Gazzetta n. 114 del 18 maggio 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AMBIENTE
DECRETO 25 febbraio 2000, n. 124
Regolamento recante i valori limite di emissione e le norme tecniche riguardanti le caratteristiche e le condizioni di esercizio degli impianti di incenerimento e di coincenerimento dei rifiuti pericolosi, in attuazione della direttiva 94/67/CE del Consiglio del 16 dicembre 1994, e ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, e dell'articolo 18, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
e
IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, ed in particolare l'articolo 6;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, ed in particolare l'articolo 3, comma 2, e l'articolo 11;
Visto l'articolo 8, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto l'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Vista la direttiva 94/67/CE sull'incenerimento dei rifiuti pericolosi;
Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante "Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio", come modificato ed integrato dal decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389 e dalla legge 9 dicembre 1998, n. 426;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente 12 luglio 1990, pubblicato nel supplemento ordinario n. 51 alla Gazzetta Ufficiale n. 176 del 30 luglio 1990, recante linee guida per il contenimento delle emissioni inquinanti degli impianti industriali e la fissazione dei valori minimi di emissione ed in particolare l'articolo 2 e l'allegato 2, paragrafo 5, relativo agli inceneritori di rifiuti;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95 di attuazione delle direttive 75/439/CEE e 87/101/CEE relative alla eliminazione degli oli usati;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente 21 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 1996, sulla disciplina dei metodi di controllo delle emissioni in atmosfera dagli impianti industriali;
Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 39, pubblicato nel supplemento ordinario n. 48/L alla Gazzetta Ufficiale n. 54 del 6 marzo 1997, sull'attuazione della direttiva 90/313/CEE, concernente la liberta' di accesso alle informazioni in materia ambientale;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente del 19 novembre 1997, n. 503, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29 gennaio 1998, recante norme per l'attuazione delle direttive 89/369/CEE e 89/429/CEE concernenti la prevenzione dell'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani e la disciplina delle emissioni e delle condizioni di combustione degli impianti di incenerimento di rifiuti urbani, di rifiuti speciali non pericolosi nonche' di taluni rifiuti sanitari;
Vista la direttiva 91/692/CEE concernente la standardizzazione e razionalizzazione delle relazioni relative all'attuazione di talune direttive concernenti l'ambiente;
Visto il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, recante disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole.
Vista la direttiva 96/61/CE, concernente la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento;
Sentita la commissione di cui all'articolo 2, comma 10, del citato decreto del Ministero dell'ambiente del 12 luglio 1990;
Visti gli atti di concerto espressi dal Ministero della sanita' e dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, rispettivamente con note prot. n. 100.1/1827-G/7095 in data 2 dicembre 1999 e prot. n. 13310 F3C-23 in data 24 gennaio 2000;
Previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, nella seduta del 21 ottobre 1999;
Considerato che per assicurare un elevato livello di protezione ambientale, i valori limite di emissione previsti nel presente decreto devono essere considerati una condizione necessaria ma non sufficiente a garantire il rispetto dei requisiti fissati dalla direttiva 96/61/CE circa l'uso delle migliori tecniche disponibili, e puo' essere, pertanto, necessario stabilire limiti di emissione piu' severi, valori limite di emissione relativi ad altre componenti ambientali e altre condizioni opportune, tenendo conto della specificita' delle singole categorie di impianti;
Udito il parere del consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 22 novembre 1999 e del 7 febbraio 2000;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, con nota prot. n. UL/2000/4004 del 25 febbraio 2000;
A d o t t a
il seguente regolamento:

Art. 1
Finalita' e campo di applicazione

1. Il presente decreto stabilisce le misure e le procedure finalizzate a prevenire e ridurre per quanto possibile gli effetti negativi dell'incenerimento dei rifiuti pericolosi sull'ambiente, in particolare l'inquinamento atmosferico, del suolo, delle acque superficiali e sotterranee, nonche' i rischi per la salute umana che ne risultino, in attuazione della direttiva 94/67/CE ed ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203 e dell'articolo 18, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389 e dalla legge 9 dicembre 1998, n. 426. A tal fine disciplina: a) i valori limite di emissione degli impianti di incenerimento di
rifiuti pericolosi; b) i metodi di campionamento, di analisi e di valutazione degli
inquinanti derivanti dagli impianti di incenerimento dei rifiuti
pericolosi; c) i criteri e le norme tecniche generali riguardanti le
caratteristiche costruttive e funzionali, nonche' le condizioni di
esercizio degli impianti di incenerimento dei rifiuti pericolosi,
con particolare riferimento alle esigenze di ridurre i rischi
connessi all'inquinamento derivante dai rifiuti pericolosi, di
diminuire la quantita' ed il volume dei rifiuti prodotti, di
produrre rifiuti che possono essere recuperati o eliminati in
maniera sicura e di assicurare una protezione integrata
dell'ambiente contro le emissioni causate dall'incenerimento dei
rifiuti pericolosi; d) i criteri temporali di adeguamento degli impianti di incenerimento
di rifiuti preesistenti alle disposizioni del presente decreto.
2. Sono fatte salve le altre disposizioni in materia di tutela dell'ambiente e della salute, in particolare le norme sulla gestione dei rifiuti e sulla sicurezza dei lavoratori degli impianti di incenerimento.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note al titolo:
- La direttiva n. 94/67/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.
31 dicembre 1994, n. L 365/34.
- L'articolo 3, comma 2, del D.P.R. 24 maggio 1988, n.
203 (Attuazione delle direttive CEE 30/779, 82/884, 84/300
e 85/203 concernenti norme in materia di qualita'
dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti e di
inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi
dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183), e' il
seguente:
"2. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto
con i Ministri della sanita' e dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, sentita la conferenza dei
presidenti delle giunte regionali, sono fissati ed
aggiornati:
a) le linee guida per il contenimento delle
emissioni, nonche' i valori minimi e massimi di emissione;
b) i metodi di campionamento, analisi e valutazione
degli inquinanti e dei combustibili;
c) i criteri per l'utilizzazione delle migliori
tecnologie disponibili;
d) i criteri temporali per l'adeguamento progressivo
degli impianti esistenti alla normativa del presente
decreto".
- Si riporta il testo dell'articolo 18, comma 2,
lettera a), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22
(Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti,
91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli
imballaggi e sui rifiuti di imballaggio):
"2. Sono inoltre di competenza dello Stato:
a) l'adozione delle norme tecniche per la gestione
dei rifiuti, dei rifiuti pericolosi e di specifiche
tipologie di rifiuti, nonche' delle norme e delle
condizioni per l'applicazione delle procedure semplificate
di cui agli articoli 31, 32 e 33".
Note alle premesse:
- L'art. 6 delle legge 24 aprile 1998, n. 128
[Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla
appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. (Legge
comunitaria 1995-1997)], e' il seguente:
"6 (Attuazione di direttive comunitarie in via
regolamentare o amministrativa). - 1. L'allegato D elenca
le direttive attuate o da attuare mediante regolamento
ministeriale da emanare ai sensi dell'articolo 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, o atto amministrativo, nel
rispetto del termine indicato nelle direttive stesse. Resta
fermo il disposto degli articoli 11 e 20 della legge 16
aprile 1987, n. 183.
2. Le amministrazioni competenti informano
costantemente la Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento per il coordinamento delle politiche
comunitarie, sulle fasi dei procedimenti connessi
all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 1.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, nelle materie di loro competenza possono, entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, indirizzare alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle
politiche comunitarie, proposte in merito al contenuto dei
provvedimenti da emanare ai sensi del comma 1.
- L'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri), e' il
seguente:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte delle legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
- Per l'art. 3, comma 2, del D.P.R. 24 maggio 1988, n.
203, vedasi nelle note al titolo.
- Si riporta il testo dell'art. 11:
"Art. 11 - 1. Le prescrizioni dell'autorizzazione
possono essere modificate in seguito all'evoluzione della
migliore tecnologia disponibile, nonche' alla evoluzione
della situazione ambientale".
- L'articolo 8, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n.
59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della
Pubblica amministrazione e per la semplificazione
amministrativa), e' il seguente:
"Art. 8 - 1. Gli atti di indirizzo e coordinamento
delle funzioni amministrative regionali, gli atti di
coordinamento tecnico, nonche' le direttive relative
all'esercizio delle funzioni delegate, sono adottati previa
intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, o con la singola regione interessata.
- L'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ed
unificazione, per le materie ed i compiti di interesse
comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali), e' il
seguente:
"3. La Conferenza Stato-regioni e' obbligatoriamente
sentita in ordine agli schemi di disegni di legge e di
decreto legislativo o di regolamento del Governo nelle
materie di competenza delle regioni o delle province
autonome di Trento e di Bolzano che si pronunzia entro
venti giorni; decorso tale termine, i provvedimenti recanti
attuazione di direttive comunitarie sono emanati anche in
mancanza di detto parere. Resta fermo quanto previsto in
ordine alle procedure di approvazione delle norme di
attuazione degli statuti delle regioni a statuto speciale e
delle province autonome di Trento e di Bolzano".
- Per la direttiva 94/67/CE vedasi nelle note al
titolo.
- L'articolo 2 del decreto del Ministro dell'ambiente
12 luglio 1990, e' il seguente:
"Art. 2 (Linee guida per il contenimento delle
emissioni). - 1. Gli impianti devono essere equipaggiati ed
eserciti in modo da:
a) rispettare i valori limite di emissione fissati ai
sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203;
b) limitare le emissioni diffuse secondo i criteri
stabiliti nell'art. 3, comma 5, anche tenendo conto delle
norme vigenti in materia di sicurezza e di igiene del
lavoro.
2. L'allegato 1 fissa i valori di emissione minimi e
massimi per le sostanze inquinanti ai sensi dell'art. 3,
comma 2, del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203. Per alcuni
degli inquinanti emessi da specifiche tipologie di impianti
l'allegato 2 fissa valori di emissione minimi e massimi
diversi e preminenti rispetto ai corrispondenti
dell'allegato 1. Per gli inquinanti non espressamente
indicati per le specifiche tipologie in impianti in
allegato 2 restano validi i valori in allegato 1.
3. Nei casi in cui negli allegati 1 e 2 siano indicati
valori di flusso di massa, i valori limite di emissione
devono essere rispettati se i valori di flusso di massa
stessi sono raggiunti o superati.
4. Per le raffinerie, gli impianti di combustione con
potenza termica nominale pari o superiore a 50 MW e per gli
impianti per la coltivazione di idrocarburi e dei fluidi
geotermici, si applicano esclusivamente i valori di
emissione e le prescrizioni riportati nell'allegato 3.
5. Le regioni fissano i valori limite di emissione ai
sensi dell'art. 4, lettera d), del D.P.R. 24 maggio 1988,
n. 203, per le sole sostanze previste dal presente decreto
e da altri decreti emanati ai sensi dell'art. 3, comma 2,
lettera a), del citato decreto del Presidente della
Repubblica.
6. Indicazioni su cicli tecnologici relativi a
specifiche tipologie di impianti sono contenute
nell'allegato 2.
7. Indicazioni su alcune delle tecnologie disponibili
relative agli impianti di abbattimento sono contenute
nell'allegato 5.
8. Successivi aggiornamenti ed integrazioni al presente
decreto sono stabiliti ai sensi dell'art. 3, comma 2, del
D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203.
9. Le prime integrazioni ed eventuali modifiche saranno
stabilite entro il 31 gennaio 1991.
10. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, di
concerto con i Ministri del tesoro, della sanita' e
dell'industria, e' istituita al tal fine una commissione
composta da:
due rappresentanti del Ministero dell'ambiente di cui
uno con funzioni di presidente;
due rappresentanti del Ministero della sanita';
due rappresentanti del Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato;
due rappresentanti della Presidenza del Consiglio;
sei rappresentanti delle regioni designati dalla
Conferenza Stato-regioni.
- La direttiva 96/61/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.
del 10 ottobre 1996, n. L257/26.
Note all'art. 1:
- Per il testo dell'articolo 3, comma 2, del decreto
del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, si
veda nelle note alle premesse.
- Per il testo dell'art. 18, comma 2, lettera a), del
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, vedasi nelle
note al titolo.



 
Art. 2
Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) rifiuto pericoloso: i rifiuti solidi o liquidi individuati
nell'allegato D al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22,
come modificato ed integrato dal decreto legislativo 8 novembre
1997, n. 389 e dalla legge 9 dicembre 1998, n. 426; b) impianto di incenerimento: qualsiasi apparato tecnico utilizzato
per l'incenerimento di rifiuti pericolosi mediante ossidazione
termica, compreso il pretrattamento tramite pirolisi o altri
processi di trattamento termico, quali il processo al plasma, a
condizione che i prodotti che si generano siano successivamente
inceneriti, con o senza recupero del calore di combustione
prodotto. In questa definizione sono inclusi gli impianti che
effettuano coincenerimento, cioe' gli impianti non destinati
principalmente all'incenerimento di rifiuti pericolosi che
bruciano tali rifiuti come combustibile normale o addizionale per
qualsiasi procedimento industriale, nonche' tutte le installazioni
e il luogo dove queste sono ubicate, compresi: la ricezione dei
rifiuti in ingresso allo stabilimento, lo stoccaggio, le
apparecchiature di pretrattamento, l'inceneritore, i sistemi di
alimentazione dei rifiuti, del combustibile ausiliario e dell'aria
di combustione, i generatori di calore, le apparecchiature di
trattamento, movimentazione e stoccaggio dei rifiuti risultanti
dal processo di incenerimento, le apparecchiature di trattamento
dei gas e delle acque di scarico, i camini, i dispositivi e
sistemi di controllo delle varie operazioni e di registrazione e
monitoraggio delle condizioni di incenerimento; c) nuovo impianto di incenerimento: un impianto per il quale
l'autorizzazione alla costruzione viene rilasciata successivamente
alla data di entrata in vigore del presente decreto; d) impianto di incenerimento preesistente: un impianto per il quale
l'autorizzazione alla costruzione e' stata rilasciata prima della
data di entrata in vigore del presente decreto; e) valori limite di emissione: la concentrazione e/o la massa delle
sostanze inquinanti che non deve essere superata nelle emissioni
degli impianti durante un periodo specificato; f) gestore: qualsiasi persona fisica o giuridica che detiene o
gestisce l'impianto; g) capacita' nominale dell'impianto di incenerimento: la somma delle
capacita' di incenerimento dei forni che compongono l'impianto,
quali previste dal costruttore e confermate dal gestore, espressa
in quantita' di rifiuti che puo' essere incenerita in un'ora,
riferita al potere calorifico medio dei rifiuti stessi.



Note all'art. 2:
- L'allegato D al decreto legislativo n. 22/1997, e' il
seguente:
"Allegato D
(previsto dall'art. 7, comma 4)
RIFIUTI PERICOLOSI AI SENSI DELL'ART. 1,
PARAGRAFO 4 DELLA DIRETTIVA 91/689/CEE
Introduzione
1. I vari tipi di rifiuti figuranti nell'elenco sono
pienamente definiti dal codice a sei cifre per i rifiuti e
dalle rispettive sezioni a due cifre e a quattro cifre.
2. L'inclusione nell'elenco non significa che il
materiale o l'oggetto siano da considerarsi rifiuti in
tutti i casi. L'inclusione e' pertinente soltanto quando
venga soddisfatta la definizione di rifiuti ai sensi
dell'articolo 1, lettera a) della direttiva 75/442/CEE,
purche' non si applichi l'articolo 2, paragrafo 1, lettera
b) della direttiva.
3. I rifiuti precisati nell'elenco sono soggetti alle
disposizioni della direttiva 91/689/CEE, purche' non si
applichi l'articolo 1, paragrafo 5 della direttiva.
4. Conformemente all'articolo 1, paragrafo 4, secondo
trattino della direttiva 91/689/CEE, i rifiuti, diversi da
quelli elencati in appresso, che secondo uno Stato membro
presentino una o piu' caratteristiche indicate
nell'allegato III della direttiva 91/689/CEE sono
pericolosi. Tutti questi casi saranno notificati alla
Commissione e verranno esaminati in vista della modifica
dell'elenco conformemente all'articolo 18 della direttiva
75/442/CEE".



 
Art. 3
Esclusioni

1. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto i seguenti impianti di incenerimento: a) inceneritori per carcasse o resti di animali; b) inceneritori per rifiuti sanitari contagiosi, a condizione che
tali rifiuti non siano resi pericolosi dalla presenza di altri
costituenti elencati nell'allegato H al decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22, come modificato ed integrato dal decreto
legislativo 8 novembre 1997, n. 389 e dalla legge 9 dicembre 1998,
n. 426; c) inceneritori per rifiuti urbani che trattino anche rifiuti
sanitari contagiosi, a condizione che tali rifiuti non siano
mescolati con altri rifiuti resi pericolosi a causa di una delle
altre caratteristiche elencate nell'allegato I al decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, come modificato ed integrato
dal decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389 e dalla legge 9
dicembre 1998, n. 426; d) inceneritori per rifiuti urbani e inceneritori per rifiuti
speciali non pericolosi, a condizione che i rifiuti trattati non
siano mescolati con rifiuti pericolosi.



Note all'art. 3:
- Gli allegati H ed I del citato decreto n. 22/1997
sono i seguenti:
"Allegato H
COSTITUENTI CHE RENDONO PERICOLOSI I RIFIUTI DELL'ALLEGATO
G-2 QUANDO TALI RIFIUTI POSSIEDONO LE CARATTERISTICHE
DELL'ALLEGATO 1 (*)
Rifiuti aventi come costituenti:
C1 Berillio, composti del berillio
C2 Composti del vanadio
C3 Composti del cromo esavalente
C4 Composti del cobalto
C5 Composti del nickel
C6 Composti del rame
C7 Composti dello zinco
C8 Arsenico, composti dell'arsenico
C9 Selenio, composti del selenio
C10 Composti dell'argento
C11 Cadmio, composti del cadmio
C12 Composti dello stagno
C13 Antimonio, composti dell'antimonio
C14 Tellurio, composti del tellurio
C15 Composti del bario, ad eccezione del solfato di
bario
C16 Mercurio, composti del mercurio
C17 Tallio, composti del tallio
C18 Piombo, composti del piombo
C19 Solfuri inorganici
C20 Composti inorganici del fluoro, escluso il
fluoruro di calcio
C21 Cianuri inorganici
----- (*) Alcune ripetizioni rispetto ai tipi generici
di rifiuti pericolosi dell'allegato G sono fatte
intenzionalmente. C22 I seguenti metalli alcalini o
alcalino-terrosi: litio, sodio, potassio, calcio, magnesio
sotto forma non combinata
C23 Soluzioni acide o acidi sotto forma solida
C24 Soluzioni basiche o basi sotto forma solida
C25 Amianto (polvere e fibre)
C26 Fosforo, composti del fosforo esclusi i fosfati
minerali
C27 Metallocarbonili
C28 Perossidi
C29 Clorati
C30 Perclorati
C31 Azoturi
C32 PCB e/o PCT
C33 Composti farmaceutici o veterinari
C34 Biocidi e sostanze fitosanitarie (ad esempio
antiparassitari, ecc.)
C35 Sostanze infettive
C36 Oli di creosoto
C37 Isocianati, tiocianati
C38 Cianuri organici (ad esempio: nitrilli, ecc.)
C39 Fenoli, composti fenolati
C40 Solventi alogenati
C41 Solventi organici, esclusi i solventi alogenati
C42 Composti organo-alogenati, escluse le sostanze
polimerizzate inerti e le altre sostanze indicate nel
presente allegato
C43 Composti aromatici, composti organici policiclici
ed eterociclici
C44 Ammine alifatiche
C45 Ammine aromatiche
C46 Eteri
C47 Sostanze di carattere esplosivo, escluse le
sostanze indicate in altri punti del presente allegato
C48 Composti organici dello zolfo
C49 Qualsiasi prodotto della famiglia dei
dibenzofurani policlorati
C50 Qualsiasi prodotto della famiglia delle
dibenzo-paradiossine policlorate
C51 Idrocarburi e loro composti ossigenati azotati
e/o solforati non altrimenti indicati nel presente allegato
Allegato I
CARATTERISTICHE DI PERICOLO PER I RIFIUTI
H1 "Esplosivo": sostanze e preparati che possono
esplodere per effetto della fiamma o che sono sensibili
agli urti e agli attriti piu' del dinitrobenzene;
H2 "Comburente": sostanze e preparati che, a contatto
con altre sostanze, soprattutto se infiammabili, presentano
una forte reazione esotermica;
H3-A "Facilmente infiammabile": sostanze e preparati:
liquidi il cui punto di infiammabilita e' inferiore a
21 oC (compresi i liquidi estremamente infiammabili), o,
che a contatto con l'aria, a temperatura ambiente e
senza apporto di energia, possono riscaldarsi e
infiammarsi, o,
solidi che possono facilmente infiammarsi per la
rapida azione di una sorgente di accensione e che
continuano a bruciare o a consumarsi anche dopo
l'allontanamento della sorgente di accensione, o,
gassosi che si infiammano a contatto con l'aria a
pressione normale, o,
che, a contatto con l'acqua o l'aria umida,
sprigionano gas facilmente infiammabili in quantita'
pericolose;
H3-B "Infiammabile": sostanze e preparati liquidi il
cui punto di infiammabilita' e' pari o superiore a 21 oC e
inferiore o pari a 55 oC;
H4 "Irritante": sostanze e preparati non corrosivi il
cui contatto immediato, prolungato o ripetuto con la pelle
o le mucose puo' provocare una reazione infiammatoria;
H5 "Nocivo": sostanze e preparati che, per inalazione,
ingestione o penetrazione cutanea, possono comportare
rischi per la salute di gravita' limitata;
H6 "Tossico": sostanze e preparati (comprese le
sostanze e i preparati molto tossici) che, per inalazione,
ingestione o penetrazione cutanea, possono comportare
rischi per la salute gravi, acuti o cronici e anche la
morte;
H7 "Cancerogeno": sostanze e preparati che, per
inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono
produrre il cancro o aumentarne la frequenza;
H8 "Corrosivo": sostanze e preparati che, a contatto
con tessuti vivi, possono esercitare su di essi un'azione
distruttiva;
H9 "Infettivo": sostanze contenenti microrganismi
vitali o loro tossine, conosciute o ritenute per buoni
motivi come cause di malattie nell'uomo o in altri
organismi viventi;
H10 "Teratogeno": sostanze e preparati che, per
inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono
produrre malformazioni congenite non ereditarie o
aumentarne la frequenza;
H11 "Mutageno": sostanze e preparati che, per
inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono
produrre difetti genetici ereditari o aumentarne la
frequenza;
H12 Sostanze e preparati che, a contatto con l'acqua,
l'aria o un acido, sprigionano un gas tossico o molto
tossico;
H13 Sostanze e preparati suscettibili, dopo
eliminazione, di dare origine in qualche modo ad un'altra
sostanza, ad esempio ad un prodotto di lisciviazione avente
una delle caratteristiche sopra elencate;
H14 "Ecotossico": sostanze e preparati che presentano o
possono presentare rischi immediati o differiti per uno o
piu' settori dell'ambiente.



 
Art. 4
Autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio di
impianti di incenerimento di rifiuti pericolosi

1. Le autorizzazioni alla costruzione e all'esercizio degli impianti di incenerimento sono rilasciate dalla regione ai sensi, rispettivamente, degli articoli 27 e 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389 e dalla legge 9 dicembre 1998, n. 426.
2. Le autorizzazioni di cui al comma 1 sono rilasciate soltanto se dalla domanda risulta che la progettazione, l'attrezzatura e la gestione dell'impianto di incenerimento prevedono l'adozione di adeguate misure preventive contro l'inquinamento ambientale e che siano quindi osservati i requisiti di cui all'allegato 1.
3. Le autorizzazioni di cui al comma 1 devono inoltre indicare esplicitamente la capacita' nominale dell'impianto di incenerimento nonche' i tipi e le quantita' di rifiuti pericolosi che possono essere trattati nell'impianto di incenerimento.



Nota all'art. 4:
- Gli articoli 27 e 28 del citato decreto n. 22/1997
sono i seguenti:
"Art. 27 (Approvazione del progetto e autorizzazione
alla realizzazione degli impianti di smaltimento e di
recupero dei rifiuti). - 1. I soggetti che intendono
realizzare nuovi impianti di smaltimento o di recupero di
rifiuti, anche pericolosi, devono presentare apposita
domanda alla regione competente per territorio, allegando
il progetto definitivo dell'impianto e la documentazione
tecnica prevista per la realizzazione del progetto stesso
dalle disposizioni vigenti in materia urbanistica, di
tutela ambientale, di salute e di sicurezza sul lavoro, e
di igiene pubblica. Ove l'impianto debba essere sottoposto
alla procedura di valutazione di impatto ambientale statale
ai sensi della normativa vigente, alla domanda e' altresi'
allegata la comunicazione del progetto all'autorita'
competente ai predetti fini ed il termine di cui al comma 3
resta sospeso fino all'acquisizione della pronuncia sulla
compatibilita' ambientale ai sensi dell'art. 6, comma 4,
della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modifiche
ed integrazioni.
2. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di
cui al comma 1, la regione nomina un responsabile dei
procedimento e convoca una apposita conferenza cui
partecipano i responsabili degli uffici regionali
competenti, e i rappresentanti degli enti locali
interessati. Alla conferenza e' invitato a partecipare
anche il richiedente l'autorizzazione o un suo
rappresentante al fine di acquisire informazioni e
chiarimenti.
3. Entro novanta giorni dalla sua convocazione, la
conferenza:
a) procede alla valutazione dei progetti;
b) acquisisce e valuta tutti gli elementi relativi
alla compatibilita' del progetto con le esigenze ambientali
e territoriali;
c) acquisisce, ove previsto dalla normativa vigente,
la valutazione di compatibilita' ambientale;
d) trasmette le proprie conclusioni con i relativi
atti alla giunta regionale.
4. Per l'istruttoria tecnica della domanda la regione
puo' avvalersi degli organismi individuati ai sensi del
decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61.
5. Entro trenta giorni dal ricevimento delle
conclusioni della conferenza, e sulla base delle risultanze
della stessa, la giunta regionale approva il progetto e
autorizza la realizzazione dell'impianto. L'approvazione
sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e
concessioni di organi regionali, provinciali e comunali.
L'approvazione stessa costituisce, ove occorra, variante
allo strumento urbanistico comunale, e comporta la
dichiarazione di pubblica utilita', urgenza ed
indifferibilita dei lavori.
6. Nel caso in cui il progetto approvato riguardi aree
vincolate ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e
del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, si
applicano le disposizioni di cui al comma 9 dell'art. 82
del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977,
n. 616, come modificato dal decreto-legge 27 giugno 1985,
n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
1985, n. 431.
7. Le regioni emanano le norme necessarie per
disciplinare l'intervento sostitutivo in caso di mancato
rispetto del termine complessivo di cui ai commi 2, 3 e 5.
8. Le procedure di cui al presente articolo si
applicano anche per la realizzazione di varianti
sostanziali in corso di esercizio, che comportano modifiche
a seguito delle quali gli impianti non sono piu' conformi
all'autorizzazione rilasciata.
9. Contestualmente alla domanda di cui al comma 1 puo'
essere presentata domanda di autorizzazione all'esercizio
delle operazioni di smaltimento e di recupero di cui
all'art. 28. In tal caso la regione autorizza le operazioni
di smaltimento e di recupero contestualmente all'adozione
del provvedimento che autorizza la realizzazione
dell'impianto".
"Art. 28 (Autorizzazione all'esercizio delle operazioni
di smaltimento e recupero). - 1. L'esercizio delle
operazioni di smaltimento e di recupero dei rifiuti e'
autorizzato dalla regione competente per territorio entro
novanta giorni dalla presentazione della relativa istanza
da parte dell'interessato. L'autorizzazione individua le
condizioni e le prescrizioni necessarie per garantire
l'attuazione dei principi di cui all'art. 2, ed in
particolare:
a) i tipi ed i quantitativi di rifiuti da smaltire o
da recuperare;
b) i requisiti tecnici, con particolare riferimento
alla compatibilita' del sito, alle attrezzature utilizzate,
ai tipi ed ai quantitativi massimi di rifiuti ed alla
conformita' dell'impianto al progetto approvato;
c) le precauzioni da prendere in materia di sicurezza
ed igiene ambientale;
d) il luogo di smaltimento;
e) il metodo di trattamento e di recupero;
f) i limiti di emissione in atmosfera, che per i
processi di trattamento termico dei rifiuti, anche
accompagnati da recupero energetico, non possono essere
meno restrittivi di quelli fissati per gli impianti di
incenerimento dalle direttive comunitarie 89/369/CEE del
Consiglio dell'8 giugno 1989, 89/429/CEE del Consiglio del
21 giugno 1989, 94/67/CE del Consiglio del 16 dicembre
1994, e successive modifiche ed integrazioni;
g) le prescrizioni per le operazioni di messa in
sicurezza, chiusura dell'impianto e ripristino del sito;
h) le garanzie finanziarie.
i) l'idoneita' del soggetto richiedente.
2. I rifiuti pericolosi possono essere smaltiti in
discarica solo se preventivamente catalogati ed
identificati secondo le modalita' fissate dal Ministro
dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanita',
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto.
3. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' concessa per
un periodo di cinque anni ed e' rinnovabile. A tale fine,
entro centottanta giorni dalla scadenza
dell'autorizzazione, deve essere presentata apposita
domanda alla regione che decide prima della scadenza
dell'autorizzazione stessa.
4. Quando a seguito di controlli successivi
all'avviamento degli impianti questi non risultino conformi
all'autorizzazione di cui all'art. 27, ovvero non siano
soddisfatte le condizioni e le prescrizioni contenute
nell'atto di autorizzazione all'esercizio delle operazioni
di cui al comma 1, quest'ultima e' sospesa, previa diffida,
per un periodo massimo di dodici mesi. Decorso tale termine
senza che il titolare abbia provveduto a rendere
quest'ultimo conforme all'autorizzazione, l'autorizzazione
stessa e' revocata.
5. Fatti salvi l'obbligo della tenuta dei registri di
carico e scarico da parte dei soggetti di cui all'art. 12,
ed il divieto di miscelazione, le disposizioni del presente
articolo non si applicano al deposito temporaneo effettuato
nel rispetto delle condizioni stabilite dall'art. 6, comma
1, lettera m).
6. Il controllo e l'autorizzazione delle operazioni di
carico, scarico, trasbordo, deposito e maneggio di rifiuti
in aree portuali sono disciplinati dalle specifiche
disposizioni di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84.
L'autorizzazione delle operazioni di imbarco e di
sbarco non puo' essere rilasciata se il richiedente non
dimostra ai avere ottemperato agli adempimenti di cui
all'art. 16, nel caso di trasporto transfrontaliero di
rifiuti.
7. Gli impianti mobili di smaltimento o di recupero, ad
esclusione della sola riduzione volumetrica, sono
autorizzati, in via definitiva dalla regione ove
l'interessato ha la sede legale o la societa' straniera
proprietaria dell'impianto ha la sede di rappresentanza.
Per lo svolgimento delle singole campagne di attivita' sul
territorio nazionale l'interessato, almeno sessanta giorni
prima dell'installazione dell'impianto deve comunicare alla
regione nei cui territorio si trova il sito prescelto le
specifiche dettagliate relative alla campagna in attivita',
allegando l'autorizzazione di cui al comma 1 e l'iscrizione
all'albo nazionale delle imprese di gestione dei rifiuti,
nonche' l'ulteriore documentazione richiesta. La regione
puo' adottare prescrizioni integrative oppure puo' vietare
l'attivita' con provvedimento motivato qualora lo
svolgimento della stessa nello specifico sito non sia
compatibile con la tutela dell'ambiente o della salute
pubblica".



 
Art. 5
Autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio
di impianti di coincenerimento di rifiuti pericolosi

1. Le autorizzazioni alla costruzione e all'esercizio degli impianti non destinati principalmente all'incenerimento di rifiuti che effettuano coincenerimento sono rilasciate dalla regione o dalla provincia autonoma ai sensi, rispettivamente, degli articoli 27 e 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389, e dalla legge 9 dicembre 1998, n. 426.
2. Ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, e' vietato il coincenerimento di oli usati contenenti PCB/PCT e loro miscele in misura eccedente le 25 parti per milione.
3. Le autorizzazioni di cui al comma 1, sono rilasciate soltanto se dalla domanda risulta che la progettazione, l'attrezzatura e la gestione dell'impianto prevedono l'adozione di adeguate misure preventive contro l'inquinamento ambientale e che siano quindi rispettate, qualunque sia la quantita' di calore prodotta mediante combustione di rifiuti, le linee guida per categorie di impianti industriali diversi dagli impianti destinati principalmente all'incenerimento, da emanarsi nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, e successive modificazioni ed integrazioni.
4. Le autorizzazioni di cui al comma 1 devono indicare esplicitamente i tipi e le quantita' di rifiuti pericolosi che possono essere coinceneriti nell'impianto, la potenza termica nominale della singola apparecchiatura dell'impianto in cui sono alimentati i rifiuti come combustibili, il flusso di massa minimo e massimo dei rifiuti che alimentano l'impianto, il loro minimo e massimo potere calorifico inferiore e il loro contenuto massimo di agenti inquinanti, quali, in particolare, PCB, PCT, pentaclorofenolo (PCP), composti contenenti cloro, fluoro, zolfo, metalli pesanti. Nel caso di coincenerimento di oli usati, l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di cui al comma 1 deve inoltre riportare esplicitamente il divieto di cui al comma 2.



Note all'art. 5:
- Per il testo degli articoli 27 e 28 del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, vedasi nelle note
all'art. 4.
- Per il testo dell'art. 3, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, si vede
nelle note al titolo.
- L'art. 9, comma 3, del decreto legislativo n. 95 del
27 gennaio 1992 e' il seguente:
"Art. 9 (Combustione). - 1. Le imprese autorizzate ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio
1988, n. 203, utilizzano gli oli usati come combustibili
previo inoltro alla competente autorita' regionale di una
dichiarazione attestante i quantitativi degli oli da
impiegare ed il rispetto dei presupposti e dei limiti di
emissione previsti dall'allegato A al presente decreto,
nonche' il possesso dei requisiti previsti dalle norme
tecniche emanate ai sensi dell'art. 4, comma 3. L'autorita'
regionale puo', entro venti giorni dal ricevimento della
dichiarazione, sospendere o negare l'utilizzazione
richiesta nell'ambito della potesta' prescritta di cui al
citato decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio
1988, n. 203. Resta ferma la competenza del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nei casi
di cui all'art. 17 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 maggio 1988, n. 203.
2. E' vietata la combustione degli oli usati in
impianti di potenzialita' termica inferiore a 6 MW.
3. E' vietata la combustione degli oli usati contenenti
PCB e PCT in concentrazione superiore a quanto previsto
all'art. 3, comma 4. La dichiarazione di cui al comma 1
deve essere accompagnata da idonea certificazione sul
contenuto di PCB e PCT nella partita destinata alla
combustione".



 
Art. 6
Obblighi di comunicazione

1. I Ministeri dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanita' redigono ed inoltrano alla Commissione europea ogni tre anni una relazione concernente l'applicazione del presente decreto con le modalita' previste dall'articolo 5 della direttiva 91/692/CEE.



Nota all'art. 6:
- L'art. 5 della direttiva 91/692/CEE e' il seguente:
"Art. 5. - Il testo seguente delle disposizioni
menzionate nell'allegato VI e' sostituito dal testo
seguente:
"Ogni tre anni gli Stati membri comunicano alla
Commissione informazioni sull'applicazione della presente
direttiva nel contesto di una relazione settoriale
corcernente anche le altre direttive comunitarie
pertinenti. Tale relazione e' elaborata sulla base di un
questionario o di uno schema elaborato dalla Commissione
secondo la procedura di cui all'art. 6 della direttiva
91/692/CEE. Il questionario o lo schema sono inviati agli
Stati membri sei mesi prima dell'inizio del periodo
contemplano dalla relazione. La relazione e' trasmessa alla
Commissione entro nove mesi dalla fine del periodo di tre
anni da essa contemplato.
La prima relazione contempla il periodo dal 1995 al
1997 compreso.
La Commissione pubblica una relazione comunitaria
sull'applicazione della direttiva entro nove mesi dalla
ricezione delle relazioni degli Stati membri ".



 
Art. 7
Informazione

1. Le domande di autorizzazione e le relative decisioni della regione o della provincia autonoma competente, nonche' il risultato dei controlli previsti dagli allegati 1 e 2 al presente decreto, sono resi accessibili al pubblico alle condizioni e secondo le procedure stabilite dal decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 39.



Nota all'art. 7:
- Il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 39, reca:
"Attuazione della direttiva 90/313/CEE, concernente la
liberta' di accesso alle informazioni in materia di
ambiente".



 
Art. 8
Disposizioni transitorie e finali

1. Nelle more dell'emanazione delle linee guida di cui all'articolo 5, comma 3, la costruzione e l'esercizio o l'esercizio degli impianti non destinati principalmente all'incenerimento di rifiuti, nei quali si intenda effettuare il coincenerimento di rifiuti pericolosi in quantita' tale che il calore da questi prodotto sia superiore al 40% del calore totale prodotto dall'impianto in qualsiasi fase di funzionamento, sono autorizzati secondo le disposizioni di cui all'articolo 5, se rispettano le seguenti condizioni: a) siano osservati almeno i requisiti di cui all'allegato 1; b) i bruciatori e gli iniettori di rifiuti pericolosi siano
installati ed i rifiuti stessi siano aggiunti in modo tale da
garantire il piu' completo livello di incenerimento possibile.
2. Nelle more dell'emanazione delle linee guida di cui all'articolo 5, comma 3, la costruzione e l'esercizio o l'esercizio degli impianti non destinati principalmente all'incenerimento di rifiuti pericolosi, nei quali si intenda effettuare il coincenerimento di rifiuti pericolosi in quantita' tale che il calore da questi prodotto non superi il 40% del calore totale prodotto dall'impianto in qualsiasi fase di funzionamento, sono autorizzati secondo le disposizioni di cui all'articolo 5, se rispettano le seguenti condizioni: a) siano osservati almeno i requisiti di cui all'allegato 2,
suballegati 1 e 2; b) i bruciatori e gli iniettori di rifiuti pericolosi siano
installati ed i rifiuti stessi siano aggiunti in modo tale da
garantire il piu' completo livello di incenerimento possibile. Dal confronto dei risultati delle misurazioni effettuate entro sei mesi dall'inizio dell'alimentazione di tali impianti con rifiuti pericolosi, nelle condizioni piu' sfavorevoli previste, deve risultare che i valori limite di emissione di cui all'allegato 2 sono rispettati; per tale periodo l'autorita' competente puo' consentire deroghe rispetto alla percentuale 40% indicata nel precedente paragrafo.
3. Nelle more dell'emanazione delle linee guida di cui all'articolo 5, comma 3, la costruzione e l'esercizio o l'esercizio degli impianti non destinati principalmente all'incenerimento di rifiuti nei quali si intenda effettuare il coincenerimento di oli usati, qualunque sia la quantita' di calore prodotta mediante combustione di tali rifiuti pericolosi, fermo restando il divieto di cui all'articolo 5, comma 2, sono autorizzati secondo le disposizioni di cui all'articolo 5, se rispettano le seguenti condizioni: a) gli oli usati e le miscele oleose siano conformi ai requisiti
prescritti nell'allegato 3, suballegato 1, secondo i metodi di
analisi ivi indicati; b) la potenza termica nominale della singola apparecchiatura
dell'impianto in cui sono alimentati gli oli usati come
combustibile sia pari o superiore a 6 MW; c) i bruciatori e gli iniettori di oli usati siano installati ed i
rifiuti stessi siano aggiunti in modo tale da garantire il piu'
completo livello di incenerimento possibile; d) siano osservati almeno i requisiti di cui all'allegato 3,
suballegato 2.
4. Gli impianti preesistenti destinati principalmente all'incenerimento di rifiuti si adeguano alle norme tecniche e ai valori limite di emissione di cui all'allegato 1 entro il 1o luglio 2000.
5. Nelle more dell'emanazione delle linee guida di cui all'articolo 5, comma 3, gli impianti preesistenti non destinati principalmente all'incenerimento di rifiuti nei quali gia' si effettua il coincenerimento di rifiuti pericolosi si adeguano entro il 1o luglio 2000 alle disposizioni di cui al comma 1 o al comma 2, in funzione del valore della percentuale di calore prodotta dalla combustione dei rifiuti, rispetto al 40% ivi indicato.
6. Nelle more dell'emanazione delle linee guida di cui all'articolo 5, comma 3, gli impianti preesistenti non destinati principalmente all'incenerimento di rifiuti nei quali gia' si effettua il coincenerimento di oli usati, fermo restando il divieto di cui all'articolo 5, comma 2, si adeguano alle disposizioni di cui al comma 3 entro il 1o luglio 2000.
7. L'obbligo di adeguamento di cui ai commi 4, 5 e 6 non si applica agli impianti preesistenti a condizione che, entro il 1o luglio 2000, il gestore comunichi, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 21 della legge n. 241/1990, alla regione o provincia autonoma competente al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, che l'impianto sara' definitivamente chiuso oppure cessera' di effettuare il coincenerimento entro il 30 giugno 2002 e che fino a tale data non funzionera' per piu' di 20.000 ore.
8. Per gli impianti di cui ai commi 4 e 5, fermo restando l'obbligo a carico del gestore di adeguamento previsto dagli stessi commi, la regione o la provincia autonoma competente al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, in occasione del primo rinnovo dell'autorizzazione successivo all'entrata in vigore del presente decreto, provvede all'aggiornamento della stessa secondo le norme regolamentari e tecniche stabilite dal presente decreto.
9. I gestori degli impianti che effettuavano coincenerimento di oli usati per effetto di sola autorizzazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, come disposto dall'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, fermo restando l'obbligo di adeguamento di cui al comma 6, presentano la domanda di autorizzazione all'esercizio ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
10. I gestori degli impianti che effettuavano coincenerimento di rifiuti pericolosi ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente 16 gennaio 1995, fermo restando l'obbligo di adeguamento di cui al comma 5, presentano la domanda di autorizzazione all'esercizio ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
11. Fino all'adeguamento e comunque non oltre il termine del 1o luglio 2000, previsto nei commi 4, 5 e 6, oppure fino alla definitiva chiusura o cessazione di coincenerimento prevista nel comma 7 entro e non oltre il 30 giugno 2002, si applicano agli impianti preesistenti le norme tecniche previgenti all'entrata in vigore del presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 25 febbraio 2000
Il Ministro dell'ambiente
Ronchi
Il Ministro dell'industria
del commercio e dell'artigianato
Letta
Il Ministro della sanita'
Bindi Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Registrato alla Corte dei conti il 5 maggio 2000
Registro n. 1 Ambiente, foglio n. 39



Note all'art. 8:
- L'art. 21 della legge n. 241/1990 (Nuove norme in
materia di procedimenti amministrativi e diritto di accesso
a documenti amministrativi) e' il seguente:
"Art. 21. - 1. Con la denuncia o con la domanda di cui
agli articoli 19 e 20 l'interessato deve dichiarare la
sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge
richiesti. In caso di dichiarazioni mendaci o di false
attestazioni non e' ammessa la conformazione dell'attivita'
e dei suoi effetti a legge o la sanatoria prevista dagli
articoli medesimi ed il dichiarante e' punito con la
sanzione prevista dall'art. 483 del codice penale, salvo
che il fatto costituisca piu' grave reato.
2. Le sanzioni attualmente previste in caso di
svolgimento dell'attivita' in carenza dell'atto di assenso
dell'amministrazione o in difformita' di esso si applicano
anche nei riguardi di coloro i quali diano inizio
all'attivita' al sensi degli articoli 19 e 20 in mancanza
dei requisiti richiesti o, comunque, in contrasto con la
normativa vigente".
- L'art. 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.
22, e' il seguente:
"Per l'argomento del decreto del Presidente della
Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, si veda nelle note al
titolo".
- Si riporta il testo dell'art. 9 del decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 95 (Attuazione delle
direttive 75/439/CEE e 87/101/CEE relative alla
eliminazione degli oli usati):
"Art. 9 (Combustione). - 1. Le imprese autorizzate ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio
1988, n. 203, utilizzano gli oli usati come combustibili
previo inoltro alla competente autorita' regionale di una
dichiarazione attestante i quantitativi degli oli da
impiegare ed il rispetto dei presupposti e dei limiti di
emissione previsti dall'allegato A al presente decreto,
nonche' il possesso dei requisiti previsti dalle norme
tecniche emanate ai sensi dell'art. 4, comma 3. L'autorita'
regionale puo', entro venti giorni dal ricevimento della
dichiarazione, sospendere o negare l'utilizzazione
richiesta nell'ambito della potesta' prescrittiva di cui al
citato decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio
1988, n. 203. Resta ferma la competenza del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nei casi
di cui all'art. 17 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 maggio 1988, n. 203.
2. E' vietata la combustione degli oli usati in
impianti di potenzialita' termica inferiore a 6 MW.
3. E' vietata la combustione degli oli usati contenenti
PCB e PCT in concentrazione superiore a quanto previsto
all'art. 3, comma 4. La dichiarazione di cui al comma 1
deve essere accompagnata da idonea certificazione sul
contenuto di PCB e PCT nella partita destinata alla
combustione".
Note all'allegato 1:
- Il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, reca:
"Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e
recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il
trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva
91/676/CEE relativa alla protezione delle acque
dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da
fonti agricole".
- Per l'argomento del decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22, vedasi nelle note al titolo.
Note all'allegato 2:
- Per il testo dell'art. 3, comma 2, lettera b), del
decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n.
203, vedasi nelle note al titolo.
- Per l'argomento del decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22, vedasi nelle note al titolo.
Note all'allegato 3:
- Per il testo dell'art. 3, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, vedasi
nelle note al titolo.



 
Allegato


----> Parte di provvedimento in formato grafico <----
 
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