Gazzetta n. 112 del 16 maggio 2000 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA |
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 2000, n. 120 |
Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento per l'erogazione e la rendicontazione della spesa da parte dei funzionari delegati operanti presso le rappresentanze all'estero, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione; Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, allegato 1, n. 19, e successive modificazioni; Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, recante nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato; Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni, recante regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato; Visto il regio decreto 6 gennaio 1928, n. 113; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante l'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1979, n. 718, recante approvazione del regolamento per le gestioni dei cassieri e dei consegnatari delle amministrazioni dello Stato; Vista la legge 6 febbraio 1985, n. 15, recante disciplina delle spese da effettuarsi all'estero dal Ministero degli affari esteri; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1990, n. 116; Visto il decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, 3 marzo 1990, n. 362; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, recante razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, recante regolamento di semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 maggio 1999; Acquisito il parere reso dalla Corte dei conti, a sezioni riunite, nell'adunanza del 30 giugno 1999; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 30 agosto 1999; Acquisito il parere delle competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 marzo 2000; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri degli affari esteri e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1 Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento disciplina il procedimento per l'erogazione e la rendicontazione delle spese effettuate presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari di prima categoria, di seguito denominati uffici all'estero.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - Si riporta il testo dell'art. 17, comma 2, della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): "2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari". La legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, reca: "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa". - Si riporta il testo dell'art. 20 e dell'allegato 1, n. 19: "Art. 20. - 1. Il Governo, entro il 31 gennaio di ogni anno, presenta al Parlamento un disegno di legge per la delegificazione di norme concernenti procedimenti amministrativi, anche coinvolgenti amministrazioni centrali, locali o autonome, indicando i criteri per l'esercizio della potesta' regolamentare nonche' i procedimenti oggetto della disciplina, salvo quanto previsto alla lettera a) del comma 5. In allegato al disegno di legge e' presentata una relazione sullo stato di attuazione della semplificazione dei procedimenti amministrativi. 2. In sede di attuazione della delegificazione, il Governo individua, con le modalita' di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, i procedimenti o gli aspetti del procedimento che possono essere autonomamente disciplinati dalle regioni e dagli enti locali. 3. I regolamenti sono emanati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministro competente, previa acquisizione del parere delle competenti commissioni parlamentari e del Consiglio di Stato. A tal fine la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ove necessario, promuove, anche su richiesta del Ministro competente, riunioni tra le amministrazioni interessate. Decorsi trenta giorni dalla richiesta di parere alle commissioni, i regolamenti possono essere comunque emanati. 4. I regolamenti entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Con effetto dalla stessa data sono abrogate le norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti. 5. I regolamenti si conformano ai seguenti criteri e princi'pi: a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o strumentali, in modo da ridurre il numero delle fasi procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche riordinando le competenze degli uffici, accorpando le funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli organi che risultano superflui e costituendo centri interservizi dove raggruppare competenze diverse ma confluenti in una unica procedura; b) riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti e uniformazione dei tempi di conclusione previsti per procedimenti tra loro analoghi; c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici della medesima amministrazione; d) riduzione del numero di procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attivita', anche riunendo in una unica fonte regolamentare, ove cio' corrisponda ad esigenze di semplificazione e conoscibilita' normativa, disposizioni provenienti da fonti di rango diverso, ovvero che pretendono particolari procedure, fermo restando l'obbligo di porre in essere le procedure stesse; e) semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili, anche mediante adozione ed estensione alle fasi di integrazione dell'efficacia degli atti, di disposizioni analoghe a quelle di cui all'art. 51, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni; f) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti amministrativi di funzioni anche decisionali, che non richiedano, in ragione della loro specificita', l'esercizio in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali con conferenze di servizi o con interventi, nei relativi procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi; g) individuazione delle responsabilita' e delle procedure di verifica e controllo; g-bis) soppressione dei procedimenti che risultino non piu' rispondenti alle finalita' e agli obiettivi fondamentali definiti dalla legislazione di settore o che risultino in contrasto con i princi'pi generali dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario; g-ter) soppressione dei procedimenti che comportino, per l'amministrazione e per i cittadini, costi piu' elevati dei benefici conseguibili, anche attraverso la sostituzione dell'attivita' amministrativa diretta con forme di autoregolamentazione da parte degli interessati; g-quater) adeguamento della disciplina sostanziale e procedimentale dell'attivita' e degli atti amministrativi ai princi'pi della normativa comunitaria, anche sostituendo al regime concessorio quello autorizzatorio; g-quinquies) soppressione dei procedimenti che derogano alla normativa procedimentale di carattere generale, qualora non sussistano piu' le ragioni che giustifichino una difforme disciplina settoriale; g-sexies) regolazione, ove possibile, di tutti gli aspetti organizzativi e di tutte le fasi del procedimento; g-septies) adeguamento delle procedure alle nuove tecnologie informatiche. 5-bis. I riferimenti a testi normativi contenuti negli elenchi di procedimenti da semplificare di cui all'allegato 1 alla presente legge e alle leggi di cui al comma 1 del presente articolo si intendono estesi ai successivi provvedimenti di modificazione. 6. I servizi di controllo interno compiono accertamenti sugli effetti prodotti dalle norme contenute nei regolamenti di semplificazione e di accelerazione dei procedimenti amministrativi e possono formulare osservazioni e proporre suggerimenti per la modifica delle norme stesse e per il miglioramento dell'azione amministrativa. 7. Le regioni a statuto ordinario regolano le materie disciplinate dai commi da 1 a 6 nel rispetto dei princi'pi desumibili dalle disposizioni in essi contenute, che costituiscono princi'pi generali dell'ordinamento giuridico. Tali disposizioni operano direttamente nei riguardi delle regioni fino a quando esse non avranno legiferato in materia. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali contenute nella legge medesima. 8. In sede di prima attuazione della presente legge e nel rispetto dei princi'pi, criteri e modalita' di cui al presente articolo, quali norme generali regolatrici, sono emanati appositi regolamenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare i procedimenti di cui all'allegato 1 alla presente legge, nonche' le seguenti materie: a) sviluppo e programmazione del sistema universitario, di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245, e successive modificazioni, nonche' valutazione del medesimo sistema, di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni; b) composizione e funzioni degli organismi collegiali nazionali e locali di rappresentanza e coordinamento del sistema universitario, prevedendo altresi' l'istituzione di un Consiglio nazionale degli studenti, eletto dai medesimi, con compiti consultivi e di proposta; c) interventi per il diritto allo studio e contributi universitari. Le norme sono finalizzate a garantire l'accesso agli studi universitari agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, a ridurre il tasso di abbandono degli studi, a determinare percentuali massime dell'ammontare complessivo della contribuzione a carico degli studenti in rapporto al finanziamento ordinario dello Stato per le universita', graduando la contribuzione stessa, secondo criteri di equita', solidarieta' e progressivita' in relazione alle condizioni economiche del nucleo familiare, nonche' a definire parametri e metodologie adeguati per la valutazione delle effettive condizioni economiche dei predetti nuclei. Le norme di cui alla presente lettera sono soggette a revisione biennale, sentite le competenti commissioni parlamentari; d) procedure per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca, di cui all'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e procedimento di approvazione degli atti dei concorsi per ricercatore in deroga all'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537; e) procedure per l'accettazione da parte delle universita' di eredita', donazioni e legati, prescindendo da ogni autorizzazione preventiva, ministeriale o prefettizia. 9. I regolamenti di cui al comma 8, lettere a), b) e c), sono emanati previo parere delle commissioni parlamentari competenti per materia. 10. In attesa dell'entrata in vigore delle norme di cui al comma 8, lettera c), il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previsto dall'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, e' emanato anche nelle more della costituzione della Consulta nazionale per il diritto agli studi universitari di cui all'art. 6 della medesima legge. 11. Con il disegno di legge di cui al comma 1, il Governo propone annualmente al Parlamento le norme di delega ovvero di delegificazione necessarie alla compilazione di testi unici legislativi o regolamentari, con particolare riferimento alle materie interessate dalla attuazione della presente legge. In sede di prima attuazione della presente legge, il Governo e' delegato ad emanare, entro il termine di sei mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'art. 4, norme per la delegificazione delle materie di cui all'art. 4, comma 4, lettera c), non coperte da riserva assoluta di legge, nonche' testi unici delle leggi che disciplinano i settori di cui al medesimo art. 4, comma 4, lettera c), anche attraverso le necessarie modifiche, integrazioni o abrogazioni di norme, secondo i criteri previsti dagli articoli 14 e 17 e dal presente articolo. 20-bis. - 1. I regolamenti di delegificazione possono disciplinare anche i procedimenti amministrativi che prevedono obblighi la cui violazione costituisce illecito amministrativo e possono, in tale caso, alternativamente: a) eliminare detti obblighi, ritenuti superflui o inadeguati alle esigenze di semplificazione del procedimento; detta eliminazione comporta l'abrogazione della corrispondente sanzione amministrativa; b) riprodurre i predetti obblighi; in tale ipotesi, le sanzioni amministrative previste dalle norme legislative si applicano alle violazioni delle corrispondenti norme delegificate, secondo apposite disposizioni di rinvio contenute nei regolamenti di semplificazione". Allegato 1: "19. Procedimento per l'erogazione e la rendicontazione della spesa da parte dei funzionari delegati operanti presso le rappresentanze all'estero: regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni; regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni; legge 6 febbraio 1985, n. 15, e successive modificazioni; legge 22 dicembre 1990, n. 401; decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367". Il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, reca: "Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato". Il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, reca: "Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato". Il regio decreto 6 gennaio 1928, n. 113, reca: "Approvazione del regolamento per gli immobili ed i mobili patrimoniali dello Stato adibiti ad uso delle regie rappresentanze all'estero". Il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, reca: "Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri". Il decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1979, n. 718, reca: "Approvazione del regolamento per le gestioni dei cassieri e dei consegnatari delle amministrazioni dello Stato". La legge 6 febbraio 1985, n. 15, reca: "Disciplina delle spese da effettuarsi all'estero dal Ministero degli affari esteri". Il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1990, n. 116, reca: "Regolamento per i lavori, le somministrazioni, i servizi e le spese che possono farsi in economia da parte dell'Amministrazione centrale degli affari esteri, degli ispettorati di frontiera, nonche' delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari". Il decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, 3 marzo 1990, n. 362, reca: "Regolamento recante norme per lo snellimento delle procedure per l'ordinazione delle spese all'estero del Ministero degli affari esteri e per la presentazione dei rendiconti". Il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, reca: "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421". Il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, reca: "Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili".
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| Art. 2 Spese degli uffici all'estero
1. Le spese degli uffici all'estero sono effettuate a valere sui fondi attribuiti annualmente dall'Amministrazione centrale e sono destinate: a) al mantenimento ed al funzionamento degli uffici; b) allo svolgimento delle attivita' di istituto; c) alla corresponsione delle retribuzioni e delle indennita' del personale. |
| Art. 3 Funzionari delegati
1. Presso gli uffici all'estero sono funzionari delegati, ai sensi delle norme sulla contabilita' generale dello Stato, i titolari degli uffici stessi, oppure, limitatamente alle spese indicate negli articoli 4 e 6, i funzionari amministrativi o amministrativo-contabili che presso i predetti uffici ricoprono posti di commissario amministrativo o commissario amministrativo aggiunto, ferma restando in ogni caso la funzione di indirizzo e vigilanza spettante ai capi degli uffici. |
| Art. 4 Spese di mantenimento e funzionamento
1. Con decreto del competente dirigente generale, le risorse necessarie per il mantenimento e il funzionamento degli uffici all'estero sono assegnate dall'Amministrazione centrale ai titolari degli uffici stessi, oppure al commissario amministrativo o commissario amministrativo aggiunto, nelle sedi in cui tale funzionario presti servizio. 2. Le risorse finanziarie per il mantenimento e funzionamento degli uffici all'estero sono stabilite tenuto conto del fabbisogno documentato dalla relazione previsionale che i titolari di detti uffici predispongono entro il mese di ottobre di ogni anno, sentito il commissario amministrativo o commissario amministrativo aggiunto. 3. Con decreto del competente dirigente generale ed a fronte di sopravvenute ed inderogabili esigenze, l'Amministrazione puo' provvedere ad eventuali integrazioni. 4. I fondi assegnati sono resi disponibili, in correlazione con le effettive esigenze di spesa, con ordini di rimessa valutaria aventi valore di ordini di accreditamento. |
| Art. 5 Spese per attivita' di istituto
1. Le competenti Direzioni generali provvedono alla somministrazione dei fondi necessari alle attivita' di istituto, come indicate negli articoli 37 e 45 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, con ordini di rimessa valutaria aventi valore di ordini di accreditamento, disposti a favore dei titolari degli uffici all'estero, tenuto conto anche della spesa storica accertata e di variazioni dei termini di riferimento che i titolari degli uffici provvedono a segnalare entro il mese di ottobre di ogni anno.
Nota all'art. 5: - Si riportano i testi degli articoli 37 e 45 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 (per il titolo vedi nelle note alle premesse). "Art. 37 (Funzioni della missione diplomatica). - La missione diplomatica svolge, nell'ambito del diritto internazionale, funzioni consistenti principalmente nel: proteggere gli interessi nazionali e tutelare i cittadini e i loro interessi; trattare gli affari, negoziare, riferire; promuovere relazioni amichevoli e sviluppare i rapporti in tutti i settori tra l'Italia e lo Stato di accreditamento. L'attivita' di una missione diplomatica si esplica in particolare nei settori politico-diplomatico, consolare, emigratorio, economico, commerciale, finanziario, sociale, culturale, scientifico-tecnologico della stampa ed informazione. La missione diplomatica esercita altresi' azione di coordinamento e, nei casi previsti, di vigilanza o di direzione dell'attivita' di uffici ed enti pubblici italiani, operanti nel territorio dello Stato di accreditamento. Art. 45 (Funzioni degli uffici consolari). - L'ufficio consolare svolge, nell'ambito del diritto internazionale, funzioni consistenti principalmente nel: proteggere gli interessi nazionali e tutelare i cittadini e i loro interessi; provvedere alla tutela dei lavoratori italiani particolarmente per quanto concerne le condizioni di vita, di lavoro e di sicurezza sociale; favorire le attivita' educative, assistenziali e sociali nella collettivita' italiana nonche' promuovere, assistere, coordinare e, nei casi previsti dalla legge, vigilare l'attivita' delle associazioni, delle camere di commercio, degli enti italiani; stimolare nei modi piu' opportuni ogni attivita' economica interessante l'Italia, curando in particolare lo sviluppo degli scambi commerciali; sviluppare le relazioni culturali. L'ufficio consolare esercita, in conformita' al diritto internazionale, le altre funzioni ad esso attribuite dall'ordinamento italiano, in particolare in materia di stato civile, notariato, amministrativa e giurisdizionale".
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| Art. 6 Retribuzioni ed indennita' del personale
1. I versamenti delle retribuzioni e delle indennita' del personale sono effettuati dagli uffici all'estero previa rimessa valutaria agli stessi, con ordinativi diretti, specificanti i creditori e le somme ad essi dovute, al netto delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali, o altrimenti con ordini di accreditamento disposti a favore dei titolari degli uffici ovvero del commissario amministrativo o commissario amministrativo aggiunto nelle sedi in cui tali funzionari prestino servizio. |
| Art. 7 Procedure contrattuali all'estero
1. Ai sensi dell'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, la procedura per la stipulazione dei contratti da eseguire all'estero e' regolata dalle norme dell'ordinamento italiano, compatibilmente con le norme e con le situazioni locali. 2. Nei casi di incompatibilita', accertati dalla rappresentanza diplomatica italiana, e' consentita l'applicazione della normativa vigente nei Paesi di accreditamento, previa autorizzazione del Ministero degli affari esteri, d'intesa con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. 3. L'attivita' contrattuale degli uffici all'estero e' effettuata nel rispetto del principio di non discriminazione in base alla nazionalita' nei confronti dei fornitori appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea. 4. Per tutte le spese degli uffici all'estero, ivi comprese quelle in economia e di modico ammontare, e' vietato il ricorso ad artificioso frazionamento.
Nota all'art. 7: - Si riporta il testo dell'art. 86 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 (per il titolo vedi nelle note alle premesse). "Art. 86 (Procedura per la stipulazione). - La procedura per la stipulazione dei contratti da eseguire all'estero e' regolata dalle norme dell'ordinamento italiano compatibilmente con le norme e con le situazioni locali.
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| Art. 8 Spese in economia e di modico ammontare
1. I lavori, le provviste ed i servizi che possono essere eseguiti in economia dalle rappresentanze diplomatiche e dagli uffici consolari sono quelli previsti dal regolamento per i servizi in economia del Ministero degli affari esteri. 2. Compatibilmente con quanto previsto all'articolo 7, per le spese in economia degli uffici all'estero si applicano le seguenti procedure: a) se di importo inferiore a 3 milioni di lire, possono essere effettuate in via diretta; b) se di importo compreso fra 3 e 15 milioni di lire, possono essere effettuate previo scambio di corrispondenza, secondo l'uso locale, con una sola ditta o persona; c) se di importo compreso fra 15 e 70 milioni di lire, possono essere effettuate previa acquisizione di almeno tre preventivi, mediante scambio di corrispondenza, secondo l'uso locale. Tutti gli importi predetti si intendono al netto di imposte. 3. Lo scambio di corrispondenza di cui alle lettere b) e c) del comma 2 contiene l'esatta indicazione delle forniture, dei servizi o lavori da effettuare, i relativi prezzi, le modalita' di pagamento, le garanzie per l'esatto adempimento e, ove necessario, i tempi di esecuzione e le penalita' per inadempienze e ritardi nell'esecuzione dei lavori e delle prestazioni convenute. 4. Per le spese di modico ammontare, i funzionari delegati possono assegnare ad un collaboratore, che ricopra posto di cancelliere o di assistente commerciale, un fondo di importo non superiore all'equivalente di 20 milioni di lire, da depositare presso apposito conto bancario, suscettibile di una sola reintegrazione nel corso dell'esercizio, previa presentazione di rendiconto al funzionario delegato. Ciascuna spesa da far gravare sul predetto fondo non potra' superare il limite di cui al comma 2, lettera a). Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367. 5. Gli importi indicati nei commi 2 e 4 possono essere modificati in relazione all'andamento dell'inflazione, con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
Nota all'art. 8: - Si riporta il testo dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 (per il titolo vedi nelle note alle premesse): "Art. 15 (Pagamento di spese di modesto ammontare mediante assegni di conto corrente postale). - l. I dirigenti, i funzionari delegati e i titolari di contabilita' speciali, per l'esecuzione di spese di modesto ammontare disposte nell'ambito delle proprie competenze e responsabilita', sono autorizzati ad aprire, in favore di dipendenti di qualifica non inferiore alla sesta, assegnati all'ufficio centrale o periferico di appartenenza, un conto corrente postale contenente l'espressa menzione dell'ufficio titolare del conto, il nominativo e la qualita' del dipendente abilitato ad emettere gli assegni. 2. La giacenza massima del conto corrente non puo' essere superiore a lire dieci milioni, suscettibile di reintegrazione periodica a valere anche sulle disponibilita' degli ordini di accreditamento o delle contabilita' speciali intestate ai funzionari che hanno disposto l'apertura del conto corrente. La reintegrazione ha luogo previa presentazione del rendiconto delle spese relative agli importi da reintegrare, ai sensi del successivo comma 4. Ciascuna spesa non puo' eccedere l'importo di lire ottocento milioni ed e' effettuata mediante assegni non trasferibili intestati al creditore diretto dello Stato. 3. Gli interessi maturati sui conti correnti postali di cui al comma 2 sono versati annualmente in conto entrata del Tesoro. 4. I dipendenti incaricati di effettuare i pagamenti secondo quanto previsto dal presente articolo presentano al dirigente preposto all'ufficio centrale o periferico di appartenenza, ovvero al funzionario delegato o al titolare della contabilita' speciale che ha disposto l'apertura del conto, il rendiconto trimestrale delle spese, con allegata tutta la documentazione giustificativa. Il dirigente responsabile, ovvero il funzionario delegato o il titolare di contabilita' speciale, approvano il rendiconto ed autorizzano la reintegrazione dei fondi sul conto corrente postale, nei limiti delle pese approvate. 5. I funzionari delegati e i titolari di contabilita' speciali allegano i rendiconti trimestrali previsti dal comma 4 ai conti amministrativi che essi sono tenuti a presentare ai sensi delle vigenti disposizioni. Ove non previsto da altre norme il funzionario che ha approvato le contabilita' presentate dal dipendente incaricato di effettuare i pagamenti rende annualmente il rendiconto amministrativo della gestione nei termini previsti per la presentazione dei rendiconti amministrativi dei funzionari delegati. 6. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto, adegua i limiti di somma di cui al comma 2 alle esigenze di correntezza dei pagamenti delle amministrazioni delle Stato, tenuto conto dei principi di cui all'art. 1 del presente regolamento. 7. Con apposita convenzione fra il Ministro del tesoro e l'Ente poste italiane sono disciplinate le modalita' di espletamento degli adempimenti a carico delle Poste italiane in relazione a quanto previsto nel presente articolo. La convenzione regola espressamente i casi di mancata riscossione degli assegni da parte dei beneficiari".
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| Art. 9 Documentazione relativa alla congruita' dei prezzi al collaudo e regolare esecuzione
1. In mancanza di diversa specifica disposizione contrattuale, per i contratti stipulati all'estero, anche in economia, e per la verifica annuale dei contratti ad esecuzione periodica o continuativa, il cui importo non superi quello stabilito dall'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1990, n. 116, la congruita' dei prezzi, la certificazione di collaudo dei lavori e la regolare esecuzione delle forniture sono documentate da attestazioni rilasciate da istituzioni tecniche locali o da esperti di fiducia, ovvero da apposita dichiarazione del titolare dell'ufficio, che puo' avvalersi del contributo di organi tecnici italiani, ove possibile residenti all'estero. 2. Resta fermo quanto stabilito dagli articoli 79 e 80 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sulla competenza della Commissione per gli immobili adibiti ad uso dell'Amministrazione degli affari esteri.
Note all'art. 9: - Si riporta il testo dell'art. 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1990, n. 116 (per il titolo vedi nelle note alle premesse). "2. Per i lavori, le somministrazioni ed i servizi di importo non superiore a lire settemilioni per le spese dell'amministrazione centrale e degli ispettorati di frontiera, ed a lire trentamilioni per le spese delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari, al netto di ogni onere fiscale, l'atto formale di collaudo e' sostituito da un attestato di regolare esecuzione rilasciato dai funzionari preposti agli uffici o da persone esperte da essi designate". - Si riportano i testi degli articoli 79 e 80 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 (per il titolo vedi nota alle premesse). "Art. 79 (Beni immobili e mobili all'estero). - La direzione generale del personale e dell'amministrazione attende mediante suoi uffici alle questioni relative all'acquisto, alla costruzione ed alla locazione degli immobili all'estero destinati a uffici e residenze o comunque necessari all'attivita' dell'amministrazione, nonche' alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili stessi, all'arredamento ed alle attrezzature. Per quanto concerne i beni immobili e mobili destinati ad attivita' all'estero di competenza di altre direzioni generali l'ufficio opera secondo le istruzioni ricevute dalle direzioni generali stesse. Gli uffici effettuano annualmente un esame della situazione degli immobili, di cui al precedente comma, delle attrezzature e degli arredamenti in relazione alla necessita' dei servizi e elaborano un programma da sottoporre al Ministro per la piu' opportuna utilizzazione dei fondi all'uopo stanziati in bilancio. Gli uffici tengono il registro degli immobili demaniali all'estero in uso all'amministrazione, i relativi titoli e ogni documentazione concernente gli immobili stessi. Essi tengono altresi' gli inventari dei beni mobili all'estero di pertinenza dell'amministrazione. Art. 80 (Commissione per gli immobili adibiti ad uso dell'amministrazione degli affari esteri). - Per l'esame delle questioni relative agli immobili adibiti uso dell'amministazione degli affari esteri e' istituita una commissione consultiva. Nel quadro della programmazione finanziaria e tecnica di cui all'art. 79, la commissione: esprime al Ministro parere circa la scelta, l'acquisto, la costruzione, il riattamento, la locazione e l'arredamento degli immobili all'estero per uffici, residenze e sedi di istituti scolastici e culturali o comunque necessari all'amministrazione; esamina le proposte ed i progetti ad essa sottoposti dalla direzione generale del personale e della amministrazione ed esprime il proprio parere sotto il profilo tecnico, artistico e funzionale; propone l'assunzione di dati documentali utili e l'effettuazione di sopralluoghi e ricognizioni per acquisire gli eventuali ulteriori elementi di giudizio necessari alla valutazione delle questioni in esame; suggerisce i criteri generali cui deve ispirarsi la progettazione; propone i criteri per l'utilizzazione dei fondi di bilancio per la manutenzione ordinaria e straordinaria; studia i problemi relativi all'arredamento e alle dotazioni formulando proposte in merito; esprime parere su tutte le questioni che, in materia, il Ministro ritenga di deferire al suo esame. La commissione e' composta di un ambasciatore in servizio o a riposo che la presiede, dal direttore generale del personale, dell'ispettore generale del Ministero e degli uffici all'estero, di un presidente di sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di tre funzionari del Ministero degli affari esteri, del direttore generale delle antichita' e belle arti, del provveditore alle opere pubbliche del Lazio, di un ispettore generale del Genio civile, di un docente universitario di architettura, di un docente di arredamento e decorazione dell'accademia di belle arti, dell'ingegnere architetto capo o dell'ingegnere architetto del Ministero e di un rappresentante della Ragioneria generale dello Stato - ispettorato generale di finanza - di qualifica non inferiore a ispettore generale. Il presidente della commissione e' sostituito in caso di assenza dal direttore generale del personale. Allorche' sono all'esame questioni relative a immobili adibiti ad uso di istituzioni culturali o delle collettivita', partecipa alle sedute un rappresentante della direzione generale delle relazioni culturali o un rappresentante della direzione generale dell'emigrazione e degli affari sociali. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un funzionario in servizio presso gli uffici di cui all'art. 79. La commissione e' nominata per la durata di tre anni con decreto del Ministro per gli affari esteri. Il presidente puo' chiamare a partecipare alle sedute della commissione per consultazioni altri funzionari ed esperti. Il regolamento puo' apportare modifiche alla composizione della commissione".
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| Art. 10 Rendiconti e documentazione giustificativa
1. Le spese di cui all'articolo 2, lettere a) e b), nonche' quelle di cui alla lettera c) qualora i fondi siano stati inviati tramite ordini di accreditamento ai sensi dell'articolo 6, sono giustificate mediante rendiconti, predisposti sulla base degli appositi registri e, di regola, su moduli informatici, da trasmettersi entro sessanta giorni dalla chiusura del periodo da rendicontare, ai sensi delle vigenti disposizioni, ai competenti uffici dell'Amministrazione, all'Ufficio centrale del bilancio ed alla Corte dei conti qualora da quest'ultima richiesti per i controlli di competenza, a firma del funzionario delegato al quale i fondi sono stati accreditati e corredati dalla distinta delle spese eventualmente sostenute dai collaboratori di cui all'articolo 8, comma 4, dagli stessi sottoscritta. Resta fermo l'obbligo dell'invio alla Corte dei conti del frontespizio del rendiconto, ai sensi dell'articolo 2 del regio decreto 26 ottobre 1933, n. 1454, modificato dall'articolo 33 della legge 5 agosto 1978, n. 468. L'invio alla Corte dei conti dei frontespizi dei rendiconti avviene, ove possibile, per via telematica. 2. I rendiconti di cui al comma 1 sono custoditi sotto la responsabilita' dei funzionari competenti che ne assicurano l'integrita' e l'esclusiva destinazione alle verifiche e ai controlli previsti dalla legge. 3. La gestione dei conti correnti valuta tesoro di cui all'articolo 5 della legge 6 febbraio 1985, n. 15, viene rendicontata mediante invio trimestrale al Dipartimento del tesoro di situazioni contabili riepilogative anche delle operazioni bancarie effettuate; i relativi estratti conto bancari dovranno essere trasmessi annualmente ovvero su specifica richiesta del Dipartimento del tesoro. 4. I rendiconti in originale, corredati della relativa documentazione, sono conservati presso gli uffici all'estero per un periodo di dieci anni. Gli stessi sono trasmessi entro tale termine, a richiesta dell'Amministrazione, dell'Ufficio centrale del bilancio o della Corte dei conti. I rendiconti relativi a capitoli di bilancio inclusi nei programmi di controllo dell'Amministrazione, dell'Ufficio centrale del bilancio e della Corte dei conti sono inoltrati ai predetti uffici in originale e completi di tutta la documentazione, nei termini indicati nei programmi stessi. In caso di inadempienza dei funzionari delegati, si applicano le penalita' previste dall'articolo 60 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, nonche' dagli articoli 333, 334, 335 e 337 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, come modificati dall'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367. 5. Nell'ambito dell'attivita' di controllo sulla gestione degli uffici all'estero, possono essere disposte verifiche amministrativo-contabili congiunte, da effettuarsi da parte di funzionari e dirigenti del Ministero degli affari esteri e del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. 6. Nell'ambito dell'attivita' di vigilanza prevista dall'articolo 5 della legge 6 febbraio 1985, n. 15, sui conti correnti valuta tesoro costituiti presso le sedi all'estero, possono essere disposte verifiche amministrativo-contabili da effettuarsi, anche congiuntamente, da parte di funzionari e dirigenti del Ministero degli affari esteri e del Dipartimento del tesoro. 7. In caso di avvicendamento del funzionario delegato, lo stato della situazione amministrativo-contabile forma oggetto di specifici passaggi di consegne. I relativi verbali sono allegati ai rendiconti di cui al presente articolo.
Note all'art. 10: - Il regio decreto 26 ottobre 1933, n. 1454, reca: "Determinazione dei termini per la trasmissione e la revisione dei rendiconti e delle penalita', in caso di ritardo, a carico dei funzionari responsabili". Si riporta il testo dell'art. 2 (come modificato dall'art. 33 della legge 5 agosto 1978, n. 468). "Art. 2. Ai fini dell'applicazione del precedente articolo, i funzionari delegati, compresi quelli all'estero, nell'inviare i rendiconti alle rispettive amministrazioni, ovvero alle ragionerie regionali e provinciali competenti al riscontro ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544, trasmettono alla Corte dei conti o alle delegazioni regionali della stessa, copia a ricalco del frontespizio di ciascun rendiconto". - Si riporta il testo dell'art. 5 della legge 6 febbraio 1985, n. 15 (per il titolo vedi nota alle premesse). "Art. 5. Presso sedi all'estero, da individuarsi con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro del tesoro, sono costituiti conti correnti valuta Tesoro. A detti conti affluiscono le entrate consolari, le eccedenze sui finanziamenti di cui all'art. 2, nonche', su indicazione del Ministero del tesoro, altre entrate dello Stato realizzate all'estero. Per la gestione di detti fondi vengono aperti conti correnti presso locali istituti bancari di fiducia. Le ricevute dei versamenti ai conti correnti valuta Tesoro delle entrate consolari costituiscono per gli agenti della riscossione che hanno effettuato detti versamenti, quietanze liberatorie da allegarsi a discarico delle rispettive contabilita'. I conti correnti valuta Tesoro sono gestiti sotto la vigilanza della direzione generale del Tesoro - portafoglio dello Stato, cui vengono presentate situazioni trimestrali, corredate dall'estratto conto bancario, trasmesse in copia al Ministero degli affari esteri ed alla coesistente ragioneria centrale. La Direzione generale del tesoro - portafoglio della Stato, compatibilmente con le disposizioni valutarie locali, autorizza il trasferimento in Italia delle disponibilita' in valuta esistenti sui conti correnti valuta Tesoro per il successivo versamento del loro controvalore in lire all'entrata dello Stato". - Si riporta il testo dell'art. 60 del regio decreto l8 novembre 1923, n. 2440 (per il titolo vedi nota alle premesse). "Art. 60. Ogni semestre, o in quegli altri periodi che fossero stabiliti da speciali regolamenti e, in ogni caso, al termine dell'esercizio, i funzionari delegati devono trasmettere i conti delle somme erogate, insieme con i documenti giustificativi, alla competente amministrazione centrale per i riscontri che ritenga necessari. Tali riscontri possono anche essere affidati a uffici provinciali e compartimentali di controllo. mediante decreto ministeriale, da emanarsi di concerto col Ministro delle finanze, e nel quale saranno stabiliti i limiti e le modalita' dei riscontri medesimi. I rendiconti sono trasmessi alla ragioneria centrale, la quale, eseguiti i riscontri contabili ed eseguite le occorrenti registrazioni nelle proprie scritture, ne cura l'invio alla Corte dei conti per la revisione definitiva. La Corte nell'eseguire i riscontri di sua competenza ha facolta' di limitarli a determinati rendiconti. Il rendiconto per le aperture di credito di cui al n. 8 dell'art. 56 e' reso al termine della fornitura o del lavoro ed e' unito agli atti per la emissione dell'assegno di saldo. E pero' reso in ogni caso al termine dell'esercizio, se il pagamento del saldo non sia disposto nell'esercizio stesso. I rendiconti delle spese da pagare all'estero e di quelle per le navi viaggianti fuori dello Stato sono presentati nei modi e termini stabiliti dal regolamenti. I funzionari che non osservino i termini stabiliti per la presentazione dei conti sono passibili, indipendentemente dagli eventuali provvedimenti disciplinari, di pene pecuniarie nella misura e con la modalita' da determinarsi dal regolamento, fermo restando l'eventuale giudizio della Corte dei conti ai termini del successivo art. 83". - Si riportano i testi degli articoli 333, 334, 335 e 337 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 (per titolo vedi nota alle premesse), come modificati dall'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367: "Art. 333. - 1. Alla compilazione dei conti delle somme erogate, alle scadenze previste dagli articoli 60 e 61 della legge, provvedono i funzionari delegati in carica al momento delle scadenze medesime. 2. I rendiconti sono presentati all'amministrazione centrale o agli uffici periferici, cui spetta di esercitarne il riscontro, entro il venticinquesimo giorno successivo al periodo cui si riferisce ciascun rendiconto. Per le prefetture tale termine e' fissato al quarantesimo giorno. 3. I rendiconti devono essere distinti per ciascun capitolo del bilancio e devono dimostrare le aperture di credito, i titoli estinti e la rimanenza distintamente per residui e competenza e separatamente per somme prelevabili direttamente dal funzionario e disponibili per pagamento a terzi. 4. Per le somme prelevate direttamente deve essere data a parte dimostrazione dei pagamenti effettuati. 5. I rendiconti vengono corredati: a) degli ordinativi estinti; b) delle quietanze di entrata di cui al successivo art. 495 ed all'art. 61 della legge; c) di tutti i documenti necessari a giustificare la regolarita' delle varie erogazioni. Art. 334. Gli enti militari rendono i conti delle somme ricevute dagli uffici di contabilita' e di revisione di corpo d'armata, ai sensi dell'art. 326, non piu' tardi del giorno trenta del mese successivo al trimestre. Tale termine e' portato al giorno quarantesimo successivo al trimestre per le legioni dei Reali carabinieri, per i depositi settoriali di guardia alla frontiera e per i depositi dei reggimenti e dei gruppi autonomi di artiglieria guardia alla frontiera, al giorno settantacinquesimo per gli enti militari di stanza nella Libia e nelle isole marine dell'Egeo ed al giorno novantesimo per gli enti militari di stanza nell'Africa orientale italiana. I rendiconti sono trasmessi ai predetti uffici di corpo d'armata, che dopo effettuati i riscontri prescritti, li rimettono all'amministrazione centrale. Il termine per la presentazione dei rendiconti da parte delle direzioni di commissariato, relativi alle spese delle regie navi, non puo' oltrepassare il quarantesimo giorno successivo al trimestre. Art. 335. Gli uffici di corpo d'armata rendono direttamente al Ministero della guerra i conti delle aperture di credito fatte a loro favore non piu' tardi del giorno venti del mese successivo al trimestre. In essi portano a debito, oltre all'ammontare di dette aperture di credito, le somme avute in restituzione dagli enti militari ed a credito quelle erogate giusta l'art. 326. Con speciale contabilita' sui residui dell'esercizio precedente rendono conto altresi' delle somme ricevute e di quelle pagate per la sistemazione dei conti degli enti militari riferibili all'esercizio medesimo, ai sensi del successivo art. 349. Art. 337. Quando i rendiconti non siano presentati nei termini stabiliti dagli articoli 333, 334 e 335 e cio' non dipenda da forza maggiore, a coloro che sono tenuti a presentarli puo' applicarsi indipendentemente dagli eventuali provvedimenti disciplinari e dal giudizio della Corte dei conti ai termini dell'art. 83 della legge una pena pecuniaria non maggiore di lire un milione. La pena e' inflitta con decreto emesso dal capo dell'amministrazione centrale. Il decreto deve essere registrato alla Corte dei conti ed eseguito mediante ritenuta in via amministrativa sulle competenze dei funzionari. Dei decreti emessi per dette penalita' le amministrazioni centrali danno comunicazione alla Direzione generale del tesoro".
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| Art. 11 Fondi scorta
1. Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono istituiti presso le rappresentanze diplomatiche fondi scorta per sopperire alle esigenze degli uffici all'estero, caratterizzate da imprevedibilita' ed urgenza, comunque determinatesi, rispetto alle anticipazioni di fondi. Con analoga procedura, possono essere modificate, ove necessario, le dotazioni dei predetti fondi scorta. 2. Alle dotazioni dei predetti fondi scorta si provvede mediante l'utilizzo delle assegnazioni relative all'unita' previsionale di base "uffici all'estero". 3. Sul fondo potranno gravare altresi' gli oneri per ripianare situazioni finanziarie deficitarie degli uffici all'estero, determinate da crediti non prontamente esigibili, da cause di forza maggiore o da comportamenti degli agenti dell'Amministrazione, una volta che siano state avviate le procedure di recupero degli ammanchi rilevati, siano state effettuate le prescritte segnalazioni alle autorita' di competenza e previa autorizzazione del Ministro. 4. La dotazione dei fondi scorta e' reintegrata secondo le seguenti modalita': a) immediato rimborso al netto di ogni spesa da parte dell'ufficio beneficiario della anticipazione all'atto della ricezione dei finanziamenti in attesa dei quali e' stata disposta l'anticipazione stessa; b) specifici finanziamenti a rimborso disposti dagli uffici ministeriali competenti nei casi previsti dal comma 3. 5. Ai rendiconti di cui all'articolo 10 e' allegato un prospetto dimostrativo dei movimenti del fondo scorta. Gli eventuali interessi maturati sul conto corrente appositamente istituito sono versati in entrata al bilancio dello Stato. |
| Art. 12 Delegazioni ordinarie e speciali
1. Alle spese sostenute dalle delegazioni previste dagli articoli 35 e 74 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, per la gestione dei fondi relativi alle delegazioni diplomatiche speciali ed ordinarie, si applica lo stesso regime previsto per l'erogazione e le procedure della spesa degli uffici all'estero. 2. Per la resa del conto dei fondi delle delegazioni diplomatiche speciali ed ordinarie si applica la normativa vigente per la rendicontazione delle spese dei funzionari delegati.
Nota all'art. 12: - Si riportano i testi degli articoli 35 e 74 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 (per il titolo vedi note alle premesse). "Art. 35 (Delegazioni diplomatiche speciali e ambascerie straordinarie). - Delegazioni diplomatiche speciali possono essere istituite nei casi in cui la partecipazione a conferenze, trattative a riunioni internazionali renda necessaria la costituzione in loco di apposito ufficio. Le delegazioni diplomatiche speciali sono istituite con decreto del Ministro per gli affari esteri di concerto con il Ministro per il tesoro. Con le stesse modalita' sono stabiliti i compiti e la composizione delle delegazioni. In occasioni solenni possono essere inviate, in missione temporanea, ambascerie straordinarie. Art. 74 (Fondi per delegazioni). - Alle delegazioni nominate dal Ministro per gli affari esteri per partecipare a incontri, riunioni, conferenze o trattative di carattere internazionale puo' essere attribuito, d'intesa con il Ministero del tesoro, un fondo per far fronte alle spese di funzionamento e di rappresentanza. Alle delegazioni diplomatiche speciali di cui all'art. 35 e' attribuito un fondo d'intesa con il Ministero del tesoro, per far fronte alle spese di ufficio e di funzionamento. Nel caso in cui il capo della delegazione speciale non fruisca del trattamento economica di cui all'art. 204 si tiene conto, nella determinazione dell'ammontare del fondo, anche delle spese di rappresentanza che egli debba sostenere. Il capo della delegazione di cui ai commi precedenti amministra i fondi somministratigli ed e' tenuto alla presentazione del rendiconto, secondo le norme amministrativo-contabili vigenti, al termine dei lavori della delegazione e comunque trimestralmente se i lavori si protraggono oltre tre mesi".
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| Art. 13 Inventari
1. I consegnatari di cui agli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, fermi restando gli adempimenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1979, n. 718, inviano all'Amministrazione centrale i dati riguardanti i beni mobili di pertinenza e trasmettono, per via telematica, le informazioni relative ad ogni ulteriore variazione nonche' le proposte di dismissione. 2. Con scadenza semestrale, l'Amministrazione centrale provvede ad inoltrare, per via telematica, agli uffici all'estero il riepilogo aggiornato dei beni mobili di pertinenza da dismettere in quanto non piu' in uso. 3. L'Amministrazione centrale provvede alla trasmissione annuale all'Ufficio centrale del bilancio dei prospetti di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1979, n. 718.
Note all'art. 13: - Si riportano i testi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 (per il titolo vedi nelle note alle premesse). "Art. 75 (Funzionari direttivi amministrativi con funzioni amministrativo-contabili all'estero). - I funzionari della carriera direttiva amministrativa, che prestano servizio presso una rappresentanza diplomatica o un ufficio consolare di prima categoria con funzioni amministrativo-contabili, sono preposti ai servizi attinenti all'amministrazione e alla contabilita' attendendo specialmente: a) alla liquidazione delle spese, ivi comprese quelle da effettuarsi per conto di altre amministrazioni o di terzi; . b) all'ordinazione delle spese concernenti il personale e il funzionamento della rappresentanza o dell'ufficio nonche' delle spese per conto di altre amministrazioni o di terzi; c) alla tenuta delle scritture contabili e alla conservazione dei relativi documenti amministrativo-contabili; d) alla predisposizione del rendiconto amministrativo per le somme accreditate all'ufficio; e) alla vigilanza sulle attivita' svolte dal cancelliere contabile a norma del secondo comma dell'art. 76. I funzionari di cui al primo comma hanno diretta cura ed esclusiva responsabilita' nei confronti dello Stato: a) dell'applicazione della tariffa consolare; b) della destinazione, a norma delle disposizioni in materia, dei diritti dovuti per atti consolari e di altre eventuali entrate; c) della conservazione e manutenzione, in qualita' di consegnatari, dei beni immobili e mobili di pertinenza della rappresentanza o dell'ufficio. Nel caso in cui presso la rappresentanza o l'ufficio prestino servizio piu' funzionari della carriera direttiva amministrativa con funzioni ammninistrativo-contabili, le attribuzioni di cui al presente articolo sono affidate al funzionario piu' elevato in grado il quale nell'esercizio delle medesime e' coadiuvato dagli altri funzionari. Nelle rappresentanze e negli uffici in cui non vi siano funzionari con le funzioni indicate al primo comma le attribuzioni di cui al presente articolo, ad eccezione di quelle di cui alla lettera c) del secondo comma, sono espletate dal capo della rappresentanza o dell'ufficio ovvero da altro funzionario da lui delegato. Art. 76 (Funzioni e responsabilita' del cancelliere contabile). - Presso ogni rappresentanza diplomatica e ogni consolato generale, consolato, vice consolato di prima categoria presta servizio almeno un impiegato dalla carriera di cancelleria con mansioni contabili, il quale assume la qualifica di cancelliere contabile. Il cancelliere contabile, oltre a mansioni di collaborazione in materia contabile e amministrativa, provvede personalmente: a) al servizio di cassa; b) alla custodia delle marche consolati e dei libretti-passaporti; c) alla custodia dei depositi consolati e di ogni altro titolo e valore a lui affidato dal capo della rappresentanza o dell'ufficio; d) al pagamento delle spese di cui all'art. 75 a valere sui fondi periodicamente versatigli dal capo della rappresentanza o dell'ufficio. Il conto giudiziale reso dal cancelliere contabile riguarda i movimenti del servizio di cassa e quelli dei valori di cui alla lettera b) del comma precedente. La vigilanza sulle attivita' di cui al secondo comma e' esercitata, sempre che nella rappresentanza a nell'ufficio consolare non presti servizio il funzionario della carriera direttiva amministrativa di cui all'art. 75, dal capo della rappresentanza o dell'ufficio o, per sua delega, da altro funzionario. Qualora nella rappresentanza o nell'ufficio non presti servizio un funzionario della carriera direttiva amministrativa, con le funzioni previste dall'art. 75, al cancelliere contabile e' affidata in qualita' di consegnatario la conservazione e la manutenzione dei beni immobili e mobili di pertinenza della rappresentanza o dell'ufficio. Nel caso in cui presso la rappresentanza o l'ufficio prestino servizio piu' impiegati della carriera di cancelleria con mansioni contabili, le attribuzioni di cui al presente articolo competono al piu' elevato in grado, il quale nell'esercizio delle medesime e' coadiuvato dagli impiegati meno elevati in grado". - Si riporta il testo dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1979, n. 718 (per il titolo vedi nota alle premesse). "Art. 21 (Prospetto delle variazioni nella consistenza dei beni mobili). - Entro il 15 febbraio di ogni anno il consegnatario e' tenuto a trasmettere, in originale e copia, alla competente ragioneria documentato con i buoni di carico e quelli di scarico, il prospetto per categorie delle variazioni della consistenza dei beni mobili avvenute nel corso dell'esercizio scaduto. L'originale, vistato dalla ragioneria e' restituito al consegnatario. Il prospetto deve porre in evidenza la quantita' ed il valore dei beni mobili all'inizio dell'esercizio scaduto, le variazioni in aumento e quelle in diminuzione, nonche' la quantita' ed il valore finale. Ai fini della formazione del conto patrimoniale previsto dall'art. 22 della legge 5 agosto 1978, n. 468, i beni da includere nelle singole categorie a le modalita' per la compilazione del prospetto riassuntivo sono indicati in apposite istruzioni del Ministero del tesoro. Il prospetto di cui al presente articolo deve essere trasmesso alla competente ragioneria anche da parte di coloro che sono obbligati alla resa del conto giudiziale dei beni loro affidati, salvo che li stessi non vi provvedano quali consegnatari.".
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| Art. 14 Norma transitoria
1. L'esercizio delle funzioni di cui all'art. 3 da parte dei funzionari amministrativi o amministrativo-contabili decorre dalla data di chiusura dei rendiconti da parte dei precedenti titolari e, pertanto, dal primo luglio dell'anno in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento, ovvero dal primo gennaio successivo. |
| Art. 15 Abrogazioni
1. Ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le seguenti disposizioni: articoli 65 e 67 del regio decreto 6 gennaio 1928, n. 113; l'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1990, n. 116; l'articolo 7, comma 2, del decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, 3 marzo 1990, n. 362. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 22 marzo 2000 CIAMPI D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri Bassanini, Ministro per la funzione pubblica Dini, Ministro degli affari esteri Amato, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Visto, il Guardasigilli: Diliberto Registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 2000 Atti di Governo, registro n. 120, foglio n. 19 |
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