Gazzetta n. 114 del 18 maggio 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INTERNO
CIRCOLARE 26 aprile 2000, n. 45
Acquisto di beni immobili in zone dichiarate di importanza militare - Regime autorizzatorio, articoli 1 e 2 della legge n. 1095/1935, art. 18 della legge n. 898/1976 e art. 9 della legge n. 104/1990.

Ai Prefetti della Repubblica
Al commissario del Governo per la
provincia autonoma di Bolzano
Al commissario del Governo per la
provincia autonoma di Trento
Al presidente della giunta regionale
della Valle d'Aosta
e, per conoscenza:
Al Ministero della difesa - Gabinetto -
Ufficio legislativo
Al Ministero degli esteri - Servizio
del contenzioso diplomatico, trattati e
affari legislativi
Al Ministero della giustizia -
Gabinetto - Ufficio legislativo
Al Ministero delle finanze - Ufficio
legislativo
Alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento per il
coordinamento delle politiche
comunitarie - Ufficio legislativo

Le vigenti disposizioni in materia di
trasferimenti immobiliari in zone di
confine prevedono un regime
vincolistico che subordina le
alienazioni a stranieri al
provvedimento autorizzatorio del
prefetto, su parere conforme
dell'autorita' militare (articoli 1 e
2, legge 2 giugno 1935, n. 1095,
modificata dalla legge 22 dicembre
1939, n. 2207, art. 18, legge
24 dicembre 1976, n. 898, come
integrato dall'art. 9, legge 2 maggio
1990, n. 104).
E' sorta al riguardo la questione
relativa alla compatibilita' di tale
disciplina, nella parte in cui essa
trova applicazione nei riguardi dei
cittadini di altri Stati membri
dell'Unione europea, con le
disposizioni comunitarie che sanciscono
la liberta' di circolazione dei
lavoratori, di stabilimento e di
prestazione di servizi da parte dei
cittadini dell'Unione europea.
Su tale delicata problematica, per la
quale e' attualmente pendente presso la
Corte di giustizia delle Comunita'
europee un giudizio volto ad acclarare
la compatibilita' tra le norme
domestiche e quelle comunitarie, e'
intervenuta, su richiesta di
quest'amministrazione, l'Avvocatura
generale dello Stato che ha rilevato
come le disposizioni cennate possano
formare oggetto di censura in sede
comunitaria per contrarieta' alle norme
del Trattato (articoli 12, 39, 43 e 49)
e come si renda pertanto necessario
procedere ad un intervento legislativo
di modifica della disciplina domestica
onde renderla compatibile con quella
della Comunita' europea (allegato 1).
Cio' stante, nelle more della
definizione della questione in sede
legislativo, occorre procedere, in
conformita' all'orientamento
giurisprudenziale espresso sia dalla
Corte di giustizia delle Comunita'
europee che dalla Corte costituzionale,
alla disapplicazione delle norme citate
nel caso in cui gli atti di
compravendita d'immobili oggetto della
speciale disciplina avvengano a favore
di persone fisiche o giuridiche
appartenenti alla Comunita' europea.
Nel rappresentare che analoghe
disposizioni vengono contestualmente
diramate ai propri comandi periferici
dal Ministero della difesa, si pregano
le SS.LL., direttamente interessate
dall'esercizio di tale potesta'
autorizzatoria, di volersi conformare a
tale indirizzo, dandone opportuna
notizia ai Distretti notarili
competenti per le rispettive province.
Il Ministro: Bianco
 
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