Gazzetta n. 113 del 17 maggio 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 16 marzo 2000, n. 122
Regolamento recante modalita' per la gestione nazionale dei regimi di premio a favore dei detentori di bovini maschi e vacche nutrici, nonche' per la concessione del premio alla estensivizzazione, alla macellazione e dei premi supplementari, in attuazione del regolamento comunitario n. 1254/99 del Consiglio del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune di mercato nel settore delle carni bovine.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune di mercato nel settore delle carni bovine;
Visto il regolamento (CE) n. 2342/1999 della Commissione del 28 ottobre 1999, relativo alle modalita' d'applicazione del regolamento (CE) n. 1254/1999;
Vista la direttiva del Consiglio n. 92/102/CEE del 27 novembre 1992, recante disposizioni relative all'identificazione e registrazione degli animali;
Visto il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio del 21 aprile 1997 ed in particolare il titolo I, contenente norme sull'identificazione dei bovini ed i relativi regolamenti d'applicazione;
Visto il regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio del 27 novembre 1992, che istituisce un sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti comunitari;
Visto il regolamento (CEE) n. 3887/92 della Commissione del 23 dicembre 1992, contenente le modalita' di applicazione del regolamento (CEE) n. 3508/92;
Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale;
Visto l'articolo 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente "disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria per il 1990)", con il quale si dispone che all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunita' europea si provvede con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali;
Vista la legge 19 maggio 1997, n. 127, e successive integrazioni e modifiche, concernente misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
Visto il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, concernente la "Soppressione dell'AIMA e l'istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, e relativa circolare n. 11/96 attuativa, istitutivo dell'anagrafe delle aziende zootecniche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1o dicembre 1999, n. 503, recante norme per l'istituzione della carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173;
Considerato che, in applicazione della normativa comunitaria di settore, occorre emanare le disposizioni per la gestione nazionale dei regimi di premio a favore dei detentori di bovini maschi e vacche nutrici nonche' per la concessione del premio alla estensivizzazione, alla macellazione e dei premi supplementari;
Considerato che i premi supplementari possono essere corrisposti esclusivamente per talune categorie di animali della specie bovina;
Considerato che il presente regolamento disciplina l'organizzazione del regime dei premi nel settore bovino e bufalino, e che eventuali modifiche della normativa comunitaria possono essere aggiornate nei confronti dei destinatari dei premi con atti amministrativi, quali decreti o circolari esplicative delle modifiche stesse;
Considerato che la rilevante presenza nella base produttiva italiana di allevamenti di bovini da carne con dimensioni unitarie superiori a 90 capi, rende opportuno derogare al limite massimo di 90 capi per azienda previsto dall'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1254/1999, cosi' come consentito dall'articolo 4, paragrafo 5, del predetto regolamento n. 1254/1999;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome espresso nella seduta del 10 febbraio 2000 ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143;
Viste le deliberazioni del commissario straordinario di governo dell'AIMA del 30 aprile 1999, n. 605 e n. 606, inerenti l'avvio e la formalizzazione di rapporti convenzionali sulla base di schema di convenzione e gli adempimenti relativi agli aiuti comunitari ai settori seminativi e della zootecnia per l'anno 1999;
Visto il parere del Consiglio di Stato n. 30/2000 espresso nella sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 6 marzo 2000;
Vista la comunicazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, effettuata con nota del 14 marzo 2000, n. 5830;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1
Ambito di applicazione

1. Il presente decreto costituisce attuazione del titolo I, capo 1, del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio del 17
maggio 1999 relativo all'organizzazione comune dei mercati
nel settore delle carni bovine, e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 160 del 26
giugno 1999.
- Il regolamento (CE) n. 2342/1999 della Commissione
del 28 ottobre 1999, relativo alle modalita' d'applicazione
del regolamento (CE) n. 1254/1999 e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 281 del 4
novembre 1999.
- La direttiva del Consiglio n. 92/102/CEE del 27
novembre 1992, recante disposizioni relative
all'identificazione e registrazione degli animali e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee
n. L 355 del 5 dicembre 1992.
- Il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio del 21
aprile 1997 relativo al sistema integrato di gestione e di
controllo di taluni regimi di aiuto comunitari, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee
n. L 117 del 7 maggio 1997.
- Il regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio del 27
novembre 1992 concernente l'istituzione di un sistema
integrativo di gestione e di controllo relativo a taluni
regimi di aiuti comunicati, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunita' europee n. L 355 del 5 dicembre
1992.
- Il regolamento (CEE) n. 3887/92 della Commissione del
23 dicembre 1992 recante modalita' di applicazione del
sistema integrato di gestione e di controllo relativo a
taluni regimi di aiuti comunitari, e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 391 del 31
dicembre 1992.
- Il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143,
concernente il conferimento alle regioni delle funzioni
amministrative in materia di agricoltura e pesca e
riorganizzazione dell'amministrazione centrale, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 129 del 5 giugno 1997.
- Il testo dell'art. 4, comma 3, della legge 29
dicembre 1990, n. 428, pubblicata nel supplemento ordinario
n. 2 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.
10 del 12 gennaio 1990, e' il seguente:
"3. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste,
nell'ambito della sua competenza, adotta, con proprio
decreto, provvedimenti amministrativi direttamente
conseguenti alle disposizioni dei regolamenti e delle
decisioni emanati dalla Comunita' economica europea in
materia di politica comune agricola e forestale, al fine di
assicurarne l'applicazione nel territorio nazionale".
- La legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure
urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e
dei procedimenti di decisione e di controllo, e' pubblicata
nel supplemento ordinario n. 98/L alla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 113 del 17 maggio 1997.
- La legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi, e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 192 del 18 agosto 1990.
- Il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165,
recante "Soppressione dell'AIMA e l'istituzione
dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) a
norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 137 del 14 giugno 1999.
- Il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23
agosto 1988, n. 400, pubblicata nel supplemento ordinario
n. 86 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.
214 del 12 settembre 1988, e' il seguente:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento , sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile
1996, n. 317, recante istituzione dell'Anagrafe delle
aziende zootecniche, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 138 del 14 giugno 1996.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 1o
dicembre 1999, n. 503, recante norme per l'istituzione
della Carta dell'agricoltore e del pescatore e
dell'Anagrafe delle aziende agricole, in attuazione
dell'art. 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile
1998, n. 173, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 305 del 31 dicembre 1999;
- Le deliberazioni del commissario straordinario di
governo dell'AIMA del 30 aprile 1999, n. 605 e n. 606,
inerenti l'avvio e la formalizzazione di rapporti
convenzionali sulla base di schema di convenzione e gli
adempimenti relativi agli aiuti comunitari ai settori
seminativi e della zootecnia per l'anno 1999 sono
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 117 del 21 maggio 1999.
Nota all'art. 1:
- Per i riferimenti relativi alla pubblicazione del
regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio del 17 maggio
1999 si veda nelle note alle premesse.



 
Art. 2
Organismo pagatore

1. Ai fini del presente decreto, per organismo pagatore, ai sensi del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione del 7 luglio 1995, si intende l'AIMA in liquidazione, nonche' l'AGEA e gli altri organismi pagatori regionali istituiti e riconosciuti ai sensi del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 165.



Nota all'art. 2:
- Per i riferimenti relativi alla pubblicazione del
decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, si veda nelle
note alle premesse.



 
Art. 3
Beneficiari

1. Possono accedere ai premi comunitari oggetto del presente decreto esclusivamente i produttori, come definiti all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1254/1999, in possesso di regolare iscrizione all'anagrafe delle aziende zootecniche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, ed all'anagrafe delle aziende agricole di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1o dicembre 1999, n. 503, detentori dei bovini oggetto di aiuto.



Note all'art. 3:
- Il testo dell'art. 3 del regolamento (CE) n.
1254/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 e' il seguente:
"Ai fini del presente capo si intende per:
a) produttore: l'imprenditore agricolo individuale,
persona fisica o giuridica ovvero associazione di persone
fisiche o giuridiche, qualunque sia lo status giuridico che
il diritto nazionale conferisce a tale associazione e ai
suoi membri, la cui azienda si trovi nel territorio della
Comunita' e che pratichi l'allevamento di animali della
specie bovina;
b) azienda: il complesso delle unita' di produzione
gestite dal produttore e situate nel territorio dello Stato
membro;
c) regione: uno Stato membro o una regione
all'interno di uno Stato membro, a scelta dello Stato
membro interessato;
d) toro: un bovino maschio non castrato;
e) manzo: un bovino maschio castrato;
f) vacca nutrice: una vacca appartenente ad una razza
ad orientamento "carne od ottenuta da un incrocio con una
di tali razze ed appartenente a una mandria destinata
all'allevamento di vitelli per la produzione di carne;
g) giovenca: un animale femmina della specie bovina
di otto o piu' mesi che non ha ancora figliato".
- Per i riferimenti relativi alla pubblicazione del
decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n.
317, veda nelle note alle premesse.
- Per i riferimenti relativi alla pubblicazione del
decreto del Presidente della Repubblica 1o dicembre 1999,
n. 503, veda nelle note alle premesse.



 
Art. 4
Identificazione e registrazione degli animali

1. Il bestiame per il quale vengono richiesti i premi, deve essere identificato e registrato nelle forme prescritte dalla direttiva del Consiglio n. 92/102/CEE, del 27 novembre 1992, recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 317/1996 del 30 aprile 1996, e dal regolamento (CE) n. 820/97.



Note all'art. 4:
- Per i riferimenti relativi alla pubblicazione della
direttiva del Consiglio n. 92/102/CEE del 27 novembre 1992
si veda nelle note alle premesse.
- Per i riferimenti relativi alla pubblicazione del
decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n.
317, si veda nelle note alle premesse.
- Per i riferimenti relativi alla pubblicazione del
regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio del 21 aprile
1997, si veda nelle note alle premesse.



 
Art. 5
Procedure

1. Con uno o piu' decreti del Ministero delle politiche agricole e forestali sono stabilite le modalita' di presentazione delle domande e degli ulteriori adempimenti previsti dal presente regolamento.
2. La presentazione della domanda di aiuto per la campagna 2000, con le modalita' determinate dal comma 1, vale ai fini dell'iscrizione all'anagrafe delle aziende agricole ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 1o dicembre 1999, n. 503. Restano validi, per la campagna 2000, gli adempimenti relativi alla costituzione del fascicolo del produttore di cui alla delibera commissariale A.I.M.A. del 30 aprile 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 117 del 21 maggio 1999.



Nota all'art. 5:
- Per i riferimenti relativi alla pubblicazione della
deliberazione del Commissario straordinario di governo
dell'AIMA del 30 aprile 1999, si veda nelle note alle
premesse.



 
Art. 6
Presentazione domande

1. Per poter beneficiare del premio, il produttore deve presentare apposita richiesta di aiuto, nonche' domanda di pagamento per superficie, di cui al regolamento (CE) n. 1251/1999.
2. Il produttore, per gli animali di cui si richiede il premio, deve indicare il numero della/e domanda/e di premio sul passaporto che, ai sensi del regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio del 21 aprile 1997, accompagna gli animali in tutte le movimentazioni commerciali sino alla macellazione.
3. Per gli animali provenienti da altri Paesi dell'Unione europea, che non abbiano gia' percepito il premio nel Paese di origine, deve indicare sul passaporto la seguente dicitura:
"Bovino maschio intero richiesto a premio con domanda n. ......"; oppure,
"Bovino maschio castrato richiesto a premio prima domanda n. ......";
"Bovino maschio castrato richiesto a premio seconda domanda n. ......".
4. L'annotazione di cui sopra e' vincolante ai fini dell'erogazione del premio.
5. Sono esentati dalla presentazione della domanda di pagamenti per superficie i produttori che dispongono di un numero di capi da prendere in considerazione per la determinazione del coefficiente di densita' non superiore alle 15 UBA (unita' bovini adulti).
6. La domanda di premio deve pervenire all'organismo pagatore nel periodo compreso dal 1o gennaio alle ore 18 del 30 novembre; ciascun produttore puo' presentare al massimo cinque domande per anno solare. Tuttavia, per l'anno 2000 le domande devono essere presentate, sempre per un numero massimo di cinque per singolo produttore, nel periodo decorrente dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e le ore 18 del 30 novembre.



Note all'art. 6:
- Il regolamento (CE) n. 1251/99 del Consiglio del 17
maggio 1999 che istituisce un regime di sostegno a favore
dei coltivatori di taluni seminativi e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 160 del 26
giugno 1999.
- Per i riferimenti relativi alla pubblicazione del
regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio del 21 aprile
1997, si veda nelle note alle premesse.



 
Art. 7
Importo dei premi

1. L'organismo pagatore corrispondera' i premi fissati dall'articolo 4, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1254/1999, per un numero di capi non superiore a 598.746, relativamente alla somma dei premi della fascia unica e della prima fascia di eta', cosi' come previsto all'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento suddetto.
2. Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, del precitato regolamento (CE), qualora il numero dei capi pagabili superi quello del massimale nazionale di 598.746 capi, l'organismo pagatore provvede ad operare una riduzione proporzionale per l'anno in questione, al fine di rispettare il plafond stesso, tenendo conto di quanto previsto all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2342/1999. Tuttavia tale riduzione non si applica ai produttori che hanno presentato domanda per un numero non superiore a 25 capi.
3. Se con la riduzione di cui al comma 2 non si rispetti comunque il plafond di cui al comma 1, l'abbattimento proporzionale verra' applicato anche ai produttori che hanno presentato domanda di premio per un numero non superiore a 25 capi, fino al raggiungimento del plafond nazionale.
4. In deroga all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1254/1999, e in applicazione del paragrafo 5 dello stesso articolo, il limite di 90 capi per azienda e' soppresso.



Note all'art. 7:
- Il testo dell'art. 4, paragrafo 7, del regolamento
(CE) n. 1254/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 e' il
seguente:
"7. L'importo del premio e' fissato:
a) per toro ammissibile al premio:
a 160 euro per l'anno civile 2000;
a 185 euro per l'anno civile 2001;
a 210 euro per l'anno civile 2002 e per i
successivi;
b) per manzo ammissibile al premio e per fascia di
eta':
a 122 euro per l'anno civile 2000;
a 136 euro per l'anno civile 2001;
a 150 euro per l'anno civile 2002 e per i
successivi".
- Il testo dell'art. 4, paragrafo 4, del regolamento
(CE) n. 1254/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 e' il
seguente:
"4. Se in una regione il numero totale dei tori di nove
mesi di eta' e di manzi di eta' compresa tra nove e venti
mesi che sono oggetto di una domanda e soddisfano le
condizioni per la concessione del premio speciale supera il
massimale regionale di cui all'allegato I, il numero di
tutti i capi ammissibili al premio a norma del paragrafo 2,
lettere a) e b), per singolo produttore e durante l'anno in
questione, e' ridotto proporzionalmente.
- Ai sensi del presente articolo, per massimale
regionale s'intende il numero di capi che possono
beneficiare del premio speciale in una regione e per un
anno civile".
- Il testo dell'art. 6 del regolamento (CE) n.
2342/1999 della Commissione del 28 ottobre 1999, e' il
seguente:
"1. Se applicando la riduzione proporzionale per
determinare il numero di animali aventi diritto al premio
si ottiene come risultato un numero non intero, viene
concessa per la parte decimale una frazione corrispondente
dell'importo unitario del premio. A tal fine si tiene conto
soltanto del primo decimale.
2. Se gli Stati membri decidono di procedere alla
definizione di regioni distinte o alla modificazione delle
regioni esistenti all'interno del proprio territorio,
conformemente all'art. 3, lettera c), del regolamento (CE)
n. 1254/1999, ne informano la Commissione anteriormente al
1o gennaio dell'anno di cui trattasi, precisando la
definizione della regione e il massimale in questione.
Qualsiasi successiva modificazione viene comunicata alla
Commissione anteriormente al 1o gennaio dell'anno di cui
trattasi".
- Il testo dell'art. 4, paragrafo 1, del regolamento
(CE) n. 1254/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 e' il
seguente:
"1. Il produttore che detiene nella sua azienda bovini
maschi puo' beneficiare, a richiesta, di un premio
speciale. Si tratta di un premio concesso entro i limiti di
massimali regionali per un numero massimo di 90 capi, per
ciascuna delle fasce di eta' di cui al paragrafo 2, per
anno civile e per azienda".
- Il testo dell'art. 4, paragrafo 5, del regolamento
(CE) n. 1254/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 e' il
seguente:
"5. In deroga ai paragrafi 1 e 4 gli Stati membri
possono:
modificare o sopprimere, sulla base di criteri
obiettivi da essi definiti, il limite di 90 capi per
azienda o per fascia d'eta';
se scelgono di avvalersi di questa facolta', decidere
di applicare il paragrafo 4 in modo da raggiungere il
livello di riduzioni necessarie per conformarsi al
massimale regionale applicabile, senza imporre tali
riduzioni ai piccoli produttori che, per l'anno in
questione, non abbiano presentato domande di concessione
del premio speciale per un numero di animali superiore al
numero minimo fissato dallo Stato membro interessato".



 
Art. 8
Beneficiari

1. Per poter beneficiare del premio, il produttore deve presentare apposita richiesta di aiuto, nonche' domanda di pagamento per superficie, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1251/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999. Sono esentati dalla presentazione della domanda di pagamenti per superficie i produttori che dispongono di un numero di capi da prendere in considerazione per la determinazione del coefficiente di densita' non superiore alle 15 UBA (unita' bovini adulti).
2. In particolare, non possono beneficiare del premio: a) le aziende che allevino esclusivamente vacche appartenenti alle
razze riportate nell'allegato 1; b) le aziende titolari di un quantitativo di riferimento latte
complessivo totale superiore a 120.000 kg ai sensi dell'articolo
16, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio
del 17 maggio 1999.
3. La limitazione di cui al comma 2, lettera b), non si applica alle aziende che effettuino esclusivamente vendite dirette, le quali ricadano nelle norme di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera a), comma 2, del regolamento (CE) n. 1254/1999. In tal caso le aziende devono disporre comunque di superfici foraggiere sufficienti sia alla produzione di latte che all'allevamento dei capi per i quali il premio e' richiesto ed i richiedenti il premio devono impegnarsi a non effettuare consegne di latte ne' di prodotti lattiero-caseari per un periodo di 12 mesi a decorrere dalla data di presentazione della domanda.



Note all'art. 8:
- Il testo dell'art. 2, paragrafo 1, del regolamento
(CE) n. 1251/99 del Consiglio del 17 maggio 1999, citato
nelle note all'art. 6, e' il seguente:
"1. I coltivatori comunitari di seminativi possono
chiedere un pagamento per superficie in base alle
condizioni stabilite nel presente regolamento".
- Il regolamento (CE) n. 1255/99 del Consiglio del 17
maggio 1999 relativo all'Organizzazione comune dei mercati
del settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee
n. L 160 del 26 giugno 1999. Il testo dell'art. 16,
paragrafo 3, e' il seguente:
"3. Il quantitativo di riferimento individuale che da
diritto al premio e' pari al quantitativo di riferimento
individuale di latte disponibile presso l'azienda il 31
marzo dell'anno civile di cui trattasi, fatte salve le
riduzioni derivanti dall'applicazione del paragrafo 2. I
quantitativi di riferimento individuali che hanno formato
oggetto di trasferimento temporaneo a norma dell'art. 6 del
regolamento (CEE) n. 3950/92 al 31 marzo dell'anno civile
di cui trattasi sono considerati disponibili presso
l'azienda del cessionario per tale anno civile.
Se al 31 marzo di un anno civile la somma di tutti i
quantitativi di riferimento individuali di uno Stato membro
risulta superiore alla somma dei corrispondenti
quantitativi totali di tale Stato membro stabiliti
dall'art. 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3950/92
per il periodo di dodici mesi 1999/2000, lo Stato membro
interessato prende, basandosi su criteri oggettivi, i
necessari provvedimenti per ridurre di conseguenza
l'importo totale dei quantitativi di riferimento
individuali che da' diritto al premio sul suo territorio
relativamente all'anno civile in questione".
- Il testo dell'art. 6, paragrafo 2, del regolamento
(CE) n. 1254/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 e' il
seguente:
"2. Il premio per vacca nutrice e' concesso a un
produttore:
a) che non consegni ne' latte ne' prodotti
lattiero-caseari provenienti dalla sua azienda durante
dodici mesi a decorrere dalla data di presentazione della
domanda.
La cessione di latte o di prodotti lattiero-caseari
effettuata direttamente dall'azienda al consumatore non
costituisce tuttavia un impedimento alla corresponsione del
premio;
b) che consegni latte o prodotti lattiero-caseari,
se il quantitativo complessivo di riferimento individuale
di cui all'art. 4 del regolamento (CEE) n. 3950/92 e'
inferiore o uguale a 120.000 kg. Sulla base di criteri
obiettivi da essi definiti, gli Stati membri possono
tuttavia decidere di modificare o di sopprimere tale limite
quantitativo, purche' detenga per almeno sei mesi
consecutivi, a decorrere dalla data di presentazione della
domanda, un numero di vacche nutrici pari almeno all'80% e
un numero di giovenche pari al massimo al 20% di quello per
il quale e' richiesto il premio.
Al fine di determinare il numero di capi che possono
beneficiare del premio in base al primo comma, lettere a) e
b), l'appartenenza delle vacche a una mandria nutrice
oppure a una mandria lattiera viene stabilita in base al
quantitativo di riferimento individuale di cui all'art. 16,
paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1255/1999 del
Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione
comune del latte e dei prodotti lattiero-caseari (15), e
alla resa lattiera media".



 
Art. 9
Presentazione delle domande

1. La domanda di premio per le vacche nutrici deve essere presentata all'organismo pagatore tra il 15 maggio e le ore 18 del 15 ottobre. Tuttavia, per l'anno 2000, le domande devono essere presentate nel periodo decorrente dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e le ore 18 del 15 ottobre.
 
Art. 10
Importo del premio nazionale complementare

1. All'importo del premio per capo fissato all'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1254/1999 si aggiunge un premio nazionale supplementare di 50 euro per vacca, di cui i primi 24,15 euro sono finanziati dal Feoga-sezione garanzia, per le aziende situate nelle regioni di cui agli articoli 3 e 6 del regolamento (CE) n. 1260/99 del Consiglio del 21 giugno 1999.



Note all'art. 10:
- Il testo dell'art. 6, paragrafo 4, del regolamento
(CE) n. 1254/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 e' il
seguente:
"4. Il premio per capo avente diritto e' fissato a:
163 euro per l'anno civile 2000;
182 euro per l'anno civile 2001;
200 euro per l'anno civile 2002 e per i
successivi".
- Il regolamento (CE) n. 1260/99 del Consiglio del
21 giugno 1999 recante disposizioni generali sui fondi
strutturali, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle
Comunita' europee n. L 161 del 26 giugno 1999. Il testo
degli articoli 3 e 6 e' il seguente:
"Art. 3. - 1. L'obiettivo n. 1 concerne le regioni
corrispondenti al livello II della nomenclatura delle
unita' territoriali statistiche (NUTS II) il cui prodotto
interno lordo (PIL) pro capite, misurato sulla base degli
standard del potere d'acquisto e' calcolato con riferimento
ai dati comunitari disponibili degli ultimi tre anni,
disponibili al 26 marzo 1999, e' inferiore al 75% della
media comunitaria.
Esso concerne inoltre le regioni ultraperiferiche
(dipartimenti francesi d'oltremare, Azzorre, Madera e isole
Canarie), tutte al di sotto della soglia del 75% e le zone
rientranti nell'obiettivo n. 6, previsto dal protocollo n.
6 dell'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e
della Svezia, durante il periodo 1995-1999.
2. La Commissione, in stretta osservanza del paragrafo
1, primo comma, stabilisce l'elenco delle regioni cui si
applica l'obiettivo n. 1, salvo il disposto dell'art. 6,
paragrafo 1, e dell'art. 7, paragrafo 4, secondo comma.
Tale elenco e' valido per sette anni a decorrere dal
1o gennaio 2000".
Art. 6. - 1. In deroga all'art. 3, le regioni cui si
applica, nel 1999, l'obiettivo n. 1 in virtu' del
regolamento (CEE) n. 2052/88 e che non figurano all'art. 3,
paragrafo 1, secondo comma e paragrafo 2 del presente
regolamento, beneficiano a titolo transitorio del sostegno
dei fondi nel quadro dell'obiettivo n. 1, dal 1o gennaio
2000 al 31 dicembre 2005.
All'atto dell'adozione dell'elenco di cui all'art. 3,
paragrafo 2, la Commissione stabilisce, secondo le
disposizioni dell'art. 4, paragrafi 5 e 6, l'elenco delle
zone di livello NUTS III appartenenti a tali regioni che
beneficiano a titolo transitorio, per il 2006, per il
sostegno dei fondi nel quadro dell'obiettivo n. 1.
Tuttavia nell'ambito del limite di popolazione delle
zone di cui al secondo comma e nel rispetto dell'art. 4,
paragrafo 4, secondo comma, la Commissione, su proposta di
uno Stato membro, puo' sostituire tali zone con zone di
livello NUTS III o inferiori a questo livello che fanno
parte di quelle regioni che soddisfano i criteri dell'art.
4, paragrafi da 5 a 9.
Le zone appartenenti alle regioni che non figurano
nell'elenco di cui al secondo e al terzo comma continuano a
beneficiare, nel 2006, del sostegno dell'FSE, dello SFOP, e
del FEAOG, sezione "orientamento , esclusivamente,
nell'ambito del medesimo intervento.
2. In deroga all'art. 4, le regioni cui si applicano
nel 1999 gli obiettivi n. 2 e n. 5b in virtu' del
regolamento (CEE) n. 2052/88 e che non figurano nell'elenco
di cui all'art. 4, paragrafo 4 del presente regolamento
beneficiano, a titolo transitorio, dal lo gennaio 2000 al
31 dicembre 2005, del sostegno del FESR nel quadro
dell'obiettivo n. 2, in virtu' del presente regolamento.
Dal 1o gennaio 2000 al 31 dicembre 2006, tali zone
beneficiano del sostegno dell'FSE nel quadro dell'obiettivo
n. 3 alla stregua delle zone cui si applica l'obiettivo n.
3, nonche' del sostegno del FEAOG, sezione "garanzia nel
quadro del sostegno allo sviluppo rurale e dello SFOP nel
quadro delle sue azioni strutturali nel settore della pesca
nelle regioni non coperte dall'obiettivo n. 1".



 
Art. 11
Massimali individuali

1. Per l'anno 2000, l'A.I.M.A. in liquidazione calcola per i singoli produttori i massimali individuali, che sono pari a quelli loro spettanti al 31 dicembre 1999.
2. Il Ministero delle politiche agricole e forestali, qualora la somma dei diritti ridistribuiti superi il massimale nazionale di 621.611 diritti, provvede ad operare anche attraverso l'organismo pagatore una riduzione tenendo conto dei seguenti criteri oggettivi: a) tasso di utilizzazione dei rispettivi massimali individuali da
parte dei produttori durante i tre anni di riferimento precedenti
il 2000; b) realizzazione di un programma di investimenti o di
estensivizzazione, ai sensi del regolamento (CE) n. 1257/1999 del
Consiglio del 17 maggio 1999, nel settore delle carni bovine; c) particolari circostanze naturali o l'applicazione di sanzioni, che
abbiano causato il mancato versamento o un ridotto versamento del
premio per almeno un anno di riferimento; d) altre circostanze eccezionali, in seguito alle quali i pagamenti
effettuati per almeno un anno di riferimento non corrispondono
alla reale situazione contestata durante gli anni precedenti.
3. L'A.I.M.A. in liquidazione comunica ai singoli produttori i massimali individuali spettanti a partire dal 1o gennaio 2000.
4. Il numero dei premi da concedere per singolo produttore non puo' superare quello comunicato ai sensi del comma 1, come "diritti individuali al premio"; fatta salva ogni eventuale acquisizione per successiva assegnazione di diritti provenienti dalla riserva nazionale, per trasferimento intervenuto tra privati produttori o per affitto degli stessi da altri produttori aventi diritto.
5. Il Ministero delle politiche agricole e forestali, anche attraverso l'organismo pagatore provvede, in caso di variazioni, a comunicare ai produttori i nuovi limiti individuali al premio.



Nota all'art. 11:
- Il regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio del
17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte
del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia
(FEAOG) e che modifica e abroga taluni regolamenti, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee
n. L 160 del 26 giugno 1999.



 
Art. 12
Riserva nazionale

l. Il Ministero delle politiche agricole e forestali e' responsabile, nei rapporti con la Commissione europea, della gestione della "riserva nazionale" di cui all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1254/1999. Per l'anno 2000 tale gestione e' affidata all'A.I.M.A. in liquidazione.
2. I diritti al premio acquisiti senza compenso nella riserva nazionale e derivanti da ritiri di quote oppure dai versamenti previsti all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1254/1999, pari al 5%, per effetto dei trasferimenti parziali senza trasferimento dell'azienda, sono distribuiti gratuitamente ai produttori che ne fanno richiesta, tenendo conto delle priorita' di cui all'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1254/1999.
3. I produttori che intendano ottenere diritti al premio dalla riserva nazionale devono presentare apposita richiesta di quota individuale entro e non oltre le ore 18 del 15 marzo. Per l'anno 2000 la richiesta di quota puo' essere presentata entro le ore 18 del 15 giugno.
4. I criteri e le modalita' operative per la ridistribuzione della riserva nazionale sono definiti sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome, con la procedura di cui all'articolo 5, comma 1, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.



Note all'art. 12:
- Il testo dell'art. 9 del regolamento (CE) n.
1254/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 e' il seguente:
"1. Ogni Stato membro mantiene una riserva nazionale di
diritti al premio per vacca nutrice.
2. I diritti al premio ritirati in base all'art. 8,
paragrafo 1, o ad altre norme comunitarie, sono aggiunti
alla riserva nazionale, senza pregiudizio all'art. 7,
paragrafo 4.
3. Gli Stati membri utilizzano le loro riserve
nazionali per la concessione, entro i limiti delle stesse,
di diritti al premio, in particolare ai nuovi produttori,
ai giovani allevatori ed altri produttori prioritari.
4. La Commissione adotta, secondo la procedura di cui
all'art. 43, le modalita' di applicazione del presente
articolo, specificando in particolare:
le misure applicabili qualora in uno Stato membro non
sia utilizzata la riserva nazionale;
le misure relative ai diritti al premio non
utilizzati e riversati nella riserva nazionale".
- Il testo dell'art. 8 del regolamento (CE) n.
1254/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 e' il seguente:
"1. Il produttore che venda o trasferisca in altro
modo la sua azienda puo' trasferire al successore
nell'azienda tutti i diritti al premio per vacca nutrice.
Egli puo' anche trasferire, in tutto o in parte, i suoi
diritti ad altri produttori senza trasferire l'azienda.
Nel caso di un trasferimento di diritti al premio senza
trasferimento dell'azienda, una parte dei diritti
trasferiti, non superiore al 15%, e' riversata senza
pagamento compensativo nella riserva nazionale dello Stato
membro in cui e' situata la sua azienda, per essere
ridistribuita gratuitamente.
2. Gli Stati membri:
a) adottano le misure necessarie per evitare che i
diritti al premio siano trasferiti fuori delle zone
sensibili o delle regioni in cui la produzione bovina
riveste particolare importanza per l'economia locale;
b) possono prevedere che il trasferimento di diritti
senza trasferimento dell'azienda avvenga direttamente tra
produttori o tramite la riserva nazionale.
3. Gli Stati membri possono autorizzare, anteriormente
ad una data da fissare, cessioni temporanee della parte dei
diritti al premio non destinati ad essere utilizzati dal
produttore che ne dispone.
4. La Commissione adotta le modalita' di applicazione
del presente articolo secondo la procedura di cui all'art.
43.
Tali modalita' possono riguardare in particolare:
disposizioni che consentano agli Stati membri di
risolvere i problemi connessi con il trasferimento di
diritti al premio da parte di produttori che non sono
proprietari delle superfici occupate dalle loro aziende, e
norme specifiche quanto al numero minimo di diritti
che puo' essere oggetto di una cessione parziale".



 
Art. 13
Trasferimento dei diritti al premio

1. I diritti al premio attribuiti ad ogni singolo produttore possono essere trasferiti direttamente tra produttori.
2. Qualora un produttore non utilizzi nel corso di ogni anno almeno il 90% dei propri diritti, la quota non utilizzata viene riversata nella riserva nazionale, salvo i casi previsti all'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2342/1999.
3. A tal fine viene considerato come utilizzato: a) il numero dei capi eleggibili al premio a seguito dei controlli
amministrativi; b) il numero di capi oggetto di una cessione temporanea, da parte del
cedente; c) il numero di capi riscontrato a controllo in caso di accertamento
in azienda.
4. In caso di cessione temporanea, qualora colui che riceve i diritti non utilizzi almeno il 90% della quota a propria disposizione, verranno ritirati in via prioritaria i diritti di sua proprieta' e, in subordine, anche quelli ricevuti temporaneamente, fino a copertura della quota non utilizzata.
5. I trasferimenti dei diritti al premio, come pure le cessioni temporanee, non possono diventare effettivi prima della notifica congiunta all'organismo pagatore da parte del produttore che trasferisce e di colui che riceve i diritti al premio, effettuata con le modalita' fissate ai sensi dell'articolo 5.
6. La notifica deve pervenire all'organismo pagatore stesso entro le ore 18 del 15 marzo, ed essere compilata correttamente, in caso contrario il trasferimento non sara' ritenuto valido. Per l'anno 2000 la notifica deve pervenire entro le ore 18 del 15 giugno.
7. I produttori che utilizzino per le loro attivita' di allevamento esclusivamente superfici pubbliche e che decidano di trasferire tutti i loro diritti ad altri, sono assimilati al produttore che vende o trasferisce la propria azienda.
8. Il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del presente articolo, determina il nuovo limite massimo individuale e comunica agli interessati, attraverso l'organismo pagatore, il numero dei loro diritti al premio.
9. Le zone sensibili e le aree in cui la produzione bovina riveste particolare importanza e dalle quali e' vietato il trasferimento dei diritti al premio sono definite, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, ai sensi dell'articolo 5, comma 1.



Nota all'art. 13:
- Il testo dell'art. 23, paragrafo 2, del regolamento
(CE) n. 2342/1999 della Commissione del 28 ottobre 1999, e'
il seguente:
2. Qualora nel corso di ogni anno un produttore non
utilizzi almeno la percentuale minima dei propri diritti,
determinata secondo il paragrafo 4, la quota non utilizzata
e' trasferita alla riserva nazionale, tranne:
nel caso in cui un produttore detenga al massimo
sette diritti al premio; se durante ciascuno di due anni
civili consecutivi detto produttore non utilizza almeno la
percentuale minima dei propri diritti stabilita
conformemente al paragrafo 4, la quota non utilizzata
nell'ultimo anno civile viene versata alla riserva
nazionale;
nel caso in cui un produttore partecipi ad un
programma di estensivizzazione riconosciuto alla
Commissione;
nel caso in cui un produttore partecipi ad un
programma di prepensionamento riconosciuto dalla
Commissione, nell'ambito del quale non sono obbligatori il
trasferimento e/o la cessione temporanea dei diritti;
oppure,
in casi eccezionali debitamente motivati".



 
Art. 14
Beneficiari e importo del premio

1. I produttori di bovini maschi e/o di vacche nutrici possono accedere al premio di estensivizzazione di cui all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1254/1999, come integrazione del premio speciale e/o del premio per le vacche nutrici, a condizione che il carico di bestiame ad ettaro calcolato in funzione del successivo comma 2, sia rispettato dal 1o gennaio al 31 dicembre dell'anno in cui viene presentata la domanda.
2. Per gli anni 2000 e 2001 l'importo del premio e' pari a: a) 33 euro/capo per coefficiente di densita' tra 1,6 e 2 UBA/ha; b) 66 euro/capo per coefficiente di densita' inferiore a 1,6 UBA/ha.
3. Per gli anni 2002 e successivi l'importo del premio e' pari a: a) 40 euro/capo per coefficiente di densita' tra 1,4 e 1,8 UBA/ha; b) 80 euro/capo per coefficiente di densita' inferiore a 1,4 UBA/ha.



Nota all'art. 14:
- Il testo dell'art. 13 del regolamento (CE) n.
1254/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 e' il seguente:
1. I produttori che beneficiano del premio speciale e/o
del premio per vacca nutrice possono beneficiare di un
pagamento per l'estensivizzazione.
2. Il pagamento per l'estensivizzazione e' pari a 100
euro per premio speciale e per premio per vacca nutrice, a
condizione che, rispetto all'anno civile in questione, il
coefficiente di densita' nell'azienda interessata sia pari
o inferiore a 1,4 UBA per ettaro.
Gli Stati membri possono tuttavia decidere di fissare
il pagamento per l'estensivizzazione ai seguenti livelli:
a) rispetto agli anni civili 2000 e 2001, 33 euro per
un coefficiente di densita' pari o superiore a 1,6 UBA per
ettaro ma inferiore a 2,0 UBA per ettaro e 66 euro per un
coefficiente di densita' inferiore a 1,6 UBA per ettaro;
b) rispetto all'anno civile 2002 e agli anni
successivi, 40 euro per un coefficiente di densita' pari o
superiore a 1,4 UBA ma pari o inferiore a 1,8 UBA e 80 euro
per un coefficiente di densita' inferiore a 1,4 UBA per
ettaro.
3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2:
a) in deroga all'art. 12, paragrafo 2, lettera a),
per determinare il coefficiente di densita' dell'azienda si
tiene conto dei bovini maschi, delle vacche e delle
giovenche presenti nell'azienda stessa durante l'anno
civile in questione, nonche' degli ovini e/o dei caprini
per i quali sia stata presentata domanda di premio durante
lo stesso anno civile; il numero di animali e' convertito
in UBA secondo la tabella di conversione che figura
nell'allegato III;
b) fatto salvo l'art. 12, paragrafo 2, lettera b), le
superfici adibite alla coltura di seminativi, secondo
quanto previsto nell'allegato I del regolamento (CE) n.
1251/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, che istituisce
un sistema di sostegno per i produttori di alcuni
seminativi, non sono considerate superfici foraggere;
c) la superficie foraggera da prendere in
considerazione per il calcolo del coefficiente di densita'
consiste per almeno il 50% di pascoli. Il pascolo e'
definito dagli Stati membri. La definizione tiene almeno
conto del criterio secondo cui per pascolo si intendono i
terreni erbosi i quali, alla luce delle prassi locali di
allevamento, sono destinati all'allevamento di animali
della razza bovina e/o ovina. Tuttavia, la definizione non
esclude l'utilizzazione mista dei pascoli durante lo stesso
anno (pascolo, fieno, foraggi insilati).
4. Fatti salvi i requisiti relativi al coefficiente
di densita' di cui al paragrafo 2, i produttori degli Stati
membri in cui piu' del 50% della produzione di latte si
effettua in zone di montagna ai sensi dell'art. 18 del
regolamento (CE) n. 1257/1999 e le cui aziende sono situate
in tali zone, possono beneficiare dei pagamenti
all'estensivizzazione previsti al paragrafo 2 per le vacche
da latte detenute nelle zone in questione.
5. La commissione, secondo la procedura di cui
all'art. 43:
adotta le modalita' di applicazione del presente
articolo
se necessario, adegua gli importi di cui al
paragrafo 2, tenendo conto, in particolare, del numero di
capi che possono beneficiare del pagamento per l'anno
civile precedente".



 
Art. 15
Animali ammissibili e determinazione della superficie foraggera

1. Per poter usufruire del pagamento per l'estensivizzazione il calcolo delle UBA e' effettuato tenendo conto di tutti i bovini di almeno 6 mesi di eta' presenti nell'azienda durante l'anno civile in questione, nonche' del numero degli ovi-caprini per i quali e' stato richiesto il premio nello stesso anno civile. Il numero di animali e' convertito in UBA secondo i coefficienti di correlazione riportati in allegato III del regolamento (CE) n. 1254/1999.
2. La superficie foraggera da prendere in considerazione per il calcolo del coefficiente di densita' e' costituita per almeno il 50% da pascolo, cosi' come di seguito definito, e per la restante parte da altra superficie foraggera disponibile per l'allevamento dei bovini ed ovi-caprini. Non costituiscono superfici foraggiere quelle coltivate con le colture riportate all'allegato I del regolamento (CE) n. 1251/1999, nonche' le superfici indicate all'articolo 12, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1254/1999. Tuttavia la superficie foraggera comprende sia quella utilizzata in comune che quella adibita a coltura mista.
3. Per pascolo si intende una superficie, saltuaria o permanente, la cui produzione foraggera sia utilizzabile in campo dagli animali. Rientrano in questa definizione pure le superfici, naturali o coltivate, che vengono sfalciate, nonche' le superfici sulle quali sono presenti essenze arbustive e/o arboree la cui biomassa prodotta sia utilizzabile in campo dagli animali.



Note all'art. 15:
- Il testo dell'allegato III del regolamento (CE) n.
1254/1999 del consiglio del 17 maggio 1999 e' il seguente:
"Allegato III
TABELLA DI CONVERSIONE IN UNITA'
DI BESTIAME ADULTO DI CUI AGLI ARTICOLI 12 E 13. Bovini maschi e giovenche di età superiore a 24 mesi, | vacche nutrici, vacche da latte |1,0 UBA --------------------------------------------------------------------- Bovini maschi e giovenche di età compresa tra 6 e 24 mesi |0,6 UBA --------------------------------------------------------------------- Ovini |0,15 UBA --------------------------------------------------------------------- Caprini |0,15 UBA"
- Il testo dell'allegato I del regolamento (CE) n.
1251/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 e' il seguente:
"Allegato I
DEFINIZIONE DEI PRODOTTI Codice NC |Designazione delle merci I. CEREALI ---------------------------------------------------------------------
1001 10 00 |Frumento (grano) duro ---------------------------------------------------------------------
|Altro frumento (grano) e frumento
|segalato, diversi dal frumento (grano)
1001 90 |duro ---------------------------------------------------------------------
1002 00 00 |Segala ---------------------------------------------------------------------
1003 00 |Orzo ---------------------------------------------------------------------
1004 00 00 |Avena ---------------------------------------------------------------------
1005 |Granturco ---------------------------------------------------------------------
1007 00 |Sorgo da granella ---------------------------------------------------------------------
|Grano saraceno, miglio e scagliola;
1008 |altri cereali ---------------------------------------------------------------------
0709 90 60 |Granturco dolce --------------------------------------------------------------------- II. SEMI OLEOSI | ---------------------------------------------------------------------
1201 00 |Fave di soia ---------------------------------------------------------------------
ex 1205 00 |Semi di ravizzone o di colza ---------------------------------------------------------------------
ex 1206 00 10 |Semi di girasole --------------------------------------------------------------------- III. PROTEICHE | ---------------------------------------------------------------------
0713 10 |Piselli ---------------------------------------------------------------------
0713 50 |Fave e favette ---------------------------------------------------------------------
ex 1209 29 50 |Lupini dolci --------------------------------------------------------------------- IV. LINO | ---------------------------------------------------------------------
non da fibre | ---------------------------------------------------------------------
ex 1204 00 |Semi di lino ---------------------------------------------------------------------
(Linum usitatissimum L.)"|
- Il testo dell'art. 12, paragrafo 2, del regolamento
(CE) n. 1254/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 e' il
seguente:
"2. Per determinare il coefficiente di densita'
nell'azienda si tiene conto:
a) dei bovini maschi, delle vacche nutrici e delle
giovenche, degli ovini e/o dei caprini per i quali sia
stata presentata domanda di premio, nonche' delle vacche da
latte necessarie per produrre il quantitativo di
riferimento totale di latte assegnato al produttore; la
conversione in UBA del numero di animali cosi' ottenuto
viene effettuata mediante l'apposita tabella riprodotta
nell'allegato III;
b) della superficie foraggera, cioe' della superficie
dell'azienda disponibile durante tutto l'anno civile per
l'allevamento dei bovini e degli ovini e/o dei caprini; non
sono compresi in questa superficie:
i fabbricati, i boschi, gli stagni, i sentieri;
le superfici adibite ad altre produzioni che
beneficiano di un regime di aiuti comunitario, ovvero
utilizzate per colture permanenti o per colture orticole,
tranne i pascoli permanenti che beneficiano di pagamenti
per superficie a norma dell'art. 17 del presente
regolamento e dell'art. 19 del regolamento (CE) n.
1255/1999;
le superfici che beneficiano del regime di sostegno
previsto a favore dei coltivatori di taluni seminativi,
utilizzate nel quadro del regime di aiuto per i foraggi
essiccati ovvero sottoposte a un programma nazionale o
comunitario di ritiro dalla produzione.
La superficie foraggera comprende le superfici
utilizzate in comune e le superfici adibite ad una coltura
mista".



 
Art. 16
Presentazione delle domande

1. Il premio per l'estensivizzazione, di cui all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1254/1999, puo' essere concesso esclusivamente per i capi che beneficiano del premio speciale e/o per vacca nutrice.
2. Il produttore qualora si voglia avvalere del premio deve indicare nella prima domanda di premio speciale bovini maschi e/o mantenimento per le vacche nutrici che intende partecipare al regime di premio all'estensivizzazione, specificando quale sia la fascia di densita' in cui ricade la sua azienda.
3. Il pagamento dell'aiuto e' condizionato alla verifica presso la banca dati centralizzata di cui al regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio del 21 aprile 1997, dell'avvenuta registrazione della marca e dei relativi periodi di permanenza nella stalla.



Note all'art. 16:
- Per il testo dell'art. 13 del regolamento (CE) n.
1254/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 si veda nelle
note all'art. 14.
- Per i riferimenti relativi alla pubblicazione del
regolamento (CE) n. 820/1997 del Consiglio del 21 aprile
1997 si veda nelle note alle premesse.



 
Art. 17
Beneficiari

1. I produttori possono beneficiare del premio per i bovini che avviano alla macellazione o all'esportazione ai sensi delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1254/1999.



Nota all'art. 17:
- Per i riferimenti relativi alla pubblicazione del
regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio del 17 maggio
1999 si veda nelle note alle premesse.



 
Art. 18
Presentazione delle domande

1. Per poter beneficiare del premio alla macellazione di cui all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1254/1999, ogni produttore deve presentare un'apposita richiesta di premio. La prima domanda presentata per ciascun anno vale come dichiarazione di partecipazione al regime di premio alla macellazione, cosi' come previsto all'articolo 34 del regolamento (CE) n. 2342/1999.
2. La domanda deve essere presentata all'organismo pagatore entro il periodo compreso tra il 1o marzo e le ore 18 del 28 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento, per gli animali macellati entro il 31 dicembre e comunque entro e non oltre 6 mesi dalla macellazione o esportazione. Per l'anno 2000 la presentazione delle domande potra' iniziare 15 giorni dopo la data di pubblicazione del presente regolamento.
3. Il pagamento dell'aiuto e' condizionato alla verifica presso la banca dati centralizzata di cui al regolamento (CE) n. 820/97, dell'avvenuta registrazione della marca e dei relativi periodi di permanenza nella stalla.
4. I responsabili delle strutture di macellazione presso le quali vengono abbattuti gli animali oggetto di richiesta di premio devono redigere una dichiarazione da far pervenire all'organismo pagatore, il piu' rapidamente possibile e comunque anteriormente alla data di presentazione delle prime domande di premio per gli animali abbattuti presso lo stesso stabilimento di macellazione.
5. Le strutture di macellazione devono disporre di un registro di macellazione che riporti almeno le seguenti informazioni: a) numero di identificazione e numero di macellazione di ciascun
animale; b) peso carcassa dell'animale cosi' come prescritto dall'articolo 36
del regolamento (CE) n. 2342/1999; c) data di macellazione, Paese di provenienza dell'animale; d) codice dell'ultima azienda di provenienza dell'animale.
6. Le modalita' di applicazione dell'articolo 35 del regolamento CE n. 2342/1999 sono determinate ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1.



Nota all'art. 18:
- Il testo dell'art. 11 del regolamento (CE) n.
1254/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 e' il seguente:
"Art. 11. - 1. II produttore che detiene nella sua
azienda animali della specie bovina puo' beneficiare, a
richiesta, di un premio all'abbattimento. Si tratta di un
premio concesso all'abbattimento dei capi ammissibili o
alla loro esportazione verso un Paese terzo entro i limiti
di massimali nazionali da determinare. Possono beneficiare
del premio all'abbattimento:
a) tori, manzi, vacche e giovenche a partire
dall'eta' di 8 mesi;
b) vitelli di eta' compresa tra 1 e 7 mesi e la cui
carcassa abbia un peso inferiore a 160 chilogrammi, purche'
siano stati detenuti dal produttore per un periodo da
determinare.
2. L'importo del premio e' fissato:
a) per capo ammissibile, a norma del paragrafo 1,
lettera a):
a 27 euro per l'anno civile 2000;
a 53 euro per l'anno civile 2001;
a 80 euro per l'anno civile 2002 e per i
successivi;
b) per capo ammissibile, a norma del paragrafo 1,
lettera b):
a 17 euro per l'anno civile 2000;
a 33 euro per l'anno civile 2001;
a 50 euro per l'anno civile 2002 e per i
successivi.
3. I massimali nazionali di cui al paragrafo 1 sono
fissati per Stato membro e separatamente per entrambe le
categorie di animali previste alle lettere a) e b) del
paragrafo 1. Ciascun massimale e' pari al numero degli
animali di ciascuna di queste due categorie che nel 1995
sono stati macellati nello Stato membro in questione a cui
si aggiungono quelli esportati verso Paesi terzi, secondo i
dati dell'Eurostat o in base a ogni altra informazione
statistica ufficiale pubblicata per tale anno e
riconosciuta dalla Commissione.
4. Se in uno Stato membro il numero totale di animali,
per i quali sia stata presentata una domanda in riferimento
a una delle categorie di animali di cui al paragrafo 1,
lettera a) o b), e che soddisfano le condizioni per la
concessione del premio all'abbattimento, e' superiore al
massimale nazionale previsto per tale categoria, il numero
di tutti gli animali ammissibili al premio per quella
categoria e per produttore durante l'anno in questione e'
ridotto in proporzione.
5. La Commissione adotta le modalita' di applicazione
del presente articolo secondo la procedura di cui all'art.
43".
- Il testo dell'art. 34 del regolamento (CE) n.
2342/1999 della Commissione del 28 ottobre 1999, e' il
seguente:
"Art. 34. - Lo Stato membro puo' prevedere che, per
poter fruire del premio per un determinato anno civile,
ogni produttore presenti, anteriormente o
contemporaneamente all'inoltro della prima domanda per lo
stesso anno civile, una dichiarazione di partecipazione.
Lo Stato membro puo' tuttavia ammettere che, se il
produttore non vi apporta modifiche, resti valida la
dichiarazione di partecipazione presentata in precedenza".
- Per i riferimenti relativi alla pubblicazione del
regolamento (CE) n. 820/1997 del Consiglio del 21 aprile
1997 si veda nelle note alle premesse.
- Il testo dell'art. 36 del regolamento (CE) n.
2342/1999 della Commissione del 28 ottobre 1999, e' il
seguente:
"Art. 36. - 1. Ai fini dell'applicazione dell'art. II,
paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 1254/1999,
la carcassa di vitello presentata dopo scuoiamento,
eviscerazione e dissanguamento, privata della testa e dei
piedi, con il fegato, i rognoni e il relativo grasso.
2. Il peso da prendere in considerazione e' il peso
della carcassa dopo il raffreddamento, oppure il peso della
carcassa determinato a caldo appena possibile dopo la
macellazione, diminuito del 2%.
3. Se la carcassa e' presentata senza il fegato, i
rognoni e/o il relativo grasso, il peso della stessa e'
aumentato delle seguenti quantita':
a) 3,5 kg per il fegato;
b) 0,5 kg per i rognoni;
c) 3,5 kg per il grasso dei rognoni.
4. Lo Stato membro puo' prevedere che, se il vitello ha
un'eta' inferiore a cinque mesi al momento della
macellazione o dell'esportazione, la condizione relativa al
peso di cui all'art. 11, paragrafo 1, lettera b), del
regolamento (CE) n. 1254/1999 sia considerata rispettata.
Nel caso in cui il peso carcassa non possa essere
determinato presso il macello, la suddetta condizione di
peso e' considerata rispettata se il peso vivo non supera i
290 kg".
- Il testo dell'art. 35 del regolamento (CE) n.
2342/1999 della Commissione del 28 ottobre 1999, e' il
seguente:
"Art. 35. - 1. La domanda di aiuto "animali contiene
gli elementi necessari per il pagamento del premio alla
macellazione, in particolare la data di nascita
dell'animale per gli animali nati dopo il 1o gennaio 1998.
La domanda di aiuto "animali e' presentata entro un termine
stabilito dallo Stato membro, che non potra' eccedere un
periodo di sei mesi dalla macellazione dell'animale o, in
caso di esportazione, dalla data di uscita dal territorio
doganale della Comunita', ne' concludersi dopo la fine del
mese di febbraio dell'anno successivo, tranne in casi
eccezionali che verranno decisi dallo Stato membro
interessato in caso di esportazione o spedizione.
Gli Stati membri possono autorizzare la presentazione
della domanda tramite una persona diversa dal produttore.
In questo caso, la domanda reca nome e indirizzo del
produttore che puo' beneficiare del premio.
A complemento di quanto prescritto nell'ambito del
sistema integrato, ogni domanda contiene quanto segue:
a) nel caso di concessione al momento della
macellazione, un attestato del macello o un altro documento
compilato o vistato dal macello e contenente almeno le
stesse informazioni, con il quale si certifichino:
i) il nome e l'indirizzo del macello (o un codice
equivalente);
ii) la data di macellazione, nonche' i numeri
d'identificazione e i numeri di macellazione degli animali;
iii) ove si tratti di vitelli, il peso carcassa
(salvo in caso di applicazione dell'art. 36, paragrafo 4);
b) nel caso di esportazione dell'animale verso un
Paese terzo:
i) il nome e indirizzo del macello (o un codice
equivalente);
ii) i numeri di identificazione degli animali;
iii) la dichiarazione di esportazione, nella quale
si precisi (eta' per gli animali nati dopo il 1o gennaio
1998) e, per i vitelli, (salvo in caso di applicazione
dell'art. 36, paragrafo 4), il peso vivo, che non puo'
superare i 290 kg;
iv) la prova dell'uscita dal territorio doganale
della Comunita', fornita analogamente a quanto previsto per
le restituzioni all'esportazione.
Tuttavia, lo Stato membro puo' prevedere che la
trasmissione delle informazioni di cui alle lettere a) e b)
venga effettuata per il tramite di uno o piu' organismi
riconosciuti dallo Stato membro; tale trasmissione puo'
aver luogo, segnatamente, per via elettronica.
Lo Stato membro accerta l'esattezza degli attestati o
dei documenti rilasciati e, se del caso, delle informazioni
di cui al quinto comma, procedendo a controlli regolari e
non preannunciati.
2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri che
dispongono di una base di dati di cui all'art. 3, lettera
b), del regolamento (CE) n. 820/1997 possono prevedere che
le informazioni relative alla macellazione degli animali,
trasmesse dai macelli ai servizi competenti, equivalgano ad
una domanda di premio alla macellazione presentata a nome
del produttore, sempreche' lo Stato membro interessato
ritenga che tale base offra sufficienti garanzie di
esattezza delle informazioni in essa contenute ai fini
dell'applicazione del regime del premio per la macellazione
e, ove del caso, del versamento al momento della
macellazione del premio speciale, dei pagamenti
supplementari se sono effettuati alla macellazione e/o del
premio di destagionalizzazione.
Lo Stato membro puo' tuttavia stabilire che una domanda
sia necessaria. In tale ipotesi, puo' determinare il tipo
di informazioni che devono corredare la domanda.
Gli Stati membri che decidono di applicare il presente
paragrafo ne danno comunicazione alla Commissione
anteriormente al 1o gennaio 2000. Qualsiasi successiva
modificazione e' comunicata alla Commissione prima di
essere applicata.
Essi provvedono affinche' i dati messi a disposizione
dell'organismo pagatore contengano tutte le informazioni
necessarie per il pagamento, in particolare quanto segue:
a) il tipo e la quantita' di animali di cui all'art.
11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1254/1999,
macellati durante l'anno in oggetto;
b) i dati relativi al rispetto delle condizioni di
eta' e peso carcassa degli animali di cui al medesimo
articolo e del periodo di detenzione di cui all'art. 37 del
presente regolamento;
c) ove del caso, i dati necessari per il versamento
alla macellazione del premio speciale, dei pagamenti
supplementari, qualora siano corrisposti alla macellazione,
e/o del premio di destagionalizzazione.
3. Nel caso di animali che siano stati oggetto di uno
scambio intracomunitario dopo il periodo di detenzione di
cui all'art. 37, il macello deve compilare il documento di
cui al paragrafo 1, quinto comma, lettera a), anche se lo
Stato membro nel quale ha luogo la macellazione ha deciso
di applicare la deroga di cui al paragrafo 2.
Tuttavia, se i loro sistemi informatici di scambio di
dati sono compatibili, due Stati membri possono concordare
l'applicazione reciproca del sistema di cui al paragrafo 2.
Gli Stati membri collaborano per controllare nel modo
piu' efficace (autenticita' dei documenti trasmessi e/o
l'esattezza dei dati scambiati). A tal fine lo Stato membro
nel quale e' effettuato il pagamento trasmette regolarmente
allo Stato membro di macellazione un riepilogo, ripartito
per macello, degli attestati di macellazione (o
informazioni equivalenti) pervenuti da quest'ultimo Stato
membro".



 
Art. 19
Beneficiari, animali ammessi ed importi

1. I produttori possono usufruire di pagamenti supplementari di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1254/1999, che ammontano a: a) 21,9 Meuro, per l'anno 2000; b) 43,7 Meuro, per il 2001; c) 65,6 Meuro, per il 2002 e anni successivi.
2. La somma globale va ripartita esclusivamente tra le seguenti categorie: a) animali maschi della specie bovina di eta' superiore ad 8 mesi; b) vacche di razze specializzate da carne; c) giovenche di razze specializzate da carne.



Nota all'art. 19:
- Il testo dell'art. 14 del regolamento (CE) n.
1254/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 e' il seguente:
"Art. 14. - 1. Gli Stati membri versano, su base annua,
pagamenti supplementari al produttori del loro territorio
entro i limiti degli importi globali stabiliti
nell'allegato IV. Tali pagamenti sono effettuati secondo
criteri oggettivi che riguardano, in particolare, le
strutture e le condizioni di produzione specifiche, e in
modo tale da garantire la parita' di trattamento tra i
produttori e da evitare distorsioni del mercato e della
concorrenza. Essi inoltre non devono essere legati alle
oscillazioni dei prezzi di mercato.
2. I pagamenti supplementari possono essere versati per
capo di bestiame (art. 15) e/o per superficie (art. 17)".



 
Art. 20
Animali maschi della specie bovina

1. Le somme riservate agli animali maschi della specie bovina sono pari a: a) 18,9 Meuro per l'anno 2000; b) 36,2 Meuro per l'anno 2001; c) 54,1 Meuro per l'anno 2002 e successivi.
2. Gli importi supplementari di cui al comma 1, sono concessi come integrazione del premio alla macellazione per tutti gli animali di eta' uguale o superiore agli otto mesi.
3. La domanda di premio, prevista all'articolo 18 del presente regolamento, deve riportare nella specifica sezione la richiesta di integrazione del premio alla macellazione.
4. I pagamenti supplementari, concessi come integrazione alla macellazione per i bovini maschi, possono essere corrisposti nei confronti dei produttori che dimostrino di aver detenuto gli animali nelle loro aziende per un periodo di almeno cinque mesi che terminano meno di un mese prima della macellazione.
5. Il pagamento dell'aiuto e' condizionato alla verifica presso la banca dati centralizzata di cui al regolamento (CE) n. 820/97, dell'avvenuta registrazione della marca e dei relativi periodi di permanenza nella stalla.
6. L'organismo pagatore, sulla base dei capi pagabili, calcolera' l'importo unitario di premio da corrispondere entro il termine previsto dall'articolo 22 del regolamento (CE) n. 1254/1999.
7. Per l'anno 2001 e successivi i pagamenti supplementari possono essere corrisposti nei confronti dei produttori che rispettino determinati requisiti minimi, da stabilire mediante apposito decreto ministeriale, che fanno riferimento a parametri di qualita', di tracciabilita' e di etichettatura delle carni prodotte. Qualora i predetti requisiti minimi non siano fissati, i pagamenti degli importi supplementari per i bovini maschi verranno erogati secondo il criterio definito al comma 2.



Nota all'art. 20:
- Per i riferimenti relativi alla pubblicazione del
regolamento (CE) n. 820/1997 del Consiglio del 21 aprile
1997 si veda nelle note alle premesse.
- Il testo dell'art. 22 del regolamento (CE) n.
1254/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 e' il seguente:
"Art. 22. - 1. I pagamenti diretti di cui al presente
capo, tranne il premio di destagionalizzazione, sono
versati non appena siano effettuate le ispezioni ma non
prima del 16 ottobre dell'anno civile per il quale e' stata
presentata la domanda.
2. Salvo casi eccezionali debitamente giustificati:
i pagamenti diretti di cui al presente titolo sono
versati entro il 30 giugno successivo all'anno civile per
il quale e' stata presentata la domanda;
il premio di destagionalizzazione viene versato non
appena siano effettuate le ispezioni e non oltre il
15 ottobre dell'anno civile per il quale e' stata
presentata la domanda".



 
Art. 21
Vacche e giovenche di razze specializzate da carne

1. Per gli animali femmine di cui al comma 2, lettere b) e c) dell'articolo 20, la dotazione finanziaria massima resa disponibile e' pari a: a) 3 Meuro, per l'anno 2000; b) 7,5 Meuro, per l'anno 2001; c) 11,5 Meuro, per l'anno 2002 e successivi.
2. Obiettivo della destinazione finanziaria di cui al comma 1 e' quello di tutelare talune peculiarita' produttive nazionali che perseguono con la loro attivita' di allevamento la salvaguardia ambientale nonche' il mantenimento e l'eventuale incremento della produzione nazionale di carne proveniente da razze specializzate.
3. Il pagamento dell'aiuto e' condizionato alla verifica presso la banca dati centralizzata di cui al regolamento (CE) n. 820/97, dell'avvenuta registrazione della marca e dei relativi periodi di permanenza nella stalla.
4. I pagamenti sono effettuati dall'organismo pagatore come integrazione di premio alla vacca nutrice per le vacche e le giovenche specializzate da carne che usufruiscono del suddetto premio. Per le altre giovenche, figlie di vacche nutrici specializzate da carne, i pagamenti verranno effettuati come integrazione alla macellazione a favore dei produttori che dimostrino di aver detenuto gli animali nelle loro aziende per un periodo di almeno cinque mesi che terminano meno di un mese prima della macellazione.
5. Le razze specializzate da carne e le modalita' di applicazione del presente articolo sono definite, ai sensi dell'articolo 5, comma 1.



Nota all'art. 21:
- Per i riferimenti relativi alla pubblicazione del
regolamento (CE) n. 820/1997 del Consiglio del 21 aprile
1997 si veda nelle note alle premesse.



 
Art. 22
Determinazione importi di premio

1. L'organismo pagatore, sulla base del numero di capi pagabili di cui al punto 2, lettere b) e c) dell'articolo 20, calcola l'importo unitario di premio che comunque non puo' essere superiore a: a) 31 euro/capo per l'anno 2000; b) 43 euro/capo per l'anno 2001; c) 62 euro/capo per l'anno 2002 e successivi.
2. Qualora per gli animali femmine il numero di premi pagabili comporti economie rispetto alle dotazioni finanziarie rese disponibili, queste si aggiungono alle somme riservate alla categoria dei bovini maschi di cui all'articolo 20, comma 2, lettera a), del presente regolamento.
 
Art. 23
Controlli

1. L'organismo pagatore, nel programmare i controlli amministrativi e in loco, si attiene a quanto disposto dai regolamenti (CE) n. 3508/92 e n. 3887/92 e successive modificazioni, istitutivi di un sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti comunitari.
2. Alla correzione di inesattezze, non imputabili a dolo o colpa grave, contenute nelle domande di premio, si provvede ai sensi del citato regolamento (CE) n. 3887/92.



Note all'art. 23:
- Per i riferimenti relativi alla pubblicazione del
regolamento (CEE) n. 3508/1992 del Consiglio del
27 novembre 1992 si veda nelle note alle premesse.
- Per i riferimenti relativi alla pubblicazione del
regolamento (CEE) n. 3887/1992 della Commissione del
23 dicembre 1992 si veda nelle note alle premesse.
- Per il testo dell'art. 22 del regolamento (CE) n.
1254/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 si veda nelle
note all'art. 20.



 
Art. 24
Pagamenti

1. Successivamente all'espletamento dei controlli prescritti, l'organismo pagatore provvede a effettuare i pagamenti nel piu' breve tempo possibile e comunque con il rispetto dei termini fissati dall'articolo 22 del regolamento (CE) n. 1254/99.
2. In base ai risultati dei controlli amministrativi e in loco, e comunque non prima del 16 ottobre dell'anno in cui la domanda e' stata presentata, l'organismo pagatore puo' versare degli acconti di premio ai produttori, pari al 60 per cento degli importi dovuti.



Nota all'art. 24:
- Per il testo dell'art. 22 del regolamento (CE) n.
1254/1999, si veda nelle note all'art. 20.



 
Art. 25
Modifiche della norma comunitaria

1. Eventuali modifiche della normativa comunitaria relative a requisiti o a parametri, date, variazioni nella disciplina della gestione del premio supplementare per gli anni successivi al 2000, altri fattori diversi da quelli attuali possono essere rese pubbliche ai destinatari dei premi per mezzo di atti informativi di aggiornamento, decreti o circolari, ferma restando l'organizzazione generale conferita ai regimi di premio disciplinati dal presente regolamento.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Roma, 16 marzo 2000
Il Ministro: De Castro Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Registrato alla Corte dei conti il 21 aprile 2000
Registro n. 1 Politiche agricole e forestali, foglio n. 116
 
Allegato 1

ELENCO DELLE RAZZE BOVINE DA LATTE

Angler Rotvieh (Angeln) - Rod dansk maelkerace (RMD);
Ayreshire;
Armoricaine;
Bretonne Pie-noire;
Fries-Hollands (FH), Francaise frisonne pie noire (FFPN);
Friesian-Holstein, Holstein. Black and White Friesian, Red and White;
Friesian, Frisona espagnola, Frisona italiana, Zwartbonten van Belgie/Pie noire de Belgique;
Sortbroget dansk maelkerace (SDM);
Deutsche Schwrzbunte, Schwrzbunte Milckrasse (SMR);
Groninger Blaarkop;
Guernsey;
Jersey;
Malkekorthorn;
Montbe'liarde;
Reggiana;
Valdostana nera.
 
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