Gazzetta n. 115 del 19 maggio 2000 (vai al sommario)
DECRETO-LEGGE 16 marzo 2000, n. 60
Ripubblicazione del testo del decreto-legge 16 marzo 2000, n. 60 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 66 del 20 marzo 2000), convertito, senza modificazioni, dalla legge 18 maggio 2000, n. 126 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 3), recante: "Disposizioni urgenti per assicurare la prosecuzione degli interventi assistenziali in favore dei disabili con handicap intellettivo".

Avvertenza:
Si procede alla ripubblicazione del testo del presente decreto corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Art. 1.
1. In attesa della definizione della riforma in materia di servizi sociali ed al fine di salvaguardare sul territorio nazionale la continuita' dei servizi di assistenza ai disabili con handicap intellettivo ed alle loro famiglie, forniti dall'Associazione nazionale famiglie di fanciulli e adulti subnormali (ANFFAS), e' autorizzato un contributo straordinario pari a lire 20 miliardi a favore della predetta associazione.
2. Il contributo e' erogato previa presentazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri da parte del presidente dell'ente, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di un piano che assicuri la prosecuzione dei servizi assistenziali sul territorio nazionale, indichi le modalita' di attuazione e preveda una periodica relazione sui risultati dell'attivita' svolta a seguito dell'erogazione del contributo.
3. Il presidente dell'ente predispone e trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un piano di risanamento economico-finanziario dell'ente medesimo, nonche' una relazione sui procedimenti anche giudiziari, finalizzati all'accertamento di responsabilita', anche patrimoniali, nella gestione dell'ente. Le somme recuperate dall'ente sono riversate, fino alla concorrenza del contributo di cui al comma 1, allo Stato, per essere assegnate al Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni.
4. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, pari a lire 20 miliardi per l'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 44 dell'art. 59 della
legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la
stabilizzazione della finanza pubblica): "44. Presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri e' istituito il Fondo
per le politiche sociali, con una dotazione di lire 28
miliardi per l'anno 1998, di lire 115 miliardi per l'anno
1999 e di lire 143 miliardi per l'anno 2000.".



 
Art. 2.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 
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