Gazzetta n. 114 del 18 maggio 2000 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 ottobre 1999, n. 556
Regolamento di attuazione dell'articolo 10 della legge 18 febbraio 1997, n. 25, concernente le attribuzioni dei vertici militari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 18 febbraio 1997, n. 25, concernente attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'amministrazione della difesa ed, in particolare, l'articolo 10, che demanda al Governo, mediante regolamento, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, la disciplina della ristrutturazione dei vertici militari ed amministrativi e degli enti ed organismi ad essi collegati;
Visto il decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 264, recante la riorganizzazione dell'area centrale del Ministero della difesa, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 28 dicembre 1995, n. 549; Visto il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 459, recante la riorganizzazione dell'area tecnico-industriale del Ministero della difesa, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera c), della legge 28 dicembre 1995, n. 549;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, recante il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali, a norma dell'articolo 1, comma 97, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;
Udito il parere del Consiglio superiore delle Forze armate;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 aprile 1999;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 maggio 1999;
Acquisito il parere delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione dei Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 luglio 1999;
Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per la funzione pubblica;
E m a n a
il seguente regolamento:

Art. 1
Configurazione della carica

1. Il Capo di Stato maggiore della difesa: a) e' ufficiale dell'Esercito, della Marina o dell'Aeronautica che
all'atto della nomina riveste grado di tenente generale,
ammiraglio di squadra, generale di squadra aerea in servizio
permanente; b) e' nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
della difesa; c) dipende, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 18
febbraio 1997, n. 25, direttamente dal Ministro della difesa di
cui e' l'alto consigliere tecnico-militare ed al quale risponde
dell'attuazione delle direttive ricevute; d) e' gerarchicamente sovraordinato, ai sensi dell'articolo 3, comma
2, della legge n. 25 del 1997, ai Capi di Stato maggiore di Forza
armata e, per quanto attiene alle attribuzioni tecnico-operative,
al Segretario generale della difesa; e) fa parte, ai sensi dell'articolo 2 della legge 28 luglio 1950, n.
624, in qualita' di membro di diritto, del Consiglio supremo di
difesa;
2. Il Capo di Stato maggiore della difesa, in caso di assenza, impedimento o vacanza della carica, e' sostituito dal piu' anziano in carica tra i Capi di Stato maggiore di Forza armata, senza tener conto, ai fini dell'attribuzione della suddetta anzianita', di eventuali periodi espletati nella funzione vicaria.



Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato
redatto dall'amministrazione competente per materia, ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- Il testo dell'art. 10 della legge 18 febbraio 1997,
n. 25, concernente "Attribuzioni del Ministro della difesa,
ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e
dell'amministrazione della difesa", e' il seguente:
"Art. 10. - 1. Il Governo, ai sensi dell'art. 17, comma
2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, disciplina mediante
regolamento, da adottare entro dodici mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, su proposta del
Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del
tesoro, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle
competenti commissioni parlamentari, la ristrutturazione
dei vertici militari ed amministrativi e degli enti ed
organismi ad essi collegati, fermo restando quanto previsto
dall'art. 1, commi 1, 2 e 3, della legge 28 dicembre 1995,
n. 549. Il termine per l'esercizio della delega di cui
all'art. 1, comma 1, della legge 28 dicembre 1995, n. 549,
nel rispetto dei princi'pi e dei criteri ivi previsti, e'
prorogato al 30 novembre 1997.
2. Ai fini dell'esercizio della potesta' regolamentare
di cui al comma 1, le disposizioni della presente legge
costituiscono norme generali regolatrici ai sensi dell'art.
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
3. Con il regolamento di cui al comma 1, il Governo
provvede ad apportare alle disposizioni vigenti nelle
materie oggetto di riordinamento le modifiche e le
integrazioni necessarie per renderle compatibili con le
disposizioni della presente legge.
4. Con effetto dalla data di entrata in vigore del
regolamento di cui al comma 1, le disposizioni vigenti
nelle materie oggetto di riordinamento, se incompatibili
con le disposizioni della presente legge e del regolamento
medesimo, sono abrogate".
Note al regolamento
Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 87 della Costituzione e' il
seguente:
"Art. 87. - Il Presidente della Repubblica e' il capo
dello Stato e rappresenta l'unita' nazionaie.
Puo' inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la
prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di
legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla
Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge i funzionari
dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici,
ratifica i trattati internazionali, previa quando occorra,
l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo
stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Puo' concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica".
- Per il testo dell'art. 10 della citata legge
18 febbraio 1997, n. 25, si veda nella nota al titolo.
- La legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente
"Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri", e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 1988, n. 214,
supplemento ordinario; si riporta il testo dell'art. 17,
comma 2:
"2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari".
- Il testo del decreto legislativo 16 luglio 1997, n.
264, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 agosto l997 -
serie generale - n. 185.
- Il testo del decreto legislativo 28 novembre 1997, n.
459, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 gennaio 1998
- serie generale - n. 1.
- Il testo del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n.
490, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 gennaio
1998, n. 17, supplemento ordinario.
- Il testo aggiornato del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, concernente "Razionalizzazione
dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e
revisione della disciplina in materia di pubblico impiego,
a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421",
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 maggio 1998, n.
98/L, supplemento ordinario.
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 3, commi 1 e 2, della citata legge
18 febbraio 1997, n. 25, e' il seguente:
"Art. 3. - 1. Il Capo di Stato maggiore della difesa
dipende direttamente dal Ministro della difesa.
2. I Capi di Stato maggiore di Forza armata e, per le
attribuzioni tecnico-operative, il Segretario generale
della difesa dipendono dal Capo di Stato maggiore della
difesa.
- Il testo dell'art. 2 della legge 28 luglio 1950, n.
624, concernente "Istituzione del Consiglio supremo di
difesa", e' il seguente:
"Art. 2. Il Consiglio supremo di difesa e' presieduto
dal Presidente della Repubblica, ed e' composto:
dal Presidente del Consiglio dei Ministri, con
funzioni di vice-presidente;
dal Ministro per gli affari esteri;
dal Ministro per l'interno;
dal Ministro per il tesoro;
dal Ministro per la difesa;
dal Ministro per l'industria ed il commercio;
dal Capo di Stato maggiore della difesa.
Il segretario del Consiglio e' nominato dal Consiglio
stesso fuori del suo seno, e partecipa alle sedute".



 
Art. 2
Attribuzioni in campo nazionale

1. Il Capo di Stato maggiore della difesa: a) attua, su direttive del Ministro della difesa, gli indirizzi
politico-militari in merito alla pianificazione, predisposizione
ed impiego dello strumento militare; b) prospetta al Ministro della difesa la situazione operativa
strategica d'interesse nazionale e le prevedibili evoluzioni; c) riferisce al Ministro della difesa sull'efficienza dello strumento
militare, indicando le occorrenti risorse umane, materiali e
finanziarie per il conseguimento degli obiettivi fissati; d) propone al Ministro della difesa e predispone, tenuto conto delle
esigenze di difesa del Paese e degli impegni militari assunti in
campo internazionale e sentiti i Capi di Stato maggiore di Forza
armata, la pianificazione generale finanziaria dello strumento
militare, la pianificazione operativa interforze ed i conseguenti
programmi tecnico-finanziari; e) definisce le priorita' operative e tecnico-finanziarie complessive
nonche' i criteri fondamentali programmatici di lungo periodo per
mantenere lo strumento militare sempre rispondente alle esigenze
operative ed emana le relative direttive ai Capi di Stato maggiore
di Forza armata ed al Segretario generale della difesa per le
attivita' di competenza; f) emana direttive a carattere interforze concernenti la logistica, i
trasporti e la sanita' militare per assicurare allo strumento
militare il piu' alto grado di integrazione e di
interoperabilita', anche per l'impiego nel complessi
multinazionali; g) impartisce direttive ai Capi di Stato maggiore di Forza armata ed
al Segretario generale della difesa per l'attuazione dei programmi
tecnico-finanziari approvati dal Ministro della difesa; h) esercita il controllo operativo dei fondi destinati al settore
dell'investimento e definisce le priorita' delle esigenze
operative e dei relativi programmi, armonizzandole con le
correlate disponibilita' finanziarie; i) esercita il controllo operativo dei fondi destinati al settore del
funzionamento e definisce i criteri per l'utilizzazione delle
risorse finanziarie in bilancio; l) emana direttive, per l'impiego operativo dei fondi destinati al
settore investimento, al Segretario generale della difesa, ai Capi
di Stato maggiore di Forza armata e al Comandante generale
dell'Arma dei carabinieri, per le aree di rispettiva competenza,
in ordine alle priorita' dei programmi da realizzare ed alle
conseguenti assegnazioni dei mezzi finanziari; m) esercita l'impiego operativo dei fondi destinati ai settori
dell'investimento e del funzionamento in ordine ai singoli enti
direttamente dipendenti, assegnando le relative risorse
finanziarie; n) provvede, per esigenze straordinarie, non programmate e di elevata
priorita', connesse alla necessita' di elevare il grado di
addestramento e di prontezza operativa di unita', altamente
specializzate per la condotta di operazioni speciali nell'ambito
dei compiti istituzionali delle Forze armate, all'impiego
operativo dei fondi del settore del funzionamento, sentiti i Capi
di Stato maggiore di Forza armata; o) sulla base delle direttive del Ministro della difesa, sentiti i
Capi di Stato maggiore di Forza armata ed il Segretario generale
della difesa:
1) fissa gli obbiettivi operativi delle Forze armate;
2) definisce gli obiettivi e sviluppa la ricerca informativa delle
Forze armate e sovrintende alle relative attivita', avvalendosi di
un apposito reparto avente specifiche competenze in materia di
informazione e sicurezza che assume le funzioni dei reparti e
degli uffici di cui all'articolo 5 della legge 24 ottobre 1977, n.
801;
3) dirige, coordina e controlla le attivita' di tutela del segreto
militare e di polizia militare in ambito Forze armate;
4) predispone i piani operativi generali e contingenti, le linee
guida del necessario supporto logistico e di mobilitazione, emana
le conseguenti direttive ai Capi di Stato maggiore di Forza armata
ed al Segretario generale della difesa per la elaborazione dei
piani settoriali di competenza;
5) emana direttive concernenti la configurazione complessiva della
struttura ordinativa e dei relativi organici, lo schieramento la
prontezza operativa e l'impiego operativo delle Forze armate,
tenuto conto anche degli impegni derivanti da accordi e trattati
internazionali;
6) impartisce direttive per assicurare la difesa integrata del
territorio e dello spazio aereo nazionale, nonche' delle linee di
comunicazione marittime ed aeree; p) sentiti i Capi di Stato maggiore di Forza armata:
1) propone al Ministro della difesa le linee generali
dell'ordinamento di ciascuna Forza armata;
2) propone al Ministro della difesa la ripartizione delle risorse
di personale militare e civile da assegnare agli organismi
tecnico-operativi nonche' quella del personale militare da
assegnare agli organismi tecnico-amministrativi e
tecnico-industriali della difesa;
3) emana disposizioni, a carattere interforze, concernenti la
disciplina e le attivita' generali e territoriali delle Forze
armate e determina le circoscrizioni territoriali dei comandi,
reparti ed enti aventi connotazione interforze;
4) emana direttive concernenti la mobilitazione e le relative
scorte;
5) emana disposizioni di carattere generale sugli obiettivi del
reclutamento, della selezione, della formazione e
dell'addestramento delle Forze armate; q) promuove lo studio e l'aggiornamento, anche su proposta dei Capi
di Stato maggiore di Forza armata delle normative relative al
reclutamento, alla selezione, alla formazione, all'organico, allo
stato giuridico, alla disciplina, all'avanzamento, al trattamento
economico ed alla mobilitazione del personale delle Forze armate; r) ha alle dirette dipendenze i comandi, gli enti e gli istituti
interforze della difesa, dei quali determina gli ordinamenti e gli
organici nei limiti delle ripartizioni delle dotazioni organiche
complessive; s) emana direttive concernenti l'impiego del personale militare in
ambito interforze, internazionale e presso altri dicasteri e
stabilisce i criteri generali concernenti l'impiego del personale
militare e civile in ambito Forza armata. In particolare:
1) e' sentito dal Ministro della difesa in merito alla nomina del
Segretario generale della difesa;
2) fornisce indicazioni al Ministro della difesa per la nomina dei
Capi di Stato maggiore di Forza armata;
3) fornisce indicazioni al Ministro della difesa per la
destinazione dei tenenti generali e gradi corrispondenti negli
incarichi di Forza armata su proposta dei rispettivi Capi di Stato
maggiore;
4) propone al Ministro della difesa; d'intesa con il Segretario
generale della difesa e sentiti i Capi di Stato maggiore di Forza
armata, gli ufficiali generali e ammiragli di grado non inferiore
a maggiore generale e gradi corrispondenti da destinare agli
incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale
generale;
5) indica al Ministro della difesa, sulla base delle proposte dei
Capi di Stato maggiore di Forza armata e del Comandante generale
dell'Arma dei carabinieri per quanto di competenza, gli ufficiali
da destinare all'impiego in ambito internazionale e presso altri
dicasteri;
6) designa, sentiti i Capi di Stato maggiore di Forza armata e il
Comandante generale dell'Arma dei carabinieri per quanto di
competenza, gli ufficiali da impiegare negli incarichi interforze,
previa comunicazione al Ministro della difesa delle designazioni
relative agli ufficiali generali e ammiragli. Per l'area
tecnico-amministrativa e tecnico-industriale, la designazione ha
luogo d'intesa con il Segretario generale della difesa; t) definisce i programmi ed impartisce direttive riguardanti
l'addestramento e le esercitazioni interforze, nonche' il
perfezionamento, a carattere interforze, della formazione
professionale e culturale del personale delle Forze armate; u) approva i piani operativi proposti dai Capi di Stato maggiore di
Forza armata; v) dispone per l'impiego del Corpo delle infermiere volontarie; w) emana direttive per la gestione del patrimonio infrastrutturale
nazionale e NATO e gestisce quello di competenza; y) sviluppa, sulla base delle direttive del Ministro della difesa, le
attivita' di comunicazione, di pubblica informazione e di
promozione a favore delle Forze armate. Cura le relazioni
pubbliche dello Stato maggiore della difesa e coordina, nel loro
complesso, quelle delegate ovvero di specifica competenza dei Capi
di Stato maggiore di Forza armata. Emana le direttive in materia
di documentazione storica. Intrattiene rapporti con gli organi di
informazione, in coordinamento con i competenti uffici del
Ministero; z) promuove lo sviluppo della politica ambientale della difesa con
l'emanazione di direttive interforze, in un quadro di stretta
armonizzazione delle esigenze nazionali e NATO.
 
Art. 3
Attribuzioni in campo internazionale

1. Il Capo di Stato maggiore della difesa, nell'ambito delle proprie attribuzioni: a) mantiene, in base alle direttive impartite dal Ministro della
difesa, con le corrispondenti autorita' militari degli altri Paesi
rapporti attinenti ai problemi militari della difesa comune; b) rappresenta, in conformita' alle direttive del Ministro della
difesa, l'indirizzo nazionale presso gli alti consessi militari
istituiti nel quadro degli accordi internazionali di difesa; c) partecipa, in conformita' alle direttive ricevute dal Ministro
della difesa e tenuto conto degli impegni militari assunti, alla
formulazione delle direttive per la pianificazione difensiva
comune, per l'impiego, il sostegno logistico e l'addestramento
multinazionale, nonche' alla individuazione dei programmi e degli
accordi tecnico-operativi internazionali che ne derivano; d) provvede, in aderenza alle direttive del Ministro della difesa
alla predisposizione e alla gestione dei memorandum d'intesa e
degli accordi tecnici internazionali interforze aventi
implicazioni di natura operativa e/o addestrativa delegando ai
Capi di Stato maggiore di Forza armata la gestione di quelli di
loro diretto interesse; e) impartisce alle tre Forze armate ed agli enti civili che vi
prendono parte le istruzioni per lo svolgimento delle
esercitazioni internazionali che interessano la difesa; f) stabilisce, sulla base delle direttive del Ministro della difesa,
le priorita' della cessione di mezzi e materiali delle Forze
armate nei riguardi dei Paesi con i quali esistono accordi
bilaterali o internazionali a qualsiasi titolo; g) esprime, sulla base delle direttive del Ministro della difesa, le
valutazioni tecnico-operative e di sicurezza relative
all'esportazione, all'importazione ed al transito dei materiali di
armamento e di alta tecnologia.
 
Art. 4
Attribuzioni in campo tecnico-scientifico

1. Nell'ambito delle direttive impartite dal Ministro, il Capo di Stato maggiore della difesa, sentiti i Capi di Stato maggiore di Forza armata e d'intesa con il Segretario generale della difesa per quanto di competenza, fissa gli obiettivi, gli indirizzi e le priorita' degli studi e delle sperimentazioni tecnico-scientifiche di interesse delle Forze armate e fornisce indicazioni per lo sviluppo e la utilizzazione dei risultati, mantenendo con i Ministeri e con gli organi interessati rapporti volti a prevedere le esigenze della difesa del Paese nello specifico campo scientifico e tecnologico.
 
Art. 5
Ordinamento

1. Il Capo di Stato maggiore della difesa, per l'esercizio delle sue attribuzioni: a) dispone di uno Stato maggiore retto da un Sottocapo di Stato
maggiore nominato con decreto del Ministro della difesa, su
indicazione del Capo di Stato maggiore della difesa, scelto tra
gli ufficiali con grado di tenente generale, ammiraglio di squadra
o generale di squadra aerea in servizio permanente effettivo,
appartenente a Forza armata diversa da quella del Capo di Stato
maggiore della difesa. Lo Stato maggiore, ordinato di massima in
reparti ed uffici, e' competente per la pianificazione,
coordinamento e controllo nei vari settori di attivita'. Ai
reparti ed uffici, il cui organico e' stabilito su base di
equilibrata rappresentativita' delle tre Forze armate, sono
preposti rispettivamente ufficiali generali o ammiragli e
colonnelli o capitani di vascello delle tre Forze armate; b) si avvale di un comando operativo di vertice interforze, il cui
comandante e' nominato con decreto del Ministro della difesa ed e'
scelto, su indicazione dello stesso Capo di Stato maggiore della
difesa, tra gli ufficiali con il grado di tenente generale,
ammiraglio di squadra o generale di squadra aerea in servizio
permanente effettivo. Tale comando e' competente per la
pianificazione, predisposizione e direzione delle operazioni
nonche' delle esercitazioni interforze nazionali e multinazionali.
Gli organici sono stabiliti su base di equilibrata
rappresentativita' delle tre Forze armate.
 
Art. 6
Configurazione della carica

1. Il Segretario generale della difesa: a) e' ufficiale dell'Esercito, della Marina o dell'Aeronautica con il
grado di tenente generale o corrispondente in servizio permanente
ovvero dirigente di prima fascia dell'amministrazione pubblica o
anche estraneo alla stessa, ai sensi dell'articolo 5, comma 1,
della legge n. 25 del 1997; b) e' nominato, ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni,
con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione
del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della difesa,
sentito il Capo di Stato maggiore della difesa; c) dipende, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge n. 25 del
1997, direttamente dal Ministro della difesa per le attribuzioni
amministrative, e dal Capo di Stato maggiore della difesa per le
attribuzioni tecnico-operative, ai quali risponde dell'attuazione
delle direttive e delle disposizioni ricevute nell'ambito delle
rispettive attribuzioni.
2. Il Segretario generale della difesa, in caso di assenza, impedimento o vacanza della carica, e' sostituito dal vice segretario generale che espleta anche le funzioni di vice direttore nazionale degli armamenti, ai sensi della lettera a) del comma 1 dell'articolo 10 del presente regolamento.



Note all'art. 6:
- Il testo dell'art. 5, comma 1, della citata legge
18 febbraio 1997, n. 25, e' il seguente:
"Art. 5. - 1. Il Segretario generale della difesa,
scelto nell'ambito del personale militare o civile
dell'amministrazione pubblica, ovvero anche estraneo alla
stessa, in relazione alle specifiche esperienze e
qualifiche professionali, e' posto alle dipendenze del
Ministro della difesa per attribuzioni amministrative e del
Capo di Stato maggiore della difesa per le attribuzioni
tecnico-operative".
- Il testo dell'art. 19, comma 3, del citato decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e' il seguente:
"3. Gli incarichi di segretario generale di Ministeri,
gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro
interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello
equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della
Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei Ministri,
su proposta del Ministro competente, a dirigenti della
prima fascia del ruolo unico di cui all'art. 23 o, con
contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle
specifiche qualita' professionali richieste dal comma 6".



 
Art. 7
Attribuzioni in campo nazionale

1. Il Segretario generale della difesa: a) emana disposizioni attuative degli indirizzi
politico-amministrativi e di alta amministrazione riguardanti
l'area tecnico-industriale e tecnico-amministrativa della difesa,
impartiti dal Ministro della difesa, ai fini del conseguimento
degli obiettivi di efficienza fissati per lo strumento militare; b) riceve dal Capo di Stato maggiore della difesa direttive
tecnico-operative con riferimento alle attivita' di studio e
sperimentazione, approvigionamento dei materiali e dei sistemi
d'arma; c) predispone, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera b), della
legge n. 25 del 1997, d'intesa con il Capo di Stato maggiore della
difesa, nel quadro della pianificazione generale dello strumento
militare, le proposte di pianificazione annuale e pluriennale
relative all'area industriale di interesse della difesa e alle
attivita' di studio e sperimentazione; d) emana direttive applicative per gli affari giuridici, economici,
disciplinari e sociali del personale militare e civile. Segue le
problematiche sindacali, le attivita' parlamentari e la
negoziazione decentrata riferita al personale civile della difesa; e) indirizza, controlla e coordina le attivita' delle direzioni
generali; f) provvede, sulla base delle direttive del Capo di Stato maggiore
della difesa, all'impiego operativo dei fondi destinati
all'investimento per la realizzazione dei programmi di competenza; g) provvede all'impiego operativo dei fondi destinati al
funzionamento in ordine all'area tecnico-amministrativa e
tecnico-industriale di competenza, compresi quelli destinati alla
cooperazione ed agli accordi internazionali conseguenti
all'applicazione di memorandum, disponendo per l'assegnazione
delle relative risorse finanziarie e per la ripartizione dei fondi
tra gli enti e reparti dipendenti, compresi quelli di cui
all'articolo 4 del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 459; h) sulla base degli indirizzi del Ministro della difesa e delle
direttive tecnico-operative del Capo di Stato maggiore della
difesa:
1) propone le azioni necessarie per armonizzare gli obiettivi
della difesa in materia di sperimentazione e sviluppo, produzione
ed approvvigionamento con la politica economico-industriale e
tecnico-scientifica nazionale;
2) e' responsabile dei sistemi di sicurezza degli organismi
interforze dipendenti; i) ha alle dirette dipendenze i responsabili degli enti dell'area
tecnico-amministrativa e tecnico-industriale di competenza; l) propone al Ministro della difesa, sentito il Capo di Stato
maggiore della difesa, le linee generali dell'ordinamento degli
organismi dell'area tecnico-amministrativa e tecnico-industriale
di competenza, gli organici dei vari organismi nei limiti delle
previste dotazioni complessive e la ripartizione delle risorse di
personale civile da assegnare agli stessi; m) fornisce indicazioni al Ministro della difesa per gli incarichi di
direzione degli uffici di livello dirigenziale generale da
conferire ai dirigenti civili; n) propone al Ministro della difesa su indicazione del direttore
generale per il personale civile, i dirigenti civili da assegnare
alle direzioni generali e agli organismi delle aree
tecnico-amministrativa e tecnico-industriale. La proposta ha luogo
d'intesa con il Capo di Stato maggiore della difesa per l'area
tecnico-operativa e con i Capi di Stato maggiore di Forza armata
per gli enti dipendenti dagli ispettorati di Forza armata di cui
all'articolo 2 del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 459; o) emana, nelle aree di competenza, sulla base delle disposizioni del
Capo di Stato maggiore della difesa, le direttive riguardanti la
definizione delle attivita' connesse alla militarizzazione e
mobilitazione civile; p) individua e promuove in campo nazionale ed internazionale, sulla
base dei criteri stabiliti dal Capo di Stato maggiore della
difesa, i programmi di ricerca tecnologica per lo sviluppo dei
programmi d'armamento; q) indirizza, controlla e coordina i programmi di sviluppo e le
attivita' contrattuali di competenza delle direzioni generali,
concernenti l'approvvigionamento, l'alienazione e la cessione dei
materiali di armamento, per quanto attiene agli aspetti
tecnico-amministrativi; r) segue le attivita' promozionali, in Italia ed all'estero,
dell'industria d'interesse della difesa, fornendo utili elementi
di coordinamento; s) emana direttive in materia di antinfortunistica e di prevenzione e
coordina le relative attivita' negli ambienti di lavoro della
difesa, in attuazione delle vigenti prescrizioni; t) assicura la gestione del contenzioso per le materie non assegnate
alla competenza delle direzioni generali.



Note all'art. 7:
- Il testo dell'art. 5, comma 2, lettera b) della
citata legge 18 febbraio 1997, n. 25, e' il seguente:
"2. Il Segretario generale della difesa:
a) (omissis);
b) predispone, d'intesa con il Capo di Stato maggiore
della difesa, le proposte di pianificazione annuale e
pluriennale generale finanziaria relative all'area
industriale, pubblica e privata, di interesse della
difesa".
- Il testo degli articoli 2 e 4 del citato decreto
legislativo 28 novembre 1997, n. 459, e' il seguente:
"Art. 2 (Enti dipendenti dagli ispettorati di Forza
armata). - 1. Gli enti hanno autonomia gestionale
nell'ambito dei programmi di lavoro disposti annualmente
dagli organi di cui al comma 3, attendono ai compiti
relativi alle attivita' amministrativo-contabili, secondo
quanto previsto dalle nonne di contabilita' generale dello
Stato e sono altresi' obbligati a provvedere alla tenuta di
una contabilita' analitica industriale a decorrere dal
1o gennaio 1998.
2. I direttori degli enti, ai fine di ottimizzare i
procedimenti connessi all'attuazione dei programmi di
lavoro annuali secondo i relativi piani di spesa,
provvedono autonomamente sia alle necessarie acquisizioni
di beni e servizi sia alla gestione delle risorse
disponibili, per il pieno raggiungimento degli obiettivi
individuati dai programmi medesimi.
3. Al termine del procedimento di ristrutturazione di
ciascuno degli enti nell'ambito dell'attivita' di
pianificazione generale delle Forze armate, per la
successiva definizione dei conseguenti programmi
tecnico-operativi la responsabilita' della manutenzione e
della sperimentazione dei beni funzionali all'impiego dello
strumento militare e' affidata ai competenti ispettorati di
Forza armata.
4. Prima dell'inizio dell'esercizio finanziario, detti
enti ricevono il programma di lavoro annuale con il piano
di spesa nonche' le risorse finanziarie suddivise in
specifici capitoli come appresso denominati:
a) capitolo esecuzione programma operativo;
b) capitolo funzionamento della struttura
amministrativa e tecnica;
c) capitolo ammodernamento e potenziamento della
struttura tecnica;
d) capitolo competenze al personale.
5. Ogni modificazione dei programmi richiede il
contestuale adeguamento dell'entita' delle poste di cui ai
pertinenti capitoli di spesa, anche tenendo conto
dei maggiori oneri derivanti dalla necessita' di
riorganizzare i processi di manutenzione programmata".
"Art. 4 (Enti dipendenti dal Segretario generale). - 1.
Gli enti di cui al presente articolo sono posti alle
dirette dipendenze del Segretario generale della difesa,
mediante un apposito ufficio, costituito senza ulteriori
oneri a carico del bilancio dello Stato, che assume le
attribuzioni delle competenti direzioni generali.
Conformemente alla vigente normativa in materia di
competenze e responsabilita' del direttore dell'ente,
questi puo' essere scelto anche tra funzionari civili della
difesa.
2. Ferma la definizione di specifici settori di
intervento, gli enti di cui al comma 1 possono essere
adibiti a cicli produttivi, in tutto o in parte analoghi o
alternativi a quelli svolti, per la fornitura di beni e
servizi alle amministrazioni statali ed a committenti
privati, anche mediante la stipulazione di appositi
contratti, nel rispetto dei principi che regolano la
concorrenza ed il mercato. I predetti enti, successivamente
all'affidamento del settore di intervento, nonche' al
compimento dell'eventuale connessa ristrutturazione,
presentano un autonomo bilancio annuale, sia preventivo sia
consuntivo, redatto dal direttore ai sensi degli articoli
2423 e seguenti del codice civile, per l'approvazione del
Segretario generale della difesa che verifica i risultati
di gestione. A tal fine il direttore di ciascun ente e'
responsabile della tenuta di un'analitica contabilita'
industriale. Gli enti stessi decadono automaticamente dalla
capacita' di contrattare ai sensi del presente comma
decorsi due esercizi di non economica gestione ai sensi dei
commi 6 e 7.
3. Per le finalita' indicate al comma 2 il Ministro
della difesa definisce, sentiti i Ministri del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, della funzione
pubblica e dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, contratti tipo o quadro ai sensi delle
vigenti disposizioni di diritto civile.
4. Fatto salvo quanto disposto dall'art. 5, comma 1,
lettera c), gli enti di cui al presente articolo sono
sottoposti a graduali procedimenti di dismissione ed a
provvedimenti di chiusura qualora inidonei a fornire,
secondo criteri di economica gestione, beni e servizi
coerenti con le finalita' istituzionali
dell'amministrazione della difesa, ovvero, se riconvertiti,
a produrre a costi competitivi con quelli di mercato.
5. In particolare, e' soggetto a chiusura l'ente a cui
dopo due anni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto legislativo non si e' potuto affidare
l'esplelamento di alcuna attivita' ovvero che, per due anni
consecutivi dopo l'affidamento dell'attivita' e
l'assunzione delle misure previste dal piano di
ristrutturazione, non ha raggiunto la capacita' di operare
secondo i criteri di economica gestione; in tale ultima
ipotesi, un apposito comitato misto paritetico, composto da
rappresentanti dell'amministrazione della difesa e delle
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative,
verifica l'operato dell'ente, con potere di accesso ai dati
di gestione dell'ente medesimo ai fini della successiva
esposizione al Ministro della difesa delle eventuali
carenze gestionali riscontrate. Il Ministro della difesa
entro venti giorni trasmette al Parlamento la relazione del
comitato misto paritetico.
6. Per le valutazioni di cui ai commi 4 e 5 del
presente articolo, i costi di attivita' dell'ente sono
calcolati tenendo conto dei complessivi oneri riferiti al
personale civile e militare impiegato, ai mezzi occorrenti
per la produzione, alle spese generali ed all'ammortamento
del capitale investito durante o successivamente alla
ristrutturazione dell'ente stesso.
7. Al fine di verificare la capacita' dell'ente ad
operare in termini di economicita', l'entita' delle
utilita' derivanti dai beni e dai servizi prodotti e'
valutata ai prezzi di mercato afferenti gli stessi o
analoghi beni e servizi anche tenuto conto di quanto
risultante da listini e mercuriali ufficiali".



 
Art. 8
Attribuzioni in campo internazionale

1. Il Segretario generale della difesa: a) partecipa agli alti consessi internazionali nel quadro della
realizzazione di accordi multinazionali relativi alla
sperimentazione ed allo sviluppo, rappresentando, su indicazione
del Ministro della difesa, l'indirizzo nazionale nel campo delle
attivita' tecnico-scientifiche ai fini della difesa; b) esercita il controllo sull'attuazione dei memorandum d'intesa e
degli accordi di assistenza tecnica e logistica tra le Forze
armate nazionali e quelle estere, per gli aspetti giuridici e
finanziari; c) e' responsabile della politica degli armamenti relativamente alla
produzione di materiali per la difesa e a tal fine predispone gli
elementi consultivi tecnico-industriali per il Ministro. Segue e
coordina tutti i programmi di acquisizione all'estero, o che
comunque comportino spese all'estero, nonche' tutti gli accordi di
coproduzione o di reciproco interesse con uno o piu' paesi e segue
le commesse estere affidate all'industria nazionale, allo scopo di
trattare con visione unitaria e interforze tutti i problemi
connessi alla partecipazione dell'industria nazionale ai programmi
di coproduzione internazionale per la difesa.
 
Art. 9
Attribuzioni in campo tecnico-scientifico

1. Il Segretario generale della difesa: a) gestisce, in coordinamento con il Capo di Stato maggiore della
difesa, la documentazione tecnico-scientifica della difesa,
mantiene i contatti con i vari centri di documentazione nazionali
ed internazionali ed individua, unitamente ai Capi di Stato
maggiore di Forza armata, la documentazione tecnico-scientifica di
pertinenza; b) dirige, indirizza e controlla le attivita' di ricerca e sviluppo,
di ricerca scientifica e tecnologica, di produzione e di
approvvigionamento volte alla realizzazione dei programmi
approvati.
 
Art. 10
Ordinamento

1. Il segretario generale della difesa per l'esercizio delle sue attribuzioni: a) si avvale di due vice segretari generali, di cui uno civile ed uno
di norma militare, nominati secondo le procedure stabilite dalla
normativa vigente sentiti il Capo di Stato maggiore della difesa e
il Segretario generale della difesa. I vice segretari generali
sono scelti, se civili, tra i dirigenti di prima fascia del ruolo
unico delle amministrazioni dello Stato; se militari, tra gli
ufficiali con grado di tenente generale, ammiragli di squadra o
generale di squadra aerea in servizio permanente effettivo,
appartenenti a Forza armata diversa da quella del Segretario
generale. Le funzioni di vice direttore nazionale degli armamenti
sono attribuite dal Segretario generale ad uno dei due vice
segretari generali; b) dispone del Segretariato generale, ordinato, ai sensi dellarticolo
17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni, di massima in reparti e uffici posti, in
base alla natura delle attivita' svolte, alle dipendenze dei due
vice segretari generali con compiti di pianificazione,
coordinamento e controllo nei vari settori e funzioni di
attivita'. Ai reparti e uffici e' assegnato personale militare, su
base di equilibrata rappresentativita' delle tre Forze armate,
nonche' personale civile; ad essi sono preposti ufficiali generali
o ammiragli e colonnelli o capitani di vascello delle tre Forze
armate, nonche' dirigenti civili.
2. Il raggruppamento autonomo della difesa e l'ufficio amministrazioni speciali di cui, rispettivamente, agli articoli 34 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478, sono posti alle dipendenze di un vice segretario generale.
3. Ove il Segretario generale ed i vice segretari generali della difesa siano scelti al di fuori del personale militare, si provvede, se necessario, alla modifica delle dotazioni organiche del Ministero della difesa sulla base della normativa vigente assicurando il rispetto del criterio dell'invarianza della spesa di personale.
4. Il Segretario generale della difesa puo' delegare competenze nell'area tecnico-amministrativa e nell'area tecnico-industriale in materia di armamenti ad un funzionario civile della difesa oppure ad un esperto di provata competenza, assunto con contratto a tempo determinato ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.



Nota all'art. 10:
- Il testo dell'art. 17, comma 4-bis, della citata
legge 23 agosto 1988, n. 400, e' il seguente:
"4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei princi'pi posti
dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni, con i contenuti e con
l'osservanza dei criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive comperenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali".
- Il testo degli articoli 34 e 35 del decreto del
Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478,
concernente "Riodinamento delle carriere e revisione degli
organici degli impiegati civili del Ministero della
difesa", e' il seguente:
"Art. 34. E' istituito, alle dipendenze del capo
dell'ufficio del segretario generale del Ministero della
difesa, un raggruppamento autonomo comandato da un
ufficiale con grado di generale di brigata o
corrispondente, con i seguenti compiti:
inquadramento dei militari di truppa dell'Esercito,
della Marina e dell'aeronautica comunque impiegati presso
il Ministero della difesa e presso gli Stati maggiori;
inquadramento dei reparti automobilistici
dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica impiegati
per le esigenze del Ministero della difesa e degli Stati
maggiori".
"Art. 35. E' istituito, alle dipendenze del capo
dell'ufficio del segretario generale del Ministero della
difesa, l'ufficio amministrazioni speciali che provvede
alla corresponsione degli assegni ai personali militari
dipendenti dall'amministrazione centrale della difesa o che
si trovino in speciali posizioni in Italia o all'estero e
che non abbiano un proprio centro amministrativo, nonche'
alle operazioni amministrative e contabili affidate dal
Ministro all'ufficio stesso".



 
Art. 11
Configurazione delle cariche

1. I Capi di Stato maggiore dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica: a) sono ufficiali della rispettiva Forza armata che all'atto della
nomina rivestono grado di tenente generale, ammiraglio di squadra,
generale di squadra aerea in servizio permanente; b) sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
della difesa, sentito il Capo di Stato maggiore della difesa; c) rispondono al Capo di Stato maggiore della difesa dell'attuazione
delle direttive e delle disposizioni ricevute; d) nell'ambito della rispettiva Forza armata hanno rango gerarchico
sovraordinato nei riguardi di tutti gli ufficiali generali ed
ammiragli.
2. I Capi di Stato maggiore, in caso di assenza, impedimento o vacanza della carica, sono sostituiti dall'ufficiale generale o ammiraglio designato alla funzione vicaria come previsto dall'ordinamento della rispettiva Forza armata.
 
Art. 12
Attribuzioni in campo nazionale

1. I Capi di Stato maggiore dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica: a) formulano, sulla base delle direttive del Capo di Stato maggiore
della difesa e della situazione politico-militare, le proposte di
competenza per la pianificazione operativa e finanziaria delle
rispettive Forze; b) si avvalgono delle direzioni generali interessate per l'ottimale
realizzazione dei programmi tecnico-finanziari approvati, di cui
seguono, fornendo anche specifiche indicazioni, lo stato di
avanzamento, tenendone informati il Capo di Stato maggiore della
difesa e il Segretario generale della difesa; c) provvedono, sulla base delle direttive del Capo di Stato maggiore
della difesa, all'impiego operativo dei fondi destinati
all'investimento per la realizzazione dei programmi di rispettiva
competenza; d) provvedono all'impiego operativo dei fondi del settore
funzionamento in ordine agli enti e reparti della rispettiva Forza
armata, nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 2 del
decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 459, concernenti le
responsabilita' degli ispettorati di Forza armata e le autonomie
decisionali dei direttori degli enti da questi dipendenti,
disponendo per l'assegnazione delle relative risorse finanziarie e
per la ripartizione dei fondi. Per gli enti di cui all'articolo 2
del decreto legislativo n. 459 del 1997, l'impiego operativo dei
fondi si esercita attraverso la simultanea approvazione dei
programmi di lavoro annuali e dei relativi stanziamenti di
bilancio, fatta salva la facolta' di modificazione dei programmi
stessi ai sensi del comma 5 dell'articolo 2 del medesimo decreto
legislativo; e) provvedono alla diretta amministrazione dei fondi del settore
funzionamento finalizzati ad assicurare l'efficienza dei mezzi,
dei materiali e delle infrastruttute, anche avvalendosi delle
competenti direzioni generali, nei limiti degli stanziamenti
approvati dal Ministro; f) sono, sulla base delle direttive del Capo di Stato maggiore della
difesa, organi centrali di sicurezza della rispettiva Forza
armata; g) determinano, nei limiti delle dotazioni organiche complessive e
relativamente alla propria Forza armata, in base alla ripartizione
interforze del Capo di Stato maggiore della difesa ed approvata
dal Ministro della difesa e nel quadro delle direttive ricevute:
1) l'ordinamento, gli organici ed il funzionamento dei comandi,
reparti, unita', istituti ed enti vari emanando le relative
disposizioni nei settori di attivita' tecnico-operativa;
2) le esigenze di personale civile per i comandi, reparti, unita',
istituti, scuole ed enti vari, concordandone la designazione con
la competente direzione generale;
3) le circoscrizioni territoriali dei comandi, reparti, unita',
istituti, scuole ed enti vari;
4) le modalita' attuative della mobilitazione e delle relative
scorte; h) emanano, nei limiti delle dotazioni organiche complessive e
relativamente alla propria Forza armata, in base alla ripartizione
interforze indicata dal Capo di Stato maggiore della difesa ed
approvata dal Ministro della difesa e nel quadro delle direttive
ricevute;
1) le direttive per il reclutamento, la selezione, la formazione e
l'addestramento del personale e ne dispongono e controllano
l'attuazione avvalendosi dei dipendenti organismi e della
competente direzione generale per la selezione del solo personale
di truppo in servizio di leva obbligatorio;
2) le direttive per l'impiego del personale della rispettiva Forza
armata; i) designano, dandone preventiva comunicazione al Capo di Stato
maggiore della difesa, gli ufficiali generali e ammiragli di grado
non superiore a maggiore generale o grado corrispondente da
destinare nei vari incarichi della propria Forza armata. Per gli
ufficiali generali dei carabinieri provvede il Comandante generale
dell'Arma; l) provvedono alla trattazione delle materie relative all'impiego del
personale ufficiale, dei sottufficiali e dei militari di truppa
della Forza armata, ferme restando le attribuzioni del Capo di
Stato maggiore della difesa, e pongono in essere i relativi atti
amministrativi anche per quanto concerne l'eventuale contenzioso.
Per gli ufficiali dei carabinieri provvede il Comandante generale
dell'Arma. Restano ferme, per quanto concerne il personale dei
ruoli ispettori, sovrintendenti, appuntati e carabinieri, le
disposizioni vigenti; m) assicurano, per l'esecuzione di operazioni ed esercitazioni
nazionali ovvero multinazionali interforze, la disponibilita'
qualitativa e quantitativa delle Forze stabilite dal Capo di Stato
maggiore della difesa, individuando i relativi reparti.
Definiscono l'attivita' addestrativa ed esercitano, anche
avvalendosi dei comandi operativi dipendenti, le funzioni delegate
di comando operativo inerenti alle operazioni ed esercitazioni di
Forza armata; n) esercitano le attribuzioni connesse all'attivita' logistica,
emanando le necessarie direttive e norme tecniche applicative agli
organi dipendenti e competenti in materia di organizzazione,
direzione e controllo dei relativi servizi, con riguardo ai
sistemi d'arma, mezzi, materiali ed equipaggiamenti, alla
conseguente relativa conservazione, distribuzione, aggiornamento,
mantenimento in efficienza, manutenzione, revisione, riparazione,
dichiarazione di fuori uso e di dismissione dal servizio.
Esercitano altresi' le attribuzioni relative alla gestione,
controllo, determinazione e ripianamento delle dotazioni, delle
scorte e dei materiali di consumo nonche' alla gestione dei fondi
occorrenti per l'espletamento delle correlate attivita' logistiche
e tecnico-amministrative.



Nota all'art. 12:
- Per il testo dell'art. 2 del decreto legislativo
28 novembre 1997, n. 459, vedasi nota all'art. 7.



 
Art. 13
Attribuzioni in campo tecnico-scientifico

1. I Capi di Stato maggiore dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica: a) individuano le esigenze e definiscono i requisiti militari e
operativi dei sistemi d'arma, i mezzi, i materiali e gli
equipaggiamenti per la propria Forza armata e ne valutano
l'idoneita' per l'impiego operativo; b) sono responsabili, in materia di valutazione teonico-operativa dei
propri sistemi d'arma, dei mezzi e dei materiali e, in caso di
peculiari o particolari esigenze operative, della certificazione
ed omologazione tecnico-operativa di quelli sottoposti a modifica
od integrazione presso strutture tecniche delle Forze armate e ne
autorizzano l'impiego operativo; essi esercitano tali competenze
per il tramite di appositi comandi od organismi tecnico-logistici.
 
Art. 14
Attribuzioni del Capo di Stato maggiore dell'Esercito

1. Il Capo di Stato maggiore dell'Esercito in base alle direttive del Capo di Stato maggiore della difesa: a) e' responsabile dell'approntamento e dell'impiego del dispositivo
per la difesa terrestre del territorio ed a tal fine coordina
l'impiego di tutti i mezzi che ad essa concorrono, ivi compresi
quelli messi a disposizione dalle altre Forze armate, anche
nell'assolvimento degli impegni derivanti da accordi e trattati
internazionali; b) definisce, in accordo con il Comandante generale della Guardia di
finanza, ai sensi dell'articolo 4, secondo comma, della legge 23
aprile 1959, n. 189, gli apprestamenti, l'organizzazione, le norme
d'impiego e le aliquote di forze e mezzi del Corpo stesso
destinati ad essere impiegati nella difesa del territorio; c) dispone il concorso della Forza armata alla difesa dello spazio
aereo nazionale.



Nota all'art. 14:
- Il testo dell'art. 4, secondo comma, della legge
23 aprile 1959, n. 189, concernente "Ordinamento del corpo
della Guardia di finanza", e' il seguente:
"Il Comandante generale presiede a tutte le attivita'
concernenti l'organizzazione, il personale, l'impiego, i
servizi tecnici, logistici e amministrativi i mezzi e gli
impianti della Guardia di finanza. Prende accordi con gli
stati maggiori delle Forze armate per quanto e' necessario
in relazione all'addestramento militare e al concorso dei
reparti del Corpo alle operazioni militari in caso di
emergenza. Ha rapporti col Comandante generale dei
carabinieri, col Capo della polizia e con tutti gli altri
organi centrali dell'Amministrazione dello Stato per
assicurare il coordinamento con essi dell'attivita' della
Guardia di finanza".



 
Art. 15
Attribuzioni del Capo di Stato maggiore della Marina

1. Il Capo di Stato maggiore della Marina in base alle direttive del Capo di Stato maggiore della difesa: a) e' responsabile dell'approntamento e dell'impiego del dispositivo
per la difesa marittima del territorio, delle relative linee di
comunicazione ed a tal fine coordina l'impiego di tutti i mezzi
che ad essa concorrono, ivi compresi quelli messi a disposizione
dalle altre Forze armate, anche nell'assolvimento degli impegni
derivanti da accordi e trattati internazionali; b) definisce, in accordo con il Comandante generale della Guardia di
finanza, ai sensi dell'articolo 4, secondo comma, della legge 23
aprile 1959, n. 189, gli apprestamenti, l'organizzazione, le norme
d'impiego e le aliquote di forze e mezzi del Corpo stesso
destinati ad essere impiegati nella difesa marittima del
territorio; c) (lettera non ammessa al "Visto" della Corte dei conti); d) concorre alla definizione degli apprestamenti e delle
organizzazioni delle navi e dei mezzi della Marina mercantile in
previsione del loro impiego in guerra; e) individua, in relazione alle esigenze di difesa militare e
sicurezza dello Stato, le aree portuali di I categoria, per i
provvedimenti conseguenti; f) propone, per i provvedimenti ministeriali previsti, condizioni e
modalita' per l'impiego dei mezzi navali ed aerei del Corpo delle
capitanerie di porto in compiti di pertinenza della Marina
militare; g) e' responsabile, sentiti i dicasteri competenti, del servizio di
vigilanza sulle attivita' marittime ed economiche, compresa quella
di pesca, sottoposte alla giurisdizione nazionale nelle aree
situate al di la' del limite esterno del mare territoriale di cui
agli articoli 2, lettera c), e 9 della legge 31 dicembre 1982, n.
979; h) dispone il concorso della Forza armata alla difesa dello spazio
aereo nazionale.



Note all'art. 15:
- Per il testo dell'art. 4, secondo comma, della legge
23 aprile 1959, n. 189, vedasi nota all'art. 14.
- Il testo della legge 1o ottobre 1984, n. 637,
concernente "Istituzione e ordinamento dell'istituto per le
telecomunicazioni e l'elettronica della Marina militare
"Giacarlo Vallauri ", e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 4 ottobre 1984, n. 274.
- Il testo della tabella D annessa al decreto del
Ministro della difesa 20 gennaio 1998, concernente
"Attuazione del decreto legislativo 28 novembre 1997, n.
459, sulla riorganizzazione dell'area tecnico-industriale
del Ministero della difesa", e' il seguente:
"Tabella D
ENTI DELL'AREA TEGNICO OPERATTVA
AI QUALI SI APPLICA IL DECRETO
Centro interforze studi per le applicazioni militari di
San Piero a Grado (Pisa) (a).
Centro supporto e sperimentazione navale di La Spezia
(b).
Reparto manutenzione velivoli di Cameri (c).
Reparto manutenzione velivoli di Treviso (c).
Reparto manutenzione velivoli di Grosseto (c).
Reparto manutenzione velivoli di Lecce (c).
Reparto manutenzione velivoli di Catania (c).
Reparto manutenzione missili di Padova (c).
Reparto manutenzione elicotteri di Pratica di Mare (c).
Centro sperimentale di volo di Pratica di Mare (c) (d).
Poligono sperimentale e di addestramento interforze di
Salto di Quirra (c).
----
(a) E' posto alle dipendenze dell'Ispettorato supporto
navale della marina, con utilizzazione interforze, ed
assorbe parte delle competenze di Mariteleradar.
(b) E' posto alle dipendenze dell'ispettorato supporto
navale della Marina ed e' costituito per fusione di
Mariperman e Marimissili di La Spezia e Mariteleradar di
Livorno.
(c) E' posto alle dipendenze dell'Ispettorato
dell'Aeronautica
(d) E' costituito nella sede dell'attuale divisione
aerea studi ricerche e sperimentazioni di Pratica di Mare".
- Il testo degli articoli 2, lettera c), e 9 della
legge 31 dicembre 1982, n. 979, concernente "Disposizioni
per la difesa del mare", e' il seguente:
"Art. 2. Per la realizzazione dei compiti di cui
all'art. 1, nonche' per assicurare la vigilanza e soccorso
in mare, il Ministro delIa marina mercantile provvede:
c) alla istituzione, d'intesa con il Ministro della
difesa, di un servizio di vigilanza sulle attivita'
marittime ed economiche, compresa quella di pesca,
sottoposte alla giurisdizione nazionale nelle aree situate
al di la' del limite esterno del mare territoriale in caso
di necessita' tale servizio puo' integrare quello di cui
alla precedente lettera b).
Art. 9. Il servizio di vigilanza, di cui alla lettera
c) dell'art. 2, e' affidato alla marina militare, che
provvedera' all'equipaggiamento ed alla condotta dei mezzi.
Il servizio sara' svolto in base alle direttive che saranno
emanate d'intesa fra il Ministro della Marina mercantile e
il Ministro della difesa, sentite, ove occorra, le altre
amministrazioni interessate.
Le spese di gestione e manutenzione dei mezzi destinati
al servizio di vigilanza di cui al primo comma, conseguenti
alla realizzazione del programma di costruzione e acquisto
dei mezzi di cui all'art. 6, saranno a carico del Ministero
della difesa.
Ai comandanti delle unita' di vigilanza di cui al
presente articolo, e' riconosciuta la qualifica di
ufficiali di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 221,
ultimo comma del codice di procedura penale".



 
Art. 16
Attribuzioni del Capo di Stato maggiore dell'Aeronautica

l. Il Capo di Stato maggiore dell'Aeronautica in base alle direttive del Capo di Stato maggiore della difesa: a) e' responsabile dell'approntamento e dell'impiego del dispositivo
per la difesa dello spazio aereo nazionale ed a tal fine coordina
l'impiego di tutti i mezzi che ad essa concorrono, ivi compresi
quelli messi a disposizione dalle altre Forze armate, anche
nell'assolvimento degli impegni derivanti da accordi e trattati
internazionali; b) definisce, in accordo con il Comandante generale della Guardia di
finanza, ai sensi dell'articolo 4, secondo comma, della legge 23
aprile 1959, n. 189, gli apprestamenti, l'organizzazione, le norme
d'impiego e le aliquote di forze e mezzi del Corpo stesso,
destinati ad essere impiegati nella difesa aerea nazionale; c) predispone, con gli altri organi competenti, i piani per
l'impiego, in caso di emergenza, dell'aviazione civile; d) delinea gli indirizzi ed i criteri generali della sicurezza del
volo.
2. Le attribuzioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1, sono esercitate mediante appositi comandi; parimenti le attribuzioni di cui alla lettera d) sono esercitate mediante appositi organismi dedicati alla formazione del personale ed all'accertamento delle cause degli incidenti di volo a fini di prevenzione.
3. Il Capo di Stato maggiore dell'Aeronautica presiede, tramite appositi comandi, all'alta direzione tecnica, operativa e di controllo: a) dei servizi di assistenza al volo per quanto concerne il traffico
aereo operativo militare che non segue le procedure formulate
dall'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale (ICAO),
il traffico aereo militare sugli aeroporti militari e, salvo gli
accordi particolari di cui all'articolo 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 27 luglio 1981, n. 484, il traffico
aereo civile sugli aereoporti non compresi nella tabella B di cui
al decreto-legge 24 ottobre 1979, n. 511, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1979, n. 635; b) dell'intero servizio meteorologico, ad eccezione dei servizi
meteorologici aeroportuali attribuiti alla competenza dell'ente
preposto all'assistenza al volo per il traffico aereo generale.



Note all'art. 16:
- Per il testo dell'art. 4, secondo comma, della legge
23 aprile 1959, n. 189, vedasi nota all'art. 14.
- Il testo dell'art. 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 27 luglio 1981, n. 484, concernente "Uso dello
spazio aereo, in attuazione della delega prevista dalla
legge 23 maggio 1980, n. 242", e' il seguente:
"Art. 5 (Accordi particolari). - I servizi di
assistenza al volo nelle zone di aerodromo e di
avvicinamento sugli aeroporti militari, su quelli militari
aperti al traffico aereo civile, oppure su aeroporti
civili, per esigenze operative di difesa, funzionali o di
sicurezza, possono essere delegati per l'esercizio, in
tutto o in parte, rispettivamente, all'Azienda autonoma di
assistenza al volo per il traffico aereo generale ed
all'aeronautica militare, previ accordi particolari tra il
Ministero dei trasporti ed il Ministero della difesa, che
dovranno definire, tra l'altro, anche le relative
responsabilita'.
Ferme restando le proprie competenze concernenti la
direzione dei servizi, l'aeronautica militare e l'azienda
autonoma di assistenza al volo, per il traffico aereo
generale possono chiedere l'utilizzazione, a tempo
determinato, di personale, rispettivamente, civile e
militare, per far fronte a specifiche esigenze connesse con
i servizi di assistenza al volo, sulla base della
disciplina contenuta in accordi particolari.
Gli accordi di cui ai precedenti commi sono approvati
con decreto del Ministro della difesa di concetto con
quello dei trasporti".
- Il testo della tabella B del decreto-legge 24 ottobre
1979, n. 511, concernente "Istituzione presso il Ministero
dei trasporti del commissariato per l'assistenza al volo",
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
1979, n. 635, e' il seguente:
"Tabella B
Bari Palese;
Catania Fontanarossa;
Falconara;
Napoli Capodichino;
Padova;
Pantelleria;
Rieti".



 
Art. 17
Rapporti con gli organi tecnico-amministrativi

1. In relazione alle attribuzioni di cui agli articoli 12, 13, 14, 15 e 16 i Capi di Stato maggiore dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, ciascuno per la rispettiva Forza armata, interessano i competenti organi del Ministero della difesa per il soddisfacimento delle esigenze tecnico-logistiche e di quelle relative al personale militare.
 
Art. 18
Ordinamento

1. I Capi di Stato maggiore di Forza armata per l'esercizio delle relative attribuzioni: a) dispongono dei rispettivi Stati maggiori retti da Sottocapi di
Stato maggiore nominati con decreto del Ministro della difesa,
udito il Capo di Stato maggiore della difesa e su indicazione del
rispettivo Capo di Stato maggiore di Forza armata, scelti tra gli
ufficiali in servizio permanente effettivo con grado non inferiore
a maggiore generale per l'Esercito, ammiraglio di divisione per la
Marina o generale di divisione aerea per l'Aeronautica. Gli stessi
Stati maggiori, ordinati di massima in reparti ed uffici, retti
rispettivamente da ufficiali generali od ammiragli e colonnelli o
capitani di vascello della relativa Forza armata, sono competenti
per la pianificazione, il coordinamento e il controllo dei vari
settori di attivita'; b) si avvalgono di alti comandi/ispettorati operativi, logistici,
scolastici e addestrativi, anche territoriali, nonche' di altri
comandi e/o organismi per l'esercizio delle attribuzioni di cui al
presente decreto. I relativi comandanti/ispettori sono nominati
secondo quanto disposto all'articolo 2, lettera s), numero 3) e
all'articolo 12, lettera i).
2. Sono posti alle dipendenze del Capo di Stato maggiore di Forza armata i Capi dei corpi e dei servizi che svolgono attivita' tecnico-logistica e tecnico-operativa, secondo quanto previsto dal rispettivo ordinamento e sulla base delle direttive di coordinamento interforze, emanate dal Capo di Stato maggiore della difesa.
 
Art. 19
Consiglio superiore delle Forze armate

1. Il Consiglio superiore delle Forze armate e' organo di alta consulenza del Ministro della difesa. Il Consiglio e' sentito per: a) le questioni di alta importanza relative agli ordinamenti militari
ed alla preparazione organica e bellica delle Forze armate e di
ciascuna di esse; b) le clausole di carattere militare, di particolare rilevanza, da
includere nel trattati e nelle convenzioni internazionali; c) gli schemi di provvedimenti di carattere legislativo o
regolamentare predisposti dal Ministro della difesa in materia di
disciplina militare, di ordinamento delle Forze armate, di stato e
di avanzamento del personale militare, di reclutamento del
personale militare, di organici del personale civile e militare; d) il progetto dello stato di previsione del Ministero della difesa
per ciascun esercizio finanziario.
2. Il Ministro della difesa, o il Sottosegretario di Stato da lui delegato, ha diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio e puo' richiedere, anche su proposta del Capo di Stato maggiore della difesa o del Segretario generale della difesa, l'iscrizione all'ordine del giorno dei lavori del Consiglio di ogni altra questione di interesse tecnico, militare o amministrativo; ha diritto di partecipare alle riunioni il Capo di Stato maggiore della difesa o il sottocapo dello Stato maggiore della difesa se da lui delegato.
3. Sono membri ordinari del Consiglio, con diritto di voto: a) il Segretario generale della difesa e i Capi di Stato maggiore di
Forza armata, i quali possono essere sostituiti rispettivamente da
un vice segretario generale della difesa e dal sottocapo di Stato
maggiore della Forza armata di appartenenza; b) un tenente generale delle armi di fanteria, cavalleria,
artiglieria, genio o trasmissioni, un ammiraglio di squadra ed un
generale di squadra, in servizio permanente effettivo, che siano i
piu' elevati in grado o i piu' anziani tra i parigrado delle tre
Forze armate, purche' non rivestano le cariche di Ministro,
Sottosegretario di Stato, Capo di Stato maggiore della difesa o di
Forza armata, Segretario generale della difesa, Comandante
generale dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza o
delle capitanerie di porto, consigliere militare del Presidente
della Repubblica, Capo di gabinetto del Ministro; gli stessi, nel
rispettivo ordine di anzianita', assumono gli incarichi di
Presidente e Vicepresidente del Consiglio; c) un magistrato del Consiglio di Stato e un avvocato dello Stato, i
quali possono essere sostituiti da supplenti; d) un brigadiere generale o colonnello, o gradi corrispondenti, e un
dirigente di seconda fascia del ruolo unico dei dirigenti delle
amministrazioni dello Stato, per ciascuna Forza armata, con
funzioni di relatori per gli affari militari, tecnici ed
amministrativi.
4. Gli ufficiali generali ed ammiragli che abbiano sede di servizio fuori dal territorio nazionale non possono fare parte del Consiglio quali membri ordinari.
5. Sono membri straordinari del Consiglio, con diritto di voto, e sono convocati in relazione alla materia oggetto di esame: a) il comandante generale dell'Arma dei carabinieri, il Comandante
generale della Guardia di finanza e il comandante generale delle
capitanerie di porto; b) il comandante operativo interforze e i comandanti ispettori delle
tre Forze armate; c) il Procuratore generale militare presso la Corte suprema di
cassazione;
d) i direttori generali e centrali interessati alla materia in
trattazione.
6. Il Presidente del Consiglio puo' altresi' convocare, per essere sentiti sugli affari in trattazione, ufficiali delle Forze armate e funzionari dell'amministrazione pubblica, nonche' persone di particolare competenza nel campo scientifico, industriale ed economico, oltre ad esperti in problemi attinenti alla sfera militare. Essi non hanno diritto di voto.
7. Il Presidente del Consiglio e' nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa; i vice presidenti sono nominati con decreto del Ministro della difesa.
8. I membri relatori sono nominati con decreto del Ministro della difesa, su proposta del competente Capo di Stato maggiore di Forza armata o del Segretario generale per quanto riguarda i dirigenti civili.
9. Il magistrato del Consiglio di Stato, l'avvocato dello Stato e i loro supplenti sono nominati con decreto del Ministro della difesa, su designazione, rispettivamente, del Presidente del Consiglio di Stato e dell'Avvocato generale dello Stato.
10. Il Consiglio e' convocato dal Presidente, che ne fissa l'ordine del giorno, e delibera, purche' sia presente almeno la meta' dei membri ordinari e straordinari convocati, a maggioranza dei presenti, con voto palese espresso in ordine inverso di grado o di anzianita'; in caso di parita', prevale il voto del Presidente.
11. Il parere su ciascun provvedimento e' dato a mezzo di verbale di adunanza, in cui deve essere riassunta la discussione e deve essere indicato il risultato delle votazioni, inserendo il parere della minoranza o delle minoranze. Il verbale e' trasmesso al Ministro della difesa dal Presidente del Consiglio superiore delle Forze armate.
 
Art. 20
Comitato dei Capi di Stato maggiore delle Forze armate

1. Il Comitato dei Capi di Stato maggiore delle Forze armate, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, primo periodo, della legge n. 25 del 1997, e' organo consultivo del Capo di Stato maggiore della difesa.
2. Il Comitato, a sensi dell'articolo 6, comma 1, secondo periodo, della legge n. 25 del 1997, e' composto dal Capo di Stato maggiore della difesa, che lo presiede, lo convoca e ne fissa l'ordine del giorno, dai Capi di Stato maggiore delle Forze armate e dal Segretario generale della difesa.
3. Il Capo di Stato maggiore della difesa si avvale del Comitato per l'esame di ogni questione, di sua competenza, di carattere tecnico, militare o amministrativo.
4. Il Ministro puo' chiedere l'iscrizione all'ordine del giorno dei lavori del Comitato di ogni altra questione di interesse politico-militare e della difesa.
5. Il Presidente del Comitato puo' invitare alle adunanze, per essere sentiti sugli affari in trattazione, ufficiali delle Forze armate e funzionari dell'amministrazione pubblica, nonche' personalita' di particolare competenza nel campo scientifico, industriale, economico, giuridico e militare.
6. Il funzionamento del Comitato e' assicurato dal personale addetto allo Stato maggiore della difesa.



Nota all'art. 20:
- Il testo dell'art. 6, comma 1, della citata legge
18 febbraio 1997, n. 25, e' il seguente:
"Art. 6. - 1. Il Comitato dei Capi di Stato maggiore
delle Forze armate e' organo di consulenza del Capo di
Stato maggiore della difesa. Ne fanno parte il Segretario
generale della difesa, i Capi di Stato maggiore di Forza
armata e il Capo di Stato maggiore della difesa, che lo
presiede. Quando siano all'ordine del giorno argomenti che
riguardano l'Arma dei carabinieri, partecipa alle riunioni
anche il comandante generale dell'Arma, di cui restano
ferme le competenze previste dalla normativa vigente".



 
Art. 21

1. Il Capo di Stato maggiore della difesa, i Capi di Stato maggiore di Forza armata ed il Segretario generale della difesa possono ordinare direttamente, nell'area di rispettiva competenza, un'inchiesta formale nei confronti del personale militare dipendente.
2. Le competenze in materia di inchieste formali, consigli e commissioni di disciplina nei confronti degli ufficiali, dei sottufficiali e del personale volontario di truppa dell'Esercito della Marina e dell'Aeronautica sottoposti a procedimento disciplinare di Stato - conferite dagli articoli 75, primo comma e 79 della legge 10 aprile 1954, n. 113, e dagli articoli 65 e 69 della legge 31 luglio 1954, n. 599, nelle varie fattispecie, al comandante di corpo d'armata o al comandante di squadra navale o al comandante di unita' corrispondente dell'Aeronautica o comandante territoriale o al comandante in capo del Dipartimento marittimo o al comandante militare marittimo autonomo dell'alto Adriatico o al comandante di regione aerea territoriale - sono attribuite, ai sensi del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, per i militari in servizio, agli alti comandanti militari interforze o di Forza armata da cui il militare inquisito dipende, secondo i rispettivi ordinamenti ovvero, nei casi diversi, agli alti comandanti militari di Forza armata nella cui area di giurisdizione l'inquisito risiede anagraficamente. Restano ferme le disposizioni inerenti al rimanente personale di cui ai successivi commi del citato articolo 75 della legge 10 aprile 1954, n. 113.



Note all'art. 21:
- Il testo degli articoli 75 (come modificato dal
presente D.P.R.) e 79 della legge 10 aprile 1954, n. 113,
concernente "Stato degli ufficiali dell'Esercito, della
Marina e dell'Aeronautica", e' il seguente:
"Art. 75. La decisione di sottoporre l'ufficiale ad
inchiesta formale spetta al comandante di corpo d'armata o
al comandante di squadra navale o al comandante di unita'
corrispondente dell'Aeronautica da cui l'ufficiale dipende
per ragioni di impiego, o al comandante militare
territoriale o al comandante in capo del dipartimento
militare marittimo o al comandante militare marittimo
autonomo dell'Alto Adriatico o al comandante della zona
aerea territoriale da cui l'ufficiale dipende per ragioni
d'impiego, se in servizio, o di residenza, in caso diverso.
Se trattisi di ufficiale direttamente dipendente per
l'impiego dal Capo di Stato maggiore della difesa o dal
Capo di Stato maggiore della Forza armata cui l'ufficiale
stesso appartiene o dal comandante generale dell'Arma dei
carabinieri, la decisione di cui al comma precedente
spetta, rispettivamente, agli anzidetti Capi di Stato
maggiore o al comando generale dell'Arma dei carabinieri.
Se trattisi di ufficiale generale o colonnello, o di
grado corrispondente, o di ufficiale assegnato per
l'impiego ad enti, comandi, reparti di altra Forza armata,
o di piu' ufficiali corresponsabili della stessa Forza
armata ma dipendenti da enti o comandi militari diversi, la
decisione e' riservata al Ministro.
Quando siavi corresponsabilita' tra ufficiali
dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica o connessione
tra i fatti ad essi ascritti, la decisione di sottoporre
gli ufficiali ad inchiesta formale spetta al Ministro".
"Art. 79. Il Consiglio di disciplina e' formato di
volta in volta, in relazione al grado rivestito dal
giudicando:
a) per gli ufficiali generali o colonnelli, o
ufficiali di grado corrispondente, dal Ministro;
b) per gli ufficiali di altro grado, dal comandante
di corpo d'armata o dal comandante di squadra navale o dal
comandante di unita' corrispondente dell'Aeronautica da cui
l'ufficiale dipende per ragioni d'impiego, o dal comandante
militare territoriale o dal comandante in capo del
dipartimento militare marittimo o dal comandante militare
marittimo autonomo dell'Alto Adriatico o dal comandante
della zona aerea territoriale da cui l'ufficiale dipende
per ragioni di impiego, se in servizio, o di residenza, in
caso diverso. Se l'ufficiale dipende direttamente per
l'impiego dal Capo di Stato maggiore della difesa o dal
Capo di Stato maggiore della propria Forza armata o dal
comandante generale dell'Arma dei carabinieri, o se
l'ufficiale e' assegnato per l'impiego all'amministrazione
centrale militare o ad enti, comandi, o reparti di altra
Forza armata, il Consiglio di disciplina e' formato dal
comandante militare della stessa Forza armata
dell'ufficiale, nella cui giurisdizione questi presta
servizio.
Se si tratti di piu' giudicandi, della stessa o di
diverse Forze armate, il Consiglio e' formato in relazione
all'ufficiale piu' elevato in grado o piu' anziano.
Nei casi previsti dall'art. 76 e dall'art. 77, secondo
comma, il Consiglio e' formato da uno dei comandanti
militari indicati alla precedente lettera b), designato dal
Ministro".
- Il testo degli articoli 65 e 69 della legge 31 luglio
1954, n. 599, concernente "Stato dei sottufficiali
dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica", e' il
seguente:
"Art. 65. L'inchiesta formale e' disposta dal
comandante di corpo d'armata o dal comandante di squadra
navale o dal comandante di unita' corrispondente
dell'Aeronautica o dal comandante militare territoriale o
dal comandante in capo del dipartimento militare marittimo
o comandante marittimo autonomo dell'Alto Adriatico o dal
comandante della zona aerea territoriale o comandante di
aeronautica da cui il sottufficiale dipende per ragioni di
impiego. Qualora manchi tale dipendenza, l'inchiesta
formale e' disposta dal comandante militare territoriale o
dal comandante in capo del dipartimento militare marittimo
o comandante militare marittimo autonomo dell'Alto
Adriatico o dal comandante della zona aerea territoriale o
comandante di aeronautica nella cui giurisdizione il
sottufficiale risiede.
Per i sottufficiali in servizio dell'Arma dei
carabinieri l'inchiesta e' disposta dal comandante generale
dell'Arma dei carabinieri o dal comandante della divisione
carabinieri dal quale il sottufficiale dipende per ragioni
di impiego.
Qualora siavi corresponsabilita' tra sottufficiali
della stessa Forza armata dipendenti per l'impiego da
comandanti militari diversi o residenti in giurisdizioni di
comandanti militari diveisi, l'inchiesta' e' disposta dal
comandante militare competente a provvedere per il
sottufriale piu' elevato in grado o piu' anziano. Se il
piu' elevato in grado o piu' anziano sia sottuificiale in
servizio dell'Arma dei carabinieri l'inchiesta e' disposta
dal comandante generale dell'Arma dei carabinieri.
Quando il sottufficiale sia assegnato per l'impiego ad
enti, comando o reparti di altra Forza armata, e quando
siavi corresponsabilita' tra sottufficiali di Forze armate
diverse o connessione tra i fatti ad essi ascritti,
l'inchiesta formale e' disposta dal Ministro.
Il Ministro puo', in ogni caso, per qualsiasi
sottufficiale ordinare direttamente un'inchiesta formale".
"Art. 69. La commissione di disciplina e' formata, di
volta in volta, dal comandante di corpo d'armata o dal
comandante di squadra navale o dal comandante di unita'
corrispondente dell'Aeronautica o dal comandante militare
territoriale o dal comandante in capo del dipartimento
militare marittimo o comandante militare marittimo autonomo
dell'Alto Adriatico o dal comandante della zona aerea
territoriale o comandante di aeronautica da cui il
giudicando dipende per ragioni di impiego. Qualora manchi
tale dipendenza, la commissione di disciplina e' formata
dal comandante militare territoriale o dal comandante in
capo del dipartimento militare marittimo o comandante
militare marittimo autonomo dell'Alto Adriatico o dal
comandante della zona aerea territoriale o comandante di
aeronautica nella cui giurisdizione il giudicando risiede.
Nel caso di sottufficiale assegnato per l'impiego ad
enti, comandi o reparti di altra Forza armata, la
commissione di disciplina e' formata dal comandante
militare della stessa Forza armata del giudicando, nella
cui giurisdizione questi presta servizio.
Per i sottufficiali in servizio dell'Arma dei
carabinieri la commissione di disciplina e' formata dal
comandante generale dell'Arma dei carabinieri o dal
comandante della divisione carabinieri dal quale il
giudicando dipende per ragioni di impiego.
Se trattasi di piu' giudicandi della stessa Forza
armata dipendenti per l'impiego da comandanti militari
diversi o residenti in giurisdizioni di comandanti militari
diversi, ovvero di piu' giudicandi di Forze armate diverse,
la commissione di disciplina e' formata dal comandante
militare competente a provvedere per il piu' elevato in
grado o piu' anziano dei giudicandi. Qualora il piu'
elevato in grado o piu' anziano dei giudicandi sia
sottufficiale in servizio dell'Arma dei carabinieri la
commissione di disciplina e' formata dal comandante
generale dell'Arma dei carabinieri.
Quando il deferimento del sottufficiale a commissione
di disciplina sia stato disposto dal Ministro in seguito ad
inchiesta formale ordinata ai sensi del quinto comma
dell'art. 65 o in applicazione di quanto stabilito nel
primo comma dell'art. 66, la commissione di disciplina e'
formata da uno dei comandanti militari indicati nel primo e
nel terzo comma del presente articolo designato dal
Ministro".
- Il testo del decreto legislativo 28 novembre 1997, n.
464, concernente "Riforma strutturale delle Forze armate, a
norma dell'art. 1, comma 1, lettere a), d) ed h), della
legge 28 dicembre 1995, n. 549", e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 5 gennaio 1998 - serie generale - n.
3.



 
Art. 22
Abrogazioni

1. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, ai sensi dell'articolo 10, comma 4, della legge 18 febbraio 1997, n. 25, sono abrogate le seguenti norme: a) l'articolo 2, limitatamente alle parole "dalla presente legge" e
gli articoli da 4 a 15 della legge 9 gennaio 1951, n. 167; b) l'articolo 75, terzo comma, della legge 10 aprile 1954, n. 113,
limitatamente all'espressione "all'amministrazione centrale
militare o"; c) il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n.
1478; d) gli articoli 4, 5, 36 (seguiva l'indicazione di un articolo non
ammesso al "Visto " della Corte dei conti) del decreto del
Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478; e) la legge 8 marzo 1968, n. 200; f) il decreto del Presidente della Repubblica 13 ottobre 1972, n.
781; g) (lettera non ammessa al "Visto" della Corte dei conti).
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 25 ottobre 1999
CIAMPI
D'Alema, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Scognamiglio Pasini, Ministro della
difesa
Amato, Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione
economica
Bassanini, Ministro per la funzione
pubblica Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Registrato alla Corte dei conti il 25 febbraio 2000
Atti di Governo, registro n. 119, foglio n. 8
Amesso al visto e alla conseguente registrazione con esclusione:
dell'art. 15 limitatamente alla lettera c);
dell'art. 19;
dell'art. 22, lettera a);
dell'art. 22, lettera d), limitatamente alle parole "e 37";
dell'art. 22, lettera g), ai sensi della deliberazione della Sezione del controllo del 24 febbraio 2000.
Registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 2000 Atti di Governo, registro n. 120, foglio n. 17
Successivamente, le sezioni riunite della Corte dei conti (Deliberazione n. 9/E/2000 del 12 aprile 2000) hanno ammesso al visto l'art. 19 e l'art. 22, lettera a), del regolamento.



Note all'art. 22:
- Il testo dell'art. 2 della legge 9 gennaio 1951, n.
167, concernente "Istituzione del Consiglio superiore delle
Forze armate", e' il seguente:
"Art. 2. Il parere del Consiglio superiore delle Forze
armate e' obbligatorio nei casi previsti".
- Per il testo dell'art. 75, terzo comma, della legge
10 aprile 1954, n. 113, vedasi note all'art. 21.
- Il testo del decreto del Presidente della Repubblica
18 novembre 1965, n. 1477, concernente "Ordinamento dello
Stato maggiore della difesa e degli Stati maggiori
dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, in tempo di
pace", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
15 gennaio 1966, n. 11, supplemento ordinario.
- Il decreto del Presidente della Repubblica
18 novembre 1965, n. 1478, concerne "Riorganizzazione degli
uffici centrali del Ministero della difesa".
- Il testo della legge 8 marzo 1968, n. 200,
concernente "Istituzione del comitato dei capi di Stato
maggiore e varianti alla legge 12 novembre 1955, n. 1137,
sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della
Marina e dell'Aeronautica", e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 25 marzo 1968, n. 78.
- Il testo del decreto del Presidente della Repubblica
13 ottobre 1972, n. 781, concernente "Ordinamento e
modalita' di funzionamento del comitato dei capi di Stato
maggiore", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
18 dicembre 1972, n. 326.
- Per il titolo della legge 1o ottobre 1984, n. 637,
vedasi note all'art. 15.



 
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