Gazzetta n. 115 del 19 maggio 2000 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |
DECRETO 19 aprile 2000 |
Definizione dei programmi interregionali, dei criteri e delle modalita' per la presentazione e la selezione degli investimenti in favore del rafforzamento e lo sviluppo delle imprese di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. |
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IL DIRETTORE GENERALE delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali Visto l'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, recante disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 21 marzo 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 80 del 5 aprile 2000 recante il regime di aiuti a favore del rafforzamento e lo sviluppo delle imprese di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, in attuazione dell'art. 13, comma 1, del decreto legislativo n. 173/1998; Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome come previsto dall'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, nella seduta del 20 gennaio 2000; Ritenuto di dover apportare i necessari adeguamenti per assicurare la coerenza del presente provvedimento con quanto stabilito dal decreto 21 marzo 2000; Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241; Decreta: Art. 1. Programmi operativi multiregionali 1. Ai sensi dall'art. 2 del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 21 marzo 2000, il presente decreto e' finalizzato alla predisposizione dei programmi operativi multiregionali, provvedendo alla definizione dei criteri e delle modalita' per la presentazione e la selezione degli investimenti in favore del rafforzamento e lo sviluppo delle imprese di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, in attuazione dell'art. 13, comma 1, del decreto legislativo n. 173/1998. 2. Un programma operativo si definisce multiregionale quando coinvolge operatori economici di piu' regioni, attraverso progetti di interventi sulla filiera produttiva o attraverso progetti di servizi di logistica per le produzioni primarie, garantendo la ricaduta in termini economici, sociali ed occupazionali in forma diffusa sui produttori di base di tutte le regioni coinvolte. 3. Le risorse assegnate ai programmi operativi multiregionali sono pari al 70% delle risorse finanziarie destinate al presente regime di aiuti di cui all'art. 13, comma 1, del decreto legislativo n. 173/1998, a valere sulle disponibilita' recate dal Fondo per lo sviluppo in agricoltura, di cui all'art. 25 della legge n. 144/1999. 4. Gli allegati A, B e C costituiscono parte integrante del presente decreto. |
| Art. 2. Finalita' e priorita' d'intervento 1. I programmi operativi multiregionali hanno lo scopo di rafforzare e sviluppare la competitivita' delle imprese di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, favorendo l'integrazione di filiera e lo sviluppo di sistemi. 2. Gli interventi devono essere motivati da considerazioni di politica sociale, occupazionale o da vantaggi economici di portata generale per le aree interessate, con particolare riferimento allo sviluppo delle aree depresse, assicurando, inoltre, un'adeguata, certa e duratura partecipazione dei produttori agricoli ai vantaggi economici degli interventi. In particolare essi devono portare al conseguimento, entro un termine massimo di tre anni, una maggiore valorizzazione commerciale delle produzioni agricole, mediante: a) il razionale ed economico utilizzo delle strutture di servizio, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli; b) il raggiungimento di economie di scala anche mediante interventi di concentrazione o fusione e comunque di aggregazione; c) l'acquisto di strutture, impianti, anche attraverso la capitalizzazione delle imprese cooperative; d) l'impiego di personale direttivo qualificato e specializzato; e) la realizzazione, da parte di cooperative, soggetti consortili e associativi rappresentativi dei produttori agricoli, di progetti specifici che prevedano l'avviamento o l'estensione dell'attivita' di assistenza tecnico-economica, giuridica e commerciale anche in vista dell'adozione di marchi, nel rispetto dell'art. 28 del trattato, e di processi o di certificazione della qualita'. Per tale finalita' gli aiuti potranno essere concessi relativamente alle spese di costituzione e avviamento amministrativo, comprese le spese per il personale assunto, limitatamente al periodo di avvio non superiore, comunque ai cinque anni; f) la realizzazione di attivita' di ricerca e sviluppo, relativa ai prodotti di cui all'allegato I del trattato, per il miglioramento qualitativo delle produzioni agricole, svolta da imprese agroalimentari. L'intensita' dell'aiuto potra' essere fino al 100 per cento lordo, conformemente a quanto previsto dalla disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo. 3. I massimali relativi alle azioni finanziabili ai sensi del comma 2, sono riportati nell'allegato A, tabelle 1, 2, 3 e 4 del decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 21 marzo 2000. Sono da considerare prioritarie le azioni di cui alle lettere A, C, D, E, F. |
| Art. 3. Soggetti beneficiari 1. Sono ammessi a beneficiare degli aiuti, i soggetti di cui all'art. 3 del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 21 marzo 2000. 2. Per i soggetti beneficiari organizzati in forma societaria, di cui all'art. 3, comma 2, del regolamento del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 21 marzo 2000, sono soddisfatte le condizioni di cui all'art. 12, comma 1, del regolamento CE n. 951/97 del Consiglio 20 maggio 1997 e successive modificazioni ed integrazioni. 3. Gli aiuti di cui all'allegato A, tabella 1, sono diretti ai soggetti beneficiari di cui all'art. 3, comma 1, del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 21 marzo 2000. Gli aiuti di cui all'allegato A, tabella 3, sono diretti ai beneficiari di cui all'art. 3 comma 1, del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 21 marzo 2000, costituiti in forma associativa. Gli aiuti di cui all'allegato A, tabelle 2 e 4, sono esclusivamente diretti alle cooperative e i loro consorzi che effettuano la lavorazione, trasformazione e commercializzazione delle materie prime conferite dai propri soci in misura non inferiore all'80% del proprio prodotto; alle organizzazioni dei produttori e alle loro unioni costituite nelle forme giuridiche societarie finalizzate alla concentrazione e all'immissione sul mercato delle produzioni agricole e zootecniche. |
| Art. 4. Redazione, termine e modalita' di presentazione dei programmi operativi multiregionali 1. I programmi operativi multiregionali, redatti in forma di progetti di massima, secondo le indicazioni dello schema di cui all'allegato C, devono pervenire entro il trentesimo giorno a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, al Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale delle politiche agricole e agroindustriali nazionali - Ufficio agroindustria, corredati della documentazione prevista dall'allegato B, e entro la medesima data alle regioni (senza la documentazione di cui dall'allegato B) dove sono ubicate le aziende coinvolte nel programma operativo multiregionale. 2. Le regioni, su cui ricadono i programmi operativi multiregionali, entro venti giorni successivi alla scadenza dei termini di presentazione delle domande, esprimono un parere sulla coerenza dei programmi operativi multiregionali con la programmazione regionale, dandone comunicazione al gruppo di valutazione di cui all'art. 5. Trascorso tale termine, il parere si considera positivo. Il parere negativo motivato di una regione interessata comporta la non ammissibilita' degli interventi ricadenti sul proprio territorio. 3. Nel caso in cui il termine posto cada in un giorno festivo, la scadenza e' prorogata al successivo giorno feriale. |
| Art. 5. Valutazione dei progetti di massima 1. L'esame dei programmi operativi multiregionali e' effettuato dal gruppo tecnico di valutazione. Il gruppo e' composto da sette membri, di cui quattro designati dalla conferenza dei presidenti delle regioni e tre nominati dall'amministrazione. Il gruppo puo' avvalersi del supporto tecnico del gruppo di valutazione degli investimenti del Ministero. Ai lavori del gruppo tecnico di valutazione sono invitati a partecipare i rappresentanti delle regioni interessate ai programmi in corso di valutazione. 2. I programmi giudicati ammissibili in fase istruttoria sono valutati attraverso un punteggio, attribuendo il punteggio massimo al valore maggiore e in maniera proporzionale per gli altri valori. L'assegnazione dei punteggi viene effettuata dal gruppo tecnico di valutazione. 3. I criteri per l'assegnazione dei punteggi sono i seguenti: a) maggior numero di regioni coinvolte nel programma: punteggio max 50 punti; b) PLV relativa al programma sul totale della PLV dei settori interessati delle regioni coinvolte (dato ISTAT): punteggio max 100 punti; c) numero degli operatori del settore primario aderenti al programma sul totale operatori di settore delle regioni coinvolte (dato ISTAT): max 100 punti. Vengono quindi introdotti i seguenti parametri correttivi per un punteggio massimo totale pari a 1,10, in relazione alla finalizzazione rispetto ai seguenti obiettivi: potenziamento e completamento di iniziative complete di filiera e di sistema, per la valorizzazione delle produzioni con dimostrata ricaduta sul settore di produzione primario (punteggio 0,20); qualita' certificata (ai sensi della normativa comunitaria, nazionale o regionale approvata dalla Commissione europea) del prodotto commercializzato e/o qualita' ambientale certificata del ciclo produttivo (punteggio 0,20); riduzione dei costi relativi ai consumi energetici compreso anche il trasporto intermodale e di risorse naturali quali acqua e suolo e/o riduzione e recupero dei reflui, scarti e imballaggi (punteggio 0,20); consistente aumento della base associativa e delle relative quote di capitale sociale versato. Per consistente aumento si intende un minimo che va dal 20% fino al 30% (punteggio 0,20); se l'aumento e' maggiore al 30% (punteggio 0,30); presenza di un accordo interprofessionale cosi' come previsto dall'art. 11 del decreto legislativo n. 173/1998 o accordi di programma (punteggio 0,20). 4. In base al punteggio attribuito dal gruppo tecnico di valutazione, l'amministrazione approva la graduatoria dei programmi operativi multiregionali ritenuti idonei al finanziamento, con la determinazione per ciascuno di essi della spesa prevista ammissibile, fino alla concorrenza dell'importo di contributo statale, stabilito in sede di riparto delle risorse recate dall'art. 2, comma 3, della legge n. 499/1999, nonche' quelle rese disponibili ai sensi dell'art. 25 della legge n. 144/1999. |
| Art. 6. Presentazione dei progetti esecutivi ed erogazione dei contributi 1. I soggetti attuatori dei programmi operativi multiregionali ritenuti idonei dovranno presentare al Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali - Ufficio agroindustria, i progetti esecutivi entro trenta giorni dalla data di comunicazione da parte del Ministero di approvazione della graduatoria di cui all'art. 5. 2. Il gruppo tecnico di valutazione, verifica la rispondenza dei progetti esecutivi ai programmi operativi multiregionali, accerta il possesso dei requisiti richiesti e verifica la spesa ammissibile. Il Ministero per le politiche agricole e forestali - Direzione generale delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali - Ufficio agroindustria, con proprio decreto assegnera' a ciascun beneficiario il rispettivo contributo, da erogarsi secondo le seguenti modalita': a) 40% a titolo di prima anticipazione; b) 40% a titolo di seconda anticipazione a seguito rendiconto di una spesa pario superiore alla copertura del contributo liquidato a titolo di prima anticipazione o in alternativo per stati di avanzamento lavori; c) saldo a collaudo avvenuto (minimo 20% del contributo concesso). 3. Per la corresponsione dei contributi a titolo di anticipazione saranno chieste idonee garanzie, secondo le modalita' stabilite nel decreto di approvazione del progetto (polizza fidejussoria redatta secondo lo schema approvato con decreto del Ministero del tesoro in data 22 aprile 1997 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 96 del 26 aprile 1997). 4. In caso di non idoneita' di progetti esecutivi o di rinuncia del beneficiario si procedera' alla loro sostituzione mediante scorrimento della graduatoria di cui all'art. 5. 5. Il recupero delle somme indebitamente percepite dai beneficiari, indipendentemente dalla fase procedimentale in cui l'indebito e' accertato, avverra' mediante ruolo secondo le procedure previste dagli articoli 63, 68, 69 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni. |
| Art. 7. Comitato di sorveglianza 1. E' istituito, presso il Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali, un comitato di sorveglianza per la verifica ed il monitoraggio dell'attuazione dei programmi di cui al presente decreto. Del comitato fanno parte nove esperti, di cui cinque designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome e quattro nominati dall'amministrazione. 2. Il comitato presenta ogni sei mesi una relazione all'amministrazione che provvede a trasmetterla alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome sull'attuazione dei programmi, con particolare riferimento al rispetto delle condizioni riguardanti la ricaduta sugli operatori agricoli delle iniziative finanziate. Il presente decreto, e' inviato all'organo di controllo per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 19 aprile 2000 Il direttore generale: Di Salvo |
| ALLEGATO A ----> Vedere Allegato da Pag. 8 a Pag. 11 della G.U. <---- |
| ALLEGATO B ----> Vedere Allegato da Pag. 12 a Pag. 14 della G.U. <---- |
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