISTAT '91, nei limiti fissati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nonche' alle attivita' di servizi reali, individuate con il medesimo decreto tra quelle potenzialmente dirette ad influire positivamente sullo sviluppo delle attivita' produttive ammissibili alle medesime agevolazioni;
Ritenuto opportuno introdurre dei limiti alla concessione delle suddette agevolazioni in favore delle imprese di produzione e distribuzione di energia elettrica, di vapore ed acqua calda al fine di consentire l'ammissibilita' dei soli impianti, alimentati da fonti rinnovabili e assimilate, opportunamente dimensionati, che presentino caratteristiche di elevato rendimento finalizzate ad un migliore utilizzo delle fonti energetiche ed alla qualificazione delle risorse, anche in termini ambientali, in armonia con gli orientamenti comunitari in materia;
Ritenuto altresi' opportuno introdurre dei limiti alla concessione delle suddette agevolazioni in favore delle imprese operanti nel settore delle costruzioni che non utilizzino stabilmente i beni oggetto delle agevolazioni medesime nell'ambito di una unita' produttiva ubicata in una delle aree depresse;
Decreta:
Art. 1.
1. In relazione a quanto previsto dal punto 2.1 delle direttive del CIPE del 27 aprile 1995 e successive modifiche e integrazioni in merito ai limiti di ammissibilita' alle agevolazioni di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, in favore delle imprese operanti nel settore della produzione e distribuzione di energia elettrica, di vapore e acqua calda e delle costruzioni, si specifica quanto indicato nei commi seguenti.
2. I programmi di investimento promossi dalle imprese operanti nel settore della produzione e distribuzione di energia elettrica, di vapore ed acqua calda, di cui alle classi 40.10 e 40.30 della classificazione delle attivita' economiche ISTAT '91, sono ammessi limitatamente agli impianti alimentati da fonti rinnovabili o assimilate, con potenza non superiore a 50 MW elettrici e con indice energetico non inferiore a 0,60. Ai fini di cui sopra:
a) per fonti rinnovabili si intendono: il sole, il vento, l'energia idraulica, le risorse geotermiche, le maree, il moto ondoso e la trasformazione dei rifiuti organici ed inorganici o di prodotti vegetali;
b) per impianti alimentati da fonti assimilate a quelle rinnovabili si intendono: quelli di cogenerazione - intesa come produzione combinata di energia elettrica e di calore, ovvero come diversamente definita dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas - quelli che utilizzano calore di risulta, fumi di scarico ed altre forme di energia recuperabile in processi e in impianti, quelli che utilizzano scarti di lavorazione e/o di processi e quelli che utilizzano fonti fossili prodotte esclusivamente da giacimenti minori isolati;
c) per indice energetico si intende quello definito con delibera del Comitato interministeriale dei prezzi del 29 aprile 1992 e sintetizzato nella formula riportata nell'allegato 1 al presente decreto;
d) l'impianto deve obbligatoriamente dotarsi, nell'ambito del programma da agevolare, della strumentazione necessaria per le verifiche, da effettuare sulla base della vigente normativa, utili alla rilevazione degli elementi necessari per il calcolo del suddetto indice;
e) il mancato raggiungimento del valore minimo del richiamato indice energetico ridotto del 5% in ciascuno degli anni del periodo previsto dall'art. 8, comma 1, lettera b) del decreto ministriale n. 527/1995 e successive modifiche e integrazioni, o l'assenza della strumentazione di cui alla precedente lettera d) rilevata nel detto periodo, comporta la revoca delle agevolazioni, in misura commisurata al periodo di mancato rispetto delle dette condizioni, previa valutazione delle controdeduzioni dell'impresa interessata, secondo i criteri e le modalita' fissate dal medesimo art. 8;
f) tra le spese ammissibili sono comprese anche quelle relative agli impianti di distribuzione dell'energia elettrica, del vapore e dell'acqua calda, purche' gli stessi siano di proprieta' dell'impresa produttrice, siano realizzati su terreni di cui l'impresa stessa abbia piena disponibilita', per la parte necessaria a raggiungere l'utente della fornitura e/o del servizio e, comunque, non oltre il territorio comunale nel quale e' ubicato l'impianto di produzione oggetto del programma da agevolare;
g) il programma da agevolare viene inserito nella pertinente graduatoria relativa alle imprese estrattive, manifatturiere e di servizi.
3. Nell'ambito dei programmi promossi dalle imprese operanti nel settore delle costruzioni di cui alla sezione F della classificazione delle attivita' economiche ISTAT '91, fermo restando che non sono agevolabili i mezzi di trasporto, l'ammissibilita' dei beni che, in relazione alle finalita' operative degli stessi, non vengano utilizzati stabilmente nell'ambito di una unita produttiva ubicata in una delle aree depresse per il periodo minimo di utilizzo di cui all'art. 8. comma 1, lettera b) del decreto ministeriale n. 527/1995 e successive modifiche e integrazioni, e' subordinata alla dichiarazione d'impegno del legale rappresentante dell'impresa che richiede le agevolazioni di esclusivo utilizzo dei detti beni per il richiamato periodo nell'ambito dei cantieri dell'impresa ubicati nelle aree agevolabili di un'unica regione; il programma da agevolare viene inserito nella graduatoria relativa alle attivita' estrattive, manifatturiere e di servizi di detta regione e concorre all'attribuzione delle relative risorse a fronte di un contributo calcolato sulla base dell'aliquota minima prevista nella regione medesima per la dimensione dell'impresa. L'ubicazione dei singoli beni agevolati deve risultare da uno specifico registro aggiornato. Qualora vengano meno le condizioni sottoscritte con il suddetto impegno, le agevolazioni relative ai beni interessati vengono revocate secondo i criteri e le modalita' fissate dal predetto art. 8 del decreto ministeriale n. 527/1995 e successive modifiche e integrazioni. Ai fini dell'accoglimento della domanda di agevolazioni, l'impresa istante che intende utilizzare i beni del programma nell'ambito delle aree agevolabili della regione, deve indicare nella domanda stessa in quale regione intende operare per il suddetto periodo e deve essere titolare di una sede operativa in dette aree risultante dal certificato di iscrizione al registro delle imprese. Nei casi di cui si tratta, i livelli occupazionali utili per la determinazione dell'indicatore di cui al punto c5.2 delle direttive di cui alla delibera CIPE 27 aprile 1995 e successive modifiche e integrazioni sono rilevati con riferimento ai predetti cantieri ubicati nelle aree agevolabili della regione. L'impresa beneficiaria, anche ai fini degli accertamenti e delle ispezioni di cui agli articoli 10 e 11 del decreto ministeriale n. 527/1995 e successive modifiche e integrazioni, e' obbligata, pena la revoca delle agevolazioni, a tenere presso la detta sede operativa il suddetto registro relativo ai beni agevolati ed i libri matricola relativi a ciascun cantiere dai quali si evincano i livelli occupazionali per ciascun mese e per ciascun cantiere medesimo. Ai fini della determinazione dell'indicatore regionale di cui al punto c5.4 delle predette direttive, ai programmi relativi a beni utilizzati nell'ambito dei cantieri dell'impresa ubicati nelle aree agevolabili di un'unica regione, si applica il minore dei punteggi assegnati dalla regione al settore delle costruzioni, con riferimento alle aree del territorio ed alla tipologia del programma da agevolare.
 
Art. 2.
In relazione a quanto previsto dal punto 2.1 delle direttive del CIPE del 27 aprile 1995 e successive modifiche e integrazioni relative alle attivita' estrattive e manifatturiere in merito alle attivita' di servizi reali ammissibili alle agevolazioni di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, si ritengono potenzialmente dirette ad influire positivamente sullo sviluppo delle attivita' produttive agevolabili le attivita' indicate nell'allegato 2 al presente decreto, come definite, laddove viene riportato il relativo codice, dalla classificazione ISTAT delle attivita' economiche del 1991. I programmi da agevolare relativi alle suddette attivita' ammissibili, svolte da imprese costituite sotto forma di societa' regolari, vengono inseriti nelle pertinenti graduatorie relative alle attivita' estrattive e manifatturiere e concorrono all'attribuzione delle relative risorse nel limite complessivo del 5% di cui al punto 2.1 delle direttive di cui alla delibera del CIPE 27 aprile 1995 e successive modifiche e' integrazioni.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 8 maggio 2000
Il Ministro: Letta
 
Allegato 1 Determinazione dell'indice energetico ai fini dell'ammissibilita' degli impianti di produzione di energia elettrica, di vapore ed acqua calda alle agevolazioni finanziarie ai sensi del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
dicembre 1992, n. 488.
Ien = (Ee/Ec) + [Et/(0,9 - Ec)] - a ove:
Ee = Energia elettrica utile prodotta annualmente dall'impianto, al netto dell'energia assorbita dai servizi ausiliari;
Et = Energia termica utile prodotta annualmente dall'impianto;
Ec = Energia immessa annualmente nell'impianto attraverso i combustibili fossili commerciali;
a = [(1/0,6) - l].[0,6 - (Ee/Ec)].
 
Allegato 2 Articolazione dei servizi, raggruppati per Divisione della classificazione delle attivita' economiche ISTAT `91, per la produzione dei quali le imprese possono beneficiare delle agevolazioni finanziarie ai sensi del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488.
55 - Alberghi e ristoranti, limitatamente a mense e fornitura di pasti preparati (rif. 55.5), con esclusione della fornitura di pasti preparati a domicilio, per matrimoni, banchetti, ecc.;
63 - Attivita' di supporto ed ausiliarie dei trasporti, escluse quelle delle agenzie di viaggio e degli operatori turistici, con esclusione dei mezzi di trasporto;
64 - Poste e telecomunicazioni, limitatamente alle telecomunicazioni (64.20), ivi inclusa la ricezione, registrazione, amplificazione, diffusione, elaborazione, trattamento e trasmissione di segnali e dati da e per lo spazio e la trasmissione di spettacoli e/o programmi radiotelevisivi da parte di soggetti diversi da quelli titolari di concessione per la radiodiffusione sonora e/o televisiva in ambito nazionale di cui alla legge 6 agosto 1990, n. 233, e successive modifiche e integrazioni;
72 - Informatica e attivita' connesse, ivi inclusi i servizi connessi alla realizzazione di sistemi tecnologici avanzati per la produzione e/o diffusione di servizi telematici e quelli di supporto alla ricerca e all'innovazione tecnologica in campo informatico e telematico;
73 - Ricerca e sviluppo, ivi inclusi i servizi di assistenza alla ricerca e all'introduzione/adattamento di nuove tecnologie e nuovi processi produttivi e di controllo, i servizi di consulenza per le problematiche della ricerca e sviluppo e quelli di supporto alla ricerca e all'innovazione tecnologica in campo informatico e telematico;
74 - Altre attivita' professionali ed imprenditoriali, limitatamente a:
a) attivita' degli studi legali (rif. 74.11);
b) contabilita', consulenza societaria, incarichi giudiziari e consulenza in materia fiscale (74.12), ivi incluse le problematiche del personale;
c) studi di mercato (rif. 74.13), ivi inclusi i servizi connessi alle problematiche del marketing e della penetrazione commerciale e dell'import-export;
d) consulenza amministrativo-gestionale (74.14), ivi inclusa la consulenza relativa alle problematiche della gestione, gli studi e le pianificazioni, l'organizzazione amministrativo-contabile, l'assistenza ad acquisti ed appalti, le problematiche della logistica e della distribuzione e le problematiche dell'ufficio, con esclusione dell'attivita' degli amministratori di societa' ed enti;
e) attivita' in materia di architettura, di ingegneria ed altre attivita' tecniche (74.20), ivi compresi i servizi di manutenzione e sicurezza impiantistica, i servizi connessi alla realizzazione e gestione di sistemi tecnologici avanzati per il risparmio energetico e per la tutela ambientale in relazione alle attivita' produttive, i servizi per l'introduzione di nuovi vettori energetici, i servizi connessi alle problematiche dell'energia, ambientali e della sicurezza sul lavoro, i servizi di trasferimento tecnologico connessi alla produzione ed alla lavorazione e trattamento di materiali, anche residuali, con tecniche avanzate;
f) collaudi e analisi tecniche (74.30) ivi compresi i servizi connessi alle problematiche riguardanti la qualita' e relativa certificazione nell'impresa;
g) pubblicita' (74.40);
h) servizi di ricerca, selezione e fornitura di personale (74.50);
i) servizi di vigilanza privata (74.60.1);
j) laboratori fotografici per lo sviluppo e la stampa (74.81.2) e attivita' di aerofotocinematografia (74.81.3);
k) attivita' di imballaggio, confezionamento (74.82);
l) servizi congressuali di segreteria e di traduzione (74.83);
m) design e stiling relativo a tessili, abbigliamento, calzature, gioielleria, mobili e altri beni personali o per la casa (74.84.5);
n) servizi di segreteria telefonica (rif. 74.84.6), ivi compresi i call center;
80 - Istruzione, limitatamente a:
a) istruzione secondaria di formazione professionale (80.22);
b) scuole e corsi di formazione speciale (80.30.3), ivi compresi i corsi di formazione manageriale;
90 - Smaltimento dei rifiuti solidi, delle acque di scarico e simili, limitatamente a:
a) raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi (rif. 90.00.1), limitatamente a quelli di origine industriale e commerciale;
b) smaltimento e depurazione delle acque di scarico ed attivita' affini (rif 90.00.2), limitatamente alla diluizione, filtraggio, sedimentazione, decantazione con mezzi chimici, trattamento con fanghi attivati e altri processi finalizzati alla depurazione delle acque reflue di origine industriale;
92 - Attivita' ricreative, culturali e sportive, limitatamente alle attivita' di produzione radio-televisiva da parte di soggetti diversi da quelli titolari di concessione per la radiodiffusione sonora e/o televisiva in ambito nazionale di cui alla legge 6 agosto 1990, n. 233, e successive modifiche e integrazioni, limitatamente alle sole spese di impianto (rif. 92.20);
93 - Altre attivita' di servizi, limitatamente alle attivita' delle lavanderie per alberghi, ristoranti, enti e comunita' (93.01.1).
 
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