Gazzetta n. 114 del 18 maggio 2000 (vai al sommario)
ERRATA-CORRIGE
Comunicato relativo al decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, recante: "Riforma della disciplina fiscale della previdenza complementare, a norma dell'articolo 3 della legge 13 maggio 1999, n. 133.". (Decreto legislativo pubblicato nel supplemento ordinario n. 41/L alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 57 del 9 marzo 2000).

Nel decreto legislativo citato in epigrafe, pubblicato nel suindicato supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale, sono apportate le seguenti correzioni:
alla pagina 9, prima colonna, all'art. 6, comma 1, nella parte in cui e' stato inserito il comma 2 dell'art. 14-bis del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, al penultimo rigo, dove e' scritto: "... per l'intero importo che si trova in essi capienza ...", leggasi: "... per l'intero importo che trova in essi capienza ....";
alla pagina 9, seconda colonna, all'art. 7, comma 1, nella parte in cui sono stati inseriti i commi 1 e 2 dell'art. 14-ter del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, rispettivamente:
al predetto comma 1, al penultimo rigo, dove e' scritto: "... ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 43, ...", leggasi: "... ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, ...";
ed al predetto comma 2, all'ultimo rigo, dove e' scritto: "... ai sensi dell'articolo 14, commi da 1 a 2.", leggasi: "... ai sensi dell'articolo 14, commi 1 e 2.";
alla pagina 9, seconda colonna, all'art. 8, comma 1, nella parte in cui e' stato inserito il comma 1 dell'art.14-quater del decreto legislativo n. 124/1993, al settimo rigo, dove e' scritto: "... di cui all'articolo 8, comma 1,... ", leggasi: "... di cui all'articolo 18, comma 1, ...";
alla pagina 10, prima colonna, il comma 1 dell'art. 17-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dall'art. 10, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, e' da sostituire con il seguente comma 1: "1. Le prestazioni di cui alla lettera a-bis) del comma 1 dell'articolo 16 sono soggette ad imposta mediante l'applicazione dell'aliquota determinata con i criteri previsti al comma 1 dell'articolo 17, assumendo il numero degli anni e frazione di anno di effettiva contribuzione e l'importo imponibile della prestazione maturata, al netto delle quote del trattamento di fine rapporto e dei redditi gia' assoggettati ad imposta. Gli uffici finanziari provvedono a riliquidare l'imposta in base all'aliquota media di tassazione dei cinque anni precedenti a quello in cui e' maturato il diritto alla percezione. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 17, comma 1-bis.";
alla pagina 10, seconda colonna, all'art. 10, comma 3, al settimo rigo, dove e' scritto: "... il quale risponde il solido con l'impresa ... ", leggasi: "... il quale risponde in solido con l'impresa ... ";
alla pagina 12, seconda colonna, all'art. 13, comma 1, nella parte in cui sono state apportate le modificazioni al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al penultimo rigo del comma 1 dell'art. 13, dove e' scritto: "c) nell'articolo 48-bis, comma 1, lettera c), l'ultimo periodo e' soppresso.", leggasi: "e) nell'articolo 48-bis, comma 1, lettera c), l'ultimo periodo e' soppresso.".
 
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