Gazzetta n. 117 del 22 maggio 2000 (vai al sommario)
COMUNI
COMUNICATO
Estratti delle deliberazioni adottate dai comuni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I), per l'anno 2000.

A V V E R T E N Z A

Con il presente supplemento ordinario si provvede a pubblicare, ai sensi di quanto previsto dall'art. 58, comma 4, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, (pubblicato nel supplemento ordinario n. 252/L alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 298 del 23 dicembre 1997) ed in attuazione delle direttive contenute nella circolare del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate n. 49/E del 13 febbraio 1998, (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 40 del 18 febbraio 1998), gli estratti delle deliberazioni adottate dai comuni, indicati nel sommario, concernenti la determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nonche', se comprese, delle relative detrazioni o riduzioni di imposta, per l'anno 2000.
Tale pubblicazione si rende opportuno effettuare nell'interesse dei contribuenti, d'intesa con il Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate - Direzione centrale fiscalita' locale, nelle more della emanazione del decreto interministeriale - previsto dall'art. 52, comma 2, del predetto decreto legislativo n. 446/1997, come modificato dall'art. 1, comma I, lettere s) punto 1) ed u), del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 506 - decreto interministeriale che approvera' il modello relativo all'estratto delle deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), al quale i comuni devono attenersi per la trasmissione dei dati occorrenti alla pubblicazione dell'estratto nella Gazzetta Ufficiale, e che sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale medesima.
Si segnala che i comuni sono elencati in ordine alfabetico e che un ulteriore elenco di estratti di deliberazioni comunali concernenti la stessa materia sara' pubblicato in supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - del 29 maggio 2000.
La presente pubblicazione, che e' priva di rilevanza giuridica e non e' sostitutiva delle forme legali di pubblicazione proprie delle deliberazioni comunali, ha mera funzione notiziale al fine di facilitare la ricerca sulle aliquote deliberate dai comuni e sulle fattispecie alle quali le stesse si riferiscono.
Pertanto, ogni ulteriore informazione in merito al contenuto riportato dalla presente pubblicazione dovra' essere assunta dal contribuente direttamente presso il comune interessato.
 
COMUNE DI ABBASANTA
(Oristano)

Il comune di ABBASANTA (provincia di Oristano) ha adottato, il 1o marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determina-zione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di fissare per l'anno 2000, le aliquote I.C.I. nella seguente misura, in relazione alle diverse ipotesi contributive di seguito indicate: 1. abitazione prima casa del contribuente 4,5 per mille, esenzione L. 200.000; 2. seconda casa del contribuente non abitata e sfitta 5 per mille, no esenzione; 3. seconda casa del contribuente affittata 4,7 per mille, no esenzione; 4. fabbricato non abitabile in disuso 5 per mille, no esenzione; 5. fabbricato non abitabile ad uso del contribuente 4,5 per mille, no esenzione; 6. fabbricato commerciale ad uso diretto del contribuente 4,5 per mille, no esenzione; 7. locale commerciale ceduto in affitto 5 per mille, no esenzione; 8. locale commerciale non utilizzato 6 per mille, no esenzione; 9. locale artigianale ad uso del contribuente 4,5 per mille, no esenzione; 10. locale artigianale ceduto in affitto 5 per mille, no esenzione; 11. area fabbricabile senza strumento attuativo 5 per mille, no esenzione; 12. area fabbricabile coltivata di imprenditore agricolo a titolo principale esente. (Omissis). 00A5221
COMUNE DI ACICATENA
(Catania) Il comune di ACICATENA (provincia di Catania) ha adottato, il 16 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determina-zione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). a) stabilire, per l'anno 2000, l'aliquota per l'imposta comunale sugli immobili nella misura del: 4,5 per mille per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale del soggetto passivo; 5 per mille per tutte le altre unita' immobiliari regolarmente affittate; 5,2 per mille per tutte le altre unita' immobiliari sfitte; 5,2 per mille gli altri immobili ( terreni agricoli, aree fabbricabili e altri fabbricati). b) determinare la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale nella misura di L. 200.000. (Omissis). 00A5222
COMUNE DI ACQUALAGNA
(Pesaro e Urbino) Il comune di ACQUALAGNA (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato, il 23 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di fissare l'aliquota della imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992 e successive modificazioni nel modo seguente: prima casa 5,5 per mille; altri immobili 6,5 per mille; immobili di categoria C/1, C/2, C/3, C/4, D/1, D/2 e A/10, 4 per mille; a condizione che l'immobile risulti inutilizzato e nel corso dell'anno venga iniziata nello stesso una nuova attivita' commerciale, artigianale o industriale. L'aliquota agevolata dovra' essere rapportata al periodo di effettivo riutilizzo, il cui inizio dovra' essere comunicato con autocertificazione all'ufficio tributi di questo comune. (Omissis). 1. di aumentare a L. 300.000, con effetto per l'anno 2000, secondo quanto previsto dall'art. 3, del decreto-legge 11 marzo 1997, n. 50, la detrazione prevista dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 nei confronti dei soggetti passivi I.C.I. in possesso dei seguenti requisiti: a) avere compiuto 65 anni di eta' alla data del 31 dicembre 1999; b) essere proprietari, o titolari di altro diritto reale, delle sole unita' immobiliari classificata o classificabile in categoria A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e della eventuale pertinenza classificata o classificabile in categoria C/2, C/6, C/7; c) adibire l'immobile, che deve comunque essere l'unica abitazione della famiglia, a propria abitazione principale (e dell'eventuale coniuge) con esclusione di qualsiasi altra persona o nucleo familiare, tranne che quest'ultimi siano portatori di handicaps o inabili al 100% al lavoro; d) essere titolari di pensione per importo massimo di L. 12 milioni annui lordi, senza altri redditi, eccetto quello catastale derivante dalla stessa unita' immobiliare ed, eventualmente, quello catastale di terreni agricoli che non superi l'importo annuo di L. 100.000. e) per i soggetti coniugati le condizioni di cui ai punti precedenti dovranno esser possedute anche dal coniuge e dovranno percepire un reddito complessivo lordo di pensione non superiore a 18 milioni annui; 2. di stabilire che la detrazione di L. 300.000 spettera' fino alla concorrenza dell'imposta dovuta e proporzionalmente ai mesi nei quali sussistono le condizioni richieste; 3. di stabilire che i soggetti aventi diritto dovranno presentare apposita richiesta sui modelli forniti dal comune, entro i termini di versamento della prima rata dell'I.C.I., allegando copia del modello O.bis M., o di altro certificato di pensione, comprovante l'importo annuale percepito nell'anno 1999, nonche' dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' attestante il possesso dei requisiti. (Omissis). 00A5223
COMUNE DI ACQUASANTA TERME
(Ascoli Piceno) Il comune di ACQUASANTA TERME (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato, il 24 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di stabilire per l'anno 2000 le medesime aliquote in vigore per l'anno 1999, come di seguito specificato: 5,50 per gli immobili adibiti ad abitazione principale e per gli immobili classificabili nei gruppi catastali B - C - D; 6 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione posseduti in aggiunta all'abitazione principale ed affittate; 7 per mille per le abitazioni non affittate; 6,50 per mille per le aree edificabili; 4 per mille per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni e purche' tale condizione sia accertata dall'ufficio tecnico con perizia a carico del proprietario o sia certificata da dichiarazione sostitutiva; Lire 200.000 di detrazione per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale. (Omissis). 00A5224
COMUNE DI ACQUASPARTA
(Terni) Il comune di ACQUASPARTA (provincia di Terni) ha adottato, il 24 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. determinare come segue l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000:

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Descrizione | Aliquota |Detrazione =====================================================================
Unità immobiliari adibite ad abitazione | | principale |6 per mille| 200.000 ---------------------------------------------------------------------
Altri fabbricati |7 per mille| - ---------------------------------------------------------------------
Aree fabbricabili |7 per mille| - (Omissis). 00A5225
COMUNE DI ADRIA
(Rovigo) Il comune di ADRIA (provincia di Rovigo) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di stabilire per l'anno 2000 le seguenti aliquote I.C.I.: a) 6 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale; b) 9 per mille per i possessori di immobili non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni; c) 7 per mille per tutti gli altri soggetti passivi tenuti al pagamento dell'I.C.I.; 2. di confermare per i pensionati con oltre 65 anni di eta' con reddito mensile da pensione uguale od inferiore all'importo minimo INPS, purche' il reddito complessivo del nucleo familiare non superi L. 1.600.000 mensili, la detrazione di L. 290.000 anziche' di L. 200.000 per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e purche' proprietari di un'unica unita' immobiliare; 3. di confermare, altresi', per i soggetti passivi che hanno in atto mutui ipotecari ordinari contratti con Istituti di credito per l'acquisto di unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, purche' il reddito complessivo del nucleo familiare non superi L. 70.000.000 annui, la detrazione di L. 270.000 anziche' L. 200.000 e purche' non siano gia' stati oggetto di altri tipi di agevolazioni; 4. di confermare l'aliquota stabilita per l'abitazione principale a favore di anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata. (Omissis). 00A5226
COMUNE DI AFFI
(Verona) Il comune di AFFI (provincia di Verona) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili come stabilita per l'anno 1999: a) aliquota ridotta del 4 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale del soggetto passivo; b) aliquota ordinaria del 5 per mille per le altre unita' immobiliari. (Omissis). 00A5227
COMUNE DI ALAGNA LOMELLINA
(Pavia) Il comune di ALAGNA LOMELLINA (provincia di Pavia) ha adottato, il 22 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di applicare con effetto dal 1o gennaio 2000 l'imposta comunale sugli immobili, I.C.I., con aliquota del 6 per mille. (Omissis). 00A5228
COMUNE DI ALASSIO
(Savona) Il comune di ALASSIO (provincia di Savona) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di fissare l'aliquota ridotta in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa residenti nel comune di Alassio, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonche' per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale nella misura del4 per mille; 2. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 3. di elevare la detrazione prevista per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo da L. 200.000 a L. 350.000; 4. di fissare l'aliquota per le strutture alberghiere - categorie catastali D2 e D10 - nella misura del 6 per mille; 5. di fissare l'aliquota per le unita' immobiliari ad uso abitativo, che non risultino essere state locate, con contratto di locazione registrato di durata non inferiore a dodici mesi, nel corso degli anni 1998 e/o 1999, nella misura del 9 per mille. Qualora il contratto (sempre con durata almeno annuale) venga registrato nel corso dell'anno 2000 l'assoggettamento all'aliquota di cui al presente punto avviene per i mesi antecedenti alla data di registrazione, ricomprendendo il mese durante il quale viene registrato il contratto, se la registrazione avviene dopo il giorno quindici. Non rientra in tale tipologia di immobili la seconda casa (in numero massimo di una unita' immobiliare) tenuta a disposizione per uso diretto da persona fisica (soggetto passivo) avente la propria residenza in altro comune a condizione che la stessa sia regolarmente iscritta, per l'anno 2000, al ruolo della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni; 6. di fissare l'aliquota per le restanti unita' immobiliari nella misura del7 per mille (aliquota ordinaria). (Omissis). 00A5229

COMUNE DI ALBA ADRIATICA
(Teramo) Il comune di ALBA ADRIATICA (provincia di Teramo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di rideterminare le aliquote I.C.I. per l'anno 2000, cosi' distinte: a) aliquota per immobile destinato ad abitazione principale al 5 per mille; b) aliquota ordinaria per tutte le altre fattispecie di immobili al 6,50 per mille; di confermare la detrazione I.C.I. per l'anno 2000, per gli immobili adibiti ad abitazione principale per L. 250.000; di aumentare di L. 100.000 l'importo della detrazione limitatamente a situazioni di particolare disagio economico-sociale, come quanto specificato in premessa e precisamente: a) immobili di proprieta' o altro diritto reale di godimento appartenenti a soggetti nel cui nucleo familiare ci siano portatori di handicap; b) unita' immobiliare adibita ad abitazione principale di soggetti aventi come unica fonte di reddito la pensione sociale al minimo o l'assegno sociale al minimo mensili alla data del 1o gennaio 2000; di dare atto che il soggetto interessato puo' attestare la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto, richieste per la fruizione della detrazione principale, anche mediante dichiarazione sostitutiva. (Omissis). 00A5230
COMUNE DI ALBAIRATE
(Milano) Il comune di ALBAIRATE (provincia di Milano) ha adottato, il 25 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2000 le seguenti aliquote I.C.I. e detrazione per la prima casa: aliquota I.C.I. 5 per mille; detrazione prima casa L. 200.000; (Omissis). 00A5231
COMUNE DI ALBANO DI LUCANIA
(Potenza) Il comune di ALBANO DI LUCANIA (provincia di Potenza) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di stabilire per l'applicazione dell'I.C.I. - Imposta Comunale sugli Immobili - in questo Comune, con effefto dal 1o gennaio 2000, l'aliquota ordinaria del 5,50 per mille; 2. di determinare con decorrenza 1o gennaio 2000 in L. 200.000 la detrazione dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggeffo passivo fino a concorrenza del suo ammontare rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica; (Omissis). 00A5232

COMUNE DI ALBIATE
(Milano) Il comune di ALBIATE (provincia di Milano) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di stabilire, per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella misura ordinaria del 6 per mille e nella misura agevolata del 5 per mille per i soli immobili costituenti abitazione principale e relative pertinenze. (Omissis). 00A5233
COMUNE DI ALBUZZANO
(Pavia) Il comune di ALBUZZANO (provincia di Pavia) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di determinare per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili - I.C.I. - nella misura del 5.5 per mille per le abitazioni principali ed il 6 per mille per gli altri immobili; di stabilire l'importo della detrazione per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo nella misura di L. 230.000; (Omissis). 00A5234
COMUNE DI ALESSANO
(Lecce) Il comune di ALESSANO (provincia di Lecce) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di confermare per l'anno 2000 l'aliquota dell'Imposta comunale sugli immobili nella misura del 5 per mille per tutte le unita' immobillari e la detrazione per l'abitazione principale nella misura di L. 220.000 rapportata al periodo dell'anno nel quale si protrae tale destinazione; (Omissis). 00A5235
COMUNE DI ALFANO
(Salerno) Il comune di ALFANO (provincia di Salerno) ha adottato, il 22 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di confermare, come in effetti conferma, per l'anno 2000 l'aliquota unica del 4,5 per mille per tutte le tipologie di abitazioni, con le detrazioni e riduzioni gia' previste per l'anno 1999, evidenziando che la detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare, per le unita' immobiliari adibite a prima abitazione e dell'importo di L. 200.000; (Omissis). 00A5236
COMUNE DI ALICE SUPERIORE
(Torino) Il comune di ALICE SUPERIORE (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di fissare per l'anno 2000 per tutto il territorio comunale nella misura del 5 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) e in L. 200.000 la detrazione applicabile per l'abitazione principale. (Omissis). 00A5237
COMUNE DI ALLUMIERE
(Roma) Il comune di ALLUMIERE (provincia di Roma) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). I - di stabilire le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I. - Imposta Comunale sugli Immobili in questo Comune, con effetto dal 1o gennaio 2000: 1) aliquota da applicare:
a) per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: 5 per mille:
b) per l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata: 5 per mille;
c) per l'abitazione locata con contratto registrato, a soggetto che la utilizza come dimora abituale: 5 per mille;
d) per l'abitazione concessa dal possessore in uso gratuito a parenti fino al 1o grado che la occupano quale loro abitazione principale: 5 per mille:
e) per due o piu' unita' immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente e dai suoi familiari, a condizione che venga comprovato che e' stata presentata all'UTE regolare richiesta di variazione ai fini dell'unificazione catastale delle unita' medesime. In tal caso. l'equiparazione all'abitazione principale decorre dalla stessa data in cui risulta essere stata presentata la richiesta di variazione: 5 per mille;
f) per l'abitazione posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in altro Comune per ragioni di servizio, qualoral'unita' immobiliare risulti occupata, quale abitazione principale, dai familiari del possessore: 5 per mille; 2) aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi, per le unita' immobiliari ad uso di abitazione, dagli stessi possedute in aggiunta all'abitazione principale e locate ad un soggetto che non le utilizza come abitazione principale: 6 per mille; 3) aliquota da applicare a tutti i soggetti passivi per gli alloggi posseduti e non locati: 6 per mille: 4) aliquota da applicare ai soggetti passivi per gli immobili diversi dalle abitazioni, dagli stessi posseduti nel Comune: 6 per mille; 5) aliquota da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano fra quelli previsti nelle precedenti classificazioni ed utilizzazioni: 6 per mille. 6) per le cantine, box, posti macchina coperti che costituiscono pertinenza di un'abitazione principale, collocati nello stesso fabbricato e comunque non superiore ad una unita' immobiliare: 5 per mille. Il - per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48.51 e 52, lettera a) dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662; III - l'imposta e' ridotta del cinquanta per cento (50%) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del Comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha la facolta' di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data di inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al Comune, con raccomandata A.R. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile e' comunque utilizzato, il Comune puo' effettuare d'ufficio per verificare la veridicita' di quanto dichiarato dal contribuente. IV - dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, lire 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abituaImente. Le disposizioni di cui al presente Capo si applicano anche alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari; V - viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. (Omissis). VIII - di dare atto che, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, per l'applicazione dell'art. 9 del decreto legislativo n. 504/1992 relativo alle modalita' di applicazione dell'imposta i terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'art. 11 della legge soggette al corrispondente obbligo assicurativo: la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1o gennaio dell'anno successivo. (Omissis). 00A5238
COMUNE DI ALMENNO SAN BARTOLOMEO
(Bergamo) Il comune di ALMENNO SAN BARTOLOMEO (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di stabilire, come per il decorso anno, che l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) sara' applicata da questo Comune per l'anno 2000, con l'aliquota unica del 5,2 per mille, in conformita' all'art. 3, comma 53, paragrafo 2, della legge 662/1996; 2. di stabilire la detrazione d'imposta sulle abitazioni princiali, come fissato per legge, in L. 200.000/Euro 103,29, detrazione spettante su ogni unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; (Omissis). 00A5239
COMUNE DI ALMESE
(Torino) Il comune di ALMESE (provincia di Torino) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). Di confermare per l'anno 2000 l'aliquota:
a) ordinaria del 5,65 per mille da applicare sul valore degli immobili diversi da quelli al punto b);
b) ridotta rispetto a quella ordinaria al 5 per mille da applicare sul:
valore delle abitazioni principali, intese nel senso voluto dall'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 e successive integrazioni e modificazioni, possedute da persone fisiche, soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel Comune;
fabbricati posseduti a titolo di proprieta' o di usufrutto (e non locate) da soggetti anziani o disabili che hanno acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari e una detrazione per la prima casa diL. 200.000;
fabbricati concessi in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado purche' adibite ad abitazione principale.. (Omissis). 00A5240
COMUNE DI ALONTE
(Alonte) Il comune di ALONTE (provincia di Vicenza) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di stabilire che per l'anno 2000 l'aliquota I.C.I., da applicarsi sul territorio comunale, e' determinata nella misura del 7 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione non principale non occupate e/o locate; del 6,5 per mille con riduzione della stessa aliquota al 5,25 per mille per le persone fisiche soggetti passivi e soci di cooperative edilizie a proprieta' privata indivisa residenti nel Comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale a norma dell'art. 2, 1o comma, decreto legge 23 dicembre 1995, n. 542. (Omissis). 00A5241
COMUNE DI ALPIGNANO
(Alpignano) Il comune di ALPIGNANO (provincia di Torino) ha adottato, il 4 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di confermare, per l'anno 2000, nelle misure seguenti le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (l.C.l.): persone fisiche soggetti passivi e soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel Comune, per la sola unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e sua pertinanza limitatamente a nr. 1 unita' (cat. C/2 C/6 C/7): (aliquota agevolata) 4,5 per mille; tutte le altre unita' immobiliari: (aliquota ordinaria) 5 per mille; 2. di stabilire, per l'anno 2000 in L. 200.000 la detrazione d'imposta per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale con esclusione della pertinenza equiparata. 3. di determinare altresi' una maggiore detrazione per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale di lire 350.000 riferita a: soggetti passivi aventi a carico un portatore di handicap risultante da certificazione rilasciata dall'A.S.L. (Azienda sanitaria locale) ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e a condizione che l'abitazione sia classificata in una delle seguenti categorie catastali: A/2 - A/3 - A/4 - A/5 - A/6; soggetti passivi aventi unita' immobiliare - adibita ad abitazione principale - assistiti dal Comune (utenze in assistenza economica da parte del C.I.S.S.A. (Consorzio Intercomunali Servizi Socio Assistenziali) appositamente certificati dai Servizi sociali; 4. di fissare altresi' relativamente alle unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431 le aliquote nella seguente misura: a) Unita' immobiliari locate a soggetti che la utilizzano come abitazione principale con "contratto assistito" o "concordato": 4,5 per mille; b) Unita' immobiliari non locate da oltre due anni: 9 per mille; c) Unita' immobiliari non locate da meno di due anni: 7 per mille; d) Unita' immobiliari locate con contratto libero: 6 per mille. (Omissis). 00A5242
COMUNE DI ALTARE
(Altare) Il comune di ALTARE (provincia di Savona) ha adottato, il 3 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di approvare ai sensi e per gli effetti dell'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, l'aliquota ordinaria dell'imposta Comunale sugli Immobili per l'anno 2000 nella misura del 7 per mille e nella misura del 5,8 per mille per le sole abitazioni principali e le relative pertinenze all'abitazione principale; (Omissis). di riconfermare la detrazione per abitazione principale nella misura prevista dalla legge quantificata in lire 200.000; di riconfermare la maggiore detrazione prevista per abitazione principale di lire 300.000 per pensionati a basso reddito di eta' pari o superiore a sessantacinque anni, per disoccupati e cassintegrati e per famiglie con soggetti portatori di handicap non autosufficienti (o con invalidita' accertata del 100%). Tale detrazione e' soggetta a richiesta individuale annuale che assume la forma dell'autocertificazione. Per le sole famiglie con soggetti portatori di handicap e' necessario allegare certificato della competente A.S.L. (Omissis). 00A5243
COMUNE DI ALTOPASCIO
(Altopascio) Il comune di ALTOPASCIO (provincia di Lucca) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 2. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000 nella misura del 6,8 per mille; 3. di approvare l'aliquota ridotta l.C.l. nella misura del 5,2 per mille in favore delle abitazioni principali e delle persone fisiche socie di cooperative edilizie a proprieta' indivisa residenti nel Comune e nella misura del 5,8 per mille per gli immobili locati a soggetto che li utilizzi come abitazione principale, dando atto che il provento previsto per l'esercizio 2000 non sara' inferiore all'ultimo realizzato (1999); 4. di dare atto che la detrazione per la prima casa ammonta a L. 250.000; 5. di dare atto, altresi', che la detrazione per la prima casa e' aumentata a L. 250.000 limitatamente ai soggetti che sono ammessi ad usufruire del servizio di assistenza domiciliare come da tabelle A e B approvate con deliberazione G.M. n. 216 del 13 aprile 1996 e a coloro che usufruiscono del minimo di pensione per lavoro autonomo o dipendente e risultano coniugati con persone prive di qualsiasi reddito ovvero ammesse a godere del minimo della pensione sociale ovvero del minimo di pensione per lavoro autonomo o dipendente; 6. di dare atto che per l'anno in corso si prevede un'entrata di L. 4.400.000.000. (Omissis). 00A5244
COMUNE DI ANDRANO
(Andrano) Il comune di ANDRANO (provincia di Lecce) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di stabilire per l'anno 2000 l'aliquota I.C.I. nella misura del 6,5 per mille; 2. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, lire 300.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. 00A5245
COMUNE DI ANGRI
(Angri) Il comune di ANGRI (provincia di Salerno) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. determinare come di seguito (omissis) le aliquote d'imposta (omissis) per l'anno 2000: (Omissis). diminuzione dell'aliquota I.C.I. per la prima casa dal 5 al 4 per mille con ulteriore diminuzione della detrazione da L. 250.000 a L. 200.000; aumento dell'aliquota I.C.I. per la seconda casa dal 6 al 7 per mille, senza detrazione; 2. modificare, di conseguenza, l'art. 22 del regolamento comunale per la disciplina dell'ICI, nel senso che le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta e collaterale fino al terzo grado - coniuge, ancorche' separato o divorziato - affini entro il secondo grado, sono equiparate alle abitazioni principali ma limitatamente all'aliquota da applicarsi e non anche per la detrazione. (Omissis). 00A5246
COMUNE DI ANGUILLARA VENETA
(Anguillara Veneta) Il comune di ANGUILLARA VENETA (provincia di Padova) ha adottato, il 25 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di determinare, per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo Comune nella misura unica del 5,5 per mille. (Omissis). 00A5247
COMUNE DI ARDEA
(Ardea) Il comune di ARDEA (provincia di Roma) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. gli immobili adibiti ad "abitazione principale" il 5 per mille; 2. tutti gli altri immobili esclusi quelli dell'articolo precedente il 6 per mille; di determinare per l'anno 2000 le riduzioni e le detrazioni d'imposta nella misura che segue. Detrazione per abitazione principale: L. 200.000 ed e' elevabile a L. 300.000 solo per le sottonotate categorie: a) pensionati con eta' superiore a sessanta anni dalla data del 31 dicembre 1999, aventi il minimo pensione INPS e comunque in possesso di solo reddito di pensione non superiore a L. 14.000.000 annui se singoli, oppure L. 24.000.000 se in coppia, che comunque posseggono un unico immobile adibito ad abitazione principale; b) famiglie con soggetto/i disabile/i, con invalidita' almeno del 66,7% al 1o gennaio 1999 e aventi un reddito complessivo non superiore a L. 36.000.000. (Omissis). 00A5248
COMUNE DI ARIENZO
(Arienzo) Il comune di ARIENZO (provincia di Caserta) ha adottato, il 27 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000 nelle seguenti misure: 1) 6 per mille sulla prima casa e su case date in uso gratuito a genitori e figli; 2) 7 per mille sulle seconde case, terreni e aree fabbricabili; 3) 5 per mille sulla prima casa nel cui nucleo familiare sono presenti uno o piu' disabili; 4) 5 per mille sulla prima casa nel cui nucleo familiare vi e' presente almeno uno dei coniugi ultrasessantacinquenni ed il cui reddito complessivo del nucleo familiare stesso sia uguale o inferiore a L. 20.000.000. Tale agevolazione si applica sull'intera abitazione principale anche se in comproprieta' con il coniuge, purche' sia la prima casa dell'ultrasessantacinquenne e del coniuge, anche se quest'ultimo ha un limite di eta' inferiore; 5) L. 200.000 quale detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. Che per poter usufruire delle predette agevolazioni bisogna che il contribuente presenti apposita istanza all'ente comune, corredata da idonea documentazione, entro il 30 giugno 2000. (Omissis). 00A5249
COMUNE DI ARQUATA SCRIVIA
(Arquata Scrivia) Il comune di ARQUATA SCRIVIA (provincia di Alessandria) ha adottato, il 25 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. per l'anno 2000 viene determinata l'applicazione delle seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili: aliquota base di riferimento: 6 per mille; unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale da persone fisiche soggetti passivi residenti nel comune: 5,50 per mille. Tale aliquota si applica anche agli immobili adibiti a pertinenze ai sensi dell'art. 30 comma 14 della legge n. 488 del 23 dicembre 1999. Tale agevolazione e' limitata alle sole categorie C2 (depositi) e C6 (autorimesse), per non piu' di una pertinenza per ciascuna abitazione principale. Unita' immobiliari realizzate per la vendita e non vendute dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione e alienazione di immobili per un periodo comunque non superiore a tre anni dalla data di ultimazione del fabbricato: 4 per mille (art. 6 com-ma 2 del regolamento); aliquota ridotta a favore di proprietari che eseguano interventi volti alla inagibilita' o inabitabilita' cosi' come definita dall'art. 6 del regolamento comunale per la gestione dell'imposta, o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti: 2 per mille; l'aliquota agevolata e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori; unita' immobiliare d'abitazione concessa in uso gratuito dal possessore ai suoi famigliari (parenti in linea retta fino al 2o grado ed affini fino al 1o grado): 5,5 per mille; 2. Vengono inoltre determinate per l'anno 2000 le seguenti detrazioni d'imposta: A) detrazione d'imposta per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale da soggetti passivi e residente nel Comune ai sensi dell'art. 8, comma 3, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'articolo 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662: lire 200.000. Tale detrazione e' elevata a lire 230.000 soltanto per le unita' immobiliari con categoria catastale A2, A3, A4, A5, A6. Dare atto che la maggiore detrazione di lire 230.000 non si applica ai contribuenti che sono proprietari di unita' immobiliari, adibite ad abitazione principale, classificate in catasto in A1 (abitazioni signorili) A7 (abitazioni in villini) A8 (abitazioni in ville) A9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici e storici); B) detrazione d'imposta pari a lire 300.000 per i soggetti cui alla precedente lettera A) appartenenti ad una delle seguenti categorie di particolare disagio sociale:
soggetti passivi portatori di handicap o nel cui nucleo famigliare e' presente un invalido o un portatore di handicap con invalidita' non inferiore al 100% avente diritto ad accompagnamento, risultante dal certificato di riconoscimento dell'invalidita' rilasciato dalle competenti strutture pubbliche ed a condizione che l'abitazione costituisca l'unica unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta', usufrutto, uso, o abitazione sull'intero territorio nazionale. Le richieste per usufruire della maggiore detrazione di lire 300.000 dovranno pervenire al Comune corredate dalle necessarie certificazioni attestanti l'invalidita' dal 1o al 30 giugno 2000 ed avranno validita' per il solo periodo d'imposta 2000. I requisiti per l'ottenimento della detrazione d'imposta devono sussistere al momento della presentazione della richiesta per l'anno 2000. Si considerano validamente prodotte le richieste presentate per l'anno d'imposta 1999, per le quali non sono intervenute variazioni. Non potranno beneficiare della detrazione di lire 300.000 i contribuenti che rientrano in una delle seguenti casistiche:
contribuenti che non presentano nei termini richiesti l'apposita istanza;
contribuenti che non comprovano con i suddetti documenti i requisiti richiesti per la maggiore detrazione. Le richieste relative alla maggiore detrazione di lire 300.000 vengono accolte con riserva al fine di provvedere, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione, alla eventuale notifica della motivata rettifica per mancanza delle condizioni richieste;
C) detrazione d'imposta pari a lire 200.000 per unita' immobiliari concesse, quale abitazione in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari (parenti in linea retta fino al secondo grado ed affini fino al primo grado); Le richieste per potere usufruire della aliquota pari al 5,5 per mille con una detrazione di lire 200.000 relative ad abitazioni concesse in uso gratuito dal possessore ai suoi famigliari dovranno pervenire al Comune corredate dalle necessarie documentazioni (contratto di comodato e attestazione grado di parentela) pena la decadenza del beneficio, dal 1o al 30 giugno 2000 per il versamento della prima rata, ovvero dal 1o al 20 dicembre 2000 per il versamento della seconda rata, e che avranno validita' per il solo periodo d'imposta 2000. Si considerano validamente prodotte le richieste presentate per l'anno d'imposta 1999 per le quali non siano intervenute variazioni. (Omissis). 00A5250
COMUNE DI ARSIERO
(Vicenza) Il comune di ARSIERO (provincia di Vicenza) ha adottato, il 23 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare (Omissis) per l'anno 2000, l'aliquota I.C.l. nelle seguenti misure:
aliquota ordinaria - 6 per mille;
aliquota per aree fabbricabili - 6,5 per mille;
aliquota per unita' immobiliari adibita direttamente ad abitazione principale da persone fisiche e da soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa residenti nel comune - 4,5 per mille;
aliquota per unita' immobiliare locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizza come abitazione principale - 5 per mille; 2. di determinare in L. 200.000, la detrazione per l'abitazione principale ad eccezione delle unita' immobiliari cedute con convenzione in locazione al Comune per destinarle come abitazione principale a famiglie socialmente disagiate e bisognose, per le quali la detrazione viene elevata a L. 500.000; (Omissis). 00A5251
COMUNE DI Artegna
(Udine) Il comune di ARTEGNA (provincia di Udine) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000, nelle seguenti misure:
a) aliquota ordinaria 5.8 per mille;
b) aliquota ridotta 4.6 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale. Sono considerate parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, classificabili nelle categorie catastali C2, C6 e C7, ancorche' iscritte distintamente in catasto, ubicate nello stesso edificio nel quale e' sita l'abitazione principale ovvero ad una distanza non superiore a metri cinquanta in linea d'aria dalla stessa. L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare del diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare del diritto di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione. E' fatto obbligo ai contribuenti di comunicare al Comune i dati catastali delle pertinenze alle quali vanno estese le agevolazioni previste per l'abitazione principale.
c) aliquota del 7 per mille per le unita' immobiliari ad uso abitativo, diverse dall'abitazione principale che risultino non locate per l'intero anno 2000, o per una frazione d'anno superiore a sei mesi. Per la determinazione del periodo di locazione sono cumulabili rapporti contrattuali diversi e non continuativi; il rapporto di locazione deve risultare da atto scritto fiscalmente registrato. Si intende in via generale per alloggio non locato l'abitazione tenuta a disposizione dal soggetto passivo dell'imposta Comunale sugli Immobilli. Dalla fattispecie sopra descritta sono esclusi, e pertanto soggetti all'aliquota ordinaria, gli immobili ad uso abitativo concessi dai titolari del diritto reale sul bene in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale entro il secondo grado civile, risultante da scrittura anche privata di data antecedente al periodo di imposta, oppure da dichiarazione del proprietario dell'immobile attestante l'assenso del comodato da data antecedente, al periodo d'imposta (emendamento approvato in corso di seduta) che il cittadino dovra' esibire all'Ufficio, e nei quali gli stessi abbiano la residenza anagrafica; 2. di elevare a lire 240.000 l'importo della detrazione per tutte le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale; 3. di considerare adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. (Omissis). 00A5252

COMUNE DI Assisi
(Perugia) Il comune di ASSISI (provincia di Perugia) ha adottato, il 18 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2000 l'aliquota I.C.I. al 4,50 per mille, in favore delle persone fisiche e soci di cooperative a proprieta' indivisa, residenti nel Comune di Assisi, per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale; 2. di determinare sempre per l'anno 2000, l'aliquota I.C.I. al 6,50 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione diversi dalla abitazione principale o posseduti in aggiunta all'abitazione principale; 3. di determinare sempre per l'anno 2000, l'aliquota I.C.I. al 5,75 per mille per tutti gli altri immobili diversi da quelli di cui precedenti punti 1) e 2); 4. di prendere atto che la detrazione per abitazione principale e' pari a L. 200.000. (Omissis). 00A5253

COMUNE DI Atina
(Frosinone) Il comune di ATINA (provincia di Frosinone) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. Per l'anno 2000, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, viene come di seguito determinata: 5,50 (cinquevirgolacinquanta) per mille per tutte le tipologie di immobili; 2. di determinare, ai sensi dell'articolo 8, comma 3o, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662:
a) la riduzione d'imposta del 50 per cento per fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili limitatamente al periodo durante il quale sussistono dette condizioni;
b) la detrazione di L. 220.000 sull'abitazione principale;
c) la detrazione di L. 220.000 ai fabbricati ad uso abitativo intestati al contribuente principale utilizzati ad uso abitativo dei familiari in linea retta. (Omissis). 00A5254

COMUNE DI Avetrana
(Taranto) Il comune di AVETRANA (provincia di Taranto) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2000, l'aliquota che sara' applicata in questo comune nella misura del 5 per mille per l'abitazione principale e del 6 per mille per tutti gli altri immobili nonche' la detrazione per l'abitazione principale in L. 220.000; (Omissis). 00A5255

COMUNE DI Baceno
(Verbano Cusio Ossola) Il comune di BACENO (provincia di Verbano Cusio Ossola) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 3) Di disporre per l'anno 2000, ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, le seguenti aliquote e detrazioni: l'aliquota deI 5 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale (comprese le pertinenze cosi' come individuate al comma 2o dell'art. 6 del regolamento comunale I.C.I., e comprese le abitazioni concesse in uso gratuito o in comodato ai parenti in linea retta o collaterali fino al secondo grado di parentela, cosi' come previsto dal terzo comma del citato regolamento comunale I.C.I.; l'aliquota del 6 per mille per tutte le altre unita'; l'aliquota del 5 per mille, ossia pari a quella stabilita per le abitazioni principali, per le abitazioni non locate di anziani e disabili residenti in istituti di ricovero o sanitari; l'aliquota del 5 per mille per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti; confermare le detrazioni stabilite con le deliberazioni consiliari n. 5 del 27 febbraio 1998 e n. 17 del 9 marzo 1992, vale dire: L. 250.000 in via ordinaria per l'abitazione principale (comprese le abitazioni concesse in uso gratuito o in comodato ai parenti in linea retta o collaterali fino al secondo grado di parentela, cosi' come previsto dal terzo comma del citato regolamento comunale I.C.I.); L. 300.000 limitatamente a quei soggetti in particolari situazioni di disagio economico-sociale, da individuarsi da parte della G.M. ai sensi del "regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi." approvato con delibera C.C. n. 82 del 19 dicembre 1990 e successive modifiche ed integrazioni; (Omissis). 00A5256

COMUNE DI Bagnatica
(Bergamo) Il comune di BAGNATICA (provincia di Bergamo) ha adottato, il 23 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di adeguare (omissis) l`aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, per l'anno 2000, dal 4 per mille, aI 5 per mille per i tutti gli immobili diversi da quelli utilizzati quale abitazione principale, confermando l'aliquota base del 4 per mille per gli immobili destinati ad abitazione principale o utilizzati da enti senza scopo di lucro. (Omissis). 00A5257

COMUNE DI BAGNO A RIPOLI
(Firenze) Il comune di BAGNO A RIPOLI (provincia di Firenze) ha adottato, il 17 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare le aliquote della imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000, nella seguente misura del: 5,5 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale ed alle sue pertinenze nella misura di una sola per tipologia catastale (C/6 garage o posto auto e/o C/2) purche' ricompresa nello stesso edificio o complesso immobiliare cosi' come disposto nella modifica al regolamento per l'applicazione dell'I.C.I. adottata in data odierna con provvedimento consiliare n. 14; 7 per mille per gli immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta alla abitazione principale; 9 per mille alloggi non locati, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 9 dicembre 1998 n. 431; (Omissis); 2. di confermare, per l'anno 2000, in L. 270.000 la detrazione relativa all'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale elevata a L. 500.000 per i soggetti passivi il cui nucleo familiare comprende un invalido al 100% in presenza delle condizioni previste nella citata delibera consiliare di modifica del regolamento per l'applicazione dell'I.C.I.; (Omissis). 00A5258

COMUNE DI BAGNOLO CREMASCO
(Cremona) Il comune di BAGNOLO CREMASCO (provincia di Cremona) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di stabilire (omissis) relativamente ai tributi sottoindicati, di applicare per l'anno 2000, le aliquote, agevolazioni, canoni e tariffe di cui in appresso: I.C.I. (decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 e successive modifiche ed integrazioni). Rimangono invariate le aliquote gia' approvate con delibera. C.C. n. 14 del 25 marzo 1999. Relativamente ai valori che danno luogo all'aumenta della detrazione per l'abitazione principale da L. 200.000 a L. 400.000 per le perso-ne che hanno compiuto i 65 anni, gli stessi vengono aumentati daL. 19.000.000 a L. 19.500.000 e da L. 25.700.000 a L. 26.200.000. (Omissis). 00A5259

COMUNE DI BAGNOLO MELLA
(Brescia) Il comune di BAGNOLO MELLA (provincia di Brescia) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2000, nella misura del 5,5 per mille; 2. di determinare, per l'anno 2000, la detrazione per l'abitazione principale agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili in L. 250.000 nelle seguenti circostanze: unita' immobiliari di categoria catastale A2 - A3 - A4 - A5 - A6 adibite ad abitazione principale; (Omissis). 00A5260

COMUNE DI BAGNONE
(Massa Carrara) Il comune di BAGNONE (provincia di Massa Carrara) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di confermare anche per il 2000 l'aliquota nella misura del 5 per mille per le unita' immobiliari destinate ad abitazione principale e nella misura del 6,5 per mille per le altre, cosi' come previsto con atto G.C. n. 16 del 14 febbraio 2000; dare atto che tali aliquote sono strutturate per poter garantire qualitativamente e quantitativamente i servizi e le attivita' svolte dal Comune, rappresentando l'I.C.I. la piu' cospicua tra le entrate proprie del Comune; di confermare la detrazione in L. 250.000 per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale limitatamente alle seguenti situazioni di disagio sociale: a) cittadini unici occupanti titolari della sola pensione sociale, ritenendo estesa tale agevolazione anche ai cittadini rientranti nella fattispecie di cui all'art. 3 comma 56 della legge n. 662/96 e cioe' gli anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, alle condizioni di cui alla norma citata; b) cittadini con inabilita' riconosciuta superiore al 75%; c) cittadini nel cui stato di famiglia siano ricomprese una o piu' persone aventi una invalidita' assoluta riconosciuta del 100%; subordinare l'operativita' del diritto alla maggiore detrazione alla presentazione entro i termini di pagamento della prima rata d'imposta, di apposita domanda corredata della documentazione probante. (Omissis). 00A5261

COMUNE DI BAIRO
(Torino) Il comune di BAIRO (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di determinare per l'anno 2000 in misura unica, pari al 5 per mille, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale immobiliare (I.C.I.) applicata alla base imponibile di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli siti nel territorio di questo Comune, ai sensi dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e di determinare in L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale. (Omissis). 00A5262

COMUNE DI BALDISSERO TORINESE
(Torino) Il comune di BALDISSERO TORINESE (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) confermare, per l'anno 2000, nella misura del 4,50 per mille l'aliquota dell'imposta comunale immobiliare (I.C.I.) da applicare a tutti gli immobili, ad esclusione degli immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale per i quali viene parimenti confermata un'aliquota del 6 per mille; 2) confermare, altresi', per l'anno 2000, la detrazione di imposta prevista dall'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, cosi' come modificato dall'art. 55 della legge n. 662/96, per tutte le abitazioni principali, pari a L. 200.000 per tutte le categorie; 3) dare atto che l'imposta e' ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni; 4) dare atto che: ai sensi dell'art. 4 del regolamento comunale sull'imposta e' da considerarsi abitazione principale:
a) l'unita' immobiliare nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale di godimento, o in qualita' di locatario finanziario, e i suoi familiari dimorano abitualmente;
b) l'unita' immobiliare appartenente a cooperativa edilizia a proprieta' indivisa, adibita a dimora abituale del socio assegnatario;
c) l'unita' immobiliare di edilizia residenziale pubblica, regolarmente assegnata;
d) l'unita' immobiliare posseduta nel territorio del comune, a titolo di proprieta' o di usufrutto, da cittadino italiano residente all'estero per ragioni di lavoro, a condizione che la stessa non risulti locata;
e) l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da soggetto anziano o disabile, che abbia acquisito la residenza in istituto di ricovero a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
f) l'unita' immobiliare concessa in uso gratuito ai genitori, figli e al coniuge che nella stessa dimorano abitualmente; tutte le pertinenze, intese quali il garage o box, il posto auto, la soffitta, la cantina, o altri similari, ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale e' sita l'abitazione principale, si considerano parti integranti dell'abitazione principale anche se distintamente iscritti ai fini catastali, purche' siano durevolmente ed esclusivamente asserviti alla predetta abitazione; 5) dare atto che ai sensi dell'apposito regolamento comunale approvato con delibera C.C. n. 53 del 10 novembre 1997, i contribuenti sono esonerati dall'obbligo del versamento per importi fino al limite di L. 20.000. (Omissis). 00A5263

COMUNE DI BANCHETTE
(Torino) Il comune di BANCHETTE (provincia di Torino) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di stabilire per l'anno 2000, fatto salvo quanto disposto al punto 2, nella misura del 7 per mille l'aliquota per l'applicazione della imposta comunale sugli immobili istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504; 2) di confermare, per l'anno 2000, che relativamente alle unita' immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo, la misura della aliquota sia del 5,5 per mille e nella somma di L. 250.000 la detrazione riconosciuta con le modalita' ed entro i limiti di cui all'art. 8 comma 2 decreto legislativo n. 504/92 e come integrato dall'art. 3 del regolamento comunale in materia di imposta comunale degli immobili approvato con deliberazione C.C. n. 41 del 21 dicembre 1998. (Omissis). 00A5264

COMUNE DI BANZI
(Potenza) Il comune di BANZI (provincia di Potenza) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di stabilire per l'anno 2000 l'aliquota I.C.I. da applicare nel Comune di Banzi, nella misura deI 6 per mille; di determinare in L. 200.000 (diconsi lire duecentomila) la detrazione dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, secondo le modalita' indicate nell'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992, cosi' come sostituito dalla legge n. 662/1996; 2. di applicare con decorrenza dal 1o gennaio 2000 le disposiozioni e le agevolazioni di cui al regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 21 dicembre 1999; (Omissis). 00A5265

COMUNE DI BARANELLO
(Campobasso) Il comune di BARANELLO (provincia di Campobasso) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di determinare per l'anno 2000 l'aliquota I.C.I. nella misura del cinque per mille. (Omissis). 00A5266

COMUNE DI BARIANO
(Bergamo) Il comune di BARIANO (provincia di Bergamo) ha adottato, il25 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di stabilire le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I. - imposta comunale sugli immobili, in questo Comune con effetto dal 1o gennaio 2000: a) aliquota di ordinaria applicazione nella misura del 5,25 per mille; b) aliquota del 7 per mille per alloggi non locati, considerando tali gli alloggi di cui art. 4 - Regolamento Comunale approvato con delibera C.C. n. 44 del 30 ottobre 1998. 2. (omissis) 3. (omissis) 4. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione: se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica; 5. di applicare la detrazione di cui sopra, ai sensi art. 2 - Regolamento Comunale - all'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziano disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, il soggetto interessato puo' attestare la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto, richiesta per la fruizione della detrazione per abitazione principale, anche mediante dichiarazione sostitutiva; 6. (omissis) 7. (omissis) 8. (omissis) (Omissis). 00A5267
COMUNE DI BASIGLIO
(Milano) Il comune di BASIGLIO (provincia di Milano) ha adottato, il 9 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di fissare, per l'anno 2000, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote, per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (l.C.l.):

=====================================================================
Tipologia degli immobili |Aliquote proposte % =====================================================================
1 Abitazioni principali | 5,25 ---------------------------------------------------------------------
2 Terreni agricoli | 6,25 --------------------------------------------------------------------- 3 Terreni agricoli di cui all'art. 6 Regolamento |
I.C.I. | 6,00 ---------------------------------------------------------------------
3 Aree edificabili | 6,75 ---------------------------------------------------------------------
4 Altri fabbricati (seconde case) | 6,75

2) di determinare, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per l'anno 2000, le detrazioni d'imposta come da prospetto che segue:

=====================================================================
| Tipologia degli | Detrazione d'imposta
N.D. | immobili |(Lire in ragione annua) ===================================================================== Abitazioni principali |200.000 | ---------------------------------------------------------------------
2 Abitazioni | |
principali (nucleo | | familiare composto da | |
un componente | |
(ultrasessantenne se | |
donna | | ultrasessantacinquenne| |
se uomo) con reddito | |
lordo ai fini IRPEF | |
per l'anno 1999 | |
inferiore a | |
L. 16.000.000 |300.000 |

3) di dare atto che per poter usufruire della maggiore detrazione di cui al punto 2) N.D. 2 e' necessaria la preventiva autocertificazione attestante il possesso dei requisiti. (Omissis). 00A5268

COMUNE DI BELGIOIOSO
(Pavia) Il comune di BELGIOIOSO (provincia di Pavia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di determinare per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. nella misura del 7 per mille e la detrazione per l'abitazione principale in L. 200.000; 2) di stabilire l'ulteriore detrazione per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nelle misure di cui all'allegato protocollo d'intesa, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, presentato e illustrato dal sindaco e datato 12 febbraio 2000; (Omissis).
Il Consiglio comunale si avvale della possibilita' prevista dall'art. 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, secondo cui ai fini I.C.I. verra' considerata abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa abitazione non risulti locata.
Le detrazioni, pari ad un massimo di L. 500.000 riguarderanno gli immobili di valore catastale non superiore agli 80.000.000, classificati nelle categorie A/3, A/4 e A/5, in misura differenziata in rapporto al reddito del nucleo familiare imponibile ai fini IRPEF per l'anno precedente, secondo la tabella sotto riportata e riguarderanno le seguenti categorie di cittadini: A) pensionati, coniuge a carico di pensionati, portatori di handicap con attestato di invalidita' civile, disoccupati (iscritti nelle liste di collocamento per almeno sei mesi nell'anno 1999), lavoratori posti in cassa integrazione od in mobilita' (per almeno sei mesi nell'anno 1999); B) nuclei familiari con lavoratori dipendenti.
Le predette categorie non devono possedere, anche a titolo di usufrutto, altri immobili o quote non superiori ad un terzo del secondo immobile, escluso il box di pertinenza dell'abitazione principale.
Di tale ulteriore detrazione non potranno usufruire i cittadini non appartenenti alle categorie citate e quelli possessori di immobili classificati a catasto come A/1 - A/2 - A/7 - A/8 e A/9.

=====================================================================
Limite di reddito familiare |Importo della maggiore detrazione ===================================================================== A) Nucleo familiare con presenza di| pensionati e coniuge a carico di | pensionati, portatori di handicap, | disoccupati, cassintegrati | --------------------------------------------------------------------- Reddito del nucleo familiare | imponibile a fini IRPEF per l'anno | precedente: | --------------------------------------------------------------------- Fino a L. 12.000.000 | L. 500.000 --------------------------------------------------------------------- Da L. 12.000.000 fino a L. | 18.000.000 | L. 450.000 --------------------------------------------------------------------- Da L. 18.000.000 fino a L. | 24.000.000 | L. 400.000

Per i nuclei familiari di cui al punto A), i limiti di reddito sono aumentati di L. 1.500.000 per ogni familiare a carico e di L. 3.000.000 qualora la persona a carico sia portatore di handicap.

=====================================================================
Limite di reddito familiare |Importo della maggiore detrazione ===================================================================== B) Nucleo familiare con presenza di| lavoratori dipendenti | --------------------------------------------------------------------- Reddito del nucleo familiare | imponibile a fini IRPEF per l'anno | precedente: | --------------------------------------------------------------------- Fino a L. 28.000.000 | L. 500.000

Per i nuclei familiari di cui al punto B), i limiti di reddito sono aumentati di L. 2.000.000 per ogni familiare a carico.
Il trattamento di ulteriore detrazione verra' applicato a seguito della comunicazione del cittadino che, con una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', ai sensi dell'art. 4 della legge n. 15/68 attesti: di appartenere ad una categoria ammessa al beneficio, il reddito familiare ed il non possesso di altri immobili escluso il garage di pertinenza dell'abitazione principale e/o una quota inferiore ad un terzo di altro immobile.
La dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' va presentata entro e non oltre il 30 giugno 2000 per usufruire dell'ulteriore detrazione, ad eccezione di coloro che acquistano l'immobile dopo tale data. (Omissis). 00A5269

COMUNE DI BENE VAGIENNA
(Cuneo) Il comune di BENE VAGIENNA (provincia di Cuneo) ha adottato, l'11 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis).

1. di aggiornare per l'anno 2000, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo n. 504/1992, nel seguente modo:

abitazione principale 5,5 per mille; immobili non locati e terreni edificabili 7,5 per mille; altri immobili 5,5 per mille;

2. di istituire, per l'anno 2000, le seguenti misure di detrazione d'imposta:

detrazione annua abitazione principale e
relative pertinenze L. 200.000; detrazione annua abitazione principale di
proprietà di disabili o di titolari di
pensioni sociali privi di altri redditi L. 300.000.

(Omissis). 00A5270

COMUNE DI BERNAREGGIO
(Comune di Bernareggio) Il comune di BERNAREGGIO (provincia di Milano) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2000 l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5,6 per mille; 2. di determinare per l'anno 2000 l'aliquota nella misura del 7 per mille per le unita' immobiliari destinate a civile abitazione non locate (categoria catastale A, con esclusione di A/10) e relative pertinenze (categoria catastale C/2 - C/6); 3. di determinare l'aumento della detrazione per l'abitazione principale da L. 200.000 a L. 300.000 nelle seguenti circostanze: pensionati, portatori di handicap, disoccupati, lavoratori posti in cassa integrazione o mobilita' con reddito annuale imponibile IRPEF, di tutti i componenti il nucleo familiare, fino a L. 27.000.000, piu' L. 2.000.000 per ogni persona a carico, in possesso di un'unica abitazione e relativa pertinenza; saranno escluse dalla maggiorazione della detrazione tutte le unita' immobiliari classificate A/1, A/8, A/9, anche se appartenenti alle predette categorie di cittadini. Coloro che ritengano di avere diritto alla predetta detrazione per l'anno 2000 dovranno inoltrare apposita domanda all'Ufficio tributi entro il 31 maggio 2000; 4. di determinare per l'anno 2000 in misura del 2 per mille l'aliquota per gli immobili concessi in locazione a titolo di abitazione principale con contratto concordato; coloro che ritengano di avere diritto alla presente agevolazione per l'anno 2000 dovranno inoltrare apposita domanda all'Ufficio tributi entro 3 mesi dalla stipulazione del contratto redatto in conformita' al modello concordato ai sensi della legge n. 431/1998, allegando copia del contratto. (Omissis). 00A5271

COMUNE DI BERNATE TICINO
(Comune di Bernate Ticino) Il comune di BERNATE TICINO (provincia di Milano) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili, di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, per l'anno 2000 nelle seguenti misure: 4 per mille abitazione principale, relative pertinenze di cui all'art. 12, comma 1, del vigente regolamento I.C.I. e terreni agricoli; 6 per mille per immobili diversi; 2. di confermare in L. 220.000 l'importo della detrazione per tutte le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale, di cui all'art. 3 comma 55 della legge 662/1996 e all'art. 58 comma 3 del decreto legislativo n. 446/1997, dando atto che non sono previste altre agevolazioni ed esenzioni. (Omissis). 00A5272

COMUNE DI BESANA IN BRIANZA
(Comune di Besana in Brianza) Il comune di BESANA IN BRIANZA (provincia di Milano) ha adottato, il 31 gennaio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000, nel seguente modo: - nella misura del 5,60 (cinque virgola sessanta) per mille per le unita' immobiliari adibite a:
a) abitazione di proprieta' del soggetto passivo;
b) abitazione utilizzata dai soci delle cooperative edilizie a proprieta' indivisa;
c) abitazione posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero permanente, a condizione che la stessa risulti non locata; - nella misura del 6,20 (sei virgola venti) per mille per tutti gli altri immobili, comprese le pertinenze non equiparate ad abitazioni principali. 2. di confermare in L. 200.000 (duecentomila) la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale prevista dal comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992; 3. di ribadire che le pertinenze non sono considerate parti integranti dell'abitazione principale e pertanto per esse si applica l'aliquota del 6.2 per mille senza prevedere alcuna detrazione; (Omissis). 00A5273

COMUNE DI BESANO
(Comune di Besano) Il comune di BESANO (provincia di Varese) ha adottato, il 25 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di determinare (omissis) l'aliquota I.C.I. per l'anno 2000 nella misura del 5,75 per mille. (Omissis). 00A5274

COMUNE DI BESENZONE
(Comune di Besenzone) Il comune di BESENZONE (provincia di Piacenza) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis) 1) Di confermare per l'anno 2000 l'applicazione dell'imposta sugli immobili nella misura del 4,75 per mille; (Omissis) 00A5275 COMUNE di BEVAGNA (Comune di Bevagna) Il comune di BEVAGNA (provincia di Perugia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di confermare per l'anno 2000, (omissis) nelle seguenti misure, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, gia' fissate con proprio atto n. 32 del 10 aprile 1998, esecutivo ed in premessa richiamato:
a) per le unita immobiliari adibite ad abitazione principale da parte dei soggetti passivi 6 per mille;
b) per tutti gli altri immobili soggetti ad imposta 7 per mille; 2) di confermare che le riduzioni e detrazioni d'imposta sono quelle previste daIl'art. 8 del decreto legislativo n. 504 /1992, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996. (Omissis). 00A5276

COMUNE DI BIANCHI
(Comune di Bianchi) Il comune di BIANCHI (provincia di Cosenza) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis) Di stabilire e confermare, per l'anno 2000, l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille per tutte le basi imponibili. (Omissis) 00A5277

COMUNE DI BIANZONE
(Comune di Bianzone) Il comune di BIANZONE (provincia di Sondrio) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. confermare per l'anno 2000, nella misura minima del 4 per mille l'aliquota relativa all'ICI; 2. dare atto che ai sensi dell'art. 55 comma 2 della legge n. 662/1996, dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; 3. stabilire le seguenti agevolazioni: elevare la detrazione I.C.I. per l'abitazione principale a L. 300.000 per i soggetti in situazione di particolare disagio economico e sociale (pensionati, portatori di handicap con attestato di invalidita' civile in grado di produrre adeguata certificazione della loro reale situazione ed aventi un reddito imponibile pari o inferiore a quanto previsto nella allegata tabella A). I contribuenti interessati, per aver diritto alla detrazione di cui sopra, dovranno presentare apposita richiesta al comune entro il 30 maggio 2000. Il richiedente dovra' in tale sede dichiarare di avere conoscenza che, nel caso di accettazione della domanda, possono essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicita' delle informazioni fornite, da effettuare presso gli istituti di credito o altri intermediari finanziari; dare atto che, comunque, l'aumento della detrazione non si applica agli immobili rientranti nella classificazione delle abitazioni signorili o similari; stabilire che per avere diritto all'aumento della detrazione l'unita' immobiliare abitata sia l'unica del nucleo familiare; stabilire che ai sensi dell'art. 3 comma 56 legge n. 662/1996 che va considerata abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. (Omissis) 00A5278

COMUNE DI BIASSONO
(Comune di Biassono) Il comune di BIASSONO (provincia di Milano) ha adottato, il 3 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). (Omissis) di fissare per l'anno 2000 l'aliquota di imposta unica al 6 per mille con detrazione per le sole abitazioni principali pari a L. 250.000, prevedendo in tal modo un gettito complessivo di L. 4.705.000.000; (Omissis). 00A5279

COMUNE DI BINASCO
(Comune di Binasco) Il comune di BINASCO (provincia di Milano) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare, (omissis) per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili e le detrazioni nel modo seguente: unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo 6 per mille: unita' immobiliare adibita ad abitazione diversa da quella principale (case affittate) 6,75 per mille: altra unita' immobiliare: 6,50 per mille; unita' immobiliare adibita ad abitazione a disposizione: - case sfitte da oltre un anno 7 per mille; - case sfitte per un periodo inferiore a un anno 6,75 per mille; detrazione dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo: L. 200.000 (comma 55 art. 3 legge n. 662/1996); detrazione dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale della persona singola (come da documentazione anagrafica) titolare esclusivamente di pensione sociale (art. 3 com-ma 55 legge n. 662/1996 e art. 3 decreto legge 50/1997 convertito nella legge n. 122): L. 500.000. (Omissis). 00A5280

COMUNE DI BLERA
(Viterbo) Il comune di BLERA (provincia di Viterbo) ha adottato, il 26 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2000, con effetto dal primo gennaio, ai fini dell'applicazione dell'I.C.I. imposta comunale sugli immobili, per il comune di Blera, un'unica aliquota, per ogni tipologia di immobile ad essa soggetta nella misura del 5 per mille a carico dei soggetti passivi; 2. per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52 lettera a), dell'art. 3 della legge n. 488 del 23/12/1999; 3. l'imposta e' ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzabili, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha la facolta' di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge n. 15/68, autenticata, nella quale deve dichiarare la data dell'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente Ia data dalla quale l'immobile e' comunque utilizzato. Il comune puo' effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicita' di quanto dichiarato dal contribuente; 4. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 (duecentomila), rapportate al periodo dell'anno, durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale, vi dimori abitualmente, in conformita' delle leggi anagrafiche; (Omissis). 00A5281

COMUNE DI BLEVIO
(Como) Il comune di BLEVIO (provincia di Como) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). aliquota 5 per mille per la prima casa; aliquota 7 per mille per le case sfitte e le seconde case; detrazione di L. 200.00 per la prima casa. (Omissis). 00A5282

COMUNE DI BOARA PISANI
(Padova) Il comune di BOARA PISANI (provincia di Padova) ha adottato, il 23 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di determinare per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella misura unica del 5,5 per mille. (Omissis). 00A5283

COMUNE DI BOISSANO
(Savona) Il comune di BOISSANO (provincia di Savona) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. dl confermare, per l'anno 2000, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili, determinate con deliberazione di C.C. n. 9 del 3 marzo 1999, esecutiva nelle sottoindicate misure:
immobili adibiti ad abitazione principale, 4,75 per mille;
altri immobili, 6 per mille; 2. di dare atto che dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. (Omissis). 00A5284

COMUNE DI BOLOTANA
(Nuoro) Il comune di BOLOTANA (provincia di Nuoro) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. aliquota del 5 per mille applicabile a: unita' immobiliare adibita ad abitazione principale. In aggiunta alla fattispecie di abitazione principale, considerate tali per espressa previsione legislativa (abitazione nella quale il soggetto passivo e i suoi familiari dimorano abitualmente; abitazione appartenente a cooperativa edilizia a proprieta' indivisa adibita a dimora abituale del socio assegnatario; alloggio regolarmente assegnato dall'Istituto Autonomo Casa Popolari; abitazione posseduta nel territorio del comune da cittadino italiano residente all'estero per ragioni di lavoro a condizione che non risulti locata), sono equiparate all'abitazione principale:
a) l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa risulti non locata;
b) l'abitazione posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in altro comune per ragioni di servizio, qualora l'unita' immobiliare risulti occupata, quale abitazione principale, dai familiari del possessore. Per usufruire dell'aliquota del 5 per mille i contribuenti che rientrano nei casi di cui alle lettere a) e b) debbono presentare all'ufficio tributi apposita autocertificazione sul possesso dei requisiti richiesti, entro il primo od unico versamento del tributo. E' fatto salvo il diritto del comune di verificare la sussistenza o meno dei requisiti richiesti e delle condizioni. 2. aliquota del 7 per mille applicabile a: d) altri fabbricati ed aree fabbricabili. (Omissis). 00A5285

COMUNE DI BOMARZO
(Viterbo) Il comune di BOMARZO (provincia di Viterbo) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di confermare nel 5 per mille l'aliquota I.C.l. da applicare per l'an-no 2000. 2. di confermare per l'anno 2000 la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo di cui all'art. 8, comma 2, decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 in L. 300.000. (Omissis). 00A5286

COMUNE DI BORGARO TORINESE
(Torino) Il comune di BORGARO TORINESE (provincia di Torino) ha adottato, il 31 gennaio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di determinare, (omissis) per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), anno 2000, quanto segue: a) un'aliquota ordinaria del 6 per mille per la generalita' degli immobili (seconda casa, immobili diversi dalla abitazione principale, altri immobili, ecc.); b) un'aliquota del 5 per mille esclusivamente per l'abitazione principale; c) un'aliquota del 2 per mille per unita' abitative concesse in locazione con contratto "concordato" in base alla legge 9 dicembre 1998, n. 431; di determinare in L. 220.000 (duecentoventimila) annue la detrazione d'imposta dovuta esclusivamente per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale; (Omissis). 00A5287

COMUNE DI BORGHI
(Forli') Il comune di BORGHI (provincia di Forli' - Cesena) ha adottato, il16 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di stabilire che, per il 2000, l'imposta comunale sugli immobili venga applicata con le seguenti aliquote: aliquota ordinaria: 5 per mille da applicare sul valore degli immobili diversi da quelli ai quali viene applicata l'aliquota maggiorata; aliquota maggiorata: 6 per mille da applicare esclusivamente sul valore degli immobili ad uso abitativo posseduti in aggiunta all'abitazione principale; 2. ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dal comma 55 dell'art. 3 della legge 662/96, di disporre che, anche per il 1999, sia pari a L. 250.000 la detrazione I.C.l. per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, come definito dal regolamento approvato con deliberazione C.C. n. 86 in data odierna. (Omissis). 00A5288

COMUNE DI BORGIALLO
(Torino) Il comune di BORGIALLO (provincia di Torino) ha adottato, il 25 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili che sara' applicata in questo comune nelle seguenti misure: abitazione principale: 5,5 per mille; altri fabbricati ed aree edificabili: 6 per mille; 2. di stabilire la detrazione per l'abitazione principale. di cui all'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e s.m.i., nella misura di L. 200.000. (Omissis). 00A5289

COMUNE DI BORGO VERCELLI
(Vercelli) Il comune di BORGO VERCELLI (provincia di Vercelli) ha adottato, il 24 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 4,5 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa residenti nel comune di Borgo Vercelli, per la sola unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e nel 5,25 per mille per tutti gli altri soggetti passivi. 2. di dare atto che la detrazione di cui al comma 3, dell'articolo 55 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e' fissata in L. 200.000. (Omissis). 00A5290

COMUNE DI BORGOFORTE
(Mantova) Il comune di BORGOFORTE (provincia di Mantova) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. determinare per l'anno 2000 l'imposta comunale sugli immobili con le seguenti aliquote e detrazioni: Aliquote:
A) aliquota ordinaria, 5,75 per mille;
B) aliquota per alloggi non locati, 7 per mille;
C) aliquota ridotta per i fabbricati o le porzioni di fabbricato realizzati e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l'attivita' di costruzione ed alienazione di immobili, per un periodo di tre anni, 4 per mille. Detrazioni di imposta:
L. 200.000 1) unita' immobiliare destinata ad abitazione principale posseduta a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale di godimento o in qualita' di locatario finanziario; 2) unita' immobiliare concessa in uso gratuito a parenti in linea retta sino al secondo grado che la occupano quale abitazione principale; 3) unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' e di usufrutto da cittadini che abbiano acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risulti locata; 4) unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari; 5) unita' immobiliari adibite ad abitazione dei custodi, cosi' come definite dal contratto nazionale di lavoro per la categoria e richiamate dall'art. 659 del C.p.c. (Omissis). 00A5291

COMUNE DI BORGOFRANCO D'IVREA
(Torino) Il comune di BORGOFRANCO D'IVREA (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di fissare, per l'anno 2000, nelle seguenti misure, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta I.C.I., istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e s.m.i. (Omissis).

===================================================================== n.ro ordine| Riferita a |Aliquota anno 2000 =====================================================================
1 |Ordinaria | 6 ---------------------------------------------------------------------
2 |Abitazione principale | 5 ---------------------------------------------------------------------
|Abitazione principale anziani o |
|disabili - art. 3 comma 56, legge |
3 |23/12/96, n. 662 | 5 ---------------------------------------------------------------------
|Unità immobiliare appartenenti alle |
|cooperative edilizie a proprietà |
|indivisa, adibite ad abitazione |
|principale dei soci assegnatari - art.|
|8, comma 4, del decreto legislativo n.|
4 |504/1992 | 5 ---------------------------------------------------------------------
|Alloggi regolarmente assegnati dagli |
|I.A.C.P., art. 8, comma 4, del decreto|
5 |legislativo n. 504/1992 | 5 ---------------------------------------------------------------------
|Abitazioni locate utilizzate come |
|abitazione principale (art. 4, comma |
6 |1, legge 24 ottobre 1996, n. 556) | 6 ---------------------------------------------------------------------
7 |Alloggi non locati | 6 ---------------------------------------------------------------------
|Unità immobiliari di proprietà di enti|
|senza scopi di lucro, in misura non |
|diversificata, in relazione alla loro |
|diversa tipologia (art. 6, comma 2, |
8 |del decreto legislativo n. 504/1992) | 4

di dare atto che dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare. L. 200.000 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale e i suoi familiari dimorano abitualmente. Di dare atto, inoltre, che in aggiunta alle detrazioni di cui sopra, alle unita' immobilari adibite ad abitazioni principali, verra' applicata una riduzione d'imposta pari al 50% (Omissis). 00A5292

COMUNE DI BORGOFRANCO SUL PO
(Mantova) Il comune di BORGOFRANCO SUL PO (provincia di Mantova) ha adottato, il 26 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. per l'esercizio 2000, al fine di conseguire l'equilibrio della gestione corrente del bilancio e tenuto conto della particolare situazione economica e sociale esistente nel nostro comune, la seguente misura dell'aliquota I.C.I. e' cosi' diversificata:
a) aliquota ordinaria dell'I.C.I. nella misura del 5,5 per mille (salvo caso b)) con detrazione d'imposta per l'unita' adibita ad abitazione principale del soggetto passivo (prima casa) di L. 200.000, rapportate al periodo dell'anno. Verranno considerati abitazioni principali anche gli immobili posseduti da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in case di riposo a seguito di ricovero permanente. E' stabilito che tale immobile non deve essere locato;
b) seconde case od immobili non affittati (aliquota del 7 per mille);
c) aliquota diversificata nella misura del 5,5 per mille per gli immobili non affittati destinati ad attivita' produttive i cui proprietari si rendano disponibili, con autodichiarazione, ad affittarli sulla base dei prezzi in uso sul territorio ed in riferimento alla delibera di C.C. n. 19 del 24 febbraio 1999 "Delimitazione microzone nell'ambito del territorio comunale ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1999, n. 138 in materia di revisione generale delle zone cen-surarie" (Omissis). 00A5293

COMUNE DI BORGOLAVEZZARO
(Novara) Il comune di BORGOLAVEZZARO (provincia di Novara) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2000 l'aliquota I.C.I. nella misura del 5 per mille; 2. di determinare inoltre la tariffa agevolata del 4 per mille, a favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili. La suddetta aliquota agevolata e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio lavori; 3. di determinare l'aliquota del 7 per mille da applicare alle unita' immobiliari abitative agibili ed abitabili, mantenute sfitte e non utilizzate; 4. di dare atto che l'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale si applica la riduzione di L. 200.000, prevista dal secondo comma dell'art. 8 del decreto legislativo 504/1992. (Omissis). 00A5294

COMUNE DI BORMIO
(Sondrio) Il comune di BORMIO (provincia di Sondrio) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. determinare nelle seguenti misure l'aliquota e la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, per l'imposta comunale sugli immobili da applicare per il 2000: a) aliquota ordinaria 7 per mille; b) aliquota ridotta al 5 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonche' per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che la utilizzi come abitazione principale; c) detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo L. 200.000; d) detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale dai seguenti soggetti passivi:
pensionati;
portatori di handicap con attestato di invalidita' civile purche': l'abitazione principale abbia un valore non superiore a L. 100.000.000 ed a condizione che nessun componente del nucleo famigliare sia possessore di altre abitazioni; il reddito del nucleo famigliare sia inferiore a L. 21.000.000 piu' L. 1.600.000 per ogni componente ulteriore rispetto al primo; entro il 30 giugno di ogni anno di imposta sia presentata apposita domanda con allegato atto sostitutivo di notorieta' che attesti il possesso dei requisiti richiesti oltre alla composizione del nucleo famigliare. L. 400.000. (Omissis). 00A5295

COMUNE DI BORNO
(Brescia) Il comune di BORNO (provincia di Brescia) ha adottato, il 26 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), che verra' applicata in questo comune, nella misura unica del 6,5 per mille; 2. di determinare, altresi', per l'anno 2000, la detrazione per prima casa nella misura di L. 230.000; 3. di stimare, in base alle proiezioni ricavate dal tabulato inviato dal concessionario della riscossione delle imposte e relativo agli introiti relativi alla prima rata 1999 ed in seguito alle modifiche apportate al'aliquota ed alla detrazione per la prima casa, il gettito complessivo dell'imposta in circa L. 1.228.000.000 da iscriversi all'apposito capitolo di entrata che verra' istituito nel bilancio per l'esercizio 2000. (Omissis). 00A5296

COMUNE DI BOSCONERO
(Torino) Il comune di BOSCONERO (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di confermare, (omissis) per l'anno 2000, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, nelle seguenti misure: a) aliquota ordinaria, 4,8 per mille; b) aliquota abitazione principale anziani o disabili (art. 3, comma 56, legge n. 662/1996), 4 per mille; c) interventi recupero del patrimonio edilizio esistente (art. 1, comma 5, legge n. 449/1997) in tutte le detrazioni ivi previste, 3,8 per mille:
c1) lo stato di inagibilita' o inabitabilita' dovra' essere accertato dall'ufficio tecnico comunale, con perizia a carico del proprietario, che allega dichiarazione da redarsi dal comune entro i termini di cui all'art. 10 del decreto legislativo n. 504/1992, nonche' copia della documentazioe comprovante l'abilitazione ad eseguire i lavori atti al recupero dell'unita' immobiliare (concessioni, autorizzazioni, ecc.);
c2) per le altre ipotesi previste nel citato comma 5, si applicano le disposizioni di cui al punto c1 , copia del rilascio della concessione e autorizzazione
c3) l'aliquota agevolata e' applicata per tre anni dall'inizio dei lavori; d) detrazione per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale, L. 200.000. (Omissis). 00A5297

COMUNE DI BOSSICO
(Bergamo) Il comune di BOSSICO (provincia di Bergamo) ha adottato, il 25 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di riconfermare per il 2000 le aliquote stabilite con delibera di consiglio comunale n. 1 del 26 febbraio 1999 e qui di seguito riportate: a) l'aliquota del 5,50 per mille per abitazione principale; b) l'aliquota del 7 per mille tutti gli altri immobili; c) detrazioni per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, L. 200.000 rapportata a periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; (Omissis). 00A5298

COMUNE DI BREGANZE
(Vicenza) Il comune di BREGANZE (provincia di Vicenza) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2000, l'aliquota I.C.I. che sara' applicata in questo comune nella misura base unica del 4 per mille, come per l'anno 1999 e precedenti, mantenendo l'aliquota maggiorata del 7 per mille per le abitazioni non locate, cioe' tenute o rimaste sfitte, indipendentemente dal fatto di essere prima o seconda abitazione; 2. di specificare che e' considerata abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o casa di cura a seguito di ricovero permanente; 3. di precisare che il relativo gettito in L. 1.710.000.000 e sara' introitato all'apposito capitolo del bilancio esercizio 2000; 4. di integrare l'allegato 2/2 al regolamento applicativo I.C.I. relativo alla determinazione del valore delle aree edificabili, introducendo la zona C1 anche per l'indice di copertura fondiario pari ad 1, al valore di L. 150.000 per Breganze centro, L. 120.000 per Maragnole e Mirabella centro e L. 105.000 per le zone periferiche e collinari come da scheda allegata sub a) al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale per migliore comprensibilita' ed organicita' di lettura; (Omissis). 00A5299

COMUNE DI BREGNANO
(Como) Il comune di BREGNANO (provincia di Como) ha adottato, il 25 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare l'aliquota I.C.I. dell'anno 2000 come segue: 4,5 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale; 5 per mille per tutte le altre categorie di immobili (terreni agricoli, terreni edificabili, altri fabbricati); 2. di aumentare la detrazione per l'abitazione principale da L. 200.000 a L. 300.000, per i pensionati e i lavoratori dipendenti con nuclei familiari composti da una sola persona con reddito fino a L. 21.000.000, tale livello di reddito e' elevato di L. 1.000.000, per ogni persona a carico; 3. di dare atto che: per quanti non vengono compresi nelle fasce di reddito sopra elencate la detrazione e' di L. 200.000; non usufruiranno della maggiore detrazione i titolati del diritto di proprieta' o di altro diritto reale su immobili diversi dall'abitazione principale (esclusi i terreni agricoli); 4. di dare atto che l'abitazione principale e' quella prevista dall'art. 7 del regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili approvato con deliberazione consiliare n. 5 del 28 gennaio 1999, esecutiva ai sensi di legge; 5. di dare atto che ai sensi dell'art. 30, comma 12, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, l'aliquota prevista per l'abitazione principale si applica anche agli immobili qualificabili come pertinenze ai sensi dell'art. 817 del codice civile. (Omissis). 00A5300 Comune di BREMBIO (Lodi) Il comune di BREMBIO (provincia di Lodi) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di aumentare per l'anno 2000 l'aliquota I.C.I. nella misura dello 0,5 per mille portando l'attuale aliquota dal 5 al 5,5 per mille. (Omissis). 00A5301 Comune di BRESSANVIDO (Vicenza) Il comune di BRESSANVIDO (provincia di Vicenza) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata nell'anno 2000 in questo comune nel modo seguente: aliquota ordinaria 5 per mille; aliquota per la prima casa 4,5 per mille; aliquota per gli altri fabbricati 5 per mille; aliquota per la seconda casa e sue pertinenze ed accessori 6,50 per mille; aliquota per le aree fabbricabili 6,50 per mille; aliquota per terreni agricoli 5 per mille; 2) di fissare in lire 200.000 la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo; 3) di dare atto che ai sensi dei commi 48 e 51 della legge 662/1996, le vigenti rendite catastali urbane sono rivalutate del 5% ed i redditi dominicali sono rivalutati del 25%; 4) di dare atto che pertinenze ed accessori della prima casa rientrano nell'aliquota ordinaria del 5 per mille; 5) di precisare che per "prima casa" si intende l'abitazione principale, vale a dire aquella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto, ed i suoi familiari dimorano abitualmente, in conformita' delle risultanze anagrafiche. Sono equiparate alle abitazioni principali le unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino localeº. Art. 8, comma 3 - Regolamento Comunale I.C.I; 6) per "seconda casa" intendesi: tutti i fabbricati ad uso abitazione e loro pertinenze ed accessori, posseduti in aggiunta all'abitazione principale e non locati, cioe' tenuti o rimasti sfitti. (Omissis). 00A5302 Comune di BRICHERASIO (Torino) Il comune di BRICHERASIO (provincia di Torino) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di determinare le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) valevoli per l'anno 2000; aliquota ordinaria: 6,50 per mille; aliquota ridotta: 4 per mille per le persone fisiche, soggetti passivi ed i soci delle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale. Si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto. L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione. Si intende per pertinenza, il garage o box o posto auto, la soffitta, la cantina, che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale e' sita l'abitazione principale. Sono considerate abitazioni principali con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta ed anche della detrazione per queste previste, quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, entro il terzo grado ed affini entro il primo grado. Ai fini del riconoscimento delle agevolazioni previste di cui al comma 6 l'uso gratuito dovra' essere comprovato da contratto di comodato scritto regolarmente registrato. Sono altresi' considerate abitazioni principali con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta ed anche della detrazione due o piu' unita' immobiliari contigue, occupate ad uso di abitazione principale dallo stesso contribuente a condizione che venga comprovato che e' stata presentata all'UTE regolare richiesta di variazione ai fini dell'unificazione catastale delle unita' medesime. In tale caso, l'equiparazione all'abitazione principale decorre dalla data in cui risulta essere presentata la richiesta di variazione. E' considerata unita' immobiliare principale l'unita' posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
aree fabbricabili: 7 per mille
alloggi non locati: 7 per mille, con esclusione delle abitazioni possedute a titolo di proprieta' o usufrutto da anziani o disabili che hanno acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente; di confermare in Lire 230.000 la detrazione I.C.I. per l'anno 2000 per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo; si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto. L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione. Si intende per pertinenza, il garage o box o posto auto, la soffitta, la cantina, che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale e' sita l'abitazione principale. Sono considerate abitazioni principali con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta ed anche della detrazione per queste previste, quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, entro il terzo grado ed affini entro il primo grado. Ai fini del riconoscimento delle agevolazioni previste, l'uso gratuito dovra' essere comprovato da contratto di comodato scritto regolarmente registrato. Sono altresi' considerate abitazioni principali con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta ed anche della detrazione due o piu' unita' immobiliari contigue, occupate ad uso di abitazione principale dallo stesso contribuente a condizione che venga comprovato che e' stata presentata all'UTE regolare richiesta di variazione ai fini dell'unificazione catastale delle unita' medesime. In tale caso, l'equiparazione all'abitazione principale decorre dalla data in cui risulta essere presentata la richiesta di variazione. E' considerata unita' immobiliare principale l'unita' posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. (Omissis). 00A5303 Comune di BRIENNO (Como) Il comune di BRIENNO (provincia di Como) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di determinare (omissis) un'aliquota ordinaria per l'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000, pari al 5,8 per mille ed un'aliquota ridotta del 5 per mille a favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti in questo comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale. (Omissis). 00A5304 Comune di BRIOSCO (Milano) Il comune di BRIOSCO (provincia di Milano) ha adottato, il 27 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella misura del 4,75 per mille per le abitazioni da adibire a residenza principale ed in tutti gli altri casi e del 5 per mille per le unita' immobiliari non locate; 2. di darsi atto che la detrazione per unita' immobiliari adibite ad abitazione principale viene mantenuta ai sensi di legge, nella misura di L. 200.000, tenuto conto anche di quanto previsto dall'art. 8 comma III del regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, approvato con deliberazione c.c. n. 10 del 17 febbraio 2000. (Omissis). 00A5305 Comune di BRONTE (Catania) Il comune di BRONTE (provincia di Catania) ha adottato, il 22 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). per l'anno 2000, l'aliquota I.C.I., e' stabilita al 4 per mille per la prima casa ed al 5,5 per mille per le altre tipologie di immobili. (Omissis). 00A5306 Comune di BROSSASCO (Cuneo) Il comune di BROSSASCO (provincia di Cuneo) ha adottato, il 12 gennaio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di aumentare al 6,50 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000 da applicarsi in misura unica a tutte le basi imponibili; 2. di prendere atto che, ai sensi del punto 2 del comma 55 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 622, dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. (Omissis). 00A5307 Comune di BRUGINE (Padova) Il comune di BRUGINE (provincia di Padova) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare nel modo seguente, per l'anno 2000, le aliquote I.C.I. che saranno applicate in questo comune: aliquota ordinaria (per abitazioni secondarie, altri fabbricati e terreni) nella misura del 5,1 per mille; aliquota per abitazione principale nella misura del 4,5 per mille; 2. di confermare per l'anno 2000, in lire 220.000 la detrazione consentita per l'abitazione principale; (Omissis). 00A5308 Comune di BRUSASCO (Torino) Il comune di BRUSASCO (provincia di Torino) ha adottato, il26 gennaio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di confermare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000 nella misura del 5,5 per mille per le abitazioni principali ed i terreni, e nella misura del 6 per mille per le abitazioni secondarie. Rimane, altresi', confermata in L. 200.000 la detrazione per le abitazioni principali. (Omissis). 00A5309 Comune di BUCINE (Arezzo) Il comune di BUCINE (provincia di Arezzo) ha adottato, il 10 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). immobili adibiti ad abitazione principale, 5,5 per mille; immobili diversi dall'abitazione principale, 7 per mille; abitazioni locate ad equo canone a soggetti che presenti nelle graduatorie per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, non risultano assegnatari esclusivamente per la mancanza degli alloggi medesimi, nonche' immobili di cui all'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, 4 per mille; detrazione per l'abitazione principale L. 200.000. (Omissis). 00A5310 Comune di BULCIAGO (Provincia) Il comune di BULGIAGO (provincia di Lecco) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). Conferma dell'aliquota nella misura unica del 5 per mille con detrazione di L. 200.000 sull'abitazione principale cosi' come gia' approvato per l'anno 1999 con delibera di Consiglio Comunale n. 64 del 21 dicembre 1998. 00A5311 Comune di BURAGO DI MOLGORA (Provincia) Il comune di BURAGO DI MOLGORA (provincia di Milano) ha adottato, il 7 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000 nelle seguenti misure: 5,2 per mille per le abitazioni principali; 5,9 per mille per le altre tipologie di immobili; 3 per mille per gli immobili inagibili in ristrutturazione e per la realizzazione di autorimesse, escluso i sottotetti. 2) di considerare adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. (Omissis). 00A5312 Comune di BUSCA (Provincia) Il comune di BUSCA (provincia di Cuneo) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di confermare ai fini dell'applicazione dell'Imposta Comunale sugli immobili per l'anno 2000, l'aliquota del 5,4 per mille per le abitazioni principali con detrazione pari a L. 200.000. 2) di stabilire l'aliquota del 5,8 per mille per tutti gli altri casi. (Omissis). 00A5313 Comune di BUSTO ARSIZIO (Provincia) Il comune di BUSTO ARSIZIO (provincia di Varese) ha adottato, il29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di determinare le seguenti aliquote per l'imposta comunale sugli immobili da applicare per l'anno 2000: nella misura del 4 per mille per le abitazioni principali; nella misura del 4,6 per mille per gli uffici (categoria catastale A/10), per immobili destinati a servizi (categoria catastale gruppo B), per negozi e botteghe (categoria C/1), per gli immobili a destinazione speciale (gruppo D); nella misura del 5,6 per mille per terreni, aree fabbricabili, abitazioni diverse dall'abitazione principale, nonche' le unita' immobiliari censite nella categoria catastale C/6. 2) la detrazione per l'abitazione principale e' quella prevista dall'art. 8 del D.Lgs 504/92 (come modificato dalla legge 662/96 articolo 3 comma 55) pari a L. 200.000. (Omissis). 00A5314 Comune di CA' D'ANDREA (Provincia) Il comune di CA' D'ANDREA (provincia di Cremona) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di stabilire le seguenti norme ordinamentali per l'applicazione dell'I.C.I. - Imposta comunale sugli immobili, in questo Comune, con effetto dal 1o gennaio 2000: aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel Comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione 4,8 per mille; aliquota da applicare ai soggetti passivi per le restanti unita' immobiliari, dagli stessi posseduti nel Comune 5,5 per mille; 2. per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art 5 del dcreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera a), dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 3. l'imposta e' ridotta del 50% (cinquanta per cento) per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'Ufficio tecnico del Comune, con perizia a carico del proprietario che allega idonea documentazione alla dichiarazione; in alternativa il contribuente ha la facolta' di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al Comune, con raccomandata A.R. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile e' comunque utilizzato. Il Comune puo' effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicita' di quanto dichiarato dal contribuente; 4. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare L. 200.000, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, elevabili a L. 270.000, limitatamente ai soggetti passivi che siano proprietari, o comunque possessori di quell'unico immobile e ad abitazioni che non siano classificate nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9 e che godono di un reddito familiare imponibile IRPEF non superiore a L. 25.400.000 elevabile di L. 6.300.000 per il coniuge a carico e di L. 2.000.000 per ogni figlio a carico; 5. di stabilire che i soggetti interessati ad usufruire della maggiore detrazione, dovranno presentare apposita dichiarazione entro la scadenza della denuncia dei redditi relativa all'anno precedente; 6. per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale ed i suoi familiari dimorano abitualmente. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle uni'ta' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari; viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani disabili che acquisiscono la residenza in istituto di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. (Omissis). 00A5315 Comune di CABELLA LIGURE (Provincia) Il comune di CABELLA LIGURE (provincia di Alessandria) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) per l'anno 2000 l'aliquota I.C.I. che sara' applicata in questo Comune viene determinata nella misura del 5,75 per mille e del 5 per mille per l'abitazione principale; 2) ai sensi dell'art. 3 comma 55 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662 dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale sara' detratta la somma di L. 200.000, rapporta al periodo dell'anno in cui sussiste tale destinazione. (Omissis). 00A5316 Comune di CALAMONACI (Provincia) Il comune di CALAMONACI (provincia di Agrigento) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di determinare le aliquote I.C.I. per l'anno 2000 come di seguito specificato: 5 per mille per le abitazioni principali dei soggetti residenti; 6 per mille per gli immobili diversi dalle abitazioni principali. (Omissis). 00A5317 Comune di CALCI (Provincia) Il comune di CALCI (provincia di Pisa) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di determinare, per l'anno 2000, (omissis), le misure delle aliquote dell'I.C.I. differenziate come appresso: a) 5,5 per mille per i fabbricati destinati ad abitazione principale del soggetto passivo e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel Comune; b) 7 per mille per tutti gli altri immobili. (Omissis). 00A5318 Comune di CALENDASCO (Provincia) Il comune di CALENDASCO (provincia di Piacenza) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di confermare anche per l'anno 2000 l'aliquota I.C.I. nella misura del4 per mille; 2. di confermare la detrazione di cui all'art. 8 comma 3 del Decreto L.vo n. 504/92 sostituito dall'art. 3 comma 55 della legge n. 662/96 nella misura di L. 200.000; (Omissis). 00A5319 Comune di CALENZANO (Provincia) Il comune di CALENZANO (provincia di Firenze) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di determinare le aliquote I.C.I. per il 2000 nelle seguenti misure: aliquota del 5 per mille con applicazione della detrazione per abitazione principale in favore di persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel Comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e sue pertinenze ed anche per le persone fisiche soggetti passivi, residenti nel Comune, assegnatarie di alloggi di Istituti autonomi per le case popolari; aliquota del 5 per mille senza applicazione della detrazione per abitazione principale per gli alloggi utilizzati a titolo di comodato gratuito dai parenti di primo e secondo grado (genitori e figlio, nonno o nonna e nipote, fratelli e sorelle), dal coniuge e dagli affini di primo grado (suoceri con generi e nuore; patrigno e matrigna con figliastri) del soggetto passivo. Per usufruire dell'applicazione della suddetta aliquota il soggetto passivo d'imposta ed il parente occupante l'immobile devono presentare all'Ufficio Tributi del Comune, entro il termine utile per il versamento del saldo d'imposta per il 2000 (termine perentorio), una dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio ai sensi della legge 15/68 attestante il comodato stesso; aliquota del 5 per mille senza applicazione della detrazione per abitazione principale per gli alloggi concessi in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi di cui al comma 3 dell'art. 2 della legge 09/12/1998 n. 431. Per usufruire delle suddette condizioni il soggetto passivo d'imposta deve presentare all'Ufficio Tributi del Comune, entro il termine utile per il versamento del saldo d'imposta per il 2000 (termine perentorio), una copia del contratto di locazione debitamente registrato presso l'Ufficio del Registro, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia; aliquota del 6 mille senza applicazione della detrazione per abitazione principale per gli alloggi concessi in locazione a titolo di abitazione principale fuori dalle condizioni previste al punto precedente. Per usufruire dell'applicazione della suddetta aliquota il soggetto passivo d'imposta deve presentare all'Ufficio Tributi del Comune, entro il termine utile per il versamento del saldo d'imposta per il 2000 (termine perentorio), una copia del contratto di locazione debitamente registrato presso l'Ufficio del Registro, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia; aliquota dei 6 per mille senza applicazione della detrazione per abitazione principale per gli alloggi utilizzati a titolo di comodato gratuito dai parenti del soggetto passivo di terzo grado (bisnonni e pronipote, zio o zia e nipote da fratello o sorella). Per usufruire dell'applicazione della suddetta aliquota il soggetto passivo d'imposta ed il parente occupante l'immobile devono presentare all'Ufficio Tributi del Comune, entro il termine utile per il versamento del saldo d'imposta per il 2000 (termine perentorio), una dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio ai sensi della L. 15/68 attestante il comodato stesso; aliquota del 7 per mille per le abitazioni possedute in aggiuntaall'abitazione principale che risultino non locate relativamente al periodo d'imposta per il quale sussiste tale condizione. Il contratto di locazione deve essere registrato presso l'Ufficio del Registro ai sensi delle vigenti disposizioni in materia; aliquota del 6,5 per mille per tutti gli altri immobili; 2) di determinare la detrazione spettante per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze nella misura di L. 250.000; (Omissis). Il 3o comma dell'art. 8 del D. L.vo 504/92 e successive modificazioni ed integrazioni da' la possibilita' di elevare la detrazione in oggetto fino a L. 500.000 nei confronti delle categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale. Ritenuto di doversi avvalere, anche per l'anno 2000, di tale possibilita' elevando la detrazione da L. 250.000 a L. 500.000 nei confronti dei soggetti passivi che si trovino nelle situazioni di seguito riportate: 1 - nuclei familiari composti da soli ultrasessantenni alla data del 1o gennaio 2000; 2 - nuclei familiari che abbiano all'interno soggetti portatori di handicap come riconosciuti dalla legge 104/1992 purche' non tenuti per piu' di sei mesi, nell'arco dell'anno 2000, presso strutture pubbliche o private; 3 - nuclei familiari monoreddito nei quali il soggetto unico produttore di reddito si trovi in cassa integrazione, mobilita' o disoccupazione al 1o gennaio 2000 o lo sia stato per almeno sei mesi nell'anno precedente; 4 - nuclei familiari i cui componenti, secondo quanto risultante dalla denuncia dei redditi 1999 o comunque con riferimento all'anno d'imposta 1999, risultino privi di reddito; 5 - nuclei familiari composti da pensionati ultrasessantenni con familiari a carico (ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul reddito vigenti per l'anno 2000). Ritenuto inoltre che i soggetti di cui trattasi siano ammessi al godimento del beneficio in questione, alle seguenti condizioni: - che vi sia titolarita' del diritto di proprieta' o un diritto reale di godimento (usufrutto, uso e abitazione) sull'immobile costituente dimora abituale del nucleo familiare (incluse le relative pertinenze, cosi' come indicate nel regolamento comunale approvato per l'I.C.I.), nel territorio comunale di Calenzano (ad esclusione delle unita' classificate o classificabili al catasto in A/1, A/7, A/8, A/9 - abitazioni signorili, ville e villini, castelli e palazzi) e a condizione che i componenti il nucleo familiare medesimo non posseggano altro immobile ad uso abitativo nel territorio comunale; - che il reddito familiare pro-capite non sia superiore alla minima pensione I.N.P.S. per i lavoratori dipendenti, comprensiva della maggiorazione sociale ex art. 1 Legge 544/88 e della maggiorazione riconosciuta ai pensionati ex combattenti. Il reddito derivante dal possesso del fabbricato abitato non concorre alla determinazione del reddito pro-capite. Per famiglia, ai fini dell'applicazione della presente deliberazione, si intende una convivenza di fatto, anche senza vincoli di parentela, comprese quindi le persone comunque conviventi nell'unita' immobiliare. (Omissis). 00A5320 Comune di CALESTANO (Parma) Il comune di CALESTANO (provincia di Parma) ha adottato, il28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000: (Omissis). 1) di confermare la determinazione dell'aliquota dell'Imposta Comunale sugli Immobili per l'anno 2000, nella misura del 6,5 per mille; 2) di confermare anche per l'anno 2000 di avvalersi della facolta' prevista dall'art. 3, comma 56, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, considerando direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto dagli anziani che acquisiscono la residenza in Istituti di Ricovero o Sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; (Omissis). 00A5321 Comune di CALICE LIGURE (Savona) Il comune di CALICE LIGURE (provincia di Savona) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000: (Omissis). 1) di proporre, (omissis) al consiglio Comunale di stabilire l'aliquota dell'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) per l'anno 2000 nelle seguenti misure diversificate: 4,8 per mille per l'abitazione principale; 6,8 per mille per tutte le altre abitazioni o fattispecie. (Omissis). 00A5322 Comune di CALTO (Rovigo) Il comune di CALTO (provincia di Rovigo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000: (Omissis). 2 - di confermare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2000 nella misura del 5,75 per mille e di fissare la detrazione per l'unita' immobliare adibita ad abitazione principale in L. 200.000; (Omissis). 00A5323 Comune di CALVI RISORTA (Caserta) Il comune di CALVI RISORTA (provincia di Caserta) ha adottato, il 30 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000: (Omissis). a) determinare l'aliquota del 5 per mille da applicarsi per l'anno 2000 per la determinazione dell'imposta comunale sugli immobili; per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e alle unita' immobiliari concesse in locazione; b) per le unita' immobiliari tenute a disposizione o non locate, l'aliquota viene determinata nella misura del 6 per mille; c) l'aliquota da applicare ai soggetti passivi per gli immobili diversi dalle abitazioni viene determinata nella misura del 5 per mille; d) dall'imposta, dovuta per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale con relative pertinenze del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, lire 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi; la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. (Omissis). 00A5324 Comune di CAMBIANO (Torino) Il comune di CAMBIANO (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000: (Omissis). Di fissare le aliquote comunali sugli immobili per l'anno 2000 nelle misure seguenti: abitazione principale: 5,5 per mille; terreni agricoli, aree fabbricabili, altri fabbricati: 6 per mille. Di fissare, per l'anno di imposta 2000, la detrazione dell'imposta Comunale Immobiliare per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, nella misura di L. 220.000; (Omissis). 00A5325 Comune di CAMISANO VICENTINO (Vicenza) Il comune di CAMISANO VICENTINO (provincia di Vicenza) ha adottato, il 18 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000: (Omissis). 1) di confermare anche per l'anno 2000 le seguenti aliquote I.C.I.: 4,75 per mille prima casa; 6 per mille altri immobili; 2) di confermare la detrazione per abitazione principale nella misura di L. 240.000; 3) di ricomprendere tra le abitazioni principali le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti entro il primo grado in linea retta nonche' a considerare le pertinenze come parti integranti della stessa abitazione principale con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta per essa prevista; (Omissis). 00A5326 Comune di CAMPELLO SUL CLITUNNO (Perugia) Il comune di CAMPELLO SUL CLITUNNO (provincia di Perugia) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000: (Omissis). di confermare per l'anno 2000 le aliquote e tariffe in vigore per l'anno 1999 dei seguenti tributi e contribuzioni: 1) (omissis) 2) (omissis) 7) imposta comunale sugli immobili: aliquota unica nella misura del cinque per mille e detrazione per la prima abitazione di Lire 200.000. (Omissis). 00A5327 Comune di CAMPI BISENZIO (Firenze) Il comune di CAMPI BISENZIO (provincia di Firenze) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000: (Omissis). 1) di determinare le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili relativamente all'anno 2000: a) un'aliquota ordinaria pari al 6,6 per mille; b) un'aliquota ridotta pari al 4,8 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel Comune, per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale; c) un'aliquota maggiorata pari al 9 per mille per gli alloggi non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni, secondo quanto previsto dall'art. 4 della Legge n. 431 del 9 dicembre 1998; 2) di determinare la detrazione relativa all'abitazione principale in lire 210.000, ai sensi dell'art. 3, comma 55, punto 3), della legge23 dicembre 1996, n. 662, per tutti i soggetti passivi di imposta; 3) di determinare la detrazione relativa all'abitazione principale in lire 500.000, ai sensi dell'art. 3, comma 55, punto 3), della legge n. 662 del 23 dicembre 1996, esclusivamente per le seguenti categorie di contribuenti: 3.1) contribuente residente nel Comune di Campi Bisenzio, unico occupante dell'abitazione; 3.2) nucleo familiare anagrafico residente nel Comune di Campi Bisenzio composto da due a quattro persone; 3.3) nucleo familiare anagrafico residente nel Comune di Campi Bisenzio composto da almeno cinque persone; 3.4) nucleo familiare anagrafico con persona riconosciuta handicappata ex legge n. 104/1992; a condizione che si verifichino contestualmente anche tutte le seguenti ulteriori condizioni: a) che l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale comprese le relative pertinenze sia l'unico immobile per il quale il contribuente e/o gli altri componenti il nucleo familiare anagrafico sono soggetti passivi dell'imposta comunale sugli immobili; b) che l'unita' immobiliare per la quale si richiede la maggiore detrazione sia iscritta al catasto edilizio urbano nelle categorie catastali da A/2 ad A/6; c) che il reddito imponibile IRPEF relativo all'anno 1999, derivante esclusivamente da lavoro dipendente e/o da pensione, riferito al nucleo familiare anagrafico del contribuente sia inferiore ai valori della seguente tabella:
- una persona: Lire 15.300.000;
- da due a quattro persone: Lire 28.560.000;
- cinque persone: Lire 32.640.000; d) che iI nucleo familiare sia l'unico domiciliato presso Iabitazione per la quale si richiede la maggiore detrazione; Nel caso contemplato al punto 3.4, i limiti di reddito della tabella sono i seguenti:
- una persona: Lire 25.500.000
- due persone: Lire 30.600.000
- tre persone: Lire 35.700.000
- quattro persone: Lire 40.800.000
- cinque persone: Lire 45.900.000 per ulteriori componenti si aggiungono Lire 5.100.000 cadauno; 4) di stabilire che il beneficio suddetto sia subordinato alla preventiva presentazione da parte del contribuente, entro e non oltre il termine di scadenza di pagamento dell'acconto, di apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' ai sensi dell'art. 4 della legge 15/1968, cosi' come integrato dall'art. 3, comma 9, della legge 127/1997, sui moduli forniti dall'Ufficio Tributi, contenente: - le generalita' del soggetto passivo di imposta; - la composizione del nucleo familiare; - i dati relativi all'immobile; - la certificazione dalla quale risultino le condizioni di cui al punto 3.4; 5) di determinare, altresi', la maggiore detrazione di Lire 500.000 a favore dei proprietari di unita' immobiliari che concludano contratti di locazione con l'amministrazione comunale, secondo quanto previsto nella deliberazione del Consiglio Comunale n. 224 del 25 novembre 1996; 6) di determinare, altresi', la maggiore detrazione di Lire 500.000 a favore dei proprietari di unita' immobiliari che concludano contratti di locazione ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge n. 431/1998, (omissis); 7) di stabilire che i benefici dei punti 5) e 6) sono subordinati alla preventiva presentazione da parte del contribuente, di apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' ai sensi dell'at 4 della legge 15/1968, cosi' come integrato dall'art. 3, comma 9, della legge 127/1997, sugli appositi moduli forniti dall'Ufficio Tributi, da presentarsi dal 1o giugno al 30 giugno di ogni anno se il contratto di locazione e' concluso nel primo semestre o nei precedenti anni e dal 1o dicembre al 20 dicembre se e' concluso nel secondo semestre dell'anno; (Omissis). 00A5328

COMUNE DI CAMPOBASSO
() Il comune di CAMPOBASSO ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di determinare per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nelle seguenti misure: a) aliquota ordinaria nella misura del 6 per mille; b) aliquota ridotta nella misura del 4,3 per mille per l'imposta dovuta dalle persone fisiche soggetti passivi e dai soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale; c) aliquota ridotta nella misura del 2 per mille per l'imposta dovuta dai proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali o d'interesse storico o architettonico siti nel centro storico della citta'; d) aliquota del 4,8 per mille per le abitazioni che siano state concesse in locazione con contratto-tipo concordato ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge n. 431/1998, limitatamente al periodo dell'anno in cui si verifichi detta condizione; 2) di stabilire che, agli effetti dell'applicazione dell'aliquota del 2 per mille, si intende per centro storico la parte della citta' coincidente con la zona omogenea A del vigente Piano Regolatore Generale;
3) di stabilire che la sussistenza del requisito richiesto per l'applicazione dell'aliquota del 4,8 per mille deve risultare da apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' da produrre prima del versamento dell'imposta. (Omissis). 00A5329

COMUNE DI CAMPODOLCINO
(SONDRIO) Il comune di CAMPODOLCINO (provincia di Sondrio) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di determinare (omissis) l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000 nella misura unica del 6 per mille. 2) di mantenere la detrazione ai fini del calcolo dell'ICI per l'abitazione principale a lire 300.000, con le seguenti precisazioni, in applicazione dell'art 2 del Regolamento in materia di Imposta Comunale sugli immobili, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 3 in data 12 marzo 1999: a) si prevede l'estensione dell'applicazione delle disposizioni relative alle detrazioni anche alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (ove esistenti); b) saranno considerate direttamente adibite ad abitazione principale anche le unita' immobiliari possedute da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate; c) l'aumento della detrazione e' esteso a tutte le unita' immobiliari censite in qualsiasi categoria catastale, direttamente adibite ad abitazioni principali dai soggetti passivi di imposta; si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto (garage o box o posto auto, la soffitta, la cantina, che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale e' sita l'abitazione principale, ovvero ad una distanza non superiore a 100 metri). Si considerano abitazioni principali anche: - quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale entro il secondo grado, che le occupano quale abitazione principale; - quelle possedute a titolo di proprieta' o d'usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito condizione che le stesse non siano locate; - le abitazioni locate, con contratto registrato, a soggetti che la utilizzano come dimora abituale; (Omissis). 00A5330 Comune di CANALE (Cuneo) Il comune di CANALE (provincia di Cuneo) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare nella misura del 6 per mille l'aliquota I.C.I. da applicare nel Comune di Canale per l'anno 2000; 2. di elevare, altresi', a L. 220.000 la detrazione prevista per le abitazioni principali. (Omissis). 00A5331 Comune di CANDELA (Foggia) Il comune di CANDELA (provincia di Foggia) ha adottato, il 26 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000: (Omissis). Imposta Comunale sugli Immobili - Anno 2000 1) Aliquota: 6,5 per mille; 2) Agevolazioni: a) attivita' produttive (*): 6 per mille; b) abitazioni principali e pertinenze : 4,5 per mille; 3) Detrazioni abitazioni principali e pertinenze: L. 200.000. (*) L'agevolazione e' applicabile ai fabbricati utilizzati ad attivita' produttive appartenenti alle categorie catastali A/10 - C - D. (Omissis). 00A5332 Comune di CANDELO (Biella) Il comune di CANDELO (provincia di Biella) ha adottato, il 24 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000: (Omissis). 1) di determinare, per l'anno 2000, l'aliquota I.C.I. nella misura unica del5 per mille; 2) di dare atto che la detrazione applicabile all'abitazione principale di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 e Circolare Ministero delle Finanze 21 maggio 1994, n. 65/E e di cui all'art. 3, comma 55 della Legge 662/1996 viene mantenuta a L. 200.000 per l'anno 2000; 3) di determinare ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge n. 449/97 (legge di accompagnamento alla Finanziaria 1998) un'aliquota agevolata nella misura del 2 per mille a favore dei proprietari di immobili ricadenti nel nucleo di antica formazione cosi' come delimitato dal vigente strumento urbanistico, per l'esecuzione di interventi volti: e) ad unita' immobiliari inagibili o inabitabili per il cui recupero il soggetto passivo abbia richiesto al Comune, contestualmente alla domanda di concessione edilizia, di autorizzazione, di inizio attivita' o comunque prima dell'inizio dei lavori, ed abbia ottenuto da parte del Comune stesso il riconoscimento della inagibilita' o inabitabilita' dell'immobile oggetto dell'intervento; f) al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico ed oggetto di vincolo ai sensi della legge 1o giugno 1939, n. 1089 e successive modifiche; g) alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali; h) all'utilizzo di sotto tetti; 4) di dare atto che per ottenere l'applicazione dell'aliquota agevolata tutti gli interventi, oltre che essere conformi allo strumento urbanistico, dovranno essere autorizzati nelle forme e nei modi previsti dalla legge urbanistica; (Omissis). 00A5333 Comune di CANDIDONI (Reggio Calabria) Il comune di CANDIDONI (provincia di Reggio Calabria) ha adottato, il 25 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000: (Omissis). 1. di confermare l'aliquota ICI per l'anno 2000, stabilendo l'aliquota unica per tutto il territorio nel 5 per mille; 2. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino alla concorrenza del suo ammontare, lire 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. (Omissis). 00A5334 Comune di CANELLI (Asti) Il comune di CANELLI (provincia di Asti) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000: (Omissis).
 
1) di assumere le indicazioni della Giunta Comunale di cui alla deliberazione numero 24 in data 15 febbraio 2000, determinando, per l'anno 2000, la seguente struttura dell'I.C.I.: Aliquota ordinaria: 7 per mille; Aliquota ridotta per la prima abitazione: 5,50 per mille; Detrazione per la prima abitazione: lire 290.000. (Omissis). 00A5335 Comune di CANINO (Viterbo) Il comune di CANINO (provincia di Viterbo) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000: (Omissis). 1) di determinare con effetto dal 1o gennaio 2000 l'aliquota per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura unica del 5 per mille; Dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, sono detratte, fino alla concorrenza del suo ammontare L. 200.000, come previsto e discinlinato dall'art. 8 del D.Lgs. n. 504/92. (Omissis). 00A5336 Comune di CANISTRO (L'Aquila) Il comune di CANISTRO (provincia de L'Aquila) ha adottato, il29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000: (Omissis). Di fissare per l'anno 2000 l'aliquota ordinaria I.C.I. al 6 per mille relativamente alle altre abitazioni ed agli immobili non adibiti ad abitazione, con aumento dello 0,5 per mille rispetto all'anno precedente; Di stabilire che per le abitazioni principali l'aliquota e' confermata al 5 per mille e la relativa detrazione e' confermata in L. 200.000; Di dare atto che per abitazione principale si intende ai sensi dell'art. 5 co. VI del regolamento comunale I.C.I. anche quella concessa in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale entro il primo grado purche' residenti nell'abitazione stessa; (Omissis). 00A5337 Comune di CANNETO PAVESE (Pavia) Il comune di CANNETO PAVESE (provincia di Pavia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000: (Omissis). di applicare con effetto dal 1o gennaio 2000 l'imposta comunale sugli immobili con l'aliquota unica del 5,50 per mille; di non operare diversificazioni dal regime base stabilito dalla legge. (Omissis). 00A5338 Comune di CANNETO SULL'OGLIO (Mantova) Il comune di CANNETO SULL'OGLIO (provincia di Mantova) ha adottato, il 22 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000: (Omissis). 1) di determinare per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo Comune nelle seguenti misure: abitazione principale: aliquota 6 per mille; terreni agricoli: aliquota 7 per mille; aree fabbricabili: aliquota 7 per mille; altri fabbricati: aliquota 7 per mille. 2) di confermare in lire 250.000 la detrazione per l'abitazione principale; (Omissis). 00A5339 Comune di CANTELLO (Varese) Il comune di CANTELLO (provincia di Varese) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000: (Omissis). 1) di confermare, (omissis) le aliquote I.C.I. per l'anno 2000 determinandole come segue: aliquota agevolata del 5,3 per mille: sulla abitazione principale, le pertinenze di categoria C/2 e C/6, le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta e affini di primo grado e collaterali di secondo grado, quelle possedute da anziani disabili residenti in istituti di ricovero (come meglio specificato all'art. 5 del Regolamento I.C.I.); ordinaria del 6,5 per mille: sugli altri fabbricati e sulle aree edifi-cabili; 2) di confermare la detrazione per l'abitazione principale nella misura di L. 200.000 e di estenderla alle pertinenze (art. 4 del Regolamento comunale I.C.I.). 3) di dare atto che, per quanto attiene ai terreni agricoli, si devono ritenere esenti dall'I.C.I., in quanto rientrano nei dettami dell'art. 15 della legge 984/77, come evidenziato dalla Circolare n. 9 del 14 giugno 1993 diramata dalla Direzione Centrale per la Fi'scalita' Locale; (Omissis). 00A5340

COMUNE DI CANTOIRA
(Torino) Il comune di CANTOIRA (provincia di Torino) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). Di aumentare, (omissis), dal 4,5 per mille al 5 per mille la misura dell'aliquota I.C.I. per l'anno 2000, ferma restando la detrazione di L. 200.000 per la prima casa. Di applicare, omissis, i suesposti motivi, un'aliquota ridotta aI 3 per mille, esclusivamente per gli immobili oggetto di interventi di recupero per case inagibili o inabitabili o d'interesse storico od architettonico ovvero per la realizzazione di autorimesse o posti auto o utilizzo di sottotetti, ai sensi e con le modalita' fissate dall'art. 1 della legge n. 449/97. (Omissis). 00A3341

COMUNE DI CAPRANICA PRENESTINA
(Roma) Il comune di CAPRANICA PRENESTINA (provincia di Roma) ha adottato, il 9 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare l'aliquota ICI per l'anno 2000 al 7 per mille, con la detrazione sull'imposta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, fino a concorrenza del suo ammontare, dell'importo di L. 400.000, e con le agevolazioni previste dall'art. 10 del regolamento comunale per la disciplina dell'imposta comunale sugli immobili approvato con deliberazione di C.C. n. 42 del 26 novembre 1998 esecutiva a norma di legge. (Omissis). 00A5342

COMUNE DI CAPRAROLA
(") Il comune di CAPRAROLA (provincia di Viterbo) ha adottato, il 24 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. l'aliquota I.C.I. in questo comune per l'anno 2000 e' determinata nella misura del 6 per mille e nella misura del 7 per mille per le sole abitazioni possedute in aggiunta all'abitazione principale. 2. l'aliquota del 6 per mille si applica anche alle abitazioni date in uso gratuito a parenti di primo grado, cioe' a figli o a genitori che, vi risiedono anagraficamente e che la usano come abitazione principale. A queste abitazioni non si puo' applicare la detrazione di cui al successivo punto 3). 3. stabilire per l'anno 2000 le detrazioni di cui all'art. 8 comma terzo del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992 sostituito dall'art. 3 comma 55 legge n. 662/96, in L. 210.000. (Omissis). 00A5343

COMUNE DI CAPRIATI A VOLTURNO
(Caserta) Il comune di CAPRIATI A VOLTURNO (provincia di Caserta) ha adottato, il 10 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di stabilire l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000 nella stessa misura del 5 per mille, applicata per l'anno 1999. (Omissis). 00A5344

COMUNE DI Caprie
(Torino) Il comune di CAPRIE (provincia di Torino) ha adottato, il 26 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di determinare un'aliquota diversificata per l'imposta comunale sugli Immobili (I.C.I) per l'anno 2000, nelle seguenti misure: 1. aliquota ridotta: 5 per mille, per le persone fisiche residenti nel comune, per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, e relative pertinenze; 2. aliquota ordinaria: 5,5 per mille; 3. aliquota maggiorata: 6 per mille, per gli alloggi non locati; di dare atto che l'importo della detrazione I.C.I. sull'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo d'imposta e' stabilito in L. 200.000 sulla base dell'art. 3 comma 55 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e dell'art. 58 comma 3 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. (Omissis). 00A5345

COMUNE DI CARBONARA DI PO
(Mantova) Il comune di CARBONARA DI PO (provincia di Mantova) ha adottato, il 22 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di approvare per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I). che sara' applicata in questo comune, nelle seguenti misure: abitazione princiipale: conferma aliquota al 5 per mille; altri immobili: aumento aliquota dal 5 aI 6 per mille; 2. di dare atto che dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono fino a concorrenza del suo ammontare L. 200.000 fissate per legge rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; 3. di dare atto che detta detrazione per l'anno 2000 viene aumentata a L. 300.000 a favore delle famiglie con reddito non superiore a L. 10.000.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. (Omissis). 00A5346>

COMUNE DI CARDANO AL CAMPO
(Varese) Il comune di CARDANO AL CAMPO (provincia di Varese) ha adottato, il 17 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). aliquota ordinaria 2000, 6 per mille; aliquota ridotta 2000, 4 per mille; detrazione 2000, L. 200.000. (Omissis). 00A5347

COMUNE DI CARESANABLOT
(Vercelli) Il comune di CARESANABLOT (provincia di Vercelli) ha adottato, il 23 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000 nella seguente misura: aliquota unica del 4,5 per mille. (Omissis). 00A5348

COMUNE DI CAROLEI
(Carolei) Il comune di CAROLEI (provincia di Cosenza) ha adottato, il 25 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 2. determinare nella misura unica del 6,5 per mille, l'aliquota dell'I.C.I. da applicare in questo comune per l'anno 2000; 3. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino alla concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si potrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. (Omissis). 00A5349

COMUNE DI CAROVILLI
(Isernia) Il comune di CAROVILLI (provincia di Isernia) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di determinare, per l'anno 2000, nella misura del 5 per mille, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili che sara' applicata nel comune di Carovilli. (Omissis). 00A5350

COMUNE DI CARPEGNA
(Pesaro e Urbino) Il comune di CARPEGNA (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato, il 26 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di approvare l'emendamento proposto dal sindaco relativo alla determinazione delle aliquote I.C.I. anno 2000 come segue:
d) abitazione principale, la tariffa resta invariata: 5.5 per mille;
e) altri fabbricati: 6,8 per mille per le abitazioni occupate da inquilini con la residenza in questo comune che dimostrino l'uso dell'abitazione presentando il contratto di affitto registrato: 7 per mille per le abitazioni non locate;
f) aree fabbricabili: 7 per mille. (Omissis). 00A5351

COMUNE DI CARPIGNANO SESIA
(Novara) Il comune di CARPIGNANO SESIA (provincia di Novara) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di fissare nella misura del 5 per mille l'aliquota unica dell'imposta comunale I.C.I. per l'anno 2000; di determinare in L. 350.000 l'ammontare della detrazione d'imposta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. (Omissis). 00A5352

COMUNE DI CARRE'
(Vicenza) Il comune di CARRE' (provincia di Vicenza) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di stabilire per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella misura del 4 per mille per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e sue pertinenze ed una aliquota del 5,5 per mille per le unita' immobiliari possedute in aggiunta all'abitazione principale; 2. di confermare in L. 200.000 la detrazione concessa per unita' immobiliare adibita a prima casa; 3. viene equiparata all'abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituti di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. 4. aumento della detrazione per abitazione principale da L. 200.000 a L. 500.000 per: situazioni di disagio sociale (sono state individuate delle fasce di reddito); presenza nel nucleo familiare di invalido con indennita' di accompagnamento indipendentemente dal reddito del nucleo familiare. (Omissis). 00A5353

COMUNE DI CARTIGLIANO
(Vicenza) Il comune di CARTIGLIANO (provincia di Vicenza) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2000 un'unica aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), nella misura del 5 per mille; 2. di determinare, inoltre, per l'anno 2000, limitatamente ad abitazioni locate a persone extracomunitarie in seguito alla stipula di un "Accordo fra istituzioni in merito al problema alloggiativo" (rif. circolare n. 122 del 10 dicembre 1997 - Prefettura di Vicenza) l'aliquota nella misura ridotta del 4,5 per mille come previsto all'art. 5 lettera g) del regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili; 3. di determinare, per l'anno 2000, la detrazione per l'abitazione principale limitatamente ai soggetti di cui ai punti a), b) e c) dell'art. 5 del nuovo regolamento comunale I.C.I. nell'importo di lire 200.000. 4. di dare atto ai sensi dell'art. 5, ultimo comma, del sopracitato regolamento, agli effetti dell'applicazione dell`I.C.I., le pertinenze si considerano parte integrante dell'abitazione principale. (Omissis). 00A5354

COMUNE DI CASAL CERMELLI
(Alessandria) Il comune di CASAL CERMELLI (provincia di Alessandria) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di stabilire per l'applicazione dell'I.C.I. (imposta comunale sugli immobili) in questo comune, con effetto dal 1o gennaio 2000 l'aliquota unica del 6 per mille; (Omissis). 2. di applicare la detrazione di lire 200.000 per l'abitazione principale del soggetto passivo; 3. di dare atto che, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per l'applicazione dell'art. 9 del decreto legislativo n. 504/1992 relativo alle modalita' di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'art. 11 della legge n. 9/1963, soggette al corrispondente obbligo assicurativo; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1o gennaio dell'anno successivo. (Omissis). 00A5355

COMUNE DI CASCIA
(Perugia) Il comune di CASCIA (provincia di Perugia) ha adottato, il 31 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di stabilire e quindi applicare, per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, di cui al decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, nella misura del 6,5 per mille per tutte le categorie di immobili assoggettati alla medesima, dando atto che la stessa rientra nelle misure cosi' come fissate dal comma 53 dell' art. 3 della legge n. 662 del 23 dicembre 1996; 2. di stabilire in L. 240.000 la detrazione, di cui al comma 55 dell'art. 3 della legge n. 662/1996, da applicare alle unita' destinate ad abitazione, di proprieta' di contribuenti, adibite dagli stessi ad abitazione principale ed estendibile fino a capienza alle relative pertinenze dell'abitazione principale. (Omissis). 00A5356

COMUNE DI CASELETTE
(Torino) Il comune di CASELETTE (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2000, l'aliquota del 5 per mille da applicare per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) e la detrazione di L. 200.000 per l'abitazione principale. (Omissis). 00A5357

COMUNE DI CASELLE TORINESE
(Torino) Il comune di CASELLE TORINESE (provincia di Torino) ha adottato, il 18 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di fissare, per l'anno 2000, nelle misure sottoindicate, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504: 6 per mille - aliquota base; 4,80 per mille - persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e, ai sensi dell'art. 59, primo comma, lettera d) del decreto legislativo n. 446/1997, per i box, i posti macchina coperti e scoperti che costituiscono pertinenza di un'abitazione principale e l'utilizzo avvenga da parte del proprietario o titolare del diritto reale di godimento; di stabilire che dall'imposta dovuta per unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono fino alla concorrenza del suo ammontare L. 200.000, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. (Omissis). 00A5358

COMUNE DI CASINA
(Reggio Emilia) Il comune di CASINA (provincia di Reggio Emilia) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di confermare le aliquote diversificate I.C.I., imposta comunale sugli immobili, per l'anno 2000, nel modo e nelle misure di seguito riportate: 5.5 per mille per unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nonche' per l'unita' immobiliare equiparata all'abitazione principale, ai sensi dell'art. 8, ultimo comma, del vigente regolamento comunale disciplinante l'imposta, qualora:
e' posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente a condizioni che la stessa non risulti locata;
l'abitazione viene concessa in uso gratuito, dal soggetto passivo d'imposta, ai propri genitori o figli, che la occupano quale loro abitazione principale;
per le pertinenze dell'abitazione principale, anche se distintamente iscritte in catasto, limitatamente ad una sola unita' immobiliare di categoria catastale C/6 e C/7 e limitatamente ad una sola cantina ed una soffitta di categoria catastale C/2; 7 per mille per tutte le altre tipologie di immobili; 2. di confermare per l'anno 2000, in L. 200.000, la detrazione dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, secondo le modalita' indicate nell'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni. (Omissis). 00A5359

COMUNE DI CASORATE PRIMO
(Pavia) Il comune di CASORATE PRIMO (provincia di Pavia) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2000, (omissis) le seguenti aliquote e detrazioni dell'imposta comunale sugli immobili: aliquota per l'abitazione principale: 6,25 per mille; aliquota per abitazioni locate con contratto sociale sulla base di convenzioni di cui all'art. 2, commi 3 e 4 della legge 9 dicembre 1998, n. 431: 6,25 per mille; aliquota per gli altri immobili e fabbricati: 6,75 per mille; mantenimento della detrazione per l'abitazione principale a L. 200.000. 2. di confermare le ulteriori detrazioni per l'abitazione principale per determinate categorie di soggetti in situazione di particolare disagio economico o sociale secondo la seguente tabella:

=====================================================================
Componenti il nucleo | | familiare: pensionati, | |
coniuge a carico | |
pensionato, portatore | |
di handicap, anziani | |
non autosufficienti, | |
disoccupati, | |
cassintegrati. | Reddito massimo |Ulteriore detrazione =====================================================================
1 | L. 12.000.000 | L. 250.000 ---------------------------------------------------------------------
1 | L. 21.000.000 | L. 150.000 ---------------------------------------------------------------------
2 | L. 21.000.000 | L. 250.000 ---------------------------------------------------------------------
2 | L. 25.000.000 | L. 200.000 ---------------------------------------------------------------------
2 o più | L. 30.000.000 | L. 100.000 ---------------------------------------------------------------------
| L. 30.000.000 più | Da lavoro dipendente 2 | L. 2.500.000 per ogni |
o più componenti | familiare a carico | L. 250.000

Tale ulteriore detrazione potra' essere effettuata dai cittadini che, attraverso l'autocertificazione, dichiarino, entro il 30 giugno 2000, di non possedere altri immobili, escluso il box dell'abitazione principale, che tale abitazione non superi il valore catastale di L. 75.000.000 ed appartenga ad una delle seguenti categorie A/3, A/4, A/5; 3. di estendere l'ulteriore detrazione anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (i cosiddetti contratti di locazione a "scopo sociale"º), recependo la facolta' accordata dall'art. 8, comma 14, del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni); 4. di dare atto che con le ulteriori detrazioni per determinate categorie di soggetti in situazione di particolare disagio economico o sociale, o per gli alloggi regolarmente assegnati con contratto avente scopo sociale viene comunque rispettato l'equilibrio del bilancio 2000 (art. 8, comma 3, decreto legislativo n. 504/1992 come modificato dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996). (Omissis). 00A5360

COMUNE DI CASSINA RIZZARDI
(Cassina Rizzardi) Il comune di CASSINA RIZZARDI (provincia di Como) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di fissare, per l'anno 2000 le seguenti aliquote ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504: 3 per mille l'aliquota da applicare a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori; 5 per mille l'aliquota da applicare con la detrazione di L. 280.000 alle seguenti tipologie:
unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo (art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992);
unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari (art. 8, comma 4, del decreto legislativo n. 504/1992);
alloggi regolarmente assegnati dagli I.A.C.P. (art. 8, comma 4, del decreto legislativo n. 504/1992);
unita' immobiliare, non locata, posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente (art. 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662);
unita' immobiliari di pertinenza all'abitazione principale intendendosi come tali box, depositi, autorimesse. L'agevolazione e' pero' limitata esclusivamente a non piu' di una pertinenza per ciascuna abitazione principale; 5 per mille senza alcuna detrazione l'aliquota da applicare alle unita' immobiliari concesse in uso gratuito da persone fisiche a parenti in linea retta entro il primo grado ovvero in linea collaterale entro il primo grado, a condizione che questi ultimi le utilizzino come abitazione principale (art. 5, comma 2, del regolamento I.C.I.); 6 per mille l'aliquota da applicare agli immobili diversi dalle abitazioni principali ed in caso di piu' pertinenze, esclusa quella dell'abitazione principale. (Omissis). 00A5361

COMUNE DI CASSINE
(Cassine) Il comune di CASSINE (provincia di Alessandria) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. determinare, per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo Comune nella misura unica del 5,5 per mille. 2. confermare, secondo la facolta' prevista dal comma 55 dell'art. 3, della legge n. 662/1996, l'aumento da L. 200.000 a L. 240.000 della detrazione spettante per l'anno 2000 aI contribuente, proprietario o titolare di diritto di uso, usufrutto o abitazione, a condizione che ricorrano tutti i seguenti requisiti:
a) l'immobile sia destinato ad abitazione principale del contribuente;
b) il contribuente sia ultrasessantacinquenne, pensionato o coniuge a carico di pensionato;
c) il nucleo familiare cui appartiene il contribuente goda di un reddito imponibile IRPEF annuo non superiore a L. 12.000.000. Si considerano facenti parte del nucleo familiare del contribuente, i soggetti con i quali questi convive nonche' quelli considerati a suo carico ai fini dell'IRPEF. I contribuenti che beneficiano della predetta agevolazione dovranno presentare istanza, corredata da opportuna documentazione o dichiarazione sostitutiva, entro il termine previsto per il pagamento della seconda rata. La mancata presentazione dell'istanza entro il predetto termine comportera' la decadenza del beneficio. Le istanze si intendono accolte con riserva di verifica dell'esistenza delle condizioni agevolative entro i termini previsti per gli accertamenti in rettifica. (Omissis). 00A5362

COMUNE DI CASTAGNETO CARDUCCI
(Castagneto Carducci) Il comune di CASTAGNETO CARDUCCI (provincia di Livorno) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare le diversificazioni nella tipologia degli immobili ai fini dell'applicazione dell'I.C.I., stabilendo le aliquote per l'anno 2000 nel seguente modo: Caso A: aliquota 4.9 per mille
A1. Abitazione principale e relative pertinenze;
A2. Abitazione principale e relative pertinenze concessa/e entro il secondo grado di parentela ai sensi del codice civile purche' sia dimostrato attraverso autocertificazione;
A3. Fondi e capannoni commerciali ed artigianali gestiti direttamente dal proprietario ed adibiti ad attivita' commerciale e/o artigianale;
A4. Terreni agricoli. Caso B: aliquota 5,4 per mille
B1. Abitazioni locate per abitazioni principali e relative pertinenze purche' risultino locate con regolare contratto;
B2. Fondi, uffici, capannoni commerciali ed artigianali locati con regolare contratto ed adibiti ad attivita' commerciali e/o artigianale, professionale. Caso C: aliquota 7 per mille
C1. Abitazioni di non residenza e relative pertinenze;
C2. Aree fabbricabili;
C3. Fondi e capannoni commerciali e artigianali che non rientrano nei casi di cui alla lettera A e B; di dare atto che per quanto riguarda i casi A2/A3 e B1/B2 dovra' essere data dimostrazione all'ufficio I.C.I. mediante produzione degli atti stessi o con autocertificazione ai sensi delle vigenti leggi da presentare entro la scadenza di "comunicazione" I.C.I.; di dare atto della determinazione delle seguenti detrazioni: 2. lire 200.000 per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo dell'imposta comunale sugli immobili; 3. lire 300.000 per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo dell'imposta comunale sugli immobili nel caso che il soggetto passivo possieda una sola abitazione; 4. lire 500.000 per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad uso abitazione principale, nel caso in cui il soggetto passivo possieda una sola abitazione, per casi particolari su relazione del servizio sociale; 5. lire 500.000 per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad uso abitazione principale, nel caso in cui il soggetto possieda una sola abitazione, posseduta da un nucleo familiare composto da persone non autosufficienti, portatori di handicap o malattie progressive e invalidanti. Per dimostrare il reddito lordo e complessivo il contribuente e' tenuto a presentare autocertificazione entro il termine di presentazione della "comunicazione" I.C.I.; 6. lire 500.000 per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad uso abitazione principale (nel caso in cui il soggetto passivo possieda una sola abitazione) posseduta da un nucleo familiare con un reddito lordo complessivo non superiore a lire 20.000.000 (diconsi ventimilioni di lire). Per dimostrare il reddito lordo e complessivo il contribuente e' tenuto a presentare autocertificazione entro il termine di presentazione della dichiarazione I.C.I. (Omissis). 00A5363

COMUNE DI CASTEL GANDOLFO
(Castel Gandolfo) Il comune di CASTEL GANDOLFO (provincia di Roma) ha adottato, il 22 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di approvare, per l'anno 2000 le seguenti aliquote per l'applicazione dell'imposta Comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504: a) aliquota ordinaria 6,8 per mille da applicare a tutti gli immobili diversi dalle abitazioni e alle abitazioni date in affitto con contratti registrati ad inquilini residenti; b) aliquota ridotta 4,4 per mille da applicare agli immobili adibiti ad abitazione principale del proprietario o equiparati all'abitazione principale ai sensi dell'art. 3 del regolamento I.C.I. approvato con delibera Consiliare n. 46 del 21 dicembre 1998 successivamente modificate con delibere consiliari n. 5 del 9 febbraio 1999 che per chiarezza si elencano di seguito: l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; l'abitazione concessa dal proprietario o titolare di altro diritto reale in uso gratuito a parenti o affini fino aI 1o grado residenti nel comune, che la occupano quale loro abitazione principale, purche' il proprietario o possessore siano anch'essi residenti nel comune; due o piu' unita' immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente e dai suoi familiari, a condizione che venga comprovato che e' stata presentata all'UTE regolare richiesta di variazione ai fini dell'unificazione catastale delle unita' medesime. In tale caso, l'equiparazione all'abitazione principale decorre dalla stessa data in cui risulta essere stata presentata la richiesta di variazione; l'abitazione posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in altro Comune per ragioni di servizio, qualora l'unita' immobiliare risulti occupata, quale abitazione principale, dai familiari dei possessore. c) aliquota ridotta 6 per mille da applicare alle abitazioni locate a canone concordato, ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431; d) aliquota maggiorata 9 per mille in applicazione dell'art. 2, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, da applicare agli alloggi non locati; 2. di approvare le seguenti detrazioni d'imposta: L. 200.000, da applicare per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo ed alle sue pertinenze ai sensi dell'art. 817 del codice civile, fino a concorrenza del loro ammontare e rapportate aI periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e le sue pertinenze sono adibite ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica; La suddetta detrazione d'imposta non si applica per gli immobili equiparati all'abitazione principale ai sensi dell'art. 3 del succitato regolamento comunale I.C.I. (Omissis). 00A5364

COMUNE DI CASTEL SAN GIOVANNI
(Castel San Giovanni) Il comune di CASTEL SAN GIOVANNI (provincia di Piacenza) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2000 le sottoelencate aliquote differenziate dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) come segue: 5,75 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazioni principali possedute da persone fisiche che hanno la residenza nel comune, nonche' alle abitazioni abitate dai soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa residenti nel comune; 6,75 per mille in ogni altro caso; 2. di determinare le seguenti detrazioni: detrazione per l'abitazione principale L. 200.000; pensionati con eta' superiore a sessantacinque anni alla data del 31 dicembre 1999 aventi il minimo I.N.P.S. e comunque in possesso del solo reddito di pensione con imponibile lordo non superiore a L. 14.000.000 annui se singolo, oppure L. 24.000.000 annui se in coppia che comunque posseggono un unico immobile adibito ad abitazione principale: detrazione L. 250.000. Omissis). 00A5365

COMUNE DI CASTEL SAN NICCOLO'
(Castel San Niccolo') Il comune di CASTEL SAN NICCOLO' (provincia di Arezzo) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 2. di determinare le aliquote I.C.I. per l'anno 2000 nella misura del 6 per mille per l'abitazione principale e sue pertinenze e nella misura del7 per mille per gli immobili diversi dalle abitazioni e per gli immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992; 3. di confermare la detrazione in L. 300.000 spettante per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo (comma 2, art. 8, decreto legislativo n. 504/1992); 4. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata ai sensi dell'art. 3 comma 56 del decreto legislativo n. 662/1996. (Omissis). 00A5366

COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO ROMANO
(Castel San Pietro Romano) Il comune di CASTEL SAN PIETRO ROMANO (provincia di Roma) ha adottato, il 14 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare, (omissis) l'aliquota I.C.I. per l'anno di imposta 2000 nella misura del 5 per mille per la prima abitazione e 7 per mille per tutti i restanti immobili, comprese le pertinenze della prima casa; 2. di determinare per l'anno 2000 in L. 200.000 la detrazione per l'unita' immobiliare adibita dal soggetto passivo ad abitazione principale. (Omissis). 00A5367

COMUNE DI CASTEL VOLTURNO
(Castel Volturno) Il comune di CASTEL VOLTURNO (provincia di Caserta) ha adottato, il 13 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 5,5 per mille sulle abitazioni principali; 7 per mille per le abitazioni diverse da quelle principali; 7 per mille per tutti gli altri immobili diversi dalle abitazioni; 2. di determinare in lire 300.000 la detrazione per l'abitazione principale. (Omissis) 00A5368

COMUNE DI CASTELFRANCO IN MISCANO
(Castel Franco in Miscano) Il comune di CASTELFRANCO IN MISCANO (provincia di Benevento) ha adottato, il 31 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 2. fissare, per l'anno 2000, nella misura deI 5 per mille, l'aliquota per l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; 3. fissare, per l'anno 2000, l'importo della detrazione per l'abitazione principale nella misura minima di legge, pari a L. 200.000, nulla variando rispetto allo scorso anno. (Omissis). 00A5369

COMUNE DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO
(Castellammare del Golfo) Il comune di CASTELLAMMARE DEL GOLFO (provincia di Trapani) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). Determinazione aliquota del 5,50 per mille relativamente ad unita immobiliari adibite a seconde case ed aree edificabili a modifica di quanto gia' determinato precedentemente con determina n. 2 del 14 febbraio 2000. (Omissis). 00A5370

COMUNE DI CASTELLAZZO BORMIDA
(Alessandria) Il comune di CASTELLAZZO BORMIDA (provincia di Alessandria) ha adottato, il 29 febbraio, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. determinare, per l'anno 2000, nella misura del 6 per mille l'aliquota base dell'imposta comunale sugli immobili da applicare su! territorio comunale; 2. determinare l'aliquota I.C.I. nella misura del 4 per mille per le seguenti fattispecie: a) a favore dei proprietari che eseguono interventi volti alla realizzazione di nuovi stabilimenti industriali e artigianali, limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori, art. 6, comma 2, decreto legislativo n. 504/1992 come modificato dall'art. 3, comma 53, della legge 662/1996); b) a favore dei proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di unita' immobiliari di interesse artistico o architettonico ovvero volti alla realizzazione di posti auto anche pertinenziali, esclusivamente nel centro storico. Tale aliquota agevolata e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori. Condizione per l'applicazione dell'aliquota agevolata e' che gli immobili siano ubicati nella microzona catastale "uno"º cosi' individuata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 5 del 27 febbraio 1999 (art. 1, comma 5, legge 449/1997); 3. determinare in L. 200.000 (euro 103,29) la detrazione per l'abitazione principale (art. 8, comma 2, decreto legislativo n. 504/1992); (Omissis). 00A5371

COMUNE DI CASTELLETTO DI BRANDUZZO
(Pavia) Il comune di CASTELLETTO DI BRANDUZZO (provincia di Pavia) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2000, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 l'aliquota I.C.I. al 5 per mille per le seguenti unita' immobiliari: unita' immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo d'imposta e da soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa. In caso di contitolarita' nella proprieta' dell'immobile, il contitolare per il quale lo stesso non costituisce abitazione principale sconta l'imposta con l'aliquota del 5 per mille senza l'applicazione della detrazione di cui all'art 8, comma 2, decreto legislativo n. 504/1992; unita' abitative date in comodato, come da dichiarazione sostitutiva di atto notorio da parte del soggetto passivo d'imposta, da presentare entro la scadenza del 15 giugno 2000, ad ascendenti e discendenti di primo grado in linea retta, ovvero al coniuge, residenti anagraficamente nel comune; abitazioni affittate con contratto registrato a soggetti residenti nel comune, a seguito di presentazione, da parte del soggetto passivo d'imposta di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con allegata copia del contratto registrato; aree fabbricabili; terreni agricoli; 2. di determinare, per l'anno 2000, l'aliquota I.C.I. al 5,5 per mille, per altri fabbricati con esclusione di quelli elencati di seguito ai punti 3, 4 e 5; 3. di determinare, per l'anno 2000, l'aliquota I.C.I. agevolata al 4 per mille per i fabbricati ex rurali accatastati in cat. D/10; 4. di determinare, per l'anno 2000, ai sensi dell'art 8, comma 1, decreto legislativo n. 504/1992, l'aliquota al 4 per mille per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente la costruzione e l'alienazione di immobili, limitatamente a quelli ultimati nel periodo dal 1o gennaio 1997 al 31 dicembre 1999. Il soggetto passivo d'imposta dovra' allegare alla dichiarazione I.C.I. una dichiarazione sostitutiva di atto notorio dalla quale risulti la data di ultimazione lavori e l'iscrizione di tali fabbricati tra le rimanenze di magazzino; 5. di considerare ai sensi dell'art. 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, abitazione principale anche l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o usufrutto o altro diritto reale da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, ovvero da cittadini temporaneamente residenti all'estero; 6. di confermare per l'anno 2000, in L. 200.000 la detrazione d'imposta per l'abitazione principale, fatti salvi i casi di cui al successivo punto 8; 7. di elevare, per l'anno 2000, ai sensi dell'art 8, comma 3, del decreto legislativo n. 504/1992, cosi come modificato dall'art. 3 del decreto-legge 11 marzo 1997, n. 50, convertito nella legge 9 maggio 1997, n. 122, da L. 200.000 a L. 300.000 la detrazione d'imposta relativa all'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale a favore dei contribuenti in condizioni di particolare disagio economico e sociale in possesso di tutti i seguenti requisiti: a) essere residenti nel comune di Castelletto di Branduzzo; b) essere proprietari, ovvero titolari del diritto di usufrutto, uso od abitazione di un'unica unita' immobiliare adibita ad abitazione principale eventualmente comprensiva di posto auto, garage, cantina ed area pertinenziale; c) non possedere alcuna altra proprieta' immobiliare nell'ambito del territorio italiano; d) tale abitazione non deve essere classificata nelle categorie catastali A/1 - A/8 - A/9; e) essere pensionato o non in condizione lavorativa; f) aver compiuto il sessantesimo anno di eta' alla data del 1o gennaio 2000; g) avere percepito, nell'anno 1999, un reddito imponibile ai fini IRPEF, riferito all'intero nucleo familiare, intendendosi per tale lo stato di famiglia anagrafico, di importo non superiore a L 26.500.000, escluso il reddito derivante dall'abitazione principale e sue pertinenze. Le condizioni di cui alle lettere b), c) e d) devono essere possedute da parte di tutti i componenti il nucleo familiare alla data del 1o gennaio 2000. Per avere diritto a tale detrazione i contribuenti interessati dovranno inoltrare apposita domanda, entro il 15 giugno, allegando fotocopia della dichiarazione dei redditi percepiti nell'anno 1999, da tutti i componenti lo stato di famiglia; in mancanza puo' essere resa una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' attestante i redditi percepiti. (Omissis). 00A5372

COMUNE DI CASTELLO D'AGOGNA
(Pavia) Il comune di CASTELLO D'AGOGNA (provincia di Pavia) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di deterimare per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. nella misura del 6,5 per mille; 2. di stabilire l'importo della detrazione per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo nella misura di L. 200.000. (Omissis). 00A5373

COMUNE DI CASTELMASSA
(Rovigo) Il comune di CASTELMASSA (provincia di Rovigo) ha adottato, il29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di apportare variazioni alle misure I.C.l. gia' in vigore, (omissis) determinando per l'anno 2000, le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili: Abitazione principale: 5,75 per mille; Altri cespiti imponibili: 6,25 per mille. 2. di stabilire in L. 200.000 (duecentomila) la misura della detrazione d'imposta spettante alle unita' immobiliari adibite ad abitazione principale, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; 3. di stabilire in L. 500.000 (cinquecentomila) la misura della detrazione annua d'imposta spettante alle unita' immobiliari adibite ad abitazione principale, in relazione a particolari situazioni di carattere sociale, e piu' precisamente per le seguenti categorie di contribuenti:
a) Nucleo familiare composto da un pensionato avente come reddito complessivo annuo un importo non superiore a L. 10.000.000.
b) Nucleo familiare composto da pensionati il cui reddito familiare non sia superiore a L. 20.000.000 maggiorate di L. 5.000.000 per ogni pensionato oltre i primi due.
c) Presenza nel proprio nucleo familiare di un soggetto portatore di handicap certificato gravato da invalidita' pari o superiore al 66% e con reddito familiare complessivo non superiore a L. 30.000.000. (Omissis). 00A5374

COMUNE DI CASTELNUOVO BORMIDA
(Alessandria) Il comune di CASTELNUOVO BORMIDA (provincia di Alessandria) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modifiche e integrazioni, e dell'art. 49, com-ma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per l'anno 2000, le seguenti aliquote dell'imposta comunale per gli immobili: aliquota del 5,5 per mille per i terreni agricoli che non ricadono in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984; aliquota del 5,5 per mille per le persone fisiche, soggetti passivi e soci di cooperative a proprieta' indivisa, residente nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale; aliquota del 5,5 per mille per le persone fisiche, soggetti passivi e soci di cooperative a proprieta' indivisa per l'unita' immobiliare non direttamente adibita ad abitazione principale ma abitata, anche saltuariamente nel corso dell'anno dal proprietario o da suoi familiari; aliquota del 6,5 per mille per le persone fisiche, soggetti passivi e soci di cooperative a proprieta' indivisa per l'unita' immobiliare non direttamente adibita ad abitazione principale e non abitata, anche saltuariamente nel corso dell'anno dal proprietario o da suoi familiari. 2. di stabilire che: per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lett. a), dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662; di stabilire che dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la detrazione medesima si verifica; (Omissis). 00A5375

COMUNE DI CASTELNUOVO MAGRA
(") Il comune di CASTELNUOVO MAGRA (provincia di La Spezia) ha adottato, il 21 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di approvare per l'anno 2000, e proporre al consiglio comunale il seguente sistema di aliquote I.C.I., imposta comunale sugli immobili: a) aliquota ridotta del 5,5 per mille per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale e le relative pertinenze (categorie catastali C2 e C6), ivi comprese:
abitazione nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale di godimento o in qualita' di locatario finanziario, e i suoi familiari dimorano abitualmente;
unita' immobiliare appartenente a cooperativa edilizia a proprieta' indivisa, adibita a dimora abituale del socio assegnatario;
alloggio regolarmente assegnato dall'istituto autonomo case popolari;
unita' immobiliare posseduta nel territorio del comune a titolo di proprieta' o di usufrutto da cittadino italiano residente all'estero per ragioni di lavoro, a condizione che non risulti locata;
unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente a condizioni che la stessa non risulti locata;
l'abitazione concessa dal possessore in uso gratuito a parenti fino al 2o grado in linea retta o ad affini fino al 1o grado, a condizione che il soggetto che la utilizza vi abbia stabilito la propria residenza;
due o piu' unita' immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente e dai suoi familiari, a condizione che venga comprovato che e' stata presentata all'UTE regolare richiesta di variazione ai fini dell'unificazione catastale delle unita' medesime;
l'abitazione posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in altro comune per ragioni di servizio, qualora l'unita' immobiliare risulti non locata; b) aliquota del 7 per mille per le abitazioni diverse dalla principale; c) aliquota ordinaria del 6,5 per mille per tutte le altre unita' im-mobiliari; 2. di stabilire per l'anno 2000 le seguenti detrazioni d'imposta: aumento della detrazione d'imposta da L. 200.000 a L. 240.000 per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale con esclusione delle pertinenze e delle abitazioni concesse in uso gratuito a parenti ed affini. Maggiore detrazione pari a L. 320.000 per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale riferite a:
soggetti passivi possessori di prima ed unica casa su tutto il territorio nazionale, che si trovino nelle seguenti condizioni:
a) aventi a carico un portatore di handicap risultante da certificazione rilasciata dall'Unita' Sanitaria Locale ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 comunque acquisita o da acquisire d'ufficio;
b) soggetti aventi un reddito familiare complessivo non superiore al minimo di pensione IINPS per l'anno 2000, comprese le rendite esenti da tassazione o tassate alla fonte, al netto degli assegni familiari;
c) richiedenti che si trovino in documentate situazioni di carattere sociale valide ad ottenere interventi di assistenza sociale, come disciplinati dal regolamento approvato con deliberazione C.C. n. 10 del 24 gennaio 1991. L'applicazione delle agevolazioni nel caso sub. b) e c) e' comunque subordinata alla condizione che nessun altro componente del nucleo familiare possegga immobili; modalita' di riconoscimento della maggiore detrazione. Coloro che ritengano di aver diritto alla maggiore detrazione per l'anno 2000, dovranno inoltrare domanda al sindaco entro il 31 maggio 2000. La domanda dovra' essere redatta su appositi moduli messi a disposizione dal Comune con autocertificazione della situazione reddituale. La maggiore detrazione non e' inoltre applicabile, agli immobili di cui al comma 4. art. 8 decreto legislativo n. 504/1992 come novellato dall'art. 3, comma 55, legge n. 662/1996. (Omissis). 00A5376

COMUNE DI CASTELSPINA
(Alessandria) Il comune di CASTELSPINA (provincia di Alessandria) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di fissare, (omissis) l'aliquota unica I.C.I. del comune di Castelspina nella misura del 5 per mille 2. di dare atto che la detrazione relativa all'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale di cui all'art. 8 decreto lagislativo n. 504/1992 come modificato dal comma 55 dell'art. 3 legge n. 662/1996 e' nella misura di L. 200.000 (Omissis). 00A5377

COMUNE DI CASTIGLION FIORENTINO
(Arezzo) Il comune di CASTIGLION FIORENTINO (provincia di Arezzo) ha adottato, il 27 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di determinare, per l'anno 2000, nella misura del 5,8 per mille l'aliquota ordinaria per l'applicazione nel territorio comunale dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), dando atto che la stessa resta invariata rispetto a quella in applicazione negli anni precedenti 1997, 1998 e 1999; di stabilire, contestualmente, nella misura del 5,5 per mille l'aliquota per l`applicazione dell'Imposta alle abitazioni principali, precisando che per abitazione principale si deve intendere: a) abitazioni di proprieta' dei soggetti passivi, ove gli stessi, residenti nel comune, dimorano abitualmente; b) abitazioni utilizzate dai soci delle cooperative edilizie a proprieta' indivisa; c) alloggi regolarmente assegnati dall'Istituto autonomo per le case popolari; d) abitazioni concesse in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari e parenti in linea retta o collaterale, entro il primo grado, privi di qualsiasi proprieta' immobiliare sia nel comune che altrove e che vi acquisiscano la residenza, utilizzandole in tutto e per tutto come abitazioni principali; e) abitazioni possedute ad esclusivo titolo di proprieta' da soggetti anziani o disabili che abbiano acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario, a condizione che le stesse risultino inutilizzate in quanto ancora a loro disposizione; f) pertinenze, distintamente iscritte in catasto, purche' durevolmente ed esclusivamente asservite alle abitazioni del proprietario e del titolare del diritto reale di usufrutto; di determinare, per l'anno 2000, nella misura unica di L. 200.000 la detrazione spettante alle sottoelencate fattispecie di abitazioni principali: a) abitazioni principali di proprieta' dei soggetti passivi; b) abitazioni utilizzate dai soci delle cooperative edilizie a proprieta' indivisa; c) alloggi regolarmente assegnati dall'Istituto autonomo per le case popolari; d) abitazioni concesse in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari e parenti in linea retta o collaterale, entro il primo grado, privi di qualsiasi proprieta' immobiliare sia nel comune che altrove che vi acquisiscano la residenza, utilizzandole in tutto e per tutto, come abitazioni principali, purche' il proprietario non possegga altra unita' immobiliare sulla quale abbia gia' scontato la detrazione; e) abitazioni possedute a titolo di proprieta' da soggetti anziani o disabili che abbiano acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario, a condizione che le stesse risultino ancora a loro disposizione e non occupate, ne' utilizzate da altri; f) pertinenze distintamente iscritte in catasto, purche' durevolmente ed esclusivamente asservite alle abitazioni dei proprietari e dei titolari del diritto reale di usufrutto (le pertinenze scontano l'eventuale detrazione in eccedenza rispetto all'abitazione principale); (Omissis). 00A5378

COMUNE DI CASTIGLIONE D'ADDA
(Lodi) Il comune di CASTIGLIONE D'ADDA (provincia di Lodi) ha adottato, il 14 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2000, (omissis) le aliquote I.C.I. e la detrazione d'imposta, nelle misure sotto specificate: possessori di prima abitazione e pertinenze, abitazione principale 5,5 per mille; detrazione d'imposta su prima abitazione e pertinenze prima abitazione L. 200.000; e' applicata detrazione d'imposta relativa alla prima casa se il contribuente e' una persona sola ultrasessantacinquenne con reddito pari a pensione sociale. La riduzione e' L. 500.000, applicata inoltre, per contribuenti ultrasessantacinquenni facenti parte di un nucleo familiare composto da due o piu' persone con reddito non superiore a due pensioni sociali; e' altresi' applicata la detrazione d'imposta di L. 500.000 relativa alla prima casa se il contribuente o i contribuenti, trattandosi di coniugi cointestatari hanno tre o piu' figli a carico tutti minorenni e il loro reddito complessivo non superi i trenta milioni ai sensi del decreto legge31 marzo 1998 n. 109 e del successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 maggio 1999; possessori di seconda abitazione, terreni agricoli e di tutti gli altri immobili ed aree fabbricabili: 7 per mille; proprietari di abitazioni concesse in locazione e regolate da contratto di affitto concordato con le associazioni inquilini in base alla legge 431/1998: 5,5 per mille; (Omissis). 00A5379

COMUNE DI CASTIGLIONE TORINESE
(Torino) Il comune di CASTIGLIONE TORINESE (provincia di Torino) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di confermare l'aliquota dell'imposta comunale sugli Immobili - l.C.l. - per l'anno 2000, nelle seguenti misure: a) abitazione principale: 5 per mille; b) terreni agricoli: 5,50 per mille; c) aree fabbricabili: 6,50 per mille; d) altri immobili: 6,50 per mille. 2. di stabilire che dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale si detraggono fino alla concorrenza del suo ammontare L. 200.000 (duecentomila) rapportato al periodo dell'anno solare durante il quale si protrae tale destinazione. 3. la detrazione per l'abitazione principale e' elevata a L. 350.000 (trecentocinquantamila) per i seguenti soggetti: non possedenti sul territorio nazionale altre unita' immobiliari oltre l'abitazione principale (comprese le pertinenze non locate) se accatastata nelle categorie A/2, A/3, A/4, A/5 e che abbiano nel proprio nucleo familiare: portatori di handicap (sordomuti, ciechi ed invalidi civili con grado superiore al 50%), in possesso di certificazione della commissione istituita ai sensi dell'art. 4 della legge n. 104/1992 con reddito familiare dei portatori stessi derivante unicamente da pensione di invalidita' e di accompagnamento. (Omissis). 00A5380 Comune di CAVAGLIA' (Biella) Il comune di CAVAGLIA' (provincia di Biella) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di determinare, per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella misura unica del 5 per mille. (Omissis). 00A5381 Comune di CAVAGLIO D'AGOGNA (Novara) Il comune di CAVAGLIO D'AGOGNA (provincia di Novara) ha adottato, il 25 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare le aliquote I.C.I. per l'anno 2000 in questa misura: residenti: aliquota 5,5 per mille con detrazione di L. 220.000 per abitazione principale; non residenti: aliquota 6 per mille. (Omissis). 00A5382 Comune di CAVALLASCA (Como) Il comune di CAVALLASCA (provincia di Como) ha adottato, il21 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di confermare per l'anno 2000 le stesse aliquote, riduzioni e detrazioni relative all'Imposta comunale sugli immobili stabilite con la precedente deliberazione n. 2 del 16 marzo 1999, cosi' come integrata con delibera di C.C. n. 44 del 9 dicembre 1999: 5,5 per mille, per l'abitazione principale (prima casa) e le pertinenze (box, cantine, garage, soffitte, ecc.) collegate all'abitazione principale; 6 per mille, altre tipologie; dando atto che per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente, con esclusione per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale, nel qual casol'aliquota e' del 6 per mille; di ridurre l'imposta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente aI periodo dell'anno durante il quale sussistono suddette condizioni. L'inagibilita' o inabitabilita' e' accertata dall'Ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuehte ha facolta' di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente; di non avvalersi della facolta' di ridurre l'aliquota nella misura del 4 per mille per un periodo comunque non superiore a 3 anni, relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione e l'alienazione di immobili; di fissare la detrazione per l'abitazione principale (prima casa), dando atto che per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente, con esclusione per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale, in L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. L'unico ammontare della detrazione di L. 200.000, se non trova totale capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale, puo' essere computato per la parte residua, in diminuzione dell'imposta dovuta per le pertinenze dell'abitazione principale; di non avvalersi della facolta' di ridurre l'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo fino al 50%, ne' di aumentare la detrazione che resta fissata in L. 200.000; di avvalersi della facolta' di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; di non avvalersi della facolta' prevista dall'art. 4, comma 1, decreto legge n. 437/1996, convertito nella legge 24 ottobre 1996, n. 556, di ridurre l'aliquota in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonche' per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale, a condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all'ultimo gettito annuale realizzato. (Omissis). 00A5383 Comune di CELLE ENOMONDO (Asti) Il comune di CELLE ENOMONDO (provincia di Asti) ha adottato, il 25 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di stabilire, come stabilisce, (omissis) l'aliquota d'imposta I.C.I. del comune di Celle Enomondo, per il 2000, nella misura "unica" del 6 per mille, pari all'aliquota gia' applicata per il 1999. (Omissis). 00A5384 Comune di CENESELLI (Rovigo) Il comune di CENESELLI (provincia di Rovigo) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di confermare nella misura del 5,5 per mille l'aliquota unica I.C.I., per l'anno 2000 e stabilire in L. 200.000 la detrazione annua ordinaria per gli immobili adibiti ad abitazione principale, per i motivi in premessa indicati; (Omissis). 3. di stabilire per l'anno 2000 la detrazione per l'abitazione principale nella misura di L. 350.000, rapportate aI periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, in relazione alle particolari situazioni di carattere sociale e piu' precisamente per le seguenti categorie di contribuenti: A) nucleo familiare composto da un pensionato avente come reddito complessivo annuo un importo non superiore a L. 11.000.000; B) nucleo familiare composto da due pensionati aventi come reddito complessivo annuo un importo non superiore a L. 20.000.000; 4. di stabilire che tale detrazione viene concessa previa presentazione da parte dei contribuenti interessati di apposita domanda corredata dalla seguente documentazione: autocertificazione dei redditi relativi all'anno precedente a quello d'imposta I.C.I; copia delle relative dichiarazioni dei redditi o, in mancanza, del modello CUD. (Omissis). 00A5385 Comune di CERCEPICCOLA (Campobasso) Il comune di CERCEPICCOLA (provincia di Campobasso) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di stabilire l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000 nella misura del 6 per mille. (Omissis). 00A5386 Comune di CERETE (Bergamo) Il comune di CERETE (provincia di Bergamo) ha adottato, il 26 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di aumentare l'aliquota I.C.I. dello 0,5 per mille, portando l'aliquota nella percentuale unica del 6 per mille, con detrazione prima casa pari a L. 250.000 estesa anche alle abitazioni date in uso gratuito a parenti di primo grado come da art. 8 deI regolamento "Per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili", approvato con deliberazione consiliare n. 68 del 10 settembre 1998; (Omissis). 00A5387 Comune di CERIALE (Savona) Il comune di CERIALE (provincia di Savona) ha adottato, il 25 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di stabilire, (omissis) per l'anno 2000, le seguenti aliquote I.C.I.: 4,5 per mille: aliquota I.C.I. per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e per le unita' abitative concesse in comodato gratuito a parenti entro il terzo grado; 6,8 per mille: aliquota I.C.I. da applicarsi agli altri immobili; (Omissis). 2. di aumentare l'importo della detrazione prima casa dalle attuali L. 200.000 a L. 230.000. (Omissis). 00A5388 Comune di CERRETO LAZIALE (Roma) Il comune di CERRETO LAZIALE (provincia di Roma) ha adottato, il 25 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di riconfermare per l'anno 2000 l'aliquota unica I.C.I. nella misura del 4,5 per mille; 2. di determinare in L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale. (Omissis). 00A5389 Comune di CERRO MAGGIORE (Milano) Il comune di CERRO MAGGIORE (provincia di Milano) ha adottato, il 26 gennaio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di approvare per l'anno 2000, (omissis) ai fini dell'applicazione dell'Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) l'aliquota del 6 per mille in misura unica per tutte le fattispecie di immobili, fatta eccezione per quanto specificato al successivo punto 2. 2. di approvare per l'anno 2000 ai fini dell'applicazione dell'Imposta comunale sugli immobili (l.C.I.), per i soli alloggi concessi in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite negli accordi di cui all'art. 2, comma 4 della legge n. 431/1998, l'aliquota del 5,5 per mille. 3. di mantenere la detrazione concessa per l'abitazione principale nella misura di L. 200.000 cosi' come fissata dall'art. 8, comma 2, decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni. (Omissis). 00A5390 Comune di Cervarese S. Croce (Padova) Il comune di CERVARESE S. CROCE (provincia di Padova) ha adottato, il 25 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. determinare nella misura del 5,7 per mille l'aliquota I.C.I. che sara' applicata per l'anno 2000, sugli immobili sia posseduti a titolo di unita' immobiliare adibita ad abitazione principale dalle persone fisiche soggetti passivi e dai soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa residenti nel territorio comunale, sia concessi a titolo gratuito, affinche' vi dimorino abitualmente, a parenti di primo grado del proprietario o del-l'usufruttuario o del titolare di altro diritto reale; 2. determinare nella misura del 5,7 per mille l'aliquota I.C.I. che sara' applicata alle relative pertinenze dell'abitazione principale cosi' come dettate dall'art. 8 del regolamento I.C.I. approvato con delibera di consiglio comunale n. 17 del 21 dicembre 1998; 3. determinare nella misura del 6 per mille l'aliquota I.C.I. che sara' applicata alle abitazioni locate con regolare contratto di locazione registrato; 4. determinare nella misura del 7 per mille l'aliquota I.C.I. che sara' applicata alle seconde abitazioni non locate o in cui gravi un contratto di locazione irregolare; 5. determinare nella misura del 6 per mille l'aliquota I.C.I. che sara' applicata per tutti gli altri fabbricati non rientranti nella fattispecie di abitazione; 6. determinare nella misura del 6 per mille l'aliquota I.C.I. che sara' applicata ai terreni agricoli; 7. determinare nella misura del 7 per mille l'aliquota I.C.I. che sara' applicata alle aree fabbricabili; 8. di aumentare per l'anno 2000 la detrazione dell'imposta I.C.I. per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale a L. 250.000. (Omissis). unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, posseduta dai contribuenti residenti i quali, pur essendo proprietari e titolari del diritto reale di usufrutto, uso o abitazione, sono assistiti in via continuativa dal comune: L. 500.000; unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, posseduta dai contribuenti residenti i quali, pur essendo proprietari e titolari del diritto reale di usufrutto, uso o abitazione, sono portatori di handicap con una percentuale di invalidita' uguale o superiore al 75% documentata esclusivamente da struttura A.S.L.: L. 350.000; l'abitazione principale che sia l'unica di proprieta' del nucleo familiare tra i cui componenti vi siano tre o piu' figli e il cui reddito imponibile lordo del nucleo famigliare (in caso di reddito fondiario comunque non superiore a L. 300.000) escluso quello derivante dall'abitazione principale) riferito all'ultimo anno disponibile, non sia superiore al triplo della pensione minima I.N.P.S. pari a L. 28.115.100, adeguato all'anno 2000, come da risultanze della dichiarazione dei redditi (reddito imponibile) o dal Mod. 201: L. 350.000; unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, posseduta da contribuenti titolari di pensione con reddito complessivo lordo del nucleo familiare non superiore all'importo della pensione minima I.N.P.S., adeguata all'anno 2000, pari a L. 9.371.700: L. 350.000. (Omissis). sono, comunque escluse dal beneficio le unita' immobiliari del gruppo A classificate A/1, A/7, A/8, A/9. (Omissis). 00A5391 Comune di Cervesina (Pavia) Il comune di CERVESINA (provincia di Pavia) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di determinare, in attuazione dell'art. 6 del decreto-legge n. 504/92, l'aliquota dell'I.C.I. nella misura del 5,5 per mille per l'anno 2000. (Omissis); 00A5392 Comune di Cessapalombo (Macerata) Il comune di CESSAPALOMBO (provincia di Macerata) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di confermare per l'anno 2000 l'aliquota dell'I.C.I. nella misura del 5 per mille fissando la detrazione per l'abitazione principale in L. 200.000; di determinare per l'anno 2000 l'aliquota agevolata del 4 per mille a favore dei proprietari che eseguino interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti; di dare atto che l'aliquota agevolata e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di anni tre dall'inizio dei lavori. (Omissis). 00A5393 Comune di Ceva (Cuneo) Il comune di CEVA (provincia di Cuneo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di determinare, in via generale, per l'anno 2000 le seguenti aliquote e detrazioni I.C.I.: aliquota per i fabbricati adibiti ad abitazione principale del soggetto passivo: 4,8 per mille; aliquota per i fabbricati posseduti in aggiunta e/o diversi dalle abitazioni principali: 5,3 per mille; aliquota per tutti gli altri immobili: 4,8 per mille escluse le aree edificabili; aree edificabili: 7 per mille; aliquota agevolata del 4 per mille a favore di: proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico ed architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori; detrazione per abitazione principale del soggetto passivo (art. 8, com-ma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504) L. 200.000. (Omissis). 00A5394 Comune di Chiaramonte Gulfi (Ragusa) Il comune di CHIARAMONTE GULFI (provincia di Ragusa) ha adottato, il 24 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di approvare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2000 nelle seguenti misure: a) abitazioni principali: 5 per mille; b) altri fabbricati e aree fabbricabili: 6 per mille; detrazione per abitazione principale: L. 200.000; (Omissis). 00A5395 Comune di Chiopris Viscone (Udine) Il comune di CHIOPRIS VISCONE (provincia di Udine) ha adottato, il 25 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di confermare per il 2000 l'aliquota I.C.I. del 7 per mille per le case sfitte e per le aree edificabili residenziali, industriali, artigianali e commerciali; 2) di confermare per l'anno 2000 l'aliquota I.C.I. del 5,7 per mille per gli altri tipi di immobili; 3) di confermare nella misura di L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale. (Omissis). 00A5396 Comune di Cimadolmo (Treviso) Il comune di CIMADOLMO (provincia di Treviso) ha adottato, il 24 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2000 l'aliquota unica dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5,5 per mille, cosi' come determi-nata per l'anno 1999, in conformita' dell'art. 3, comma 53 della legge n. 662/1996, sostitutivo dell'art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992; 2. di stabilire che la detrazione d'imposta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sia elevata da L. 200.000 a L. 230.000. (Omissis). 00A5397 Comune di Ciminna (Palermo) Il comune di CIMINNA (provincia di Palermo) ha adottato, il 21 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 2. di confermare per l'anno 2000 l'imposta I.C.I. sulla prima casa del 4 per mille e aumentare dell'1 per mille l'imposta sulla seconda casa ed altri immobili; 3. di dare atto che a seguito di detto aumento l'imposta dovuta a decorrere dal 1o gennaio 2000 per I.C.I. e' la seguente: prima casa imposta I.C.I. del 4 per mille; seconda casa ed altri immobili imposta I.C.I. del 5,50 per mille; (Omissis). 00A5398 Comune di Cirimido (Como) Il comune di CIRIMIDO (provincia di Como) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di fissare per l'anno 2000 le aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (l.C.I.) come segue: aliquota del 4,8 per mille per abitazioni di cui all'art. 7 del regolamento I.C.I. ed altri immobili; aliquota del 6,8 per mille per le abitazioni sfitte precisando che si intendono sfitte (non locate) le case, seppur abitate:
a) il cui contratto di locazione non sia stato registrato;
b) il cui reddito non sia stato dichiarato ai fini dell'applicazione dell'imposta sui redditi;
c) che non siano state denunciate ai fini dell'applicazione I.C.I. Per le abitazionti principali: a) detrazione minima di L. 200.000 prevista dalla legge;
tale detrazione e' elevata a L. 300.000, escluse le abitazioni classificate A1, A8, A9, relativamente alle seguenti categorie sociali: a1) nuclei familiari di cui fa parte una persona handicappata che usufruisce dell'indennita' di accompagnamento, qualunque sia il reddito del nucleo; a2) nuclei familiari che hanno un reddito complessivo annuo ai fini I.R.P.E.F., sino a L. 22.000.000 composto esclusivamiente da redditi di pensione anche congiuntamente ad altri redditi;
b) detrazione di L. 500.000 solo per le abitazioni date in locazione al Comune che le utilizzera' per scopi sociali. Gli interessati che ritengono di avere i suddetti requisiti devono presentare entro il 30 giugno 2000 apposita documentazione (o autocertificazione) da redigere su moduli disponibili presso l'Ufficio tributili del comune che sara' a disposizione degli interessati per eventuali chiarimenti. (Omissis). 00A5399 Comune di Cisano sul Neva (Savona) Il comune di CISANO SUL NEVA (provincia di Savona) ha adottato, il 10 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. (omissis), di proporre al consiglio comunale la conferma, anche per l'anno 2000, delle medesime aliquote dell'Imposta comunale sugli immobili - I.C.I., stabilite per l'esercizio finanziario 1999, e precisamente: 5 per mille per l'abitazione principale; 7 per mille per tutte le altre abitazioni o fattispecie; detrazione unica di L. 200.000. (Omissis). 00A5400 Comune di Cittanova (Reggio Calabria) Il comune di CITTANOVA (provincia di Reggio Calabria) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di determinare, per l'anno 2000 l'aliquota I.C.I. che sara' applicata in questo comune nella misura unica del 5 per mille; detrazione per la prima casa L. 220.000. (Omissis). 00A5401 Comune di Cividate Camuno (Brescia) Il comune di CIVIDATE CAMUNO (provincia di Brescia) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di confermare, per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella misura unica del 5 per mille; 2. di dare atto che, dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. (Omissis). 00A5402 Comune di Civitella del Tronto (Teramo) Il comune di CIVITELLA DEL TRONTO (provincia di Teramo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di stabilire per il corrente anno 2000 le aliquote ai fini dell'Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nelle misure di cui al seguente prospetto: unita' immobiliari adibite ad abitazione principale: 5,3 per mille; unita' immobiliari adibite ad abitazione principale con presenza di minori portatori di handicap gravi: 4 per mille; unita' immobiliari a disposizione e terreni edificabili: 6,5 per mille. (Omissis). 00A5403 Comune di Civitella in Val di Chiana (Arezzo) Il comune di CIVITELLA IN VAL DI CHIANA (provincia di Arezzo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di stabilire, per l'anno 2000, in L. 270.000 la detrazione per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo ed anche per l'unita' immobiliare concessa in uso gratuito ai parenti in linea diretta, ascendenti o discendenti, entro il 1o grado purche' i medesimi vi abbiano la residenza anagrafica; 2. di stabilire, per l'anno 2000, le seguenti modalita' di applicazione dell'imposta: 5,3 per mille: a) abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze anche se distintamente iscritte in catasto; b) soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e relative pertinenze anche se distintamente iscritte in catasto; c) abitazioni concesse in uso gratuito ai parenti in linea diretta, ascendenti o discendenti, entro il 1o grado purche' i medesimi vi abbiano la residenza anagrafica e relative pertinenze anche se distintamente iscritte in catasto; 6,3 per mille: a) unita' immobiliari ad uso abitazione locate con contratto registrato da un soggetto che le utilizzi come abitazione principale e relative pertinenze anche se distintamente iscritte in catasto; 6,8 per mille: a) unita' immobiliari ad uso di abitazione possedute dal soggetto passivo in aggiunta all'abitazione principale e locate ad un soggetto che non le utilizza come abitazione principale e relative pertinenze anche se distintamente iscritte in catasto; b) immobili diversi dalle abitazioni; 7 per mille: a) unita' immobiliari ad uso di abitazione non locate e relative pertinenze anche se distintamente iscritte in catasto. (Omissis). 00A5404 Comune di Civitella San Paolo (Roma) Il comune di CIVITELLA SAN PAOLO (provincia di Roma) ha adottato, il 26 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2000 (omissis) le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale (I.C.I.) istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. (Omissis). a) terreni agricoli: esenti per disposizione legislativa; b) aree fabbricabili: 4,50 per mille; c) abitazione principale: 5 per mille; detrazione abitazione principale: L. 200.000 d) altri fabbricati: 5,75 per mille. L'abitazione data in comodato gratuito a parenti in linea retta entro il 1o grado e' considerata abitazione principale e segue, pertanto l'aliquota ridotta del 5 per mille con diritto dell'applicazione della relativa detrazione di L. 200.000 (art. 9, comma 6, del regolamento comunale, approvato con delibera n. 7/1999). 00A5405 Comune di Claut (Pordenone) Il comune di CLAUT (provincia di Pordenone) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di confermare, per l'anno 2000, l'aliquota I.C.I. al 4,5 per mille, istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. (Omissis). 00A5406 Comune di Clusone (Bergamo) Il comune di CLUSONE (provincia di Bergamo) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di confermare integralmente, dal 1o gennaio 2000, le norme per l'applicazione dell'I.C.I come approvate con delibera del consiglio comunale n. 13 del 24 marzo 1999 e precisamente: 1) aliquota ridotta, da applicare:
per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: 5,5 per mille;
per le unita' immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale: direttamente adibita ad abitazione principale: 5,5 per mille; 2) aliquota da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano fra quelli previsti nelle precedenti classificazioni ed utilizzazioni: 6,5 per mille; 2. per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera a), dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 3. l'imposta e' ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha la facolta' di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data di'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile e' comunque utilizzato. Il comune puo' effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicita di quanto dichiarato dal contribuente; 4. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente. Le disposizioni di cui al presente punto si applicano anche alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (ALER); (Omissis). 00A5407 Comune di Colle di Val D'Elsa (Siena) Il comune di COLLE DI VAL D'ELSA (provincia di Siena) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. ai sensi degli articoli 6 ed 8 del decreto legislativo n. 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, le aliquote e le detrazioni per l'Imposta comunale sugli immobili da applicarsi per l'anno 2000 sono stabilite come di seguito: Aliquote. 1) Aliquota 2,5 per mille:
alla aliquota del 2,5 per mille sono soggetti i proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unita immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo dei sottotetti. L'aliquota agevolata e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori. 2) Aliquota 4 per mille:
alla aliquota 4 per mille sono soggetti i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione e la vendita di immobili. L'aliquota 4 per mille si applica per l'anno della fine dei lavori e per i due anni solari successivi. Alla stessa aliquota sono soggette inoltre le unita immobiliari concesse in locazione a canone concordato , secondo le disposizioni della legge n. 431/1998. 3) Aliquota 5 per mille: alla aliquota 5 per mille sono soggetti:
3.1) i fabbricati di categoria catastale da A/1 ad A/9 ed A/11 aventi le seguenti caratteristiche: utilizzati come abitazione principale dal proprietario o, in caso di usufrutto, uso ed abitazione, dal titolare di tale diritto; concessi in uso gratuito dal proprietario a parenti in linea retta entro il terzo grado ed in linea collaterale entro il secondo, a condizione che per gli stessi costituisca dimora abituale; locati per oltre centottanta giorni, anche non consecutivi durante l'anno solare; nei quali il proprietario o, in caso di usufrutto, uso ed abitazione, il titolare di tale diritto, stabiliscono la propria abitazione principale entro il secondo anno solare successivo a quello di acquisto ovvero entro tre anni nel caso di acquisto e successive ristrutturazioni, accertabili con il rilascio del provvedimento autorizzatorio di opere edilizie; nelle quali il proprietario o, in caso di usufrutto, uso ed abitazione, il titolare di tale diritto, vi eserciti arti, professioni o attivita' com-merciali;
3.2) i fabbricati classificati nelle categorie catastali: A/10; da B/1 a B/8; da C/1 a C/7; e da D/1 a D/12;
3.3) l'unita immobiliare posseduta a titolo di proprieta' od usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. 4) Aliquota 7 per mille: Alla aliquota 7 per mille sono soggette:
4.1) le aree fabbricabili;
4.2) i fabbricati di categoria catastale da A/1 ad A/9 ed A/11 che non sono locati per oltre centottanta giorni, anche non consecutivi durante l'anno solare o che, comunque, non rispondono alle caratteristiche di cui ai punti n. 2 e 3.1. Terreni agricoli e fabbricati rurali. Ai sensi della circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, i terreni agricoli ricadenti nel territorio del comune di Colle di VaI d'EIsa sono esenti dall'imposta ex art. 7, lettera h), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Detrazione. La detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e' fissata in L. 210.000. Si considera inoltre direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' od usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. (Omissis). 00A5408 Comune di Collegno (Torino) Il comune di COLLEGNO (provincia di Torino) ha adottato, il 23 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. approvare, conformemente a quanto proposto dalla giunta comunale con deliberazione n. 20 del 26 gennaio 2000, per l'anno 2000, le seguenti aliquote relative all'Imposta comunale sugli immobili: un'aliquota ordinaria, nella misura del 7 per mille da applicare, ad esempio, alle aree fabbricabili, ai terreni agricoli, agli alloggi non locati vuoti di persone e di cose, ai box, alle cantine provviste di rendita catastale autonoma, agli alloggi sia regolarmente assegnati che vuoti del-l'Istituto autonomo case popolari ed alle abitazioni diverse da quelle sottoindicate; un'aliquota ridotta nella misura del 4,50 per mille da applicare:
in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune di Collegno, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;
in favore delle persone fisiche soggetti passivi, per le unita' immobiliari concesse in uso gratuito a parenti fino al 2o grado o ad affini fino al 2o grado, residenti nel comune di Collegno, purche' dagli stessi adibite ad abitazione principale;
in favore delle persone fisiche soggetti passivi, residenti nel comune di Collegno, per quelle unita' immobiliari (due o piu') che, seppur provviste di rendita autonoma, sono contigue e direttamente adibite ad abitazione principale dal contribuente e dai suoi familiari. Tale aliquota ridotta e' applicabile a condizione che venga comprovato che e' stata presentata all'UTE regolare richiesta di variazione ai fini dell'unificazione catastale delle unita' medesime ed e' applicabile a decorrere dal mese successivo alla data in cui risulta essere stata presentata la richiesta di variazione;
in favore di una sola pertinenza per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale purche' utilizzata dalle persone fisiche soggetti passivi e dai soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa;
in favore di una sola pertinenza per ciascuna unita' immobiliare data in uso gratuito a parenti ed affini fino al 2o grado, residenti nel comune di Collegno che l'adibiscono ad abitazione principale, purche' la pertinenza sia da questi ultimi utilizzata; un'aliquota diversificata, nella misura del 6,50 per mille, in favore dei soggetti passivi che possiedono immobili in aggiunta all'abitazione principale, purche' gli stessi siano abitazioni locate a soggetti, residenti nel comune di Collegno, che le utilizzino come abitazione principale; un'aliquota ridotta, nella misura del 4,50 per mille, in favore dei soggetti passivi che concedono in locazione, a titolo di abitazione principale, immobili alle condizioni definite dagli accordi fra le organizzazioni della proprieta' edilizia e quelle dei conduttori, che provvedono alla stipulazione di contratti tipo, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge n. 431/1998; un'aliquota maggiorata, nella misura del 9 per mille, esclusivamente in favore dei soggetti passivi che possiedono immobili a destinazione locativa per i quali non risultano essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni alla data del 1o gennaio 2000, ai sensi dell'art. 2, comma 4 della legge n. 431/1998; 2. detrarre dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, stabilendo che se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende:
quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale e i suoi familiari, dimorano abitualmente;
le unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;
l'abitazione posseduta nel territorio del comune a titolo di proprieta' o di usufrutto da cittadino italiano residente all'estero, a condizione che non risulti locata;
l'abitazione posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (come previsto dall'art. 3, comma 56, della legge n. 662/1996). 3. non applicare alla pertinenza equiparata alli'abitazione principale, ulteriore detrazione. L'unico ammontare di detrazione spettante, se non trova totale capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale, puo' essere computato per la parte residua in diminuzione dell'imposta dovuta per la pertinenza (sono considerate quali parti integranti dell'abitazione principale le pertinenze: cantine, box, posti macchina scoperti e coperti, soffitte e tettoie, ancorche' distintamente iscritte in catasto). (Omissis). 00A5409 Comune di Colleretto Castelnuovo (Torino) Il comune di COLLERETTO CASTELNUOVO (provincia di Torino) ha adottato, il 23 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: 1. di determinare, per l'anno 2000, l'aliquota dell'Imposta comunale sugli immobili che sara' applicata in questo comune nella misura unica del 6 per mille; 2. di stabilire la detrazione per l'abitazione principale, di cui all'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 50, e s.m.i., nella misura di L. 200.000. (Omissis). 00A5410

COMUNE DI COLOGNA VENETA
(Verona) Il comune di COLOGNA VENETA (provincia di Verona) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 2. di determinare, per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.l.) che sara' applicata in questo comune nella misura unica del 5 per mille per l'abitazione principale, cosi' come stabilito dall'art. 5 del vigente regolamento per l'applicazione dell'imposta I.CI., deliberato con provvedimento consiliare n. 82 del 24 settembre 1998, esecutivo, e nella misura del 6 per mille per tutti gli altri immobili; (Omissis). 00A5411

COMUNE DI COMELICO SUPERIORE
(Belluno) Il comune di COMELICO SUPERIORE (provincia di Belluno) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli Immobili (I.C.I.) nella misura del 6 per mille, come di seguito, con l'impegno di rivedere, verificare ed eventualmente riequilibrare le categorie piu' penalizzate; 2. di confermare per l'anno 2000, la detrazione di L. 300.000 per la prima casa di abitazione; 3. di applicare le seguenti detrazioni, con l'impegno di rivedere, verificare ed eventualmente riequilibrare le categorie piu' penalizzate; A) di applicare una detrazione di L.300.000, come se si trattasse di prima casa, non locata, per quelle persone che sono in casa di riposo e residenti quindi in altro comune e che hanno una casa nel comune di Comelico Superiore. Diversamente questa abitazione non potrebbe godere della detrazione stabilita per la prima casa; B) applicare una detrazione di L. 300.000, come se si trattasse di prima casa nei casi in cui tra parenti di primo grado viene assegnata a titolo di uso una casa di abitazione di proprieta' da destinare a prima casa di abitazione e residenza; C) di applicare una detrazione di L. 300.000, come se si trattasse di prima casa, nel caso in cui l'appartamento venga locato, con regolare contratto d'affitto debitamente registrato, ad una persona residente. (Omissis). 00A5412

COMUNE DI COMERIO
(Varese) Il comune di COMERIO (provincia di Varese) ha adottato, il 25 gennaio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). si determina, per l'anno 2000, un'aliquota I.C.I., unica, del 4,3 per mille; si determina in L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale. (Omissis). 00A5313

COMUNE DI CONCERVIANO
(Rieti) Il comune di CONCERVIANO (provincia di Rieti) ha adottato, il12 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, istituita con decreto legislativo 504 del 30 dicembre 1992, per il 2000, nella misura unica del 6 per mille (Omissis). 00A5414

COMUNE DI CONCOREZZO
(Milano) Il comune di CONCOREZZO (provincia di Milano) ha adottato, il25 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). e' fissata nella misura del 5,5 per mille. Per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazioni principali, possedute da persone fisiche aventi residenza anagrafica nel comune ovvero utilizzate da soci assegnatari di cooperative edilizie a proprieta' indivisa residenti nel comune, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili e' fissata, per l'anno 2000, nella misura ridotta del 5,25 per mille; 2. la detrazione per l'abitazione principale e' di L. 200.000, intendendosi per abitazione principale quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente, applicandosi la disposizione anche alle fattispecie di cui all'articolo 8, quarto comma, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, mentre ne restano esclusi i soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto, alle condizioni disciplinate dall'articolo 2-bis del regolamento comunale in materia di imposta comunale sugli immobili. 3. nessuna altra riduzione o detrazione d'imposta, tra quelle previste all'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ovvero all'articolo 58, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si applica nella determinazione dell'obbligazione d'imposta per l'anno 2000. (Omissis). 00A5415

COMUNE DI CONEGLIANO
(Treviso) Il comune di CONEGLIANO (provincia di Treviso) ha adottato, il23 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di fissare per l'esercizio 2000 le seguenti aliquote differenziate I.C.I.: aliquota per unita' immobiliare, aree edificabili e terreni agricoli 4,8 per mille; aliquota per unita' abitativa non locata a qualsiasi titolo 7 per mille; detrazione per unita' abitative ove il contribuente ha la residenza anagrafica L. 220.000; detrazione per unita' abitative concessa in uso gratuito a parenti in linea retta e in linea collaterale fino al secondo grado (art. 6 del regolamento I.C.I) L. 200.000; di dare atto che la detrazione di cui all'art. 6 del vigente regolamento I.C.I. e' prevista nel caso in cui l'immobile concesso in uso gratuito a parenti in linea retta e in linea collaterale fino al secondo grado sia la residenza anagrafica degli stessi. In tal caso dovra' essere allegata alla denuncia di variazione, copia del contratto di comodato o autocertificazione che dimostri la concessione in uso gratuito; di dare atto, inoltre, che l'aliquota del 7 per mille va applicata esclusivamente alle unita' abitative non locate (rientrano tra le unita' abitative non locate anche le abitazioni tenute a disposizione del proprietario) e non anche alle pertinenze, dato che quest'ultime scontano l'aliquota ordinaria del 4,8 per mille; di precisare, altresi', che per unita' abitativa non locata a qualsiasi titolo deve intendersi ogni unita' immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano in una delle seguenti categorie: A/1, A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 e A/8; di precisare, inoltre, che le pertinenze, se distintamente iscritte in catasto, non vanno considerate come parte integrante dell'abitazione principale con la conseguenza che, ai fini del calcolo dell'imposta, non possono beneficiare della detrazione prevista per l'abitazione principale; (Omissis). 00A5416

COMUNE DI CONIOLO
(Alessandria) Il comune di CONIOLO (provincia di Alessandria) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di stabilire le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I., imposta comunale sugli immobili, in questo comune con effetto dal 1o gennaio 2000: aliquota unica del 5 per mille 2. (Omissis). 3. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 250.000, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; (Omissis). 4. (Omissis). 5. (Omissis). 6. (Omissis). (Omissis). 00A5417

COMUNE DI COPPARO
(Ferrara) Il comune di Copparo (provincia di Ferrara) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) a norma dell'art. 8 comma 3, del decreto legislativo 504/1992 e successive modificazioni, per l'anno 2000 ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, la detrazione per abitazione principale e' elevata da L. 200.000 a L. 500.000 nei confronti delle categorie di soggetti in particolari condizioni di disagio economico come di seguito specificate:
a) pensionati o portatori di handicap con attestato di invalidita' civile, in condizione non lavorativa SINGLE (nucleo familiare monocomposto) con reddito complessivo 1999 non superiore a L. 15.050.000, proprietario o titolare di altro diritto reale della sola unita' immobiliare destinata a abitazione principale e relative pertinenze classificabili nel gruppo catastale C/6 (garage, rimesse, autorimesse non piu' di due. La maggiore detrazione non si applica pertanto, se il soggetto possiede a titolo di proprieta' o altro diritto reale altre proprieta' immobiliari in aggiunta all'abitazione principale e relative pertinenze. La detrazione non si estende in ogni caso alle pertinenze.
b) pensionati o portatori di handicap con attestato di invalidita' civile, in condizione non lavorativa con reddito complessivo 1999 di tutto il nucleo familiare non superiore a L. 24.303.000 incrementato di L. 1.860.000 per ogni persona a carico, proprietario o titolare di altro diritto reale della sola unita' immobiliare destinata a abitazione principale e relative pertinenze classificabili nel gruppo catastale C/6 (garage, rimesse, autorimesse non piu' di due. La maggiore detrazione non si applica pertanto, se il soggetto o gli altri componenti il nucleo posseggono a titolo di proprieta' o altro diritto reale altre proprieta' immobiliari in aggiunta all'abitazione principale e relative pertinenze. La detrazione non si estende in ogni caso alle pertinenze. Allo scopo di cui ai punti a e b del comma 1, si precisa:
per reddito complessivo si' intende:
redditi assoggettabili a IRPEF (imponibile al lordo delle detrazioni e riduzioni di legge) interessi sui depositi bancari, postali, ecc.. rendite di capitali, titoli di Stato, obbligazioni somme e contributi erogati da enti pubblici o privati pensioni di guerra e relative indennita' accessorie pensioni privilegiate pensioni, assegni, indennita' erogate dal Ministero dell'Interno agli invalidi civili, ciechi e sordomuti pensioni sociali per nucleo familiare si intende:
il nucleo di persone residenti nella medesima abitazione indipendentemente da vincoli di parentela o affinita' per abitazione principale si intende:
l'unita' immobiliare ad uso abitativo nella quale il soggetto passivo, che la possiede a titolo di proprieta' o altro diritto reale e i suoi familiari dimorano abitualmente. Ai sensi dell'art. 15 del regolamento comunale per l'applicazione sugli Immobili e' riconosciuta principale abitazione anche quella concessa dal possessore a parenti in linea retta di primo grado che la utilizzano quale loro abitazione principale, tale disposizione e' limitata alla detrazione di legge. Per gli scopi di cui ai punti a) e b) del comma 1, nei confronti delle categorie di soggetti individuate si fa riferimento alla situazione esistente al 1o gennaio 2000. 2) di stabilire dal 2 al 31 maggio il termine per la presentazione da parte degli interessati delle domande ai fini del riconoscimento del diritto. Le domande dovranno essere corredate di documentazione probatoria. La domanda si intende accolta qualora non venga adottato un provvedimento, motivato, di diniego entro il termine del 20 giugno 2000 da parte del funzionario responsabile.
3) di confermare per l'anno 2000 l'aliquota ICI nella misura unica del 5,5 per mille. (Omissis). 00A5418

COMUNE DI CORBARA
(Salerno) Il comune di Corbara (provincia di Salerno) ha adottato, il 17 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). Non avvalersi della facolta' concesse dalle disposizioni contenute nell'art. 6, della legge 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni. Confermare, per l'anno 2000. un'aliquota del 5 per mille. (Omissis). 00A5419

COMUNE DI CORCIANO
(Perugia) Il comune di Corciano (provincia di Perugia) ha adottato, il 21 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). Di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000 nella misura ordinaria del 6 per mille e di fissare l'aliquota nella seguenti misure per le fattispecie imponibili di seguito indicate:
a) aliquota per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale e per le abitazioni concesse in usi gratuito a parenti in linea retta di primo grado e ai loro coniugi, residenti nelle stesse: 5,5 per mille;
b) aliquota per le unita' immobiliari ad uso abitativo (categorie catastali da A/1 ad A/9) possedute in aggiunta a quelle destinate ad abitazione principale o concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado e ai loro coniugi, residenti nelle stesse: 7 per mille;
c) Aliquota per le unita' immobiliari ad uso abitativo concesse in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi di cui al comma 2 dell'art. 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 431: 4 per mille;
d) Aliquota per le aree fabbricabili: 7 per mille;
e) Aliquota per gli immobili appartenenti alle categorie catastali del gruppo D e alla categoria catastale A/10 (Uffici e studi privati): 7 per mille;
f) Aliquota per le unita' immobiliari inagibili o inabitabili oggetto di interventi finalizzati al recupero, limitatamente a 3 anni dall'inizio dei lavori (Art. 1 comma 5 legge 449/1997): 4 per mille;
2) Di stabilire, altresi', le seguenti condizioni per l'applicazione delle aliquote di cui al punto 1): L'equiparazione, ai fini della sola applicazione dell'aliquota agevolata riservata alle unita' immobilliari destinate ad abitazione principale con esclusione del riconoscimento anche del diritto alla detrazione, delle unita' immobiliari abitative concesse ad uso gratuitio a parenti in linea retta di primo grado e ai loro coniugi viene effettuata alle seguenti condizioni:
che il comodatario sia residente nell'unita' immobiliare ricevuta in uso gratuito;
che il soggetto passivo, oltre ad adempiere all'obbligo di pre-sentazione della denuncia di variazione lCI ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 504/1992, provveda a consegnare all'ufficio tributi del Comune apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la concessione in uso gratuito dell'unita' immobiliare per la quale si applica l'aliquota agevolata di cui alla lettera a) del precedente punto 1) a favore dei soggetti ivi indicati. Resta fermo che l'applicazione dell'aliquota ridotta compete solo per il periodo dell'anno in cui tutte le condizioni sopra indicate si verificano. I soggetti passivi che beneficiano dell'aliquota ridotta di cui alla lettera c) del precedente punto 1) sono obbligati a presentare all'ufficio tributi copia del contratto di locazione stipulato sulla base degli accordi di cui al comma 2 dell'art. 2 della legge 41/1998, regolarmente registrato a norma di legge. Per l'applicazione dell'aliquota agevolata di cui alla lettera f) del precedente punto 1), i contribuenti sono tenuti a consegnare la documentazione, comprovante lo stato di inagibilita' o inabitabilita' dell'immobile nonche' l'inizio degli interventi finalizzati al recupero o apposita dichiarazione sostitutiva. 3) Di stabilire, per l'anno 2000, l'aumento della detrazione ICI per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale da L. 200.000 a L. 300.000, secondo il seguente criterio, con riferimento a categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico o sociale, ai sensi dell'art. 8 comma 2 del decreto legislativo 504/92 come modificato dal decreto legge 10 marzo 1997, n. 49, covertito dalla legge 3 maggio 1997 n. 122: Detrazione di Lit. 300.000
Soggetti passivi i cui nuclei familiari nel corso del periodo d'imposta 1993 abbiano conseguito un reddito complessivo lordo, come risultante dalle dichiarazioni dei redditi, non superiore ai limiti di seguito specificati, graduati sulla base della numerosita' del nucleio familiare; Reddito complessivo lordo con importo fino a L. 18.000.000 per il primo componente del nucleo familiare + L. 12.000.000 per il secondo componente e di L. 5.000.000 aggiuntivi per ogni familiare succesivo ai due.

Esemplificazione:

Nucleo familiare Reddito complessivo lordo
1 persona 18.000.000
2 persone 30.000.000
3 persone 35.000.000
4 persone 40.000.000
5 persone 45.000.000

Per nucleo famillare si intende l'insieme dei soggetti residenti nel-l'abitazione per la quale si usufruisce dell'incremento della detrazione. I contribuenti che rientrano nel criterio sopra indicato dovranno esibire o presentare all'ufficio tributi del Comune, entro il mese di dicembre del 2000, copie delle dichiarazioni dei redditi riferite all'anno di imposta 1999 di tutti i componenti del nucleo familiare come sopra definito, oppure dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il proprio reddito e del nucleo familiare, nonche' la composizione dello stesso. In caso di omessa presentazione entro il termine sopra specificato della documentazione richiesta non sara' riconosciuta la maggiore detrazione. 00A5420 Comune di CORDIGNANO (Treviso) Il comune di CORDIGNANO (provincia di Treviso) ha adottato il 28 gennaio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2000 nella misura unica del 5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I.) che sara' applicata in questo comune e nella misura fissa di L. 250.000 la detrazione per l'abitazione principale; 2. di considerare abitazioni principali le unita' immobiliari, in precedenza adibite ad abitazione principale, possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate; 3. di confermare per l'anno 2000 gli stessi valori di riferimento delle aree edificabili allegati aI Regolamento per la disciplina dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.). (Omissis). 00A5421 Comune di CORIGLIANO CALABRO (Cosenza) Il comune di CORIGLIANO CALABRO (provincia di Cosenza) ha adottato, il 25 ottobre 1999 (delibera pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale n. 283 del 2 dicembre 1999 e il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare, come determina, per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) nella misura del 5 per mille; 2. determinare, nella misura del 4 per mille, per un periodo non superiore a tre anni, l'aliquota dovuta per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l'attivita' di costruzione di immobili; 3. di stabilire, altresi', che per i soggetti portatori di handicaps, la detrazione per abitazione principale e' elevata per l'anno 2000 a L. 220.000, fino a concorrenza d'imposta; 4. resta confermata a L. 200.000 la detrazione per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale fino a concorrenza d'imposta; 5. dare atto che la precedente propria deliberazione n. 61 del 25 ottobre 1999, esecutiva, avente ad oggetto "Imposta comunale sugli immobili (ICI) determinazione aliquota per l'anno 2000º", per effetto del presente deliberato e' revocata. (Omissis). 00A5422 Comune di CORSICO (Milano) Il comune di CORSICO (provincia di Milano) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). ai sensi dell'art. 32 lettera g) della legge 8 giugno 1990, n. 142, la seguente disciplina relativa all'anno 2000, in merito all'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) cosi' come sotto specificato e nella seguente misura: 1. aliquota ordinaria del 6 per mille differenziata come segue: a) 4 per mille:
per le unita' immobiliari locate ad uso abitativo, secondo i regimi previsti dal comma 3o dell'art. 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, utilizzati dal locatario come abitazione principale; b) 5 per mille;
b/1) per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale dai soggetti passivi e dai soci di cooperative edilizie a proprieta' indivise residenti nel comune, nonche' degli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;
b/2) per le unita' immobiliari concesse dal proprietario in uso gratuito a familiari (genitori-figli) i quali vi dimorino abitualmente ed ivi residenti; c) 7 per mille:
per le unita' immobiliari ad uso abitativo locate con contratto d'affitto regolarmente registrato, e diverse da quelle indicate aI precedente punto a) e per le unita' ad uso abitativo non locate diverse da quelle di cui aI punto d) e per quelle tenute a disposizione ed arredate; d) 8 per mille:
per le unita' immobiliari destinate ad uso abitativo, limitatamente agli immobili non locati (non occupati) i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno 2 anni; 2. di confermare nella misura di L 200.000 la detrazione di imposta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, detrazione comunque da rapportare aI periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Tale disposizione si applica anche alle unita' immobiliari appartenenti alle Cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari. (Omissis). 00A5423 Comune di CORTE DE CORTESI CON CIGNONE (Cremona) Il comune di CORTE DE CORTESI CON CIGNONE (provincia di Cremona) ha adottato, il 24 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). I. di stabilire le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I. - Imposta comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto dal 1o gennaio 2000: 1) aliquota ridotta, da applicare:
per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: 6 per mille;
per le unita' immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale: direttamente adibita ad abitazione principale: 6 per mille; 2) aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi, per le unita' immobiliari ad uso di abitazione, dagli stessi possedute in aggiunta all'abitazione principale e locate ad un soggetto che non le utilizza come abitazione principale: 6 per mille; 3) aliquota da applicare a tutti i soggetti passivi per gli alloggi posseduti e non locati: 6 per mille; 4) aliquota da applicare ai soggetti passivi per gli immobili diversi dalle abitazioni, dagli stessi posseduti nel comune: 6 per mille: 5) aliquota agevolata per gli immobili posseduti da enti od organismi senza scopo di lucro, che non rientrano nelle esenzioni dall'imposta previste dall'art. 7 della legge 30 dicembre 1992, n. 504, compresi nelle seguenti tipologie;
5.1. organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, iscritte nel registro istituito dalle regioni: 6 per mille;
5.2. cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, iscritte nell'albo regionale: 6 per mille; 6) aliquota agevolata in favore di proprietari che eseguono interventi volti:
a) aI recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili: 6 per mille;
b) aI recupero di immobili di interesse artistico od architettonico localizzati nel centro storico: 6 per mille;
c) alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali: 6 per mille;
d) all'utilizzo di sottotetti: 6 per mille; da applicare limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori, cosi' come previsto dall'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449; 7) aliquota da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano fra quelli previsti nelle precedenti classificazioni ed utilizzazioni: 6 per mille; II. Per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera a), dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662; III. L'imposta e' ridotta del (50%) per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente aI periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del Comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha la facolta' di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare aI Comune, con raccomandata A.R. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile e' comunque utilizzato. Il Comune puo' effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicita' di quanto dichiarato dal contribuente; (Omissis); V. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate aI periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione: se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per la determinazione dell'imposta dovuta per le predette unita' immobiliari, e' inoltre stabilito che:
a) l'importo di lire 200.000 di cui sopra sia elevato a lire 230.000 e comunque non oltre l'importo dell'imposta dovuta; (Omissis); Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente. Le disposizioni di cui al presente Capo si applicano anche alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari; VI. Viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; (Omissis). 00A5424 Comune di COSTA DI MEZZATE (Bergamo) Il comune di COSTA DI MEZZATE (provincia di Bergamo) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di adottare, per l'anno 2000, le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili: abitazione principale: 4 per mille; altri fabbricati: 5 per mille; terreni agricoli: 5 per mille; aree fabbricabili: 6 per mille. Di stabilire che dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo siano detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate aI periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale e i suoi familiari dimorano abitualmente; (Omissis). 00A5425 Comune di COSTA VALLE IMAGNA (Bergamo) Il comune di COSTA VALLE IMAGNA (provincia di Bergamo) ha adottato, il 26 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella misura unica del 5,5 per mille per tutti gli immobili; 2. dall'imposta dovuta per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate aI periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente. (Omissis). 00A5426 Comune di COSTANZANA (Vercelli) Il comune di COSTANZANA (provincia di Vercelli) ha adottato, il 26 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di fissare, per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili - I.C.I. - da applicarsi in questo comune, nella misura unica del 5,50 per mille. 2. di non operare alcuna diversificazione d'aliquota di cui al comma 2, dell'art. 6, del decreto legislativo n. 504/1992 e s.m., ne' alcuna riduzione od elevazione di cui al comma 3, dell'art. 8, del medesimo decreto. (Omissis). 00A5427 Comune di COSTERMANO (Verona) Il comune di COSTERMANO (provincia di Verona) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di prendere atto e confermare per l'anno 2000 quanto deliberato dalla Giunta municipale con provvedimento n. 28 del 5 febbraio 2000, dichiarato immediatamente eseguibile, con il quale sono state determinate le aliquote e detrazioni sugli immobili (I.C.I.) da applicare per l'anno 2000, gia' deliberate per l'anno 1998 e 1999, che saranno applicate in questo comune e precisamente: aliquota del 4,5 per mille per l'abitazione principale; aliquota ordinaria del 7 per mille; aliquota del 5,5 per mille per tutti gli immobili diversi dalle abitazioni; aliquota del 7 per mille per le seconde case e le case sfitte; detrazione per l'abitazione principale L. 200.000, con la precisazione che la detrazione per l'abitazione principale di L. 200.000 viene applicata solo all'abitazione principale di cui all'art. 11 commi 2 e 3 lettere a), c), e), f) del vigente regolamento su!l'I.C.I. (Omissis). 00A5428 Comune di CREMA (Cremona) Il comune di CREMA (provincia di Cremona) ha adottato, il 2 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis).
a) di determinare l'aliquota da applicare sul valore delle unita' immobiliari adibite ad abitazione principale e per quelle costituenti pertinenze dell'abitazione principale del soggetto passivo, ancorche' iscritte separatamente in catasto (box, cantine, autorimesse, solai) in misura ridotta del 5,20 per mille;
b) di determinare per le unita' abitative, possedute in aggiunta all'abitazione principale, non locate o tenute a disposizione del soggetto passivo e relative pertinenze, secondo le indicazioni e definizioni che si allegano alla presente deliberazione in allegato sub B, l'aliquota maggiorata in misura del 7 per mille;
c) di determinare per tutti gli altri immobili diversi da quelli richiamati ai punti a) e b), dei terreni agricoli e delle aree fabbricabili, a qualsiasi uso destinati, l'aliquota ordinaria in misura del 5,50 per mille;
d) di elevare a L. 220.000 l'importo della detrazione da applicare all'unita' immobili'are direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo all'imposta, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
e) di riconoscere come direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. A tal fine sono definite, in allegato sub A apposite norme di recepimento;
f) di elevare a L. 400.000 la detrazione per abitazione principale, in relazione a situazioni particolari di disagio economico o sociale secondo i criteri che si allegano alla presente deliberazione in allegato sub C:
g) di approvare, secondo quanto dettagliato nei prospetti che si allegano alla presente deliberazione e che ne formano parte integrale e sostanziale, i criteri e le definizioni per l'applicazione delle aliquote e per la concessione dell'aumento della detrazione dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. (Omissis). Allegato sub "A" alla deliberazione n. 28 del 2 marzo 2000. Condizioni per il riconoscimento della detrazione per l'abitazione principale in favore di soggetti che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente (art. 3, comma 56, legge 23 dicembre 1996, n. 662). Si considera adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente; La predetta unita' immobiliare deve tuttavia risultare non locata per il corrispondente periodo di ricovero; Il contribuente che versi nelle predette condizioni puo' applicare la sola detrazione riconosciuta dal comune per l'abitazione principale senza dover presentare alcuna richiesta (per l'anno 2000 lire 220.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae il possesso dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale). Il comune si riserva di effettuare controlli per accertare il sussistere delle condizioni di cui sopra, sia con riferimento ai dati dell'anagrafe della popolazione residente, sia con riferimento ai dati sui consumi delle utenze domestiche Il comune si riserva, inoltre, un'azione di accertamento sullo stato di mancata locazione dell'immobile oggetto della misura agevolativa per il periodo di ricovero del soggetto titolare dell'obbligo di imposta. Allegato sub B alla deliberazione n. 28 del 2 marzo 2000. Identificazione e definizione delle ipotesi per le quali si applica l'I.C.I. al 7 per mille nell'anno 2000. Sono identificate quali fattispecie da assoggettare al pagamento dell'I.C.I. al 7 per mille nell'anno 2000 le unita' immobiliari, adibite ad abitazione e relative pertinenze, cosi' come definite, per il tipo di utilizzo identificato con "codice 2" di colonna 2 del quadro B concernente le variazioni dei redditi dei fabbricati, nelle istruzioni ministeriali per la dichiarazione dei redditi. Rientrano pertanto nel novero delle fattispecie suddette le seguenti:
unita' immobiliare destinata ad abitazione non locata in quanto a disposizione del proprietario, che la possiede in aggiunta all'abitazione principale, anche se per quest'ultima lo steso proprietario corrisponda un canone di locazione;
unita' immobiliare a disposizione posseduta in comproprieta' o acquistata in multiproprieta' limitatamente a coloro che non la abitano. Restano escluse dall'ipotesi di applicazione dell'I.C.I. al 7 per mille, invece, le seguenti altre fattispecie:
unita' immobiliari possedute in aggiunta all'abitazione principale, regolarmente locate, come attestabile sulla base di idoneo contratto (codici 3 e 4 di colonna 2 del quadro B dei modelli per la dichiarazione dei redditi);
unita' immobiliari date in uso gratuito a un proprio familiare (parente od affine in linea retta e collaterale fino al 2o grado) a condizione che lo stesso vi dimori abitualmente e cio' risulti dall'iscrizione anagrafica;
una delle unita' tenute a disposizione in Italia da contribuenti residenti all'estero;
unita' immobiliare gia' utilizzata come abitazione principale da contribuenti trasferiti temporaneamente per ragioni di lavoro in altro comune;
unita' in comproprieta' utilizzate integralmente come residenza principale di uno o piu' comproprietari, limitatamente a quelli che la utilizzano;
unita' immobiliari dichiarate inagibili o inabitabili ai sensi del comma 1 dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 e dall'art. 7 del Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, prive di allacciamento alle reti dell'energia elettrica, acqua, gas, e di fatto non utilizzate. Non rientrano in tale ultima fattispecie i casi di immobili per i quali siano attive delle utenze (acqua, energia elettrica, gas, telefono), sebbene con consumo pari o prossimo a zero, oppure delle utenze in attesa di reintestazione. Per tali immobili, ove riconducibili alla situazione rappresentata dal codice 2 sopra indicato, si applica l'aliquota del 7 per mille. I fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione e l'alienazione di immobili, limitatamente ai primi tre anni successivi alla data di ultimazione dei lavori a condizione che la comunicazione di ultimazione lavori sia avvenuta nei termini della concessione edilizia o delle eventuali proroghe. L'aliquota del 7 per mille va applicata in relazione al periodo dell'anno nel quale l'alloggio e' rimasto non locato o a disposizione secondo quanto precisato in precedenza. Il mese durante il quale il possesso si e' protratto per almeno quindici giorni e' computato per intero. Allegato sub C alla deliberazione n. 28 del 2 marzo 2000. Beneficiari. Possono usufruire dell'aumento della detrazione a lire:
A) 400.000 - i proprietari ovvero titolari di diritto reale di godimento (usufrutto, uso od abitazione), di unica unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze, con a carico familiare portatore di handicap, nonche' al portatore di handicap capofamiglia (l'handicap deve essere certificato dalla commissione competente ai sensi della legge n. 104/1992);
B) 400.000 - le persone ultrasessantenni, come risulta dall'anagrafe alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, proprietarie ovvero titolari di diritto reale di godimento (usufrutto, uso od abitazione), di unica unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze, cosi' come definito dall'art. 8, comma 2 del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni e dall'art. 4 del Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, ed aventi le caratteristiche previste per le categorie catastali A2, A3, A4, A5, A6, C6, C2, C7 e con reddito lordo riferito alla famiglia "anagraficamente definita" non superiore a L. 25.000.000 (venticinque milioni), elevato di un ulteriore milione per ogni altro familiare a carico o nullatenente oltre il coniuge (riferimento reddito annuo precedente a quello di liquidazione dell'imposta e presunto per l'anno di versamento). Procedure. 1. Il contribuente dovra' presentare apposita dichiarazione (su modulo fornito dal comune) di possesso dei requisiti per l'aumento della detrazione I.C.I. 2. Documenti da presentare (in carta semplice):
certificato catastale relativo all'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale o copia della "dichiarazione I.C.I.", o copia del mod. 740/1993 (solo descrizione fabbricati ai fini I.C.I.) se la dichiarazione viene presentata per la prima volta;
copia mod. 730 o mod. UNICO 99 (ex 740) o CUD (ex mod. 101 o 201) dei redditi dei componenti il nucleo familiare, riferiti all'anno precedente a quello di liquidazione dell'imposta (redditi anno 1999);
altra eventuale documentazione idonea a fornire notizie sulle particolari condizioni socioeconomiche della famiglia;
copia certificazione di portatore di handicap, in situazione di gravita' accertata dalla competente commissione se la dichiarazione viene presentata per la prima volta. 3. L'ufficio potra' richiedere al contribuente ogni altro elemento utile ai fini del riconoscimento dell'agevolazione. 4. Nel caso di infedele dichiarazione si procedera' al recupero delle somme non versate con l'applicazione delle sanzioni stabilite dalle norme di legge vigenti. 5. La dichiarazione deve pervenire all'ufficio protocollo del comune, piazza Duomo n. 25, entro il 30 giugno 2000. Disposizioni generali. Non possono usufruire dell'aumento della detrazione I.C.I., coloro che possiedono - oltre all'abitazione principale e sue pertinenze - altre unita' immobiliari (fabbricati e terreni) a qualsiasi uso destinate, pur possedute in quote o con altro diritto reale di godimento. Sono esclusi altresi' i possessori di unita' immobiliari, ancorche' adibite a propria dimora, appartenenti alla categoria catastale A/1, A/7, A/8, A/9. La detrazione o l'aumento della stessa si applica solamente all'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo all'imposta, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente ed i suoi familiari dimorano abitualmente, vantandone il possesso a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale di godimento. E' fatto obbligo di presentare annualmente la dichiarazione (entro la scadenza della prima rata di versamento - 30 giugno) di aumento della detrazione ai fini I.C.I. per l'anno di competenza; in assenza di tale dichiarazione, ogni ulteriore detrazione oltre quella prevista dalla legge, non risulta autorizzata. Per la detrazione di cui al punto A):
portatore di handicap, "... e' persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, riconosciuta e documentata di gravita' (100%) dalla competente commissione" ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 "legge quadro per assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate";
la maggiore detrazione viene riconosciuta, qualora ne sussistano i requisiti specifici, e comunque se la persona portatore di handicap, oltre che ad essere familiare a carico, risulta dimorante nell'alloggio oggetto di tassazione. Per la detrazione di cui al punto B):
per nucleo familiare si intende la "Famiglia anagrafica" cosi' come definita nell'art. 4 del nuovo regolamento anagrafico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 223/1989;
la presenza a qualsiasi titolo, di familiari o altre persone, indipendentemente da vincoli di parentela o affinita', nell'immobile oggetto di tassazione, cosi' come accatastato e definito dall'U.T.E., obbliga il contribuente ad assumere il reddito lordo complessivo prodotto dalle persone presenti nell'immobile stesso;
qualora, anche solo una parte di detto immobile venga usufruito non in forma esclusiva, quale propria dimora dal contribuente interessato, ma data in locazione o concessa in uso gratuito (o altra forma) ad un proprio familiare o a terzi, viene meno il diritto alla detrazione in quanto non vi e' identita' tra soggetto obbligato al pagamento I.C.I. per l'unita' immobiliare (cosi' come accatastata e definita dall'U.T.E) e soggetto dimorante abitualmente nell'unita' immobiliare medesima. Allegato sub C1 alla deliberazione n. 28 del 2 marzo 2000. Beneficiari. Possono usufruire dell'aumento della detrazione a lire:
400.000 - le giovani coppie di sposi che abbiano contratto matrimonio negli anni 1997, 1998, 1999 e 2000, come da atti presenti all'ufficio anagrafe, proprietarie ovvero titolari di diritto reale di godimento (usufrutto, uso od abitazione), di unica unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze, cosi' come definito dall'art. 8, comma 20 del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni e dall'art. 4 del Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, ed aventi le caratteristiche previste per le categorie catastali A2, A3, A4, A5, A6, C6, C2, C7 e con reddito lordo riferito alla famiglia "anagraficamente definita" non superiore a L. 25.000.000 (venticinque milioni), elevato di un ulteriore milione per ogni figlio a carico (riferimento reddito annuo precedente a quello di liquidazione dell'imposta e presunto per l'anno di versamento). Procedure. 1. Il contribuente dovra' presentare apposita dichiarazione (in carta semplice) di possesso dei requisiti per l'aumento della detrazione I.C.I. 2. Documenti da presentare (in carta semplice):
certificato catastale relativo all'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale o copia della "dichiarazione I.C.I.", se la dichiarazione viene presentata per la prima volta;
copia mod. 730 mod. UNICO 99 (ex 740) o CUD (ex mod. 101) dei redditi dei componenti il nucleo familiare, riferiti all'anno precedente a quello di liquidazione dell'imposta (redditi anno 1999);
altra eventuale documentazione idonea a fornire notizie sulle particolari condizioni socioeconomiche della famiglia. 3. L'ufficio potra' richiedere al contribuente ogni altro elemento utile ai fini del riconoscimento dell'agevolazione. 4. Nel caso di infedele dichiarazione si procedera' al recupero delle somme non versate con l'applicazione delle sanzioni stabilite dalle norme di legge vigenti. 5. E' fatto obbligo presentare annualmente la richiesta per l'aumento della detrazione ai fini I.C.I. per l'anno di imposizione affinche' venga acquisita, in forma preventiva, l'autorizzazione da parte dell'ufficio competente: entro il 30 maggio per gli anni 1997/1998/1999 e primo semestre 2000; mentre per coloro che si uniscono in matrimonio dopo il 30 giugno la domanda va presentata entro il 30 novembre. (Ufficio protocollo di piazza Duomo n. 25). Disposizioni generali. Non possono usufruire dell'aumento della detrazione I.C.I., coloro che possiedono - oltre all'abitazione principale e sue pertinenze - altre unita' immobiliari (fabbricati e terreni) a qualsiasi uso destinate, pur possedute in quote o con altro diritto reale di godimento. Sono esclusi altresi' possessori di unita' immobiliari, ancorche' adibite a propria dimora, appartenenti alla categoria catastale A/1, A/7, A/8, A/9. La detrazione o l'aumento della stessa si applica all'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo all'imposta, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Si intende per mese compiuto il possesso dell'immobile protratto per oltre 14 giorni. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente ed i suo familiari dimorano abitualmente, vantandone il possesso a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale di godimento:
per nucleo familiare s'intende la "Famiglia anagrafica" cosi' come definita nell'art. 4 del nuovo regolamento anagrafico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 223/1989.
la presenza a qualsiasi titolo di familiari o altre persone, indipendentemente da vincoli di parentela o affinita', nell'immobile oggetto di tassazione, cosi' come accatastato e definito dall'U.T.E., obbliga il contribuente ad assumere il reddito lordo complessivo prodotto dalle persone presenti nell'immobile stesso;
qualora, anche solo una parte di detto immobile venga usufruito non in forma esclusiva, quale propria dimora dal contribuente interessato, ma data in locazione o concessa in uso gratuito (o altra forma) ad un proprio familiare o a terzi, viene meno il diritto alla detrazione in quanto non vi e' identita' tra soggetto obbligato al pagamento I.C.I. per l'unita' immobiliare (cosi' come accatastata e definita dall'U.T.E) e soggetto dimorante abitualmente nell'unita' immobiliare medesima. E' fatto obbligo di presentare annualmente la richiesta (entro le scadenze sopra citate) di aumento della detrazione ai fini I.C.I. per l'anno di competenza; in assenza di tale dichiarazione, ogni ulteriore detrazione oltre quella prevista dalla legge, non risulta autorizzata. Per la detrazione di cui sopra si procede nel seguente modo:
per le famiglie formatesi nell'anno 1997, l'ulteriore detrazione potra' essere utilizzata (previa domanda) per il solo periodo mancante al compimento del triennio di matrimonio (riferimento alla data di matrimonio - in dodicesimi. Es. matrimonio in data 16 aprile 1997; nell'anno 2000 l'ulteriore detrazione sull'abitazione principale potra' essere utilizzata per mesi 4);
per le famiglie formatesi negli anni 1998/1999, l'ulteriore detrazione potra' essere utilizzata (previa domanda) per l'intero anno, rapportandola al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
per le famiglie formatesi nell'anno 2000, l'ulteriore detrazione potra' essere utilizzata dalla data di conseguimento del matrimonio se gia' in possesso dell'abitazione, o, se acquistata in seguito, dalla data di stipula dinanzi al notaio dell'atto di compravendita dell'immobile da adibire a propria abitazione. (es. matrimonio in data 16 aprile 2000 di coppia che gia' possiede l'immobile, l'ulteriore detrazione potra' essere applicata per 8 mesi; viceversa, data di matrimonio 16 aprile 2000 e acquisto dell'immobile il 10 giugno 2000, l'ulteriore detrazione potra' essere applicata per 7 mesi). (Omissis). 00A5429 Comune di CREMOSANO (Cremona) Il comune di CREMOSANO (provincia di Cremona) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. Determinare per l'anno 2000 l'aliquota I.C.I. relativa agli immobili destinati ad abitazione principale del soggetto passivo nella misura del 5,50 per mille. 2. Determinare nella misura del 6 per mille l'aliquota dell'I.C.I. relativa a tutti gli immobili diversi da quelli destinati ad abitazione principale del soggetto passivo e ai terreni. 3. Confermare la detrazione d'imposta di lire 200.000, relativamente agli immobili destinati ad abitazione principale del soggetto passivo. (Omissis). 00A5430

COMUNE DI CRESPINA
(Pisa) Il comune di CRESPINA (provincia di Pisa) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2000 tre aliquote I.C.I. come risulta dal seguente prospetto: unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: 5 per mille; unita' immobiliari sfitte e non locate come definite all'art. 7 del Regolamento Comunale per l'applicazione dell'I.C.I.: 7 per mille; altre tipologie di immobili e terreni: 6,2 per mille. 2. di determinare, inoltre, per l'anno 2000 in L. 300.000 la detrazione dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale. (Omissis). 00A5431

COMUNE DI CRESSA
(Novara) Il comune di CRESSA (provincia di Novara) ha adottato, il 20 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). Di determinare per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (l.C.l.) nella misura unica del 4,5 per mille con la detrazione di L. 200.000 dell'imposta dovuta per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, calcolata senza riduzioni in base all'aliquota di cui sopra sino a concorrenza del suo ammontare. (Omissis). 00A5432

COMUNE DI CRISPIANO
(Taranto) Il comune di CRISPIANO (provincia di Taranto) ha adottato, il 15 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. A) 5 per mille abitazione principale e relative pertinenze oltre a quelle date in uso gratuito cosi' come previsto dall'art. 11 del vigente regolamento comunale sull'l.C.l.; B) immobili concessi in affitto a canone regolamento (art. 2 com-ma 3 Legge 431/1998); 2. 5,5 per mille a tutti gli altri immobili. La detrazione resta fissata in L. 200.000, per i seguenti casi viene determinata in L. 250.000; A) Contribuenti titolari di redditi di pensione oltre ai redditi relativi ad abitazione e relative pertinenze, per un importo totale di L. 12.000.000; l'agevolazione e' estesa ai contitolari nelle medesime condizioni o senza alcun reddito; B) Portatori di grave handicap ovvero soggetti aventi a carico portatore di handicap, in entrambi i casi certificati dalla ASL ai sensi della legge n. 104/1992, il cui reddito mensile non sia superiore al rateo di pensione minima erogata dall'lNPS e che non abbiano altre proprieta' immobiliari, oltre quella per la quale viene richiesta la detrazione; C) Al fine di poter usufruire della detrazione agevolata il contribuente dovra' presentare apposita istanza all'ufficio competente a dimostrazione dei possessi di tali requisiti. (Omissis). 00A5433

COMUNE DI CRISSOLO
(Cuneo) Il comune di CRISSOLO (provincia di Cuneo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2000 nella misura del 6 per mille per i fabbricati adibiti ad abitazione principale, e nella misura del 7 per mille per gli altri immobili; di rendere atto che, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 ed ai sensi dell'art. 58, comma 3 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, la detrazione per l'unita' immobiliareadibita ad abitazione principale del soggetto passivo rimane invariata, pari a L. 200.000, rapportando detta riduzione al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; di determinare l'aliquota ordinaria del 6 per mille anche a carico degli enti senza scopi di lucro. (Omissis). 00A5434

COMUNE DI CROSA
(Biella) Il comune di CROSA (provincia di Biella) ha adottato, il 25 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di fissare, per l'anno 2000 nelle misure seguenti, le aliquote per l'applicazione deIl'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504: aliquota ordinaria: 5,50 per mille (cinque e cinquanta per mille); aliquota alloggi non locati: 6 per mille (sei per mille). 2) di stabilire che gli alloggi muniti di utenze dei servizi pubblici (acqua, energia elettrica) e tenute a disposizione del proprietario per usi saltuari si intendono assoggettati all'aliquota ordinaria. 3) di dare atto che rimangono invariate le detrazioni nella misura prevista dalle vigenti disposizioni. (Omissis). 00A5435

COMUNE DI CUGGIONO
(Cuggiono) Il comune di CUGGIONO (provincia di Milano) ha adottato, il25 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2000, nella misura di cui al prospetto seguente, le aliquote per l'applicazione dell'Imposta Comunale degli Immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; a) unita' immobiliari ad abitazione principale - Aliquota 4,7 per mille e pertinenze (box e cantina); Terreni agricoli - Aliquota 4,7 per mille; Altri immobili - Aliquota 5,5 per mille; Aree fabbricabili - Aliquota 5,5 per mille. 2. di determinare ai sensi dell'art. 8, comma 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, per l'anno 2000, le detrazioni d'imposta come abitazione principale dei soggetti passivi percettori di redditi INPS (pensionati, cassintegrati, persone in mobilita') aventi reddito complessivo annuo, del nucleo familiare dimorante abitualmente nell'immobile, riferito all'anno 2000 inclusi gli eventuali redditi soggetti a ritenute alla fonte o comunque non compresi nella dichiarazione annuale dei redditi, non superiore ai seguenti valori.

Numero componenti

Nucleo familiare Importo lire
1 10.000.000
 
2 16.500.000
3 21.200.000
4 25.300.000
5 29.500.000
6 33.400.000
7 e oltre 37.300.000

Detrazione L. 250.000 b) di stabilire che ai sensi dell'art. 3 comma 55 modificato dall'art. 8 del decreto legislatvo 30 dicembre 1992, n. 504 dall'imposta dovuta per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e ai soci di cooperative edilizie a proprieta' indivise si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare L. 200.000, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale condizione. 3. di dare atto che ai sensi del comma 1 dell'art. 8 del decreto legislatvo n. 504/1992, come sostituito dall'art. 3 comma 55 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, l'imposta sara' ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitati e di fatto non utilizzati limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni, da accertarsi con le modalita' previste dal medesimo comma. (Omissis). 00A5436

COMUNE DI CUPELLO
(Chieti) Il comune di CUPELLO (provincia di Chieti) ha adottato, il 30 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di confermare, (Omissis), le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili gia' in vigore per l'anno 1999 giusta deliberazione n. 11 del 12 marzo 1999 e precisamente: nella misura del 5 per mille dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000; nella misura del 6 per mille l'aliquota per gli alloggi sfitti e non locati; nella misura del 7 per mille per i fabbricati inagibili non ristrutturati; nella misura del 3 per mille l'aliquota a favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o al recupero di sottotetti, cosi' come previsto dall'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449; 2. di fissare in L. 200.000 la detrazione dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, il tutto in base al dispositivo deIl'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni. (Omissis). 00A5437

COMUNE DI CUPRA MONTANA
(Ancona) Il comune di CUPRA MONTANA (provincia di Ancona) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). per l'anno 2000 determinare nella misura del 5,90 per mille, l'aliquota delI'imposta comunale immobiliare sull'abitazione principale e del 7 per mille per tutti gli immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati e per le pertinenze iscritte distintamente in catasto; confermare la detrazione d'imposta abitazione principale nella misura di L. 200.000; di elevare a L. 270.000 la detrazione per abitazione principale per i seguenti soggetti: pensionati ultra sessantacinquenni che non possiedono nel territorio nazionale altre unita' immobiliari oltre l'abitazione principale e il cui reddito familiare derivi unicamente da pensione sociale (assegno sociale); di stabilire che la maggiore detrazione e' subordinata alla presentazione entro il 30 giugno 2000, di idonea richiesta, da effettuarsi al comune, attestante il possesso dei requisiti; di determinare l'aliquota del 4 per mille per i soggetti passivi che effettuano interventi finalizzati al recupero di unita' immobiliari o inabitabili ubicate nei centri storici cosi' come delimitati dal PRG vigente. (Omissis). 00A5438

COMUNE DI DALMINE
(Bergamo) Il comune di DALMINE (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di confermare le aliquote dell'Imposta Comunale sugli Immobili e le "detrazioni, per l'anno 2000, come di seguito indicato: unita' immobiliari adibite ad abitazione principale e pertinenze (limitatamente ad una): 4,75 per mille; Ogni altro immobile diverso dalla abitazione principale e/o posseduto in aggiunta all'abitazione principale: 5 per mille; Riduzioni: come previste dalla legge; Detrazioni: viene confermato l'importo di L. 240.000 quale detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale. Resta inteso che tale detrazione si applica anche alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi Case Popolari. 2. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. (Omissis) 00A5439

COMUNE DI DELLO
(Brescia) Il comune di DELLO (provincia di Brescia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). Art. 1. Per l'anno 2000 l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nel Comune di Dello e' applicata con le seguenti aliquote: Aliquota ordinaria: 6,5 per mille; abitazione principale: 5 per mille; Immobili appartenenti ad enti senza scopo di lucro: 4 per mille. Art. 2. Fermo restando la detrazione di legge di L. 200.000 per la prima casa, per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, viene concessa una maggiore detrazione di L. 320.000, sull'unica casa di abitazione, ai cittadini aventi i seguenti requisiti: proprietari dell'unica casa di abitazione classificata nelle seguenti categorie A2, A3, A4, A5, A6; reddito familiare netto anno 1999 nel limite annuo cosi' definito: per una persona L. 13.000.000; per due persone L. 16.340.000; per tre persone L. 20.980.000; per quattro persone L. 24.520.000; per cinque persone L. 29.520.000; per sei persone L. 33.400.000; oltre sei persone L. 37.600.000. Il reddito da considerare e' quello netto ai fini IRPEF del nucleo di convivenza familiare detratto del 50% della spesa di affitto o del mutuo dell'unica casa di abitazione, nonche' degli oneri, documentati, sostenuti per l'assistenza a minori portatori di handicap o agli anziani invalidi. Art. 3. La maggiore detrazione di L. 320.000 e' assegnata entro il limite di valore catastale dell'abitazione di proprieta' di L. 80.000.000. Questa viene concessa dietro richiesta scritta del contribuente, che ne comprovi il diritto, con idonea documentazione o, in alternativa, mediante autocertificazione sostitutiva ai sensi di legge. (Omissis). 00A5440

COMUNE DI DERUTA
(Perugia) Il comune di DERUTA (provincia di Perugia) ha adottato, il 26 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2000 le aliquote d'imposta e le detrazioni e agevolazioni I.C.I. determinate con la deliberazione consiliare n. 17 del 26 marzo 1999. (Omissis). 1. di confermare per l'anno 1999 l'aliquota della imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 504 nella misura del 5 per mille, con detrazione di L. 200.000, sulla abitazione principale e del 5,5 per mille l'aliquota sugli altri fabbricati e aree per i motivi sopraesposti; 2. di stabilire all'1 per mille l'aliquota sugli immobili oggetto di interventi di recupero nei centri storici che non siano assegnatari di contribuzioni pubbliche per il recupero per un periodo di tre anni dalla fine dei lavori, a parziale modifica di quanto previsto dall'ultimo periodo di cui all'art. 6, comma 5, del vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'I.C.I. (Omissis). 00A5441

COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA
(Brescia) Il comune di DESENZANO DEL GARDA (provincia di Brescia) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di determinare, per l'anno 2000, l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I nella misura del 5,75 per mille; 2) di determinare l'aliquota ridotta al 4 per mille; per le persone fisiche e per i soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale; per le pertinenze limitatamente a una per ciascuna categoria classificate o classificabili nelle categorie C/2, C/6, C/7; ai sensi dell'art. 3, comma 56, della legge n. 662/1996 (cosidetta finanziaria 97); per i cittadini non residenti nel territorio dello stato, si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o usufrutto in italia, a condizione che non risulti locata; 3) viene considerato adibito ad abitazione principale e si applica pertanto l'aliquota agevolata del 4 per mille agli immobili posseduti a titolo di proprieta' o usufrutto da anziani o disabili che hanno trasferito la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che lo stesso immobile non risulti affittato, ai sensi dell'art. 1, comma 4-ter del decreto legislativo 23 gennaio 1993 n. 16 convertito con modificazioni della legge 24 marzo 1993 n. 75; 4) di determinare nella misura del 7 per mille l'aliquota per le aree fabbricabili, nonche' agli alloggi non concessi in locazione, ad uso abitazione principale; 5) gli alloggi concessi in locazione con i requisiti previsti dal vigente regolamento art. 6, comma 4, (utilizzato per abitazione principale e con contratto registrato) e quelli concessi in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado e utilizzati come abitazione principale pagano l'aliquota ordinaria del 5,75 per mille; 6) di determinare in L. 400.000 la detrazione per l'abitazione principale, intendendo per abitazione principale tutte le fattispecie descritte sub 2. (Omissis). 00A5442

COMUNE DI DIAMANTE
(Cosenza) Il comune di DIAMANTE (provincia di Cosenza) ha adottato, il 9 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). Di confermare, per l'anno d'imposta 2000, le seguenti aliquote I.C.I.:
aliquota del 5 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale nelle quali gli aventi diritto dimorano abitualmente e possedute da persone fisiche aventi residenza nel comune di Diamante - detrazione lire 200.000;
aliquota del 7 per mille per tutti gli alloggi a disposizione non locati;
aliquota del 6,30 per mille per i terreni agricoli, le aree fabbricabili e fabbricati diversi da quelli a civile abitazione, per gli alloggi locati con contratto registrato a soggetti che li utilizzano come dimora abituale. (Omissis). 00A5443

COMUNE DI DIANO D'ALBA
(Cuneo) Il comune di DIANO D'ALBA (provincia di Cuneo) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di determinare per l'anno 2000 le seguenti aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (l.C.l.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:
a) 5,5 per mille per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, intendendo tale solo quella che il soggetto passivo (proprietario o titolare del diritto di usufrutto, uso o abitazione sull'immobile) residente nel comune di Diano d'Alba, occupa direttamente a scopo abitativo e per la quale spetta la detrazione di L. 200.000, unitamente alle pertinenze individuate in numero due autorimesse per ogni abitazione principale;
b) 6 per mille per gli altri immobili e per terreni. (Omissis). 00A5444

COMUNE DI DRESANO
(Milano) Il comune di DRESANO (provincia di Milano) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di fissare per il 2000 le seguenti aliquote d'imposta comunale degli immobili (I.C.I.): aliquota 5 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazioni principali oltre le altre unita' immobiliari diverse dalle precedenti; aliquota 9 per mille per le abitazioni sfitte da almeno 2 anni come previsto dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431 art. 2 comma 4o; 2. di dare atto che la detrazione per l'abitazione principale, ad eccezione dei casi previsti nel Regolamento I.C.I., viene fissata in L. 200.000; 3. di dare atto che vengono considerate come l'abitazione principale le pertinenze quali cantine, box, posti macchina coperti e scoperti e percio' per l'anno 2000 l'aliquota da applicare e' il 5 per mille. (Omissis). 00A5445

COMUNE DI DUNO
(Varese) Il comune di DUNO (provincia di Varese) ha adottato, il 19 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di determinare l'aliquota di applicazione dell'I.C.I. per l'anno 2000 nella misura del 5 (cinque) per mille e la detrazione per la prima casa nella misura di lire 200.000. (Omissis). 00A5446

COMUNE DI ERBEZZO
(Verona) Il comune di ERBEZZO (provincia di Verona) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di determinare per l'anno 2000, l'aliquota della imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 7 per mille (sette per mille) commisurata sul valore degli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente sul territorio comunale di Erbezzo; 2) di mantenere invariata, rispetto allo scorso anno, e pertanto determinata in L. 200.000 la detrazione per la prima abitazione; 3) di confermare, per l'esercizio finanziario 2000, l'applicazione della addizionale comunale IRPEF stabilita nella percentuale dello 0,2% con deliberazione di Consiglio comunale n. 11 del 18 marzo 1999; 4) di dare atto che la presente deliberazione non viene sottoposta al controllo preventivo di legittimita' da parte del CO.RE.CO. sezione di Verona, secondo quanto disposto dall'art. 17 - comma 33 della leggen. 127/1997. (Omissis). 00A5447

COMUNE DI ERCOLANO
(Napoli) Il comune di ERCOLANO (provincia di Napoli) ha adottato, il 29 ottobre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) aliquota da applicare per le unita' immobiliari possedute da persone fisiche avente residenza nel comune e direttamente adibite ad abitazione principale, per le unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari, per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari, nonche' per le abitazioni locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale: aliquota del 6 per mille; 2) aliquota da applicare ai soggetti passivi, per le unita' immobiliari ad uso abitazione che stipulano contratti di occupazioni agevolati di cui alla legge n. 431 del 9 dicembre 1998 e D.M., a seguito dell'accordo territoriale per la citta' di Ercolano approvato in data 8 ottobre 1999 tra il comune ed i rappresentanti di categoria: aliquota del 4 per mille; 3) aliquota da applicare ai soggetti passivi, per le unita' immobiliari ad uso abitazione, dagli stessi posseduta in aggiunta all'abitazione principale o locate a condizione che non rientrino fra quelle di cui all'ultimo periodo del precedente punto 1): aliquota del 7 per mille; 4) aliquota da applicare ai soggetti passivi per gli immobili posseduti e non locati: aliquota del 7 per mille; 5) aliquota da applicare ai soggetti passivi per gli immobili diversi dalle abitazioni, per i terreni agricoli e/o aree fabbricabili: aliquota del 6 per mille; 6) aliquota da applicare agli enti non avente scopo di lucro: aliquota 6 per mille; 7) dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale come avvenuto per il 1999, verranno detratte L. 300.000 anche per il 2000, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si e' protratta tale destinazione. Tale detrazione per l'anno 2000 relativamente alle unita' immobiliari adibite ad abitazioni principale dal soggetto passivo, il cui reddito del nucleo familiare non risulti superiore a quello di seguito indicato, classificate nelle categorie A/2, A/3, A/4, A/5 e A/6, sara' elevata: L. 350.000 per gli immobili il cui valore catastale e' inferiore a L. 95.000.000;

LIMITI DI REDDITO
Componenti nucleo familiare Limiti di reddito 1 persona L. 17.156.000 2 persone L. 24.276.000 3 persone L. 29.988.000 4 persone L. 35.700.000 5 persone L. 39.984.000 6 persone L. 44.268.000 7 persone L. 48.552.000 8 persone L. 52.836.000 9 persone L. 57.120.000 10 persone L. 61.434.000 11 persone L. 65.688.000

stabilire inoltre che per beneficiare dell'ulteriore detrazione l'interessato dovra' presentare domanda su apposito modello (Allegato 1), pena la nullita' della stessa all'Ufficio tributi comunale entro e non oltre il 31 maggio 2000, corredata dalla documentazione fiscale riferiti ai redditi percepiti nell'anno 1999. Il reddito considerato sara' l'imponibile IRPEF, al netto degli oneri fiscalmente deducibili, diminuito dell'imposta sul reddito (IRPEF); 8) stabilire la priorita' del controllo per i soggetti passivi che beneficeranno dell'ulteriore detrazione cosi' come indicato nei precedenti punti 6 e 7 ai sensi dell'art. 12 del vigente regolamento in materia di imposta comunale sugli immobili. (Omissis). 00A5448

COMUNE DI FALERONE
(Ascoli Piceno) Il comune di FALERONE (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato, il 25 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di stabilire per l'anno 2000 l'articolazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobiliare (I.C.I.), a suo tempo istituita in attuazione dell'art. 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come segue: a) aliquota del 5,2 per mille per l'abitazione principale - detrazione lire 200.000; b) aliquota del 6,5 per mille per gli alloggi non locati, considerando per tali l'immobile ad uso abitativo privi di residenza tenuti a disposizione dal proprietario; c) aliquota del 5,8 per mille per gli immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale e alle unita' immobiliari ad uso abitativo non locate; 2) di quantificare, in via provvisoria, la complessiva entrata derivante dall'applicazione delle suddette aliquote e dalle agevolazioni previste dal regolamento, adottato con deliberazioni di Consiglio comunale n. 25 del 4 maggio 1999 e n. 41 del 29 settembre 1999, per l'anno 2000 in L. 520.000.000. (Omissis). 00A5449

COMUNE DI FARA IN SABINA
(Rieti) Il comune di FARA IN SABINA (provincia di Rieti) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di applicare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2000 come segue: aliquota del 4.80 per mille per l'abitazione principale cosi' come individuata all'art. 7 del vigente Regolamento dell'imposta, ad esclusione di quelle di cui alla lettera d); aliquota del 5.50 per mille per le abitazioni principali di cui alla lettera d) del regolamento locate con contratto registrato a soggetto che la utilizza come abitazione principale; aliquota del 6.50 per mille per tutti gli altri immobili. (Omissis). 00A5450

COMUNE DI FARRA D'ALPAGO
(Belluno) Il comune di FARRA D'ALPAGO (provincia di Belluno) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare le seguenti aliquote di imposta comunale sugli immobili da applicare alle unita' immobiliari ed aree fabbricabili site nel comune di Farra d'Alpago per l'anno 2000: Aliquota ordinaria: 6 per mille; categoria immobiliare: tutti gli immobili soggetti ad imposta che non rientrino nelle categorie diversamente specificate; Aliquota: Agevolata: 1,5 per mille; categoria immobiliare: unita' immobiliari che sono oggetto di interventi di recupero localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti, cosi' come specificato dall'art. 1 della legge 27 dicembre 1997 n. 449, per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori; Aliquota agevolata: 5 per mille; categoria immobiliare: 1) unita' immobiliari adibite ed abitazione principale e proprie pertinenze (cantine, box garage, soffitte, ripostigli), ancorche' autonomamente iscritte in catasto. L'assimilazione opera sia ai fini dell'aliquota che della detrazione 2) unita' immobiliari di proprieta' o in usufrutto di anziani o disabili, i quali abbiano acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. Detrazione:
detrazione di imposta di L. 200.000, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. L'agevolazione dell'assimilazione si traduce nella possibilita' di detrarre dall'imposta dovuta per le pertinenze la parte della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale. Aliquota ordinaria: 6 per mille; categoria immobiliare: aree edificabili. Aliquota superiore all'ordinaria: 6.5 per mille; categoria immobiliare: unita' immobiliari che non risultino locate. 2. di equiparare ad abitazione principale l'unita' immobiliare di proprieta' o in usufrutto di anziani o disabili, i quali abbiano acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, ai sensi dell'articolo 3 com-ma 56 legge n. 662/1996, applicando alle stesse unita' l'aliquota del5 per mille e la detrazione di L. 200.000, dando cosi' atto alle disposizioni regolamentari di cui agli articoli 6, comma 2, lett. a) punto 4) e 8, co. (Omissis). 00A5451

COMUNE DI FELIZZANO
(Alessandria) Il comune di FELIZZANO (provincia di Alessandria) ha adottato, il 16 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di stabilire per l'anno 2000, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che (Omissis), saranno applicate in questo comune: aliquota fissa del 4 per mille per terreni e fabbricati; aliquota fissa del 6 per mille per gli insediamenti industriali con esclusione di quelli artigiani. Le imprese artigiane dovranno essere iscritte nel relativo Albo. (Omissis). 00A5452

COMUNE DI FIASTRA
(Macerata) Il comune di FIASTRA (provincia di Macerata) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di determinare, anche per l'anno 2000, l'aliquota ordinaria I.C.I. nella misura del 5,5 per mille; di fissare un'aliquota ridotta al 5 per mille, ai sensi dell'art. 8 comma 3 del decreto legislativo 30 dicembre 11992, n. 504, come sostituito dal-I'art. 3, comma 53 della legge n. 662/1996, in favore di: persone fisiche per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale; unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari; alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi delle case popolari. di dare atto che la detrazione dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale viene fi'ssata neIIa misura di L. 200.000. (Omissis). 00A5453

COMUNE DI FIESOLE
(Firenze) Il comune di FIESOLE (provincia di Firenze) ha adottato, il 17 gennaio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di stabilire, per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli Immobili (l.C.l.) nelle seguenti misure: a) unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e come tale definita e considerata dall'art. 8, commi 2 e 3, del vigente regolamento comunale in materia di l.C.l., 5,8 per mille; b) unita' immobiliari destinate ad uso abitativo, non locate, per le quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni, 9 per mille c) immobili diversi da quelli di cui alle precedenti lettere a) e b), 7 per mille 2. di confermare, per l'anno 2000, la detrazione d'imposta (l.C.l.) per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, di cui all'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992, nella misura di L. 200.000 (duecentomila). (Omissis). 00A5454

COMUNE DI FIUMALBO
(") Il comune di FIUMALBO (provincia di Modena) ha adottato, il 22 gennaio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 3. di riconfermare per l'anno di imposta 2000, l'aliquota I.C.I. del 6 per mille, nonche' la detrazione sull'I.C.I. prevista per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale in L. 250.000. (Omissis). 00A5455

COMUNE DI FIUMEFREDDO BRUZIO
(Cosenza) Il comune di FIUMEFREDDO BRUZIO (provincia di Cossenza) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. (Omissis). 2. l'imposta comunale sugli immobili per il 2000, e' determinata come segue: a) conferma dell'aliquota del 6,50 per mille per le abitazioni principali, intendendo tali le unita' immobiliari di fatto abitate per un periodo continuativo, nel corso dell'anno, superiore ad otto mesi; b) aliquota del 7 per mille per le altre abitazioni ed aree fabbricabili; c) detrazione di L. 300.000 per le abitazioni principali di cui alla precedente lett. a); d) riduzione della tariffa al 50% per i fabbricati dichiarati inagibili ed inabitabili. (Omissis). 00A5456

COMUNE DI FLUMERI
(Avellino) Il comune di FLUMERI (provincia di Avellino) ha adottato, il 24 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) determinare, (omissis) per l'anno 2000, le aliquote I.C.I. come da prospetto che si allega sotto la lettera "A" (Omissis); 2. di fissare, per l'anno 2000, la detrazione per le unia' immobiliari adibite ad abitazione principale a L. 200.000 annue; (Omissis).
Allegato A
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI
SEGNALAZIONE ALIQUOTE Anno 2000 - (L. 24 ottobre 1996 n. 556 - L. 23 dicembre 1996 n. 662)

=====================================================================
Componenti il nucleo | | familiare: pensionati, | |
coniuge a carico | |
pensionato, portatore | |
di handicap, anziani | |
non autosufficienti, | |
disoccupati, | |
cassintegrati. | Reddito massimo |Ulteriore detrazione =====================================================================
1 | L. 12.000.000 | L. 250.000 ---------------------------------------------------------------------
1 | L. 21.000.000 | L. 150.000 ---------------------------------------------------------------------
2 | L. 21.000.000 | L. 250.000 ---------------------------------------------------------------------
2 | L. 25.000.000 | L. 200.000 ---------------------------------------------------------------------
2 o più | L. 30.000.000 | L. 100.000 ---------------------------------------------------------------------
| L. 30.000.000 più | Da lavoro dipendente 2 | L. 2.500.000 per ogni |
o più componenti | familiare a carico | L. 250.000 c,c,c,c; N. ordine (1) ^ Delibera (2) ^ Aliquota (3) ^ Riferita a: (4) 1 ^ ^ ^ Ordinaria 2 ^ ^ cinque ^ Abitazione principale 3 ^ ^ cinque ^ Abitazione principale anziani o disabili art. 3 - comma 56 L. 23 dicembre 1996 n. 662 4 ^ ^ cinque ^ Abitazione locate utilizz. come abitazione principale art. 4 - comma 1 L. 24 ottobre 1996 n. 556 5 ^ ^ sette ^ Immobili diversi da abitazioni (specificare) Immobili a destinazione speciale - gruppo D 6 ^ ^ cinque ^ Alloggi non locati 7 ^ ^ cinque ^ Enti senza scopo di lucro (specificare) 8 ^ ^ cinque ^ Fabbricati realizzati per la vendita e non venduti art. 3 - c. 55 L. 23 dicembre 1996 n. 662 9 ^ ^ cinque ^ Abitazioni possedute in aggiunta all'abitazione principale =====================================================================
Componenti il nucleo | | familiare: pensionati, | |
coniuge a carico | |
pensionato, portatore | |
di handicap, anziani | |
non autosufficienti, | |
disoccupati, | |
cassintegrati. | Reddito massimo |Ulteriore detrazione =====================================================================
1 | L. 12.000.000 | L. 250.000 ---------------------------------------------------------------------
1 | L. 21.000.000 | L. 150.000 ---------------------------------------------------------------------
2 | L. 21.000.000 | L. 250.000 ---------------------------------------------------------------------
2 | L. 25.000.000 | L. 200.000 ---------------------------------------------------------------------
2 o più | L. 30.000.000 | L. 100.000 ---------------------------------------------------------------------
| L. 30.000.000 più | Da lavoro dipendente 2 | L. 2.500.000 per ogni |
o più componenti | familiare a carico | L. 250.000

(Omissis). 00A5457

COMUNE DI FOGGIA
(Foggia) Il comune di FOGGIA ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. (Omissis); 2. di determinare le seguenti aliquote differenziate e detrazione: aliquota ordinaria: 5,5 per mille; aliquota agevolata ex legge 431/1998: 4 per mille; alloggi sfitti: 7 per mille; detrazione per abitazione principale: L. 300.000. (Omissis). 00A5458

COMUNE DI FOGLIANISE
(Benevento) Il comune di FOGLIANISE (provincia di Benevento) ha adottato, il 31 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di confermare l'aliquota I.C.I. del 6 per mille per l'anno 2000, con la detrazione di L. 240.000 per la prima casa. (Omissis). 00A5459

COMUNE DI FOGLIANO REDIPUGLIA
(Gorizia) Il comune di FOGLIANO REDIPUGLIA (provincia di Gorizia) ha adottato, il 21 febbraiio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2000, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 6 per mille su fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio e' diretta l'attivita' d'impresa; 2. di determinare per l'anno 2000 le seguenti detrazioni: L. 200.000 per unita' immobiliari adibite ad abitazione principale: fino a L. 500.000 per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale per i casi segnalati dai servizi sociali. (Omissis). 00A5460

Comune di FOLLO
(La Spezia) Il comune di FOLLO (provincia di La Spezia) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di determinare per l'anno 2000 le aliquote I.C.I. come segue: a) aliquota ordinaria 7 per mille; b) aliquota ridotta, ex art. 4 decreto-legge n. 437/1996 5,5 per mille per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale; c) aliquota ridotta ex art. 2 legge n. 431/1998, 6 per mille per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni definite negli accordi in sede locale fra le organizzazioni della proprieta' edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative; d) aliquota maggiorata all'8 per mille per le unita' immobiliari non locate ai sensi dell'art. 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 per i comuni di cui al decreto legge 30 dicembre 1988, n. 551 convertito nella legge 21 febbraio 1989. 2) di elevare la detrazione dell'imposta di L. 200.000 prevista per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, a L. 500.000 per i soggetti che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 11 del regolamento comunale I.C.I. (Omissis). 00A5461

Comune di FOLLONICA
(Grosseto) Il comune di FOLLONICA (provincia di Grosseto) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. Di determinare per l'anno 2000 le aliquote e le detrazioni dell'imposta comunale sugli immobili nelle seguenti misure: aliquota ordinaria 7 per mille; aliquota riservata alla unita' immobiliari adibite ad abitazione principale 5,5 per mille; di determinare in lire 300.000 la detrazione spettante alle unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale; di escludere dai benefici di cui al precedente punto, riconoscendo pertanto la sola detrazione di lire 200.000, ai soggetti passivi aventi immobili classificati catastalmente alle categorie A1 (abitazioni tipo signorile), A8 (abitazioni in ville), A9 (costruzioni di particolare pregio storico ed artistico); di considerare direttamente adibita ad abitazione principale, e quindi soggetta ai benefici sia dell'aliquota ridotta che delle detrazioni, l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; (Omissis). 00A5462

Comune di FONTANIGORDA
(Genova) Il comune di FONTANIGORDA (provincia di Genova) ha adottato, il 26 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di recepire integralmente il dettato della deliberazione giuntale n. 7 del 19 gennaio 2000, esecutiva, approvandola e riconfermandola in ogni suo punto a mezzo del presente deliberato, con la quale viene determinata l'aliquota I.C.I. per l'esercizio finanziario 2000, indistintamente, in ragione del 6 per mille, senza casistiche o diversificazione alcuna, eccezion fatta per quanto previsto dall'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, limitatamente agli interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili, nel qual caso viene applicata l'aliquota agevolata determinata in ragione del 4 per mille sugli immobili oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori, e con la quale, altresi', vengono determinate indistintamente le detrazioni minime previste conformemente a quanto disposto dalla legge dello Stato in materia, ovvero consentendo esclusivamente la detrazione di cui all'art. 3, comma 55, punto 2, della legge n. 662/1996, in ragione di L. 200.000 per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale. (Omissis). 00A5463

Comune di FORANO
(Rieti) Il comune di FORANO (provincia di Rieti) ha adottato, il 31 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di determinare come segue le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000: a) aliquota ordinaria del 7 per mille per tutti gli immobili diversi dalle unita' immobiliari destinate ad abitazioni principali. b) aliquota del 4 per mille per le unita' immobiliare destinate ad abitazione principale, cosi' come definita nel Regolamento comunale, nei seguenti casi:
I. abitazione di proprieta' del soggetto passivo;
II. abitazione concessa in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari (parenti fino al 3o grado ed affini fino al 2o grado);
III. abitazione posseduta a titolo di proprieta' od usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di' ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. 2) Di fissare nella misura di L. 500.000 la detrazione per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo, cosi' come definite al precedente punto 1. (Omissis). 00A5464

Comune di Force
(Ascoli Piceno) Il comune di FORCE (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di confermare l'aliquota d'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000 nella misura unica del 6 per mille; 2. di stabilire la detrazione unica per l'abitazione principale nella misura di L. 200.000. (Omissis). 00A5465

Comune di Formello
(Roma) Il comune di FORMELLO (provincia di Roma) ha adottato, il 21 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di confermare, come previsto dal decreto legislativo n. 504/1992, l'aliquota I.C.I. del 5 per mille per l'anno 2000; 2. di elevare, per l'anno 2000, la detrazione per l'abitazione principale da L. 200.000 a L. 400.000 per le seguenti categorie: A) portatori di handicap: i nuclei familiari con almeno un convicente disabile con invalidita' non inferiore al 75%, risultante dal certificato di riconoscimento dell'invalidita' civile rilasciato dalle competenti strutture pubbliche, con reddito complessivo, per l'anno 1999, riferito all'intero nucleo familiare, non superiore a L. 26.730.600; B) pensionati: i pensionati che al 1o gennaio 2000 hanno compiuto 65 anni d'eta', il cui reddito familiare, per l'anno 1999 non superi L. 17.820.400; C) famiglie numerose: nucleo familiare al 1o gennaio 2000 composto da sei o piu' persone, con un reddito totale, riferito all'anno 1999, non superiore a L. 78.000.000. Possesso del solo appartamento abitato ed eventuale annesso garage o box quale unica proprieta' immobiliare del contribuente al 1ogennaio 2000. Nel caso in cui l'appartamento e' abitato a titolo del diritto di usufrutto, il contribuente non deve avere nessuna proprieta' immobiliare; D) cassa integrati: i non occupati che hanno perso le indennita' di cassa integrazione o di mobilita' nel corso dell'anno precedente che hanno un reddito del nucleo familiare che non superi, per l'anno 1999, L. 17.820.400; E) giovani sposti: nucleo familiare al 1o gennaio 2000 composto da giovani sposi, con o senza prole che abbiano contratto matrimonio nell'anno precedente al periodo d'imposta vigente e che siano divenuti proprietari di prima casa e che abbiano un reddito riferito al nucleo familiare complessivamente non superiore a L. 50.000.000, la stessa detrazione spetta alle coppie che nello stesso periodo abbiano riconosciuto figli naturali e che si trovino nelle stesse condizioni reddituali. La domanda di detrazione, deve essere compilata su apposito modulo, distribuito gratuitamente presso la sede comunale e riconsegnata al protocollo entro il 31 dicembre di ogni anno. Alla domanda devono essere allegati i certificati che attestano le condizioni per aver diritto alla detrazione o, in alternativa, certificazione sostitutiva da redigersi su carta semplice; 3. di ridurre dell'80%, fino ad un massimo annuo di L. 1.000.000, l'imposta comunale sugli immobili per chi restaura intere facciate o sostituisce tutti gli infissi esterni di immobili siti nel centro urbano. La suddetta riduzione spetta per ogni fabbricato cosi' come definito ai fini dell'applicazione dell'I.C.I.. La riduzione spetta per un periodo d'imposta decorrente dalla prescritta autorizzazione e per una sola volta ogni dieci anni. Il comune, al termine del periodo d'imposta, procede al recupero coattivo dell'imposta non pagata qualora i lavori fossero terminati per cause imputabili al contribuente. (Omissis). 00A5466

Comune di Francavilla di Sicilia
(Messina) Il comune di FRANCAVILLA di SICILIA (provincia di Messina) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di confermare l'imposta comunale I.C.I. per l'anno 2000 nella misura del 6 per mille e la detrazione unica di L. 200.000 (duecentomila). (Omissis). 00A5467

Comune di Frattaminore
(Napoli) Il comune di FRATTAMINORE (provincia di Napoli) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). determinare per l'anno 2000 le aliquote I.C.I. nel modo seguente:
unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. Aliquota 5 per mille. Detrazione L. 200.000;
unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del parente, del soggetto passivo, in linea diretta di 1o grado (concessa in uso gratuito con scrittura provata registrata o dichiarazione sostitutiva di atto notorio). Aliquota 5 per mille;
tutte le altre unita' immobiliari. Aliquota 6 per mille. (Omissis). 00A5468

Comune di Frisanco
(Pordenone) Il comune di FRISANCO (provincia di Pordenone) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000 nelle seguenti misure:
4,5 per mille per le abitazioni principali;
6 per mille per gli altri immobili; 2) di stabilire, per l'abitazione principale, la detrazione di L. 300.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. (Omissis). 00A5469

Comune di Frosinone Il comune di FROSINONE ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) aliquote:
6 per mille - aliquota ordinaria;
7 per mille - abitazioni non locate da almeno due anni;
5 per mille - abitazione principale e pertinenze del proprietario o dei congiunti entro il 1o grado;
4 per mille a) unita' abitative locate ai sensi della legge n. 431/1998; b) le unita' immobiliari site nel centro storico, foglio catastale 64, comprendenti le seguenti vie: via S. Martino - Angeloni - Ara Priora - Battisti -Belvedere - V.lo del Boia - Borgo Osteria - Carbonaro - Cavour - Colle Tinello - Ferrarelli - Forma - Garibaldi - Giordano Bruno - Guglielmi - Minghetti - Moccia - Muro Rotto - Musa - Pagliare Bruciate - Paleario - Pescheria - Plebiscito - Rattazzi - Repubblica - Ricciotti - Rosati - V.lo Sabellico - Sella - XX Settembre - S. Simone; e piazze: Garibaldi - Ricciotti - Sella - Diamanti - S. Maria - Liberta' - Cairoli - Cavour - Paleaorio. L'aliquota ridotta per le unita' immobiliari foglio 64 e' dovuta al decadimento anche economico delle unita' immobiliari ivi ubicate, nonche' da notevoli lavori pubblici che causeranno riduzioni di commerciabilita' e disagi notevoli per la zona; 2) detrazioni:
abitazione principale del proprietario o dei congiunti entro il 1o grado, detrazione L. 200.000;
per le abitazioni principali di famiglie con presenza di componenti colpiti da invalidita' oltre il 90%, spetta una detrazione di L. 400.000. (Omissis). 00A5470

Comune di FURCI
(Chieti) Il comune di FURCI (provincia di Chieti) ha adottato, il 24 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di confermare anche per l'anno 2000 l'aliquota I.C.I. al 5 per mille. (Omissis). 00A5471

Comune di GABBIONETA BINANUOVA
(Cremona) Il comune di GABBIONETA BINANUOVA (provincia di Cremona) ha adottato, il 26 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2000 l'aliquota dell'I.C.I. che sara' applicata in questo comune nella misura unica del 5,50 per mille; 2. di confermare la detrazione per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale in misura unica pari a L. 200.000 rapportate ai periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionatamente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. (Omissis). 00A5472

Comune di GALLIATE
(Novara) Il comune di GALLIATE (provincia di Novara) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di approvare le aliquote dell'Imposta comunale sugli immobili a decorrere dall'anno 2000 nel modo seguente: aumento dell'aliquota per terreni agricoli, aree fabbricabili ed altri fabbricati al 6 per mille; mantenimento dell'aliquota per la prima abitazione al 5 per mille; mantenimento della detrazione per la prima abitazione a L. 300.000. (Omissis). 00A5473

Comune di GALLICANO
(Lucca) Il comune di GALLICANO (provincia di Lucca) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2000, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili come segue: aliquota del 5 per mille:
a) per l'abitazione nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale di godimento o di qualita' di locatario finanziario, ed i suoi familiari dimorano abitualmente;
b) per l'abitazione appartenente a cooperativa edilizia a proprieta' indivisa, adibita a dimora abituale del socio assegnatario;
c) per l'alloggio regolarmente assegnato dall'Istituto autonomo case popolari adibito a dimora abituale dell'assegnatario;
d) per l'abitazione posseduta da cittadino italiano residente all'estero per ragioni di lavoro, a condizione che non risulti locata o ceduta in comodato;
e) per l'abitazione posseduta a titolo di proprieta' o usufrutto da soggetto anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata;
f) per due unita' immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente, a condizione che venga comprovato che e' stata presentata all'UTE regolare richiesta di variazione ai fini dell'unificazione catastale delle unita' medesime. In tal caso, l'equiparazione all'abitazione principale decorre dalla stessa data in cui risulta essere stata presentata la richiesta di variazione;
g) per le pertinenze destinate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale. Si considerano pertinenze anche le unita' immobiliari iscritte in categoria catastale C/2 (depositi, cantine e simili), C/6 (stalle, scuderie, rimesse ed autorimesse) e C/7 (tettoie chiuse o aperte, soffitte e simili), che siano ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale e' sita l'abitazione principale ovvero ad una distanza non superiore a 30 metri lineari; aliquota del 6,5 per mille:
per tutti gli altri immobili; 2. di stabilire per l'anno 2000, in L. 200.000 la detrazione ordinaria per tutte le unita' immobiliari assoggettate all'aliquota del 5 per mille; 3. di applicare una maggiore detrazione, elevata, per l'anno 2000, da L. 200.000 a L. 500.000, limitatamente ai casi previsti alle lettere a), b), c) ed e) del precedente punto 1), per i proprietari ovvero titolari del diritto di uso di usufrutto o altro diritto reale di godimento che si trovino nelle seguenti condizioni: che siano pensionati che, alla data del 1o gennaio 2000 abbiano compiuto i 60 anni di eta'; che possiedano esclusivamente un'unica unita' immobiliare nel territorio comunale classificata o classificabile catastalmente nelle categorie A/2 (civile), A/3 (economica), A/4 (popolare), A/5 (ultrapopolare) e A/6 (rurale), oltre ad eventuali pertinenze; che appartengano ad un nucleo familiare, come risultante dal registro della popolazione residente, il cui reddito imponibile ai fini IRPEF, derivante unicamente da pensione, non superi complessivamente i seguenti importi annui lordi: nucleo familiare composto da n. 1 persona L. 12.000.000 (reddito anno 1999); nucleo familiare composto da n. 2 o piu' persone L. 21.000.000 (reddito anno 1999); che i beneficiari della maggiore detrazione siano i soli occupanti dell'abitazione (il proprietario, ovvero il titolare del diritto di usufrutto o altro diritto reale di godimento, puo' essere uno dei due coniugi o entrambi in percentuali uguali o diverse); che i beneficiari della maggiore detrazione non possiedano, oltre ai redditi di cui al precedente punto 3), altri redditi di qualsiasi natura anche non imponibili ai fini IRPEF; 4. di stabilire che la maggiore detrazione di cui al precedente punto 3) verra' concessa a chi presentera' la relativa richiesta, corredata da una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi della legge n. 15/1968 e successive modifiche delle condizioni economiche del nucleo familiare, conformemente al modello predisposto da responsabile d'imposta, entro la data del 31 maggio 2000, con impegno a produrre entro e non oltre il 31 luglio 2000 la dichiarazione reddituale relativa all'anno 1999, pena la revoca dei benefici richiesti. (Omissis). 00A5474

Comune di GALZIGNANO TERME
(Padova) Il comune di GALZIGNANO TERME (provincia di Padova) ha adottato, il 23 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di stabilire che l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) sara' applicata da questo comune per l'anno 2000 con le seguenti aliquote differenziate, in conformita' all'art. 4 del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 43: a) aliquota di ordinaria applicazione, salvo quanto previsto dalla lettera b) della presente delibera, nella misura del 5,5 per mille; b) aliquota ridotta, nella misura del 5 per mille da applicarsi nei confronti delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti in questo comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale. (Omissis). 00A5475

Comune di GAMBARA
(Brescia) Il comune di GAMBARA (provincia di Brescia) ha adottato, il 17 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di confermare, per l'anno 2000, l'aliquota che sara' applicata in questo Comune per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura unica del 6 per mille; 2) di fissare per l'anno 2000, ai sensi dell'art. 1 - comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, l'aliquota agevolata del 4 per mille a favore di proprietari che eseguano interventi volti aI recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati aI recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori"; 3) di elevare da L. 200.000 a L. 240.000 le detrazioni relative alla prima casa di ogni tipologia per la generalita' dei soggetti passivi dell'imposta, tale detrazione riguarda esclusivamente la prima casa e non e' estendibile alle pertinenze, cosi' modulata ai sensi dell'art. 30 - comma 12, della legge n. 488/1999; 4) sono beneficiari di ulteriore detrazione l.C.I. fino a L. 350.000 del tributo dovuto i soggetti passivi dell'imposta nella condizione di pensionati ultrassessantenni che siano proprietari di una sola abitazione comprensiva delle pertinenze (cantina, terrazzo, pensilina ecc.) di categoria catastale A2, o A3, o A4, o A5 o A6 il reddito del cui nucleo familiare non deve superare quello della seguente tabella: Tabella detrazioni I.C.I. fino a L. 350.000 del tributo dovuto per pensionati ultrassessantenni proprietari di abitazione principale di categoria catastale A2, A3, A4, A5 e A6 in base al numero ed al reddito del proprio nucleo familiare.

=====================================================================
Numero componenti nucleo familiare | Reddito annuo nucleo familiare =====================================================================
n. 1 | fino a L. 15.500.000
n. 2 | fino a L. 24.335.000
n. 3 | fino a L. 31.620.000
n. 4 | fino a L. 38.130.000

maggiorazione di o,35 per ogni ulteriore componente; maggiorazione di o,2 in caso di assenza del coniuge e di presenza di figli minori; maggiorazione di o,5 per ogni componente con handicap psicofisico permanente o di invalidita' superiore aI 66%; maggiorazione di o,2 per nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori svolgono attivita' di lavoro o di impresa. Il reddito sopraindicato per nucleo familiare e' da intendersi il reddito risultante dall'applicazione del regolamento comunale ISEE, approvato con deliberazione di C.C. n. 3 del 31 gennaio 2000, in fase di esame da parte dell'O.Re.Co. Per beneficiare della detrazione e' necessaria la presentazione all'Ufficio ragioneria, trenta giorni prima la scadenza della presentazione della denuncia dei redditi, di apposita domanda. La certificazione ISEE relativa alla richiesta dovra' essere prodotta entro i successivi trenta giorni. Sono fatte salve le conseguenze penali e civili a fronte di dichiarazioni non veritiere e mendaci, nonche' il diritto sulla privacy; 5) sono beneficiari di ulteriore detrazione I.C.I.: fino a L. 350.000 del tributo dovuto i soggetti passivi dell'imposta in oggetto nella cui famiglia vi sia presente un membro portatore di handicapp o invalido civile aI 100% e che siano proprietari di una sola abitazione comprensiva delle pertinenze, cantina, terrazzo, pensilina ecc., di categoria catastale A2, A3, A4, A5 e A6 indipendentemente dal reddito del nucleo familiare; fino a L. 500.000 deI tributo dovuto le coppie di diritto che, entro i primi tre anni di matrimonio, acquisiscano la proprieta' della prima casa ed abbiano un reddito non superiore a L. 60.000.000. La detrazione ha durata quinquennale dalla data di acquisto dell'immobile." Anche in tali ipotesi per beneficiare della detrazione e' necessario presentare apposita domanda all'ufficio ragioneria, trenta giorni prima la scadenza della presentazione della denuncia dei redditi. La certificazione ISEE relativa alla richiesta dovra' essere prodotta entro i successivi trenta giorni. Sono fatte salve le conseguenze penali e civili a fronte di dichiarazioni non veritiere e mendaci, nonche' il diritto sulla privacy. Nei caso di cumulo delle detrazioni di cui aI presente provvedimento dovra' considerarsi l'elevazione complessiva massima di detrazione, consentita dalle disposizioni vigenti, nell'importo di L. 500.000. (Omissis). 00A5476

Comune di Garbagna Novarese
(Novara) Il comune di GARBAGNA NOVARESE (provincia di Novara) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di determinare per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili che sara' applicata in questo comune nella misura unica del 5 per mille; di dare atto che dall'imposta dovura per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e del soggetto passivo si applica la detrazione prevista dal comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, cosi' come modificato dall'art. 3, comma 55 della legge n. 662/1996. (Omissis). 00A5477

Comune di Garbagnate Monastero
(Lecco) Il comune di GARBAGNATE MONASTERO (provincia di Lecco) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immoboli (I.C.I.) nella misura del 5 per mille confermando in tal senso la percentuale degli anni precedenti. (Omissis). 00A5478

Comune di Garzigliana
(Torino) Il comune di GARZIGLIANA (provincia di Torino) ha adottato, il 16 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di confermare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) valevole dal 1o gennaio 2000 e per l'intero eservizio 2000, come di seguito riportato:
aliquota unica ordinaria: 7 per mille; 2) di confermare in L. 200.000 la detrazione I.C.I. per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. Si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto. L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione. S'intende per pertinenza il garage o box o posto auto, la soffitta, la cantina, che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale e' sita l'abitazione principale. Sono considerate abitiazioni principali con conseguente applicazione dell'aliquota prevista ridotta od anche della detrazione per queste previste, quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, entro il terzo grado. E' considerata unita' immobiliare principale l'unita' posseduta a titolo di proprieta' o d'usufrutto da anziani o disabili che acquisicono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non sia locata. (Omissis). 00A5479

Comune di Gattatico
(Reggio Emilia) Il comune di GATTATICO (provincia di Reggio Emilia) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). le aliquote I.C.I. per l'anno 2000 cosi' distinte: 1 - aliquota ordinaria del 6 per mille:
da applicare a tutti gli immobili diversi da quelli indicati ai punti 2) e 3). Tra gli altri, rientrano:
a) unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, cioe' quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie e suoi familiari dimorano abitualmente e relative pertinenze classificate o classificabili nelle categorie catastali:
C/2 (cantina, soffitta) limitatamente ad una sola unita';
C/6 (garage) limitatamente a due unita';
C/7 (tettoia chiusa) limitatamente ad una unita', destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale (anche se non appartengono allo stesso fabbricato);
si intende per abitazione principale anche quella unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata;
b) immobili locati, concessi in uso gratuito e/o comodato e relative pertinenze cosi' come dettagliate al punto a): (art. 21, comma 18, 19 e 20 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 - dispone: obbligo di registrazione in termine fisso per i contratti di locazione e di affitto relativi a tutti i beni immobili esistenti nel territorio dello Stato); con contratto registrato a soggetto che li utilizza come prima abitazione; in uso gratuito e/o comodato a soggetti che la occupano quale loro abitazione principale;
per usufruire dell'aliquota di cui al punto 1) - (6 per mille) - i contribuenti che rientrano nel caso devono presentare entro il 20 dicembre 2000 all'Ufficio I.C.I. del comune la seguente documentazione: 1) autodichiarazione o documentazione idonea a dimostrare l'effettiva esistenza della locazione, del comodato e la costituzione da parte degli occupanti di un nucleo familiare autonomo ivi residente, (documentazione non dovuta se gia' esibita nel corso deI 1998/99 e sempreche' la situazione non ha subito nessuna modifica);
c) unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
d) gli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP;
e) fabbricati diversi dalle abitazioni;
f) aree fabbricabili;
g) terreni agricoli; (vedere, anche, punto 4) in appendice);
h) fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente nell'attivita' la costruzione e l'alienazione di immobili;
i) unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto in Italia dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato italiano adibita ad abitazione principale e non locata (art. 1, comma 4-ter, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993, n. 75); 2 - aliquota maggiorata del 7 per mille:
a) alloggi non locati, intendendosi per tali I'unita' immobiliare, classificata o classificabile nel gruppo catastale A (ad eccezione della categoria A/10), utilizzabile a fini abitativi, non tenuta a disposizione del possessore per uso personale diretto e nell'anno di imposizione, non locata ne' data in comodato a terzi, e relative pertinenze;
b) residenza secondaria o seconda casa, intendendosi per tale l'unita' immobiliare classificata o classificabile nel gruppo A (ad eccezione della categoria A/10), arredata ed idonea per essere utilizzata in qualsiasi momento e che il suo possessore (a titolo di proprieta' o di diritto reale di godimento o di locazione finanziaria) tiene a propria disposizione per uso diretto, stagionale o periodico o saltuario, avendo la propria abitazione principale in altra unita' immobiliare, in possesso o in locazione e relative pertinenze;
c) alloggi e relative pertinenze dati in uso gratuito a soggetti che non vi dimorano abitualmente; 3 - aliquota ridotta - 4 per mille:
famiglie con portatori dl handicap e/o grandemente invalido. Per usufruire dell'aliquota ridotta, e' necessario che l'appartamento adibito ad unita' abitativa sia al 1o gennaio 1999 l'unica unita' immobiliare di categoria catastale A/2 - A/3 - A/4 - A/5 - A/6, posseduta dal contribuente a titolo di proprieta', diritto di usufrutto, uso o abitazione (si comprendono anche le pertinenze). Il portatore di handicap o il grande invalido deve essere in possesso di attestato di invalidita' civile al 100%. Il reddito familiare fiscalmente imponibile e complessivo non deve essere superiore a L. 15.000.000 annui per un solo componente riferito all'anno 1999, si aggiungono L. 15.000.000 annui lordi per ogni componente oltre il primo. Per usufruire della aliquota ridotta e' necessario produrre all'ufficio tributi del comune entro il 20 dicembre 2000 apposita documentazione che dimostri lo stato d'inabilita' del soggetto, (documentazione non dovuta se gia' esibita nel corso del 1998/1999 e sempreche' la situazione non ha subito nessuna modifica). Compete al soggetto passivo, il cui nucleo familiare e' composto esclusivamente da due persone, ambedue di eta' non inferiore ai sessantacinque anni, proprietari di una sola abitazione (A/2 - A/3 - A/4 - A/5 - A/6), con un reddito complessivo annuo non superiore a 20 milioni. Per usufruire dell'aliquota di cui al punto 3), e' necessario produrre all'ufficio tributi del comune entro il 20 dicembre 2000 la seguente documentazione: (documentazione non dovuta se gia' esibita nel corso deI 1998/1999 e sempreche' la situazione non ha subito nessuna modifica);
stato di famiglia (producibile d'ufficio);
dichiarazione dei redditi dell'anno precedente (Mod. UNICO o ex Mod. 101/201). Compete anche per le unita' immobiliari locate a soggetti segnalati dal servizio sociale comunale, limitatamente all'abitazione e relative pertinenze concessa in locazione e per la quale il servizio sociale avra' valutato l'idoneita' dei locali; (per l'anno 2000, tale agevolazione, verra' concessa ai proprietari i cui locali saranno valutati idonei e risultanti dalla graduatoria stilata dal servizio sociale comunale); 4 - detrazione di L. 220.000. Si precisa che (ai sensi dell'art. 8, comma 2 del decreto legislativo n. 504/1992) la detrazione annua spettante per l'unita' immobiliare adibita a dimora abituale e' da rapportare ai mesi durante i quali sussiste la destinazione ad abitazione principale e deve essere suddivisa, in caso di piu' contribuenti dimoranti, in parti uguali tra loro. Oltre che per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale detrazione, anche per:
unita' immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprieta' indivise adibite ad abitazione principale di soci assegnatari;
alloggi regolarmente assegnati dagli IACP;
unita' immobiliare dei cittadini italiani (posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto in Italia) non residenti nel territorio dello Stato adibita ad abitazione principale a condizione che non risulti locata. Appendice Si precisa, inoltre, in ottemperanza al regolamento comunale sull'imposta I.C.I.:
1) all'art. 12, comma 2, si considerano validi i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri (anche qualora la dichiarazione presentata non sia congiunta) purche' la somma versata rispecchi la totalita' dell'imposta relativa all'immobile condiviso e sempreche' ne sia data comunicazione scritta al comune entro l'anno di effettuazione del versamento;
2) all'art. 12, comma 3, la norma precedente si applica anche per i versamenti effettuati con riferimento a periodi di imposta pregressi;
3) all'art. 8, comma 1, in caso di fabbricati in corso di costruzione, del quale una parte sia stata comunicata la fine dei lavori ovvero sia di fatto utilizzata, le unita' immobiliari appartenenti a tale parte sono assoggettate all'imposta quali fabbricati a decorrere dal momento di cui sopra. Conseguentemente. la superficie dell'area sulla quale e' in corso la restante costruzione, ai fini impositivi, e' ridotta in base allo stesso rapporto esistente tra la volumetria della parte gia' costruita ed autonomamente assoggettata ad imposizione come fabbricato;
4) all'art. 5 e ai fini di quanto disposto dagli articoli 2, comma 1, lettera b), e 9 del decreto legislativo n. 504/1992, la qualifica di coltivatore diretto e di imprenditore agricolo a titolo principale deve essere confermata dalla iscrizione negli appositi elenchi previsti all'art. 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, con assicurazione per invalidita', vecchiaia e malattia. Inoltre, il pensionato gia' iscritto negli elenchi suddetti, che continua la coltivazione del fondo, conserva la qualifica predetta. In ogni caso la forza lavorativa dei soggetti addetti alla coltivazione del fondo deve essere pari ad almeno un terzo di quella occorrente per le normali necessita' di coltivazione, e il reddito ricavato deve essere non inferiore al 50% del complessivo reddito imponibile IRPEF, al netto di quello di pensione, dichiarato per l'anno precedente e determinato senza far confluire in esso i trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attivita' svolta in agricoltura;
5) all'art. 20, comma 1 e ai fini di quanto disposto dall'art. 8, comma 1 del decreto legislativo n. 504/1992, l'imposta e' ridotta del 50% dei fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. L'inagibilita' o inabilita' deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile) superabile non con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensi' con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 31. comma 1.,lettere c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457 ed ai sensi del vigente regolamento edilizio comunale, (art. 20, comma 2). Si considerano, tuttavia, inagibili o inabitabili, purche' non utilizzati, gli immobili sottoposti ad interventi di manutenzione straordinaria di cui all'art. 31, comma 1, lettera b) della legge n. 457/1978, regolarmente autorizzate dal comune per il periodo decorrente dalla data di inizio dei lavori alla data di ultimazione degli stessi, ovvero, se precedente, alla data in cui il fabbricato e' utilizzato. In tal caso, dovra' essere presentata la denuncia (dichiarazione) relativa all'anno in cui si applica la riduzione. Si ritengono inabitabili o inagibili i fabbricati che si trovano nelle seguenti condizioni:
a) strutture orizzontali, solai e tetto compresi, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
b) strutture verticali (muri perimetrali o di confine), lesionati in modo da costituire pericolo a cose e persone, con rischi di crollo parziale o totale;
c) edifici per i quali e' stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino;
d) edifici che, per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza, non sono compatibili all'uso per il quale erano destinati;
e) edifici mancanti di infissi o non allacciati ad opere di urbanizzazione primaria. Il contribuente puo' certificare lo stato di inabitabilita' o di inagibilita' con dichiarazione sostitutiva rilasciata ai sensi della legge 4 agosto 1968, n. 15 e successive modificazioni;
6) all'art. 19, comma 3, resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano a essere unita' immobiliari distinte e separate a ogni altro effetto stabilito nel decreto legislativo n. 504/1992, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso decreto legislativo. Resta. altresi', fermo che la detrazione spetta soltanto per l'abitazione principale. (Omissis). 00A5480

Comune di Gerenzano
(Varese) Il comune di GERENZANO (provincia di Varese) ha adottato, il 21 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) determinare per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura unica del 4,5 per mille; 2) dare atto che la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e' pari a L. 200.000. (Omissis). 00A5481

Comune di GERMAGNO
(Verbano Cusio Ossola) Il comune di GERMAGNO (provincia di Verbano Cusio Ossola) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di determinare per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992 come segue: prima casa: 6 per mille; tutti gli altri immoboli: 6,5 per mille, in esecuzione al disposto dell'art. 6 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992 e successive modificazioni. (Omissis). 00A5482

Comune di GHISALBA
(Bergamo) Il comune di GHISALBA (provincia di Bergamo) ha adottato, il 9 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 2. di confermare per l'anno 2000 le tariffe per i tributi e servizi locali determinate dai provvedimenti precedendemente assunti dalla giunta comunale e dal consiglio comunale e di seguito riportati. a) I.C.I. - Conferma aliquota e detrazione d'imposta stabilita con deliberazione di giunta comunale n. 29/1997. (Omissis). 00A5483

Comune di GIACCIANO Con BARUCHELLA
(Rovigo) Il comune di GIACCIANO CON BARUCHELLA (provincia di Rovigo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di fissare per l'anno 2000, l'aliquota nella misura unica del 5,9 per mille per l'applicazione della imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992 e la detrazione di L. 200.000 per abitazione principale. (Omissis). 00A5484

Comune di GIFFONI SEI CASALI
(Salerno) Il comune di GIFFONI SEI CASALI (provincia di Salerno) ha adottato, il 26 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di riconfermare le aliquote I.C.I. diversificate per l'anno 2000 e specificatamente: 2) abitazione principale ed equiparate: 5,5 per mille; 3) terreni agricoli: 5,5 per mille; 4) immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale ed aree edificabili: 7 per mille; 5) detrazione per abitazione principale rapportata ad anno L. 200.000. (Omissis). 00A5485

Comune di GIOIA DEI MARSI
(L'AQUILA) Il comune di GIOIA DEI MARSI (provincia di L'Aquila) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di ridurre per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili dal 5 al 4 per mille. (Omissis). 00A5486

Comune di GIOVINAZZO
(Bari) Il comune di GIOVINAZZO (provincia di Bari) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. stabilire per l'anno 2000, le seguenti aliquote I.C.I.: a) il 4 per mille da applicare sul valore delle abitazioni principali possedute, a titolo di proprieta', o di altro diritto reale, da persone fisiche aventi residenza anagrafica nel comune di Giovinazzo ed alle abitazioni utilizzate dai soci assegnatari di cooperative a proprieta' indivisa, a condizione che i suddetti assegnatari siano residenti nel comune di Giovinazzo. E' considerata abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o usufrutto da anziani o disabili che aquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata (art. 3, comma 56, legge n. 662/1996). E' considerata parte integrante dell'abitazione principale, la pertinenza asservita all'abitazione principale, limitatamente ad unita' immobiliare con categoria catastale C/2 o C/6. L'esistenza da vincolo pertineziale deve essere comunicata all'ufficio tributi nel termine di scadenza del pagamento della prima rata dell'imposta, indicando ubicazione, identificativi catastali, categoria e rendita dell'immobile; b) il 4,5 per mille per le unita' immobiliari concesse in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni previste dalla legge n. 431 del 1998, nonche', dall'accordo territoriale in data 15 novembre 1999. Al fine del godimento del beneficio dell'aliquota agevolata, i soggetti passivi dell'imposta dovranno trasmettere all'ufficio tributi, nel termine di pagamento della prima rata dell'imposta, apposita comunicazione unitamente a copia del contratto di locazione, regolarmente registrato; c) il 5 per mille da applicare sul valore degli immobili diversi da quelli di cui ai punti a) e b) quali sono, a titolo esplicativo, seconde case, altri immobili, terreni agricoli ed aree fabbricabili; 2. confermare, per l'anno 2000, la detrazione di L. 200.000, o fino a concorrenza dell'imposta dovuta, per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo; 3. confermare, per l'anno 2000, l'elevazione della detrazione di cui al precedente n. 2 a L. 300.000, o fino a concorrenza dell'imposta dovuta, per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale da: nucleo familiare con convivente portatore di handicap al 100% il cui reddito complessivo, soggetto a tassazione ai fini IRPEF, non superi l'importo di L. 35.000.000 lordi annui, da documentarsi adeguatamente. Al fine di beneficiare della maggiore detrazione di cui al presente punto n. 3, i contributi dovranno trasmettere, nel termine di pagamento della prima rata dell'imposta comunale sugli immobili, apposita comunicazione all'ufficio tributi utilizzando, eventualmente, gli stampati disponibili presso lo stesso ufficio. (Omissis). 00A5487

Comune di GIULIANOVA
(Teramo) Il comune di GIULIANOVA (provincia di Teramo) ha adottato, il 18 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di confermare le aliquote approvate per l'anno 1999, per il calcolo dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000: a) 4,5 per mille per l'abitazione principale. Si considerano abitazioni principali:
1) l'abitazione in cui il soggetto passivo ha la propria dimora abituale, vi ha eletto la propria residenza ovvero il proprio domicilio qualora sia diverso dalla residenza;
2) l'abitazione concessa in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale entro il quartoº grado; la concessione in uso gratuito si rileva dalla autocertificazione presentata dal concessionario e dal cedente ai sensi della legge n. 15 del 1968, e la si ritiene tacitamente rinnovata fino a che ne sussistano le condizioni. L'autocertificazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello della avvenuta concessione;
3) l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o usufrutto da Cittadini che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; b) 6 per mille per gli altri immobili; c) 7 per mille per gli alloggi non locati, qualora il periodo di non locazione superi i dodici mesi, da documentarsi mediante copia dell'atto di locazione; d) 4 per mille, relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione e l'alienazione di immobili; e) 4 per mille limitatamente alle unita' immobiliari oggetto dei seguenti interventi (per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori): interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti; 2. di prendere atto che, ai sensi del comma 55, dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, la detrazione I.C.I. per gli immobili adibiti ad abitazione principale e' di L. 200.000; 3. di confermare per l'anno 2000 le detrazioni previste per l'anno 1999 che consistono nell'aumento della detrazione I.C.I. per l'abitazione principale a L. 500.000, a favore dei contribuenti che siano in possesso di uno dei seguenti requisiti: pensionati che alla data del 1o gennaio 2000, abbiano compiuto il sessantesimo anno di eta'; lavoratori in cassa integrazione, lavoratori in mobilita' e disoccupati che risultino tali almeno dal 1o gennaio 1999. Usufruiscono dell'applicazione del beneficio in questione, solo i contribuenti che, in aggiunta a uno di questi requisiti, abbiano avuto, nel 1999, un reddito complessivo dei componenti del nucleo familiare, al netto di quello derivante dall'abitazione imponibile ai fini I,C.I., non superiore ai seguenti limiti (Imponibile IRPEF):
per un unico componente L. 9.000.000;
fino a due componenti L. 15.000.000;
per ogni componente in piu' L. 4.000.000; 4. di confermare a L. 300.000 la detrazione I.C.I. per l'abitazione principale per le stesse categorie di contribuenti, menzionate al paragrafo 3, che, nel 1999, abbiano conseguito un reddito familiare (imponibile IRPEF), entro i seguenti limiti:
per un unico componente L. 12.000.000;
fino a due componenti L. 18.000.000;
per ogni componente in piu' L. 6.000.000; 5. di confermare la detrazione I.C.I. per l'abitazione principale a L. 500.000 ai contribuenti nel cui nucleo familiare siano preseniti congiunti ascendenti o discendenti, affini e parenti entro il quarto grado civile con invalidita' come sotto specificato:
invalido con totale e permanente invalidita' lavorativa 100% (articoli 2 e 12, legge n. 118/1971);
invalido con totale e permanente inabilita' lavorativa 100% e con impossibilita' di deambulare senza l'aiuto di accompagnamento (legge n. 18/1980);
cieco assoluto (legge n. 382/1970);
sordomuto (legge n. 381/1970);
minore con difficolta' persistente a svolgere compiti e funzioni propri alla sua eta' (legge n. 289/1990); 6. di confermare la detrazione I.C.I. per l'abitazione principale a L. 500.000 ai contribuenti anziani o disabili, residenti in istituti o ricoveri sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e occupata; 7. di confermare le seguenti modalita' di applicazione del beneficio, limitatamente alle categorie di contribuenti di cui al pulito 3, 4, 5 e 6: a) il contribuente e i restanti componenti del nucleo di convivenza familiare non devono essere proprietari o titolari di diritti reali su altro immobile (terreni e fabbricati), nell'intero territorio nazionale, al di fuori dell'abitazione oggetto dell'imposizione I.C.I. e delle eventuali pertinenze della stessa (garage, cantina, ecc.); b) il contribuente e' tenuto a presentare apposita richiesta, entro il 30 giugno 2000, contenente i seguenti elementi:
1) l'indicazione delle generalita', della residenza o domicilio legale e del codice fiscale;
2) l'ubicazione e la individuazione catastale del fabbricato;
3) autocertificazione attestante: i redditi conseguiti nel 1999, dal contribuente e dai restanti componenti del nucleo di convivenza familiare, al netto del reddito derivante dall'abitazione, oggetto dell'imposizione I.C.I.; la composizione del nucleo familiare alla data del 1o gennaio 2000; che il contribuente e i restanti componenti del nucleo di convivenza familiare non sono proprietari o titolari di diritti reali su altro immobile (terreni e fabbricati), nell'intero territorio nazionale, al di fuori dell'abitazione oggetto dell'imposizione I.C.I. e delle eventuali pertinenze della stessa (garage, cantina, ecc:);
c) allegare fotocopia certificato di invalidita' rilasciato dalla U.L.S.S. La presentazione della richiesta entro i termini prescritti, costituisce la condicio sine qua non per operare, da parte del contribuente, gia' dalla data del primo acconto, dovuta per il periodo di possesso del primo semestre 2000, l'applicazione della maggiore detrazione in argomento. In caso di inoltro a mezzo posta, fa fede la data del timbro dell'ufficio postale accettante. E' fatto obbligo ai soggetti ammessi al beneficio di cui sopra, comunicare al comune di Giulianova, ufficio Tributi, ogni variazione delle condizioni indicate nella domanda, entro trenta giorni dal loro verificarsi. (Omissis). 00A5488

Comune di Godega di Sant'Urbano
(Treviso) Il comune di GODEGA di SANT'URBANO (provincia di Treviso) ha adottato, il 29 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2000 nella misura del 5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune e nella misura fissa di L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale; 2. di considerare abitazione principale le unita' immobiliari, in precedenza adibite ad abitazione principale, possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate; 3. di confermare per l'anno 2000 i valori di riferimento delle aree edificabili allegate al regolamento per la disciplina dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.); 4. di confermare l'applicazione delle tariffe in atto per le restanti occupazioni. (Omissis). 00A5489

Comune di Gordona
(Sondrio) Il comune di GORDONA (provincia di Sondrio) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2000, nelle seguenti misure, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 404: aliquota ordinaria: 5 per mille; aliquota abitazione principale: 4 per mille; 2. di aumentare per l'anno 2000, da L. 200.000 a L. 250.000 la detrazione I.C.I. dovuta per le unita' immobiliari censite nelle categorie A/2, A/3, A/4, comprese le pertinenze direttamente adibite ad abitazione principale dai soggetti passivi di imposta; 3. di dare atto che per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazioni principali non censite nelle categorie A/2. A/3, A/4, la detrazione dall'imposta per l'anno 2000 sara' di L. 250.000. (Omissis). 00A5490

Comune di Gozzano
(Novara) Il comune di GOZZANO (provincia di Novara) ha adottato, il 25 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 3.1 imposta comunale sugli immobili: aliquota ordinaria: 5.75 per mille; aliquota abitazione principale: 5 per mille; aliquota abitazione principale per anziani e disabili (art. 3, comma 56, legge n. 662/1996): 5 per mille; aliquota abitazioni locate come abitazione (art. 4, comma 1, legge n. 556/1996): 5 per mille; aliquota alloggi non locati e non occupati: 7 per mille; aliquota unita' immobiliari inagibili o inabitabili (art. 1, comma 5, legge n. 449/1979, o in caso di ristrutturazione): 3,5 per mille; aliquota per abitazioni locate a titolo di abitazione principale (art. 2, comma 4, legge n. 431/1998): 4 per mille; detrazione per la prima casa: L. 225.000 e116,20. (Omissis). 00A5491

Comune di Granozzo con Monticello
(Novara) Il comune di GRANOZZO con MONTICELLO (provincia di Novara) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, che sara' applicata in questo comune nella misura unica del 5,4 per mille; 2. di dare atto che sull'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si applica la detrazione prevista dal 2o comma dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, cosi' come modificato dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996; (Omissis). 00A5492

Comune di Gravina in Puglia
(Bari) Il comune di GRAVINA IN PUGLIA (provincia di Bari) ha adottato,il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). aliquota ordinaria: 6,30 per mille; aliquota abitazione principale: 5 per mille; aliquota pertinenze dell'abitazione principale: 5 per mille; limitatamente ad una unita' immobiliare per ciascuna categoria, classificata o classificabile nelle categorie catastali: C/2 (magazzini e locali di deposito); C/6 (stalle, scuderie, rimesse ed autorimesse); C/7 (tettoie chiuse o aperte); a condizione che le medesime non risultano concesse in locazione, uso o comodato a terzi; di stabilire che si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto. L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione nella quale ha abitualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento sulla pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione; di applicare le presenti disposizioni anche alle unita' immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari; di stabilire, altresi', sotto l'aspetto della detrazione d'imposta, che non spettano ulteriori detrazioni per le pertinenze dell'abitazione principale e che l'unico ammontare di detrazione, se non trova totale capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale, puo' essere computato per la parte residua, in diminuzione dell'imposta dovuta per le pertinenze dell'abitazione principale medesima, appartenete al titolare di questa. (Omissis). 00A5493

Comune di Grone
(Bergamo) Il comune di GRONE (provincia di Bergamo) ha adottato, il 26 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di confermare, cosi' come conferma, le seguenti norme ordinamentali per l'applicazione dell'I.C.I. imposta comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto dal 1o gennaio 2000: a) l'aliquota di ordinaria applicazione, salvo quanto previsto dalle lettere b) e c), nella misura del 6 per mille; b) l'aliquota ridotta del 5 per mille per esercizi artigianali e commerciali con la sottoriportata specificazione precisata gia' nell'esercizio 1997 con deliberazione della giunta comunale n. 30 del 13 marzo 1997:

===================================================================== CATEGORIA| DESCRIZIONE |ALIQUOTA =====================================================================
| Collegi, convitti, educandati, ricoveri, |
B/1 | orfanotrofi, ospizi, caserme, seminari | 5 ---------------------------------------------------------------------
B/5 | Scuole, laboratori scientifici | 5 ---------------------------------------------------------------------
C/1 | Negozi e botteghe | 5 ---------------------------------------------------------------------
C/2 | Magazzini e locali di deposito | 5 ---------------------------------------------------------------------
C/3 | Laboratori e locali di deposito | 5 ---------------------------------------------------------------------
C/6 | Stalle, scuderie | 5 ---------------------------------------------------------------------
C/6 | Rimesse ed autorimesse | 7 ---------------------------------------------------------------------
C/7 | Tettoie chiuse od aperte | 5

c) l'aliquota maggiorata del 7 per mille per immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale; 2. per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera a) dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 3. per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli I.A.C.P. (Omissis). 00A5494

Comune di Grottaglie
(Taranto) Il comune di GROTTAGLIE (provincia di Taranto) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di stabilire per l'anno 2000 le aliquote I.C.I. - imposta comunale sugli immobili - come di seguito specificate: 4 per mille e con detrazione di L. 200.000 per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale; 5,9 per mille per tutte le altre unita' immobiliari (immobili non adibiti ad abitazione principale, aree fabbricabili e terreni agricoli). (Omissis). 00A5495

Comune di Guardamiglio
(Lodi) Il comune di GUARDAMIGLIO (provincia di Lodi) ha adottato, il 23 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura unica del 6 per mille. (Omissis). 00A5496

Comune di Impruneta
(Firenze) Il comune di IMPRUNETA (provincia di Firenze) ha adottato, il 6 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2000 le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili ai sensi del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazione ed integrazioni: A) 6 per mille per: 1) le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale dei soggetti passivi persone fisiche; 2) le unita' immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari; 3) gli alloggi adibiti ad abitazione principale regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari; 4) le unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata od occupata, anche temporaneamente a qualsiasi titolo; 5) le pertinenze dell'abitazione principale, ancorche' iscritte distintamente in catasto, classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale, anche se non appartengono allo stesso fabbricato, limitatamente a n. 1 unita' immobiliare per ciascuna categoria; 6) le unita' immobiliari locate sulla base di contratti di locazionestipulati secondo i disposti dei commi 3 e 5 dell'art. 2 della leggen. 431/1998. B) 7 per mille per: 1) le abitazioni concesse, con atto scritto di comodato gratuito, dal soggetto passivo ad ascendenti o discendenti di primo grado residenti in questo comune alla data del 1o gennaio 2000, che la utilizzano come abitazione principale, a condizione che tale concessione risulti da autocertificazione presentata dal concessionario e dal cedente; 2) le unita' immobiliari locate con contratti di locazione liberi purche' stipulati ai sensi del comma 1, art. 2 della legge n. 431/1998 o con contratti diversi da quelli di cui alla precedente lettera A) n. 6; 3) le aree edificabili; 4) i terreni agricoli; 5) tutte le altre unita' immobiliari non comprese nei punti A) o C). C) 9 per mille per: 1) le unita' immobiliari non locate per le quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni alla data del 1o gennaio 2000, in base a quanto previsto dall'art. 2, comma 4, della legge n. 431/1998; 2) di determinare, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modifiche ed integrazioni, la detrazione I.C.I. applicabile per l'anno 2000 per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo come segue:
a) L. 290.000 detrazione d'imposta per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale dei soggetti passivi;
b) L. 400.000 detrazione di imposta per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale dei soggetti passivi che si trovino in tutte le seguenti condizioni: abbiano compiuto al 31 dicembre 1999 il 65o anno di eta'; siano titolari nell'anno 2000 di solo reddito da pensione non superiore all'importo 2000 della pensione minima I.N.P.S., comprese le eventuali maggiorazioni sociali, o con reddito familiare pro-capite, derivante da sola pensione, pari o inferiore all'importo annuo della pensione minima I.N.P.S. calcolata come sopra; non esercitino attivita' retribuita di alcun genere; siano proprietari (o titolari di diritti reali che danno luogo a soggettivita' passiva ai fini I.C.I.) sull intero territorio nazionale della sola unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, compresi garage, cantine, soffitte e simili, purche' annessi all'abitazione ed utilizzati in modo durevole al suo servizio; che non abbiano altre persone di fatto conviventi, titolari di redditi diversi da pensione o titolari di diritti reali che danno luogo a soggettivita' passiva ai fini I.C.I. su immobili diversi da quello oggetto del presente beneficio; per nucleo familiare si intendono tutte le persone di fatto conviventi anche se non risultanti da certificazioni anagrafiche.
c) non spettano ulteriori detrazioni per pertinenze delle abitazioni; qualora l'imposta dovuta per l'abitazione principale risultasse inferiore alla detrazione spettante, la parte residua della detrazione trovera' capienza nell'imposta dovuta per le pertinenze dell'abitazione stessa, limitatamente a n. 1 unita' immobiliare per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7 fino alla concorrenza di L. 290.000 (o 400.000); 3) di disporre che i contribuenti che si trovino nella condizione di fruire della maggiore detrazione di cui al punto 2) lettera B) e quelli di cui al punto 1) lettera B) numero 1, debbano far pervenire al comune entro la scadenza della prima rata, una dichiarazione sostitutiva, redatta sui modelli disponibili presso gli uffici competenti, ai sensi del D.P.R. 20 ottobre 1998 n. 403 "Regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997 n. 127 in materia di semplificazione delle certificazione amministrative", nella quale attestino l'esistenza di tutte le predette condizioni, salvo accertamenti da parte del comune con conseguente decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 11 comma 3 del D.P.R. n. 403/1998) oltre alle sanzioni penali previste dall'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 per falsa dichiarazione. (Omissis). 00A5497

Comune di Isola del Giglio
(Grosseto) Il comune di ISOLA DEL GIGLIO (provincia di Grosseto) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. (omissis), di stabilire una diversificazione delle aliquote I.C.I. per l'anno 2000: una ordinanza fissata nella misura del 6,50 per mille e l'altra ridotta che viene stabilita nella misura del 4 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonche' per le unita' immobiliari locate a terzi purche' queste abbiano un contratto di locazione regolarmente registrato e siano utilizzate dall'inquilino come abitazione principale. (Omissis). 00A5498

Comune di Ispani
(Salerno) Il comune di ISPANI (provincia di Salerno) ha adottato, il 30 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di fissare per l'anno 2000 le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) come segue: a) 5 per mille da applicare alla base imponibile delle abitazioni principali possedute dai soggetti residenti nel comune (prima casa); b) 6 per mille da applicare alla base imponibile degli immobili adibiti ad abitazioni possedute (a titolo di proprieta' o di diritto reale di godimento) in aggiunta all'abitazione principale da soggetti passivi residenti nel comune di Ispani; c) 7 per mille da applicare sulla base imponibile delle abitazioni possedute (a titolo di proprieta' o di diritto reale di godimento) da soggetti passivi non residenti nel comune di Ispani; d) 6 per mille in tutti i rimanenti casi; ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 2, del del decreto legislativo 20 dicembre 1992, n. 504 e s.m.i. (Omissis). 00A5499

Comune di Laveno Mombello
(Varese) Il comune di LAVENO MOMBELLO (provincia di Varese) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nelle seguenti misure: a) aliquota ordinaria: 6,8 per mille; b) aliquota agevolata: 5 per mille; in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale. detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo: L. 200.000. L'aliquota agevolate e la detrazione si estendono anche alle pertinenze delle abitazioni principali, qualora si verifichino le condizioni specificate all'art. 3 del regolamento dell'imposta comunale sugli immobili e nei limiti ivi previsti. Vengono equiparata alla abitazione principale le unita' immobiliari indicate nell'art. 4 del sopracitato regolamento. 2. di dare atto che con l'art. 5 del regolamento dell'imposta comunale sugli immobili sono stati determinati i valori delle aree fabbricabili per i quali questo comune e' soggetto attivo d'imposta. (Omissis). 00A5500

Comune di Lerici
(Spezia) Il comune di LERICI (provincia della Spezia) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di stabilire le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immovili per l'esercizio 2000: a) aliquota ordinaria al 7 per mille; b) aliquota ridotta al 4 per mille per:
le persone fisiche soggetti passivi anagraficamente residenti nel comune per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;
soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa anagraficamente residenti nel comune per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale;
l'abitazione posseduta nel territorio del comune a titolo di proprieta' o di usufrutto da cittadino italiano residente all'estero, a condizione che non risulti locata e non risulti in uso gratuito a parenti ed affini;
le unita' immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto anagraficamente residente nel comune che le utilizzi come abitazione principale (per la fruizione dell'agevolazione e' necessaria la presentazione all'ufficio tributi comunale di apposita istanza a cui si deve allegare copia del contratto di locazione e copia del versamento dell'imposta di registro - modello F23);
gli immobili civili concessi ad uso gratuito a parenti in linea retta e collaterale entro il secondo grado di parentela ivi residenti (l'applicazione dell'agevolazione e' subordinata alla presentazione di apposita istanza);
l'unita' immobiliare posseduta da anziani o disabili che sono ricoverati permenentemente in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che la stessa non risulti locata e non risulti concessa in uso gratuito a parenti e affini;
l'opera relizzata mediante interventi finalizzati al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori (la concessione dell'aliquota ridotta e' subordinata alla presentazione di apposita istanza con allegata documentazione comprovante l'inizio lavori);
gli immobili classificati catastalmente come C/1 che svolgono effettivamente l'attivita' commerciale nei centri collinari di Pozzuolo, Tre Strade, Solaro, Pugliola, La Serra e Carbognano;
l'unita' immobiliare pertinenziale all'abitazione principale cosi' come definito da regolamento approvato in pari data dal consiglio comunale n. 9; c) aliquota del 5 per mille applicabile alle unita' immobiliari accatastate con categoria C/1 (negozi, botteghe), C/2 (cantine, magazzini e locali di deposito), C/6 (box e garages), B/1 (collegi, convitti, ricoveri, ospizi), agli immobili inagibili e inabitabili individuabili come da regolamento comunale n. 4 del 26 febbraio 1999 ai quali e' applicabile inoltre la riduzione d'imposta al 50%, ed ai terreni agricoli ed aree edificabili; d) aliquota del 6 per mille applicabile alle unita' immobiliari accatastate con categoria D/2 (alberghi e pensioni); e) aliquota del 7,5 per mille per gli immobili civili non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni. 2. di confermare in L. 300.000 la misura della detrazione prevista per l'abitazione principale; 3. di considerare adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. (Omissis). 00A5501

Comune di Lodi Il comune di LODI ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di stabilire, come di seguito indicata, la disciplina generale per l'applicazione dell'I.C.I. per l'anno 2000, tenuto conto delle preventivate esigenze del bilancio di previsione per l'esercizio 2000 ed al fine di garantire la salvaguardia degli equilibri del bilancio stesso come espressamente stabilito dall'art. 36 del decreto legislativo n. 77/1995:
a) di fissare l'aliquota ordinaria nella misura del 5,5 per mille;
b) di fissare l'aliquota per l'abitazione principale nella misura del 5,25 per mille;
c) di estendere l'aliquota per l'abitazione principale del 5,25 per mille, in applicazione del vigente regolamento per l'applicazione I.C.I., a: 1) unita' immobiliari costituenti pertinenza dell'abitazione principale; 2) unita' immobiliari appartenenti alle cooperative a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari; 3) alloggi assegnati dalla azienda Lombarda di edilizia residenziale per le case popolari in locazione con patto di riscatto; 4) unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 5) unita' immobiliari concesse in uso gratuito (con l'esclusione degli altri diritti di' godimento) a parenti di primo grado in linea retta e di secondo grado in linea retta e collaterale; 6) unita' immobiliari possedute dalle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS) cosi' come individuate dall'art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;
d) di fissare l'aliquota del 5,25 per mille per le unita' immobiliari concesse in locazione a titolo di abitazione principale ai sensi dell'art. 2 della legge n. 431/1998 in applicazione di quanto disposto dall'art. 7-bis del vigente regolamento I.C.I.;
e) di fissare per le unita' immobiliari concesse in locazione ai sensi della citata legge n. 431/1998 la detrazione d'imposta di L. 150.000. Quanto precede in accoglimento dei contenuti dell'accordo siglato, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 431/98, tra amministrazione comunale e organizzazioni della proprieta' edilizia e dei conduttori a livello territoriale (deliberazione di giunta comunale n. 442 del 31 agosto 1999);
f) di confermare, ai sensi del'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 504/1992 (come modificato dall'art. 3, comma 53, della legge 23 dicembre 1996, n. 662), nella misura di L. 300.000 la detrazione spettante per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale nonche' per quelle ad essa equiparate sub. c) punti 1, 2, 3, 4, 5. Le detrazioni di cui sopra, per le parti che non hanno trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale e quelle ad essa equiparate, si estendono anche alle periinenze delle unita' immobiliari medesime;
g) di avvalersi della facolta' prevista dall'art. 1, comma 5, della legge n. 449/1997, fissando al 3 per mille l'aliquota agevolata per le fattispecie indicate nella medesima disposizione normativa. (Omissis). 00A5502

Comune di Lomazzo
(Como) Il comune di LOMAZZO (provincia di Como) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di stabilire per l'anno 2000 le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 nelle seguenti misure: abitazione principale: 4,75 per mille; altri immobili: 6 per mille; 2. di determinare, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e dell'art. 58, comma 3o del decreto legislativo n. 446/1997 n. 50 le detazioni d'imposta per l'anno 2000 come appresso indicato: abitazioni principali, eccetto quelle classificate A1, A8, A9: L. 250.000; 3. per i possessori di sola abitazione principale tale detrazione e' elevata a L. 400.000, a tutela delle classi piu' deboli quali: i cassaintegrati, i lavoratori in mobilita' e in disoccupazione, i nuclei familiari composti da pensionti con eta' superiore ai 65 anni a condizione che abbiano un reddito complessivo familiare fino a L. 27.000.000, aumentando di L. 2.000.000, per ogni familiare a carico a condizione che la loro abitazione principale non sia classificata A1, A8, A9; 4. di stabilire altresi' ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge n. 449/1997 l'aliquota del 4 per mille per abitazione principale e 5 per mille per altri immobili a favore dei proprietari che eseguono interventi di recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo dei sottotetti; (Omissis). 00A5503

Comune di Lonate Pozzolo
(Como) Il comune di LONATE POZZOLO (provincia di Varese) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di applicare l'Imposta comunale sugli immobili anno 2000 con le seguenti modalita': aliquota del 5 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente, cosi' come intesa dall'art. 4 del regolamento per la disciplina dell'Imposta comunale sugli Immobili; aliquota del 6 per mille per tutti gli altri immobili; detrazione sull'abitazione principale L. 200.000, elevata a L. 500.000 per i contribuenti in situazioni di particolare disagio economico o sociale, come previsto dall'allegato regolamento; 2. di approvare l'allegato regolamento composto di n. 6 articoli per la determinazione dei criteri per l'elevazione della detrazione sull'abitazione sull'abitazione principale da L. 200.000 a L. 500.000. (Omissis). 00A5504

Comune di Lonigo
(Vicenza) Il comune di LONIGO (provincia di Vicenza) ha adottato, il 20 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di stabilire per l'anno 2000 le seguenti aliquote differenziate in conformita' all'art. 4 del decreto-legge n. 437/1996 e art. 7 del regolamento comunale (omissis) per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili: a) aliquota di ordinaria applicazione, salvo quanto previsto dai successivi punti b) e c), nella misura del 5,3 per mille; b) aliquota ridotta a favore delle persone fisiche soggetti passivi dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti in questo Comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nella misura del 4 per mille; c) aliquota maggiorata, per gli alloggi non locati, nella misura del 6 per mille nell'intesa che detta aliquota verra' applicata agli alloggi non locati posseduti oltre l'abitazione principale; (Omissis). 00A5505

Comune di Loreggia
(Padova) Il comune di LOREGGIA (provincia di Padova) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di confermare, (omissis), per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura unica del 5 per mille con le facilitazioni e riduzioni stabilite dalle deliberazioni di giunta comunale n. 52/1997 e precisamente: L. 200.000 detrazione dell'imposta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale; L. 270.000 detrazione dell'imposta dovuta per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo qualora ricorrano le seguenti circostanze: prima casa posseduta nel comune, adibita ad abitazione princi-pale, limitatamente alle seguenti categorie catastali A/2-A/3-A/4-A/5-A/6 purche' il reddito lordo del nucleo familiare, quest'ultimo risultante dallo stato di famiglia alla data del 1ogennaio 2000, non sia superiore a L. 30.000.000. Il reddito da prendere in considerazione sara' quello al lordo degli oneri deducibili comprensivo di tutti gli altri eventuali redditi non comprensivi nelle dichiarazioni dei redditi (modelli UNICO, 730, 740, 101, 201 ecc.); Viene altresi' considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, ai sensi dell'art. 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonche' l'abitazione in uso gratuito ai figli ai sensi dell'art. 9 del vigente regolamento I.C.I.; c) detrazione fino ad un massimo di L. 500.000 dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, determinata dal sindaco, per i nuclei familiari che includano un disabile con una percentuale di invalidita' civile pari al 100%; (Omissis). 00A5506

Comune di Loreto Aprutino
(Pescara) Il comune di LORETO APRUTINO (provincia di Pescara) ha adottato, il 25 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. fissare per l'anno 2000 e con decorrenza 1o gennaio 2000, nell'ambito del comune di Loreto Aprutino, l'aliquota I.C.I. nelle seguenti misure: 6 per mille l'aliquota ordinaria; 4,50 per mille l'aliquota per immobili ubicati nel centro storico, come individuato alla tavola VII del vigente P.R.G., oggetto degli interventi di cui all'art. 1, comma 5 della legge n. 449/1997, come meglio precisato in premessa e narrativa. 2. confermare per l'anno 2000 la detrazione di L. 200.000 per l'abitazione principale, significando e precisando che quanto sopra determinato si viene a verificare una maggiore entrata per il bilancio comunale. (Omissis). 00A5507

Comune di Lipomo
(Como) Il comune di LIPOMO (provincia di Como) ha adottato, il 21 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare, (omissis) l'aliquota relativa all'imposta comunale sugli immobili, per l'anno 2000, nella misura del 5,5 per mille; 2. di stabilire, per quanto indicato in premessa, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto-legge n. 437/1996, convertito con modifiche nella legge n. 556/1996, l'aliquota ridotta in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, per l'anno 2000, nella misura del 4,5 per mille, dando atto che il gettito complessivo previsto e' almeno pari all'ultimo gettito annuale realizzato; 3. di considerare, in base a quanto precisato in premessa, ai sensi dell'art. 3, comma 56 della legge n. 662/1996, come direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 4. di definire, al fine del precedente n. 3, coma "anziani" i residenti in questo comune di eta' superiore a 60 anni; 5. di fissare la detrazione, prevista dall'art. 8, comma 2 del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modifiche, per un importo pari a L. 200.000; (Omissis). 00A5508

Comune di Lozzo di Cadore
(Belluno) Il comune di LOZZO DI CADORE (provincia di Belluno) ha adottato, il 25 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di stabilire le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000 nelle seguenti misure: del 4,5 per mille per le abitazioni principali; del 7 per mille per tutti gli altri immobili e per le aree fabbricabili; 2. di considerare abitazione principale: l'unita' immobiliare nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari, dimorino abitualmente; l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; le unita' possedute da soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari; gli alloggi regolarmente assegnati dall'A.T.E.R. (ex Istituti autonomi per le case popolari); le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al terzo grado e in linea collaterale fino al secondo grado; l'abitazione principale del proprietario iscritto all'A.I.R.E. del comune, a condizione che non risulti locata; le abitazioni dei custodi, cosi' come definite dal contratto nazionale di lavoro per la categoria e richiamate dall'art. 659 del codice di procedura civile; gli alloggi ceduti in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni stabilite dagli accordi territoriali fra associazioni territoriali della proprieta' e dell'inquilinato. Si applica l'aliquota del quattro virgola cinque per mille anche per i fabbricati o le porzioni di fabbricato realizzati per la vendita e non venduti (unita' immobiliari invendute e non locate, vuote da persone e cose), dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione e l'alienazione di immobili, per un periodo comunque non superiore a tre anni; 3. di determinare per l'anno 2000 la detrazione di imposta comunale sugli immobili per l'abitazione principale nella misura di L. 200.000, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, comprese le unita' immobiliari: appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' gli alloggi regolarmente assegnati dall'A.T.E.R. ) ex Istituti autonomi per le case popolari); possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al terzo grado e in linea collaterale fino al secondo grado; del proprietario iscritto all'A.I.R.E. del comune, a condizione che non risulti locata; dei custodi, cosi' come definite dal contratto nazionale di lavoro per la categoria e richiamate dall'art. 659 del codice di procedura civile; gli alloggi ceduti in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni stabilite dagli accordi territoriali fra associazioni territoriali della proprieta' e dell'inquilinato. (Omissis). 00A5509

Comune di Lucca
(Lucca) Il comune di LUCCA ha adottato, il 23 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di adottare le seguenti aliquote e detrazioni dell'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'anno 2000: a) aliquota ordinaria del 5,50 per mille per tutti gli immobili, ad eccezione di quelli indicati nel successivo punto b); b) aliquota ridotta del 5,25 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune di Lucca, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale; c) detrazione per l'abitazione principale nella misura di L 240.000 (duecentoquarantamila) annue, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione ed in proporzione al numero dei soggetti passivi per i quali si verifica la medesima destinazione; 2. di aumentare altresi', sempre per l'anno 2000, la detrazione per l'abitazione principale, stabilendola nella misura di L. 500.000 annue, a favore dei contribuenti per i quali ricorrano tutte le seguenti condizioni: aver compiuto il sessantacinquestimo anno di eta' alla data del 1o gennaio 2000; essere proprietario sull'intero territorio nazionale della sola unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, eventualmente comprensiva di locali accessori e pertinenziali quali cantina, autorimessa, box, anche se accatastati autonomamente; essere pensionato o comunque non esercitare attivita' lavorative; aver avuto nell'anno 1999 un reddito complessivo imponibile ai fini IRPEF non superiore a L. 18.000.000 per nucleo familiare. Tale limite di reddito viene incrementato di L. 6.000.000 per ogni ulteriore componente il nucleo familiare o convivente; gli ulteriori componenti del nucleo familiare non devono comunque essere possessori di altri immobili o quote di essi oltre a quello adibito ad abitazione principale; presentare al comune di Lucca, entro il termine del 30 giugno 2000, apposita autocertificazione attestante il possesso di tutti i requisiti sopra descritti. (Omissis). 00A5510

Comune di Macchia D'Isernia
(Isernia) Il comune di MACCHIA d'ISERNIA (provincia di Isernia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di stabilire l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, da applicarsi in questo Comune per l'anno 2000 nella misura del 5,70 per mille. (Omissis). 00A5511

Comune di Madesimo
(Sondrio) Il comune di MADESIMO (provincia di Sondrio) ha adottato, il 23 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposte comunali sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis) 1. di determinare, (omissis), in attuazione dell'art. 6 del suddetto decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dal comma 53 dell'art. 3 della legge n. 662 del 23 dicembre 1996, per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 7 per mille; 2. di aumentare la detrazione dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo aL. 600.000, con le seguenti precisazioni (in applicazione dell'art. 2 del Regolamento in materia di applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, approvato dal Consiglio comunale, con deliberazione n. 73 del 18 novembre 1998 e n. 90 del 9 dicembre 1998): si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze (garage o box o posto auto, la soffitta, la cantina, che sono ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale e' sita l'abitazione principale, ovvero ad una distanza non superiore a 100 metri). si considerano abitazioni principali anche:
a) quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale entro il secondo grado, che le occupano quale loro abitazione principale;
b) quelle affittate, con contratto registrato, a soggetti che le utilizzano come dimora abituale;
c) le unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o d'usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non siano locate;
d) si prevede l'estensione dell'applicazione delle disposizioni relative alle detrazioni anche alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (ove esistenti). (Omissis) 00A5512

Comune di Magenta
(Milano) Il comune di MAGENTA (provincia di Milano) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di determinare per l'anno 2000 le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato daIl'art. 3, comma 53, e successive modificazioni dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662, nelle seguenti misure: 1) immobili appartenenti alle categorie catastali del gruppo A, con esclusione della categoria A/10:
a) adibiti ad abitazione principale del soggetto passivo e loro pertinenze (box e cantina);
concessi gratuitamente a parenti in linea retta o collaterale entro il primo grado per uso abitazione principale e loro pertinenze (box e cantina);
n. 431 art. 2 comma 3 e loro pertinenze (box e cantina): aliquota del 4,7 per mille.
b) dati in affitto ad uso abitazione principale e loro pertinenze (box e cantina): aliquota del 6 per mille; 2) immobili appartenenti alle categorie catastali del gruppo A/10-B-C-D-E;
utilizzati dal soggetto passivo o locati: aliquota del 5,5 per mille; 3) immobili appartenenti alle categorie catastali del gruppo A-B-C-D-E;
tenuti a disposizione o sfitti: aliquota del 6,5 per mille; 4) terreni agricoli ed aree fabbricabili: aliquota del 5,5 per mille; 5) detrazioni d'imposta per l'anno 2000:
a) dall'imposta dovuta per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale condizione;
b) e' ridotta di L. 300.000 l'imposta dovuta per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo con nuclei familiari nel quale uno o piu' componenti, anagraficamente conviventi, siano affetti da minorazioni o malattie invalidanti che comportino una percentuale di invalidita', certificata ai sensi della legislazione vigente e certificabili dai competenti organi sanitari regionali, superiori al 60% secondo le tabelle approvate con decreto del Ministero della sanita' 25 luglio 1980, ovvero un grado di invalidita' equipollente previsto e certificato a norma di diverse disposizioni vigenti per particolari categorie di invalidi;
c) e' ridotta di L. 300.000 l'imposta dovuta per unita' immobiliare adibita per abitazione principale del soggetto passivo con famiglia monoreddito, il cui componente titolare del reddito, risulti disoccupato o in cassa integrazione a zero ore da almeno sei mesi; Le disposizioni di cui ai precedenti punti 1 e 5, si applicano anche alle unita' immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari. (Omissis). 00A5513

Comune di Magliano Alpi
(Cuneo) Il comune di MAGLIANO ALPI (provincia di Cuneo) ha adottato, il 25 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di stabilire per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5,50 per mille; 2. di stabilire per l'anno 2000 le seguenti agevolazioni relative all'imposta comunale sugli immobili: L. 200.000 detrazione prima casa. (Omissis). 00A5514

Comune di Manoppello
(Pescara) Il comune di MANOPPELLO (provincia di Pescara) ha adottato, il 7 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di fissare, per l'anno 2000, un'aliquota unica del 5,5 per mille per l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.). istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; 2. di dare atto che la detrazione di cui all'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (articolo cosi' sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662) e' di L. 200.000. (Omissis). 00A5515

Comune di Manta
(Cuneo) Il comune di MANTA (provincia di Cuneo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di stabilire nella misura del 5,80 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000 da applicarsi in misura unica a tutte le basi imponibili; di dare atto che la detrazione per l'abitazione principale viene fissata nella misura minima prevista dalla legge di L. 200.000. (Omissis). 00A5516

Comune di Marcaria
(Mantova) Il comune di MARCARIA (provincia di Mantova) ha adottato, il 25 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2000, le seguenti misure dell'aliquota del-l'Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) dovuta a questo Ente per gli immobili ubicati sul territorio del Comune fissandola come di seguito specificato: unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze: 5 per mille; unita' immobiliare costruita da imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l'attivita' di costruzione e alienazione di immobili, relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti: 4 per mille; unita' immobiliari residue (ad esempio: terreni, aree fabbricabili, altri fabbricati, ecc..): 5,5 per mille. (Omissis). 00A5517

Comune di Marnate
(Varese) Il comune di MARNATE (provincia di Varese) ha adottato, il 22 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliduote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2000, l'aliquota I.C.I. nella misura del 5,5 per mille per gli immobili diversi dalle abitazioni principali e nella misura del 4,5 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale, confermando quella gia' applicata per l'anno 1999; 2. di determinare in L. 200.000 la detrazione per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale, confermando quella gia' applicata per l'anno 1999. (Omissis). 00A5518

Comune di Maropati
(Reggi Calabria) Il comune di MAROPATI (provincia di Reggio Calabria) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. determinare per l'anno 2000 l'aliquota I.C.I. nella misura del 5,50 per mille da applicarsi ai valori imponibili degli immobili, ai sensi del citato art. 6, del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992; 2. (omissis) la detrazione per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale, viene confermata a L. 200.000. (Omissis). 00A5519

Comune di Marsciano
(Perugia) Il comune di MARSCIANO (provincia di Perugia) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare nella misura del 6 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000, per tutte le tipologie di immobili e/o contribuenti; 2. di elevare, per l'anno 2000, la detrazione I.C.I. relativa alle unita' immobiliari adibite ad abitazione principale, prevista in L. 200.000 dall'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, a L. 300.000, in presenza di tutte le seguenti condizioni: a) il reddito complessivo annuo ai fini I.R.P.E.F. conseguito nell'anno immediatamente precedente quello di applicazione del tributo dal nucleo familiare di convivenza del soggetto che chiede la maggiore detrazione, non deve superare i seguenti limiti:
nucleo familiare con unico componente: L. 10.500.000;
nucleo familiare con due componenti: L. 19.000.000;
nucleo familiare con piu' di due componenti: L. 19.000.000, piu' ulteriori L. 4.500.000 per ogni componente eccedente i due; b) l'unita' immobiliare cui si riferisce la maggiore detrazione deve avere un valore imponibile, ai fini dell'I.C.I. non superiore a L. 125.000.000; c) i singoli componenti il nucleo familiare di convivenza del contribuente I.C.I. non debbono essere possessori di ulteriori unita' immobiliari di tipo abitativo nell'anno di applicazione del tributo e in quello immediatamente precedente; 3. di stabilire che per l'applicazione della suddetta maggiore detrazione valgono le seguenti modalita': a) i contribuenti che intendono beneficiare della menzionata maggiore detrazione, debbono inoltrare all'Ufficio Tributi del Comune, entro il mese di giugno, dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui sia attestata la sussistenza dei requisiti sopra indicati; b) l'amministrazione comunale si riserva di verificare la veridicita' di quanto dichiarato dai contribuenti e provvedera' all'applicazione del maggior tributo, nonche' delle sanzioni e degli interessi previsti dalla legge, nel caso in cui sia accertata l'assenza dei requisiti prescritti per beneficiare della elevazione della summenzionata detrazione I.C.I.; 4. di elevare, per I' anno 2000, la detrazione I.C.I. relativa alle unita' immobiliari adibite ad abitazione principale, prevista in L. 200.000 dall'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, a L. 300.000, in presenza di alloggi di proprieta' degli Istituti per l'edilizia residenziale pubblica regolarmente assegnati ed adibiti ad abitazione principale dell'assegnatario. Per beneficiare della menzionata maggiore detrazione gli istituti predetti debbono presentare all'Ufficio Tributi, entro il mese di giugno, apposita dichiarazione in cui si attesta la sussistenza dei requisiti sopra richiamati, specificando i dati identificativi catastali dei singoli immobili e i rispettivi assegnatari. (Omissis). 00A5520

Comune di Martano
(Lecce) Il comune di MARTANO (provincia di Lecce) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. stabilire che l'Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) sara' applicata da questo comune per l'anno 2000 con le seguenti aliquote: a) aliquota di ordinaria applicazione, salvo quanto previsto dalle lettere b) e c) della presente deliberazione, nella misura del 6 per mille; b) aliquota ridotta, nella misura del 5 per mille, da applicare in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti in questo Comune, per l'unita' immobiliare e relative pertinenze direttamente adibita ad abitazione principale e per le unita' immobiliari e relative pertinenze locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale; c) aliquota agevolata, nella misura del 4 per mille, a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti, da applicare limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di interventi per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori; 2. stabilire che la detrazione d'imposta per l'unita' immobiliare e relative pertinenze adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e' elevata a L. 250.000 (duecentocinquantamila) ed e' rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. (Omissis). 00A5521

Comune di Martello
(Bolzano) Il comune di MARTELLO (provincia di Bolzano) ha adottato, il 23 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di stabilire per l'anno 2000 con L. 500.000 l'importo di detrazione per l'abitazione pricipale nell'ambito dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.). (Omissis). 00A5522

Comune di Massa Fiscaglia
(Ferrara) Il comune di MASSA FISCAGLIA (provincia di Ferrara) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di confermare anche per l'anno 2000, l'aliquota I.C.I. nella misura unica del 6 per mille, cosi' come riportato nella deliberazione del consiglio comunale n. 7 del 29 gennaio 1999 (omissis); 2. di stabilire i nuovi limiti di reddito all'ulteriore detrazione di L. 500.000 per l'abitazione principale nei valori e per le rispettive categorie sociali di appartenenza inidicati nell'allegato prospetto, che viene con la presente approvato come parte integrante e sostanziale della presente, quale fac-simile di domanda che i contribuenti interessati dovranno presentare al Comune per l'anno 2000, per ottenere il riconoscimento della detrazione stessa. (Omissis). 00A5523

Comune di Massanzago
(Padova) Il comune di MASSANZAGO (provincia di Padova) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura ordinaria del 5 per mille, fatta eccezione per le seguenti fattispecie: 5 per mille aliquota ordinaria; 7 per mille per le abitazioni non locate ed inutilizzate, cioe' non locate ed inutilizzate, cioe' non adibite ad abitazione principale e risultanti vuote: oppure a disposizione, cioe' utilizzate in modo saltuario: oppure prive di regolare contratto di affitto; 7 per mille per le aree fabbricabili; 2. di stabilire le seguenti detrazioni a favore di soggetti in situazione di disagio economico-sociale nella seguente misura: elevazione della detrazione per abitazione principale da L. 200.000 a L. 240.000 per:
a) abitazione principale di contribuenti assistiti dal comune in via continuativa:
b) abitazione principale di nuclei familiari con redditi lordi ai fini IRPEF per l'anno 1999, non superiore a L. 11.000.000 pro-capite:
c) abitazione principale di nuclei familiari con almeno un soggetto portatore di handicap o con invalidita' superiore al 66% riconosciuto come tale dalla competente autorita': 3. di stabilire che per avere diritto alla detrazione di cui al punto 2) l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, comprese le eventuali pertinenze, deve essere l'unica proprieta' del nucleo familiare nel corso del 1999, nonche' alla data della presentazione della richiesta, oppure l'unica posseduta a titolo di uso, usufrutto o diritto di abitazione: inoltre il beneficio e' limitato alle unita' immobiliari classificate nelle categorie catastali A/2, A/3, A/4, e A/5. 4. di stabilire che i soggetti che intendono avvalersi della detrazione di cui al punto 2) dovranno presentare richiesta sugli appostiti moduli predisposti dall'ufficio tributi, dal 2 maggio al 30 giugno 2000, pena la decadenza. La richiesta ha validita' per l'anno intero. (Omissis). 00A5524

Comune di Massimeno
(Trento) Il comune di MASSIMENO (provincia di Trento) ha adottato, il 22 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di confermare, (omissis), per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura unica del 4 per mille; 2. di confermare per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale limitatamente al soggetto passivo d'imposta proprietario, titolare del diritto di usufrutto, uso o abitazione, la detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta. (Omissis). 00A5525

Comune di Mediglia
(Milano) Il comune di MEDIGLIA (provincia di Milano) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di stabilire le seguenti tariffe e aliquote di imposta dei tributi comunali e dei servizi comunali: a) I.C.I. - Imposta comunale sugli immobili:
5,8 per mille sulla prima casa e pertinenze come definite dal vigente regolamento I.C.I.
9 per mille sulle abitazioni sfitte da almeno due anni;
6,5 per mille per tutti gli altri soggetti d'imposta. (Omissis). 00A5526

Comune di Megliadino San Fidenzio
(Padova) Il comune di MEGLIADINO SAN FIDENZIO (provincia di Padova) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di stabilire per l'anno 2000 l'aliquota I.C.I. come segue: 4,70 per mille per le abitazioni principali; 5,75 per mille per abitazioni secondarie o abitazioni sfitte; detrazione unica nella misura di L. 200.000 per le abitazioni principali elevabile a L. 300.00 per nuclei familiari aventi a carico persona disabile con un grado d'invalidita' del 75% e con reddito familiare non superiore a L. 30.000.000 determinato in conformita' del regolamento comunale di introduzione del riccometro. (Omissis). 00A5527

Comune di Mesola
(Ferrara) Il comune di MESOLA (provincia di Ferrara) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 2. di confermare per l'anno 2000 l'aliquota I.C.I. nella misura del 5,9 per mille; 3. di confermare per l'anno 2000, la detrazione sull'I.C.I. concessa dalla legge a favore dei titolari di unita' immobiliare adibita ad abitazione principale (art. 8, comma 2, decreto legislativo n. 504/1992) in L. 200.000 e concedere l'aumento della detrazione fino al L. 500.000 qualora ricorrano le seguenti particolari situazioni di carattere sociale (art. 8, u.c. decreto legislativo n. 504/1992) e secondo le seguenti normative: (Omissis). (Omissis). 00A5528

Comune di Mesoraca
(Crotone) Il comune di MESORACA (provincia di Crotone) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). I - di stabilire le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I. - Imposta comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto dal 1o gennaio 2000. 1) aliquota ridotta da applicare:
per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel Comune, per unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale 4 per mille;
per le unita' immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale: direttamene adibita ad abitazione principale: 4 per mille; 2) aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi, per le unita' immobiliari ad uso di abitazione, dagli stessi possedute in aggiunta all'abitazione principale e locate ad un soggetto che non le utilizza come abitazione principale: 5 per mille; 3) aliquota da applicare ai soggetti passivi per gli alloggi posseduti e non locati: 5 per mille; 4) aliquota da applicare ai soggetti passivi per gli immobili diversi dalle abitazioni, dagli stessi posseduti nel comune: 5 per mille; 5) aliquota agevolata per gli immobili posseduti da enti od organismi senza scopo di lucro che non rientrano nelle esenzioni dell'imposta previste dall'art. 7 della legge 30 dicembre 1992, n. 504, compresi nelle seguenti tipologie;
5.1. organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 381, iscritte nel registro istituito dalle regioni: 4 per mille;
5.2. cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 266, iscritte nell'albo regionale: 4 per mille; 6) aliquota agevolata in favore di proprietari che eseguono interventi volti:
a) al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili: 3 per mille;
b) al recupero di immobili di interesse artistico od architettonico localizzati nel centro storico: 3 per mille;
c) alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche
 
pertinenziali: (tre) per mille;
d) all'utilizzo di sottotetti: 3 per mille; da applicare limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori, cosi' come previsto dall'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449; 7) aliquota da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano fra quelli previsti nelle precedenti classificazioni ed utilizzazioni: 5 per mille; II - per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera a) dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662; III - l'imposta e' ridotta del 50% per fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contrbuente ha la facolta' di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, nella quale deve dichiarare la data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile e' comunque utilizzato. Il comune puo' effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicita' di quanto dichiarato dal contribuente. IV - l'aliquota e' stabilita nella misura del 4 per mille, per un periodo non superiore a tre anni, per fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione o l'alienazione di beni. Per beneficiare dell'aliquota agevolata l'impresa deve effettuare immediata dichiarazione al Comune della data di ultimazione della costruzione, con avviso che la stessa e' destinata alla vendita. Entro quindici giorni della cessione dell'immobile l'impresa deve comunicare al Comune i dati relativi agli acquirenti e la data del contratto. L'aliquota stabilita dal presente capo e' applicata dalla data di ultimazione della costruzione a quella del contratto di vendita. V - dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. (Omissis). Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari; VI - viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata; (Omissis). IX - di dare atto che, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per l'applicazione dell'art. 9 del decreto legislativo n. 504/1992 relativo alle modalita' di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'art. 11 della legge n. 9/1963, soggette al corrispondente obbligo assicurativo; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1o gennaio dell'anno successivo. (Omissis). 00A5529

Comune di Mileto
(Vibo Valentia) Il comune di MILETO (provincia di Vibo Valentia) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). I - di stabilire le seguenti norme ordinamentali per l'applicazione dell'I.C.I. - Imposta comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto dal 1o gennaio 2000: 1) aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' individuale, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonche' per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che la utilizzi come abitazione principale: 5,5 per mille; 2) aliquota da applicare a tutti i soggetti passivi per gli alloggi posseduti e non locati: 6,5 per mille; 3) aliquota da applicare ai soggetti passivi per gli immobili, diversi dalle abitazioni, dagli stessi posseduti nel comune: 6,5 per mille; 4) aliquota agevolata per gli immobili posseduti da enti e organismi senza scopo di lucro, che non rientrano nelle esenzioni dell'imposta previste dall'art. 7 della legge 30 dicembre 1992, n. 504, compresi nelle seguenti tipologie:
4.1) organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, iscritte nel registro dalle regioni;
4.2) cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, iscritte nell'albo regionale: 5,5 per mille; 5) aliquota da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano fra quelli previsti nelle precedenti classificazioni ed utilizzazioni: 6,5 per mille; II - dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per i seguenti soggetti passivi d'imposta:
portatori di handicap di cui all'art. 3 della legge n. 104 del 5 febbraio 1995;
invalidi al lavoro con percentuale di invalidita' al 100%;
invalidi di guerra con percentuale di invalidita' al 100%; dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare, L. 500.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. I soggetti interessati, per avere diritto alla detrazione devono presentare al comune, entro il termine di versamento della prima rata dell'imposta (30 giugno 2000), la domanda tendente ad ottenere la maggiore detrazione ed allegare la documentazione necessaria attestante il diritto a poter richiedere tale detrazione. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari. (Omissis). 00A5530

Comune di Monasterolo Casotto
(Cuneo) Il comune di MONASTEROLO CASOTTO (provincia di Cuneo) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di stabilire l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000 nella misura del 5,5 per mille per tutti i fabbricati e terreni siti nel comune di Monasterolo Casotto; 2. di stabilire in L. 200.000 l'importo della detrazione per l'unita' immobiliare destinata ad abitazione principale. (Omissis). 00A5531

Comune di Mondavio
(Pesaro e Urbino) Il comune di MONDAVIO (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato, il 24 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di fissare come di seguito le tariffe I.C.I. per l'anno 2000: a) abitazione principale: 4,5 per mille, detrazione L. 200.000; b) altre abitazioni: 6,5 per mille; c) aree edificabili: 7 per mille; d) unita' immobiliari situate all'interno dei centri storici effettivamente utilizzate per attivita' produttive e commerciali: 4 per mille; e) unita' immobiliari situate all'interno dei centri storici non utilizzate in alcun modo: 7 per mille. (Omissis). 00A5532

Comune di Monsummano Terme
(Pistoia) Il comune di MONSUMMANO TERME (provincia di Pistoia) ha adottato, il 25 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di approvare per l'anno 2000 le aliquote relative all'imposta comunale sugli immobili, come segue: a) unita' immobiliari adibite ad abitazione principale: 5 per mille; b) unita' immobiliari destinate ad uso abitativo non locate e per le quali non siano stati registrati contratti di locazione da almeno due anni: 9 per mille; c) immobili diversi da quelli di cui alle lettere precedenti: 7 per mille; 2. precisare che, ai fini dell'applicazione dell'imposta, per immobile non locato si intende l'unita' immobiliare, classificata o classificabile nel gruppo catastale A (ad eccezione della categoria A10: uffici o studi privati) dotata di abitabilita', anche non ammobiliata, allacciata ai servizi ma senza consumi di utenza, non tenuta a disposizione del proprietario/possessore per uso personale diretto, comunque "vuota", senza alcuna utilizzazione e che non risulta locata, fatti salvi i casi di cui agli articoli n. 8 e 9 del Regolamento per la disciplina dell'imposta comunale sugli immobili. (Omissis). 00A5533

Comune di Montaldeo
(Alessandria) Il comune di MONTALDEO (provincia di Alessandria) ha adottato, il 27 novembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di determinare per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. che sara' applicata in questo comune, nella misura unica del 5 per mille. (Omissis). 00A5534

Comune di Montalto Dora
(Torino) Il comune di MONTALTO DORA (provincia di Torino) ha adottato, il 22 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di determinare le aliquote I.C.I. per l'anno 2000 (omissis):
a) al 5,5 per mille, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del contribuente, fissando in L. 250.000 la detrazione spettante prevista dall'art. 15, comma 6 della legge n. 537/1993;
b) al 6,5 per mille, per i restanti immobili; di mantenere, come gia' nel 1999, l'aliquota dello 0,50 per mille per le diverse fattispecie previste dall'art. 1, comma 5 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 testualmente riportate nella premessa del presente atto. (Omissis). 00A5535

Comune di Monte Castello di Vibio
(Perugia) Il comune di MONTE CASTELLO di VIBIO (provincia di Perugia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di applicare, per l'anno 2000, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modifiche, le cui disposizioni sono state integrate con il Regolamento comunale citato in premessa, nelle seguenti misure: 5 per mille per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale; 7 per mille per gli immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta dell'abitazione principale. (Omissis). 00A5536

Comune di Monteciccardo
(Pesaro e Urbino) Il comune di MONTECICCARDO (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato, il 23 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2000 le aliquote, nonche' riduzioni ed agevolazioni, per il calcolo dell'imposta comunale sugli immobili previsti come segue: a) aliquota 5,20 per mille e detrazione d'imposta nell'importo di L. 210.000 per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale dei soggetti passivi e per le unita' immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale entro il primo grado ai sensi dell'art. 5 del Regolamento per la disciplina dell'imposta comunale (I.C.I.); b) aliquota 6 per mille per le unita' immobiliari possedute in aggiunta all'abitazione principale a condizione che le stesse risultino locate o utilizzate come abitazione principale da altri soggetti e per gli immobili diversi dalle abitazioni (senza detrazione); c) aliquota 7 per mille per le unita' immobiliari possedute in aggiunta all'abitazione principale che non risultano locate o utilizzate come abitazione principale da altri soggetti (senza detrazione) e che risultino anagraficamente vuote; 2. l'imposta e' ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utlizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni; 3. si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. (Omissis). 00A5537

Comune di Montefalco
(Perugia) Il comune di MONTEFALCO (provincia di Perugia) ha adottato, il 22 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di approvare da parte della giunta comunale e sottoporre a successive determinazioni del consiglio comunale, per l'anno 2000, per l'imposta comunale sugli immobili, le seguenti aliquote: una aliquota ordinaria pari al 6,8 per mille; una aliquota ridotta pari al 5 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, intendendosi per tale quella in cui il contribuente che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari, ha la residenza anagrafica; la stessa aliquota si applica ai proprietari di case concesse in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi di cui alla legge n. 431/1998 ed alle unita' immobiliari di proprieta' di anziani o disabili che hanno acquisito la residenza in istituti di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate; una aliquota maggiorata pari al 7 per mille per i proprietari di immobili a disposizione e di aree fabbricabili; 2. di stabilire, ai sensi dell'art. 55 della legge n. 662/1996, in L. 210.000 la detrazione dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, intendendosi per tale quella in cui il contribuente che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari, hanno la residenza anagrafica. (Omissis). 00A5539

Comune di Montefano
(Macerata) Il comune di MONTEFANO (provincia di Macerata) ha adottato, il 26 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di confermare, (omissis) l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000 nella misura del 5 per mille rapportato al valore degli immobili, con la concessione della detrazione di L. 200.000 per le abitazioni principali; 2. di confermare ai sensi dell'art. 1, comma 5 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, l'aliquota agevolata dell'I.C.I. al 4 per mille a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori cosi' come gia' disposto con consiliare n. 4 del 29 gennaio 1999. (Omissis). 00A5540

Comune di Montegalda
(Vicenza) Il comune di MONTEGALDA (provincia di Vicenza) ha adottato, il 28 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2000, le aliquote I.C.I. determinate per l'anno 1999 come segue: 4,90 per mille per le sole abitazioni principali di persone fisiche o di soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa; 4,90 per mille per le pertinenze dell'abitazione principale adibite ad esclusivo ricovero di autoveicoli. Trattasi di unita' immobiliari classificate nelle categorie catastali C2-C6-C7 destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole al servizio dell'abitazione principale, anche se non appartenenti allo stesso fabbricato; 6,50 per mille per tutti gli altri immobili presupposto d'imposta; 2. di prendere atto che ai sensi dell'art. 8, comma 2 del decreto legislativo n. 504/1992, come novellato, la detrazione d'imposta per l'abitazione principale e' di L. 200.000 rapportata all'anno; 3. di considerare ai fini I.C.I. come abitazione principale (con le conseguenti applicazioni in termini di aliquota agevolate e di detrazione d'imposta) l'ipotesi considerata all'art. 3, comma 56, della legge n. 662/1996 (Omissis). (Omissis). 00A5538

Comune di Montelanico
(Roma) Il comune di MONTELANICO (provincia di Roma) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare, come di seguito, le tariffe ed aliquote d'imposta per tributi e servizi locali: a) I.C.I. - L'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) e' fissata, a decorrere dal 1o gennaio 2000, al 7 per mille (art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modifiche ed integrazioni) con detrazione per l'abitazione principale di L. 200.000; (Omissis). 00A5541

Comune di Monterchi
(Arezzo) Il comune di MONTERCHI (provincia di Arezzo) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di stabilire (omissis), le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicare per l'anno 2000: a) aliquota ridotta, da applicare alle persone fisiche soggetti passivi ed ai soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare (categorie catastali "A" esclusa "A10") direttamente adibita ad abitazione principale, e relative pertinenze: 4,5 per mille; b) aliquota agevolata per i nuovi immobili strumentali destinati ad insediamenti produttivi che incrementino l'occupazione, sulla base di un piano aziendale da sottoporre all'approvazione del comune ed a condizione che l'incremento occupazionale consista nell'ingresso di nuovi lavoratori o nell'assunzione di dipendenti precedentemente disoccupati, 5 per mille; c) aliquota ordinaria da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano fra quelli previsti nelle precedenti lettere a) e b): 6,5 per mille; 2. di stabilire nelle seguenti misure l'importo della detrazione dall'imposta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione: a) L. 300.000 per anziani che versino nelle seguenti condizioni:
ultrasessantenne che vive da solo con reddito annuo imponibile IRPEF non superiore a L. 15.000.000 o che fa parte di un nucleo familiare composto da due ultrasessantenni con reddito non superiore a L. 20.000.000 annuo;
soggettivita' passiva all'I.C.I. per la sola abitazione principale e relative pertinenze nel territorio nazionale;
il fabbricato di cui trattasi sia classificato in una delle seguenti categorie catastali: A/3, A/4, A/5, A/6; b) L. 400.000 per le giovani coppie, intendendosi per tali quelle che hanno contratto matrimonio o che hanno costituito una convivenza legalmente riconosciuta nel corso dell'anno, con reddito imponibile IRPEF non superiore a L. 50.000.000; c) L. 200.000 per gli altri casi. (Omissis). 00A5542

Comune di Monte San Biagio
(Latina) Il comune di MONTE SAN BIAGIO (provincia di Latina) ha adottato, il 30 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di fissare, per l'anno 2000, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504: aliquota 6 per mille: 1) abitazione principale (quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta' usufrutto o altro titolo reale, ed suoi familiari vi risiedono anagraficamente e dimorano abitualmente); 2) abitazione concessa come abitazione principale ad uso gratuito a parenti con nucleo familiare autonomo in linea retta di primo grado al coniuge ancorche' separato o divorziato ed agli affini entro il primo grado, (il soggetto passivo deve far pervenire al comune entro il 30 giugno c.a. apposita comunicazione); 3) unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani, disabili residenti permanentemente in istituti di ricovero o sanitari a condizione che la stessa non risulti locata, viene considerata abitazione principale; 4) unita' immobiliare appartenente alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibita ad abitazione principale dai soci assegnatari viene considerata abitazione principale, purche' sussista per i soci stessi la condizione della identita' di dimora abituale e residenza anagrafica; 5) alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari; 6) unita' immobiliari censite nel catasto urbano classificate in gruppo A/10, gruppo B (tutte), gruppo C (tutte), gruppo D (tutte), gruppo E (tutte); 7) pertinenze; 8) unita' immobiliare posseduto a titolo di proprieta' o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risultino locate; aliquota 7 per mille: altri immobili non compresi nelle precedenti categorie; 2. di determinare, per l'anno 2000, le riduzioni e le detrazioni d'imposta come da prospetto che segue: 1) unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, detrazione d'imposta L. 200.000; 2) unita' immobiliare appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibita ad abitaizone principale dei soci assegnatari, detrazione d'imposta L. 200.000; 3) unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, detrazione d'imposta L. 200.000; 4) abitazione concessa come abitazione principale ad uso gratuito a parenti con nucleo familiare autonomo in linea retta di primo grado (genitori e figli), al coniuge ancorche' separato o divorziato ed agli affini entro il primo grado, detrazione d'imposta L. 200.000; 5) fabbricati inagibili, inabitabili di fatto non utilizzati, riduzione d'imposta 50 per cento. (Omissis). 00A5543

Comune di Montescaglioso
(Matera) Il comune di MONTESCAGLIOSO (provincia di Matera) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). confermare per l'anno 2000 l'aliquota I.C.I. nella misura del 5 per mille. Dare atto che l'abitazione principale da' diritto ad una detrazione d'imposta di L. 200.000. (Omissis). 00A5544

Comune di Montevarchi
(Arezzo) Il comune di MONTEVARCHI (provincia di Arezzo) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), in base alle prevedibili esigenze di bilancio, le seguenti aliquote per l'anno 2000: terreni agricoli 6,3 per mille; aree fabbricabili 6,3 per mille; altri fabbricati 6,3 per mille; abitazione principale 5 per mille; abitazioni a disposizione, non locate (1) o non cedute in comodato o in uso: 7 per mille; abitazioni locate ai soggetti di cui alla legge regionale n. 96/1996, 4 per mille; abitazioni soggette a interventi di cui all'art. 1, comma 5, legge n. 449/1997, 4 per mille. (1) Per abitazioni non locate o non cedute in uso si intende l'immobile che, ai fini IRPEF, ha una rendita catastale aumentata di un terzo). 2. di approvare l'aumento della detrazione per l'abitazione principale alle seguenti fattispecie: A)
famiglia con 4 persone, L. 90.000, (quindi 200.000+90.000=290.000); famiglia con 5 persone, L. 150.000, (quindi 200.000+150.000=350.000); famiglia con 6 persone o piu', L. 240.000, (quindi 200.000+240.000=440.000); con i seguenti limiti di applicazione: 1) a condizione che il reddito imponibile lordo pro capite non sia superiore a L. 15.000.000; 2) a condizione che l'immobile non abbia rendita catastale (comprensivo del 5 per cento in aumento) superiore a:
L. 1.260.000 per le famiglie con 4 persone;
L. 1.330.000 per le famiglie con 5 persone;
L. 1.400.000 per le famiglie con 6 o piu' persone; e costituisca l'unico fabbricato di proprieta' della famiglia ad esclusione di eventuali pertinenze od accessori e che gli eventuali terreni di proprieta' della famiglia non abbiano un imponibile IRPEF superiore a L. 200.000; B)
famiglie composte integralmente da pensionati, L. 180.000, (quindi 200.000+180.000=380.000); con i seguenti limiti di applicazioni: 1) a condizione che il reddito imponibile lordo pro capite da pensione non sia superiore a L. 15.000.000 e costituisca l'unico reddito di tutti i componenti della famiglia escluso quello dell'abitazione principale e sue pertinenze ed accessori; 2) a condizione che l'immobile non abbia rendita catastale superiore a L. 1.260.000 e costituisca l'unico fabbricato di proprieta' della famiglia ad esclusione di eventuali pertinenze od accessori e che gli eventuali terreni di proprieta' della famiglia non abbiano un imponibile IRPEF superiore a L. 200.000. C)
famiglie - che non rientrano nei casi A) e B) - con reddito imponibile lordo pro capite non superiore a L. 10.000.000, L. 240.000, con i seguenti limiti di applicazione: 1) a condizione che l'immobile non abbia rendita catastale superiore a L. 1.260.000 e costituisca l'unico fabbricato di proprieta' della famiglia ad esclusione di eventuali pertinenze od accessori e che gli eventuali terreni di proprieta' della famiglia non abbiano un imponibile IRPEF superiore a L. 200.000; Per famiglia s'intende la famiglia anagrafica al 1.1 dell'anno di imposizione. (Omissis). 00A5545

Comune di Montezemolo
(Cuneo) Il comune di MONTEZEMOLO (provincia di Cuneo) ha adottato, l'11 gennaio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di confermare nella misura del 7 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000, da applicarsi in misura unica a tutte le basi imponibili; 2. di prendere atto che, ai sensi del punto 2 del comma 55 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. (Omissis). 00A5546

Comune di Montone
(Perugia) Il comune di MONTONE (provincia di Perugia) ha adottato, il 25 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000 nelle seguenti misure: 6 per mille, per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo; 6 per mille, per le abitazioni date in uso gratuito ai familiari (parenti in linea retta entro il primo grado) e costituenti per questi abitazione principale; 6 per mille, per una pertinenza dell'abitazione principale (box, garage, cantine) di categoria catastale C/2 o C/6, purche' ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale e' sita l'abitazione principale, che appartenga al medesimo proprietario o titolare di diritto reale di godimento o che la stessa sia asservita durevolmente ed esclusivamente all'abitazione principale; 9 per mille, per gli immobili ad uso abitativo non locati per i quali non risultino essere registrati contratti di locazione da almeno due anni, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 431; 7 per mille, per tutti gli altri immobili diversi dai fabbricati di cui ai punti precedenti. 2. di applicare per l'anno 2000 una detrazione di L. 250.000, in sostituzione della detrazione di L. 200.000, di cui all'art. 8, secondo comma del D.L. n. 504 del 30 dicembre 1992 e successive modificazioni ed integrazioni, per l'abitazione principale, secondo le seguenti modalita': dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo ed alla relativa pertinenza si detraggono L. 250.000, anziche' L. 200.000, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione di piu' soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi in parti uguali nel caso in cui sussistano i seguenti requisiti:
a) proprieta' di un'unica abitazione nell'intero territorio nazionale, adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e dei componenti il nucleo familiare;
b) valore patrimoniale dell'immobile, inteso come unita' immobiliare adibita ad abitazione e relativa autorimessa, quale valore imponibile per l'imposta comunale sugli immobili, inferiore a L. 110.000.000;
c) reddito complessivo di qualunque natura, compresi quelli esenti o tassati alla fonte a titolo di imposta, del titolare dell'immobile e dei soggetti residenti nella stessa unita' immobiliare relativo all'anno di riferimento dell'imposta ovvero all'anno precedente quello in cui si effettua il versamento e la eventuale denuncia, non sia superiore agli importi di seguito indicati: una persona, L. 30.000.000; due persone, L. 50.000.000; tre persone, L. 60.000.000; quattro persone, L. 70.000.000; cinque persone, L. 80.000.000; oltre le cinque persone, L. 80.000.000+L. 10.000.000 per ciascuna persona oltre le cinque. I sopraindicati livelli di reddito vengono innalzati di:
L. 3.500.000 per ogni persona a carico;
L. 5.000.000 per ogni soggetto portatore di handicap o anziano non autosufficiente con certificazione medica della USL. (Omissis). 00A5547

Comune di Montorio al Vomano
(Teramo) Il comune di MONTORIO al VOMANO (provincia di Teramo) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). a) confermare per l'anno 2000 le aliquote diversificate dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) determinate per l'anno 1999 e precisamente:
1) abitazioni principale: aliquota del 5,5 per mille;
2) altri fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli: aliquota del 6,50 per mille; confermare, altresi', in L. 200.000 l'importo della detrazione dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, fino a concorrenza del suo ammontare, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. (Omissis). 00A5548

Comune di Mornese
(Alessandria) Il comune di MORNESE (provincia di Alessandria) ha adottato, il 17 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di determinare per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella misura unica del 5 per mille. (Omissis). 00A5549

Comune Motta De' Conti
(Vercelli) Il comune di MOTTA DE' CONTI (provincia di Vercelli) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di fissare per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicarsi in questo comune, nella misura unica del 4 per mille. 2. di non operare alcuna diversificazione d'aliquota dell'imposta di cui al comma 2 dell'art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992 e s.m. ne' alcuna riduzione od elevazione di cui al comma 3, dell'art. 8 del medesimo decreto. (Omissis). 00A5550

Comune di Mottola
(Taranto) Il comune di MOTTOLA (provincia di Taranto) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare (omissis), l'aliquota imposta comunale immobili (I.C.I.), che sara' applicata, per l'anno 2000 in questo comune, nella misura unica del 5,5 per mille, per l'unita' immobiliare adibita esclusivamente ad abitazione principale, e relative pertinenze, di cui all'art. 8 del "Regolamento comunale per tassazione I.C.I.", con detrazione di L. 200.000. Tale detrazione e' elevata a L. 400.000, per le seguenti categorie: a) pensionati aventi un rateo mensile rilevabile dall'ultimo avviso di pagamento relativo all'anno 1999 non superiore al minimo INPS, e che non abbiano altre proprieta' immobiliari, oltre quella per la quale viene richiesta la detrazione; b) portatore di grave handicap ovvero soggetti aventi a carico portatore di handicap, in entrambi i casi certificati dalla ASL ai sensi della legge n. 104/1992, il cui reddito mensile non sia superiore al rateo di pensione minima erogata dall'INPS e che non abbiano altre proprieta' immobiliari oltre quella per la quale viene richiesta la detrazione. Inoltre la detrazione per l'abitazione principale e sue pertinenze e' elevata a L. 400.000, per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale occupata da persone svantaggiate, cosi' intendendosi i nuclei familiari nei quali e' compreso almeno un soggetto che sia stato sottoposto a trapianto di organi ed il cui reddito non sia superiore a L. 24.000.000. 2. per l'anno di imposta 2000, si applica l'aliquota all'uno per mille per gli immobili compresi nel piano di recupero del centro storico zona A) cosi' identificati: a) immobili adibiti o che verranno adibiti ad abitazioni e per i quali si eseguono interventi di ristrutturazione edilizia, ai sensi delle N.T.A. del piano di recupero; b) Immobili destinati all'esercizio di attivita' produttiva e nei quali vengono realizzati interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria, ristrutturazione edilizia cosi' come previsti e disciplinati dalle N.T.A. del piano di recupero. Nei casi precedenti il riconoscimento della riduzione restera' subordinata alla prova dell'avvenuta esecuzione delle opere (immobili destinati ad abitazione) ovvero dell'avvenuta apertura dell'attivita' produttiva (immobili destinati ad aa.pp). 3. di determinare, altresi', nella misura del 7 per mille l'aliquota da applicare per tutti gli altri immobili. (Omissis). 00A5551

Comune di MozzaGrogna
(Chieti) Il comune di MOZZAGROGNA (provincia di Chieti) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2000 l'aliquota del 5,5 per mille per l'imposta comunale sugli immobili; 2. di confermare l'aliquota del 4 per mille per proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti, limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori ex art. 1, comma 5, della legge n. 449/1997. (Omissis). 00A5552

Comune di Murazzano
(Cuneo) Il comune di MURAZZANO (provincia di Cuneo) ha adottato, il 25 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di confermare, fissare e determinare per l'anno 2000, per tutti gli immobili soggetti alla disciplina dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), l'applicazione di una aliquota unica nella misura del 6 per mille; 2. di non avvalersi della facolta' prevista dall'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernente la possibilita' per le abitazioni principali di riduzione dell'aliquota fino al 50 per cento o in alternativa di aumentare la detrazione fissa da L. 200.000 fino a L. 500.000 o di applicare le agevolazioni previste dal comma 3 dell'art. 58 del citato decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. (Omissis). 00A5553

Comune di NAturno
(Bolzano) Il comune di NATURNO (provincia di Bolzano) ha adottato, il 27 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare l'aliquota d'imposta per l'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000, come segue:
a) 4 per mille per le abitazioni principali;
b) 5,9 per mille per le abitazioni possedute in aggiunta all'abitazione e per abitazioni disabitate;
c) 4,9 per mille per tutti gli altri immobili; 2. di concedere una detrazione di L. 300.000, per l'abitazione principale; 3. di concedere una detrazione di L. 500.000, per l'abitazione principale con un reddito familiare non superiore al minimo di vita principale. (Omissis). 00A5554

Comune di Nemoli
(Potenza) Il comune di NEMOLI (provincia di Potenza) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. riconfermare, per l'anno 2000, l'aliquota I.C.I. - Imposta comunale immobiliare - nella misura del 5 per mille; 2. stabilire in L. 200.000 la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. (Omissis). 00A5555

Comune di Nogara
(Verona) Il comune di NOGARA (provincia di Verona) ha adottato, il 4 febbraio 2000 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. per l'anno 2000 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), sono cosi' determinate: 4 per mille in favore delle persone fisiche, soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale; 5,5 per mille le pertinenze delle abitazioni principali identificate catastalmente alla categoria C/6; 7 per mille per tutti gli altri immobili; 2. e' confermata la detrazione fissa dell'imposta, di cui all'art. 8, com-ma 2, del decreto legislativo n. 504/1992, come modificato dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nella misura fissa di L. 200.000 ed e' rapportata al periodo dell'anno durante il quale il soggetto passivo ha dimorato nell'abitazione principale. 3. per l'anno 2000 viene determinata in L. 100.000 l'ulteriore detrazione di imposta I.C.I., da aggiungersi alla detrazione di L. 200.000, prevista dall'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992, come modificato dall'art. 3, comma 55 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in favore delle seguenti categorie di contribuenti: A) pensionati:
1) possesso della sola abitazione/alloggio abitato ed eventuale annesso garage o posto macchina quale unica proprieta' immobiliare del contribuente all'1 gennaio 2000. Nel caso in cui l'alloggio e' abitato a titolo del diritto di usufrutto, uso o abitazione, il contribuente non deve avere nessuna proprieta' immobiliare;
2) avere compiuto il sessantesimo anno di eta' alla data del1o gennaio 2000;
3) essere in condizione non lavorativa e con un reddito da pensione non superiore al L. 14.420.000 annui lordi riferito all'anno 1999. Il reddito e' quello del singolo contribuente senza alcun riferimento, quindi, al reddito del nucleo familiare; B) famiglie numerose:
1) possesso del solo alloggio abitato ed eventuale annesso garage o posto macchina quale unica proprieta' immobiliare del contribuente all'1 gennaio 2000. Nel caso in cui l'alloggio e' abitato a titolo del diritto di usufrutto, uso o abitazione, il contribuente non deve avere nessuna proprieta' immobiliare;
2) nucleo familiare composto da sei o piu' componenti al 1o gennaio 2000;
3) reddito familiare riferito all'anno 1999, non superiore a L. 86.520.000 lordi annui nel caso di una famiglia di sei componenti; a tale reddito si aggiungono L. 14.420.000 lordi annui per ogni componente superiore a sei; C) portatori di handicap:
1) handicap riconosciuto al 100% a prescindere dal reddito, l'agevolazione e' riferita alla loro quota di proprieta'. D) ricoverati in condizioni di lungodegenza:
1) ricoverati in condizioni di lungodegenza o in case protette con il contributo comunale per un periodo superiore sei mesi; l'agevolazione e' riferita alla loro quota di proprieta', ed e' usufruibile a condizione che l'abitazione non risulti locata. Nei casi di cui alla lettera A) (Pensionati) e alla lettera B) (Famiglie numerose) l'applicazione del beneficio della ulteriore detrazione di L. 100.000, e' subordinato alla condizione che gli altri componenti del nucleo familiare non possiedano alcuna proprieta' immobiliare. 4. ai fini dell'applicazione dell'ulteriore detrazione di cui al precedente punto tre, vengono determinati i seguenti criteri applicativi: il contribuente deve presentare la richiesta autocertificazione nella quale deve dichiarare:
nome, cognome, indirizzo, data di nascita, codice fiscale e di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti per il riconoscimento del diritto alla detrazione fino a L. 300.000;
la richiesta-autocertificazione dovra' essere inviata tramite raccomandata entro il 15 aprile 2000 al comune di Nogara, oppure consegnata a mano all'ufficio protocollo del comune medesimo;
sara' compito del funzionario I.C.I, del comune verificare le richieste-autocertificazioni;
entro il 31 maggio 1999 il funzionario suddetto provvedera' con proprio atto a stabilire le quote a favore dei contribuenti in applicazione dei criteri qui stabiliti e tenuto conto delle norme di cui al regolamento comunale ex art. 12 legge n. 241/1990, in quanto applicabili;
l'ufficio si riserva di richiedere documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato;
nel caso di dichiarazione infedele verranno applicate le sanzioni previste dal decreto legislativo n. 504/1992 e successive variazioni e modificazioni. (Omissis). 00A5556

Comune di Novi Ligure
(Alessandria) Il comune di NOVI LIGURE (provincia di Alessandria) ha adottato il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di confermare, per le motivazioni in premessa esplicitate: A) l'aliquota per l'imposta comunale sugli immobili, per I'anno 2000 nella misura del 5 per mille per i fabbricati adibiti ad abitazione principale; B) la detrazione in ragione di L. 240.000 per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale, comprese quelle appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, nonche' quelle possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani e disabili che abbiano acquisito la residenza in istituti di ricovero, a condizione che la stessa non risulti locata; C) l'aliquota del 4 per mille cosi' come previsto dall'art. 1 comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, relativamente agli immobili inagibili o inabitabili soggetti ad interventi di ristrutturazione o a quelli oggetto di interventi finalizzati al solo recupero di interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico e altresi' agli immobili interessati da interventi volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali, oppure all'utilizzo di sottotetti, nonche' alla realizzazione di nuovi stabilimenti industriali ed artigianali in conformita' alle norme tecniche di attuazione del P.R.G. vigente; l'aliquota agevolata si applica limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori. Nel caso di vendita dell'unita' immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi di cui sopra, l'aliquota agevolata e' applicata dall'acquirente persona fisica dell'unita' immobiliare per i rimanenti periodi d'imposta; l'aliquota del 4 per mille viene applicata altresi' alle unita' immobiliari ad uso abitativo locate ad equo canone a soggetti colpiti da sfratto esecutivo, in situazioni di disagio socio-economico, previa convenzione tra il proprietario ed il comune; D) l'aliquota del 3 per mille viene applicata alle unita' immobiliari ad uso abitativo locate a canone calmierato in applicazione degli accordi previsti dalla legge n. 431/1998, art. 2, comma 3; E) l'aliquota del 6 per mille per tutti gli altri immobili esclusi quelli di cui al successivo punto F). F) l'aliquota del 7 per mille per gli immobili ad uso abitativo destinati alla locazione non utilizzati direttamente dal proprietario o dai familiari, ovvero non locati. (Omissis). 00A5557

Comune di Novi Velia
(Salerno) Il comune di NOVI VELIA (provincia di Salerno) ha adottato il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). confermare l'aliquota d'imposta ai fini I.C.I. nel 5 per mille, come regolamentata per l'anno 1999 con deliberazione del commissario prefettizio n. 55 del 24 marzo 2000; confermare in L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale e le sue pertinenze. (Omissis). 00A5558

Comune di Novoli
(Lecce) Il comune di NOVOLI (provincia di Lecce) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000, nella misura unica del 5,5 per mille per la prima casa e del 6,5 per mille per tutti degli altri immobili; 2. fissare la detrazione per l'abitazione principale nella misura di L. 200.000. (Omissis). 00A5559

Comune di Nucetto
(Cuneo) Il comune di NUCETTO (provincia di Cuneo) ha adottato il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di stabilire per l'anno 2000 l'applicazione dell'aliquota I.C.I. nella misura del 5 per mille per le prime case e del 7 per mille per le seconde case. (Omissis). 00A5560

Comune di Numana
(Ancona) Il comune di NUMANA (provincia di Ancona) ha adottato, il 21 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di determinare l'aliquota dell'I.C.I. per l'anno 2000 come di seguito ai sensi del decreto legislativo 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni: 4 per mille - Unita' immobiliare adibita ad abitazione principale in favore di persone fisiche o soggetti passivi o soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, nonche' per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale: intendendosi per abitazione principale quella nel quale il soggetto passivo o il locatario vi risiede anagraficamente. L'aliquota ridotta si estende ad una sola pertinenza purche' classata in una delle due categorie catastali C/2 o C/6; 6,25 per mille per tutte le altre unita' immobiliari; (Omissis). 00A5561

Comune di Offanengo
(Cremona) Il comune di OFFANENGO (provincia di Cremona ) ha adottato,il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2000 l'aliquota I.C.I. nella misura del 5,5 per mille; 2. di stabilire un'aliquota del 4 per mille per i proprietari che aderiranno alla locazione concordata degli immobili; 3. di aumentare la detrazione per l'abitazione principale a L. 300.000 nei seguenti casi, quando ricorrano contemporaneamente: persone che avevano almeno sessanta anni alla data del 31 dicembre 1999. proprietarie (oppure titolari del diritto di usufrutto, uso od abitazione) di una sola unita' immobiliare adibita ad abitazione principale ed avente le caratteristiche previste per le categorie catastali A/2 - A/3 -A/4 - A/5 - A/6. Cosi' come definito dall'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/ 1992; con un reddito lordo, riferito al nucleo familiare risultante dalla documentazione anagrafica, non superiore a L. 19.000.000 elevato a L. 25.700.000 se il coniuge e' a carico. Tali limiti di reddito sono elevati di un ulteriore milione per ogni familiare a carico o nullatenente. N.B. - Per abitazione principale si intende quella in cui dimorano abitualmente il contribuente che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale di godimento, ed i suoi familiari. (Omissis). 00A5562

Comune di Oleggio Castello
(Novara) Il comune di OLEGGIO CASTELLO (provincia di Novara) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I) che sara' applicata in questo comune nella misura del6 per mille per l'abitazione principale e nella misura del 7 per mille per la seconda casa; 2. di approvare per l'anno 2000 l'applicazione della detrazione per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo in L. 200.000 e la non applicazione alle pertinenze. (Omissis). 00A5563

Comune di Olevano Romano
(Roma) Il comune di OLEVANO ROMANO (provincia di Roma) ha adottato, il 24 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. distinguere per l'anno 2000 le aliquote di imposta I.C.I. come segue: aliquote ordinaria 6 per mille; aliquota ridotta per le abitazioni ricadenti nella perimetrazione del centro storico, 5 per mille; 2) confermare le detrazioni di imposta previste gia' per l'anno 1999, vale a dire: le unita' immobiliare adibire ad abitazione principale L. 200.000; L. 300.000 per i seguenti casi:
i coniugi o persone singole con eta' superiore ai sessantacinque anni e con reddito annuo non superiore a L. 20.000.000 (L. 10.000.000 se singoli);
le giovani coppie fino al raggiungimento del quinto anno di matrimonio con limite del reddito annuo lordo di L. 40.000.000; 3) confermare inoltre le agevolazioni previste dall'art. 12 del Regolamento comunale I.C.I. approvato con atto di C.C. n. 10 del 26 marzo 1999, esecutivo, che cosi' recita: "art. 12 (Agevolazioni):
1. sono considerati parti dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto; sono ricomprese tra le pertinenze le unita' immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio delle unita' immobiliari adibite ad abitazione principale delle persone fisiche;
2. l'assimilazione a fini dell'I.C.I. di cui al comma 1 del presente articolo non incide sulle modalita' di determinazione del valore di ciascuna unita' immobiliare ed opera a condizione che il proprietario o il titolare del diritto reale di godimento, anche in quota parte, dell'abitazione principale, coincida con il proprietario o il titolare del diritto di godimento della pertinenza;
3. la detrazione prevista dal comma 2, dell'art. 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nel caso di assimilazione di cui al comma 1 del presente articolo, si applica sull'imposta complessiva dovuta per l'abitazione principale e per le pertinenze;
4. le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa ad abitazione principale dei soci assegnatari;
5. ai fini dell'applicazione della detrazione prevista dal comma 2, dell'art. 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e dell'aliquota agevolata deliberata ai sensi dell'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si considerano abitazioni principali anche quelle concese in uso gratuito o in comodato ai parenti entro il 1o grado" (Omissis). 00A5564

Comune di Omegna
(Verbano) Il comune di OMEGNA (provincia di Verbania) ha adottato, il29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di approvare, per l'anno 2000, le seguenti aliquote differenziate per la tassazione dell'imposta I.C.I.: aliquota ridotta del 5 per mille a carico delle persone fisiche residenti nel comune, per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale; aliquota del 6,1 per mille, a carico di tutti gli altri immobili (fabbricati e aree fabbricabili). (Omissis). 00A5565

Comune di Orbassano
(Torino) Il comune di ORBASSANO (provincia di Torino) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di stabilire, per l'anno 2000, nelle seguenti misure l'aliquota dell'Imposta comunale sugli Immobili (I.C.I.) istituita col decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504: a) 6,25 per mille aliquota ordinaria; b) 4,50 per mille per gli immobili posseduti da persone fisiche e dai soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, direttamente adibiti ad abitazione principale o concessi ad uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale entro il secondo grado e per tutti gli immobili posseduti dall'agenzia territoriale per la casa e dal consorzio intercomunale torinese; c) 8 per mille per tutti gli immobili adibiti ad uso abitativo, diversi dai precedenti, da qualunque soggetto posseduti e non locati da almeno due anni; d) 3 per mille per gli alloggi locati ai sensi degli articoli 2 e 5 della legge 431/1998. di dare atto che la detrazione per abitazione principale rimane fissata nella misura di L. 200.000 ed e' aplicabile anche agli alloggi assegnati dall'agenzia Territoriale per la casa e dal consorzio intercomunale torinese. (Omissis). 00A5566

Comune di Ormelle
(Treviso) Il comune di ORMELLE (provincia di Treviso) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di determinare, per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune cosi' differenziata: aliquota del 7 per mille per gli alloggi posseduti in aggiunta alle abitazioni principali sfitti e non utilizzati; aliquota del 7 per mille per le aree fabbricabili ricomprese in lottizzazioni e non oggetto di alcun intervento; aliquota del 5 per mille per tutte le rimanenti fattispecie; 2) di confermare in L. 200.000 la detrazione per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale; (Omissis). 00A5567

Comune di Orria
(Salerno) Il comune di ORRIA (provincia di Salerno) ha adottato, il 31 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). "di applicare per l'imposta comunale sugli immobili a decorrere dal 1o gennaio 2000, le seguenti aliquote: abitazione principale: aliquota del 5 per mille; altri immobili: aliquota del 5,50 per mille; di detrarre L. 200.000 per l'abitazione principale". (Omissis). 00A5568

Comune di Ortezzano Il comune di ORTEZZANO (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato, il 25 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di determinare nella misura unica del 5,5 per mille, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili da applicare, per l'anno 2000, nel territorio del comune di Ortezzano; la detrazione dell'I.C.I. dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale rimane fissata nella misura di L. 200.000; (Omissis). Comune di Osasco (Torino) Il comune di OSASCO (provincia di Torino) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di dare atto che per l'anno 2000, saranno vigenti sul territorio comunale le seguenti aliquote I.C.I.: 5 per mille; detrazione di L. 210.000 per abitazione principale. (Omissis). 00A5570

Comune di Osio Sopra
(Bergamo) Il comune di OSIO SOPRA (provincia di Bergamo) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare a titolo di imposta comunale degli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000, le seguenti aliquote differenziate: A) 4 per mille a L. 200.000 di detrazione per gli immobili adibiti ad abitazione principale classificati in catasto come A1, A7, A8 e A9; B) 4 per mille e L. 200.000 di detrazione, aumentabile a L. 300.000, per gli immobili classificati in catasto come A2, A3, A4, A5 e A6 e adibiti ad abitazione principale; la detrazione di L. 300.000 e' applicabile solo per i contribuenti che non sono proprietari di altri alloggi e fabbricati ovunque ubicati e che dimostrino di trovarsi nelle condizioni reddituali determinate in base ai componenti del nucleo familiare come appresso:

=====================================================================
Componenti nucleo familiare | Reddito annuo fiscalmente imponibile ===================================================================== 1 | 11.100.000 2 | 18.300.000 3 | 23.500.000 4 | 28.000.000 5 | 33.000.000 6 | 37.000.000 7 e oltre | 41.000.000

C) 5 per mille per tutti gli altri immobili diversi dalle abitazioni principali come sopra classificate; (Omissis). 00A5571

Comune di Ostana
(Cuneo) Il comune di OSTANA (provincia di Cuneo) ha adottato, il 26 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2000 nella misura del 6 per mille per i fabbricati adibiti ad abitazione principale e nella misura del 7 per mille per gli altri immobili; 2. di rendere atto che, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 ed ai sensi dell'art. 58, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo rimane invariata, pari a L. 200.000, rapportantdo detta riduzione al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. 3. di determinare l'aliquota ordinaria del 6 per mille anche a carico degli enti senza scopi di lucro. (Omissis). 00A5572

Comune di Ovindoli
(L'Aquila) Il comune di OVINDOLI (provincia di L'Aquila) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (a modifica della delibera del Consiglio comunale n. 57 del 30 novembre 1998 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale n. 289 del 10 dicembre 1999); 1) di aumentare l'aliquota dal 4,50 per mille al 5 per mille per l'anno 2000, relativa all'imposta I.C.I. per il comune di Ovindoli; 2) di aumentare la detrazione per la prima abitazione da L. 200.000 a L. 250.000. (Omissis). 00A5573

Comune di Pagazzano
(Bergamo) Il comune di PAGAZZANO (provincia di Bergamo) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di stabilire le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I. - Imposta comunale sugli immobili, in questo comune con effetto dal 1o gen-naio 2000: a) aliquota di ordinaria applicazione nella misura del 4,50 per mille; b) aliquota del 7 per mille per alloggi non locati, considerando tali gli alloggi di cui art. 4 - Regolamento comunale approvato con delibera C.C. n. 54 del 29 ottobre 1998; 2. per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera a), dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 3. l'imposta e' ridotta del cinquanta per cento (50 per cento) per fabbricati dichiarati inagibili od inabitati e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'Ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha la facolta' di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, nella quale deve dichiarare la data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata A.R. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile e' comunque utilizzato. Il comune puo' effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicita' di quanto dichiarato dal contribuente; 4. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente; 5. di applicare la detrazione di cui sopra, ai sensi art. 2 - Regolamento comunale, all'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziano disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; il soggetto interessato puo' attestare la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto, richiesta per la fruizione della detrazione per abitazione principale, anche mediante dichiarazione sostitutiva; 6. di stabilire che per le abitazioni principali dei contribuenti con reddito catastale non eccedente i 150 milioni e non proprietari di altri beni immobili e che si trovano in una delle seguenti situazioni di particolare disagio economico-sociale: a) 3 figli, tutti minori; b) handicap riconosciuto di uno dei componenti il nucleo familiare; c) famiglia di ultrasessantacinquenni con reddito di pensione minima; sia applicata l'elevazione della detrazione spettante a L. 300.000 e comunque non oltre l'importo dell'imposta dovuta; (omissis); 9. di dare atto che, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 per l'applicazione dell'imposta dei terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'art. 11 della legge n. 9/1963, soggette al corrispondente obbligo assicurativo; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1o gennaio dell'anno successivo; (Omissis). 00A5574

Comune di Palazzo Pignano
(Cremona) Il comune di PALAZZO PIGNANO (provincia di Cremona) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2000 nella misura unica del 5 per mille; 2. di determinare in L. 200.000 l'importo della detrazione per abitazione principale; 3. di elevare la detrazione per abitazione principale, in relazione a situazioni di disagio economico o sociale, secondo quanto dettagliato nello schema che si allega alla presente deliberazione formandone parte integrante e sostanziale.
Allegato Criteri per la concessione dell'aumento della detrazione ai fini dell'imposta comunale sugli immobili Chi ha diritto all'aumento della detrazione: Le persone che avevano almeno sessanta anni alla data del 31 dicembre 1999, possono richiedere l'aumento della detrazione. Per avere diritto alla riduzione devono pero':
essere proprietarie (oppure titolari del diritto di usufrutto, uso od abitazione) di una sola unita' immobiliare adibita ad abitazione principale ed avente le caratteristiche previste per le categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 cosi' come definito dall'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992;
avere un reddito lordo, riferito al nucleo familiare risultante dalla documentazione anagrafica, non superiore a L. 19.000.000, elevato a L. 25.700.000 se il coniuge e' a carico. Tali limiti di reddito sono elevati di un ulteriore milione per ogni altro familiare a carico o nullatenente. Nota bene: per abitazione principale si intende quella in cui dimorano abitualmente il contribuente che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale di godimento, ed i suoi familiari. Documentazione da presentare entro il 30 aprile (in carta semplice): certificato catastale relativo all'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale; copia mod. 730 o 740 o mod. 101 o mod. 201 dei componenti il nucleo familiare; altra eventuale documentazione idonea a fornire notizie sulle particolari condizioni socio-economiche della famiglia. (Omissis). 00A5575

Comune di Palmiano
(Ascoli Piceno) Il comune di PALMIANO (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di confermare, (omissis) l'aliquota I.C.I. da applicare nel territorio comunale per l'anno 2000 nella misura unica del 6 per mille; (Omissis). 00A5576

Comune di Panicale
(Perugia) Il comune di PANICALE (provincia di Perugia) ha adottato, il 7 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di confermare per l'anno 2000 nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.):

a) misure delle aliquote:

=====================================================================
Tipologia degli immobili |Aliquote % ===================================================================== Unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione | principale per persone fisiche soggetti passivi e soci di | cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel | comune | 5,8 --------------------------------------------------------------------- Unità immobiliari di tutti gli altri soggetti passivi | 6,5 --------------------------------------------------------------------- Unità immobiliari adibite a nuovi insediamenti produttivi | 4 --------------------------------------------------------------------- Unità immobiliari di proprietà di enti e associazioni | senza scopo di lucro | 4

2) di confermare, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per l'anno 2000 le detrazioni d'imposta come da prospetto che segue:

=====================================================================
Tipologia di immobili | Detrazione di imposta ===================================================================== Detrazione per abitazione principale | 200.000

(Omissis). 00A5577

Comune di Paola
(Cosenza) Il comune di PAOLA (provincia di Cosenza) ha adottato, il 30 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). A) imposta comunale sugli immobili (I.C.I.). Stabilire, per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) deversificandola nelle misure seguenti:
abitazione principale (1): 5 per mille;
altri fabbricati: 6,5 per mille;
aree fabbricabili (2): 6 per mille. (1) Ferma restando l'applicabilita' della quota di detrazione di L. 200.000 per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e sue pertinenze del soggetto passivo stabilita dall'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni. (2) Sono esenti dall'imposta i terreni agricoli, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. h), e della circolare del Ministero delle finanze 14 giugno 1993, n. 9, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 53 del 18 giugno 1993, supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 141 - Serie generale. (Omissis). 00A5578

Comune di Pedara
(Catania) Il comune di PEDARA (provincia di Catania) ha adottato, l'11 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. Confermare per l'anno 2000 l'aliquota I.C.I. gia' deliberata per il 1999, con delibera di G.M. n. 66 dell'8 marzo 1999 (omissis) nella misura del 4,5 per mille; (Omissis). 00A5579

Comune di Persico Dosimo
(Cremona) Il comune di PERSICO DOSIMO (provincia di Cremona) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di determinare per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili - I.C.I., nella misura del 5,50 per mille;
di stabilire l'importo della detrazione per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nella misura obbligatoria di L. 200.000. (Omissis). 00A5580

Comune di Pantelleria
(Trapani) Il comune di PANTELLERIA (provincia di Trapani) ha adottato, il 29 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di approvare la superiore proposta di deliberazione senza modifiche ed integrazioni nel testo che segue:
1. di fissare per l'anno 2000 in L. 250.000 la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;
2. di aumentare a L. 500.000 la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo qualora il nucleo familiare dimorante sia formato da almeno due persone con reddito di sola pensione non superiore a L. 18.000.000 oppure il nucleo familiare sia formato da una sola persona con reddito imponibile di sola pensione non superiore a L. 12.000.000, i cui componenti abbiano compiuto i 65 anni di eta' alla data del 1o gennaio 2000 e non siano in condizione lavorativa ed inoltre siano in possesso di un'unica unita' immobiliare adibita ad abitazione principale ed eventualmente una ulteriore unita' immobiliare adibita a garage. (Omissis). 00A5581

Comune di Paularo
(Udine) Il comune di PAULARO (provincia di Udine) ha adottato, il 25 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di fissare, per l'esercizio finanziario 2000, nella misura del 5 per mille, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), senza alcuna diversificazione dell'aliquota stessa; 2. di fissare, per l'esercizio finanziario 2000, nella misura di L. 200.000 (e 103,29) la detrazione per l'abitazione principale, senza alcuna elevazione della detrazione e riduzione dell'imposta; (Omissis). 00A5582

Comune di Pedivigliano
(Cosenza) Il comune di PEDIVIGLIANO (provincia di Cosenza) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di confermare - come conferma - per l'anno 2000, l'aliquota del 6 per mille che sara' applicata in questo comune ai fini dell'I.C.I.; 2. di stabilire, come stabilisce, di applicare la detrazione di L. 200.000 per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo. (Omissis). 00A5583

Comune di Pergola
(Pesaro e Urbino) Il comune di PERGOLA (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000 nelle misure di seguito specificate:
aliquota per abitazione principale: 6 per mille (con precisazione che viene considerata adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' od altro diritto reale da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. Non viene estesa altresi' l'aliquota per abitazione principale alle relative pertinenze (quali box, cantina, ecc.), salva l'ipotesi di accatastamento unitario con attribuzione di un unico ammontare di rendita catastale). Detrazione d'imposta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale: L. 200.000 (e 103,29);
aliquota ordinaria: 6,50 per mille;
aliquota per abitazioni sfitte: 7 per mille. (Omissis). 00A5584

Comune di Pescantina
(Verona) Il comune di PESCANTINA (provincia di Verona) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000 nelle seguenti misure: a) 4,5 per mille per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale, con esclusione per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale; b) 6 per mille per gli altri immobili; c) detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale: L. 200.000; d) detrazione abitazione principale per anziani che abitano da soli e che hanno come unico reddito complessivo imponibile ai fini IRPEF soltanto la pensione minima di vecchiaia: L. 250.000; e) detrazione abitazione principale per i nuclei familiari comprendenti membri portatori di handicap con invalidita' riconosciuta al 100% non autosufficienti: L. 300.000; f) di considerare adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta da anziani o disabili che sono ricoverati permanentemente in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che la stessa non risulti locata. (Omissis). 00A5585

Comune di Pesche
(Isernia) Il comune di PESCHE (provincia di Isernia) ha adottato, il 23 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di determinare, per l'anno 2000, l'aliquota I.C.I. unica nella misura del 6 per mille, sia per i fabbricati che per le aree fabbricabili, fatta eccezione per i fabbricati invenduti dalle imprese ai sensi dell'art. 12 del regolamento I.C.I.. (Omissis). 00A5568

Comune di Pescopagano
(Potenza) Il comune di PESCOPAGANO (provincia di Potenza) ha adottato, il 28 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di riconfermare per l'anno 2000 l'aliquota I.C.I. al 7 per mille. (Omissis). 00A5587

Comune di Petritoli
(Ascoli Piceno) Il comune di PETRITOLI (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato, l'11 febbraio 2000 , la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 2. di fissare in questo comune, per l'anno 2000, l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita dall'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e dalle norme del capo I del titolo I del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, nell'aliquota del 5 per mille per gli immobili destinati ad abitazione principale e del 6 per mille per i restanti immobili, in misura unica per tutto il territorio comunale; 3. di dare atto che l'aliquota si applica sulla base imponibile prevista dall'art. 5 del suddetto decreto legislativo, e' dovuta dai soggetti passivi individuati dall'art. 3 e che le detrazioni applicabili sono quelle previste dalla legge; 4. di dare atto che per la disciplina dell'imposta si applicano tutte le norme previste nel capo I del titolo I del suddetto decreto legislativo n. 504/1992; 5. di stabilire che l'ufficio tributi provvedera' alle incombenze previste dall'art. 18, comma 2, del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992; 6. di stabilire che la detrazione prevista dalle vigenti norme di legge viene confermata nella misura di L. 200.000, gia' applicata negli anni precedenti. (Omissis). 00A5588

Comune di Petrona'
(Catanzaro) Il comune di PETRONA' (provincia di Catanzaro) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). confermare per l'anno 2000 la stessa aliquota unica, valevole per tutto il territorio comunale del 6 per mille relativa all'I.C.I., tra l'altro gia' in vigore per l'anno 1999 e per ogni tipo di abitazione; l'imposta e' ridotta del 50 per cento per i fabbricati definiti inagibili o inabitabili non utilizzabili ai sensi del comma 5 della legge n. 662/1996; dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale oggetto passivo, si detraggono fino alla concorrente del suo ammontare L. 200.000 rapportato al periodo dell'anno ai sensi di legge. (Omissis). 00A5589

Comune di Pettorazza Grimani
(Rovigo) Il comune di PETTORAZZA GRIMANI (provincia di Rovigo) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di confermare, in applicazione delle disposizioni e delle motivazioni riportate in narrativa, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) dovuta per l'anno 2000 nella misura del 6 per mille; 2. di mantenere inalterato in L. 200.000 annue il limite della detrazione dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, cosi' come previsto dall'art. 8 - comma 20 del decreto legislativo n. 504/1992 nel testo modificato dall'art. 3 - comma 55 della legge n. 662/1996; (Omissis). 00A5590

Comune di Pian di Sco'
(Arezzo) Il comune di PIAN DI SCO' (provincia di Arezzo) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2000 in L. 200.000 la detrazione per unita' immobiliare direttamente adibita ad abilitazione principale dal soggetto passivo; 2. di stabilire, per l'anno 2000, le seguenti aliquote I.C.I.: a) aliquota ordinaria 7 per mille; b) abitazione principale aliquota 5,25 per mille; 3. di dare atto che il regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili dispone, fra l'altro, la estensione delle agevolazioni alle pertinenze delle abitazioni principali. (Omissis). 00A5591

Comune di Pianello Val Tidone
(Piacenza) Il comune di PIANELLO VAL TIDONE (provincia di Piacenza) ha adottato, il 7 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, istituita con decreto legislativo n. 504/1992, per l'anno 2000, nelle seguenti misure: aliquota 5,5 per mille: abitazione principale e fattispecie assimilate ai sensi dell'art. 21 del regolamento che disciplina l'applicazione dell'I.C.I. e di applicare altresi' all'abitazione principale una detrazione pari a L. 200.000, fino alla concorrenza del suo ammontare, da applicare all'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo; aliquota 6,5 per mille: immobili diversi dalle abitazioni principali; aliquota 5,5 per mille: abitazioni costruite e non ancora alienate per un periodo di 3 anni dalla fine lavori;. (Omissis). 00A5592

Comune di PiEtralunga
(Perugia) Il comune di PIETRALUNGA (provincia di Perugia) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di determinare .... (Omissis) ..., le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000 nel 4,80 per mille per l'abitazione principale dei residenti, e nel 6 per mille per gli altri immobili; di stabilire, per l'anno 2000, in L. 300.000 la detrazione, di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 e succ., per la prima abitazione dei seguenti soggetti che presentano una situazione reddituale disagevole: a) proprietario di unico fabbricato ed unico occupante con redditi esclusivamente da pensione non superiore a L. 12.000.000 annui; b) proprietari di unico fabbricato di valore catastale non superiore a L. 90.000.000 che siano pensionati e che abbiano un reddito fino a L. 18.000.000 per nucleo familiare fino a 2 persone aumentato di L. 1.500.000 per ogni altra persona a carico. (Omissis). 00A5593

Comune di Pieve a Nievole
(Pistoia) Il comune di PIEVE A NIEVOLE (provincia di Pistoia) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). (Omissis) di determinare per l'anno 2000 le seguenti aliquote I.C.I.: 1) aliquota ordinaria 6,50 per mille; 2) aliquota per le unita' immobiliari adibite ad abitazioni principali dei contribuenti 6 per mille; 3) aliquota da applicare a tutti gli alloggi posseduti in aggiunta all'abitazione principale, e relative pertinenze, non locati, intendendosi quelli risultanti vuoti o a disposizione o privi di contratto di affitto registrato. Sono escluse le unita' immobiliari concesse in comodato gratuito o comunque utilizzati come dimora abituale dai familiari del soggetto passivo e relativi coniugi e i fabbricati sfitti non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione e l'alienazione di immobili 7 per mille; 4) aliquota da applicare agli alloggi locati con contratti cosiddetti "convenzionati", ai sensi della legge n. 431 del 9 dicembre 1998 e stipulati in base ad accordi definiti in sede locale, tra sindacati di categoria e l'ente, a soggetti che li utilizzano come dimora abituale 5 per mille. La detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo e' di L. 200.000 (legge n. 662/1996 art. 3, comma 55, punto 2). Per i soggetti passivi d'imposta che si trovano nelle condizioni di disabilita' riconosciuta dalla competente commissione medica per l'accertamento dell'invalidita' nella misura di almeno il 74%, la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e' aumentata di L. 300.000. (Omissis). 00A5594

Comune di Pieve Emanuele
(Milano) Il comune di PIEVE EMANUELE (provincia di Milano) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare per l'esercizio 2000, le aliquote I.C.I. da applicarsi come da misure sotto riportate: a) aliquota del 5 per mille da applicarsi alle unita' immobiliari destinate ad abitazione principale, o locate, in base all'accordo locale di programma sottoscritto ai sensi della legge n. 431/1998, di cui si e' preso atto con delibera di giunta comunale n. 270 del 28 otobre 1999; b) aliquota del 6,6 per mille da applicarsi agli alloggi posseduti in aggiunta all'abitazione principale e dati in locazione, al di fuori dell'accordo inidicato al punto a); c) aliquota del 9 per mille da applicarsi alle abitazioni non locate, da almeno due anni; d) aliquota del 6,6 per mille da applicarsi agli immobili diversi dalle abitazioni; 2. di determinare la detrazione per l'abitazione principale in L. 200.000; 3. di determinare la detrazione per l'abitazione principale in L. 500.000 limitatamente a: pensionati singoli, vedovi/e con reddito imponibile annuo fino a L. 13.000.000; nel caso di presenza nel nucleo familiare di portatori di handicap con attestato di invalidita' civile superiore al 40%, nel caso di presenza di persone non autosufficineti con certificazione medica della A.S.L., sempre se conviventi con reddito annuale ai fini dell'I.R.P.E.F. di tutti i componenti nel nucleo fino a L.20.000.000 piu' L. 1.500.000 per ogni persona a carico. (Omissis). 00A5595

Comune di Pieve Fissiraga
(Lodi) Il comune di PIEVE FISSIRAGA (provincia di Lodi) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di stabilire le seguenti modalita' di applicazione dell'imposta comunalesugli immobili (I.C.I.) da valere per questo comune con effetto dal 1o gennaio 2000: aliquota ordinaria nella misura del 6 per mille; aliquota ridotta, nella misura del 5 per mille per l'immobile (ed annessa autorimessa) adibito ad abitazione principale nonche' per gli altri immobili in premessa elencati; detrazione ordinaria L. 500.000 annue per le abitazioni principali; (Omissis). I. aliquota ridotta da applicare: per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonche' relativve pertinenze (box C6): 5 per mille; II. aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi, per le unita' immobiliari ad uso abitazione, dagli stessi possedute in aggiunta all'abitazione principale e locate ad un soggetto che non le utilizza come abitazione principale: 6 per mille; III. aliquota da applicare a tutti i soggetti passivi per gli alloggi posseduti e non locati: 6 per mille; IV. aliquota da applicare ai sogetti passivi per gli immobili diversi dalle abitazioni, dagli stessi posseduti nel comune: 6 per mille; V. aliquota agevolata per gli immobili posseduti da enti od organismi senza scopo di lucro, che non rientrano nelle esenzioni dall'imposta previste dall'art. 7 della legge 30 dicembre 1992, n. 504, compresi nelle seguenti tipologie: organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, iscritte nel registro istituito dalle regioni: 5 per mille; cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, iscritte nell'albo regionale: 5 per mille; VI. aliquota agevolata in favore di proprietari che eseguono interventi volti: al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili: 5 per mille; al recupero di immobili di interesse artistico od architettonico localizzati nel centro storico: 5 per mille; da applicare limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi per la durata di tre anni dall'inizio lavori, cosi' come previsto dal-l'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449; VII. aliquota da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano fra quelli previsti nelle precedenti classificazioni: 6 per mille; VIII. detrazione per abitazione principale: L. 500.000. (Omissis). 00A5596

Comune di Pizzale
(Pavia) Il comune di PIZZALE (provincia di Pavia) ha adottato, il 21 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di stabilire che, con effetto dal 1o gennaio 2000, l'imposta comunale sugli immobili e' applicata nel territorio con l'aliquota del 6 per mille. (Omissis). Allegato alla deliberazione del consiglio comunale n. 37 del 21 dicembre 1999 Tabella per le maggiori detrazioni per la determinazione dell'I.C.I. - Imposta comunale sugli immobili - per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione princiopale per l'anno 2000 e modalita' di applicazione.

TABELLA DETRAZIONI ABITAZIONE PRINCIPALE

DETRAZIONI

Componenti L. 350.000 L. 300.000 L. 250.000 nucleo familiare prima fascia seconda fascia terza fascia

REDDITI COMPLESSIVI

1 persona 9.000.000 10.698.000 12.481.000 2 persone 14.710.000 17.653.000 20.595.000 3 persone 18.900.000 22.680.000 26.460.000 4 persone 22.700.000 27.100.000 31.560.000

REDDITI COMPLESSIVI

5 persone 26.300.000 31.500.000 36.820.000 6 persone 29.800.000 40.000.000 46.500.000

N.B.: Le fasce e le relative detrazioni sono determinate associando il numero dei componenti il nucleo familiare e i rispettivi redditi complessivi.

MODALITA' DI APPLICAZIONE 1. Le maggiori detrazioni sono applicate alle unita' immobiliari classificate nelle categorie A/3, A/4, A/5, aventi un valore catastale non superiore a L. 50.000.000, adibite ad abbitazione principale per le seguenti categorie di cittadini: pensionati; coniuge a carico di pensionati; disoccupati (per almeno sei mesi nell'anno 1998 regolarmente iscritti nelle liste di collocamento); lavoratori posti in cassa integrazione o in mobilita' (tali anche per lameno sei mesi nell'anno 1998); portatore di handicap con attestato di invalidita' civile superiore al 70%; contribuente nel cui nucleo famigliare sia presente un portatore di handicap con attestato di invalidita' civile superiore al 70% o un anziano non autosufficiente certificato dall'A.S.L. Pavia. 2. il reddito del nucleo familiare e' costituito dall'ammontare dei redditi (imponibili) complessivi, considerati ai fini I.R.P.E.F. (anche se non dichiarati con Mod. 730 o 740) e conseguiti dai suoi componenti nell'anno solare precedente cui si riferisce l'imposta. 3. Si esclude dal beneficio dell'ulteriore detrazione per l'abitazione principale o i titolari di usufrutto, uso o abitazione, qualora essi o altri componenti il nucleo familiare siano proprietari o vantino un diritto di usufrutto, uso o abitazione su altri immobili (terreni, fabbricati, box) o quote di immobili (ad esclusione del box di pertinenza dell'abitazione principale). 4. E' conisderata abitazione princiaple, l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da persone che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata. 5. Per usufruire della maggiore detrazione occorre presentare specifica richiesta compilando l'apposito modulo da consegnare presso gli uffici del comune di Pizzale entro il 15 giugno 2000. (Omissis). 00A5597

Comune di Pizzoli
(L'Aquila) Il comune di PIZZOLI (provincia di L'Aquila) ha adottato, il 25 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di riconfermare anche per l'esercizio 2000, l'aliquota per l'imposta comunale sugli immobili nella misura unica (per tutti i fabbricati e per le aree fabbricabili) del 5 per mille; di stabilire, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, la detrazione per l'abitazione principale in: L. 270.000 quale detrazione ordinaria; L. 300.000 quale detrazione per l'abitazione di coloro che siano ultrassessantacinquenni. (Omissis). 00A5598

Comune di Poggio Rusco
(Mantova) Il comune di POGGIO RUSCO (provincia di Mantova) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. ai sensi del decreto legislativo n. 504/1992 modificato dal decreto legislativo n. 446/1997 e dal regolamento per l'applicazione dell'I.C.I. di determinare per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5,5 per mille, con detrazione della somma di L. 300.000 rapportata al periodo dell'anno, per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per l'abitazione concessa in uso gratuito ai parenti in linea retta di primo grado: genitori e figli, e nella misura del 3 per mille per le nuove imprese che si insediano nell'anno 2000 con le agevolazioni e condizioni specificate in premessa. (Omissis). 005599

Comune di Pontassieve
(Firenze) Il comune di PONTASSIEVE (provincia di Firenze) ha adottato, il 20 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare con decorrenza 1o gennaio 2000 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili come segue: a) abitazione principale: aliquota del 5,5 per mille; b) altri immobili: aliquota del 7 per mille; di applicare per l'anno 2000 l'imposta comunale sugli immobili, con le aliquote che seguono: l'aliquota del 5,5 per mille per l'unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale, possedute da parte di soggetti residenti nel comune stesso, ovvero assegnate a soci, semprre residenti, di cooperative a proprieta' indivisa, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari; l'aliquota del 7 per mille per gli immobili (terreni e fabbricati) diversi dalle abitazioni ed alloggi locati utilizzati come abitazione principale; l'aliquota del 7 per mille per gli altri alloggi posseduti diversi dalle abitazioni principali, compresi quelli locati; 2. di stabilire in L. 200.000 la detrazione ordinaria per l'abitazione principale cosi' come prevede l'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996; 3. di elevare la detrazione I.C.I. da L. 200.000 a L. 650.000 annue per l'anno 2000 nei casi in cui si verifichino le seguenti concomitanti condizioni: a) che l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale sia l'unica per il quale il contribuente e/o gli altri componenti il nucleo familiare siano soggetti d'imposta; b) che l'iscrizione dell'unita' immobiliare al catasto edilizio urbano sia in una delle categorie catastali comprese fra A/2 e A/5; c) che il reddito imponibile dell'anno 1999 riferito al nucleo familiarre del contribuente cosi' come risultante dai registri anagrafici sia pari o inferiore al minimo vitale come risultera' da apposito atto per l'erogazione dei servizi sociali per l'anno 2000 e riferito alla misura annua 2000 della pensione minima I.N.P.S. aumentato del 30%; 4. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 5. stabilire che si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri relativamente a tutti quei versamenti effettuati o da effettuare dell'anno 1993 in poi. (Omissis). 00A5600

Comune di Porretta Terme
(Bologna) Il comune di PORRETTA TERME (provincia di Bologna) ha adottato, il 24 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). ai sensi dell'art. 6, comma 1 del decreto legislativo 504/92 e s.m. ed integrazioni, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000 e' fissata nella misura del 6 per mille per l'abitazione principale e le sue pertinenze e nella misura del 6,7 per mille per gli altri immobili. La detrazione per l'abitazione principale e' fissata in L. 250.000. (Omissis). 00A5601

Comune di Portoferraio
(POTOFERRAIO) Il comune di PORTOFERRAIO (provincia di Livorno) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di determinare nella misura del 4,80 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili da applicarsi, con decorrenza primo gennaio 2000, agli immobili costituenti "abitazione principale" per le persone fisiche soggetti passivi, dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, ed all'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' od usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; di dare atto che la detrazione per abitazione principale determinata ai sensi del comma 2, dell'art. 8, del decreto legislativo 504 del 30 dicembre 1992, rimane fissata per l'anno 2000 in L. 200.000 salve le previsioni di ulteriori detrazioni fissate con delibera consiliare n. 22 del 27 febbraio 1998; di dare atto che le altre aliquote rimangono invariate nella misura del 6.7 per mille, (ordinaria), 6 per mille (agevolata) e 7 per mille (maggiorata) cosi' come definite nelle precedenti deliberazioni. (Omissis). 00A5602

Comune di Portogruaro
(PORTOGRUARO) Il comune di PORTOGRUARO (provincia di Venezia) ha adottato, il 16 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di adottare per l'anno d'imposta 2000 l'aliquota I.C.I. del 6,6 per mille per le abitazioni principali e relative pertinenze quella del 6,8 per mille per le aree fabbricabili, terreni agricoli ed altri fabbricati; (Omissis). 1. di determinare in L. 200.000 la detrazione dell'imposta dovuta per l'I.C.I. 2000 per le unita' immobiliari e relative pertinenze adibite ad abitazione principale dai contribuenti; per le unita' immobiliari e relative pertinenze possedute da cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari nonche' per gli altri alloggi regolarmente assegnati dall'ATER; per le unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o usufrutto, purche' non locate, da anziani o disabili residenti in istituti di ricovero permanente; per le unita' immobiliari possedute da cittadini italiani all'estero a titoli di proprieta' o usufrutto in Italia, purche' non locate; 2. di dare atto che la detrazione puo' essere utilizzata per diminuire l'imposta dovuta sulle pertinenze per le seguenti fattispecie: unita' immobiliare adibite ad abitazione principale dai contribuenti; unita' immobiliari possedute da cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari nonche' per gli alloggi regolarmente assegnati dall'ATER; 3. di dare atto che, per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, all'imposta dovuta si applica una riduzione del 50 per cento; (Omissis). 00A5603

Comune di Porto Recanati
(PORTO RECANATI) Il comune di PORTO RECANATI (provincia di Macerata) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). la conferma per l'anno 2000 delle aliquote e delle detrazioni I.C.I. applicate nell'anno 1999 con atto consiliare n. 6 del 12 marzo 1999. 1. di determinare l'aliquota I.C.I. (Omissis), nel modo seguente: a) per l'abitazione principale l'aliquota e' nella misura del 5 per mille; b) per tutte le altre unita' immobiliari l'aliquota e' nella misura del 6,80 per mille; 2. (Omissis), L. 300.000 la detrazione ai fini I.C.I., relativa all'abitazione principale, in favore di tutti quei soggetti passivi nei confronti dei quali ricorrono le seguenti condizioni: a) soggetti passivi aventi a carico un portatore di handicap risultante da certificazione rilasciata dall'unita' sanitaria locale ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104; b) pensionati, il cui nucleo familiare sia composto dal richiedente, dal coniuge a carico e dai figli a carico ai sensi art. 12 T.U.I.R. 22 dicembre 1986, n. 917, aventi un reddito mensile rilevabile dall'ultimo avviso di pagamento non superiore a L. 1.400.000 (comprensivo di qualsiasi pensione, assegno o indennita') e il cui nucleo familiare non abbia altre proprieta' immobiliari all'infuori della casa di abitazione per la quale viene richiesta la maggiore detrazione. Viene escluso dal computo delle altre proprieta' immobiliari il garage pertinenza dell'abitazione principale classificato catastalmente con la stessa o autonomamente come C/6; c) soggetti passivi proprietari di una sola abitazione di tipo economico (cat. A/3) o di tipo popolare (Cat. A/4) ed annesso garage classificato nella stessa categoria catastale della abitazione o autonomamente nella categoria catastale C/6. In tale caso devono essere comunque rispettate le disposizioni che consentivano la detrazione di cui all'art. 8, comma 2, decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; 3. dare atto che i soggetti sopra citati detraggono dall'imposta dovuta per unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e fino alla concorrenza del suo ammontare, l'importo di L. 300.000 rapporto al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; 4. di dare atto che coloro i quali hanno gia' beneficiato della riduzione per l'anno 1998 e precedenti non dovranno produrre domanda; l'obbligo resta per coloro i quali, trovandosi nelle condizioni di cui al punto 1, ne richiedono i benefici per l'anno 1999. A tale riguardo la domanda verra' indirizzata al comune ed inoltrata entro il 30 giugno (Omissis) su apposito modulo, messo a disposizione dell'amministrazione. Alla domanda dovranno essere allegati, anche mediante autocertificazione ai sensi della legge 403/1998, a seconda dei casi la seguente documentazione: a) soggetti passivi aventi a carico un portatore di handicap:
copia certificazione rilasciata dall'U.S.L. ai sensi legge 104/1992 attestante che il soggetto a carico e' portatore di handicap; b) pensionati:
1) copia certificato di pensione, avviso pagamento, vaglia, etc., dimostrante il rateo mensile complessivo di pensione;
2) dichiarazione sostitutiva atto di notorieta' reso ai sensi art. 4 legge 14 gennaio 1968 n. 15, da cui risulti che l'abitazione per cui viene chiesta la maggiore detrazione e' la prima ed unica proprieta' immobiliare e il nucleo familiare (qualsiasi componente) non possiede altre proprieta' immobiliari su tutto il territorio dello Stato. Viene escluso dal computo delle altre proprieta' immobiliari il garage pertinenza dell'abitazione principale classificato catastalmente autonomo o come categoria C/6; c) soggetti passivi proprietari di una sola abitazione di tipo economico (cat. A/3) o di tipo popolare (cat. A/4):
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' resa ai sensi art. 4 legge 14 gennaio 1968, n. 15, da cui risulti che l'abitazione per cui viene richiesta la maggiore detrazione e' la prima ed unica casa di proprieta' dell'intero nucleo familiare, su tutto il territorio della Stato. Viene escluso dal computo il garage costituente pertinenza dell'abitazione principale accatastato con la stessa o autonomamente come categoria catastale C/6;
3) dare atto che rimane invariato l'importo di L. 200.000 quale detrazione applicabile da tutti quei soggetti nei confronti dei quali non ricorrono le condizioni di cui al precedente punto 1 (Omissis). 00A5604

Comune di Porto San Giorgio
(PORTO SAN GIORGIO) Il comune di PORTO SAN GIORGIO (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato, il 21 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di elevare per l'anno 2000 al 6,8 per mille l'aliquota I.C.I. ordinaria; 2. di diminuire al 5 per mille l'aliquota per l'abitazione principale; 3. di confermare quanto deliberato con atto di Giunta n. 43 del 13 febbraio 1998 relativamente alla agevolazione per detrazione per abitazione principale per particolari situazioni di disagio economico; (Omissis). 00A5605

Comune di Pozzonovo
(POZZONOVO) Il comune di POZZONOVO (provincia di Padova) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di confermare anche per l'anno 2000 le aliquote e le detrazioni I.C.I. gia' adottate per l'anno 1999 con la propria precedente deliberazione n. 2/1999 nelle misure sottoindicate, nonche' le rimanenti disposizioni adottate con la predetta deliberazione, che vengono anch'esse di seguito riportate: aliquote:
a) abitazione principale e relative pertinenze, anche se destinate accatastate rispetto all'abitazione principale: 5,5 per mille;
b) fabbricati posseduti in aggiunta all'abitazione principale, destinati ad abitazione principale di ascendenti, discendenti e/o affini di primo grado: 5,5 per mille;
c) alloggi locati con contratto regolarmente registrato: 5,5 per mille;
d) alloggi non locati: 7 per mille;
e) aree edificabili: a partire dal 1o gennaio del terzo anno successivo alla individuazione dell'area come "area fabbricabile" senza che la stessa venga utilizzata coerentemente alla sua destinazione d'uso: 7 per mille; nelle altre ipotesi: 5,5 per mille;
f) per tutti gli altri immobili: 5,5 per mille; detrazione per l'abitazione principale:
L. 200.000;
L. 300.000 a favore di quei contribuenti che si trovano in condizione di particolare disagio economico e sociale che ne facciano motivata e documentata richiesta almeno quarantacinque giorni prima della data di scadenza della prima rata. La richiesta verra' istruita congiuntamente dall'assistente sociale e dall'apposita commissione comunale che si occupa dei contributi alle persone disagiate, che dovranno sottoporre all'esame della Giunta comunale - entro i venti giorni successivi alla presentazione della richiesta - una relazione sulla situazione del richiedente corredandola con il loro parere sulla concedibilita' o meno della maggior detrazione. La Giunta comunale deliberera' sulla richiesta entro i dieci giorni successivi alla presentazione della predetta documentazione.
Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; (Omissis). 00A5606

Comune di Pragelato
(PRAGELATO) Il comune di PRAGELATO (provincia di Torino) ha adottato, il 25 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di fissare l'aliquota I.C.I. al 6.5 per mille con la detrazione di L. 500.000 per l'abitazione principale e relative pertinenze; di fissare per alberghi, aziende agrituristiche, colonie, bed and breakfast, bungalows e strutture similari l'aliquota del 4,5 per mille; di stabilire per i contribuenti che vogliono usufruire di tale agevolazione le seguenti condizioni: aperture locali per cento giorni nel periodo invernale e cinquanta giorni nel periodo estivo; presentazione dichiarazione all'ente di voler usufruire di tale agevolazione tributaria, comunicando di volta in volta l'apertura e la chiusura dei locali; presentazione di autocertificazione o documenti attestanti il numero di giorni di apertura nei periodi sopra considerati, salvo controllo effettuato direttamente dall'ente; (Omissis). 00A5607

Comune di Pratola peligna
(PRATOLA PELIGNA) Il comune di PRATOLA PELIGNA (provincia di L'Aquila) ha adottato, il 17 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di rideterminare per l'anno 2000 la misura dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5 per mille, ai sensi dell'art. 3, commi 53 e seguenti della legge n. 662/1996. (Omissis). 00A5608

Comune di Presicce
(PRESICCE) Il comune di PRESICCE (provincia di Lecce) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). determinare ai sensi dell'art. 6, comma 1 del decreto legislativo 504/1992, l'aliquota I.C.I. per l'anno 2000 nella misura del 5 per mille, con detrazione per l'abitazione principale di lire 200.000; (Omissis). 00A5609

Comune di Prignano sulla Secchia
(PRIGNANO SULLA SECCHIA) Il comune di PRIGNANO SULLA SECCHIA (provincia di Modena) ha adottato, il 24 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di fissare, per l'anno 2000, nella misura del 5,5 per mille, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; 2. di aumentare a L. 230.000 la detrazione spettante per la unita' immobiliare ad abitazione principale del soggetto passivo d'imposta. (Omissis). 00A5610

Comune di Priocca
(Cuneo) Il comune di PRIOCCA (provincia di Cuneo) ha adottato, il 25 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2000, omissis, nella misura del 6 per mille, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicarsi in misura unica a tutte le basi imponibili e di confermare la detrazione d'imposta in L. 200.000 per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale. (Omissis). 00A5611

Comune di Priolo Gargallo
(Siracusa) Il comune di PRIOLO GARGALLO (provincia di Siracusa) ha adottato, il 9 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di fissare le aliquote I.C.I. differenziate secondo il seguente prospetto: abitazione principale escluso categorie A/10: 4 per mille; fabbricati di gruppo A: categorie A/10, C1, C3: 5,5 per mille; fabbricati di gruppo B: categorie B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8: 7 per mille; fabbricati di gruppo C: categoria C2, C4, C5, C7: 7 per mille; fabbricati di gruppo C: categoria C6: 4 per mille; fabbricati di gruppo D: categorie D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9:7 per mille; terreni: 5,5 per mille; aree fabbricabili: 5,5 per mille; 2. di fissare altresi' la detrazione per l'abitazione principale nella misura di L. 400.000; 3. dare atto che i fabbricati di gruppo C, categoria C6, pertinenza di abitazione principale, ai sensi dell'art. 5 del regolamento comunale I.C.I. godono delle agevolazioni previste per l'abitazione principale. (Omissis). 00A5612

Comune di Puos d'Alpago
(Belluno) Il comune di PUOS D'ALPAGO (provincia di Belluno) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 6 per mille per gli altri fabbricati e per le aree fabbricabili; 2. di determinare l'aliquota del 5 per mille per le abitazioni principali e di confermare in L. 200.000 la detrazione d'imposta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, come stabilito dall'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modifiche ed integrazioni, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996; 3. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. (Omissis). 00A5613

Comune di Putignano
(Bari) Il comune di PUTIGNANO (provincia di Bari) ha adottato, il 29 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di elevare, per l'anno 2000, l'aliquota I.C.I. dal 4,6 per mille al 5,5 per mille; 2. di elevare da L. 300.000 a L. 350.000 per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo d'imposta. (Omissis). 00A5614

Comune di QUARNA SOPRA
(Verbano - Cusio - Ossola) Il comune di QUARNA SOPRA (provincia di Verbano - Cusio - Ossola) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di determinare per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, nella misura del 6 per mille, in esecuzione del disposto dell'art. 6, del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, e successive modificazioni. (Omissis). 00A5615

Comune di Quarto
(Napoli) Il comune di QUARTO (provincia di Napoli) ha adottato, il 29 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di approvare, per l'anno finanziario 2000, le seguenti aliquote per l'imposta comunale sugli immobili cosi' diversificate: 1) unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale, in favore delle persone fisiche soggetti privati e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, comprese le pertinenze di cui all'art. 818 del codice civile a servizio delle stesse anche se accatastate distintamente: aliquota 5,50 per mille; detrazione L. 200.000; 2) unita' immobiliari concesse ad uso gratuito ai figli che nelle stesse hanno stabilito la propria residenza: aliquota 5,50 per mille; 3) unita' immobiliari con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale: aliquota 6 per mille; 4) restanti immobili: aliquota 7 per mille. (Omissis). 00A5616

Comune di Radicofani
(Siena) Il comune di RADICOFANI (provincia di Siena) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di determinare, per l'anno 2000, l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 7 per mille; di determinare, per l'anno 2000, l'aliquota ridotta dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 6,5 per mille per le case affittate, purche' cio' risulti dalla presentazione di un regolare contratto di affitto; di determinare, per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 6 per mille, ai sensi del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, art. 4, comma 1, convertito con legge n. 556/1996, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale; di dare atto che la detrazione dell'imposta per l'abitazione principale e' pari a L. 200.000 pari cioe' all'importo minimo stabilito dalla legge. (Omissis). 00A5617

Comune di Recanati
(Macerata) Il comune di RECANATI (provincia di Macerata) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. per l'anno 2000 l'amministrazione comunale con gli atti di consiglio numeri 3 e 4 del 28 febbraio 2000 ha deliberato di determinare le aliquote I.C.I. nelle seguenti misure: aliquota ordinaria: 5,8 per mille; aliquota per alloggi a disposizione non locati o locati, anche se con regolare contratto registrato, ad uso abitativo o ancorche' locati ad uso abitativo a non residenti: 6,8 per mille; nonche' di elevare la detrazione prevista per l'abitazione principale a L. 300.000. Sono equiparati all'abitazione principale, con conseguente applicazione della detrazione di L. 300.000 (elevabile fino a L. 400.000 nei casi indicati al punto 2), anche le seguenti fattispecie di unita' immobiliari:
f) le unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari (art. 3, comma 55, legge n. 662/1996);
g) gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per la case popolari (art. 3, comma 55, legge n. 662/1996);
h) le unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o da disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate (tale condizione deve essere certificata dall'istituto di ricovero);
i) le unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risultino locate (art. 1, comma 4-ter, decreto-legge n. 16/1993);
j) le abitazioni dei custodi, cosi' come definite dal Contratto nazionale di lavoro per la categoria e richiamate dall'art. 659 del codice di procedura civile. Le pertinenze (quali garage, cantine, solai, lastrici solari), a condizione che siano asservite all'abitazione, anche se distintamente iscritte in catasto, sono considerate sue parti integranti e pertanto sono assoggettate alla aliquota prevista per l'abitazione di riferimento; 2. dal 2000 la sopraindicata detrazione di L. 300.000, prevista per le abitazioni principali, puo' essere elevata a L. 400.000, ma solo per quei soggetti che alla data del 1o gennaio 2000 si trovino in una delle seguenti situazioni: nucleo di una persona: reddito non superiore a L. 12.500.000; nucleo di due persone: reddito non superiore a L. 22.000.000; nucleo di tre persone: reddito non superiore a L. 30.500.000; nucleo di quattro persone: reddito non superiore a L. 38.000.000; per ogni persona in piu' oltre le quattro, viene prevista una elevazione del limite di reddito di L. 6.000.000; qualora, sempre alla data del 1o gennaio 2000, all'interno del nucleo familiare ci sia un portatore di handicap (risultante da certificazione rilasciata dall'unita' sanitaria locale ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104), o un invalido con una invalidita' dichiarata superiore all'80 per cento (risultante da certificato di invalidita' rilasciato dalle competenti strutture pubbliche) i limiti di reddito sono quelli del nucleo familiare composto da un numero di persone immediatamente superiore a quello effettivo. (Omissis). 00A5618

Comune di Reggello
(Firenze) Il comune di REGGELLO (provincia di Firenze) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di determinare come segue l'applicazione delle aliquote I.C.I. per l'anno 2000: aliquota base (abitazione principale): 5 per mille; immobili diversi dalle abitazioni: 6 per mille; immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale: 7 per mille; detrazione per l'abitazione principale rapportata al periodo di possesso nell'anno: L. 200.000; estensione delle agevolazioni riconosciute per le abitazioni principali agli anziani o disabili che risultino residenti in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente e la cui unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto non risulti locata, a quella dove risiedono parenti in linea retta di primo grado del contribuente, a quelle concesse in locazione con contratto tipo concordato ai sensi dell'art. 3, comma 3, legge 9 dicembre 1998, n. 431, a soggetti che la utilizzano come abitazione principale e ad una sola pertinenza purche' ubicata nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale e' posta l'abitazione principale medesima come stabilito nel regolamento comunale per l'applicazione dell'I.C.I. approvato con delibera del consiglio comunale n. 121 del 23 dicembre 1998 e modificato con delibera del consiglio comunale n. 32 del 29 febbraio 2000. (Omissis). 00A5619

Comune di Riese Pio X
(Treviso) Il comune di RIESE PIO X (provincia di Treviso) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di fissare l'aliquota ai fini I.C.I. per l'anno 2000 nelle seguenti misure: a) ordinaria: 5 per mille; b) abitazioni principali: 4,50 per mille; c) abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al primo grado di parentela, adibite a loro abitazione principale: 4,50 per mille; 2. di confermare la detrazione per l'abitazione principale in L. 200.000; 3. di considerare abitazione principale ai fini della detrazione di L. 200.000 le unita' immobiliari concesse in uso gratuito a parenti, ai sensi di quanto disposto all'art. 8, comma 3, del regolamento comunale per la disciplina dell'imposta comunale sugli immobili; 4. di aumentare a L. 400.000 la detrazione spettante, per gli immobili adibiti a loro dimora abituale, ai seguenti soggetti passivi: a) inabili al 100 per cento; b) soggetti nel cui nucleo familiare sia ricompreso un inabile al 100 per cento, intendendo come nucleo familiare quello risultante dalle certificazioni anagrafiche; c) soggetti in condizione di permanente assistenza da parte del comune, in quanto al di sotto del minimo vitale. (Omissis). 00A5620

Comune di Rignano Flaminio
(Roma) Il comune di RIGNANO FLAMINIO (provincia di Roma) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). Il comune di Rignano Flaminio ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000: (Omissis).
di confermare per l'anno 2000, l'aliquota I.C.I. nella misura del 4 per mille e per un'unica tipologia di fabbricati;
di confermare a L. 200.000 la detrazione per la prima casa. (Omissis). 00A5621

Comune di Ripalta Arpina
(Cremona) Il comune di RIPALTA ARPINA (provincia di Cremona) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2000, l'aliquota che sara' applicata in questo comune per l'I.C.I. nella misura unica del 5 per mille, fatti salvi, naturalmente, i casi di riduzione e/o detrazione dall'imposta obbligatori per legge e fatta eccezione per le aree fabbricabili la cui aliquota e' determinata nella misura del 7 per mille. (Omissis). 00A5622

Comune di Rivignano
(Udine) Il comune di RIVIGNANO (provincia di Udine) ha adottato, l'8 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di definire la seguente disciplina per l'applicazione dell'imposta per l'anno 2000: la conferma dell'aliquota I.C.I. da applicare alla prima casa nella misura del 4,5 per mille; la conferma dell'aliquota I.C.I. da applicare alle aree fabbricabili nella misura del 6 per mille; la riduzione dell'aliquota da applicare ai terreni agricoli dal 6 al 5,5 per mille; la conferma dell'aliquota al 2 per mille per i proprietari degli immobili dichiarati inagibili o inabitabili che eseguano interventi di recupero degli edifici ai sensi dall'art. 1 comma 5 della legge n. 449/1997. la conferma dell'aliquota del 6,5 per mille per tutte le altre tipologie di immobili ad esclusione degli immobili adibiti ad abitazione in zona B1 non occupati e non locati, per i quali viene prevista l'aliquota del 7 per mille, (per gli stessi non e' applicabile la riduzione del 50 per cento per inagibilita' o inabitabilita'); la conferma della riduzione del 50% per gli immobili inagibili ed inabitabili, con l'esclusione sopraindicata; la conferma della detrazione da applicare alla prima casa nella misura prevista dall'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996 (L. 200.000); il mantenimento dell'elevazione della detrazione nei confronti dell'abitazione principale per alcune particolari categorie di contribuenti, gia' individuate con delibera di C.C. n. 15 in data 30 gennaio 1996, a L. 300.000.= e con la seguente revisione dei limiti di reddito: titolari di pensione con reddito inferiore a L. 13.000.000 e comunque con reddito imponibile del nucleo familiare inferiore a L. 35.000.000. (Omissis). 00A5623

Comune di Roburent
(Cuneo) Il comune di ROBURENT (provincia di Cuneo) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di stabilire per l'anno 2000 l'aliquota I.C.I. da applicare sul valore dei fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli nelle misure seguenti, invariato il resto:
a) 5 per mille per le abitazioni principali occupate da residenti dimoranti;
b) 6 per mille per tutte le restanti unita immobiliari; 2. di stabilire l'aliquota ridotta del 4 per mille, per tre anni dalla dichiarazione di abitabilita', relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione e l'alienazione di immobili, a condizione che non siano locati. 3. di stabilire, per l'anno 2000, l'aliquota al 4 per mille per tutti gli altri alloggi di nuova costruzione non occupati e non affittati, dalla dichiarazione di abitabilita';
4. di confermare per l'anno 2000 la detrazione d'imposta sull'abitazione principale in L. 500.000;
5. di precisare che per abitazione principale si intende quella in cui il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufruttto o altro diritto reale e i suoi familiari dimorano abitualmente. Sono considerate inoltre abitazioni principali, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e anche della detrazione per queste previste, quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, entro il 2o grado di parentela. 6. di considerare come abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. (Omissis). 00A5624

Comune di Rocca D'Arazzo
(Asti) Il comune di ROCCA D'ARAZZO (provincia di Asti) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di applicare nel proprio territorio, con effetto limitatamente all'anno 2000 l'aliquota I.C.I. del 5 per mille; 2. (omissis); 3. di dare atto che la detrazione dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e', fino a concorrenza del suo ammontare di L. 200.000 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. (Omissis). 00A5625

Comune di Rocca Massima
(Latina) Il comune di ROCCA MASSIMA (provincia di Latina) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di confermare l'aliquota dell'imposta comunale degli immobili per l'anno 2000 nella misura unica del 6 per mille, 2. di considerare validi i versamenti dell'imposta comunale sugli immobili eseguiti da un contitolare anche per conto di altri. (Omissis). 00A5626

Comune di Rodengo Saiano
(Brescia) Il comune di RODENGO SAIANO (provincia di Brescia) ha adottato, il 21 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella seguente misura: cinque per mille sull'abitazione principale; sei per mille su tutti gli altri immobili. 2. di approvare le agevolazioni in tema di detrazioni I.C.I. previste per i possessori di un'unica unita' immobiliare adibita ad abitazione principale cosi' come qui appresso specificato:

=====================================================================
CATEGORIA | DESCRIZIONE | DETRAZIONE =====================================================================
A/2 | Abitazione di tipo civile | L. 240.000
A/3 | Abitazione di tipo economico | L. 275.000
A/4 | Abitazione di tipo popolare | L. 295.000
A/5 | Abitazione di tipo ultrapopolare | L. 295.000
A/6 | Abitazione di tipo rurale | L. 295.000
A/11 | Abitazioni ed alloggi tipici | L. 295.000

(Omissis).

Comune di Rodi Garganico
(Foggia) Il comune di RODI GARGANICO (provincia di Foggia) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di stabilire, ai sensi del comma 1 dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, cosi' come modificato ed integrato con la legge n. 662/1996 e dall'art. 58 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, aliquote diversificate dell'imposta comunale sugli immobili da applicare per l'anno 2000 nel territorio del comune di Rodi Garganico come appresso specificato: 1) aliquota ordinaria 6 per mille; 2) aliquota per immobili diversi dalle abitazioni 6 per mille; 3) aliquota per alloggi posseduti in aggiunta alle abitazioni principali 7 per mille; 4) aliquota per alloggi non locati 7 per mille; 5) aliquota per alloggi adibiti ad abitazione principale 6 per mille; 6) aliquota per alloggi locati con contratto registrato ad un soggetto che li utilizzi come abitazione principale 6 per mille. di stabilire, altresi', in L. 300.000 l'ammontare delle detrazioni per l'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita da abitazione principale. (Omissis). 00A5628

Comune di Rodigo
(Mantova) Il comune di RODIGO (provincia di Mantova) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2000 l'aliquota attualmente vigente relativa all'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), da applicare nel comune di Rodigo, nella misura del 6 per mille, ad eccezione degli alloggi non locati per i quali l'aliquota e' fissata in misura del 6,5 per mille. (Omissis). 00A5629

Comune di Ronco Briantino
(Milano) Il comune di RONCO BRIANTINO (provincia di Milano) ha adottato il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura unica del 5,5 per mille, riconfermando quindi l'aliquota applicata negli anni precedenti. 2. di determinare l'ulteriore detrazione dell'imposta per le abitazioni principali come definite dalla parte finale del 2o comma del nuovo testo dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, elevando per l'anno 2000 la detrazione dal L. 200.000. a L. 300.000. Di tale ulteriore detrazione potranno beneficiare i soggetti passivi dell'imposta appartenenti alle seguenti categorie:
a) pensionati con reddito annuale imponibile, ai fini I.R.P.E.F., di tutti i componenti del nucleo familiare, fino a L. 26.500.000, piu' L. 2.000.000, per ogni persona a carico;
b) portatori di handicap con attestato di invalidita' civile con reddito annuale imponibile, ai fini I.R.P.E.F., di tutti i componenti del nucleo familiare, fino a L. 26.500.000, piu' L. 2.000.000, per ogni persona a carico;
c) disoccupati con reddito annuale imponibile, ai fini I.R.P.E.F, di tutti i componenti del nucleo familiare, fino a L. 26.500.000, piu' L. 2.000..000, per ogni persona a carico; nel caso di presenza nei nuclei suddetti di portatori di handicap, con attestato di invalidita' civile, o nel caso di presenza di persone anziane non autosufficienti con certificazione medica dell'azienda A.S.L., sempre se conviventi, l'aumento del reddito e' elevato da L. 2.000.000, a L. 3.000.000;
e) i titolari di assistenza sociale a livello comunale a norma dei vigenti regolamenti se non gia' beneficiari secondo quanto previsto ai punti precedenti; 2. saranno escluse dalla maggiorazione della detrazione da L. 200.000, a L. 300.000, tutte le unita' classificate in catasto in A/1, A/8, A/9, anche se appartenenti a cittadini di cui al punto 1 - lettera a); 3. Coloro che ritengano di avere diritto alla detrazione per l'anno 2000 dovranno inoltrare domanda entro il 30 giugno 2000; 4. Le maggiori detrazioni saranno concesse a seguito valutazione da parte del funzionario responsabile di cui all'art. 11, comma 4, del decreto legislativo n. 504/1992. (Omissis). 00A5630

Comune di Rosciano
(Pescara) Il comune di ROSCIANO (provincia di Pescara) ha adottato, il 7 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). aliquota 2000: 5 per mille (aliquota unica da applicarsi su tutte le categorie di fabbricati, aree fabbricabili, terreni agricoli e costruzioni agricole). Fabbricati: detrazioni d'imposta. Nel rispetto dell'equilibrio del bilancio, per il 2000 dall'imposta dovuta per l'abitazione principale vengono detratte L. 250.000. (Omissis). 00A5631

Comune di Rossiglione
(Genova) Il comune di ROSSIGLIONE (provincia di Genova) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2000, la vigente aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), come segue: 4,5 per mille per le persone fisiche soggetti passivi e per i soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa residenti nel comune per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale; 5,5 per mille per tutte le altre fattispecie; 2. di detrarre, fino alla concorrenza del suo ammontare L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo cosi' come previsto dal citato art. 8 del decreto-legge n. 504/1992 come sostituito dall'art. 3, di dare atto della riduzione di imposta prevista dall'art. 13 del regolamento comunale gia' nominato; 3. di dare atto delle agevolazioni, riduzioni ed esenzioni previste dai seguenti articoli del vigente regolamento comunale: art. 12. "Sono equiparate all'abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata"; art. 13. "L'imposta e' ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni .... (omissis)"; art. 14. "... L'esenzione I.C.I. prevista dall'art. 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 504/1992 concernente gli immobili destinati esclusivamente allo svolgimento di attivita' assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative sportive, nonche' delle attivita' di religione o culto ex art. 16, lettera a), della legge n. 222/1985, compete esclusivamente ai fabbricati a condizione che gli stessi oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale in base ad un diritto reale. L'imposta e' ridotta al minimo previsto dalla legge n. 504/1992 per i fabbricati posseduti dalle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (Onlus) individuate dall'art. 10 del decreto legislativo n. 406/1997: sono esenti dall'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili i terreni agricoli siti nel territorio dei comuni montani indicati nell'elenco allegato alla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993; 4. di dare atto che non verranno riconosciute altre agevolazioni o diversificazioni di aliquota. (Omissis). 00A5632

Comune di Rovellasca
(Como) Il comune di ROVELLASCA (provincia di Como) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare, (omissis), le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000: aliquota ordinaria: 5,5 per mille; aliquota per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale dalle persone fisiche soggetti passivi e dai soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa e per le relative pertinenze, ancorche' distintamente iscritte in catasto, purche' non locate: 5,1 per mille; aliquota per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione e non locata e per le relative pertinenze: 6 per mille; 2. di confermare in L. 200.000 la detrazione d'imposta spettante per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo e dai soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, e di rinunciare per esigenze di bilancio all'applicazione di ulteriori e maggiori detrazioni. (Omissis). 00A5633

Comune di Rovere' Veronese
(Verona) Il comune di ROVERE' VERONESE (provincia di Verona) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di approvare le misure tariffarie ivi previste, ai sensi dell'art. 30, comma 14, legge n. 488/1999; la conferma dell'aliquota di imposta (I.C.I.) del 7 per mille. (Omissis). 00A5634

Comune di Ruda
(Udine) Il comune di RUDA (provincia di Udine) ha adottato, il 25 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di confermare, (omissis), le seguenti aliquote I.C.I. per l'anno 2000: a) aliquota del 4 per mille per i casi di immobili posseduti a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, purche' non locati ed adibiti a suo tempo ad abitazione principale; b) aliquota del 5,5 per mille per i casi di immobili adibiti ad abitazione principale, comprese le pertinenze, da parte di persone fisiche, nonche' posseduti da enti senza scopo di lucro; c) aliquota del 6 per mille per gli immobili diversi dalle abitazioni, compresi i terreni e i lotti edificabili, nonche' garage ed autorimesse; d) aliquota del 7 per mille per i fabbricati posseduti in aggiunta all'abitazione principale, quali seconde case, alloggi sfitti, ecc.; e di determinare ai sensi dell'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, la seguente detrazione dall'imposta per l'anno in corso: detrazione dall'imposta pari a L. 225.000 per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, fino a concorrenza del suo ammontare e rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; 2. di stabilire per l'anno 2000 le seguenti detrazioni per l'abitazione principale per categorie di contribuenti, che versano in particolari situazioni di carattere sociale: A) famiglie numerose: detrazione L. 300.000. Nel caso di genitori con tre o piu' figli a carico ed un reddito imponibile I.R.P.E.F. del nucleo familiare fino a L. 45.000.000; B) anziani: detrazione L. 250.000. Per gli ultrassessantacinquenni con un reddito inferiore all'importo della pensione minima I.N.P.S. a persona; C) invalidi: detrazione L. 320.000. Per gli invalidi al 100 per cento appartenenti a famiglie con un reddito imponibile I.R.P.E.F. dell'intero nucleo familiare fino a L. 45.000.000. (Omissis). 00A5635

Comune di Sala Consilina
(Salerno) Il comune di SALA CONSILINA (provincia di Salerno) ha adottato,
 
il 31 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). a) aliquota 5,5 per mille, da applicare agli immobili qualificabili come "prima casa" e relativi immobili pertinenziali; b) aliquota 6 per mille, da applicare agli altri immobili, rappresentati da seconde case, case sfitte, aree edificabili, eccetera; c) aliquota 4 per mille da applicare a favore dei proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali. L'aliquota agevolata e' applicata limitatamente alla unita' immobiliare oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori; 2) di confermare in L. 200.000 la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale; (Omissis). 00A5636

Comune di Salcedo
(Vicenza) Il comune di SALCEDO (provincia di Vicenza) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di stabilire l'aliquota I.C.I. per l'anno 2000 nella misura del 6 per mille rapportata al valore degli immobili e la detrazione per la prima casa pari a L. 200.000. (Omissis). 00A5637

Comune di Salcito
(Campobasso) Il comune di SALCITO (provincia di Campobasso) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). confermare anche per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili stabilita nella misura unica del 5 per mille; confermare altresi' la detrazione sulla prima casa pari a L. 200.000. (Omissis). 00A5636

Comune di Salo'
(Brescia) Il comune di SALO' (provincia di Brescia) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare le aliquote per l'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000 come segue: a) aliquota del 4,5 per mille applicabile alle persone fisiche soggetti passivi e per i soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale; b) aliquota del 6,5 per mille per tutte le altre unita' immobiliari con inclusione delle abitazioni locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale; c) aliquota del 7 per mille per le abitazioni non locate tenute a disposizione; 2. di stabilire che per l'anno 2000 dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. (Omissis). 00A5639

Comune di Sambuca di Sicilia
(Agrigento) Il comune di SAMBUCA DI SICILIA (provincia di Agrigento) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2000 come di seguito: a) abitazione principale: aliquota al 5 per mille; b) immobili diversi dall'abitazione principale: aliquota al 6 per mille. (Omissis). 00A5640

Comune di Sambuci
(Roma) Il comune di SAMBUCI (provincia di Roma) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2000 l'aliquota l'I.C.I. nella misura unica per tutti gli immobili del 5,5 per mille; 2. di confermare per l'anno 2000 in L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale. (Omissis). 00A5641

Comune di San Benedetto Val di Sambro
(Bologna) Il comune di SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO (provincia di Bologna) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di confermare per l'anno 2000 l'aliquota I.C.I. al 5,3 per mille dando atto che la detrazione per l'abitazione principale e' di L. 200.000. (Omissis). 00A5642

Comune di San Didero
(Torino) Il comune di SAN DIDERO (provincia di Torino) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2000 un'aliquota ordinaria del 5,5 per mille e un'aliquota ridotta del 5 per mille per: a) immobili adibiti ad abitazione principale di possessori residenti e unita' immobiliari equiparate (art. 22 regolamento comunale disciplina I.C.I.) b) edifici siti nelle borgate montane (anche se seconde case): Leitera inferiore, Leitera superiore, Campovalente, Fontano, Costapietra e Toto; 2. di applicare alle unita' immobiliari adibite ad abitazioni principali la detrazione di L. 200.000. (Omissis). 00A5643

Comune di S. Donato di Lecce
(Lecce) Il comune di S. DONATO DI LECCE (provincia di Lecce) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare le aliquote I.C.I. (imposta comunale sugli immobili) per l'anno 2000 nel seguente modo: abitazione principale e sue pertinenze: 4 per mille con detrazione di L. 220.000; abitazione in uso gratuito a figli coniugati: aliquota del 4 per mille senza detrazione; abitazione secondaria: 6 per mille; altre unita' immobiliari: 6 per mille; aree edificabili: 7 per mille; 2. di dare atto che a norma del regolamento comunale e I.C.I.: art. 18 definizione abitazione principale: per abitazione principale deve intendersi quella nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorino abitualmente in conformita' alle risultanze anagrafiche. art. 19 unita' immobiliari equiparate all'abitazione principale. Sono equiparate all'abitazione principale: a) le unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa; b) gli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP; c) immobili posseduti a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate; d) immobili posseduti a titolo di proprieta' o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risultino locate; e) le pertinenze destinate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale, sempreche' risultanti da atto di asservimento; f) immobili concessi in uso gratuito al coniuge, ancorche' separato o divorziato, sempreche' si accerti la effettiva utilizzazione. (Omissis). 00A5644

Comune di Sandrigo
(Vicenza) Il comune di SANDRIGO (provincia di Vicenza) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare nella misura del 4,50 per mille l'aliquota I.C.I. da applicarsi per l'anno 2000; 2. di prendere atto che dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; 3. di stabilire, inoltre, anche per l'anno 2000, che per la determinazione dell'imposta dovuta per le predette unita' immobiliari l'importo di L. 200.000 di cui sopra sia elevato a L. 350.000 per le categorie di cui all'art. 5 del regolamento per la disciplina dell'imposta comunale sugli immobili e di modificare come segue l'importo del reddito di riferimento per la seconda categoria di disagio economico - sociale: L. 14.000.000 per nucleo formato da un componente; L. 20.000.000 per nucleo formato da due componenti; L. 24.000.000 per nucleo formato da tre o piu' componenti; reddito desunto dalla dichiarazione dei redditi delle persone fisiche per l'anno 1999. (Omissis). 00A5645

Comune di SANGANO
(Torino) Il comune di SANGANO (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). B) di fissare le seguenti aliquote l.C.l. per l'anno 2000: imposta comunale sugli immobili (I.C.l.): aliquota ordinaria 5 per mille; aliquota ridotta per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa residenti nel comune 4,5 per mille (estesa alle pertinenze); detrazione per l'abitazione principale L. 200.000. (Omissis). 00A5646

Comune di San Giacomo delle Segnate
(Mantova) Il comune di SAN GIACOMO DELLE SEGNATE (provincia di Mantova) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), nelle seguenti misure: a) aliquota agevolata deI 4 per mille a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici. L'aliquota agevolata e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori; b) aliquota nella misura massima del 7 per mille per gli alloggi non locati di proprieta' in aggiunta all'abitazione principale; c) aliquota nella misura deI 5,5 per mille per tutti gli altri immobili con detrazione di lire 200.000 per l'abitazione principale, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione: (Omissis). 00A5647

Comune di SAN GIORGIO A LIRI
(Frosinone) Il comune di SAN GIORGIO A LIRI (provincia di Frosinone) ha adottato, il 28 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2000, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili, nonche' l'importo della detrazione per l'abitazione principale, nelle seguenti misure: unita' immobiliare adibita ad abitazione principale 4,5 per mille; immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale 6 per mille; aree fabbricabili (per tutto il territorio comunale) 5 per mille; importo della detrazione per abitazione principale L. 200.000; 2. di dare atto che il gettito complessivo I.C.I. per l'anno 2000 viene previsto in L. 500.000.000. (Omissis). 00A5648

Comune di S. Giorgio la Molara
(Benevento) Il comune di S. GIORGIO LA MOLARA (provincia di Benevento) ha adottato, il 25 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di approvare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2000 nella misura del 5,50 per mille. (Omissis). 00A5649

Comune di San Giorgio Piacentino
(Piacenza) Il comune di SAN GIORGIO PIACENTINO (provincia di Piacenza) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). "A) di determinare, per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella misura unica del 4,50 per mille". (Omissis). 00A5650

Comune di San Giovanni Lupatoto
(Verona) Il comune di SAN GIOVANNI LUPATOTO (provincia di Verona) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare, (omissis), per l'anno 2000, l'aliquota ordinaria che sara' applicata in questo comune per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5,5 per mille; 2. di approvare una aliquota ridotta pari al 4 per mille per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni stabilite nei contratti-tipo definiti dagli accordi in sede locale fra le organizzazioni della proprieta' edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative e depositati presso il comune; 3. di dare atto che l'applicazione di tale aliquota ridotta e' subordinata alla presentazione di apposita dichiarazione dal predisporsi a cura del proprietario-locatore, con le stesse modalita' previste dal decreto legislativo n. 504/1992 e dal vigente regolamento comunale; (Omissis). 6. di elevare a L. 400.000 la detrazione dell'I.C.I. sugli immobili adibiti ad abitazione principale, siti sul territorio comunale, per l'anno 2000, nei confronti dei contribuenti proprietari di una sola unita' immobiliare, comprese le pertinenze non locate, che si trovano nelle seguenti condizioni: a) portatori di handicap riconosciuti al 100 per cento; b) titolari di pensioni sociali, purche' nel nucleo familiare non siano compresi altri soggetti titolari di reddito diverso dalla pensione sociale; 7. di dare atto che i contribuenti cui spetta l'agevolazione dovranno certificare di trovarsi in una delle predette condizioni, mediante dichiarazione sostitutiva da rilasciare ai sensi dell'art. 2 della legge n. 15/1968 e successive modificazioni, da presentare a questo comune entro il 31 dicembre 2000. (Omissis). 00A5651

Comune di San Giovanni Teatino
(Chieti) Il comune di SAN GIOVANNI TEATINO (provincia di Chieti) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di determinare per l'anno 2000 le aliquote I.C.I. nel seguente modo: abitazione principale: 4 per mille; altri locali: 5,90 per mille; aree fabbricabili: 5,90 per mille; terreni agricoli: 5,90 per mille; confermare, inoltre, la detrazione di L. 200.000 sull'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo senza alcuna distinzione di carattere soggettivo; dare atto che eventuali agevolazioni e/o riduzioni dell'imposta sono previsti nel regolamento approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 81 del 30 dicembre 1998 e modifiche apportate con deliberazione di consiglio comunale n. 9 del 29 febbraio 2000. (Omissis). 00A5652

Comune di San Gregorio Nelle Alpi
(Belluno) Il comune di SAN GREGORIO NELLE ALPI (provincia di Belluno) ha adottato, il 20 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di stabilire per l'anno 2000 le seguenti aliquote e detrazioni dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (omissis): aliquota ordinaria: 6 per mille; aliquota ridotta a favore delle persone fisiche, soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie proprieta' indivisa residente nel comune per unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: 4,6 per mille. L'aliquota ridotta non si applica alle abitazioni locate a soggetti che le utilizzano come abitazioni principali. L'aliquota ridotta viene invece applicata all'unita' immobiliare posseduta da ospiti di istituti di ricovero e sanitaria a seguito di ricovero permanente puche' la stessa non risulti locata (art. 3, comma 56, legge n. 662/1996); detrazioni per l'abitazione principale del soggetto passivo e' fissata in L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione predetta. (Omissis). 00A5653

Comune di San Lorenzello
(Benevento) Il comune di SAN LORENZELLO (provincia di Benevento) ha adottato, il 28 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di confermare, per l'anno 2000, le aliquote I.C.I. nelle misure fissate per l'anno 1999, con atto di giunta municipale n. 103/1999 e cioe': a) 4 per mille: per l'abitazione principale dei residenti nel comune, nonche' per quelle locate, con contratto registrato, ad un soggetto che la utilizzi come abitazione principale; b) 6 per mille: per gli immobili diversi dalle abitazioni (altri fabbricati, aree fabbricabili); c) 9 per mille: per alloggi non locati; di confermare in L. 500.000 la maggiore detrazione per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale dei cittadini residenti portatori di handicaps con invalidita' del cento per cento, non riducibile mediante idoneo trattamento di riabilitazione. (Omissis). 00A5654

Comune di San Martino di Venezze
(Rovigo) Il comune di SAN MARTINO DI VENEZZE (provincia di Rovigo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per il prossimo anno 2000 nella misura unica del 4 per mille con detrazione dell'imposta dovuta per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale nella misura di L. 200.000. (Omissis). 00A5655

Comune di San Michele Salentino
(Brindisi) Il comune di SAN MICHELE SALENTINO (provincia di Brindisi) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di fissare ai fini dell'applicazione dell'I.C.I. per il 2000, la seguente aliquota e detrazione: aliquota ordinaria unica per ogni tipo di immobile: 6 per mille; detrazione per abitazione principale: L. 400.000. (Omissis). 00A5656

Comune di San Paolo d'Argon
(Bergamo) Il comune di SAN PAOLO D'ARGON (provincia di Bergamo) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di confermare anche per l'anno 2000 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili del 1999 e piu' precisamente: aliquota ordinaria: 6,25 per mille; aliquota abitazione principale: 5 per mille; aliquota per abitazioni locate, con contratto registrato, a soggetti che le utilizzano come abitazione principale: 5 per mille; aliquota alloggi locati ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge n. 431/1998: 4 per mille; aliquota alloggi non locati da almeno due anni: 7 per mille; 2. di confermare anche per l'anno 2000, ai fini del calcolo dell'I.C.I., le detrazioni del 1999 e piu' precisamente: detrazione abitazione principale: L. 200.000; detrazione abitazione principale a condizione che i componenti del nucleo familiare non possiedano altre unita' immobiliari adibite ad abitazione su tutto il territorio nazionale: L. 250.000; detrazione abitazione principale di soggetti in situazioni di disagio economico e sociale in possesso dei seguenti requisiti:
L. 17.000.000 per nucleo familiare con un solo componente;
L. 23.000.000 per nucleo familiare con due componenti;
L. 25.000.000 per nucleo familiare con tre componenti;
L. 27.000.000 per nucleo familiare con quattro o piu' componenti;
i componenti del nucleo familiare non devono possedere altre unita' immobiliari adibite ad abitazione su tutto il territorio nazionale: L. 350.000. (Omissis). 00A5657

Comune di San Pietro di Feletto
(Treviso) Il comune di SAN PIETRO DI FELETTO (provincia di Treviso) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 5. di variare, per l'anno 2000, l'imposta I.C.I.: aliquota ordinaria: 5,5 per mille; aliquota abitazione principale: 5,1 per mille; detrazione per abitazione principale: L. 200.000. Al fine di agevolare i contribuenti che sono in condizioni economiche di svantaggio, o che si trovano in situazioni comunque particolari e per favorire le attivita' svolte dalle organizzazioni non lucrative si delibera, per l'anno 2000, di:
a) considerare abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta', di usufrutto, di diritto di uso o di abitazione, da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in strutture sanitarie od in istituti di ricovero a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'unita' immobiliare non risulti locata, ne' a titolo oneroso ne' a titolo gratuito. Detta agevolazione si rende operativa fin dal 1o gennaio 2000 per coloro che abbiano la residenza presso le citate strutture da data anteriore, mentre dalla data del trasferimento di residenza per coloro che la trasferissero nel corso dell'anno 2000. I soggetti che intendessero beneficiare di detta agevolazione sono tenuti a darne comunicazione all'amministrazione comunale entro il 31 dicembre 2000, specificando quale sia l'immobile per cui detta agevolazione venga utilizzata;
b) considerare abitazione principale, ai fini dell'applicazione dell'aliquota agevolata per le stesse prevista, le unita' immobiliari che il soggetto passivo abbia dato in comodato ad ascendenti o discendenti fino al primo grado (genitori e figli). I soggetti che intendessero beneficiare di detta agevolazione sono tenuti a darne comunicazione all'amministrazione comunale entro e non oltre il 31 dicembre 2000, specificando quale sia l'immobile per cui detta agevolazione venga utilizzata;
c) aumentare la detrazione per l'abitazione principale da L. 200.000 a L. 400.000 per i soggetti passivi che abbiano avuto nel 1999 quale unica fonte di reddito la pensione sociale minima e che non possiedano ulteriori forme di reddito rispetto a quelle dell'abitazione principale medesima e delle sue eventuali pertinenze. I soggetti che intendessero beneficiare di detta agevolazione sono tenuti a darne comunicazione all'amministrazione comunale entro e non oltre il 31 dicembre 2000, allegando copia del modello 201 o equipollente relativo ai redditi percepiti dagli istituti di previdenza. (Omissis). 00A5658

Comune di San Pietro Mussolino
(Vicenza) Il comune di SAN PIETRO MUSSOLINO (provincia di Vicenza) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare anche per l'anno 2000 l'aliquota I.C.I., istituita con decreto legislativo n. 504/1992, nella misura del 5 per mille; 2. di determinare, sempre per l'anno 2000, la detrazione per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo nell'importo di L. 200.000, confermando quanto gia' deliberato per l'anno 1999. (Omissis). 00A5659

Comune di San Roberto
(Reggio Calabria) Il comune di SAN ROBERTO (provincia di Reggio Calabria) ha adottato, il 16 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di stabilire le seguenti norme ordinamentali per l'applicazione dell'I.C.I. - imposta comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto dal 1o gennaio 2000: 1) aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonche' per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale: 5 per mille; 2) aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi, per le unita' immobiliari ad uso di abitazione, dagli stessi possedute in aggiunta all'abitazione principale e locate a condizioni che non rientrano fra quelle di cui all'ultimo periodo del precedente punto 1: 5 per mille; 3) aliquota da applicare a tutti i soggetti passivi per gli alloggi posseduti e non locati: 5 per mille; 4) aliquota da applicare ai soggetti passivi per gli immobili, diversi dalle abitazioni, dagli stessi posseduti nel comune: 5 per mille; per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera a), dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662; dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000, riportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. 00A5660

Comune di San Salvatore Telesino
(Grosseto) Il comune di SAN SALVATORE TELESINO (provincia di Benevento) ha adottato, il 24 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di confermare, per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 6 per mille. (Omissis). 00A5661

Comune di Santa Fiora
(Grosseto) Il comune di SANTA FIORA (provincia di Grosseto) ha adottato, il 25 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di determinare, per l'anno 2000, le aliquote I.C.I. nelle seguenti misure: 1. aliquota ordinaria I.C.I., di cui all'art. 6 del decreto legislativo 504/1992, nella misura del 6,5 per mille; 2. aliquota del 5,5 per mille per le persone fisiche soggetti passivi, ivi compresi i soci delle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel territorio del comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale. Sono equiparate alle abitazioni principali: a) le pertinenze dell'abitazione principale (box, garage, cantina, soffitta, ecc.) purche' ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale e' sita l'abitazione principale o ad essa collegate funzionalmente, ancorche' distintamente iscritte in catasto, a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione. Per questo aspetto l'agevolazione della detrazione si concretizza nella facolta' di detrarre dall'imposta dovuta per la pertinenza la parte dell'importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale. La determinazione del valore delle pertinenze continua ad essere effettuata secondo i criteri generali; b) quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale entro il primo grado, e da questi utilizzata come abitazione principale; c) l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; d) l'abitazione locata con contratto registrato a soggetto che le utilizzi come abitazione principale. 3. aliquota del 5 per mille per le unita' immobiliari, non adibite ad abitazione principale ma ad attivita' commerciali e produttive, classificate C/1, C/2, C/3, e D; 4. aliquota del 4 per mille per un periodo massimo di tre anni relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione e l'alienazione di immobili; 5. aliquota del 4 per mille a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita' immmobiliari inagibili o inabitabili e interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o archichettonico o volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori; di stabilire in L. 200.000 la detrazione pe l'abitazione principale. (Omissis). 00A5662

Comune di S. Albano Stura
(Cuneo) Il comune di S. ALBANO STURA (provincia di Cuneo) ha adottato, il 24 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di determinare, per quanto concerne il 2000, l'aliquota I.C.I. da applicarsi in questo comune nella misura unica del 5.5 per mille con detrazione di L. 220.000 per le prime abitazioni. (Omissis). 00A5663

Comune di Santa Maria di Licodia
(Catania) Il comune di SANTA MARIA di LICODIA (provincia di Catania) ha adottato, il 24 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). determinare per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nel 6 per mille. (Omissis). 00A5664

Comune di Santa Maria La Carita'
(Napoli) Il comune di SANTA MARIA LA CARITA' (provincia di Napoli) ha adottato, il 30 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di stabilire le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I., imposta comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto dal 1o gennaio 2000; a) per le persone fisiche soggetti passivi, residenti nel comune, per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale, 6 per mille; b) per tutti i soggetti passivi e per tutti gli altri alloggi posseduti locati e non, 6,5 per mille; 2. per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52 lettera a), dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 3. l'imposta e' ridotta del cinquanta per cento per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 autenticata, nella quale deve dichiarare la data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile e' comunque utilizzato. Il comune puo' effetture accertamenti d'uffico per verificare la veridicita' di quanto dichiarato dal contribuente; 4. l'aliquota e' stabilita nela misura del 4 per mille, per un periodo non superiore a 2 anni, per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione o l'applicazione di beni. Per beneficiare dell'aliquota agevolata l'impresa deve effettuare immediata dichiarazione al comune della data di ultimazione della costruzione, con avviso che la stessa e' destinata alla vendita. Entro quindici giorni dalla cessione dell'immobile l'impresa deve comunicare al comune i dati relativi agli acquirenti e la data del contratto. L'aliquota stabilita dal presente capo e' applicata dalla data di ultimazione della costruzione a quella del contratto di vendita; 5. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Per abitazione principale di intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente; 6. viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente; 7. si da' atto che nella determinazione delle aliquote di cui al capo I e di quanto oggetto del capo VI, nonche' della definizione della riduzione o detrazione di cui al capo V sono state tenute presenti le esigenze di equilibrio economico - finanziario del bilancio annuale di previsione del comune e che i provedimenti sopra disposti rispettano tale equilibrio; 8. di dare atto che, ai sensi del comma 2 dell'art. 58 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per l'applicazione dell'art. 9 del decreto legislativo 504/1992 relativo alle modalita' di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'art. 11 della legge n. 9/1963, soggette al corrispondente obbligo assicurativo; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1o gennaio dell'anno successivo. (Omissis). 00A5665

Comune di Sant'Andrea del Garigliano
(Frosinone) Il comune di SANT'ANDREA DEL GARIGLIANO (provincia di Frosinone) ha adottato, il 1o marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2000. l'aliquota I.C.I. che sara' applicata in questo comune nella misura unica del 5,5 per mille. (Omissis). 00A5666

Comune di Sant'Angelo a Cupolo
(Benevento) Il comune di SANT'ANGELO A CUPOLO (provincia di Benevento) ha adottato, il 25 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000 nelle seguenti misure: aliquota per abitazione principale, 5 per mille aliquota per abitazioni secondarie, 6,5 per mille di fissare in L. 250.000 l'importo della detrazione per tutte le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale. (Omissis). 00A5667

Comune di S.Angelo all'Esca
(Avellino) Il comune di S. ANGELO ALL'ESCA (provincia di Avellino) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di determinare l'aliquota I.C.I., ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, per l'anno 2000, nella misura unica del 6 per mille. (Omissis). 00A5668

Comune di Santa Ninfa
(Trapani) Il comune di SANTA NINFA (provincia di Trapani) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. mantenere per l'anno 2000 l'aliquota d'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5 per mille; 2. mantenere la detrazione d'imposta in ragione d'anno per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, diL. 250.000, per l'anno 2000. (Omissis). 00A5669

Comune di Santa Vittoria in Matenano
(Ascoli Piceno) Il comune di SANTA VITTORIA IN MATENANO (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 2.di stabilire per l'anno 2000, l'aliquota I.C.I. nella seguente misura:

===================================================================== N. Ordine| Riferita a: |Aliquota 2000 =====================================================================
1 |Ordinaria | 6 ---------------------------------------------------------------------
2 |Abitazione principale | 6 ---------------------------------------------------------------------
|Fabbricati ralizzati per la vendita e non |
3 |venduti | 6 ---------------------------------------------------------------------
|2a casa posseduta in aggiunta all'abitazione |
4 |principale | 7

detrazione L. 200.000 detrazione L. 500.000 per l'abitazione principale del soggetto passivo nei confronti di titolari di pensione sociale residenti nel comune di S. Vittoria in Matenano, la cui individuazione viene delegata all'ufficio tributi di concerto con la giunta municipale. (Omissis). 00A5670

Comune di S. Stefano Roero
(Cuneo) Il comune di S. STEFANO ROERO (provincia di Cuneo) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di confermare nella misura del 6 per mille l'aliquota I.C.I. da applicare nel comune di S. Stefano Roero per l'anno 2000; 2. di confermare in L. 200.000 la detrazione per l'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; (Omissis). 00A5671

Comune di San Vito al Torre
(Udine) Il comune di SAN VITO AL TORRE (provincia di Udine) ha adottato, il 25 gennaio e 3 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 2. di confermare (Omissis), per il 2000 le seguenti aliquote I.C.I.:
5,3 per mille, sulla prima casa;
6,5 per mille, sui terreni, aree fabbricabili ed altri fabbricati;
2 per mille, su immobili oggetto di recupero; Prima casa: riduzione del 20% per:
a) singoli o nucleo di pensionati con redditto complessivo ai fini IRPEF, relativo all'ultima dichiarazione dei redditi, presentata antecedentemente alla richiesta di riduzione, fino a 12 milioni per singoli + L. 5.000.000 per ogni persona superiore ad una;
b) presenze nel nucleo familiare di invalidi, con grado d'invalidita' superiore al 50%, o portatori di handicap. Seconda casa equiparata alla prima casa nell'ipotesi in cui la stessa venga adibita ad alloggio a titolo gratuito in favore di persone di cui ai punti a) e b). (Omissis). 00A5672

Comune di San Vittore Olona
(Milano) Il comune di SAN VITTORE OLONA (provincia di Milano) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di stabilire che le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992, come sostituito dall'art. 3, comma 53 della legge n. 662/1996, pari a:
5 per mille per l'abilitazione principale e relative pertinenze;
6 per mille per tutti gli altri immobili diversi dalle abitazioni principali; 2. di stabilire la detrazione per l'abitazione principale per l'anno 2000, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992, cosi' come modificato dall'art. 3, comma 55 della legge n. 662/1996 e dall'art. 58, comma 3 del decreto legislativo n. 446/1997, pari a:
L. 240.000 quale detrazione ordinaria;
L. 300.000 per: 1. gli unici occupanti di abitazioni principali con reddito di pensione non superiore ai 15 milioni annui lordi e che abbiano compiuto 65 anni; 2. gli invalidi civili, previa presentazione di idonea documentazione; 3. i disoccupati da almeno 6 mesi nel 1999 purche' regolarmente iscritti nelle liste di collocamento, previa presentazione di idonea documentazione; 4. essere lavoratori in GIGS o mobilita' per almeno 6 mesi nell'anno 1999, previa presentazione di idonea documentazione. (Omissis). 00A5673

Comune di Sarcedo
(Vicenza) Il comune di SARCEDO (provincia di Vicenza) ha adottato il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di fissare (Omissis), le aliquote I.C.I. per l'anno 2000 nelle seguenti misure:
aliquota ordinaria 4,7 per mille;
aliquota unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale 4 per mille;
aliquota immobili destinati all'abitazione e posseduti in aggiunta alle abitazioni principali 6,2 per mille. 2. di determinare in L. 200.000 la detrazione per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale. (Omissis). 00A5674

Comune di Saronno
(Varese) Il comune di SARONNO (provincia di Varese) ha adottato, il 12 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis).
unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo: 5,1 per mille;
terreni agricoli: 5,8 per mille;
aree fabbricabili: 5,8 per mille;
altri fabbricati: 5,8 per mille;
alloggi non locati: 7 per mille
alloggi concessi in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite negli accordi di cui all'articolo 2, comma 4 della legge n. 431/1998: 3,5 per mille. La detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e' determinata in lire 200.000". (Omissis). 00A5675

Comune di Seggiano
(Grosseto) Il comune di SEGGIANO (provincia di Grosseto) ha adottato, il 4 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di stabilire per l'anno 2000, per tutti gli immobili oggetto di tassazione presenti sul territorio comunale ad eccezione di quanto previsto al punto 2) del presente dispositivo l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille dando atto che le esenzioni e detrazioni dell'imposta, nonche' le riduzioni dell'imposta restano quelle ordinarie previste dal decreto legislativo n. 504/1995 e successive modificazioni; 2. di stabilire l'aliquota I.C.I. nella misura del 2 per mille a favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici o finalizzati all'utilizzo dei sottotetti. L'aliquota del 2 per mille e' limitata all'unita' immobiliare oggetto di detti interventi e per la durata di 3 anni dall'inizio lavori ai sensi dell'art. 1 comma 5 della Legge n. 27 dicembre 1997, n. 449; 3. di dare atto che anche per gli immobili di cui al punto 2 del presente dispositivo le detrazioni e le esenzioni di imposta nonche' le riduzioni di imposta restano quelle ordinarie stabilite dal decreto legisaltivo n. 504/1995 e successive modificazioni; (Omissis). 00A5676

Comune di Selva di Progno
(Verona) Il comune di SELVA DI PROGNO (provincia di Verona) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare, ai fini I.C.I., per l'anno 2000 le seguenti aliquote e la seguente detrazione per l'unita' immobiliare adibita a prima abitazione:
Fabbricato Aliquota Detrazione
- - -
Unita' immbiliare adibita 7 per mille
L. 220.00
a prima abitazione tutti gli altri fabbricati 7 per mille
-

(Omissis). 00A5677

Comune di Selvino
(Bergamo) Il comune di SELVINO (provincia di Begamo) ha adottato, il 21 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di determinare per l'anno 2000 l'aliquota relativa all'Imposta comunale sugli Immobili cosi' come segue:
aliquota ordinaria nella misura del 6,5 per mille, con detrazione per le abitazioni principali di L. 250.000 sull'imposta dovuta;
aliquota ridotta nella misura del 4,5 per mille per immobili categoria catastale D2 (alberghi e pensioni). (Omissis). 00A5678

Comune di Serralunga D'Alba Il comune di SERRALUNGA D'ALBA (provincia di Cuneo) ha adottato, il 25 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di determinare l'aliquota I.C.I. con effetto per l'anno 2000 nella misura del 6 per mille rapportata al valroe di tutti gli immobili calcolato ai sensi del decreto legisaltivo n. 504/1992 e s.m.i. (Omissis). 00A5679

Comune di Serra Sant'Abbondio
(Pesaro-Urbino) Il comune di SERRA SANT'ABBONDIO (provincia di Pesaro-Urbino) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di stabilire per l'anno 2000 la conferma dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) con aliquota unica del 5,6 per mille, in conformita' all'art. 6, decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 504, cosi' come sostituito dal comma cinquantatreesimo, dell'art. 3, legge n. 662/1996. (Omissis). 00A5680

Comune di SERRAVALLE SESIA
(Vercelli) Il comune di SERRAVALLE SESIA (provincia di Vercelli) ha adottato, il 22 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). aliquota nella misura del 5 per mille per unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale; aliquota nella misura del 5,90 per mille per gli immobili diversi dall'abitazione principale; detrazione per l'abitazione principale nella misura di L. 200.000; non si accordano riduzioni di aliquota ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti da imprese ex art. 8 decreto legislativo n. 504/1992, come modificato dal comma 55, art. 3, legge n. 662/1996; si da' applicazione al disposto di cui al comma 56 del citato art. 3 in ordine alla equiparazione dell'assoggettamento ad abitazione principale dell'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza permanente in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che la stessa non risulti locata. (Omissis). 00A5681

Comune di SESSANO DEL MOLISE
(Isernia) Il comune di SESSANO DEL MOLISE (provincia di Isernia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di stabilire l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, da applicarsi in questo comune per l'anno 2000, nella misura del 6 per mille; di confermare la detrazione per l'abitazione principale di L. 200.000 (e 103,29). (Omissis). 00A5682

Comune di SIANO
(Salerno) Il comune di SIANO (provincia di Salerno) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di fissare, per l'anno 2000, nella misura del 6 per mille, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ad eccezione della prima abitazione la cui aliquota e' del 5,5 per mille; (Omissis). 00A5683

Comune di SIENA
(Siena) Il comune di SIENA ha adottato, il 22 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di stabilire (Omissis) le seguenti misure di aliquota e detrazione per "abitazione principale" ai fini dell'imposta comunale sugli immobili a valere per l'anno 2000, da applicare alla base imponibile, secondo le modalita' di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 504/1992, dando atto che ai fini della determinazione del valore della base imponibile medesima le relative rendite catastali debbono essere rivalutate del 5%, ai sensi dell'art. 3, comma 48 della legge n. 662/1996: aliquota ordinaria 6 per mille;
a) abitazione dei soggetti residenti, nonche' dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale (art. 4, comma 1 della legge n. 556/1996): 4,8 per mille;
b) le unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizioneche le stesse non risultino locate (art. 3, comma 56 della legge n. 662/1996): 4,8 per mille;
c) l'unita' immobiliare concessa gratuitamente ad uso abitativo dall'ascendente al discendente in linea retta di 1o grado, o viceversa, a condizione che tale unita' immobiliare sia l'unica posseduta sul territorio comunale a titolo di proprieta', usufrutto, uso od abitazione, da parte del concedente (ascendente-discendente) e che l'altro soggetto (discendente-ascendente) vi abbia la residenza anagrafica, effettiva e stabile dimora (art. 4, comma 1 del regolamento sull'imposta comunale sugli immobili - ex art. 59, comma 1, lett. e) del decreto legislativo n. 446/1997): 4,8 per mille;
d) le unita' immobiliari ad uso abitativo, oggetto di reciproca e gratuita concessione tra i soggetti di cui alla precedente lett. c) (ascendente-discendente) in linea retta di 1o grado, a condizione che il singolo immobile sia, da parte del rispettivo concedente, l'unico posseduto sul territorio comunale a titolo di proprieta', usufrutto, uso od abitazione e che nell'alloggio stesso l'altro soggetto, con il grado di parentela suindicato, vi abbia residenza anagrafica ed effettiva, stabile dimora (art. 4, comma 2 del regolamento sull'I.C.I. - ex art. 59, comma 1, lett. e) del decreto legislativo n. 446/1997): 4,8 per mille;
e) immobili ad uso abitativo non locati (intendendosi come tali gli alloggi ai fini abitativi funzionalmente destinati alla locazione, ma tenuti vuoti o sfitti) o tenuti a disposizione in aggiunta all'abitazione principale per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da meno di due anni (alla data del 1o gennaio 2000) - art. 2 della legge n. 431/1998: 7 per mille;
f) immobili ad uso abitativo non locati (secondo la definizione sopra riportata) o tenuti a disposizione in aggiunta all'abitazione principale per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni (alla data del 1o gennaio 2000) - art. 2 della legge n. 431/1998: 9 per mille;
g) unita' immobiliari, inagibili o inabitabili, o immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, in ordine ai quali vengono eseguiti da parte dei proprietari interventi di recupero (art. 1, comma 5 della legge n. 449/1997): 3,9 per mille. di stabilire che, per gli immobili concessi in locazione a titolo di abitazione principale con contratto tipo concordato (art. 2 della legge n. 431/1998), l'aliquota ordinaria (pari al 6 per mille) viene determinata, a richiesta dell'interessato, da parte del comune, nella misura del 4,8 per mille, su presentazione della copia del contratto tipo, con effettuazione del rimborso per la differenza (1,2 per mille); detrazione per abitazione principale L. 200.000; 2. di precisare:
a) che ciascuna unita' immobiliare, oggetto di aliquota, e' intesa quale complesso immobiliare unitario e pertanto eventualmente comprensiva di pertinenze;
b) che qualora le pertinenze (garage o box o posto auto, soffitta, cantina, ancorche' distintamente iscritte in catasto) siano connesse all'abitazione principale, beneficiano dello stesso trattamento agevolativo e comunque per un numero non superiore a due unita' immobiliari aventi ognuna diversa classificazione (art. 4 del regolamento per l'applicazione dell'I.C.I. come modificato);
c) che l'aliquota stabilita per gli interventi - ex art. 1, comma 5 della legge 449/1997 - e' a valere per le fattispecie seguenti: interventi di recupero di unita' immobiliari inabitabili o inagibili, consistenti necessariamente in operazioni volte a determinare il riutilizzo di unita' immobiliari deteriorate ma recuperabili; interventi di recupero di immobili di interesse storico o architettonico, tipologia che risulta sottoposta ai vincoli della legge n. 1089/1939, localizzati nel centro storico, interventi consistenti necessariamente in operazioni di restauro e risanamento conservativo - ex art. 31, comma 1, lett. c) della legge n. 457/1978;
d) che la detrazione per "abitazione principale" e' a valere, oltreche' per l'unita' immobiliare adibita a dimora abituale del contribuente (anche se unico dimorante) che la possiede a titolo di proprieta', ovvero di diritto reale di usufrutto, uso o abitazione e per le fattispecie di cui alle lett. b), c) e d), del sopra riportato prospetto, afferente le aliquote I.C.I., per i seguenti ed ulteriori casi: per gli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP in locazione semplice; per l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto in Italia da parte di cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risulti locata; 3. di stabilire altresi': a) che, agli effetti della citata detrazione di imposta, non spettano ulteriori detrazioni per le pertinenze dell'abitazione stessa, e che trattandosi di complesso immobiliare unitario, se l'imposta dovuta per abitazione principale risulta essere inferiore a L. 200.000, la parte residua della detrazione trovera' capienza nell'ambito dell'imposta dovuta per le pertinenze dell'abitazione suindicata; b) che, in ordine alle fattispecie sotto specificate e nei confronti dei contribuenti interessati, la produzione al servizio finanze del comune di Siena di apposita documentazione, prima di procedere, alle prescritte scadenze, al versamento I.C.I. per l'anno 2000, e piu' specificatamente: i soggetti che si trovino nelle fattispecie di cui alle lett. c) e d): apposita comunicazione da cui risultino i dati identificativi catastali con relativa ubicazione dell'immobile oggetto di concessione gratuita e l'indicazione dei soggetti interessati, con relativo codice fiscale; i soggetti che si trovino nella fattispecie di cui alla lett. g) apposita comunicazione da cui risultino i seguenti dati: 1. per il recupero di unita' immobiliari "inabitabili o inagibili":
a) dati identificativi catastali con relativa ubicazione dell'immobile;
b) dichiarazione di inagibilita' o inabitabilita';
c) estremi della copia di autorizzazione o concessione edilizia;
d) estremi della denuncia di inizio lavori. 2. Interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico nei centri storici:
a) estremi dell'atto di notifica del Ministero dei beni ambientali e architettonici (legge n. 1089/1939);
b) estremi dell'autorizzazione o concessione edilizia in base all'art. 31, lett. c) della legge n. 457/1978);.
c) estremi della denuncia di inizio lavori. (Omissis). 00A5684

Comune di Sigillo
(") Il comune di SIGILLO (provincia di Perugia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di applicare, per l'anno 2000, le seguenti aliquote per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da calcolare sulla rendita catastale rivalutata del 5%: abitazione principale e relative pertinenze aliquota 5,75 per mille; altri fabbricati e aree edificabili aliquota 6,25 per mille; 2. di riconfermare la detrazione per I'abitazione principale a L. 200.000; (Omissis). 00A5685

Comune di Smerillo
(Ascoli Piceno) Il comune di SMERILLO (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di applicare l'aliquota d'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) anno 2000, nelle seguenti misure percentuali: aliquota ordinaria: 5 per mille; aliquota per alloggi non locati: 7 per mille; 2. di stabilire la detrazione unica per l'abitazione principale nella misura di L. 200.000; (Omissis). 00A5686

Comune di Solarino
(Siracusa) Il comune di SOLARINO (provincia di Siracusa) ha adottato, il 16 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di fissare per l'anno 2000, nelle misure seguenti, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni: a) nella misura del 4 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa residenti nel comune, per la sola unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale ed alle sue pertinenze (si intende per pertinenza il garage o box o posto auto, la soffitta, la cantina, che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale e' sita l'abitazione principale), nonche' per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale e per quelle concesse in comodato gratuito, con contratto registrato, a persone fisiche parenti in linea retta entro il primo grado, ovvero in linea collaterale entro il primo grado, adibite ad abitazione principale; b) nella misura del 5,5 per mille per tutti gli altri soggetti passivi; 2. di fissare, per l'anno 2000, in ragione annua una detrazione di imposta di L. 200.000 per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo; 3. la detrazione prevista per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale viene applicata anche alle unita' immobiliari concesse in comodato gratuito a persone fisiche, (parenti in linea retta o collaterale entro il primo grado), a condizione che questi ultimi le utilizzino come abitazione principale e in tali unita' immobiliari hanno stabilito la residenza. (Omissis). 00A5687

Comune di Solesino
(Padova) Il comune di SOLESINO (provincia di Padova) ha adottato, il 25 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). "di confermare, per l'anno 2000, le aliquote dell'l.C.l. (5 per mille aliquota ordinaria, 7 per mille per le abitazioni non locate e il 4 per mille per le imprese) e di confermare in L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale." (Omissis). 00A5688

Comune di Sorisole
(Bergamo) Il comune di SORISOLE (provincia di Bergamo) ha adottato, il 28 febbraio, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2000 l'aliquota I.C.I. nella misura del 5 per mille; 2. di stabilire la detrazione per abitazione principale nella misura di L. 220.000, dando atto che per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto, superficie o di altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente; sono considerate parte integrante dell'abitazione principale le sue pertinenze anche se distintivamente iscritte in catasto a condizione che la stessa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione; 3. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto o superficie da parte di anziani disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata. (Omissis). 00A5689

Comune di Sorrento
(Napoli) Il comune di SORRENTO (provincia di Napoli) ha adottato, il 26 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni, (legge n. 556/1996 e legge n. 662/1996) nelle seguenti misure le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000, come segue: a) aliquota del 6 per mille per gli immobili destinati ad uso diverso dalle abitazioni; b) aliquota del 6 per mille per gli immobili destinati ad uso abitativo, posseduti in aggiunta all'abitazione principale e locati a soggetti residenti; c) aliquota del 6 per mille per i terreni agricoli; d) aliquota del 7 per mille per gli immobili destinati ad uso abitativo non locati o a disposizione; 2. di stabilire, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 1, del decreto legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito nella legge 24 ottobre 1996, n. 556, nella misura ridotta del 4 per mille, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa,residenti nel comune, per le unita' immobiliari adibite ad abitazioneprincipale; 3. di stabilire in L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale; 4. di stabilire, altresi', che l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, deve essere considerata direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, a condizione che la stessa non risulti locata e che, pertanto l'aliquota d'imposta da applicare ai fini I.C.I., per le suddette unita' immobiliari, per l'anno 2000, e' il 4 per mille (art. 3, comma 56, legge n. 662/1996); 5. di stabilire, inoltre, di assimilare le abitazioni concesse in comodato gratuito ad ascendenti e discendenti in linea retta, adibite ad abitazione principale del soggetto che la occupa, allo stesso trattamento tributario per l'abitazione principale (aliquota del 4 per mille) oltre alla detrazione di L. 200.000 prevista per la prima abitazione; 6. di stabilire di assimilare allo stesso trattamento tributario per l'abitazione principale (aliquota del 4 per mille) oltre alla detrazione di L. 200.000 prevista per la prima abitazione, per i fabbricati destinati a civili abitazioni i cui proprietari stipulano contratti di locazione sulla base di accordi definiti in sede locale tra le organizzazioni delle proprieta' edilizia e le organizzazioni dei conduttori, la suddetta agevolazione e', comunque, subordinata al deposito presso il comune di copia del contratto registrato stipulato ai sensi della richiamata legge n. 431/1998; (Omissis). 00A5690

Comune di Sovere
(Bergamo) Il comune di SOVERE (provincia di Bergamo) ha adottato, il 27 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di stabilire nel 7 per mille, senza alcuna differenziazione, l'aliquota per l'applicazione dell'l.C.l. - Imposta comunale sugli immobili, in questo Comune, con effetto 1o gennaio 2000. 2. di dare atto che, per la determinazione della base imponibile, si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo n. 504/92 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48/51/52 lett. a) dell'art. 3 legge n. 662/96. 3. l'imposta e' ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente aI periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni, dall'Ufficio Tecnico comunale, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facolta' di presentare dichiarazione sostitutiva, nelle quale deve indicare la data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile o comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare aI Comune, con raccomandata a.r., la data di ultimazione dei lavori di costruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile e' comunque utilizzato. Il Comune puo' effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicita' di quanto dichiarato dal contribuente. 4. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate aI periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente. (Omissis). 00A5691

Comune di Soveria Simeri
(Catanzaro) Il comune di SOVERIA SIMERI (provincia di Catanzaro) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). Di elevare dal 5 aI 6 per mille l'aliquota I.C.I. per l'anno 2000 valevole per tutto il territorio comunale e per ogni tipo di abitazione. L'imposta e' ridotta deI 50% per i fabbricati definiti inagibili o inabitabili di fatto non utilizzabili ai sensi del comma 55 della legge n. 662/96 e del vigente regolamento comunale. Dall'imposta dovuta per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono fino alla concorrenza del suo ammontare L. 250.000 rapportato al periodo dell'anno ai sensi di legge. (Omissis). 00A5692

Comune di Stellanello
(Savona) Il comune di STELLANELLO (provincia di Savona) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 2) di approvare ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 54 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000 nella misura del 5 per mille per l'abitazione principale e del 7 per mille per l'abitazione principale e del 7 per mille per gli immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale, dando atto che per abitazione si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente. (Omissis). 00A5693

Comune di Sulbiate
(Milano) Il comune di SULBIATE (provincia di Milano) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di determinare per le ragioni descritte nella narrativa l'aliquota I.CI., per l'anno 2000, nella misura del 6 per mille; 2) di modificare l'aliquota base come di seguito indicato:
aliquota aI 7 per mille per gli immobili sfitti;
aliquota aI 5,5 per mille per gli immobili affittati a prezzi concordati. Tale agevolazione puo' essere concessa ai locatori che hanno stipulato negozi conformi ai contratti tipo, definiti in sede locale e depositati presso il comune, concordati dalle organizzazioni della proprieta' edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative. 3) di stabilire la detrazione per la prima casa nella misura di L. 200.000 elevabile a: L. 260.000 per i nuclei famigliari di pensionati individuati nelle fasce di reddito cosi' determinate:
reddito non superiore a L. 21.000.000 per nuclei famigliari composti da due o piu' soggetti;
reddito non superiore a L. 11.000.000 per nuclei con un unico componente; L. 260.000 per nuclei famigliari con a carico portatori di handicap con attestato di invalidita' civile e reddito non superiore a L. 35.000.000; escludendo dalle suddette agevolazioni gli immobili individuati nelle classi A1 - A8 e A9. (Omissis). 00A5694

Comune di Strona
(Biella) Il comune di STRONA (provincia di Biella) ha adottato, il 24 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di fissare, (omissis), per l'anno 2000, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:

===================================================================== N. d'ord.| Tipologia degli immobili | Aliquota =====================================================================
1 |Aliquota ordinaria | 6 per mille ---------------------------------------------------------------------
|Abitazione principale e sue pertinenze |
2 |immobiliari |5,5 per mille ---------------------------------------------------------------------
|Alloggi non locati o tenuti a disposizione e |
3 |loro pertinenze immobiliari (seconde case) |6,5 per mille

2) di fissare in L. 220.000 la riduzione per gli immobili adibiti ad abitazione principale. (Omissis). 00A5695

Comune di Talla
(Arezzo) Il comune di TALLA (provincia di Arezzo) ha adottato, il 26 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di stabilire l'aliquota dell'I.C.I. per l'anno 2000 nella misura del 6 per mille. di dare atto che la detrazione dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale ammonta a L. 200.000. (Omissis). 00A5696

Comune di Talmassons
(Udine) Il comune di TALMASSONS (provincia di Udine) ha adottato, il 28 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di confermare, per l'anno 2000, l'aliquota dell'I.C.I. nella misura del 5 per mille; 2) di confermare la detrazione prevista per l'immobile adibito ad abitazione principale nella misura di L. 200.000; 3) di disporre per l'anno 2000 l'aumento delle detrazioni I.C.I. per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale da L. 200.000 a L. 300.000 per le seguenti fattispecie in relazione a richieste documentate con particolari situazioni di carattere sociale: a) abitazione con un solo residente, pensionato che abbia un reddito complessivo fino a L. 15.000.000 annui; b) abitazioni con nucleo familiare composto da uno o piu' pensionati con reddito complessivo fino a L. 20.000.000; c) abitazioni con nucleo familiare composto da 3 figli minori con reddito complessivo fino a L. 30.000.000. (Omissis). 00A5697

Comune di Tavullia
(Pesaro e Urbino) Il comune di TAVULLIA (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato, il 25 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di fissare per l'anno 2000 le aliquote I.C.I. come segue: 5,3 per mille:
in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di coop. edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel Comune, per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale; 5,3 per mille:
per le unita' immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale; 6,3 per mille:
per tutti gli altri immobili e soggetti passivi; 2) di stabilire per l'anno 2000 la detrazione prevista per l'abitazione principale di cui all'art. 8 comma 2 del decreto legislativo n. 504/92, cosi' come modificato dall'art. 3 comma 54 della legge n. 662/96, nella misura di L. 200.000. (Omissis). 00A5698

Comune di Tivoli
(Roma) Il comune di TIVOLI (provincia di Roma) ha adottato, il 23 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di fissare le aliquote l.C.l. per l'anno 2000 nel seguente modo: 6 per mille aliquota ordinaria; 4,8 per mille abitazione principale 2 per mille per i fabbricati i cui proprietari eseguano lavori atti al recupero delle unita' immobiliari inagibili o inabitabili, aI recupero su immobili di interesse artistico e architettonico siti nel centro storico ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali o utilizzo di sottotetti per un periodo massimo di tre anni dall'inizio dei lavori; 2) di considerare abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' od usufrutto da anziani o disabili che hanno acquisito la residenza presso Istituti di ricovero a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata; 3) di innalzare la detrazione per l'abitazione principale a L. 230.000; 4) di considerare l'aliquota ridotta aI 4,8 per mille per le unita' immobiliari locate alle condizioni definite dagli accordi di cui all'art. 2 comma 3 della legge 9 dicembre 1998 n. 431 a patto che il locatore usi l'unita' immobiliare come abitazione principale; 5) di innalzare la detrazione per l'abitazione principale a L. 500.000 per: a) gli ultrassessantacinquenni in possesso della sola unita' immobiliare condotta direttamente, eventualmente comprensiva di posto auto o cantina o area pertinenziale, il cui reddito complessivo del nucleo familiare non superi il reddito minimo INPS cui va aggiunto il reddito dell'abitazione; b) i soggetti passivi il cui nucleo familiare, comprenda uno o piu' disabili con invalidita' non inferiore aI 75% risultante dal certificato di riconoscimento di invalidita' civile rilasciato dalle competenti strutture pubbliche a patto che il reddito complessivo del nucleo familiare non superi il doppio dei minimi INPS e che i componenti del nucleo familiare non siano possessori a nessun titolo di altre unita' immobiliari o parte di esse nel territorio nazionale; 6) di stabilire che i soggetti interessati aI punto 4 e aI punto 5 della presente deliberazione, debbono presentare apposita domanda correlata dalla documentazione che comprovi la situazione alla quale fanno riferimento entro e non oltre la scadenza di presentazione delle variazioni I.C.I. anno 1999; 7) di stabilire che sono calcolabili con l'aliquota ridotta aI 4,8 per mille una pertinenza per categoria catastale fino ad un massimo di tre (un C/6, un C/2 e un C/7) relative all'abitazione principale; 8) da stabilire che una quota del gettito I.C.I. fino ad un massimo dell'1% sara' destinata aI potenziamento dell'ufficio tributi di questo Comune. (Omissis). 00A5699

Comune di Toffia
(Rieti) Il comune di TOFFIA (provincia di Rieti) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di confermare nella misura del 5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000. (Omissis). 00A5700

Comune di Tonezza del Cimone
(Vicenza) Il comune di TONEZZA DEL CIMONE (provincia di Vicenza) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2000 l'aliquota I.C.I. nella misura del 4,5 per mille da applicare sul valore delle abitazioni principali come definite dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e del 6 per mille da applicare al valore di tutti gli altri immobili, nonche' la detrazione per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale nella misura di L. 200.000 stabilita per legge. (Omissis). 00A5701

Comune di Torella del Sannio
(Campobasso) Il comune di TORELLA DEL SANNIO (provincia di Campobasso) ha adottato, il 31 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di fissare, per l'anno 2000, nella misura unica del 5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili da applicare per tutti i fabbricati ed aree cadenti nel territorio comunale ed assoggettabili a tale tributo; 2. di stabilire la detrazione per abitazione principale nella misura minima di legge pari a L. 200.000. (Omissis). 00A5702

Comune di Torrebelvicino
(Vicenza) Il comune di TORREBELVICINO (provincia di Vicenza) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di stabilire per l'anno 2000 le seguenti aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili: a) aliquota ordinaria nella misura del 6 per mille da applicare al valore degli immobili diversi da quelli indicati ai punti seguenti e relative pertinenze; b) aliquota ridotta nella misura del 4,5 per mille da applicare al valore dell'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, intesa secondo quanto dispone il comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa purche' residenti nel comune; c) aliquota ridotta nella misura del 4,5 per mille da applicare al valore del garage quale pertinenza o accessorio dell'abitazione principale in favore dei soggetti passivi d'imposta che usufruiscono dell'aliquota ridotta di cui al punto b), purche' il garage sia utilizzato direttamente dagli stessi soggetti; d) ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, e' considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizioni che la suddetta unita' immobiliare non risulti locata (art. 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, applicata a decorrere dal 1997 con deliberazione di Consiglio comunale n. 28/1997); e) aliquota agevolata nella misura dell'1,5 per mille nelle fattispecie e con le modalita' di cui all'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (agevolazione spettante per anni 3 dall'inizio dei lavori di recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili, o di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, o nel caso di realizzazione di autorimesse o posti auto, o di utilizzo di sottotetti); 2. di elevare a L. 500.000 l'importo di L. 200.000 previsto dall'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992 a titolo di detrazione di imposta, per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo nel cui nucleo familiare vi siano persone handicappate (ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104) o invalidi al cento per cento o persone non autosufficienti che percepiscono il contributo previsto dalla legge regionale n. 28/1991. La tariffa agevolata si applica all'unita' immobiliare e relativo garage individuati secondo i criteri di cui al punto 1) paragrafi b) e c); 3. di esentare dall'imposta gli immobili posseduti da: a) organizzazioni non lucrative di utilita' (ONLUS) di cui al decreto legislativo n. 460 in data 4 dicembre 1997. b) organismi, organizzazioni, cooperative sociali e consorzi considerati ONLUS ope legis ai sensi dell'art. 10, comma 8 del predetto decreto legislativo n. 460/1997. (Omissis). 00A5703

Comune di Torre di Mosto
(Venezia) Il comune di TORRE DI MOSTO (provincia di Venezia) ha adottato, l'8 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di approvare siccome approva le proposte contenute nella parte narrativa da parte del sindaco/presidente per cui per il 2000 viene disposto quanto segue in materia di imposta comunale sugli immobili: a) aliquota unica dal 5 per mille per qualsiasi tipo di immobile; b) detrazione unica di L. 200.000 per ogni immobile adibito ad abitazione principale ivi comprese le pertinenze come definite dagli articoli 817 e 818 del Codice civile; c) l'applicazione della detrazione del 50% dell'I.C.I. a favore del titolare di fabbricato inagibile, inabitabile o di fatto inutilizzato ai sensi dell'art. 8, comma 6, lettere a), b) e c) del regolamento comunale; d) non applicazione della aliquota agevolata del 4 per mille per tre anni per gli immobili costruiti per la vendita e non venduti da parte di imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente della attivita' la costruzione ed alienazione di immobili; f) applicazione della aliquota ridotta del 4 per mille per le iniziative imprenditoriali che si insedieranno nel PIP di "Ponte Tezze" e per una durata di tre anni dalla data di inizio della relativa attivita' produttiva; g) erogazione, su istanza, di un contributo fino al 100% della imposta da pagare a favore di titolare di abitazione principale il reddito del cui nucleo familiare sia inferiore o uguale a quello della pensione minima INPS relativa all'anno 1999 in rapporto diretto all'ammontare dell'imposta da pagare ed al numero dei titolari richiedenti il beneficio fino alla concorrenza di un onere complessivo a carico del bilancio del comune non superiore a L. 10.000.000 (dieci milioni) per l'anno 2000; h) esenzione dal pagamento dell'I.C.I. al proprietario dell'immobile sito in localita' Boccafossa di Torre di Mosto per la parte adibita a titolo gratuito a sede del museo della civilta' contadina (art. 4, comma 2, lettera c) del regolamento comunale. (Omissis). 00A5704

Comune di Torresina
(Cuneo) Il comune di TORRESINA (provincia di Cuneo) ha adottato, il 27 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di confermare, fissare e determinare per l'anno 2000, per tutti gli immobili soggetti alla disciplina dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) l'applicazione di una aliquota unica nella misura del 6 per mille; 2. di non avvalersi della facolta' prevista dall'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernente la possibilita' per le abitazioni principali di riduzione dell'aliquota fino al 50% o in alternativa di aumentare la detrazione fissa da L. 200.000 fino a L. 500.000 o di applicare le agevolazioni previste dal comma 3 dell'art. 58 deI citato decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. (Omissis). 00A5705

Comune di Torretta
(Palermo) Il comune di TORRETTA (provincia di Palermo) ha adottato, il 25 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). approvare la determinazione delle aliquote I.C.I., per l'anno 2000 nella misura del 4 per mille con detrazione di L. 200.000 per l'abitazione principale e del 7 per mille per tutti i tipi di immobili posseduti in aggiunta alla abitazione principale. (Omissis). 00A5706

Comune di Tortoreto
(Teramo) Il comune di TORTORETO (provincia di Teramo) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di fissare, per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura unica del 5,5 per mille; 2. di determinare per l'anno 2000 la detrazione per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo d'imposta in L. 300.000 (trecentomila). (Omissis). 00A5707

Comune di Tossicia
(Teramo) Il comune di TOSSICIA (provincia di Teramo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. stabilire per l'anno 2000, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni nella misura unica del 6 per mille l'aliquota per il calcolo dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) in questo comune; 2. confermare in L. 200.000 la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo in applicazione dell'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni; 3. confermare la ragioniera Coccagna Sulpizia nelle funzioni dell'esercizio di ogni attivita' a quanto disposto dal comma 4 dell'art. 6 del citato decreto legislativo. (Omissis). 00A5708

Comune di Tremezzo
(Como) Il comune di TREMEZZO (provincia di Como) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). per tutte le tipologie 6,2 per mille; 2. di determinare, per l'anno 2000, le riduzioni e le detrazioni d'imposta come da prospetto che segue: (Omissis).

=====================================================================
TIPOLOGIA DEGLI
IMMOBILI
nonché categorie
di soggetti in Detrazione
situazioni di Riduzione d'imposta particolare disagio d'imposta lire in ragione
economico-sociale per mille annua) =====================================================================

Unità immobiliari adibite ad
abitazione principale dei
soggetti passivi residenti 4,5 200.000

Unità immobiliari adibite ad
Abitazione principale dei
soggetti passivi residenti
ultrasessantacinquenni con
reddito fino a L. 24.000.000 4,5 300.000 (Omissis). 00A5709

Comune di Trento
(Trento) Il comune di TRENTO ha adottato, il 16 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). stabilire le aliquote I.C.I. nel modo seguente: un'aliquota ridotta del 4 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa residenti nel comune per le sole unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale, riconoscendo altresi', quale abitazione principale, anche l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' od usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente nonche' a quelle assimilate ai sensi dell'art. 6 del regolamento per l'applicazione dell'imposta tenendo altresi' conto di quanto previsto dall'art. 5 relativamente alle pertinenze dell'abitazione principale; un'aliquota agevolata del 4 per mille per i proprietari che eseguano lavori finalizzati alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali e non, al servizio di fabbricati gia' esistenti nonche' per i fabbricati in corso di costruzione limitatamente alle autorimesse o posti auto in esubero rispetto allo standard minimo previsto dalla L.P. 22/1991 per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori, segnalati dal servizio edilizia privata nonche' per le abitazioni principali concesse in locazione in attuazione della legge 9 dicembre 1998, n. 431 e del decreto del Ministero dei lavori pubblici 5 marzo 1999 sulla base dell'accordo territoriale fra le organizzazioni della proprieta' edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative che prevede la stesura del contratto tipo, depositato presso l'amministrazione comunale in data 16 luglio 1999; un'aliquota parzialmente ridotta del 4,5 per mille in favore delle unita' immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale; un'aliquota ordinaria del 5 per mille da applicarsi a tutti gli immobili (fabbricati ed aree) ad eccezione di quelli soggetti alle aliquote di seguito delineate; un'aliquota massima del 7 per mille per gli alloggi non locati, intendendo per tali quelli comunque tenuti sfitti indipendentemente dal fatto che siano destinati alla locazione o alla vendita, ad esclusione di quelli che godono dell'aliquota prevista dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, precisando che non rientrano in tale categoria:
gli alloggi a disposizione direttamente utilizzati dal soggetto passivo d'imposta o dai suoi familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado ed affini entro il 2o grado), che scontano l'aliquota ordinaria;
gli alloggi dati in uso gratuito a parenti oltre il 1o grado ed entro il 3o grado ed affini entro il 2o grado, a condizione che gli stessi vi dimorino abitualmente, che scontano l'aliquota ordinaria;
le unita' immobiliari adibite a residenza secondaria o a disposizione in Italia da soggetto residente all'estero, che scontano l'aliquota ordinaria; determinare la detrazione prevista per l'abitazione principale in L. 200.000 estesa anche: alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari nonche' alle abitazioni possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da soggetti anziani o disabili che hanno trasferito, a seguito di ricovero permanente, la propria residenza in istituti di ricovero o sanitari; agli alloggi regolarmente assegnati in locazione semplice dagli Istituti autonomi case popolari; alle unita' immobiliari assimilate all'abitazione principale con l'art. 6 del regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili; determinare sulla base dei criteri gia' adottati con la deliberazione consiliare 25 febbraio 1998, n. 33, la detrazione relativa alle unita' immobiliari adibite ad abitazione principale dai soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale fino alla concorrenza dell'imposta dovuta; stabilire che la detrazione complessiva spettante ai soggetti in situazione di particolare disagio economico-sociale e' pari alla detrazione fissa di L. 200.000 alla quale va aggiunto l'ulteriore importo calcolato come percentuale sulla differenza tra l'imposta dovuta e la detrazione fissa arrotondato alle L. 1.000; definire per l'anno 2000 la seguente procedura per beneficiare della detrazione di cui sopra: presentazione della richiesta mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa in conformita' dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 nella quale il contribuente dichiara gli elementi utili alla valutazione della condizione economica sulla base dei seguenti criteri:
per l'individuazione e le caratteristiche del nucleo familiare: situazione esistente alla data di presentazione della domanda;
per il reddito: quello percepito nell'anno precedente;
per il patrimonio: situazione alla data di presentazione della domanda per l'abitazione principale e situazione al 1o gennaio dell'anno in corso per il rimanente patrimonio ad esclusione degli investimenti finanziari per i quali la situazione e' quella al 31 dicembre dell'anno precedente; presentazione della dichiarazione di cui sopra al servizio tributi entro i seguenti periodi:
dal 27 marzo al 19 maggio per le certificazioni di cui all'art. 7-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600 e per i modd. 730;
dal 22 maggio al 16 giugno per il modello unico delle persone fisiche. (Omissis). 00A5710

Comune di Trinitapoli
(Foggia) Il comune di TRINITAPOLI (provincia di Foggia) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di confermare (omissis) le aliquote I.C.I. per l'anno 2000 nel seguente modo: terreni agricoli 5 per mille; abitazioni principali 5 per mille; aree fabbricabili 6 per mille; altri fabbricati 6 per mille 2) di confermare la detrazione per l'abitazione principale in L. 200.000. (Omissis). 00A5711

Comune di Trissino
(Vicenza) Il comune di TRISSINO (provincia di Vicenza) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. 4,5 per mille per le unita' residenziali destinate ad abitazione principale. Si intende abitazione principale quella posseduta a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale nella quale il soggetto persona fisica risiede abitualmente. Si considera inoltre quale abitazione principale: a) alloggio regolarmente assegnato da Istituto autonomo per le case popolari; b) abitazione posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti utilizzata a qualsiasi titolo da terzi; c) unita' immobiliare appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari; d) unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o usufrutto in Italia da cittadino italiano non residente, a condizione che non risulti locata; e) solamente ai fini dell'applicazione della aliquota agevolata, e non della detrazione, l'abitazione concessa in uso gratuito ai figli; per potersi avvalere di tale aliquota ridotta, la concessione in uso gratuito ai figli deve essere comunicata al Comune mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' ai sensi della legge n. 15/1968 da presentarsi a pena di decadenza entro il 30 giugno ed a valere per l'anno solare precedente. Nella dichiarazione devono essere indicati generalita' e codice fiscale del soggetto passivo d'imposta, generalita' e codice fiscale del comodatario, dati catastali completi e precisi dell'immobile e deve essere sottoscritta dal soggetto passivo d'imposta. Tale comunicazione rimane valida fino a revoca; f) ai soli fini dell'applicazione dell'aliquota agevolata e non della detrazione le pertinenze, di cui all'art. 2 comma 1 del regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili e cosi' come definite dall'art. 817 del codice civile, a condizione che siano al servizio dell'abitazione principale e direttamente utilizzate dal contribuente. Per pertinenze si intendono in particolare le autorimesse, ancorche' distintamente iscritte in catasto (C6), nonche' le cantine, i solai, lastrici solari e sottotetti, purche' accatastati unitamente all'abitazione principale. L'estensione dell'agevolazione suddetta e' limitata ad un massimo di due unita'; 2. 6,5 per mille per le unita' residenziali non occupate a titolo di residenza per almeno sei mesi nel corso dell'anno; 3. 3 per mille per le unita' immobiliari inagibili o inabitabili sulle quali sono in corso interventi edilizi volti al loro recupero (interventi di ristrutturazione secondo la definizione di cui all'art. 31 lett. d) legge 457/78 per i quali sia stata rilasciata la concessione edilizia) limitatamente al periodo che va dall'inizio lavori cosi' come denunciati all'ufficio tecnico comunale (art. 1 comma 5 legge 449/97), al fine di agevolare il recupero del patrimonio edilizio; 4. per le unita' diverse da quelle precedenti confema dell'aliquota ordinaria I.C.I. pari al 5 per mille 5. di confermare la detrazione per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale nella misura di L. 200.000 annue; 6. di confermare la detrazione annua degli alloggi regolarmente assegnati in locazione dagli istituti autonomi per le case popolari (ATER), che costituiscono abitazione principale per i soggetti assegnatari viene confermata nella misura pari a lire 500.000. (Omissis). 00A5712

Comune di Trontano
(Verbano Cusio Ossola) Il comune di TRONTANO (provincia di Verbano Cusio Ossola) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di determinare per l'anno finanziario 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella seguente percentuale: aliquota del 5,5 per mille; detrazione prima casa L. 250.000. di esentare inoltre dalla presente imposta, per ragioni di equita', le tipiche costruzioni locali adibite a cascine e fienili. (Omissis). 00A5713

Comune di Uboldo
(Varese) Il comune di UBOLDO (provincia di Varese) ha adottato, il 25 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di applicare, per l'anno 2000, l'aliquota ordinaria in materia di imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) in ragione del 6,3 per mille; 2) di applicare, per l'anno 2000, l'aliquota ridotta in materia di imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) in ragione del 5,5 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale ai sensi del decreto legge 437/1996 convertito nella legge 556/1996, dando atto che il gettito complessivo e' almeno pari all'ultimo gettito annuale realizzato; 3) di applicare una aliquota differenziata del 7 per mille per i fabbricati (alloggi) non locati; 4) di dare atto che si considerano non locati i fabbricati (abitazioni e loro pertinenze) sfitti (tenuti a disposizione) per un periodo superiore a 180 giorni per i quali non esiste un contratto regolarmente registrato; 5) di annoverare tra i fabbricati non a disposizione (e pertanto assimilabili a quelli locati), i fabbricati occupati dal coniuge e dai parenti in linea retta di primo grado sia discendente che ascendente e che dimorino con residenza anagrafica presso l'immobile in questione, nonche' quelli dei cittadini residenti all'estero tenuti a disposizione; 6) di fissare la misura della detrazione per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale in L. 400.000 ai sensi dell'art. 8. comma 2 e 3 del decreto legislativo 504 del 1992 - come modificato, per ultimo, con l'art. 3, comma 1 del decreto legge 11 marzo 1997, n. 50, come convertito nella legge 9 maggio 1997, n. 127; 7) di dare atto che le disposizioni di cui ai comma 2 e previste all'art. 8 del decreto legislativo 504 del 1992 si applicano anche alle unita' immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dall'ALER. (Omissis). 00A5714

Comune di Ucria
(Messina) Il comune di UCRIA (provincia di Messina) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. stabilire, ai sensi dell'art. 6 commi 1o e 2o del decreto legislativo n. 504/1992 come sostituito dall'art. 3 comma 53 della legge n. 662/1996, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000 nella misura unica del 7 per mille; 2. dare atto che, ai sensi dell'art. 8, comma 2 del citato decreto legislativo n. 504/1992 come sostituito dall'art. 3 comma 55 legge n. 662/1996, dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si potrae tale destinazione; 3. di elevare, ai sensi del 3o comma del citato art. 8, per l'anno 2000, la detrazione dall'imposta da L. 200.000 a L. 300.000 per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale solo a favore di soggetti passivi portatori di handicap grave documentato con certificato rilasciato dalla competente U.S.L., dando atto che non viene stabilita alcuna altra riduzione dall'imposta dovuta ne' alcuna altra elevazione della detrazione dall'imposta. (Omissis). 00A5715

Comune di Urbino Il comune di URBINO ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 2. di confermare, anche per l'anno 2000, le seguenti aliquote per la determinazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.): A) aliquota ordinaria del 6 per mille per tutti gli immobili soggetti all'imposta comprese le unita' immobiliari locate, con contratto registrato, ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale; B) aliquota ridotta del 5 per mille:
in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel Comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;
per le unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da soggetti ultrasessantenni o da soggetti disabili (riconosciuti tali dalla competente autorita' sanitaria) che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
ai soggetti di cui ai punti precedenti viene, altresi, riconosciuta la detrazione di cui all'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/92 cosi come modificato dalla legge n. 662/96. C) aliquota del 7 per mille per gli immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale (limitatamente alle seconde case) e per gli alloggi non locati comprendenti oltre agli alloggi effettivamente non locati anche quelli che il soggetto passivo tiene a propria disposizione o concede in uso gratuito o in comodato. 3. di confermare, anche per l'anno 2000, l'elevazione della detrazione dell'imposta I.C.I. da L. 200.000 a L. 300.000, ai sensi dell'art. 3 del decreto legge n. 50 dell'11 marzo 1997, nei confronti dei soggetti passivi I.C.I. in possesso dei requisiti di cui alla lettera A) oppure di quelli di cui alla lettera B) seguenti: A) 1. avere compiuto sessanta anni di eta' alla data del 31 dicembre 1999; 2. essere proprietari, o titolari di altro diritto reale, della sola unita' immobiliare oggetto della detrazione classificata o classificabile in categoria A/2 - A/3 - A/4 - A/5 - A/6; 3. adibire l'immobile a propria abitazione principale; 4. l'immobile non deve essere utilizzato da altre persone escluso il soggetto passivo I.C.I. e l'eventuale coniuge; 5. essere titolare di pensione sociale o minima dell'INPS, senza altri redditi, eccetto quello catastale derivante dalla stessa unita' immobiliare); 6. per i soggetti coniugati le condizioni di cui ai punti precedenti dovranno essere possedute anche dal coniuge. B) 1. possedere i requisiti di cui ai punti 2 e 3 della precedente lettera A), appartenere ad un nucleo familiare composto da almeno tre figli conviventi a carico oppure da almeno una persona anziana convivente alla quale e' stata riconosciuta indennita' di accompagnamento; il reddito complessivo del nucleo familiare determinato ai fini IRPEF relativamente all'anno 1999 non deve essere superiore a L. 28.000.000. 2. possedere i requisiti di cui ai punti 2 e 3 della precedente lettera A) appartenere ad un nucleo familiare composto da un minimo di 6 persone di cui almeno 4 figli conviventi a carico e con reddito complessivo del nucleo familiare determinato ai fini IRPEF relativamente all'anno 1999 non superiore a L. 35.000.000; 4. di stabilire, per l'anno 2000, l'elevazione della detrazione dell'imposta I.C.I. da L. 200.000 a L. 500.000 nei confronti dei soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: - essere proprietari, o titolari di altro diritto reale, della sola unita' immobiliare oggetto della detrazione classificata o classificabile in categoria A/2 - A/3 - A/4 - A/5 - A/6; - adibire l'immobile a propria abitazione principale; - appartenere ad un nucleo familiare con almeno una persona convivente con handicap grave di cui alla legge n. 104/92; il reddito complessivo del nucleo familiare determinato ai fini IRPEF relativamente all'anno 1999 non deve essere superiore a L. 35.000.000. 5. di precisare che le ipotesi di detrazione sopra riportate di cui alle lettere A) e B) del precedente punto 3, nonche' del punto 4, non sono tra loro cumulabili; 6. le detrazioni di L. 300.000 e di L. 500.000 spetteranno fino alla concorrenza dell'imposta dovuta e proporzionalmente ai mesi nei quali sussistano le condizioni richieste; 7. i soggetti aventi diritto dovranno presentare apposita richiesta, su modello fornito dal Comune, entro i termini di versamento delle rate I.C.I., allegando dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' attestante il possesso dei requisiti; 8. Il Comune si riserva la facolta' di effettuare verifiche e controlli sulle dichiarazioni. (Omissis). 00A5716

Comune di Vagli Sotto
(Lucca) Il comune di VAGLI SOTTO (provincia di Lucca) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di determinare per l'anno 2000 le seguenti aliquote I.C.I.: a) 6 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale e pertinenze ad abitazione principale e abitazione concessa in uso da persone fisiche a parenti diretti in linea retta entro il 3o grado ovvero in linea collaterale entro il 3o grado a condizioni che le utilizzino come abitazione principale riscontrato dalla residenza anagrafica b) 7 per mille per tutte le altre unita' immobiliari soggette all'imposta non comprese al punto a) e di riconfermare per l'anno 2000 la detrazione di L. 200.000 per le abitazioni di cui al punto a). (Omissis). 00A5717

Comune di Valdagno
(Vicenza) Il comune di VALDAGNO (provincia di Vicenza) ha adottato, il 21 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di fissare per l'anno 2000 l'aliquota I.C.I.: a) nella misura del 4,5 per mille per l'abitazione principale e l'immobile considerato abitazione principale; b) nella misura del 4,5 per mille per l'autorimessa ubicata nelle immediate vicinanze dell'abitazione principale e di pertinenza ad essa: c) nella misura del 5,5 per mille per tutti gli immobili diversi da quelli adibiti direttamente ad abitazione principale; 2) di fissare in L. 500.000 la detrazione dall'imposta dovuta per l'abitazione principale dei soggetti in situazione di particolare disagio economico-sociale in appartenenti a nucleo familiare: a) che sia assistito economicamente in via continuativa dall'Ufficio servizi sociali del comune; oppure b) che abbia un unico reddito di lavoro dipendente, quando il titolare di tale reddito sia stato licenziato, per motivi allo stesso non ascrivibili o posto in cassa integrazione oppure in mobilita' e nel nucleo familiare siano presenti figli a carico; oppure c) che abbia un reddito complessivo costituito esclusivamente da pensioni sociali oppure da pensioni (comprese quelle di reversibilita') non superiori alla pensione minima I.N.P.S.; oppure d) ove siano presenti persone handicappate (ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104), invalidi al 100%, anziani non autosufficienti, la cui condizione sia certificata dagli organi competenti; stabilendo che: aa) l'agevolazione compete unicamente a quei nuclei familiari i cui componenti siano titolari di diritti di proprieta', usufrutto, uso o abitazione esclusivamente sull'alloggio adibito ad abitazione principale e sue pertinenze e che non risultino, nel contempo, titolari dei suddetti diritti su altro immobile sia terreno che fabbricato, anche in quota parte; bb) nel caso in cui le condizioni che abbiano dato origine all'agevolazione venissero a cessare nel corso dell'anno, dalla stessa data cessa la relativa maggiore detrazione; cc) i contribuenti che intendono avvalersi della detta maggiore detrazione devono presentare all'ufficio tributi del comune apposita comunicazione; in carta libera, con I'indicazione della condizione a carattere sociale che permette di fruire dell'agevolazione, entro il termine di scadenza del pagamento della seconda rata dell' (rata a saldo). (Omissis). 00A5718

Comune di Valfloriana
(Trento) Il comune di VALFLORIANA (provincia di Trento) ha adottato, il 30 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare come segue le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000: a) unita' immobiliari adibite ad abitazione principale: aliquota 4,5 per mille; b) tutti gli altri immobili: aliquota 4,5 per mille. 2. di stabilire in lire 200.000 per l'anno 2000 la detrazione di imposta dovuta per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, per i soggetti che ne hanno diritto per legge e regolamento. (Omissis). 00A5719

Comune di Vallinfreda
(Roma) Il comune di VALLINFREDA (provincia di Roma) ha adottato, il 26 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). Per l'anno 2000 la seguente determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili: - abitazione principale del soggetto d'imposta: aliquota 5,5 per mille; - altri fabbricati aliquota 6 per mille; - applicazione della aliquota nella misura del 4,5 per mille per anziani di eta' superiore a 65 anni singoli o coniugati, aventi in proprieta' la sola abitazione principale ed un reddito familiare annuo lordo non superiore a L. 12.000.000 se singoli, e non superiore a L. 20.000.000 se coniugati; - deduzione su abitazione principale L. 200.000; - riduzione del 50% dell'imposta per i fabbricati dichiarati inagibili o inabilitati e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistano dette condizioni; E' considerata abitazione principale: a) l'unita' immobiliare utilizzata dal soggetto passivo d'imposta; b) l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili. che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulta locata. (Omissis). 00A5720

Comune di Varazze
(Savona) Il comune di VARAZZE (provincia di Savona) ha adottato, il 24 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di fissare per l'anno 2000 le aliquote dell'Imposta comunale sugli immobili nella seguente misura:
a) 5,3 per mille, aliquota ordinaria;
b) 4 per mille, aliquota ridotta in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;
c) 4 per mille, aliquota ridotta in favore dei proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni contrattuali stabilite dai contratti - tipo definiti in sede locale tra le organizzazioni della proprieta' edilizia e le organizzazioni dei conduttori (art. 2 legge 9 dicembre 1998, n. 431);
d) 5,3 per mille, aliquota ridotta in favore delle persone fisiche soggetti passivi, residenti nel comune, per le unita' immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale;
e) 7 per mille, aliquota per alloggi non locati o posseduti in aggiunta all'abitazione principale. (Omissis). 00A5721

Comune di Veduggio con Colzano
(Milano) Il comune di VEDUGGIO con COLZANO (provincia di Milano) ha adottato, il 16 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili da applicare per l'anno 2000 nelle seguenti misure: 7 per mille, sugli alloggi non locati; 6 per mille, su tutti gli altri immobili; di mantenere la detrazione d'imposta per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale nella misura di L. 200.000 stabilita per legge. (Omissis). 00A5722

Comune di Veleso
(Como) Il comune di VELESO (provincia di Como) ha adottato, il 4 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare, e quindi confermare per l'anno 2000, nella misura unica del 6 per mille l'aliquota I.C.I. per tutte le tipologie di immobili; 2. di determinare in L. 200.000, la detrazione per le unita' immobiliari adibite ad abitazioni principali; 3. di confermare anche per l'anno 2000 quanto stabilito ai punti 3 e 4 della propria deliberazione n. 2 del 22 febbraio 1997, esecutiva ai sensi di legge. (Omissis). 00A5723

Comune di Venegono Superiore
(Varese) Il comune di VENEGONO SUPERIORE (provincia di Varese) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2000, ed in attuazione dell'art. 6 del d.lgs. n. 504 del 30 dicembre 1992, cosi come modificato dall'art. 3, comma 53 della legge n. 662/1996, nella misura del 5.8 per mille l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili; 2. di stabilire in L. 200.000, rapportate ai periodo dell'anno la detrazione per abitazione principale (art. 8, comma 2, decreto legislativo n. 504/1992, cosi come modificato dall'art. 3, comma 55 legge n. 662/1996); 3. di stabilire in L. 350.000, rapportate al periodo dell'anno la detrazione per abitazione principale per i soggetti passivi che possiedono contemporaneamente le seguenti caratteristiche: a) abbiano un valore catastale aggiornato ai sensi dell'art. 3, comma 48 della legge n. 662/1996, utilizzato quale base imponibile ai fini I.C.I. superiore a L. 80.000.000, e non oltre L. 85.000.000; b) rientrino in una delle seguenti categorie: pensionati, coniugi a carico di pensionati, portatori di handicap con attestato di invalidita' civile con percentuale almeno del 60%, disoccupati per almeno sei mesi nell'anno 1999 e regolarmente iscritti nelle liste di collocamento; c) non possiedano altri immobili escluso il box di pertinenza dell'abitazione principale; d) abbiano avuto nel 1999 un reddito non superiore a quello riportato nella seguente tabella:

=====================================================================
Numero persone componenti il | nucleo familiare come da stato di | Reddito complessivo lordo per
famiglia | nucleo familiare in lire =====================================================================
1 | L. 12.500.000 ---------------------------------------------------------------------
2 | L. 20.500.000 ---------------------------------------------------------------------
3 | L. 26.500.000 ---------------------------------------------------------------------
4 | L. 31.500.000 ---------------------------------------------------------------------
5 | L. 37.000.000 ---------------------------------------------------------------------
più di 5 | L. 46.000.000

4. di stabilire in L. 400.000. rapportate al periodo dell'anno la detrazione per abitazione principale per i soggetti passivi che abbiano un valore catastale aggiornato ai sensi dell'art. 3, comma 48, della L. 662/1996, utilizzato quale base imponibile ai fini I.C.I. non superiore a L. 80.000.000. e che contemporaneamente possiedano le caratteristiche b), c) e d) del punto 3); 5. di ridurre l'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, escluse le relative pertinenze, del soggetto passivo al 5 per mille (art. 8, comma 3 decreto legislativo 504/1992, cosi' come modificato dall'art. 3, comma 55 legge n. 662/1996); 6. di considerare abitazione principale con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e senza applicazione della detrazione quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il secondo grado purche' il parente in questione abbia ivi stabilito la propria residenza; 7. di non ridurre le aliquote I.C.I. sulle abitazioni locate a terzi e da queste utilizzate come abitazione principale (art. 4 decreto-legge 437/1996); 8. di diversificare l'aliquota per gli immobili classificati catastalmente in categoria D stabilendo la stessa al 6 per mille; 9. di non diversificare ulteriormente l'aliquota per immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati (art. 6, comma 2 d.lgs. 504/1992, cosi come modificato dall'art. 3, comma 53 legge n. 662/1996); 10. di non agevolare l'aliquota in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopo di lucro (art. 6, comma 2 d.lgs. 504/1992, cosi' come modificato dall'art. 3, comma 53 legge n. 662/1996); 11. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 3, comma 56 legge n. 662/1996); 12. di non stabilire un'aliquota ridotta relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione e l'alienazione di immobili (art. 8 comma 1 decreto legislativo 504/1992 cosi' come modificato dall'art. 3, comma 55 legge n. 662/1996). 13. di non stabilire un'aliquota ridotta alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi case popolari; 14. di ridurre del 50% l'imposta per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni (art. 8, comma 1 decreto legislativo 504/1992, cosi' come modificato dall'art. 3, comma 55 L. 662/1996); 15. di ridurre del 50% l'imposta per i fabbricati che risultano fatiscenti cioe' oggettivamente ed assolutamente inidonei all'uso cui sono destinati, per ragioni di pericolo all'integrita' fisica o alla salute delle persone e per i quali si renda necessaria l'evacuazione dal fabbricato delle persone per almeno sei mesi; 16. di ridurre del 50% ai sensi dell'art. 8, 3o capoverso del regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, l'imposta a favore dei proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti; 17. di considerare regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, purche' sia individuato l'immobile a cui i versamenti si riferiscono e siano precisati i nominativi degli altri contitolari, anche tramite autocertificazione; 18. di stabilire che i versamenti relativi all'I.C.I. possano essere corrisposti unicamente mediante versamento direttamente alla tesoreria comunale Banca Popolare di Bergamo - Credito Varesino di Venegono Superiore o su conto corrente postale intestato al comune n. 15664212; 19. di stabilire che le variazioni possano essere redatte su modelli approvati dal competente Ministero ovvero mediante comunicazione, entro novanta giorni dall'evento acquisitivo, modificativo, estintivo della soggettivita' passiva, con la sola individuazione dell'unita' immobiliare interessata ai sensi dell'art. 10 del Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili. (Omissis). 00A5724

Comune di Vertemate con Minoprio
(Como) Il comune di VERTEMATE con MINOPRIO (provincia di Como) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 4,85 per mille. (Omissis). 00A5725

Comune di Vezzano Ligure
(La Spezia) Il comune di VEZZANO LIGURE (provincia di La Spezia) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di approvare, per l'anno 2000, l'aliquota I.C.I. diversificata nel seguente modo: 5 per mille per le unita' immobilari adibite ad abitazioni principali; seconde case date in utilizzo gratuito:
entro il 1o grado: 5 per mille con detrazione;
entro il 2o grado: 5 per mille senza detrazione; abitazioni affittate ai sensi della legge n. 431/1998: 6 per mille; abitazioni sfitte o non condotte: 7 per mille; altri immobili: 6.5 per mille. (Omissis). 00A5726

Comune di Vico nel Lazio
(Frosinone) Il comune di VICO NEL LAZIO (provincia di Frosinone), ha adottato, il 30 ottobre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di fissare per l'anno 2000 nella misura unica del 5 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili comunali (I.C.I.) istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. (Omissis). 00A5727

Comune di Vigliano Biellese
(Biella) Il comune di VIGLIANO BIELLESE (provincia di Biella), ha adottato, il 21 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000 nella seguente misura: immobili adibiti ad abitazioni e loro pertinenze: 5,50 per mille; immobili adibiti ad abitazione principale, escluse pertinenze: 4,50 per mille; ogni altro tipo di immobile sue pertinenze: 5,50 per mille; 2. di confermare in L. 220.000 l'importo della detrazione per tutte le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale escluse le pertinenze. (Omissis). 00A5728

Comune di Vigodarzere
(Padova) Il comune di VIGODARZERE (provincia di Padova), ha adottato, il 3 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di approvare, per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 4,5 per mille per le abitazioni principali e 5 per mille per gli altri immobili ed i terreni; (Omissis). 00A5729

Comune di Villa di Chiavenna
(Sondrio) Il comune di VILLA DI CHIAVENNA (provincia di Sondrio), ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di confermare, per le ragioni riportate in premessa, in attuazione dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dal comma 53, dell'art. 3 della legge n. 662, del 23 dicembre 1997, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000 come segue: nella misura deI 5 per mille per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale; nella misura del 5.50 per mille con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati; 2. di confermare, per l'anno 2000, le detrazioni ai fini del calcolo dell'I.C.I. per l'abitazione principale nell'importo minimo di legge, pari a L. 200.000; 3. di elevare fino a L. 300.000, le detrazioni I.C.I., limitatamente alle categorie di soggetti che versano in situazioni di particolare disagio economico-sociale, secondo le forme e le condizioni di cui alla deliberazione del C.C. n. 3 in data 16 febbraio 1998 (determinazione aliquota I.C.I. per l'anno 1998), e cosi' individuate: pensionati; portatori di handicap con attestato di invalidita' civile; disoccupati da oltre sei mesi nell'anno precedente; lavoratori posti in CIGS o nelle liste di mobilita' per almeno sei mesi nell'anno precedente in grado di produrre adeguata certificazione della loro reale situazione ed aventi un reddito familiare (comprensivo anche di: pensioni di guerra, pensioni estere, rendite INAIL, rendite tassate alla fonte BOT/CCT fino ad un ammontare annuo di L. 1.000.000, redditi da lavoro anche percepiti all'estero, indennita' di disoccupazione speciale dei lavoratori frontalieri) pari o inferiore a quanto previsto nella seguente tabella:

=====================================================================
Fasce reddito familiare | Nucleo familiare =====================================================================
L. 10.500.000 | 1 persona
L. 18.500.000 | 2 persone
L. 20.140.000 | 3 persone
L. 24.035.000 | 4 persone
L. 28.025.000 | 5 persone
L. 31.730.000 | 6 persone

Il reddito familiare deve contenere anche:
pensioni di guerra;
pensioni estere;
rendite INAIL;
rendite tassate alla fonte BOT/CCT fino ad un ammontare annuo di L. 1.000.000;
redditi da lavoro anche percepiti all'estero;
Indennita' di disoccupazione speciale dei lavoratori frontalieri; 4. di dare atto che per le aliquote e le detrazioni suddette si applicheranno le disposizioni agevolative ed estensive previste nel Regolamento comunale in materia di applicazione dell'I.C.I. citato in premessa. (Omissis). 00A5721-5730

Comune di Villa di Tirano
(Sondrio) Il comune di VILLA DI TIRANO (provincia di Sondrio) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di confermare, per l'anno 2000, in attuazione dell'art. 1, comma 5 della legge 449/1997 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura dello 0,1 per mille a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili, stabilendo che l'aliquota agevolata e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori; 2. di confermare per l'anno 2000, in attuazione dell'art. 6 - comma 1o del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, l'aliquota dell'imposta comunale su tutti gli immobili (ad eccezione degli immobili di cui al punto 1) nella misura del 5 per mille; (Omissis). 00A5731

Comune di Villa D'Ogna
(Bergamo) Il comune di VILLA D'OGNA (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 2. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, istituita con decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, per l'anno 2000, nella misura unica del 6 per mille; 3. di fissare, per l'anno 2000, le seguenti detrazioni d'imposta: a) L. 240.000 per l'unita' immobiliare:
I) adibita ad abitazione principale del contribuente, che la possiede;
Il) appartenente a cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibita ad abitazione principale del socio assegnatario;
III) regolarmente assegnata dagli istituti autonomi per le case popolari; b) L. 200.000 per l'unita' immobiliare:
I) locata con contratto registrato ad un soggetto che la utilizzi come abitazione principale;
Il) concessa in comodato d'uso a propri genitori o figli, entrambi privi di proprieta' immobiliari, anche per quote, sia nel comune che altrove, ed a condizione che, al 1o gennaio di ciascun anno, vi dimorino abitualmente ed abbiano ivi stabilito la propria residenza anagrafica (cfr. art. 6 - comma 6 deI regolamento). 4. di elevare a Lire 500.000 la detrazione dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale per le seguenti categorie di contribuenti: a) pensionato in possesso di tutti i seguenti requisiti:
I) possesso nel territorio italiano del solo appartamento abitato, quale unica proprieta' immobiliare, oltre ad eventuali pertinenze dell'abitazione principale (cfr. art. 6 - comma 5 del regolamento) e terreni non edificabili (come individuati dalle norme urbanistiche vigenti);
Il) compimento del sessantacinquesimo anno d'eta' al 10 gennaio 2000;
III) l'esistenza di altri componenti il nucleo famigliare, diversi cioe' dal/i titolare/i pensionato/i, privi di qualsiasi altra fonte di reddito, ad eccezione della pensione e del reddito derivante dal possesso degli immobili di cui al suddetto punto I);
IV) reddito medio pro-capite del nucleo famigliare non superiore comunque a Lire 15.000.000 annui;
V) l'appartamento abitato, oggetto della detrazione, pertinenza esclusa, deve essere di categoria catastale compresa tra A2 (come da emendamento sopracitato) ed A6. b) anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che:
I) l'unita' immobiliare non risulti locata, nemmeno a titolo stagionale;
Il) il reddito del contribuente non risulti superiore a L. 24.000.000 annui. 5. di attribuire alle pertinenze dell'abitazione principale, come individuate del comma 5 dell'art. 6, quella quota di detrazione eventualmente non gia' assorbita dall'abitazione principale; (Omissis). 00A5732

Comune di Villa S. Giovanni in Tuscia
(Viterbo) Il comune di VILLA SAN GIOVANNI IN TUSCIA (provincia di Viterbo) ha adottato, l'8 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di confermare, (omissis), l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili al 5 per mille per le abitazioni principali; di determinare al 6 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili con riferimento agli immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta alle abitazioni principali; (Omissis).

Comune di Villimpenta
(Mantova) Il comune di VILLIMPENTA (provincia di Mantova) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di confermare, per l'anno 2000, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) come segue: 1) aliquota ordinaria 5,75 per mille; 2) abitazione principale 5,25 per mille; 3) terreni agricoli 5,75 per mille; 4) alloggi non locati 7 per mille. (Omissis). 00A5734

Comune di VITA
(Vita) Il comune di VITA (provincia di Trapani) ha adottato, il 26 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di fissare, per l'anno 2000 nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:

=====================================================================
N.D. | TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI | Aliquota per mille =====================================================================
1 | Aliquota unica | 5

2. di determinare, per l'anno 2000, le riduzioni e le detrazioni d'imposta come da prospetto che segue:

=====================================================================
| TIPOLOGIA DEGLI | |
| IMMOBILI nonché | |
| categorie di | |
| soggetti in | |
| situazioni di | |Detrazione d'imposta
|particolare disagio | Riduzione d'imposta | (lire in ragione N.D.| economico-sociale | per mille | annua) =====================================================================
| Detrazione prima | |
1 | casa | - | 200.000 ---------------------------------------------------------------------
|Ulteriore detrazione| |
| per la prima casa | - | 100.000 (Omissis). 00A5735

Comune di VIZZOLO PREDABISSI
(Vizzolo Predabissi) Il comune di VIZZOLO PREDABISSI (provincia di Milano) ha adottato, il 2 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di confermare l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili da applicare in questo comune per l'anno 2000, nella misura del 5,5 per mille. 2. di confermare, nel rispetto dei limiti di legge, l'aliquota diversificata per la seguente categoria di immobili:
Alloggi non locati: 7 per mille. 3. di confermare, ai sensi dell'articolo 1, comma 5 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997, una aliquota pari al: 3,5 per mille, a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali, oppure all'utilizzo di sottotetti. La inagibilita' o inabitabilita' e' accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. Tale aliquota e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari in oggetto per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di inizio dei lavori; (Omissis). 5. di confermare la detrazione ordinaria per l'abitazione principale in L. 200.000 e di confermare per i casi cosidetti "sociali", individuati ai sensi della delibera del commissario prefettizio assunta in data odierna, la detrazione di L. 300.000. (Omissis). 00A5736

Comune di VOBBIA
(Vobbia) Il comune di Vobbia (provincia di Genova) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 2. di far proprio il contenuto della deliberazione della giunta comunale n. 5/2000 in data 10 gennaio 2000 con cui si fissa l'aliquota I.C.I. per l'anno 2000 al prospetto che segue:

=====================================================================
n.d. | Tipologia degli immobili | Aliquote per mille =====================================================================
1 | Abitazione principale | 4
2 | Altri fabbricati | 6
3 | Aree fabbricabili | 6
4 | Terreni agricoli | 6
5 | Edifici ex - rurali | 6

(Omissis). 00A5737

Comune di VOLTURINO
(Volturno) Il comune di VOLTURINO (provincia di Foggia) ha adottato, il28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2000 l'aliquota I.C.I. nella misura del 5,5 per mille. (Omissis). 00A5738

Comune di ZENEVREDO
(Zenevredo) Il comune di ZENEVREDO (provincia di Pavia) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000 nelle seguenti misure:
6 per mille, misura unica; di stabilire l'importo della detrazione per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo in L. 200.000. (Omissis). 00A5739

Comune di ZONE
(Zone) Il comune di ZONE (provincia di Brescia) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 6 per mille; 2. di determinare altresi' l'aliquota per l'abitazione principale nella misura del 5 per mille; 3. di determinare altresi' la detrazione per abitazione principale di L. 200.000. (Omissis). 00A5740

Comune di ZUNGOLI
(Zungoli) Il comune di ZUNGOLI (provincia di Avellino) ha adottato, il 23 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). Per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) viene stabilita nella misura del 6 per mille. (Omissis).
 
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