Gazzetta n. 119 del 2000-05-24 |
MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE |
DECRETO 18 aprile 2000 |
Attuazione della direttiva n. 1999/55/CE della Commissione del 1o giugno 1999 che adegua al progresso tecnico la direttiva n. 77/536/CEE del Consiglio relativa ai dispositivi di protezione in caso di capovolgimento dei trattori agricoli o forestali a ruote. |
|
IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE di concerto con IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
(Testo rilevante ai fini dello Spazio economico europeo)
Visto l'art. 229 del Nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1992 che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie afferenti a materie disciplinate dallo stesso codice; Visto l'art. 106 del Nuovo codice della strada che ai commi 5 e 7 stabilisce la competenza del Ministro dei trasporti e della navigazione e del Ministro dell'agricoltura e foreste nel frattempo divenuto Ministro per le politiche agricole e forestali a decretare in materia di norme costruttive e funzionali delle macchine agricole ispirandosi al diritto comunitario; Vista la legge 8 agosto 1977, n. 572, recante le norme di attuazione delle direttive delle Comunita' europee concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei tipi di trattori agricoli o forestali a ruote, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 25 agosto 1977; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1981, n. 212, che attua le prescrizioni tecniche di cui alla direttiva n. 77/536/CEE del Consiglio, relativo all'omologazione dei tipi di trattori agricoli o forestali a ruote per quanto concerne i dispositivi di protezione in caso di capovolgimento pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 133 del 16 maggio 1981; Vista la direttiva n. 1999/55/CE della Commissione del 1o giugno 1999 che adegua al progresso tecnico la direttiva n. 77/536/CEE del consiglio relativa al suddetto dispositivo;
Decreta: Art. 1. 1. Le prescrizioni del presente decreto si applicano alla omologazione dei trattori agricoli o forestali a ruote indicati nella legge 8 agosto 1977, n. 572. 2. I capi I, II e III dell'allegato 9 al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1981, n. 212, sono modificati conformemente all'allegato del presente decreto. | Art. 2. 1. A decorrere dal 1o luglio 2000 non e' consentito: rifiutare, per un tipo di trattore, l'omologazione CE o il rilascio del documento di cui all'art. 10, paragrafo 1, terzo trattino, della direttiva n. 74/150/CEE, o l'omologazione di portata nazionale; rifiutare la prima immissione in circolazione dei trattori, se tali trattori sono conformi alle prescrizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1981, n. 212, come modificato dal presente decreto. 2. A decorrere dal 1o gennaio 2001 non e' consentito: rilasciare il documento di cui all'art. 10, paragrafo 1, terzo trattino, della direttiva n. 74/150/CEE per un tipo di trattore, se detto trattore non e' conforme alle prescrizioni del decreto del Presidente della Repubblica del 10 febbraio 1981, n. 212, come modificato dal presente decreto; accordare l'omologazione di portata nazionale di un tipo di trattore, se esso non e' conforme alle prescrizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1981, n. 212, come modificato dal presente decreto. | Art. 3. L'allegato al presente decreto ne costituisce parte integrante. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 18 aprile 2000
Il Ministro dei trasporti e della navigazione Bersani
Il Ministro per le politiche agricole e forestali De Castro | Allegato
I capi I, II e III dell'allegato 9 al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1981, n. 212, sono cosi' modificati: 1) Al capo I, punto 2.2, e' aggiunto il seguente terzo trattino: "- per quanto riguarda i trattori con posto di guida reversibile (con sedile e volante reversibili) o muniti di sedili aggiuntivi, si applica esclusivamente il metodo di prova descritto al capo III, parte B". 2) Al capo II e' aggiunto il seguente punto 3.1.1.5: "3.1.1.5. Nel caso di un trattore con posto di guida reversibile (con sedile e volante reversibili), il primo urto e' applicato longitudinalmente sull'estremita' piu' pesante (con piu' del 50% della massa del trattore). Segue una prova di schiacciamento sulla medesima estremita'. Il secondo urto e' applicato sull'estremita' meno pesante e il terzo viene prodotto lateralmente. Infine viene effettuata una seconda prova di schiacciamento sull'estremita' meno pesante". 3) Il capo III, parte B, e' cosi' modificato: a) al punto 1.3.1, il secondo paragrafo e' cosi' completato: "Nel caso di un trattore avente posto di guida reversibile (con sedile e volante reversibili), il punto d'urto e' definito in rapporto all'intersezione del piano mediano del trattore con un piano ad esso perpendicolare, secondo una direttrice passante per un punto equidistante dai due punti di riferimento del sedile"; b) sono aggiunti i seguenti punti 2.2.11, 2.2.12 e 2.2.13: "2.2.11. Nel caso di un trattore di tipo reversibile, avente posto di guida reversibile (con sedile e volante reversibili), la zona libera e' costituita dalla combinazione delle due zone libere definite sulla base delle due posizioni differenti del volante e del sedile. 2.2.12. Nel caso di un trattore che puo' essere munito di sedili aggiuntivi, si utilizza per le prove lo spazio combinato determinato dai punti di riferimento del sedile per l'insieme delle opzioni per esso proposte. La struttura di protezione non deve penetrare all'interno della zona libera combinata definita dai differenti punti di riferimento del sedile. 2.2.13. Se, dopo lo svolgimento delle prove, viene proposta una nuova opzione per il sedile, si deve determinare mediante calcolo se la zona libera attorno al nuovo punto di riferimento si trovi all'interno dello spazio precedentemente definito. Se cio' non si verifica, si deve effettuare una nuova prova". |
|
|