Gazzetta n. 118 del 23 maggio 2000 (vai al sommario)
UNIVERSITA' DI ANCONA
DECRETO RETTORALE 20 aprile 2000
Modificazioni allo statuto dell'Universita'.

IL RETTORE

Vista la legge n. 168 del 1989 ed in particolare gli articoli 6 e 16;
Visto il proprio decreto n. 829 del 14 maggio 1998, con cui e' stato emanato lo statuto di autonomia dell'Universita' degli studi di Ancona;
Ritenuto opportuno apportare al succitato statuto le seguenti modifiche:
modificare la tabella 2 al fine di inserire il "Corso di diploma in economia e gestione dei servizi turistici" recentemente istituito e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale in data 8 settembre 1999;
modificare l'art. 59 dello statuto equiparando l'azienda agraria al dipartimento e stabilendo che l'indennita' di funzione riconosciuta al direttore del dipartimento venga estesa anche al presidente dell'azienda;
integrare, alla luce dell'art. 6, comma 5 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, l'art. 25 dello statuto, inserendo il comma 4, relativo all'istituzione presso ogni facolta' di una commissione per l'esame dei problemi relativi allo svolgimento delle attivita' didattiche presso le competenti strutture e composte pariteticamente da rappresentanti dei docenti e degli studenti;
Vista la nota rettorale prot. n. 11690 dell'11 febbraio 2000 con la quale sono state trasmesse al M.U.R.S.T. le modifiche dello statuto dell'Universita' degli studi di Ancona;
Vista la nota ministeriale prot. n. 441 del 28 marzo 2000 pervenuta a questa amministrazione in data 11 aprile 2000 con la quale il M.U.R.S.T. esaminate le succitate modifiche allo statuto dichiara di non avere osservazioni da formulare;
Decreta di emanare le modifiche allo statuto dell'Universita' degli studi di Ancona e di trasmetterle al Ministero della giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale come di seguito indicato:
a) e' abolita la tabella 2 e gli articoli 59 e 25 del vigente statuto;
b) sono inseriti la tabella 2 e i seguenti articoli:
Tabella 2 Corsi di diploma Facolta' di agraria:
diploma universitario in tecniche erboristiche;
diploma universitario in tecnologie alimentari.
Facolta' di economia:
diploma universitario in economia e amministrazione delle imprese;
diploma universitario in servizio sociale;
diploma universitario in economia e gestione dei servizi turistici.
Facolta' di ingegneria:
diploma universitario in ingegneria elettronica;
diploma universitario in ingegneria informatica;
diploma universitario in ingegneria logistica e della produzione;
diploma universitario in ingegneria meccanica;
diploma universitario in ingegneria delle telecomunicazioni.
Facolta' di medicina e chirurgia:
diploma universitario in ortottista-assistente di oftalmologia;
diploma universitario in tecnico sanitario di laboratorio biomedico;
diploma universitario in fisioterapista;
diploma universitario in infermiere;
diploma universitario in tecnico di neurofisiopatologia;
diploma universitario in ostetrica/o;
diploma universitario in dietista;
diploma universitario in igienista dentale;
diploma universitario in logopedista;
diploma universitario in tecnico audioprotesista;
diploma universitario in tecnico sanitario di radiologia medica;
diploma universitario in riabilitazione psichiatrica e psicosociale.
Art. 59.
Indennita'
1. Alle seguenti cariche spetta l'indennita' di funzione:
rettore;
pro rettore vicario;
direttore amministrativo;
revisori dei conti;
nucleo di valutazione;
presidi di facolta';
presidente della delegazione azienda agraria didattico sperimentale;
direttori di dipartimento.
2. Il consiglio di amministrazione determina la misura delle indennita' previste per la partecipazione agli organi di governo dell'Universita', per le cariche di cui sopra, esclusi i direttori di dipartimento, nonche' per il personale delle aree dirigenziali ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ed i titolari di funzioni equiparate presso l'amministrazione centrale e i dipendenti investiti di particolari funzioni o responsabilita'.
3. La delegazione dell'azienda agraria didattico sperimentale nonche' i consigli di dipartimento deliberano annualmente l'indennita', a carico dei rispettivi bilanci, per il direttore di dipartimento.
La misura di tale indennita' e' definita entro un limite massimo fissato dal consiglio di amministrazione con la delibera di cui al secondo comma del presente articolo.
4. Al personale dell'Ateneo, per attivita' aggiuntive di notevole complessita' e responsabilita' connesse alla partecipazione a collegi e commissioni, puo' essere corrisposto un gettone determinato dal consiglio di amministrazione.
Art. 25.
F a c o l t a'
1. Le facolta' sono le strutture didattiche di appartenenza dei docenti e possono articolarsi in corsi di studio, secondo quanto previsto dal regolamento didattico di ateneo.
2. L'elenco delle facolta' e dei relativi corsi di studio e' riportato nella tabella allegata al presente statuto e nel regolamento didattico di Ateneo.
3. Sono organi della facolta':
a) il consiglio;
b) il preside;
c) la giunta di presidenza, ove costituita;
d) le commissioni per la didattica ove non siano costituiti i consigli di corso di studio.
4. Ai sensi dell'art. 6, comma 5 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, presso ogni facolta' e' istituita una commissione per l'esame dei problemi relativi allo svolgimento delle attivita' didattiche presso le competenti strutture e composte pariteticamente da rappresentanti dei docenti e degli studenti. Le commissioni esprimono parere circa la compatibilita' tra i crediti assegnati alle attivita' formative e gli obiettivi formativi programmati dalle strutture didattiche ai sensi dei decreti che saranno emanati in attuazione dell'art. 17, comma 95 della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni.
Le predette commissioni sono composte, per ciascuna facolta', da tre professori e ricercatori designatidai rispettivi consigli e da tre studenti designati dal consiglio studentesco tra gli studenti eletti nei consigli di corso di studio o nella commissione per la didattica, nei consiglio di facolta' di appartenenza e nel consiglio studentesco. Gli studenti designati tra quelli del consiglio studentesco devono comunque appartenere alla facolta' alla quale si riferisce la commissione paritetica.
Dette rappresentanze sono elevate a cinque nei casi di facolta' con piu' di 1.500 studenti iscritti o con piu' di due corsi di studio attivati.
I componenti dei professori, dei ricercatori e degli studenti, vengono nominati con decreto rettorale.
Le rappresentanze degli studenti saranno rinnovate in occasione del rinnovo delle stesse in seno agli organi accademici di cui fanno parte.
Ancona, 20 aprile 2000
Il rettore: Pacetti
 
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