Gazzetta n. 115 del 19 maggio 2000 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO |
CIRCOLARE 9 maggio 2000, n. 2411 |
Indicazioni necessarie alla riattivazione della concessione dell'indennizzo previsto ai sensi dell'art. 25, comma 7, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114. |
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Il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, del 23 giugno 1999, n. 252 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 3 agosto 1999), ha regolamentato la concessione di un indennizzo ai soggetti titolari di esercizio di vicinato disposta dall'art. 25, comma 7, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114. Con circolare 4 agosto 1999 n. 903484 sono stati forniti chiarimenti e disposizioni applicative per la prima attivazione della concessione dell'indennizzo e con decreto in pari data sono stati fissati i termini per la presentazione delle domande di concessione del citato indennizzo con decorrenza dal 1o ottobre 1999 e stabilite le modalita' di presentazione delle domande. Con decreto ministeriale del 5 ottobre 1999 e' stato accertato alla data del 4 ottobre 1999 l'esaurimento dei fondi disponibili e sono stati chiusi i termini a decorrere dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e cioe' dal 7 ottobre 1999. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 30 marzo 2000 e' stato ripartito per l'anno 2000 il fondo per gli interventi agevolativi alle imprese con la previsione di un ulteriore stanziamento a favore delle finalita' del predetto art. 25 del decreto legislativo n. 114 del 1998 pari a lire cento miliardi. In conseguenza dell'ulteriore stanziamento con decreto del Ministro dell'industria del commercio e artigianato del 12 aprile 2000 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 2000), e' stato disposto l'esame delle richieste d'indennizzo presentate entro il 6 ottobre 1999, e cioe' prima della data di chiusura dei termini di cui al decreto del 5 ottobre 1999 e, nel limite delle restanti risorse, sono stati riaperti a partire dal 5 giugno 2000 i termini per la presentazione di nuove richieste di indennizzo. Le richieste d'indennizzo presentate entro il 6 ottobre 1999 saranno quindi esaminate dalle competenti Camere di commercio ai fini della loro ammissione ai contributi; pertanto le richieste in questione non dovranno essere ripresentate. Con la presente circolare vengono forniti ulteriori chiarimenti e disposizioni applicative per la riattivazione della concessione dell'indennizzo in relazione alla riapertura dei termini a partire dal 5 giugno 2000. La circolare sostituisce quella in precedenza emanata. 1. Soggetti beneficiari e requisiti. 1.1. I soggetti beneficiari dell'indennizzo sono le persone fisiche e i soci di societa' di persone titolari, alla data del 9 maggio 1998, di esercizi di vicinato di vendita al dettaglio autorizzati ai sensi dell'art. 24 della legge 11 giugno 1971, n. 426. 1.2. Per esercizi di vicinato si intendono, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 e fatto salvo quanto diversamente previsto dalle regioni ai sensi dell'art. 10, comma 4, del medesimo decreto legislativo, gli esercizi commerciali aventi alla data del 9 maggio 1998 superficie di vendita non superiore a 150 mq nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 250 mq nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti. 1.3. La concessione dell'indennizzo e' subordinata al sussistere dei seguenti requisiti alla data di presentazione della domanda: a) cessazione nel periodo dal 9 maggio 1998 e fino all'8 maggio 2000 dell'attivita' di vendita al dettaglio; b) riconsegna al comune nello stesso periodo di tempo di cui alla lettera a) del titolo autorizzatorio per l'esercizio dell'attivita' di vendita al dettaglio di cui ai punti 1.1 e 1.2. In caso di titolarita' di piu' autorizzazioni per l'esercizio di vicinato di vendita al dettaglio, la riconsegna deve riguardare tutti i titoli di cui il soggetto sia in possesso; c) iscrizione, senza interruzioni, da almeno cinque anni nella gestione INPS per gli esercenti attivita' commerciali alla data di cessazione dell'attivita'. 1.4. Ai fini di cui al precedente punto 1.3 si precisa che: a) per data di cessazione dell'attivita' deve essere presa a riferimento quella desumibile dal Registro imprese; b) per data di riconsegna al comune del titolo autorizzatorio deve essere presa a riferimento quella desumibile dal certificato di restituzione rilasciato dal comune medesimo; c) l'anzianita' contributiva di almeno cinque anni deve sussistere, senza soluzione di continuita', alla data di cessazione dell'attivita' cui si riferisce il titolo autorizzatorio riconsegnato. 1.5. Non sono ammessi a fruire dell'indennizzo: a) gli esercenti l'attivita' di vendita al dettaglio su area pubblica, il commercio all'ingrosso e la somministrazione di alimenti e bevande; b) i titolari di esercizi di vendita al dettaglio in forma diversa dall'esercizio di vicinato cosi' come individuato al precedente punto 1.2; c) le societa' di capitali, quand'anche titolari di esercizi di vicinato di vendita al dettaglio; d) i titolari di esercizi di vicinato di vendita al dettaglio che abbiano cessato l'attivita' e riconsegnato il relativo titolo autorizzatorio anteriormente al 9 maggio 1998 e successivamente all'8 maggio 2000; e) i titolari di esercizi di vendita al dettaglio che abbiano usufruito di altre agevolazioni e/o indennizzi concessi in relazione alla cessazione della medesima attivita' per la quale e' richiesto l'indennizzo previste da leggi nazionali, regionali, delle province autonome di Trento e Bolzano o da norme comunitarie; f) i soggetti di cui all'art. 4, comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, esclusi dall'ambito di applicazione del decreto legislativo medesimo, che esercitano anche attivita' di vendita al dettaglio; g) gli esercenti che non abbiano maturato un'anzianita' contributiva, senza soluzione di continuita', di almeno cinque anni alla data di cessazione dell'attivita'. 1.6. Con riferimento ai soci di societa' di persone che effettuano la richiesta di indennizzo si precisa quanto segue: a) il socio richiedente l'indennizzo deve cessare qualunque attivita' di vendita al dettaglio di cui ai precedenti punti 1.1 e 1.2, anche in qualita' di socio di altre societa' di persone di vendita al dettaglio; dovra' quindi recedere dalla societa' nel caso la stessa eserciti altre attivita' di cui ai precedenti punti 1.1 e 1.2. La societa', qualora titolare di piu' autorizzazioni all'esercizio di attivita' commerciale, e' tenuta a cessare la sola attivita' di vendita al dettaglio cui si riferisce il titolo autorizzatorio, rimanendo ferma la possibilita' di continuare le altre attivita' di vendita al dettaglio riferite ad altro titolo autorizzatorio; b) l'obbligo di riconsegna al comune del titolo autorizzatorio grava sulla societa'; c) il requisito dell'anzianita' contributiva e' riferito unicamente al socio richiedente l'indennizzo. 2. Modalita' di presentazione delle domande e concessione dell'indennizzo. 2.1. A decorrere dal 5 giugno 2000 per la richiesta di indennizzo l'interessato presenta alla Camera di commercio industria artigianato e agricoltura della provincia in cui aveva sede l'esercizio commerciale o tramite raccomandata con avviso di ricevimento o a mano domanda in regola con l'imposta di bollo e sottoscritta nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, utilizzando esclusivamente, anche in fotocopia, pena l'esclusione, lo schema corredato con le relative istruzioni allegato alla presente circolare e reperibile altresi' sul sito Internet del Ministero stesso. Sulla busta deve essere indicato il riferimento "art. 25, comma 7, decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 - indennizzo per la cessazione dell'attivita' commerciale". Nel caso di presentazione a mano la Camera di commercio rilascera' apposita ricevuta di presentazione. Non saranno prese in considerazione le domande presentate anteriormente al 5 giugno 2000. Alla domanda deve essere allegata copia del certificato, rilasciato dal comune, di restituzione del titolo autorizzatorio a fronte del quale e' richiesto l'indennizzo. Si ribadisce che sono motivi di esclusione: a) la compilazione della domanda su schema diverso da quello fissato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; b) la mancata, erronea o parziale compilazione dei campi segnalati come obbligatori nel modulo di domanda e nelle relative istruzioni per la compilazione; c) eventuali modificazioni apportate al testo prestampato delle dichiarazioni contenute nel modulo; d) la mancanza della firma e/o dell'autenticazione nei modi previsti. 2.2. Qualora la domanda sia viziata o priva di uno o piu' dei requisiti previsti, la Camera di commercio competente, fatti salvi i motivi di esclusione elencati al precedente punto 2.1, invita il soggetto richiedente a regolarizzare o ad integrare la domanda, esclusivamente mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine perentorio di 30 giorni, decorso invano il quale la domanda e' respinta. La reiezione comunque non preclude la presentazione di una ulteriore domanda. 2.3. Ai sensi dell'art. 3, comma 11 della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall'art. 2, comma 10 della legge 16 giugno 1998, n. 191, relativamente alle modalita' di autenticazione delle firme apposte in calce alle domande di agevolazione, sara' possibile, in alternativa alle consuete forme di autenticazione notarile o attraverso l'ufficiale dell'anagrafe, inoltrare le domande medesime allegando fotocopia di valido documento d'identita' del firmatario. 2.4. L'indennizzo e' concesso in relazione alla restituzione di un solo titolo autorizzatorio; pertanto il soggetto beneficiario ha diritto ad un solo indennizzo e deve, quindi, presentare una sola domanda, anche nel caso in cui restituisca piu' titoli autorizzatori. 2.5. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro trenta giorni dalla data di presentazione delle domande, accertata per il tramite delle Camere di commercio, la completezza e la regolarita' delle domande medesime e controllate le disponibilita' finanziarie, concede l'indennizzo sulla base dell'ordine cronologico di arrivo delle richieste effettivamente pervenute nei termini fissati e fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili. Qualora le disponibilita' finanziarie non consentano la concessione integrale degli indennizzi in favore delle domande pervenute l'ultimo giorno utile, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato applica una riduzione percentuale in eguale misura. Nei casi di regolarizzazione o di integrazione della domanda, di cui al punto 2.2, verra' presa in considerazione ai fini dell'ordine cronologico la data di arrivo della documentazione richiesta. 3. Misura dell'indennizzo. 3.1. L'indennizzo consiste in un contributo che puo' variare da un importo minimo di lire dieci milioni ad un importo massimo di lire venti milioni a seconda del punteggio complessivo calcolato, ai sensi dell'art. 3 del citato decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei seguenti elementi: a) anzianita' di esercizio del soggetto richiedente: 1) punti 5, fino a 10 anni; 2) punti 4, da 10 anni e un giorno a 20 anni; 3) punti 3, da 20 anni e un giorno a 30 anni; 4) punti 1, oltre 30 anni; b) esclusivita' dell'attivita' commerciale di vendita al dettaglio quale fonte di reddito: 1) punti 5, unicita' dell'attivita' commerciale di vendita al dettaglio quale attivita' lavorativa; 2) punti 1, non unicita' dell'attivita' commerciale di vendita al dettaglio quale attivita' lavorativa; 3) punti 3, pluralita' delle autorizzazioni restituite; 4) punti 1, unicita' dell'autorizzazione restituita; c) situazione patrimoniale del soggetto richiedente: 1) punti 1, reddito netto imponibile maggiore di quaranta milioni di lire; 2) punti 3, reddito netto imponibile maggiore di venti milioni di lire e minore o uguale a quaranta milioni di lire; 3) punti 5, reddito netto imponibile minore o uguale a venti milioni di lire; d) tipologia dell'attivita' svolta: 1) punti 5, attivita' contingentata; 2) punti 1, attivita' non contingentata. 3.2. Sulla base del punteggio complessivamente ottenuto e' determinato l'ammontare dell'indennizzo nella misura seguente: a) oltre 15 punti: lire venti milioni b) da 11 a 15 punti: lire quindici milioni c) fino a 10 punti: lire dieci milioni. 3.3. Qualora il soggetto richiedente sia socio di societa' di persone titolare del titolo autorizzatorio riconsegnato a fronte del quale e' richiesto l'indennizzo, l'ammontare dell'indennizzo medesimo e' rapportato alla quota di partecipazione del soggetto richiedente alla societa'. 4. Revoche. 4.1. Al fine di verificare il rispetto degli obblighi previsti, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e le camere di commercio avvalendosi altresi' del supporto della Guardia di finanza, possono effettuare in qualsiasi momento, per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di presentazione della domanda di richiesta di indennizzo, controlli e verifiche e disporre la revoca dell'indennizzo qualora: a) il soggetto beneficiario eserciti, anche in qualita' di socio di societa' di persone, attivita' commerciale al dettaglio cosiddetta di vicinato, di cui ai precedenti punti 1.1 e 1.2, nei tre anni successivi alla data di presentazione della domanda di richiesta di indennizzo; b) sia accertata in qualsiasi momento l'insussistenza delle condizioni previste per l'accesso al beneficio dichiarate dal soggetto beneficiario in fase di richiesta di indennizzo; c) il soggetto beneficiario abbia usufruito di altre agevolazioni e/o indennizzi concessi in relazione alla cessazione della medesima attivita' per la quale e' stato concesso l'indennizzo previsti da leggi nazionali, regionali, delle province autonome di Trento e Bolzano o da norme comunitarie. 4.2. In caso di revoca, anche se disposta in seguito a rinuncia formale, i soggetti beneficiari dovranno restituire l'indennizzo indebitamente fruito per un importo maggiorato degli interessi pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data di erogazione del contributo. Nei casi di revoca di cui al precedente punto 4.1 verra' inoltre applicata, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da due a quattro volte l'importo dell'indennizzo indebitamente fruito. Il Ministro: Letta |
| ALLEGATO ----> Vedere Allegato da Pag. 24 a Pag. 27 della G.U. <---- ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA PER LA RICHIESTA DI INDENNIZZO La domanda, redatta secondo lo schema fissato dal Ministero dell'industria, deve essere datata, sottoscritta e in regola con l'imposta di bollo. Riportare, nell'apposito spazio, cognome e nome del soggetto richiedente. L'indennizzo puo' essere richiesto: a) dal titolare di ditta individuale autorizzata all'esercizio di vicinato di vendita al dettaglio; b) dal socio di societa' di persone titolare di esercizio di vicinato di vendita al dettaglio. A - Dati relativi al soggetto richiedente l'indennizzo. A.1 Domicilio fiscale (obbligatorio): indicare tutti i dati relativi all'indirizzo ove e' fiscalmente domiciliato il soggetto richiedente. A.2 Codice fiscale (obbligatorio): riportare il codice fiscale del soggetto richiedente. A.3 Data di iscrizione alla gestione INPS per gli esercenti attivita' commerciali (obbligatorio): indicare la data di iscrizione del soggetto richiedente alla gestione INPS per gli esercenti attivita' commerciali. Fermo restando che l'autorizzazione per il commercio al minuto in sede fissa, la cui restituzione comporta il diritto all'indennizzo, deve essere stata rilasciata ai sensi dell'articolo 24 della legge 11 giugno 1971, n. 426, e' possibile computare per la verifica del requisito di iscrizione all'INPS gestione commercianti anche i periodi maturati per lo svolgimento di attivita' diverse dal commercio al minuto in sede fissa (ad esempio, commercio all'ingrosso, agente di commercio, commercio al minuto su area pubblica, ecc.), anche a titolo di coadiutore. NB: Il richiedente deve essere iscritto a tale gestione INPS da almeno cinque anni e senza soluzione di continuita' alla data di cessazione dell'attivita' di vendita. Nel caso di societa' di persone, tale requisito e' riferito unicamente al socio che richiede l'indennizzo. A.4 Reddito netto imponibile, ovvero quota di reddito netto imponibile della societa' spettante al socio (obbligatorio): possono presentarsi due casi: a) il titolare di ditta individuale indica il reddito netto imponibile (ricavi derivanti dall'attivita' di vendita al dettaglio il cui titolo autorizzatorio viene riconsegnato, al netto dei relativi costi deducibili) risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata prima della richiesta dell'indennizzo; b) il socio di societa' di persone indica la quota di reddito netto imponibile della societa' spettante al socio (ricavi derivanti dalla sola attivita' di vendita al dettaglio il cui titolo autorizzatorio viene riconsegnato, al netto dei relativi costi deducibili) risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata dal socio prima della richiesta dell'indennizzo. In caso di restituzione di piu' titoli autorizzatori per la vendita al dettaglio in esercizi di vicinato il valore del reddito netto imponibile da indicare e' pari all'ammontare complessivo dei redditi derivanti dall'esercizio delle attivita' commerciali relative ai titoli autorizzatori riconsegnati. Se il reddito netto imponibile risulta negativo, nel relativo campo puo' essere indicato indifferentemente sia il valore 0 sia l'importo negativo preceduto dal segno "meno". A.5 Unicita' dell'attivita' commerciale di vendita al dettaglio quale attivita' lavorativa (obbligatorio): l'attivita' commerciale di vendita al dettaglio e' considerata esclusiva qualora la stessa rappresenti l'unica fonte di reddito derivante da attivita' lavorativa esercitata dal titolare della ditta individuale o dal socio di societa' di persone. Se la chiusura dell'esercizio commerciale per cui e' richiesto l'indennizzo e' contestuale alla chiusura di altre attivita', occorre barrare la casella NO in quanto si considera attivita' plurima. A.6 Numero dei titoli autorizzatori riconsegnati (obbligatorio): indicare il numero dei titoli autorizzatori riconsegnati al comune. Qualora il soggetto beneficiario sia titolare di piu' autorizzazioni per la vendita al dettaglio in esercizi di vicinato, al fine della richiesta dell'indennizzo lo stesso non deve piu' essere in possesso di alcuno dei predetti titoli e deve cessare qualunque attivita' di vendita al dettaglio, anche in qualita' di socio di altre societa' di persone. Nel caso in cui il titolare dell'autorizzazione sia la societa' di cui il richiedente e' socio, su di essa grava l'obbligo di riconsegna del titolo. Qualora la societa' sia titolare di piu' autorizzazioni all'esercizio di attivita' commerciale, essa e' tenuta a cessare la sola attivita' di vendita al dettaglio cui si riferisce il titolo autorizzatorio a fronte del quale e' richiesto l'indennizzo; in tal caso il socio richiedente deve recedere dalla societa' prima della presentazione della domanda di indennizzo. Qualora il soggetto abbia ottenuto nel tempo piu' di una autorizzazione amministrativa per lo stesso locale, si considera titolare di un'unica autorizzazione. B - Dati relativi al titolo autorizzatorio riconsegnato a fronte del quale e' richiesto l'indennizzo. B.1 Titolarita' dell'autorizzazione (obbligatorio): specificare se titolare dell'esercizio di vicinato e' il medesimo soggetto richiedente (in caso di ditta individuale) oppure se e' la societa' di persone di cui il richiedente e' socio. In tal caso indicare la ragione sociale e il codice fiscale della societa' e la quota di partecipazione del socio richiedente nella societa' stessa. B.2 Descrizione dell'attivita' svolta: indicare la tipologia di attivita' di vendita al dettaglio relativa al titolo autorizzatorio riconsegnato a fronte del quale e' richiesto l'indennizzo. B.3 Ubicazione dell'esercizio commerciale (obbligatorio): indicare tutti i dati relativi all'ubicazione dell'esercizio commerciale il cui titolo autorizzatorio e' stato riconsegnato e a fronte del quale e' richiesto l'indennizzo. B.4 Tabelle merceologiche relative all'attivita' svolta (obbligatorio): indicare le tabelle merceologiche relative all'attivita' svolta ai sensi del decreto ministeriale n. 375 del 4 agosto 1988 (vedasi allegato), come risulta dal titolo autorizzatorio riconsegnato a fronte del quale e' richiesto l'indennizzo. B.5 Tipologia dell'attivita' di vendita svolta: indicare se trattasi di attivita' contingentata o non contingentata (vedasi allegato). B.6 Data di rilascio del titolo ovvero data di ingresso nella societa' di persone, se successiva (obbligatorio): indicare la data di ottenimento del titolo autorizzatorio riconsegnato a fronte del quale e' richiesto l'indennizzo; va indicata la data di effettivo avvio dell'attivita' commerciale il cui titolo autorizzatorio e' riconsegnato, cosi' come desumibile dal registro imprese. Nel caso di conversione del titolo si deve indicare la data di rilascio del titolo originario, anche se antecedente alla data di entrata in vigore della legge n. 426 del 1971. Per i soci di societa' di persone indicare la data di ingresso nella societa' (come risulta dagli atti societari depositati nel Registro imprese), solo se successiva alla data di ottenimento del titolo autorizzatorio. B.7 Data di riconsegna del titolo (obbligatorio): indicare la data in cui e' stato riconsegnato al comune il titolo autorizzatorio, desumibile dal certificato rilasciato dal comune stesso oppure dalla comunicazione di cessazione dell'attivita' riportante il timbro di ricevuta del comune stesso. Tale data deve essere compresa tra il 9 maggio 1998 e l'8 maggio 2000 incluso. B.8 Data di cessazione dell'attivita' svolta (obbligatorio): indicare la data in cui e' cessata l'attivita' commerciale cui si riferisce il titolo autorizzatorio riconsegnato a fronte del quale e' richiesto l'indennizzo. Tale data deve essere compresa tra il 9 maggio 1998 e l'8 maggio 2000 incluso ed e' desumibile dal Registro imprese. B.9 Persona eventualmente incaricata di seguire l'iter della pratica: indicare tutti i dati relativi alla persona eventualmente incaricata. C - Dati per l'erogazione dell'indennizzo: indicare gli estremi del conto corrente bancario sul quale si richiede l'accreditamento dell'indennizzo. Autentica della firma. Le innovazioni normative in materia di semplificazione amministrativa (art. 3, comma 11, legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall'art. 2, comma 10, legge 16 giugno 1998, n. 191) hanno ampliato le possibilita' in ordine alle modalita' di autentica delle firme. A tal proposito, si fa presente che, in alternativa alle consuete forme di autentica notarile ovvero attraverso l'ufficiale di anagrafe, sara' possibile inoltrare le domande di agevolazione semplicemente allegando alle medesime una fotocopia del documento d'identita' del firmatario. |
| Allegato I TABELLE MERCEOLOGICHE Allegato 5 al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 4 agosto 1988, n. 375 Attivita' contingentate: I) Prodotti alimentari: freschi, conservati e comunque preparati e confezionati, compresi il pane, il latte e derivati e le bevande, anche alcooliche (esclusi soltanto i prodotti ortofrutticoli freschi, le carni fresche delle specie ittiche e le carni fresche e congelate delle altre specie animali, le carni di bassa macelleria e le frattaglie). Ia) Prodotti alimentari: freschi, conservati e comunque preparati e confezionati (compresi il pane, purche' preconfezionato all'origine, il latte e i derivati e le bevande, anche alcooliche, ed escluse soltanto le carni e frattaglie equine e quelle di bassa macelleria) per esercizi aventi superficie di vendita superiore a 200 metri quadrati. II) Carni e frattaglie di tutte le specie animali: fresche, conservate e comunque preparate e confezionate (comprese quelle di cui alla tabella V e fresche quelle equine e di bassa macelleria), salumi, altri prodotti alimentari a base di carni-uova. VI) Prodotti ortofrutticoli: freschi, conservati e comunque preparati e confezionati, altri prodotti alimentari comunque conservati, preconfezionati, olii e grassi alimentari di origine vegetale, uova, bevande, anche alcooliche. IX) Articoli di vestiario confezionati di qualunque tipo e pregio, compresi quelli di maglieria esterna e di camiceria, accessori di abbigliamento di qualunque tipo e pregio, esclusi quelli costituiti da oggetti preziosi, biancheria intima di qualunque tipo e pregio, calzature e articoli in pelle e cuoio di qualunque tipo e pregio. Attivita' non contingentate: III) Carni e frattaglie di bassa macelleria. IV) Carni e frattaglie equine: fresche, conservate e comunque preparate e confezionate. V) Prodotti ittici o carni delle specie ittiche: freschi, conservati e comunque preparati e confezionati, ivi compresi molluschi, crostacei, echinodermi e anfibi. VII) Dolciumi: freschi, conservati e comunque preparati e confezionati (compresi i generi di pasticceria e gelateria). VIII) Prodotti alimentari e non alimentari per esercizi aventi superficie di vendita superiore a 400 metri quadrati (trattasi di tutti i prodotti commercializzati, ad eccezione delle carni e frattaglie equine di cui alla tabella IV e delle carni e frattaglie di bassa macelleria). X) Prodotti tessili di qualunque tipo e pregio, compresi quelli per l'arredamento della casa. XI) Oggetti preziosi. XII) Mobili, articoli casalinghi, elettrodomestici, apparecchi radio e televisivi ed altri apparecchi per la registrazione e la riproduzione sonora e visiva e materiale accessorio, materiale elettrico. XIII) Libri ed altre pubblicazioni realizzate con procedimenti tipografici o di altro genere, audiovisivi compresi. XIV) Prodotti altri (trattasi di una o piu' categorie merceologiche tra quelle non comprese nelle tabelle precedenti). |
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