Gazzetta n. 113 del 17 maggio 2000 (vai al sommario)
AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
DELIBERAZIONE 12 maggio 2000
Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parita' di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l'elezione suppletiva della Camera dei deputati nel collegio uninominale n. 6 della circoscrizione Sardegna, fissata per il giorno 18 giugno 2000. (Deliberazione n. 139).

L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
Nella riunione della commissione per i servizi e prodotti del 12 maggio 2000;
Visto l'art. 1, comma 6, lettera b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, sull'istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni;
Vista la legge 10 dicembre 1993, n. 515, concernente "Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica" e successive modificazioni;
Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante "Disposizioni per la parita' di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 43 del 22 febbraio 2000;
Visto il testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni;
Rilevato che per il giorno 18 maggio 2000 e' stata fissata l'elezione suppletiva di un deputato nel collegio uninominale "Sardegna 6";
Ritenuto opportuno, a titolo sperimentale ed in sede di prima applicazione della legge n. 28 del 2000 ad un'elezione suppletiva, limitare la disciplina specifica della comunicazione politica alla sola fase successiva alla presentazione delle candidature;
Effettuate le consultazioni con la commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi previste dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28;
Udita la relazione del commissario dott. Giuseppe Sangiorgi, relatore ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita';
Delibera:
Art. 1.
Finalita' ed ambito di applicazione
1. Il presente provvedimento reca disposizioni intese a disciplinare, in sede di prima applicazione delle disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28, concernenti la comunicazione politica e la parita' di accesso ai mezzi di informazione, la campagna per l'elezione suppletiva di un deputato nel collegio uninominale "Sardegna 6" prevista per giorno 18 giugno 2000.
 
Art. 2.
Riparto degli spazi per la comunicazione politica
1. Dal quinto giorno successivo alla data di presentazione delle candidature per l'elezione suppletiva di cui all'art. 1, il complesso degli spazi dedicato da ciascuna emittente televisiva o radiofonica locale con diffusione nella regione Sardegna alla comunicazione politica nelle forme previste dall'art. 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 - tribune politiche, dibattiti, tavole rotonde, presentazione in contraddittorio di candidati e programmi politici, interviste e ogni altra forma che consenta il confronto tra posizioni politiche e i candidati in competizione - e' ripartito in misura uguale tra tutti i candidati che concorrono all'elezione. Al medesimo criterio si attengono le emittenti radiotelevisive nazionali nelle trasmissioni specificamente riguardanti l'elezione suppletiva di cui all'art. 1.
 
Art. 3. Modalita' di trasmissione dei messaggi politici autogestiti gratuiti
1. Le emittenti radiofoniche e televisive locali con diffusione nella regione Sardegna, che accettano di trasmettere messaggi politici autogestiti gratuiti nel periodo intercorrente tra il quinto giorno successivo alla data di presentazione delle candidature e quello di chiusura della campagna elettorale, sono tenute a darne apposita comunicazione, entro e non oltre il quinto giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale, al comitato regionale per le comunicazioni o, ove questo non sia stato costituito, al comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, che ne informa l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, anche a mezzo telefax. L'omissione delle predette comunicazioni preclude la successiva trasmissione dei messaggi per l'intero periodo elettorale. Le emittenti si attengono ai criteri stabiliti dall'art. 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, ed osservano le seguenti modalita':
a) nell'arco di due settimane, anche con riferimento alle fasce orarie di trasmissione, gli spazi per i messaggi vengono suddivisi paritariamente tra tutti i candidati;
b) i messaggi sono organizzati in modo autogestito, sono trasmessi gratuitamente e devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di una opinione politica, e comunque compresa, a scelta del richiedente, fra uno e tre minuti per le emittenti televisive e fra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche;
c) i messaggi non possono interrompere altri programmi ne' essere interrotti e hanno una autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, fino ad un massimo di sei per ogni giornata di programmazione. I contenitori sono collocati uno per ciascuna delle seguenti fasce orarie, progressivamente a partire dalla prima: prima fascia 18-19,59; seconda fascia 12-14,59; terza fascia 21-23,59; quarta fascia 7-8,59; quinta fascia 15-17,59; sesta fascia 9-11,59. Ciascun contenitore comprende almeno tre messaggi;
d) i messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge;
e) ciascun candidato puo' disporre al massimo di un messaggio sulla stessa emittente in ciascuna giornata di programmazione;
f) ogni messaggio reca l'indicazione "messaggio autogestito gratuito" e l'indicazione del soggetto committente;
g) le emittenti che accettano di trasmettere messaggi politici autogestiti gratuiti:
1) entro il quinto giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale comunicano al Comitato regionale per le comunicazioni o, ove questo non sia stato costituito, al Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, che ne informa l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, la collocazione nel palinsesto dei contenitori. Tale comunicazione avviene contestualmente a quella riguardante l'intendimento di trasmettere i messaggi politici autogestiti. Ogni variazione successiva di tale collocazione deve essere comunicata, con almeno cinque giorni di anticipo, al comitato regionale per le comunicazioni o, ove questo non sia stato costituito, al comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, che ne informa l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, anche a mezzo telefax. L'omissione di tali ulteriori comunicazioni preclude la successiva trasmissione dei messaggi;
2) entro il predetto termine di cinque giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale, rendono pubblica la propria decisione di trasmettere i messaggi con apposito comunicato, da trasmettersi almeno una volta nella fascia di maggior ascolto. Qualora il comunicato venga trasmesso oltre il termine predetto, la diffusione dei messaggi non puo' avere inizio prima del quinto giorno successivo alla data di trasmissione del comunicato. Nel comunicato, che puo' essere trasmesso piu' volte ed essere diffuso in ogni altra forma ritenuta opportuna, l'emittente informa i candidati che presso la sede dell'emittente e presso gli uffici della concessionaria di pubblicita', di cui vengono indicati gli indirizzi e i numeri di telefono, e' depositato un documento concernente le condizioni temporali e le modalita' di presentazione delle richieste per la fruizione di spazi dedicati ai messaggi autogestiti gratuiti. Nel documento viene precisato il termine ultimo, rapportato ad un periodo di due settimane consecutive di trasmissione, entro cui deve avvenire la richiesta nonche' la presentazione del materiale autoprodotto ed e' altresi' indicata ogni altra circostanza od elemento tecnico rilevante per la fruizione degli spazi dedicati ai messaggi. Il documento viene inviato, anche a mezzo telefax, al Comitato regionale per le comunicazioni o, ove non costituito, al Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi;
h) i candidati interessati a trasmettere messaggi autogestiti comunicano, anche a mezzo telefax, le proprie richieste alle emittenti e al Comitato regionale, che ne informa l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, entro tre giorni dalla data di presentazione delle candidature. Nelle richieste deve essere indicata la durata dei messaggi;
i) la collocazione dei messaggi all'interno dei singoli contenitori previsti per il primo giorno di un periodo di due settimane avviene per sorteggio nella sede del Comitato regionale alla presenza di un funzionario del Comitato stesso. La collocazione nei contenitori dei giorni successivi viene quindi determinata, sempre alla presenza di un funzionario del Comitato, secondo un criterio di rotazione a scalare di un posto all'interno di ciascun contenitore, in modo da rispettare il criterio di parita' di presenze all'interno delle singole fasce.
2. Avvenuta la determinazione delle risorse finanziarie prevista dall'art. 4, comma 5, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e dopo che il Comitato regionale abbia accertato la disponibilita' delle emittenti locali a trasmettere messaggi autogestiti a titolo gratuito, l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni - su proposta del Comitato regionale per le comunicazioni o, ove questo non sia ancora stato costituito, del comitato regionale per i servizi radiotelevisivi - fissa il numero complessivo dei messaggi e li ripartisce tra i candidati richiedenti, in relazione alle risorse disponibili.
 
Art. 4. Modalita' di trasmissione dei messaggi politici autogestiti a
pagamento
1. Le emittenti radiotelevisive locali con diffusione nella regione Sardegna che accettano di trasmettere messaggi autogestiti a titolo gratuito, secondo le modalita' di cui all'art. 3, hanno facolta' di diffondere messaggi a pagamento fino ad un massimo di due per ogni candidato per ciascuna giornata di programmazione, praticando tariffe pari al cinquanta per cento di quelle normalmente in vigore per i messaggi pubblicitari nelle stesse fasce orarie. Il tempo complessivamente destinato alla diffusione dei messaggi autogestiti a pagamento deve, di norma, essere pari, nell'ambito di una medesima settimana, a quello destinato alla diffusione dei messaggi autogestiti a titolo gratuito. Le emittenti osservano le seguenti modalita':
a) i messaggi sono organizzati in modo autogestito dai candidati e devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di una opinione politica, e comunque compresa, a scelta del richiedente, fra uno e tre minuti per le emittenti televisive e fra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche;
b) i messaggi non possono interrompere altri programmi ne' essere interrotti, hanno una autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, fino ad un massimo di sei per ogni giornata di programmazione. Tali contenitori sono distinti da quelli dedicati ai messaggi gratuiti;
c) i messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge;
d) ciascun candidato puo' disporre al massimo di due messaggi sulla stessa emittente in ciascuna giornata di programmazione;
e) ogni messaggio reca l'indicazione "messaggio autogestito a pagamento" e l'indicazione del candidato committente;
f) le emittenti che intendono avvalersi della facolta' di trasmettere messaggi politici autogestiti a pagamento:
1) entro il quinto giorno successivo alla data di presentazione delle candidature comunicano al Comitato regionale per le comunicazioni o, ove questo non sia stato costituito, al Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, che ne informa l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, la collocazione nel palinsesto dei contenitori. Tale comunicazione avviene contestualmente a quella riguardante l'intendimento di trasmettere i messaggi politici autogestiti gratuiti. Ogni variazione successiva di tale collocazione deve essere comunicata, con almeno cinque giorni di anticipo, al comitato regionale, che ne informa l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, anche a mezzo telefax. L'omissione di tali ulteriori comunicazioni preclude la successiva trasmissione dei messaggi;
2) entro lo stesso termine di cinque giorni dalla data di presentazione delle candidature, rendono pubblica la propria decisione di diffondere messaggi a pagamento con apposito comunicato, da trasmettersi almeno una volta nella fascia di maggior ascolto. Qualora il comunicato venga trasmesso oltre il termine predetto, la diffusione dei messaggi non puo' avere inizio prima del quinto giorno successivo alla data di trasmissione del comunicato. Nel comunicato, che puo' essere trasmesso piu' volte ed essere diffuso in ogni altra forma ritenuta opportuna, l'emittente informa i candidati interessati che presso la sede dell'emittente medesima e presso gli uffici della concessionaria di pubblicita', di cui vengono indicati gli indirizzi e i numeri di telefono, e' depositato un documento concernente le condizioni economiche, temporali nonche' le modalita' di presentazione delle richieste per la fruizione di spazi dedicati ai messaggi autogestiti a pagamento. Nel documento viene precisato il termine ultimo, rapportato ad un periodo di due settimane consecutive di trasmissione, entro cui deve avvenire la richiesta nonche' la presentazione del materiale autoprodotto ed e' altresi' indicata ogni altra circostanza od elemento tecnico rilevante per la fruizione degli spazi dedicati ai messaggi. Il documento viene inviato, anche a mezzo telefax, al Comitato regionale per le comunicazioni o, ove questo non sia stato costituito, al Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi;
g) i candidati interessati a trasmettere messaggi autogestiti a pagamento comunicano, anche a mezzo telefax, le proprie richieste alle emittenti e al Comitato regionale, che ne informa l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni.
 
Art. 5.
Programmi di informazione
1. A decorrere dal quinto giorno successivo a quello di presentazione delle candidature e sino alla chiusura delle operazioni di voto, al fine di garantire la parita' di trattamento, l'obiettivita', la completezza e l'imparzialita' dell'informazione, i programmi radiotelevisivi di informazione riconducibili alla responsabilita' di una specifica testata giornalistica, cioe' quelli realizzati con l'intervento esclusivo degli operatori della comunicazione, si conformano ai seguenti criteri:
a) la presenza di candidati e' ammessa solo in quanto risponda all'esigenza di assicurare la completezza e l'imparzialita' dell'informazione su fatti od eventi di interesse giornalistico non attinenti alla consultazione elettorale e legati all'attualita' della cronaca. La presenza dei candidati e' vietata in tutte le altre trasmissioni radiotelevisive diverse da quelle di comunicazione politica e dai messaggi;
b) quando vengono trattate questioni relative alla competizione elettorale, fatta salva la distinzione tra informazione ed opinione, le posizioni dei diversi candidati impegnati nella competizione vanno rappresentate in modo corretto ed obbiettivo, evitando sproporzioni nelle cronache e nelle riprese.
2. In qualunque trasmissione radiotelevisiva diversa da quelle di comunicazione politica e dai messaggi, e' vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni o preferenze di voto. Direttori dei programmi, registi, conduttori ed ospiti devono attenersi ad un comportamento tale da non influenzare, anche in modo surrettizio ed allusivo, le libere scelte degli elettori.
3. Ai fini di quanto previsto nel comma 1 si intendono ricompresi nei fatti od eventi di interesse giornalistico legati all'attualita' della cronaca, limitatamente ai tre giorni immediatamente successivi, anche gli esiti di altre consultazioni elettorali cadenti nell'arco temporale considerato dal presente atto.
 
Art. 6.
Imprese radiofoniche di partiti politici
1. In conformita' a quanto disposto dall'art. 6 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, le disposizioni di cui al presente titolo non si applicano alle imprese di radiodiffusione sonora che risultino essere organo ufficiale di un partito politico rappresentato in almeno un ramo del Parlamento ai sensi dell'art. 11, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67. Per tali imprese e' comunque vietata la cessione, a titolo sia oneroso sia gratuito, di spazi per messaggi autogestiti.
 
Art. 7.
Monitoraggio e conservazione delle registrazioni
1. Ai fini del monitoraggio le emittenti radiotelevisive inviano con cadenza settimanale al comitato regionale per le comunicazioni o, ove questo non sia stato costituito, al comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, il registro dei programmi di comunicazione politica trasmessi, con l'indicazione dei candidati partecipanti ai programmi stessi.
2. Le emittenti radiotelevisive sono tenute a conservare le registrazioni della totalita' dei programmi trasmessi sino al giorno della votazione per i tre mesi successivi a tale data e, comunque, a conservare, sino alla conclusione del procedimento, le registrazioni dei programmi in ordine ai quali sia stata notificata contestazione di violazione di disposizioni delle leggi 10 dicembre 1993, n. 515, e 22 febbraio 2000, n. 28, ovvero di quelle emanate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ovvero di quelle recate dal presente atto.
 
Art. 8. Modalita' e contenuti della comunicazione preventiva per la diffusione di messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici.
1. Gli editori di quotidiani e periodici che dal quinto giorno successivo a quello di presentazione delle candidature e fino a tutto il penultimo giorno prima delle elezioni intendano diffondere a qualsiasi titolo, nelle forme ammesse dall'art. 7 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, messaggi politici elettorali per l'elezione suppletiva di cui all'art. 1, sono tenuti a dare notizia dell'offerta dei relativi spazi entro cinque giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente provvedimento, attraverso un apposito comunicato pubblicato sulla stessa testata interessata alla diffusione di messaggi politici elettorali. Per la stampa periodica si tiene conto della data di effettiva distribuzione, desumibile dagli adempimenti di deposito delle copie d'obbligo, e non di quella di copertina. Ove in ragione della periodicita' della testata non sia stato possibile pubblicare su di questa, nel termine anzidetto, il comunicato preventivo, la diffusione dei messaggi non potra' avere inizio che dal numero successivo a quello recante la pubblicazione del comunicato sulla testata, salvo che il comunicato sia stato pubblicato, nel termine prescritto e nei modi di cui al comma 2, su altra testata, quotidiana o periodica, di analoga diffusione.
2. Il comunicato preventivo deve essere pubblicato con adeguato rilievo, sia per collocazione sia per modalita' grafiche. Esso deve precisare le condizioni generali dell'accesso e l'indirizzo ed il numero di telefono della redazione della testata e degli uffici della concessionaria di pubblicita' presso cui e' depositato un documento analitico, consultabile su richiesta, concernente:
a) le condizioni temporali di prenotazione degli spazi con puntuale indicazione del termine ultimo, rapportato ad ogni singolo giorno di pubblicazione entro il quale gli spazi medesimi possono essere prenotati;
b) le tariffe per l'accesso a tali spazi, quali autonomamente determinate per ogni singola testata, nonche' le eventuali condizioni di gratuita';
c) ogni eventuale ulteriore circostanza od elemento tecnico rilevante per la fruizione degli spazi medesimi, in particolare la definizione del criterio di accettazione delle prenotazioni in base alla loro progressione temporale.
3. Devono essere riconosciute a tutti candidati che richiedono spazi per messaggi politici elettorali le condizioni di miglior favore praticate ad uno di essi per il modulo acquistato.
4. Ogni editore e' tenuto a far verificare in modo documentale, su richiesta dei candidati interessati, le condizioni praticate per l'accesso agli spazi in questione nonche' i listini in relazione ai quali ha determinato le tariffe per gli spazi medesimi
5. Nel caso di edizioni locali o comunque di pagine locali di testate a diffusione nazionale, tali intendendosi ai fini del presente atto le testate con diffusione pluriregionale, dovranno indicarsi distintamente le tariffe praticate per le pagine locali e le pagine nazionali nonche', ove diverse, le altre modalita' di cui al comma 2.
6. Il comunicato puo' essere pubblicato piu' volte e diffuso anche in ogni altra forma ritenuta opportuna.
7. La pubblicazione del comunicato preventivo costituisce condizione pregiudiziale di legittimita' della diffusione dei messaggi politici elettorali nel periodo considerato dal comma 1. In caso di mancato rispetto del termine a tal fine stabilito nel comma 1 e salvo quanto previsto nello stesso comma per le testate periodiche, la diffusione dei messaggi puo' avere inizio dal secondo giorno successivo alla data di pubblicazione del comunicato preventivo.
 
Art. 9. Pubblicazione di messaggi politici elettorali su quotidiani e
periodici
1. I messaggi politici elettorali ammessi dall'art. 7 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, debbono essere riconoscibili, anche mediante specifica impaginazione in spazi chiaramente evidenziati secondo modalita' uniformi per ciascuna testata, e debbono recare l'indicazione del loro committente e la dicitura "messaggio elettorale".
2. Le pubblicazioni di cui alla lettera b) del comma 2 dell'art. 7 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, consistono nella presentazione dei programmi dei candidati.
3. Sono escluse forme di messaggio politico elettorale diverse da quelle elencate al predetto comma 2 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.
 
Art. 10.
Organi ufficiali di stampa dei partiti
1. Ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, le disposizioni sulla diffusione, a qualsiasi titolo, di messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici e sull'accesso in condizioni di parita' ai relativi spazi non si applicano agli organi ufficiali di stampa dei partiti e movimenti politici e alle stampe elettorali dei candidati.
2. Si considera organo ufficiale di partito o movimento politico il giornale quotidiano o periodico che risulta registrato come tale presso la cancelleria del tribunale ovvero che rechi indicazione in tal senso nella testata ovvero che risulti indicato come tale nello statuto o altro atto ufficiale del partito o del movimento politico. I partiti ed i movimenti politici sono tenuti a fornire con tempestivita' all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni le indicazioni necessarie.
 
Art. 11
Provvedimenti e sanzioni
1. Le violazioni delle disposizioni dell'art. 7 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, dell'art. 8 della legge medesima per quanto riguarda i sondaggi pubblicati o diffusi da quotidiani, periodici e agenzie di stampa, nonche' di quelle previste nel presente titolo sono perseguite d'ufficio dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, al fine dell'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 10 della medesima legge. Ciascun candidato puo' comunque denunciare tali violazioni entro dieci giorni dal fatto, ai sensi del medesimo art. 10.
 
Art. 12.
Criteri per la realizzazione di sondaggi politici ed elettorali
1. Ai sensi dell'art. 8 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, nei quindici giorni precedenti la data della votazione e sino alla chiusura delle operazioni di voto, e' vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati, anche parziali, di sondaggi demoscopici sull'esito dell'elezione e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto. E' vietata altresi' la pubblicazione e la trasmissione dei risultati di quesiti rivolti in modo sistematico a determinate categorie di soggetti perche' esprimano con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma le proprie preferenze di voto o i propri orientamenti politici.
2. Nel periodo precedente a quello considerato nel comma 1 la diffusione o pubblicazione integrale o parziale dei risultati dei sondaggi e' obbligatoriamente corredata da una "nota informativa" che ne costituisce parte integrante e contiene le indicazioni di seguito elencate, delle quali e' responsabile il soggetto che realizza il sondaggio:
a) il soggetto che ha realizzato il sondaggio;
b) il committente e l'acquirente;
c) i criteri seguiti per la formazione del campione, specificando se si tratta di "sondaggio rappresentativo" o "sondaggio non rappresentativo";
d) il metodo di raccolta delle informazioni e di elaborazione dei dati;
e) il numero delle persone interpellate e l'universo di riferimento;
f) il testo integrale delle domande rivolte o, nel caso di pubblicazione parziale del sondaggio, dei singoli quesiti ai quali si fa riferimento;
g) la percentuale delle persone che hanno risposto a ciascuna domanda;
h) la data in cui e' stato realizzato il sondaggio.
3. I sondaggi di cui al comma 2, inoltre, possono essere diffusi soltanto se contestualmente resi disponibili dal committente, nella loro integralita' e corredati della "nota informativa" di cui al medesimo comma 2, su apposito sito informatico istituito e tenuto a cura del Dipartimento per l'informazione e l'editoria presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.
4. In caso di pubblicazione dei risultati dei sondaggi a mezzo stampa, la "nota informativa" di cui al comma 2 e' evidenziata con apposito riquadro.
5. In caso di diffusione dei risultati dei sondaggi sui mezzi di comunicazione televisiva, la "nota informativa" di cui al comma 2 viene preliminarmente letta dal conduttore ed appare in apposito sottotitolo a scorrimento.
6. In caso di diffusione radiofonica dei risultati dei sondaggi, la "nota informativa" di cui al comma 2 e' letta ai radioascoltatori.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla pubblicazione o diffusione di risultati che indichino la sola posizione reciproca dei competitori.
 
Art. 13.
Compiti del Comitato regionale per le comunicazioni
1. Il Comitato regionale per le comunicazioni della regione Sardegna o, ove questo non sia stato ancora costituito, il Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi assolve i seguenti compiti:
a) trasmette all'Autorita' le dichiarazioni con cui le emittenti locali accettano di trasmettere messaggi politici autogestiti e rendono nota la collocazione nel palinsesto dei contenitori dedicati ai messaggi stessi, nonche' quelli relativi alle eventuali, successive modificazioni di tale collocazione;
b) propone all'Autorita' la determinazione del numero complessivo e della ripartizione tra i candidati richiedenti - in relazione alle risorse disponibili - dei messaggi politici autogestiti gratuiti, ai fini della trasmissione di questi da parte di emittenti locali;
c) presenzia, mediante propri rappresentanti, ai sorteggi per la definizione dell'ordine di successione dei messaggi politici autogestiti all'interno dei contenitori previsti per le emittenti locali;
d) vigila sulla corretta ed uniforme applicazione della legislazione vigente e del presente provvedimento da parte delle emittenti locali, nonche' delle disposizioni dettate per la concessionaria del servizio pubblico dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi per quanto concerne le trasmissioni a carattere regionale;
e) accerta le eventuali violazioni, trasmette i relativi atti e formula le conseguenti proposte all'Autorita' per i provvedimenti di competenza di quest'ultima, secondo quanto stabilito all'art. 14 del presente provvedimento.
 
Art. 14.
Procedimenti sanzionatori
1. Le violazioni delle disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28, nonche' di quelle emanate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ovvero delle disposizioni dettate con il presente atto sono perseguite d'ufficio dall'Autorita'. Ciascun candidato puo' comunque denunciare le predette violazioni entro il termine perentorio di dieci giorni dal fatto.
2. La denuncia delle violazioni di cui al comma 1 e' inviata, anche a mezzo telefax, a tutti i destinatari indicati dalla legge: all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, all'emittente privata o all'editore presso cui e' avvenuta la violazione, al Comitato regionale per le comunicazioni ovvero, ove questo non sia stato ancora costituito, al Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi nonche' al Gruppo provinciale della Guardia di finanza nella cui competenza territoriale rientra il domicilio dell'emittente o dell'editore. La denuncia indirizzata all'Autorita' e' procedibile solo se firmata in maniera leggibile ed accompagnata dalla documentazione comprovante l'avvenuto invio della denuncia medesima anche agli altri destinatari indicati dalla legge.
3. La denuncia contiene, a pena di inammissibilita', l'indicazione dell'emittente e della trasmissione di cui si chiede la sanzione, completa di data e orario della trasmissione medesima, nonche' una motivata argomentazione.
4. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni provvede direttamente alle istruttorie di cui al comma 1 riguardanti emittenti radiotelevisive nazionali mediante le proprie strutture, che si avvalgono, a tal fine, del nucleo della Guardia di Finanza istituito presso l'Autorita'. I procedimenti riguardanti le emittenti locali sono sommariamente istruiti dai competenti comitati regionali per le comunicazioni ovvero, ove questi non siano ancora costituiti, dai comitati regionali per i servizi radiotelevisivi, che formulano le relative proposte all'Autorita' secondo quanto previsto al comma 5.
5. Il gruppo della Guardia di Finanza competente per territorio, ricevuta la denuncia della violazione delle disposizioni di cui al comma 1 da parte di emittenti radiotelevisive locali, entro le dodici ore successive provvede al ritiro delle registrazioni interessate e alla trasmissione del supporto medesimo agli uffici del comitato regionale per le comunicazioni ovvero, ove questo non sia ancora costituito, del comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, dandone immediato avviso via telefax all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni. Il comitato procede ad una istruttoria sommaria e contesta i fatti anche a mezzo telefax, sente gli interessati ed acquisisce le eventuali controdeduzioni nelle ventiquattro ore successive alla contestazione. Qualora, allo scadere dello stesso termine, non si pervenga ad uno spontaneo adeguamento agli obblighi di legge mediante immediato ripristino dell'equilibrio nell'accesso alla comunicazione politica secondo le modalita' di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'art. 10 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, il comitato trasmette gli atti - accompagnati da uno specifico verbale di accertamento redatto, ove necessario, in cooperazione con il competente gruppo provinciale della Guardia di finanza - all'Autorita', che provvede nel termine di cui al comma 2 del precitato art. 10, decorrente dalla data di deposito presso gli uffici del Dipartimento garanzie e contenzioso dell'Autorita' medesima. In ogni caso, il comitato segnala tempestivamente all'Autorita' le attivita' svolte e la sussistenza di episodi rilevanti o ripetuti di mancata attuazione della vigente normativa.
6. L'Autorita' puo' adottare ulteriori provvedimenti d'urgenza ai sensi del comma 9 dell'art. 10 prima citato e, avvalendosi dei gruppi provinciali della Guardia di Finanza e degli ispettorati territoriali del Ministero delle comunicazioni - che collaborano, a richiesta, con i Comitati regionali per le comunicazioni ovvero, ove non costituiti, con i Comitati regionali per i servizi radiotelevisivi - verifica il rispetto dei propri provvedimenti ai fini previsti dall'art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
7. Le sanzioni amministrative pecuniarie stabilite dall'art. 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, come modificato dall'art. 1, comma 23, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito con legge 23 dicembre 1996, n. 650, per le violazioni delle disposizioni della legge medesima non abrogate dall'art. 13 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, ovvero delle relative disposizioni dettate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ovvero delle relative disposizioni di attuazione dettate con il presente atto non sono evitabili con il pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 16 della legge 24 ottobre 1981, n. 689. Esse si applicano anche a carico dei soggetti a favore dei quali sono state commesse le violazioni qualora ne venga accertata la responsabilita'.
 
Art. 15
Entrata in vigore
1. Il presente provvedimento diviene efficace con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed e' altresi' pubblicato nel Bollettino ufficiale dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni.
Roma, 12 maggio 2000
Il presidente: Cheli
 
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