Gazzetta n. 113 del 17 maggio 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
DECRETO 27 marzo 2000, n. 123
Regolamento recante norme sulle modalita' di integrazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti previste dagli articoli 1, 2, 6 e 11, comma 9, della legge 3 maggio 1999, n. 124.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico e in particolare gli articoli 1, 2, 6 e 11, comma 9;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il testo unico delle leggi in materia di istruzione, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
Considerati gli ordini del giorno presentati alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica ed accolti dal Governo, rispettivamente, nelle sedute del 26 marzo 1998, del 15 dicembre 1998, del 2, 3, 16 e 17 marzo 1999 e del 14 aprile 1999;
Udito il parere del Consiglio di Stato n. 23/2000, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 febbraio 2000;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (nota prot. n. D1/2276 del 27 marzo 2000);
A d o t t a
il seguente regolamento:

Art. 1
Trasformazione delle graduatorie provinciali dei concorsi
per soli titoli in graduatorie permanenti

1. Le graduatorie provinciali dei concorsi per soli titoli del personale docente di scuola materna, elementare, media e secondaria superiore, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, e del personale educativo sono trasformate in graduatorie permanenti, periodicamente integrabili ed aggiornabili. Coloro che sono inclusi nelle graduatorie dei soppressi concorsi per soli titoli sono confermati nelle corrispondenti graduatorie permanenti nella posizione e con il punteggio posseduti. E' confermata l'eventuale presenza in due province, anche in piu' graduatorie. Le integrazioni e gli aggiornamenti sono effettuati secondo le modalita' di cui agli articoli 2, 3 e 4.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note al titolo:
- La legge 3 maggio 1999, n. 124, reca disposizioni
urgenti in materia di personale scolastico ed, in
particolare, per la parte che viene disciplinata con il
presente regolamento, norme riguardanti il nuovo sistema di
reclutamento del personale scolastico attraverso le
graduatorie permanenti che sostituisce il precedente
sistema del concorso per soli titoli.
- Si riporta il testo degli articoli 1, 2 e 6 e del
comma 9 dell'art. 11:
"Art. 1 (Accesso ai ruoli del personale docente). - 1.
L'art. 399 del testo unico delle disposizioni legislative
vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di
ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo
16 aprile 1994, n. 297, di seguito denominato "testo unico
, e' sostituito dal seguente:
"Art. 399 (Accesso ai ruoli). - 1. L'accesso ai ruoli
del personale docente della scuola materna, elementare e
secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti
d'arte ha luogo, per il 50 per cento dei posti, a tal fine
annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed
esami e, per il restante 50 per cento, attingendo alle
graduatorie permanenti di cui all'art. 401.
2. Nel caso in cui la graduatoria di un concorso, per
titoli ed esami, sia esaurita e rimangano posti ad esso
assegnati questi vanno ad aggiungersi a quelli assegnati
alla corrispondente graduatoria permanente. Detti posti
vanno reintegrati in occasione della procedura concorsuale
successiva.
3. I docenti immessi in molo non possono chiedere il
trasferimento ad altra sede nella stessa provincia prima di
due anni scolastici e in altra provincia prima di tre anni
scolastici. La disposizione del presente comma non si
applica al personale di cui all'art. 21 della legge
5 febbraio 1992, n. 104 .
2. All'art. 400 del testo unico, al comma 1 sono
premessi i seguenti:
"01. I concorsi, per titoli ed esami, sono indetti su
base regionale, con frequenza triennale, con possibilita'
del loro svolgimento in piu' sedi decentrate in relazione
al numero dei concorrenti. L'indizione dei concorsi e'
subordinata alla previsione del verificarsi nell'ambito
della regione, nel triennio di riferimento, di un'effettiva
disponibilita' di cattedre o di posti di insegnamento,
tenuto conto di quanto previsto dall'art. 442 per le nuove
nomine e dalle disposizioni in materia di, mobilita'
professionale del personale docente recate dagli specifici
contratti collettivi nazionali decentrati, nonche' del
numero dei passaggi di cattedra o di ruolo attuati a
seguito dei corsi di riconversione professionale. Per la
scuola secondaria resta fermo quanto disposto dall'art. 40,
comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
02. All'indizione dei concorsi regionali, per titoli
ed esami, provvede il Ministero della pubblica istruzione,
che determina altresi' l'ufficio dell'amministrazione
scolastica periferica responsabile dello svolgimento
dell'intera procedura concorsuale e della approvazione
della relativa graduatoria regionale. Qualora, in ragione
dell'esiguo numero dei candidati, si nega l'esigenza di
contenere gli oneri relativi al funzionamento delle
commissioni giudicatrici, il Ministero dispone
l'aggregazione territoriale dei concorsi, indicando
l'ufficio dell'amministrazione scolastica periferica che
deve curare l'espletamento dei concorsi cosi' accorpati. I
vincitori del concorso scelgono, nell'ordine in cui sono
inseriti nella graduatoria, il posto di ruolo fra quelli
disponibili nella regione.
03. I bandi relativi al personale educativo, nonche'
quelli relativi al personale docente della scuola materna e
della scuola elementare, fissano, oltre ai posti di ruolo
normale, i posti delle scuole e sezioni speciali da
conferire agli aspiranti che, in possesso dei titoli di
specializzazione richiesti, ne facciano domanda .
3. All'art. 400 del testo unico, dopo il comma 15, e'
inserito il seguente:
"15-bis. Nei concorsi, per titoli ed esami, per
l'accesso ai ruoli del personale, docente della scuola
secondaria puo' essere attribuito un punteggio aggiuntivo
per il superamento di una prova facoltativa sulle
tecnologie informatiche .
4. Il comma 17 dell'art. 400 del testo unico e'
sostituito dal seguente:
"17. Le graduatorie relative ai concorsi, per titoli
ed esami, restano valide fino all'entrata in vigore della
graduatoria relativa al concorso successivo corrispondente.
5. Il comma 18 dell'art. 400 del testo unico e'
abrogato.
6. L'art. 401 del testo unico e' sostituito dal
seguente:
"Art. 401 (Graduatorie permanenti). - 1. Le
graduatorie relative ai concorsi, per soli titoli, del
personale docente della scuola materna, elementare e
secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti
d'arte, sono trasformate in graduatorie permanenti, da
utilizzare per le assunzioni in ruolo di cui all'art. 399,
comma I.
2. Le graduatorie permanenti di cui al comma 1 sono
periodicamente integrate con l'inserimento dei docenti che
hanno superato le prove dell'ultimo concorso regionale, per
titoli ed esami, per la medesima classe di concorso e il
medesimo posto, e dei docenti che hanno chiesto il
trasferimento dalla corrispondente graduatoria permanente
di altra provincia. Contemporaneamente all'inserimento dei
nuovi aspiranti e' effettuato l'aggiornamento delle
posizioni di graduatoria di coloro che sono gia' compresi
nella graduatoria permanente.
3. Le operazioni di cui al comma 2 sono effettuate
secondo modalita' da definire con regolamento da adottare
con decreto del Ministro della pubblica istruzione, secondo
la procedura prevista dall'art. 17, commi 3 e 4, della
legge 23 agosto 1989, n. 400, nel rispetto dei seguenti
criteri: le procedure per l'aggiornamento e l'integrazione
delle graduatorie permanenti sono improntate a princi'pi di
semplificazione e snellimento dell'azione amministrativa
salvaguardando comunque le posizioni di coloro che sono
gia' inclusi in graduatoria.
4. La collocazione nella graduatoria permanente non
costituisce elemento valutabile nei corrispondenti
concorsi, per titoli ed esami.
5. Le graduatorie permanenti sono utilizzabili
soltanto dopo l'esaurimento delle corrispondenti
graduatorie compilate ai sensi dell'art. 17 del
decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 luglio 1988, n. 246, e
trasformate in graduatorie nazionali dall'art. 8-bis del
decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 ottobre 1988, n. 426, nonche'
delle graduatorie provinciali di cui agli articoli 43 e 44
della legge 20 maggio 1982, n. 270.
6. La nomina in ruolo e' disposta dal dirigente
dell'amministrazione scolastica territorialmente
competente.
7. Le disposizioni concernenti l'anno di formazione
di cui all'art. 440 si applicano anche al personale docente
assunto in ruolo ai sensi del presente articolo
8. La rinuncia alla nomina in ruolo comporta la
decadenza dalla graduatoria per la quale la nomina stessa
e' stata conferita.
9. Le norme di cui al presente articolo si applicano,
con i necessari adattamenti, anche al personale educativo
dei convitti nazionali, degli educandati femminili dello
Stato e delle altre istituzioni educative".
7. All'art. 404 del testo unico, il comma 14 e il
secondo periodo del comma 15, concernenti, rispettivamente,
la costituzione delle commissioni esaminatrici e
l'attribuzione dei compensi per i concorsi per soli titoli,
sono abrogati.
Art. 2 (Norme transitorie relative al personale
docente). - 1. Nella prima integrazione delle graduatorie
permanenti di cui all'art. 401 del testo unico, come
sostituito dall'art. 1, comma 6, della presente legge,
hanno titolo all'inclusione, oltre ai docenti che chiedono
il trasferimento dalla corrispondente graduatoria di altra
provincia:
a) i docenti che siano in possesso dei requisiti
richiesti dalle norme previgenti per la partecipazione ai
soppressi concorsi per soli titoli;
b) i docenti che abbiano superato le prove di un
precedente concorso, per titoli ed esami, o di precedenti
esami anche ai soli fini abilitativi, in relazione, alla
medesima classe di concorso o al medesimo posto, e siano
inseriti, alla data di entrata in vigore della presente
legge, in una graduatoria per l'assunzione del personale
non di ruolo. Si prescinde da quest'ultimo requisito per il
personale che abbia superato le prove dell'ultimo concorso,
per titoli ed esami, bandito anteriormente alla data di
entrata in vigore della presente legge.
2. Fra i docenti di cui al comma 1 sono compresi anche
quelli che abbiano superato gli esami della sessione
riservata di cui al comma 4.
3. Il regolamento di cui al comma 3 dell'art. 401 del
testo unico, come sostituito dal comma 6 dell'art. 1 della
presente legge, stabilisce anche le modalita' della prima
integrazione delle graduatorie permanenti.
4. Contemporaneamente all'indizione del primo concorso,
per titoli ed esami, dopo l'entrata in vigore della
presente legge, e' indetta, con ordinanza del Ministro
della pubblica istruzione, una sessione riservata di esami
per il conseguimento dell'abilitazione o dell'idoneita'
richiesta per l'insegnamento nella scuola materna, nella
scuola elementare e negli istituti e scuole di istruzione
secondaria ed artistica, che da' titolo all'inserimento
nelle graduatorie permanenti, secondo quanto previsto al
comma 1. Ai predetti esami sono ammessi i docenti non
abilitati, nonche' gli insegnanti della scuola elementare,
gli insegnanti tecnico-pratici, d'arte applicata e il
personale educativo non in possesso di idoneita', che
abbiano prestato servizio di effettivo insegnamento nelle
scuole statali, ivi comprese le istituzioni scolastiche
italiane all'estero, ovvero negli istituti e scuole di
istruzione secondaria legalmente riconosciuti o pareggiati
o nelle scuole materne autorizzate o nelle scuole
elementari parificate per almeno trecentosessanta giorni
nel periodo compreso tra l'anno scolastico 1989-1990 e la
data di entrata in vigore della presente legge, di cui
almeno centottanta giorni a decorrere dall'anno scolastico
1994-1995. Il servizio deve essere stato prestato per
insegnamenti corrispondenti a posti di ruolo o relativi a
classi di concorso, con il possesso dello specifico titolo
di studio richiesto. Nel punteggio finale interverra', a
titolo di riconoscimento della professionalita' acquisita
in servizio, una quota proporzionale agli anni di
insegnamento prestato nella medesima classe di concorso o
posto di ruolo. Gli esami sono preceduti dalla frequenza di
un corso di durata non superiore a 120 ore, finalizzato
all'approfondimento della metodologia e della didattica
relative alle discipline comprese nelle classi di concorso.
I corsi sono svolti da docenti universitari e da personale
scolastico, direttivo e docente, di provata capacita' ed
esperienza professionale. Gli esami consistono in una prova
scritta e in una prova orale volta all'accertamento del
possesso delle capacita' didattiche relativamente agli
insegnamenti da svolgere. La frequenza del corso non
comporta l'esonero dal servizio. L'ordinanza del Ministro
stabilisce anche le modalita' di svolgimento dei corsi, la
durata e l'esclusione dall'esame finale dei candidati per
insufficiente frequenza del corso. La commissione
esaminatrice e' composta da docenti del corso, ed e'
presieduta da un commissario esterno di nomina
ministeriale. All'onere derivante dall'attuazione del
presente comma, nel limite massimo di lire 36.630 milioni
per l'anno 1999, si provvede con le disponibilita' di pari
importo di cui all'autorizzazione di spesa prevista
dall'art. 1, comma 26, della legge 28 dicembre 1995, n.
549, che vengono conservate in bilancio alla chiusura
dell'esercizio finanziario 1998. Tali somme vengono versate
all'entrata del bilancio dello Stato per essere rassegnate
alle apposite unita' previsionali di base dello stato di
previsione del Ministero della pubblica istruzione.
5. I commi 27, 28 e 29 dell'art. 1 della legge 28
dicembre 1995, n. 549, sono abrogati.
Art. 6 (Personale amministrativo, tecnico e ausiliario
- ATA). - 1. L'art. 551 del testo unico e' sostituito dal
seguente:
"Art. 551 (Accesso al ruolo dei responsabili
amministrativi). - 1. L'accesso al ruolo dei responsabili
amministrativi ha luogo mediante concorso, per titoli ed
esami, e attingendo alla graduatoria permanente di cui
all'art. 553.
2. Nel caso in cui la graduatoria di un concorso, per
titoli ed esami, sia esaurita e rimangano posti ad esso
assegnati, questi vanno ad aggiungersi a quelli assegnati
alla graduatoria permanente. Detti posti vanno reintegrati
in occasione della procedura concorsuale successiva.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano anche ai responsabili amministrativi dei
conservatori di musica, delle accademie di belle arti e
delle accademie nazionali di arte drammatica e di danza.
4. I posti disponibili e vacanti per l'accesso ai
ruoli di responsabili amministrativi, detratto il
contingente da destinare ai corrispondenti concorsi
riservati per il passaggio alla qualifica funzionale
superiore di cui al comma 1 dell'art. 557, sono ripartiti,
nella misura del 50 per cento, tra il concorso, per titoli
ed esami, e la graduatoria permanente .
2. All'art. 552 del testo unico sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 1 sono premessi i seguenti:
"01. I concorsi, per titoli ed esami, sono indetti
con frequenza triennale, subordinatamente alla
disponibilita' di posti.
02. All'indizione dei concorsi si provvede con
bando unico emanato dal Ministero della pubblica
istruzione.
03. Spetta agli uffici dell'amministrazione
scolastica periferica determinare con loro decreti,
all'inizio di ciascuno dei tre anni scolastici ai quali si
riferiscono i concorsi, il numero dei posti da conferire
all'inizio di ciascun anno scolastico ai candidati
utilmente collocati nelle graduatorie compilate a seguito
dell'espletamento dei concorsi indetti. Rimane ferma la
competenza degli stessi uffici dell'amministrazione
scolastica periferica riguardo a tutti gli adempimenti
attinenti allo svolgimento delle procedure dei concorsi
medesimi, nonche' riguardo all'approvazione degli atti ed
ai provvedimenti ed attivita' conseguenti. ;
b) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Le graduatorie relative ai concorsi, per titoli
ed esami, restano valide fino alla data da cui decorre la
validita' della graduatoria relativa al concorso successivo
corrispondente ;
c) e' aggiunto in fine il seguente comma:
"5-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo
si applicano anche ai responsabili amministrativi dei
conservatori di musica, delle accademie di belle arti e
delle accademie nazionali di arte drammatica e di danza. I
relativi concorsi sono indetti dal Ministero della pubblica
istruzione e svolti a livello regionale o interregionale,
affidandone, l'organizzazione ad un ufficio
dell'amministrazione scolastica periferica. L'ufficio che
ha curato lo svolgimento delle procedure concorsuali
provvede anche all'approvazione delle relative graduatorie
e all'assegnazione della sede ai vincitori. I conseguenti
contratti di assunzione a tempo indeterminato sono
stipulati dal dirigente dell'ufficio scolastico periferico
della provincia nella quale ha sede l'accademia o il
conservatorio di assegnazione .
3. L'art. 553 del testo unico e' sostituito dal
seguente:
"Art. 553 (Graduatorie permanenti). - 1. Le
graduatorie relative ai concorsi, per soli titoli, dei
responsabili amministrativi sono trasformate in graduatorie
permanenti, da utilizzare per le assunzioni in ruolo di cui
all'art. 551, comma 4.
2. Le graduatorie permanenti di cui al comma 1 sono
periodicamente integrate con l'inserimento di coloro che
hanno superato le prove dell'ultimo concorso, per titoli ed
esami, e di coloro che hanno chiesto il trasferimento dalla
corrispondente graduatoria permanente di altra provincia.
Contemporaneamente all'inserimento dei nuovi aspiranti e'
effettuato l'aggiornamento delle posizioni di graduatoria
di coloro che sono gia' compresi nella graduatoria
permanente.
3. Le operazioni di cui al comrna 2 sono effettuate
secondo le modalita' definite dal regolamento di cui al
comma 3 dell'art. 401.
4. La collocazione nella graduatoria permanente non
costituisce elemento valutabile nei corrispondenti,
concorsi per titoli ed esami.
5. Le graduatorie permanenti sono utilizzabili
soltanto dopo l'esaurimento delle corrispondenti
graduatorie compilate ai sensi dell'art. 17 del
decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 luglio 1988, n. 246, e
trasformate in graduatorie nazionali dall'art. 8-bis del
decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 ottobre 1988, n. 426.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano anche ai responsabili amministrativi dei
conservatori di musica, delle accademie di belle arti e
delle accademie nazionali d'arte drammatica e di danza.
7. Ai fini dell'inserimento nelle graduatorie
permanenti del personale di cui al comma 6, le graduatorie
concorsuali previste dall'art. 552, comma 5-bis, sono
ripartite in graduatorie provinciali .
4. L'indizione, lo svolgimento dei concorsi e le
conseguenti assunzioni per l'accesso alla terza qualifica
del personale ATA delle accademie e dei conservatori
avvengono con le modalita' di cui al comma 5-bis dell'art.
552 del testo unico, inserito dalla lettera c) del comma 2
del presente articolo.
5. Il personale ATA del Conservatorio di musica di
Trento e' a carico della provincia di Trento.
6. Nella prima integrazione delle graduatorie
permanenti di cui all'art. 553 del testo unico, come
sostituito dal comma 3 del presente articolo, hanno titolo
all'inclusione oltre al personale che chiede il
trasferimento dalla corrispondente graduatoria di altra
provincia:
a) coloro che siano in possesso dei requisiti
richiesti dalle norme previgenti per la partecipazione ai
soppressi concorsi, per soli titoli;
b) coloro che abbiano superato le prove di un analogo
concorso, per titoli ed esami, e siano inseriti, alla data
di entrata in vigore della presente legge, in una
graduatoria per l'assunzione del personale non di ruolo. Si
prescinde da quest'ultimo requisito per il personale che
abbia superato le prove dell'ultimo concorso, per titoli ed
esami, bandito anteriormente alla data di entrata in vigore
della presente legge.
7. Il regolamento di cui al comma 3 dell'art. 401 del
testo unico, come sostituito dal comma 6 dell'art. 1 della
presente legge, stabilisce anche le modalita' della prima
integrazione delle graduatorie permanenti.
8. Il personale che alla data di entrata in vigore
della presente legge e' inserito nelle graduatorie del
concorso, per soli titoli, in due province, ferma restando
tale collocazione, indica una delle due province ai fini
dell'assunzione come supplente.
9. L'art. 557 del testo unico e' sostituito dal
seguente:
"Art. 557 (Concorsi riservati). - 1. Una quota del 30
per cento e, rispettivamente, del 40 per cento dei posti
disponibili annualmente nelle dotazioni della seconda e
terza qualifica di cui all'art. 51 del contratto collettivo
nazionale di lavoro del comparto "Scuola , pubblicato nel
supplemento ordinario n. 109 alla Gazzetta Ufficiale n. 207
del 5 settembre 1995, e' conferita agli impiegati di ruolo
delle qualifiche immediatamente inferiori, che siano
inseriti in graduatorie permanenti, periodicamente
integrabili previo conseguimento di una idoneita' in
appositi concorsi riservati.
2. Ai concorsi riservati di cui al comma 1 possono
partecipare gli impiegati di ruolo delle qualifiche
immediatamente inferiori anche se privi del titolo di
studio richiesto per l'ammissione alla qualifica cui
aspirano, purche' in del titolo di studio richiesto per la
qualifica di appartenenza e di una anzianita' di almeno
cinque anni di servizio di ruolo o, a prescindere da tale
anzianita', se in possesso del titolo di studio richiesto
per la qualifica cui accedono, fatto salvo quanto disposto
dall'art. 556, comma 4, per particolari attivita' tecniche
o specialistiche.
3. I concorsi riservati per la seconda qualifica sono
per esami. Gli esami consistono nelle due prove scritte e
nel colloquio previsti dall'art. 552 per i concorsi
pubblici.
4. Il concorso riservato per la terza qualifica e'
per titoli, integrato da una o piu' prove pratiche
attinenti alle mansioni proprie del profilo professionale e
del ruolo per cui il concorso viene indetto.
5. L'integrazione delle graduatorie permanenti di cui
al comma 1 avviene mediante l'inserimento dei nuovi
aspiranti risultati idonei nei concorsi riservati.
6. I concorsi riservati sono banditi dagli uffici
dell'amministrazione scolastica periferica sulla base di
una ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, con
periodicita' quadriennale ovvero in caso di esaurimento
delle graduatorie permanenti di cui al comma 1 .
10. Le graduatorie dei concorsi riservati vigenti alla
data di entrata in vigore della predetta legge e quelle che
saranno compilate a seguito delle procedure dei medesimi
concorsi riservati in corso di svolgimento sono trasformate
nelle graduatorie permanenti di cui all'art. 557 del testo
unico, come sostituito dal comma 9 del presente articolo.
11. I modelli viventi in possesso dei titoli di studio
previsti dalla tabella I allegata al contratto collettivo
nazionale di lavoro, del comparto "Scuola", pubblicato nel
supplemento ordinario n. 109 alla Gazzetta Ufficiale n. 207
del 5 settembre 1995, per l'accesso rispettivamente alla
terza e quarta qualifica del personale ATA, che, alla data
di entrata in vigore della presente legge, abbiano prestato
cinque anni di servizio anche non continuativo nelle
accademie di belle arti e nei licei artistici, sono
inseriti, a domanda, sulla base dell'anzianita' di
servizio, in graduatorie ad esaurimento ai fini
dell'assunzione in ruolo, sui posti annualmente
disponibili. L'inserimento nella graduatoria per la terza
qualifica e' comunque subordinato al superamento di una
prova di idoneita' all'espletamento delle funzioni dello
specifico profilo, i cui contenuti e modalita' sono
definiti con ordinanza del Ministro della pubblica
istruzione. All'onere derivante dallo svolgimento della
predetta prova di idoneita' si provvede entro il limite di
spesa di cui all'art. 2, comma 4. I modelli viventi in
possesso dei requisiti di servizio di cui al presente comma
sono assunti, nei limiti, del fabbisogno annuale, con
contratto di durata annuale per un numero di ore compreso
tra le dieci e le venti settimanali. L'ulteriore fabbisogno
di modelli viventi nelle accademie di belle arti e nei
licei artistici e' soddisfatto mediante il ricorso a
contratti di prestazione d'opera. I modelli viventi che
siano stati inclusi, ai sensi del presente comma nelle
graduatorie ad esaurimento per l'assunzione nei ruoli del
personale ATA hanno titolo altresi', a domanda, alla
precedenza nell'assunzione con contratto di lavoro a tempo
determinato, da parte dei capi d'istituto delle accademie
di belle arti e dei licei artistici, nei corrispondenti
profili professionali. Dalla data di entrata in vigore
della presente legge l'art. 275 del testo unico e'
abrogato. In sede nazionale verra' attivato un confronto
fra amministrazione scolastica e organizzazioni sindacali
sulle modalita' di attuazione del presente comma.
Art. 11 (Disposizioni varie). - 9. A decorrere
dall'anno scolastico 1999-2000, i corsi a indirizzo
musicale, autorizzati in via sperimentale nella scuola
media e funzionanti nell'anno scolastico 1998-1999, sono
ricondotti a ordinamento. In tali corsi lo specifico
insegnamento di strumento musicale costituisce integrazione
interdisciplinare ed arricchimento dell'insegnamento
obbligatorio dell'educazione musicale. Il Ministro della
pubblica istruzione con proprio decreto stabilisce le
tipologie di strumenti musicali insegnati, i programmi, gli
orari, le prove d'esame e l'articolazione delle cattedre
provvedendo anche all'istituzione di una specifica classe
di concorso di strumento musicale. I docenti che hanno
prestato trecentosessanta giorni di servizio effettivo
nell'insegnamento sperimentale di strumento musicale nella
scuola media nel periodo compreso tra l'anno scolastico
1989-1990 e la data di entrata in vigore della presente
legge, di cui almeno centoottanta giorni a decorrere
dall'anno scolastico 1994-1995, sono immessi in ruolo su
tutti i posti annualmente disponibili a decorrere dall'anno
scolastico 1999-2000 ai sensi della normativa vigente. A
tal fine essi sono inseriti, a domanda, nelle graduatorie
permanenti di cui all'art. 401 del testo unico, come
sostituito dal comma 6 dell'art. 1 della presente legge, da
istituire per la nuova classe di concorso dopo
l'espletamento della sessione riservata di cui al
successivo periodo. Per i docenti che non siano in possesso
dell'abilitazione all'insegnamento di educazione musicale
nella scuola media l'inclusione nelle graduatorie
permanenti e' subordinata al superamento della sessione
riservata di esami di abilitazione all'insegnamento, da
indire per la nuova classe di concorso ai sensi dell'art.
2, comma 4, consistente in una prova analoga a quella di
cui all'art. 3, comma 2, lettera b).".
Note alle premesse:
- Per il testo degli articoli 1, 2, 6 e 11, comma 9,
della legge 3 maggio 1999, n. 124, vedasi in nota al
titolo.
- Si riporta il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
"Art. 17. - 3. Con decreto ministeriale possono essere
adottati regolamenti nelle materie di competenza del
Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la
legge espressamente conferisca tale potere. Tali
regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri,
possono essere adottati con decreti interministeriali,
ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da
parte della legge. I regolamenti ministeriali ed
interministeriali non possono dettare norme contrarie a
quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono
essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri
prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento , sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto della
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.".



 
Art. 2
Prima integrazione delle graduatorie permanenti

1. Le graduatorie dei soppressi concorsi per soli titoli costituiscono le graduatorie base. Nella prima integrazione tutto il personale ivi incluso viene graduato in base al punteggio gia' posseduto aggiornato secondo quanto previsto dal comma 3. Ai fini dell'utilizzo delle graduatorie permanenti per il conferimento delle supplenze annuali e temporanee fino al termine delle attivita' didattiche, i docenti di cui al presente comma, inclusi nelle graduatorie di due province, devono indicare in quale delle due province in cui sono collocati intendono concorrere anche ai fini dell'assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato.
2. In tale fase, i docenti di cui al comma 1 possono chiedere il trasferimento ad altra provincia e sono parimenti inseriti nella graduatoria base della provincia richiesta, con il punteggio posseduto nella graduatoria di provenienza, aggiornato ai sensi del comma 3. Puo' essere chiesto il trasferimento da una od entrambe le province di precedente inclusione. Il trasferimento di provincia comporta automaticamente il trasferimento d'iscrizione per tutte le graduatorie per le quali l'aspirante ha diritto ad essere incluso ed il depennamento da tutte le graduatorie della o delle province da cui chiede il trasferimento. Nella domanda di trasferimento deve essere indicata in ogni caso la provincia in cui l'aspirante intende concorrere anche per l'assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato.
3. Nella medesima fase i punteggi di coloro che sono gia' iscritti nelle graduatorie base sono aggiornati, a domanda, con la valutazione di eventuali nuovi titoli, sulla base della tabella approvata con decreto ministeriale 29 marzo 1993 e modificata con decreto ministeriale 29 gennaio 1994 (allegato A).
4. La prima integrazione delle graduatorie base avviene con l'inclusione, in coda alle medesime graduatorie e nel seguente ordine di precedenza, di: a1) coloro che il 25 maggio 1999, data di entrata in vigore della
legge 3 maggio 1999, n. 124, di seguito denominata legge, sono in
possesso dei seguenti requisiti richiesti per partecipare ai
soppressi concorsi per soli titoli: superamento delle prove di un
concorso per titoli ed esami o di esame anche ai soli fini
abilitativi relativo alla medesima classe di concorso o al
medesimo posto di ruolo; trecentosessanta giorni di servizio
prestati nelle scuole statali nel triennio scolastico antecedente
alla data predetta; a2) coloro che maturano i requisiti di cui alla precedente lettera
a1) alla data di scadenza del termine per la presentazione delle
domande d'inclusione nella graduatoria permanente;
b) coloro che alla data di scadenza per la presentazione delle
domande d'inclusione nella graduatoria permanente hanno superato
le prove di un concorso per titoli ed esami o di esami anche ai
soli fini abilitativi relativo alla medesima classe di concorso o
al medesimo posto di ruolo e siano inseriti, alla data del 25
maggio 1999, in una graduatoria provinciale o di istituto per
l'assunzione di personale non di ruolo. Sono da considerare in
possesso del secondo requisito anche coloro che essendo stati
inseriti nelle predette graduatorie risultavano temporaneamente
depennati alla data di entrata in vigore della legge per i motivi
previsti dall'articolo 7, comma 6, della ordinanza ministeriale n.
371 del 29 dicembre 1994 e avevano titolo a chiedere il
reinserimento ai sensi dell'articolo 7, comma 7, della medesima
ordinanza ministeriale. Il requisito della iscrizione nelle
graduatorie per l'assunzione di personale non di ruolo non e'
richiesto per coloro che hanno superato le prove del
corrispondente concorso per titoli ed esami, conclusosi
successivamente a1 31 marzo 1995, data di scadenza del termine per
la presentazione delle domande di inclusione nelle graduatorie di
supplenza, fissato con l'ordinanza ministeriale n. 371 del 29
dicembre 1994, come modificata dalla ordinanza ministeriale n. 66
del 27 febbraio 1995.
5. Coloro che superano le prove della sessione riservata di esami
indetta ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge, sono
iscritti negli scaglioni di cui alle lettere a2) o b) del comma 4,
a seconda che siano in possesso o meno del requisito dei
trecentosessanta giorni di servizio prestato nelle scuole statali
nel triennio scolastico antecedente la data di scadenza del
termine per la presentazione della domanda di inclusione nelle
graduatorie.
6. All'interno dei singoli scaglioni gli aspiranti sono inclusi con
il punteggio loro spettante in base ai titoli posseduti, da
valutare secondo la tabella di cui all'allegato A.
7. Il personale di cui ai commi 4 e 5 puo' chiedere, ai fini
dell'assunzione in ruolo e del conferimento delle supplenze,
l'inserimento in una sola provincia e per tutte le graduatorie
permanenti per le quali e' in possesso dei requisiti di
ammissione.



Note all'art. 2:
- Per l'argomento della legge 3 maggio 1999, n. 124, v.
in nota al titolo.
- Si riporta il testo dell'art. 7, commi 6 e 7,
dell'ordinanza ministeriale n. 371 del 29 dicembre 1994,
concernente "Disciplina per il conferimento al personale
docente delle supplenze nelle scuole materne, elementari e
negli istituti di istruzione secondaria e artistica" e
dell'ordinanza ministeriale n. 66 del 27 febbriao 1995,
concernente modificazioni e integrazioni alla ordinanza
ministeriale n. 371 del 29 dicembre 1994:
"Art. 7. - 6. La mancata accettazione della nomina di
supplenza annuale o temporanea del provveditore comporta il
depennamento definitivo dalla relativa graduatoria, fatto
salvo quanto stabilito dal successivo art. 15, comma 4, il
depennamento si applica nel caso di accettazione din nomina
provveditoriale per altra graduatoria.
7. I docenti depennati dalle graduatorie permanenti, a
seguito della mancata accettazione di alcune delle nomine
per le quali sono stati convocati, hanno titolo di
ottenere, a domanda, il reinserimento in graduatoria per
l'anno scolastico immediatamente successivo, utilizzando
gli apposti moduli e compilando esclusivamente le sezioni
"dati anagrafici e "graduatorie richieste .".
- Si riporta per opportuna conoscenza, il testo
dell'art. 3, comma 3, dell'ordinanza ministeriale n. 371
del 29 dicembre 1994, come integrata dall'ordinanza
ministeriale 27 febbraio 1995, n. 66:
"Art. 3. - 3. Le domande devono essere presentate per
tutti gli ordini di scuola ogni triennio dal 30 gennaio al
28 febbraio. Limitatamente al triennio scolastico
1995/1998, il termine di presentazione delle domande e'
prorogato al 31 marzo 1995".



 
Art. 3

Trasferimento di graduatoria negli anni intermedi
1. Il personale incluso nelle graduatorie permanenti puo' chiedere
il trasferimento nelle corrispondenti graduatorie di altra
provincia in ciascuno degli anni intermedi tra una integrazione e
quella successiva. Il trasferimento di provincia comporta
automaticamente il trasferimento d'iscrizione per tutte le
graduatorie per le quali l'aspirante ha diritto ad essere incluso
ed il depennamento da tutte le graduatorie di precedente
inclusione. Il personale incluso nella graduatoria base puo'
chiedere il trasferimento da una od entrambe le province di
precedente inclusione indicando in ogni caso la provincia in cui
intende concorrere anche per l'assunzione con contratto di lavoro
a tempo determinato.
2. Il personale di cui al comma 1 si inserisce nella provincia
prescelta in coda all'ultimo incluso, in scaglioni distinti in
relazione a quello di provenienza e sulla base del punteggio
posseduto.
 
Art. 4
Integrazioni successive

1. Le integrazioni delle graduatorie permanenti successive alla
prima sono effettuate periodicamente con l'inserimento del
personale che ha superato le prove dell'ultimo concorso per titoli
ed esami per la medesima classe di concorso o il medesimo posto.
L'integrazione avviene ogni volta con l'inserimento degli aventi
titolo in uno scaglione successivo all'ultimo. Tali operazioni
sono subordinate all'espletamento su tutto il territorio nazionale
dei corrispondenti concorsi per titoli ed esami. Le integrazioni
delle graduatorie permanenti hanno effetto per le assunzioni in
ruolo da disporre a decorrere dal primo o dal secondo anno
scolastico successivo all'approvazione delle corrispondenti
graduatorie dei concorsi per titoli ed esami in relazione alla
data di approvazione. Se tale approvazione interviene su tutto il
territorio nazionale nel periodo compreso tra il 1o settembre e il
31 marzo le integrazioni avranno effetto per le assunzioni da
disporre a decorrere dall'inizio del primo anno scolastico
successivo. Qualora invece tale approvazione intervenga tra il 1o
aprile e il 31 agosto, le integrazioni avranno effetto per le
assunzioni da disporre con decorrenza dall'inizio del secondo anno
scolastico successivo.
2. I nuovi aspiranti possono chiedere l'inserimento nelle
graduatorie permanenti di una sola provincia.
3. Il personale di cui al comma 1 e' graduato secondo il punteggio
spettante per i titoli posseduti, in base alla tabella di
valutazione di cui all'allegato A.
4. Contemporaneamente alle operazioni di cui al comma 1 e'
effettuato l'aggiornamento, a domanda, nell'ambito dello scaglione
di appartenenza, delle posizioni di coloro che sono gia' iscritti,
con la valutazione dei nuovi titoli prodotti dagli interessati,
sulla base della tabella di valutazione (allegato A). Nella
medesima fase, coloro che sono gia' inseriti in coda alle
graduatorie permanenti, in quanto trasferiti dalle corrispondenti
graduatorie di altre province nei precedenti anni scolastici
intermedi, sono inseriti a pieno titolo nello scaglione
corrispondente a quello di provenienza con il punteggio posseduto,
eventualmente aggiornato con quello spettante per effetto della
valutazione dei nuovi titoli prodotti, in base alla tabella di
valutazione allegata (allegato A). Analogamente si procede
all'inserimento a pieno titolo nello scaglione corrispondente a
quello di provenienza nei confronti di coloro che chiedono il
trasferimento di graduatoria in questa fase di integrazione e
aggiornamento delle graduatorie. Per quest'ultima categoria si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 in materia di
iscrizione e depennamento dalle graduatorie.
 
Art. 5
Istituzione delle graduatorie permanenti relative alla
classe di concorso di strumento musicale nella scuola media

1. Per la classe di concorso di strumento musicale nella scuola
media sono istituite graduatorie provinciali permanenti distinte
per le specialita' strumentali previste nei programmi allegati al
decreto ministeriale 6 agosto 1999, n. 201.
2. La compilazione delle graduatorie previste al comma 1 e'
subordinata alla conclusione delle procedure per l'espletamento
della sessione riservata di esami per l'abilitazione
all'insegnamento prevista dall'articolo 11, comma 9, della legge.



Note all'art. 5:
- Il decreto ministeriale del 6 agosto 1999, n. 201,
reca: "Riconduzione ad ordinamento dei corsi sperimentali
ad indirizzo musicale nella scuola media, ai sensi della
legge 3 maggio 1999, n. 124, art. 11, comma 9".
- Per il testo dell'art. 11, comma 9, della legge 3
maggio 1999, n. 124, vedasi in nota al titolo.



 
Art. 6
Docenti aventi titolo all'inserimento in graduatoria

1. Hanno titolo a chiedere l'inserimento nelle graduatorie
permanenti istituite ai sensi dell'articolo 5 i docenti che hanno
prestato trecentosessanta giorni di servizio effettivo
nell'insegnamento sperimentale di strumento musicale nella scuola
media nel periodo compreso tra l'anno scolastico 1989/1990 e il 25
maggio 1999, data di entrata in vigore della legge, di cui almeno
centottanta giorni a decorrere dall'anno scolastico 1994/1995,
purche' in possesso o dell'abilitazione all'insegnamento di
educazione musicale nella scuola media conseguita antecedentemente
al 25 maggio 1999 o dell'abilitazione in strumento musicale nella
scuola media conseguita nella sessione riservata indetta ai sensi
dell'articolo 11, comma 9, della legge.
2. L'inserimento nelle graduatorie permanenti puo' essere richiesto
per la provincia in cui l'aspirante presta servizio, alla data di
presentazione della domanda, per l'insegnamento di strumento
musicale o, in mancanza, nella provincia in cui sia stato prestato
l'ultimo dei servizi d'insegnamento utili ai sensi del comma 1.
 
Art. 7
Criteri di compilazione delle graduatorie permanenti
e composizione delle commissioni

1. Gli aspiranti aventi titolo all'inclusione in graduatoria sono
graduati secondo il punteggio spettante sulla base della tabella
di valutazione dei titoli (allegato B) utilizzata per la
compilazione degli elenchi di cui al decreto ministeriale 13
febbraio 1996 e allegata al medesimo decreto. Gli aspiranti
inclusi negli elenchi compilati ai sensi del citato decreto
ministeriale 13 febbraio 1996 vengono collocati nelle graduatorie
permanenti con il punteggio loro gia' attribuito, eventualmente
aggiornato con la valutazione dei titoli maturati in data
successiva alla scadenza dei termini a suo tempo previsti per la
presentazione delle domande di inclusione negli elenchi stessi.
2. La determinazione dei criteri di massima per la valutazione dei
titoli artistico-professionali, la valutazione dei titoli e la
compilazione delle graduatorie permanenti, distinte per
l'insegnamento di ciascuno strumento, sono effettuate da apposite
commissioni presiedute dal provveditore agli studi o da un suo
delegato e composte da: un docente dello specifico strumento del
conservatorio di musica della provincia o, in mancanza, di
provincia viciniore; due presidi di scuole medie nelle quali
funzionino corsi ad indirizzo musicale; un insegnante di corso ad
indirizzo musicale con il quale sia stato stipulato contratto per
strumento diverso da quello cui si riferiscono le graduatorie da
compilare; un insegnante a tempo indeterminato di educazione
musicale che non abbia prodotto domanda per l'inclusione nelle
graduatorie permanenti di cui all'articolo 5 e sia in possesso del
diploma relativo allo strumento cui si riferisce la specifica
graduatoria o, in mancanza, di diploma di strumento affine.
3. Le funzioni di segretario delle commissioni sono svolte da un
impiegato di livello non inferiore al quinto.
4. I componenti della commissione e il segretario sono nominati dal
dirigente dell'ufficio scolastico territorialmente competente.



Nota all'art. 7:
- Il decreto ministeriale 13 febbraio 1996 reca: "Nuova
disciplina della sperimentazione nelle scuole medie ad
indirizzo musicale".



 
Art. 8
Trasferimento di graduatoria

1. Il personale incluso nelle graduatorie permanenti di cui
all'articolo 5 puo' chiedere annualmente il trasferimento nella
corrispondente graduatoria di altra provincia. Il trasferimento in
altra provincia comporta automaticamente il depennamento dalla
graduatoria di provenienza.
2. Il personale di cui al comma 1 si inserisce nella graduatoria
della nuova provincia prescelta in coda a coloro che vi si trovano
gia' inclusi.
3. Nel caso di piu' aspiranti al trasferimento, gli stessi sono
graduati tra loro in base al punteggio con il quale erano inclusi
nella graduatoria di provenienza.
 
Art. 9
Integrazioni successive

1. L'integrazione delle graduatorie di cui all'articolo 5 sono
disposte in conformita' delle disposizioni impartite nell'articolo
4, secondo il punteggio attribuito sulla base di una tabella di
valutazione da adottare con successivo decreto del Ministro della
pubblica istruzione.
 
Art. 10
Trasformazione delle graduatorie provinciali dei
concorsi per soli titoli in graduatorie permanenti

1. Le graduatorie dei concorsi per soli titoli per l'accesso ai
ruoli provinciali del profilo professionale di responsabile
amministrativo sono trasformate in graduatorie permanenti, da
integrare e aggiornare secondo le modalita' di cui agli articoli
11, 12 e 13. Coloro che sono inclusi nelle graduatorie dei
soppressi concorsi per soli titoli sono confermati nelle
corrispondenti graduatorie permanenti nella posizione e con il
punteggio posseduti. E' confermata l'eventuale presenza in due
province.
 
Art. 11
Prima integrazione delle graduatorie permanenti

1. Le graduatorie dei soppressi concorsi per soli titoli
costituiscono le graduatorie base. Nella prima integrazione tutto
il personale ivi incluso viene graduato in base al punteggio gia'
posseduto aggiornato secondo quanto previsto dal comma 3. Ai fini
dell'utilizzo delle graduatorie permanenti per il conferimento
delle supplenze annuali e temporanee fino al termine delle
attivita' didattiche, il personale di cui al presente comma,
incluso nelle graduatorie di due province, deve indicare in quale
delle due province in cui e' collocato intende concorrere anche ai
fini dell'assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato.
2. In tale fase, il personale di cui al comma 1 puo' chiedere il
trasferimento ad altra provincia ed e' parimenti inserito nella
graduatoria base della provincia richiesta, con il punteggio
posseduto nella graduatoria di provenienza, aggiornato ai sensi
del comma 3. Puo' essere chiesto il trasferimento da una od
entrambe le province di precedente inclusione. Il trasferimento di
provincia comporta automaticamente il depennamento dalla
graduatoria della o delle province da cui chiede il trasferimento.
Nella domanda di trasferimento deve essere indicata in ogni caso
la provincia in cui l'aspirante intende concorrere anche per
l'assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato.
3. Nella medesima fase i punteggi di coloro che sono gia' iscritti
nelle graduatorie base sono aggiornati, a domanda, con la
valutazione di eventuali nuovi titoli, sulla base della tabella
approvata con decreto ministeriale n. 292 del 7 maggio 1997
(allegato C).
4. La prima integrazione della graduatoria base avviene con
l'inclusione, in coda alla medesima graduatoria e nel seguente
ordine di precedenza, di: a) coloro che alla data di scadenza del termine per la presentazione
della domanda di inclusione sono in possesso dei seguenti
requisiti richiesti per partecipare ai soppressi concorsi per soli
titoli: superamento delle prove di un concorso per titoli ed esami
o di esami per l'accesso ai ruoli di responsabile amministrativo
statale della scuola o a precorsi ruoli corrispondenti;
trecentosessanta giorni di servizio di responsabile amministrativo
prestati nel triennio scolastico antecedente, oppure cinque anni
di servizio prestati nei ruoli della terza qualifica funzionale
della scuola, immediatamente inferiore a quella cui si concorre; b) coloro che alla data di scadenza per la presentazione delle
domande d'inclusione nella graduatoria permanente hanno superato
le prove di un concorso per titoli ed esami o di esami per
l'accesso ai ruoli di responsabile amministrativo statale della
scuola o a precorsi ruoli corrispondenti e siano inseriti, alla
data del 25 maggio 1999, in una graduatoria provinciale o
d'istituto per l'assunzione di personale non di ruolo. Sono da
considerare in possesso del secondo requisito anche coloro che
essendo stati inseriti nelle predette graduatorie risultavano
temporaneamente depennati alla data di entrata in vigore della
legge per i motivi previsti dall'articolo 12, comma 15, della
ordinanza ministeriale n. 59 del 21 febbraio 1994 e avevano titolo
a chiedere il reinserimento ai sensi del medesimo articolo della
stessa ordinanza ministeriale. Il requisito della iscrizione nelle
graduatorie per l'assunzione di personale non di ruolo non e'
richiesto per coloro che hanno superato le prove del
corrispondente concorso per titoli ed esami, conclusosi
successivamente al 23 aprile 1994, data di scadenza del termine
per la presentazione delle domande di inclusione nelle graduatorie
di supplenza, fissato con l'ordinanza ministeriale n. 59 del 21
febbraio 1994.
5. All'interno dei singoli scaglioni gli aspiranti sono inclusi con il punteggio loro spettante in base ai titoli posseduti, da valutare secondo la tabella di cui all'allegato C.
6. Il personale di cui al comma 4 puo' chiedere, ai fini dell'assunzione in ruolo e del conferimento delle supplenze, l'inserimento in una sola provincia.



Note all'art. 11:
- Si riporta il testo dell'art. 12, comma 15,
dell'ordinanza ministeriale n. 59 del 21 febbraio 1994,
concernente nomine del personale amministrativo, tecnico ed
ausiliario non di ruolo delle scuole ed istituti di
istruzione primaria, secondaria ed artistica, nelle
istituzioni educative degli istituti e scuole speciali
statali: "Art. 12. - 15. La mancata accettazione della
nomina conferita, ovvero l'accettazione condizionata o con
riserva, comporta il depennamento dalla relativa
graduatoria per il periodo di validita' della stessa, salvo
il diritto ad ottenere, a domanda, il reinserimento per il
successivo anno scolastico, per il personale ausiliario, la
mancata accettazione della nomina comporta il depennamento
dalla relativa graduatoria, nonche' dalle corrispondenti
graduatorie di istituto. Le sanzioni predette non si
applicano nei casi di accettazione di nomina conferita dal
provveditore agli studi per altra graduatoria relativa a
qualunque tipo di personale amministrato dal provveditorato
agli studi e, in ogni caso non pregiudicano la possibilita'
di ottenere supplenze temporanee sulla base delle
graduatorie di istituto. Chi, senza giustificato motivo,
non assume servizio nei giorni successivi all'accettazione
entro il termine prefissato, ovvero, dopo aver assunto
servizio, abbandoni la supplenza, decade dalla nomina e
viene depennato, per l'intero triennio di validita', dalla
relativa graduatoria provinciale e da quelle successive
rispetto all'ordine indicato nel precedente art. 2, nonche'
dalle corrispondenti graduatorie di istituto.
L'appartenenza ad un ruolo provinciale non comporta il
depennamento dalla corrispondente graduatoria provinciale
di supplenza.". - Il decreto ministeriale 7 maggio
1997, n. 292, reca: "Tabella di valutazione dei titoli per
i responsabili amministrativi della scuola".



 
Art. 12
Trasferimento di graduatoria negli anni intermedi

1. Il personale incluso nelle graduatorie permanenti puo' chiedere annualmente il trasferimento nella corrispondente graduatoria di altra provincia in ciascuno degli anni intermedi tra una integrazione e quella successiva. Il trasferimento di provincia comporta il depennamento dalla graduatoria di provenienza. Il personale incluso nella graduatoria base puo' chiedere il trasferimento da una od entrambe le province di precedente inclusione, indicando in ogni caso la provincia in cui intende concorrere anche per l'assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato.
2. Il personale di cui al comma 1 si inserisce nella provincia prescelta in coda all'ultimo incluso, in scaglioni distinti in relazione a quello di provenienza e sulla base del punteggio posseduto.
 
Art. 13
Integrazioni successive

1. Le integrazioni delle graduatorie permanenti successive alla prima sono effettuate periodicamente con l'inserimento del personale che ha superato le prove dell'ultimo concorso per titoli ed esami. L'integrazione avviene ogni volta con l'inserimento degli aventi titolo in uno scaglione successivo all'ultimo. Tali operazioni sono subordinate all'espletamento su tutto il territorio nazionale dei corrispondenti concorsi per titoli ed esami. Le integrazioni delle graduatorie permanenti hanno effetto per le assunzioni in ruolo da disporre a decorrere dal primo o dal secondo anno scolastico successivo all'approvazione delle corrispondenti graduatorie dei concorsi per titoli ed esami in relazione alla data di approvazione. Se tale approvazione interviene su tutto il territorio nazionale nel periodo compreso tra il 1o settembre e il 31 marzo le integrazioni avranno effetto per le assunzioni da disporre a decorrere dall'inizio del primo anno scolastico successivo. Qualora invece tale approvazione intervenga tra il 1o aprile e il 31 agosto, le integrazioni avranno effetto per le assunzioni da disporre con decorrenza dall'inizio del secondo anno scolastico successivo.
2. I nuovi aspiranti possono chiedere l'inserimento nelle graduatorie permanenti di una sola provincia.
3. Il personale di cui al comma 1 e' graduato secondo il punteggio spettante per i titoli posseduti, in base alla tabella di valutazione di cui all'allegato C.
4. Contemporaneamente alle operazioni di cui al comma 1 e' effettuato l'aggiornamento, a domanda, nell'ambito dello scaglione di appartenenza, delle posizioni di coloro che sono gia' iscritti, con la valutazione dei nuovi titoli prodotti dagli interessati, sulla base della tabella di valutazione (allegato C). Nella medesima fase, coloro che sono gia' inseriti in coda alle graduatorie permanenti, in quanto trasferiti dalle corrispondenti graduatorie di altre province nei precedenti anni scolastici intermedi, sono inseriti a pieno titolo nello scaglione corrispondente a quello di provenienza con il punteggio posseduto, eventualmente aggiornato con quello spettante per effetto della valutazione dei nuovi titoli prodotti, in base alla tabella di valutazione allegata (allegato C). Analogamente si procede all'inserimento a pieno titolo nello scaglione corrispondente a quello di provenienza nei confronti di coloro che chiedono il trasferimento di graduatoria in questa fase di integrazione e aggiornamento delle graduatorie. Per quest'ultima categoria si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 in materia di iscrizione e depennamento dalle graduatorie.
 
Art. 14
Disposizioni transitorie e finali

1. I termini e le modalita' per la presentazione delle domande di inclusione nelle graduatorie permanenti, di aggiornamento del punteggio per i nuovi titoli acquisiti e di trasferimento ad altra provincia sono definiti con decreto del Ministro della pubblica istruzione improntato a criteri di semplificazione e snellimento delle procedure amministrative e degli adempimenti da parte degli aspiranti medesimi.
2. Il personale che sia gia' di ruolo per altro grado di scuola o altra classe di concorso deve dichiarare esplicitamente che l'inserimento nella graduatoria permanente e' finalizzato anche al conferimento delle supplenze.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 27 marzo 2000
Il Ministro: Berlinguer Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Registrato alla Corte dei conti il 4 maggio 2000
Registro n. 1 Pubblica istruzione, foglio n. 98
 
Allegato A

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER IL PERSONALE DOCENTE DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO ED IL PERSONALE EDUCATIVO. (Approvata con decreto ministeriale 29 marzo 1993, modificata con decreto
ministeriale 29 gennaio 1994).

A - Per il superamento di un concorso, per titoli ed esami, o di un esame anche ai soli fini abilitativi, relativo alla medesima classe di concorso o al medesimo posto per cui si chiede di partecipare al concorso per soli titoli, vengono attribuiti fino ad un massimo di punti 36.
Nel predetto limite dei punti 36 vengono attribuiti, in relazione al punteggio, rapportato in centesimi, con cui il concorso o l'esame ai soli fini abilitativi e' stato superato (1) i seguenti punti:
punti 12 per il punteggio minimo per l'inclusione fino a 59;
punti 15 per il punteggio da 60 a 65;
punti 18 per il punteggio da 66 a 70;
punti 21 per il punteggio da 71 a 75;
punti 24 per il punteggio da 76 a 80;
punti 27 per il punteggio da 81 a 85;
punti 30 per il punteggio da 86 a 90;
punti 33 per il punteggio da 91 a 95;
punti 36 per il punteggio da 96 a 100.
I concorsi e le abilitazioni diversamente classificati devono essere rapportati in centesimi. Le eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al voto superiore solo se pari o superiori a 0,50.
E' equiparata al superamento di concorso l'inclusione in terne di concorso a cattedre negli istituti d'istruzione artistica.
Si valuta il superamento di un solo concorso o esame di abilitazione.
B - Per l'insegnamento in scuole materne o elementari o in istituti di istruzione secondaria o artistica statali, ivi compreso l'insegnamento prestato su posti di sostegno a favore degli alunni portatori di handicaps, o per il servizio prestato dal personale educativo, relativo al posto o alla classe di concorso per il quale si chiede la partecipazione al concorso per soli titoli, sono attribuiti:
per ogni anno, punti 12;
per ogni mese o frazione di almeno 16 giorni (fino ad un massimo di punti 12), punti 2.
Si valuta soltanto il servizio prestato con il possesso del titolo di studio ove prescritto dalla normativa vigente all'epoca della prestazione del servizio medesimo.
C - Per l'insegnamento in scuole elementari, in scuole od istituti di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiati, parificati, legalmente riconosciuti e in scuole materne non statali autorizzate e con nomina dei docenti approvata dalla competente Autorita' scolastica, relativo al posto o alla classe di concorso per il quale si chiede la partecipazione al concorso per soli titoli, sono attribuiti:
per ogni anno, punti 6;
per ogni mese o frazione di almeno 16 giorni (fino ad un massimo di punti 6), punti 1.
Si valuta soltanto il servizio prestato con il possesso del titolo di studio ove prescritto dalla normativa vigente all'epoca della prestazione del servizio medesimo.
D - Altri titoli:
1) Per i titoli di studio di livello pari o superiore a quelli che danno accesso al ruolo cui si riferisce il concorso; per il superamento di altri concorsi per titoli ed esami o altri esami anche ai soli fini abilitativi relativi alla medesima o ad altre classi di concorso o al medesimo o ad altri posti:
punti 3 per ogni titolo, fino ad un massimo di punti 12.
2) Limitatamente ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola elementare, per le lauree in lingue e letterature straniere conseguite con il superamento di almeno due esami in una delle lingue straniere previste dal decreto ministeriale 28 giugno 1991 (francese, inglese, spagnolo, tedesco):
punti 6 per ogni titolo, fino ad un massimo di punti 12.
La valutazione dei titoli di laurea di cui al punto 2) e' alternativa alla valutazione degli stessi titoli ai sensi del punto 1). ----
(1) Il punteggio da prendere in considerazione e' quello complessivo con il quale il docente e' stato incluso nella graduatoria generale di merito o nell'elenco degli abilitati (*).
(*) Avvertenza - Ai candidati che abbiano superato il concorso per esami e titoli avente anche il fine del conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento deve essere valutato il punteggio complessivo relativo all'inserimento nella graduatoria generale di merito, comprensivo anche dei titoli (gia' espresso in centesimi) ovvero, se piu' favorevole, il punteggio spettante per le sole prove d'esame rapportato in centesimi.



Nota all'allegato A:
- Il decreto ministeriale 29 marzo 1993, modificato dal
decreto ministeriale 29 gennaio 1994, reca: "Tabella di
valutazione dei titoli per il personale docente delle
scuole di ogni ordine e grado ed il personale educativo".



 
Allegato B

TABELLA Dl VALUTAZIONE DEI TITOLI PER I DOCENTI DI STRUMENTO MUSICALE
NELLA SCUOLA MEDIA

I - Titoli culturali
a) Diploma di strumento attinente alla graduatoria:
con votazione fino a 7/10, punti 6;
con votazione fino a 9/10, punti 8;
con votazione fino a 10/10, punti 10;
con votazione di 10/10 e lode, punti 12.
b) Altro diploma di strumento, attestato o diploma in didattica della musica, rilasciato da Conservatori statali di musica o da istituti musicali pareggiati, punti 3.
c) Diploma di perfezionamento conseguito presso l'Accademia nazionale di Santa Cecilia relativo allo strumento cui si riferisce la graduatoria, punti 3.
d) Diploma di perfezionamento conseguito presso l'Accademia nazionale di Santa Cecilia per strumento diverso da quello cui si riferisce la graduatoria o relativo alla musica da camera, punti 1,50.
e) Laurea che da' accesso all'esame di abilitazione per l'insegnamento di educazione musicale, punti 4.
f) Laurea diversa da quella che da' accesso all'esame di abilitazione per l'insegnamento di educazione musicale, punti 2.
g) Diploma di istruzione secondaria di secondo grado, punti 1.
h) Superamento delle prove di esame nei concorsi, per titoli ed esami, nei conservatori di musica, relativi allo specifico strumento cui si riferisce la graduatoria; abilitazione all'insegnamento di educazione musicale o di strumento musicale nell'istruzione secondaria di primo grado, punti 6.
i) Superamento delle prove di esame nei concorsi, per esami e titoli, nei conservatori di musica per strumenti diversi da quello cui si riferisce la graduatoria; abilitazione all'insegnamento di educazione musicale nell'istruzione secondaria di secondo grado, punti 3. Nota alla categoria I:
Tutti i titoli della presente categoria sono valutabili una sola volta per ciascuna tipologia.
II - Titoli didattici
a) Per ogni anno di servizio prestato in qualita' di docente di ruolo o non di ruolo nei corsi di sperimentazione musicale nella scuola media per l'insegnamento dello stesso strumento cui si riferisce la graduatoria, punti 18;
Per ogni mese o frazione di mese di almeno sedici giorni (fino ad un massimo di punti 18), punti 3.
b) Per ogni anno di servizio prestato in qualita' di docente di ruolo o non di ruolo nei conservatori di musica o negli istituti musicali pareggiati per l'insegnamento dello stesso strumento cui si riferisce la graduatoria, punti 9;
Per ogni mese o frazione di mese di almeno sedici giorni (fino ad un massimo di punti 9), punti 1,50.
c) Per ogni anno di servizio prestato in qualita' di docente di ruolo o non di ruolo negli istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado per l'insegnamento dello stesso strumento cui si riferisce la graduatoria, punti 6;
Per ogni mese o frazione di mese di almeno sedici giorni (fino ad un massimo di punti 6), punti 1.
d) Per ogni anno di servizio prestato in qualita' di docente di ruolo o non di ruolo per l'insegnamento di educazione musicale nella scuola media, punti 4,5;
Per ogni mese o frazione di mese di almeno sedici giorni (fino ad un massimo di punti 4,50), punti 0,75.
e) Per il servizio prestato in qualita' di docente di strumento nei corsi di cui all'art. 44 della legge 20 maggio 1982, n. 270, punti 3,50. Nota alla categoria II:
Si valuta come anno intero il periodo di servizio di almeno centottanta giorni.
Vanno valutati tutti i periodi di servizio che a norma delle vigenti disposizioni sono considerati come effettivo servizio.
Nel caso di servizi diversi prestati contemporaneamente si attribuisce il punteggio piu' favorevole.
III - Titoli artistici (fino ad un massimo di punti 66)
a) Attivita' concertistica solistica in complessi di musica da camera (dal duo in poi) per lo stesso strumento cui si riferisce la graduatoria, da punti 1 a punti 2;
Per strumento diverso da quello cui si riferisce la graduatoria, da punti 0,5 a punti 1.
b) Attivita' professionale, compresa quella di direzione, in orchestre lirico-sinfoniche svolta in ciascun anno solare, da punti 1 a punti 6.
c) 1o, 2o o 3o premio in concorsi nazionali od internazionali (per ciascun esito, da punti 1 a punti 3.
d) Idoneita' in concorsi per orchestre sinfoniche di enti lirici o orchestre riconosciute (per ciascuna idoneita' e fino ad un massimo di punti 6), da punti 1 a punti 3.
e) Composizioni, pubblicazioni, incisioni discografiche, studi e ricerche di carattere musicale, metodologico o relative alla didattica strumentale (per ciascun titolo e fino ad un massimo di punti 6), da punti 0,5 a punti 1.
f) Corsi di perfezionamento in qualita' di allievi effettivi relativi allo strumento cui si riferisce la graduatoria, da punti 1 a punti 2;
Per strumento diverso da quello cui si riferisce la graduatoria, da punti 0,5 a punti 1.
g) Altre attivita' musicali documentate (per ciascun titolo), da punti 0,2 a punti 1. Note alla categoria III:
Tutti i titoli della presente categoria debbono essere valutati in ragione della loro rilevanza.
Ogni attivita' deve essere adeguatamente documentata e deve essere fornita la prova che essa sia stata effettivamente svolta.
Non sono presi in considerazione dattiloscritti, ciclostilati e pubblicazioni private, sia pure a stampa.
Le opere in collaborazione, prive di formali indicazioni circa il contributo dei singoli interessati, non sono valutabili.



Note all'allegato B:
- Si riporta il testo dell'art. 44 della legge
20 maggio 1982, n. 270 (Revisione della disciplina del
reclutamento del personale docente della scuola materna,
elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione degli
organici, adozione di misure idonee ad evitare la
formazione di precariato e sistemazione del personale
precario esistente):
"Art. 44 (Norme particolari per docenti di educazione
musicale). - I docenti di educazione musicale, in servizio
nell'anno scolastico 1980-1981, i quali siano in possesso
dell'attestato finale dei corsi musicali straordinari di
cui al precedente art. 1, ultimo comma, sono ammessi a
partecipare alla sessione riservata di esami di
abilitazione all'insegnamento, prevista dal precedente art.
35.
Essi hanno titolo ad essere riassunti nell'anno
scolastico 1982-1983, anche in soprannumero, nei limiti
delle ore di insegnamento svolte nell'anno scolastico
1980-1981 e nella stessa provincia, salvo il diritto al
completamento di orario. Essi sono mantenuti in servizio
fino al termine dell'anno scolastico in cui viene ultimata
la sessione riservata di esami di abilitazione.
Analogamente ed alle stesse condizioni hanno titolo ad
essere riassunti i docenti di educazione musicale, in
servizio nell'anno scolastico 1980-1981, sprovvisti di
diploma. Essi sono mantenuti in servizio fino al
conseguimento del diploma e, qualora lo conseguano, sino al
conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento.
Il diploma deve essere conseguito in appositi corsi
speciali organizzati dai conservatori di musica, secondo
modalita' da stabilirsi con decreto del Ministro della
pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della
pubblica istruzione, entro un anno dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
Detti corsi - la cui frequenza e' obbligatoria -
riguarderanno la didattica della musica e, per coloro che
non abbiano compiuto studi pianistici, anche lo studio del
pianoforte secondo i programmi vigenti per il corso di
pianoforte complementare per allievi di strumenti ad arco.
I docenti, di cui al precedente terzo comma, debbono
conseguire l'abilitazione all'insegnamento nel primo
concorso ordinario che sara' indetto dopo la conclusione
dei corsi speciali di cui al comma precedente.
I docenti di educazione musicale, di cui,
rispettivamente, al precedente primo comma ed al precedente
terzo comma, i quali abbiano conseguito l'abilitazione
all'insegnamento, sono ulteriormente mantenuti in servizio
sino alla immissione in ruolo, da disporre, nell'ordine in
cui sono collocati in apposite distinte graduatorie
provinciali, da compilare sulla base del titolo di
abilitazione e dei titoli di servizio, in relazione al 50
per cento dei posti disponibili ogni anno. I docenti
medesimi sono immessi in ruolo dopo i docenti di cui al
precedente art. 38, dando precedenza a quelli di cui al
precedente primo comma.
Il servizio prestato nell'anno scolastico 1980-1981 non
deve essere inferiore a centottanta giorni o deve,
comunque, aver dato diritto alla retribuzione per il
periodo estivo.



 
Allegato C

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER I RESPONSABILI AMMINISTRATIVI DELLA SCUOLA (Approvata con decreto ministeriale n. 292 del 7 maggio
1997).

Avvertenze A - Il servizio prestato nei precorsi profili professionali del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario della scuola di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 588/1985 e nelle precorse qualifiche del personale non docente di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 420/1974 e' equiparato al servizio prestato nei corrispondenti attuali profili del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario statale della scuola.
B - Qualora il servizio sia stato prestato in scuole secondarie pareggiate o legalmente riconosciute o in scuole elementari parificate il punteggio e' ridotto alla meta'. La relativa certificazione deve contenere specifica indicazione del versamento dei relativi contributi previdenziali.
C - Il servizio militare prestato in costanza del rapporto di impiego statale e' a tutti i fini equiparato a tale servizio statale.
Il servizio militare prestato non in costanza di rapporto di impiego statale e' valutato come "altro servizio prestato alle dipendenze dello Stato". Il servizio prestato dal personale scolastico all'estero, certificato dalle competenti autorita', e' equiparato al servizio prestato nel territorio della Repubblica.
D - Sono da intendersi servizi prestati in scuole statali anche quelli resi in tali scuole come dipendenti da comuni o da province, limitatamente a quel personale che i predetti enti siano tenuti per legge a fornire alle singole scuole.
E - Il servizio deve essere documentato da un certificato rilasciato dalle autorita' competenti da cui risultino la qualifica rivestita, la carriera o il profilo di appartenenza e la durata del servizio. I certificati in parola devono specificare se il rapporto di servizio sia o meno cessato e, nel primo caso, se esso abbia dato luogo a trattamento di pensione. Tale circostanza puo', altresi', essere oggetto di dichiarazione resa sotto la propria responsabilita' del candidato, il quale comunque deve dichiarare se gode o meno di altri trattamenti pensionistici.
F - La valutazione non compete agli ex dipendenti pubblici i quali, per effetto del servizio prestato, godono del trattamento di quiescenza.
G - Ai fini della presente tabella di valutazione dei titoli si intende anno di servizio:
1) il servizio a tempo determinato (o di supplente) con nomina da parte dei provveditori agli studi prestato fino alla scadenza prevista per la nomina medesima;
2) il servizio a tempo determinato o di supplente prestato nel medesimo anno scolastico, anche in modo non continuativo, da non meno di centottanta giorni a trecentosessanta giorni;
3) trecentosessanta giorni di servizio anche non continuativo prestato con contratto a tempo determinato (o in qualita' di supplente) nel corso di diversi anni scolastici (in misura inferiore ai centottanta giorni nel medesimo anno scolastico). L'eventuale residua frazione superiore a giorni centottanta (6 mesi) si considera intero anno. Titoli di cultura (si valuta un solo titolo tra quelli complessivamente indicati al punto 1 e al punto 2)
1 - Laurea specifica: giurisprudenza; economia e commercio; economia bancaria; laurea attinente alle scienze e tecniche amministrative o commerciali o economico-aziendali o finanziarie oppure laurea in discipline non specifiche, punti da 10 a 14 definiti come segue:
media della valutazione rapportata a decimi (ivi compresi i centesimi che saranno aggiunti ai punteggi sottoindicati) media del 6 punti 10; media del 7 punti 11; media dell'8 punti 12; media del 9 punti 13; media del 10 punti 14.
Il medesimo punteggio deve essere assegnato ai titoli di specializzazione: diploma conseguito al termine di corsi statali di perfezionamento e specializzazione (post secondario); corsi di formazione professionale regionale di secondo livello (riservati ai diplomati) rilasciato al termine dei corsi svolti in regime di convenzione ed attinenti alle discipline amministrativo-contabili e di durata non inferiore a 600 ore; diploma universitario relativo a corsi specifici.
2 - Titoli di studio richiesti per l'accesso ai ruoli di coordinatore amministrativo della scuola (decreto del Presidente della Repubblica 7 marzo 1985, n. 588, e successive integrazioni e modificazioni) e titoli di studio richiesti per l'accesso ai ruoli di segretario della scuola (art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420): diploma di maturita' oppure diploma di qualifica specifico (segretario d'azienda; addetto alla segreteria d'azienda, contabile d'azienda; addetto alla contabilita' d'azienda).
Punti da 6 a 10 definiti come segue:
a) media dei voti riportati (ivi compresi i centesimi) escluso il voto di religione, di educazione fisica e di condotta.
Per quanto concerne i titoli di studio il cui punteggio non sia espresso in decimi, tale punteggio deve essere rapportato a 10;
b) nel caso di titoli espressi in giudizi si attribuira' il seguente punteggio: sufficiente, punti 6; buono, punti 7,50; distinto, punti 8,50; ottimo, punti 10.
I titoli di cui al presente punto 2) sono aumentati di punti 4 qualora il candidato abbia prodotto anche uno dei titoli di cui al precedente punto 1).
I punteggi di cui al punto 1 e al punto 2 non si sommano fra loro; si valuta solamente il punteggio piu' favorevole, tenuto conto anche di quanto stabilito al precedente capoverso.
3 - Per una ulteriore laurea o un ulteriore titolo di specializzazione (v. precedente punto 1): punti 4 (si valuta un solo titolo ulteriore).
4 - Per un ulteriore titolo fra quelli indicati al precedente punto 2): (si valuta un solo titolo ulteriore): punti 2.
5 - Idoneita' conseguita nel concorso ordinario, per titoli ed esami, per l'accesso ai ruoli dei coordinatori amministrativi o della precorsa qualifica dei segretari della scuola (si valuta una sola idoneita'): punti 4.
6 - Idoneita' conseguita in un secondo concorso di cui al punto precedente o idoneita' conseguita nel concorso riservato, per esami, per il passaggio alla quinta qualifica funzionale (art. 13 decreto del Presidente della Repubblica n. 420/1974) (si valuta una sola idoneita'): punti 2.
7 - Idoneita' in concorso pubblico, per esami, per posti di ruolo delle carriere di concetto bandito dallo Stato o da enti pubblici territoriali (si valuta una sola idoneita'): punti 1.
8 - Attestato di formazione professionale per i servizi meccanografici rilasciato ai sensi dell'art. 14 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, oppure per attestati che, pur essendo rilasciati al termine di un corso di studi comprendente varie discipline, includono anche uno o piu' discipline attinenti ai predetti "servizi meccanografici" (si valuta un solo titolo): punti 0,50. Titoli di servizio 9 - Servizio prestato in qualita' di responsabile amministrativo nelle scuole o istituti statali o conformati di istruzione primaria, secondaria ed artistica, nelle istituzioni scolastiche italiane all'estero, nei convitti nazionali e negli educandati femminili dello Stato.
Per ogni anno o residua frazione superiore a 6 mesi: punti 2.
10 - Servizio prestato in qualita' di assistente amministrativo, di assistente tecnico, di cuoco o infermiere nelle scuole o istituti statali o conformati di istruzione primaria, secondaria ed artistica, nelle istituzioni scolastiche italiane all'estero, nei convitti nazionali e negli educandati femminili dello Stato.
Per ogni anno o residua frazione superiore a 6 mesi: punti 1.
Il servizio prestato ai sensi dell'art. 7 della legge 6 ottobre 1988, n. 426, e dell'art. 582 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, in sostituzione del coordinatore o responsabile amministrativo assente e' considerato come servizio di responsabile amministrativo o di assistente amministrativo secondo il computo piu' favorevole al candidato evitando ogni duplicazione di valutazione del medesimo periodo.
11 - Altro servizio prestato alle dipendenze dello Stato o di altri enti pubblici territoriali ivi compreso ogni altro tipo di servizio scolastico.
Per ogni anno o residua frazione superiore a 6 mesi: punti 0,50.



Note all'allegato C:
- Per l'argomento del decreto ministeriale n. 292 del
7 maggio 1997, vedasi in note all'art. 11.
- Il decreto del Presidente della Repubblica n. 588 del
7 marzo 1985, reca: "Profili professionali delle qualifiche
del personale non docente appartenente ai ruoli dello Stato
degli istituti o scuole di istruzione primaria, secondaria
ed artistica, ivi compresi le accademie di belle arti, i
conservatori di musica e le accademie nazionali d'arte
drammatica e di danza e delle istituzioni educative
statali.".
- Il decreto del Presidente della Repubblica n. 420 del
31 maggio 1974, reca: (Norme sullo studio giuridico del
personale non insegnante statale delle scuole materne,
elementari, secondarie ed artistiche).
- Si riporta il testo degli articoli 9 e 13:
"Art. 9 (Concorsi di ammissione nei ruoli della
carriera di concetto). - Le assunzioni nei ruoli della
carriera di concetto sono effettuate, nei limiti delle
vacanze dell'organico, mediante concorsi provinciali, per
esami e titoli, che sono indetti, ogni biennio, dai
provveditori agli studi sulla base di un'ordinanza del
Ministro per la pubblica istruzione.
Le prove di esame consistono in due prove scritte ed in
un colloquio. Una delle due prove scritte verte su elementi
di diritto pubblico; l'altra e' intesa ad accertare il
possesso delle cognizioni tecniche necessarie
all'assolvimento delle funzioni proprie della carriera. Il
colloquio verte sulle materie oggetto delle prove scritte e
sull'ordinamento dell'amministrazione della pubblica
istruzione. Il programma di esame e' determinato
dall'ordinanza di cui al precedente primo comma.
Per l'ammissione alla carriera di concetto e' richiesto
un titolo finale di studio di istruzione secondaria di
secondo grado od artistica.
L'ordinanza fissa gli specifici titoli di studio
richiesti per l'ammissione alla predetta carriera, nonche'
le modalita' di svolgimento del concorso, i titoli
valutabili ed il punteggio da attribuire agli stessi.
"Art. 13 (Concorsi riservati). - Un sesto dei posti
disponibili annualmente nei ruoli delle carriere di
concetto ed esecutive sara' conferito, mediante concorsi
riservati, agli impiegati di ruolo delle carriere
immediatamente inferiori anche se privi del titolo di
studio richiesto per l'ammissione alla carriera cui
aspirano, purche' in possesso del titolo di studio
richiesto per la carriera di appartenenza e di una
anzianita' di almeno cinque anni di servizio di ruolo
prestato con giudizio complessivo non inferiore a "distinto
, o a prescindere da tale anzianita', se in possesso del
titolo di studio richiesto per la carriera cui accedono.
I concorsi riservati per la carriera di concetto sono
per esami. Gli esami consistono nelle due prove scritte e
nel colloquio previsti dall'art. 9 per i concorsi pubblici.
Il concorso riservato per le carriere esecutive e' per
titoli, integrato da una o piu' prove pratiche attinenti
alle mansioni proprie della qualifica per la quale il
concorso viene indetto.
I bandi relativi sono emanati, con periodicita'
biennale, dai provveditori agli studi, sulla base di un
ordinanza del Ministro per la pubblica istruzione.
Il presente articolo non si applica alle assistenti
delle scuole materne.".
- Si riporta il testo dell'art. 14 della legge
21 dicembre 1978, n. 845 (Legge-quadro in materia di
formazione professionale):
"Art. 14 (Attestato di qualifica). - Al termine dei
corsi di formazione professionale volti al conseguimento di
una qualifica, gli allievi che vi abbiano regolarmente
partecipato sono ammessi alle prove finali per
l'accertamento dell'idoneita' conseguita. Tali prove
finali, che devono essere conformi a quanto previsto
dall'art. 18, primo comma, lettera a), sono svolte di
fronte a commissioni esaminatrici, composte nei modi
previsti dalle leggi regionali, delle quali dovranno
comunque far parte esperti designati dalle amministrazioni
periferiche del Ministero della pubblica istruzione e del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nonche'
esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei
lavoratori e dei datori di lavoro.
Con il superamento delle prove finali gli allievi
conseguono attestati, rilasciati dalle regioni, in base ai
quali gli uffici di collocamento assegnano le qualifiche
valide ai fini dell'avviamento al lavoro e
dell'inquadramento aziendale.
Gli attestati di cui sopra costituiscono titolo per
l'ammissione ai pubblici concorsi.".
- Si riporta il testo dell'art. 7 della legge 6 ottobre
1988, n. 426 (Conversione in legge, con modificazioni del
decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, recante finanziamento
del contratto del personale della scuola, per il triennio
1988-1990, e norme per la razionalizzazione e la
riqualificazione della spesa nel settore della pubblica
istruzione):
"Art. 7 (Supplenze del personale amministrativo tecnico
e ausiliario). - 1. A decorrere dall'anno 1989-1990, nel
caso di assenza del coordinatore amministrativo delle
scuole d'ogni ordine e grado, si da' luogo alla nomina del
supplente temporaneo soltanto quando l'assenza sia di
durata superiore a venti giorni e non vi sia nella scuola
la possibilita' di affidare le relative funzioni ad un
collaboratore amministrativo o la reggenza, conferita da
parte del provveditore, dei servizi di segreteria ad un
coordinatore amministrativo di altra scuola viciniore.
2. Nel caso di assenze del personale delle aree
funzionali dei servizi ausiliari, tecnici ed amministrativi
degli istituti o scuole di istruzione primaria, secondaria
ed artistica, ivi comprese le accademie e i conservatori, e
delle istituzioni educative statali, appartenenti alla
terza ed alla quarta qualifica funzionale, si da' luogo
alla nomima del supplente soltanto quando trattasi di
sostituzioni per assenze di durata pari o superiore a
trenta giorni, con le seguenti modalita':
a) a partire dal primo assente, nelle scuole con
organico, rispettivamente, fino a dieci unita' di personale
ausiliario ed a quattro unita' di personale collaboratore;
b) a partire dal secondo assente in poi, nelle scuole
con organico, rispettivamente, superiore a dieci unita' di
personale ausiliario ed a quattro unita' di personale
collaboratore.
2-bis. Le supplenze temporanee di cui al comma 2 vanno
conferite a partire dal primo giorno in cui si determinano
le condizioni previste dal medesimo comma 2, per il tempo
strettamente necessario e limitatamente al periodo compreso
tra l'inizio e il termine delle lezioni, con esclusione
delle vacanze natalizie e pasquali.
3. A decorrere dall'anno scolastico 1989-1990 e'
autorizzata la spesa annua di lire 30 miliardi, da
iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione
del Ministero della pubblica istruzione, da destinare
all'erogazione di compensi a favore del personale non
docente indicato nel comma 2, chiamato a maggiori impegni
di servizio per assenza di altro personale di pari
qualifica funzionale, subordinatamente all'accertamento
delle supplenze non conferite.
4. All'onere derivante dall'applicazione del comma 3,
valutato in lire 10 miliardi per l'anno 1989, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto al capitolo 1032 del suddetto stato di previsione
per l'anno finanziario medesimo e corrispondenti capitoli
per gli esercizi successivi.
5. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere,
con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
- Si riporta il testo dell'art. 582 del decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo
unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado):
"Art. 582 (Supplenze temporanee). - 1. Alla copertura
di posti disponibili e non vacanti e di quelli resisi
disponibili dopo la data del 31 dicembre, per qualsiasi
causa, ovvero per rinuncia o decadenza del personale cui
sia stata precedentemente conferita la nomina, si provvede
mediante l'assunzione di personale supplente temporaneo,
limitatamente al periodo di effettiva permanenza delle
esigenze di servizio.
2. Le supplenze temporanee di cui al comma 1 sono
conferite dal provveditore agli studi sulla base delle
apposite graduatorie provinciali permanenti, di cui al
comma 2 dell'art. 581.
3. Nel caso di assenza del coordinatore amministrativo
delle scuole d'ogni ordine e grado, si da' luogo alla
nomina del supplente temporaneo soltanto quando l'assenza
sia di durata superiore a venti giorni e non vi sia nella
scuola la possibilita' di affidare le relative funzioni ad
un collaboratore amministrativo o la reggenza dei servizi
di segreteria ad un coordinatore amministrativo di altra
scuola viciniore, al quale essa e', in tale eventualita',
conferita dal provveditore agli studi.
4. Nel caso di assenze del personale delle aree
funzionali dei servizi ausiliari, tecnici ed amministrativi
degli istituti o scuole di istruzione primaria, secondaria
ed artistica, ivi comprese le accademie e i conservatori, e
delle istituzioni educative statali, appartenente alla
terza ed alla quarta qualifica funzionale, si da' luogo
alla nomina delsupplente soltanto quando trattasi di
sostituzioni per assenze di durata pari o superiore a
trenta giorni, con le seguenti modalita':
a) a partire dal primo assente, nelle scuole con
organico, rispettivamente, fino a dieci unita' di personale
ausiliario ed a quattro unita' di personale collaboratore;
b) a partire dal secondo assente in poi, nelle scuole
con organico, rispettivamente, superiore a dieci unita' di
personale ausiliario ed a quattro unita' di personale
collaboratore.
5. Le supplenze temporanee di cui ai commi 3 e 4 sono
conferite dal direttore didattico o dal preside, secondo
l'ordine della graduatoria di circolo o d'istituto, formata
sulla base della rispettiva graduatoria provinciale. Esse
sono disposte per il periodo di effettiva permanenza delle
esigenze di servizio, a partire dal primo giorno in cui si
determinano le condizioni previste dai commi medesimi, e,
per le supplenze temporanee di cui al comma 4,
limitatamente al periodo compreso tra l'inizio ed il
termine delle lezioni, con l'esclusione delle vacanze
natalizie e pasquali.
6. I provvedimenti di conferimento di supplenze
adottati in difformita' delle disposizioni contenute nel
presente e nel precedente articolo sono privi di effetti,
ferma restando la responsabilita' diretta di coloro che li
abbiano disposti.



 
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