Gazzetta n. 120 del 25 maggio 2000 (vai al sommario)
TESTO AGGIORNATO DEL DECRETO MINISTERIALE 20 ottobre 1995, n. 527
Testo aggiornato del decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, concernente le modalita' e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attivita' produttive nelle aree depresse del Paese, gia' modificato ed integrato dal decreto ministeriale 31 luglio 1997, n. 319, con le modifiche e le integrazioni introdotte dal decreto ministeriale 9 marzo 2000, n. 133.

Avvertenza:
Il testo aggiornato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai sensi dell'art. 11, comma 2, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto ministeriale n. 527/1995, integrate dalle nuove disposizioni, sia di quelle richiamate nel decreto stesso trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nel testo di detto decreto n. 527/1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 292 del 15 dicembre 1995, sono state, pertanto, inserite le modifiche (evidenziate con caratteri corsivi) ad esso apportate dal decreto legislativo 9 marzo 2000, n. 133, pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale.
Tali modifiche sono riportate tra i segni (( . . . . . . ))
Art. 1.
Convenzioni
1. Gli adempimenti tecnici e amministrativi per l'istruttoria delle domande di agevolazione di cui al presente regolamento, sono affidati ai soggetti, di seguito denominati banche concessionarie, individuati dalle direttive emanate con delibera del CIPE del 27 aprile 1995 (a) e con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 20 luglio 1998 (b) e successive modifiche e integrazioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 2 del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488 (c) e dell'articolo 18, comma 1, lettera aa) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (d); le banche concessionarie vengono prescelte, sulla base delle condizioni offerte e della disponibilita' di una struttura tecnico-organizzativa adeguata alla prestazione del servizio, ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 (e).
2. Con apposita convenzione stipulata tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e le banche concessionarie sono regolamentati i reciproci rapporti, nonche' le modalita' di corresponsione del compenso e del rimborso spettanti; i relativi oneri sono posti a carico delle risorse stanziate per la concessione dei benefici.
3. La convenzione prevede altresi' che le banche concessionarie possano stipulare convenzioni con altre banche e societa' di locazione finanziaria, di seguito denominate istituti collaboratori, per l'accreditamento dei contributi, ferma restando la piena responsabilita' delle banche concessionarie nei confronti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Per societa' di locazione finanziaria si intendono anche le banche abilitate alla locazione stessa. Le banche concessionarie possono stipulare convenzioni esclusivamente con le banche e le societa' di locazione finanziaria che dispongono di una struttura tecnico-organizzativa adeguata alla prestazione del servizio.
4. La convenzione prevede inoltre:
a) le modalita' di trasmissione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato delle istruttorie da parte delle banche concessionarie;
b) le modalita' con cui il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato esercita le proprie funzioni di controllo sull'attivita' delle banche concessionarie ed applica, in caso di inadempimento agli obblighi derivanti dalla convenzione, le sanzioni ivi contemplate, ferma restando l'esclusiva responsabilita' civile per danni in relazione agli inadempimenti addebitabili ai soggetti di cui al comma 3;
c) l'impegno delle banche concessionarie a fornire alle imprese beneficiarie delle agevolazioni, d'intesa e coordinandosi con l'Istituto per la promozione industriale, adeguati servizi di informazione e assistenza, in collaborazione con le associazioni di categoria, provvedendo alla tempestiva diffusione tra le imprese stesse degli orientamenti interpretativi del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,(( ferme restando le competenze delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura previste dall'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 (f);
d) il divieto per le banche concessionarie, al fine di evitare duplicazioni dell'attivita' istruttoria e di garantire la necessaria riservatezza dei dati e delle informazioni relativi alle imprese ed ai programmi da esaminare, nonche' uniformita' di valutazione, di affidare ad altri soggetti l'espletamento dell'istruttoria medesima, fatti salvi i casi di specifici accertamenti o approfondimenti di carattere particolare;))

e) gli adempimenti a carico delle societa' di locazione finanziaria di cui al comma 3 in relazione alle procedure di cui al presente regolamento ed alle modalita' di trasferimento delle agevolazioni alle imprese beneficiarie che ricorrano, per l'acquisizione delle immobilizzazioni di cui all'articolo 4, al sistema della locazione finanziaria.
5. La convenzione deve altresi' riservare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato l'adozione di disposizioni in merito ai termini del procedimento e all'individuazione del responsabile dello stesso ed in genere di applicazione dei principi direttivi dei capi I, II, III e IV della legge 7 agosto 1990. n. 241 (g).
(a) La deliberazione del CIPE del 27 aprile 1995 e'
stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale
- n. 142 del 20 giugno 1995. Con deliberazione del
18 dicembre 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale -
serie generale - n. 70 del 25 marzo 1997, il CIPE ha
apportato alcune modifiche e integrazioni alla citata
deliberazione del 27 aprile 1995. Da ultimo, ai sensi
dell'art. 18, comma 1, lettera aa) del D.Lgs. 31 marzo
1998, n. 112, le direttive di cui alla predetta
delberazione CIPE del 27 aprile 1995 sono state modificate
e integrate dal decreto ministeriale del 22 luglio 1999.
(b) Il decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianaio 20 luglio 1998, concernente
l'estensione delle agevolazioni previste dalle disposizioni
della legge n. 488/1992 al settore turistico-alberghiero,
ai sensi dell'art. 9, comma 1, della legge 27 dicembre
1997, n. 449, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
- serie generale - n. 253 del 29 ottobre 1998.
(c) Il testo dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n.
415/1992 (Rifinanziamento della legge 1o marzo 1986, n. 64,
recante disciplina organica dell'intervento straordinario
nel Mezzogiorno), come modificato dalla legge di
conversione n. 488/1992, e' il seguente:
"2. Il Comitato interministeriale per la programmazione
economica (CIPE) e il Comitato interministeriale per il
coordinamento della politica industriale (CIPI),
nell'ambito delle rispettive competenze, entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, previa determinazione di
indirizzo del Consiglio dei Ministri, definiscono le
disposizioni per la concessione delle agevolazioni, sulla
base dei seguenti criteri:
a) le agevolazioni sono calcolate in "equivalente
sovvenzione netto secondo i criteri e nei limiti massimi
consentiti dalla vigente normativa della Comunita'
economica europea (CEE) in materia di concorrenza e di
aiuti regionali;
b) la graduazione dei livelli di sovvenzione deve
essere effettuata secondo un'articolazione territoriale e
settoriale e per tipologia di iniziative, che concentri
l'intervento straordinario nelle aree economicamente
depresse del territorio nazionale, nei settori a maggiore
redditivita' anche sociale identificati nella stessa
delibera;
c) le agevolazioni debbono essere corrisposte
utilizzando meccanismi che garantiscano la valutazione
della redditivita' delle iniziative ai fini della loro
selezione, evitino duplicazioni di istruttorie, assicurino
la massima trasparenza mediante il rispetto dell'ordine
cronologico nell'esame delle domande ed il ricorso a
sistemi di monitoraggio e, per le iniziative di piccole
dimensioni, maggiore efficienza mediante il ricorso a
sistemi di tutoraggio;
d) gli stanziamenti individuati dal CIPI per la
realizzazione dei singoli contratti di programma e gli
impegni assunti per le agevolazioni industriali con
provvedimento di concessione provvisoria non potranno
essere aumentati in relazione ai maggiori importi
dell'intervento finanziario risultanti in sede di
consuntivo.".
(d) Il D.Lgs. n. 112/1998, reca "Conferimento di
funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni
ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge
15 marzo 1997, n. 59".
(e) Il D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 157, reca: "Attuazione
della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di
servizi.
(f) Si trascrive il testo dell'art. 5, comma 3, del
D.Lgs. n. 96/1993 (Trasferimento dei soppressi Dipartimento
per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia
per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in
attuazione dell'art. 3 della legge 19 dicembre 1992, n.
488), contenente norme sulle agevolazioni alle attivita'
produttive:
"3. Le camere di commercio, industria, artigianato ed
agricoltura svolgono, ove richieste, funzioni di
informazione, assistenza e consulenza tecnica agli
interessati che intendano avvalersi delle agevolazioni di
cui al comma 1".
(g) La legge 7 agosto 1990, n. 241, reca: "Nuove norme
in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi".
 
Art. 1-bis.
Verifica e programmazione degli interventi
1. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nell'ambito degli interventi previsti dal presente decreto, promuove un piu' stretto raccordo con le amministrazioni regionali interessate tramite ricorso agli strumenti procedimentali di coordinamento di cui agli articoli 14 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (a) per quanto riguarda, in particolare, l'esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti e lo svolgimento delle seguenti attivita':
a) valutazione dell'efficacia degli interventi stessi rispetto allo sviluppo economico delle aree interessate;
b) verifica dello stato di attuazione complessivo degli interventi, con particolare riferimento a quelli oggetto di cofinanziamento comunitario;
c) elaborazione di proposte circa la programmazione delle risorse, tenuto conto delle esigenze di sviluppo delle aree interessate;
d) elaborazione di proposte per la necessaria integrazione degli interventi con quelli di competenza regionale;
e) valutazione (( delle proposte )) di cui all'articolo 6-bis;
f) elaborazione di proposte per la promozione e l'attuazione degli interventi.
(a) Si riporta il testo degli articoli 14 e 15 della
legge 7 agosto 1990, n. 241 (per l'argomento vedasi in nota
all'art. 1):
"Art. 14. - 1. Qualora sia opportuno effettuare un
esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in
un procedimento amministrativo, l'amministrazione
procedente indice di regola una conferenza di servizi.
2. La conferenza stessa puo' essere indetta anche
quando l'amministrazione procedente debba acquisire intese,
concerti, nullaosta o assensi comunque denominati di altre
amministrazioni pubbliche. In tal caso, le determinazioni
concordate nella conferenza sostituiscono a tutti gli
effetti i concerti, le intese, i nullaosta e gli assensi
richiesti.
2-bis. Nella prima riunione della conferenza di servizi
le amministrazioni che vi partecipano stabiliscono il
termine entro cui e' possibile pervenire ad una decisione.
In caso di inutile decorso del termine l'amministrazione
indicente procede ai sensi dei commi 3-bis e 4.
2-ter. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 2-bis si
applicano anche quando l'attivita' del privato sia
subordinata ad atti di consenso, comunque denominati, di
competenza di amministrazioni pubbliche diverse. In questo
caso, la conferenza e' convocata, anche su richiesta
dell'interessato, dall'amministrazione preposta alla tutela
dell'interesse pubblico prevalente.
3. Si considera acquisito l'assenso
dell'amministrazione la quale, regolarmente convocata, non
abbia partecipato alla conferenza o vi abbia partecipato
tramite rappresentanti privi della competenza ad esprimere
definitivamente la volonta', salvo che essa non comunichi
all'amministrazione procedente il proprio motivato dissenso
entro venti giorni dalla conferenza stessa ovvero dalla
data di ricevimento della comunicazione delle
determinazioni adottate, qualora queste ultime abbiano
contenuto sostanzialmente diverso da quelle originariamente
previste.
3-bis. Nel caso in cui una amministrazione abbia
espresso, anche nel corso della conferenza, il proprio
motivato dissenso, l'amministrazione procedente puo'
assumere la determinazione di conclusione positiva del
procedimento dandone comunicazione al Presidente del
Consiglio dei Ministri, ove l'amministrazione procedente o
quella dissenziente sia una amministrazione statale; negli
altri casi la comunicazione e' data al presidente della
regione ed ai sindaci. Il Presidente del Consiglio dei
Ministri, previa delibera del Consiglio medesimo, o il
presidente della regione o i sindaci, previa delibera del
consiglio regionale consigli comunali, entro trenta giorni
dalla ricezione della comunicazione, possono disporre la
sospensione della determinazione inviata; trascorso tale
termine, in assenza di sospensione, la determinazione e'
esecutiva. In caso di sospensione la conferenza puo', entro
trenta giorni, pervenire ad una nuova decisione che tenga
conto delle osservazioni del Presidente del Consiglio dei
Ministri. Decorso inutilmente tale termine, la conferenza
e' sciolta.
4. Qualora il motivato dissenso alla conclusione del
procedimento sia espresso da una amministrazione preposta
alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del
patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute dei
cittadini, l'amministrazione procedente puo' richiedere,
purche' non vi sia stata una precedente valutazione di
impatto ambientale negativa in base alle norme tecniche di
cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
27 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4
del 5 gennaio 1989, una determinazione di conclusione del
procedimento al Presidente del Consiglio dei Ministri,
previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.
4-bis. La conferenza di servizi puo' essere convocata
anche per l'esame contestuale di interessi coinvolti in
piu' procedimenti amministrativi connessi, riguardanti
medesimi attivita' o risultati. In tal caso, la conferenza
e' indetta dall'amministrazione o, previa informale intesa,
da una delle amministrazioni che curano l'interesse
pubblico prevalente ovvero dall'amministrazione competente
a concludere il procedimento che cronologicamente deve
precedere gli altri connessi. L'indizione della conferenza
puo' essere richiesta da qualsiasi altra amministrazione
coinvolta".
"Art. 15. - 1. Anche al di fuori delle ipotesi previste
dall'art. 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre
concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento
in collaborazione di attivita' di interesse comune.
2. Per detti accordi si osservano, in quanto applicabili,
le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2, 3 e 5".
 
Art. 2.
Soggetti beneficiari e misura massima consentita delle agevolazioni (( 1. Le agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488 (a) sono destinate alle imprese operanti nei settori di attivita' individuati dalle direttive di cui all'articolo 1, comma 1, in relazione a programmi di investimento promossi nelle aree depresse del territorio nazionale individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, senza modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104 (b), e successive modifiche e integrazioni; le agevolazioni sono concesse ed erogate secondo le modalita' e i criteri previsti dalle dette direttive, nonche' secondo le disposizioni del presente regolamento. I predetti soggetti sono ammessi alle agevolazioni a condizione che, alla data della relativa domanda, abbiano la piena disponibilita' dell'immobile dell'unita' produttiva ove viene realizzato il programma, rilevabile da un idoneo titolo di proprieta', diritto reale di godimento, locazione, anche finanziaria, o comodato, risultante da un atto o un contratto costitutivo di uno di tali diritti in data certa di fronte a terzi, ovvero da un contratto preliminare di cui all'articolo 1351 (c) del codice civile previamente registrato; tale immobile deve essere gia' rispondente, in relazione all'attivita' da svolgere, ai vigenti specifici vincoli edilizi, urbanistici e di destinazione d'uso. La detta piena disponibilita', inoltre, deve garantire l'uso previsto dei beni agevolati per tutto il periodo di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b). Gli stessi soggetti inoltre, alla predetta data, devono essere costituiti ed iscritti al registro delle imprese e devono trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo sottoposti a procedure concorsuali ne' ad amministrazione controllata.
2. (Soppresso).))

3. Ciascuna (( domanda )) di agevolazioni e' correlata ad un programma organico e funzionale, promosso nell'ambito della singola unita' produttiva, da solo sufficiente a conseguire gli obiettivi produttivi, economici ed occupazionali prefissati. (( A tale riguardo, per unita' produttiva si intende la struttura, anche articolata su piu' immobili fisicamente separati ma prossimi, finalizzata allo svolgimento dell'attivita' ammissibile alle agevolazioni, dotata di autonomia produttiva, tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale. Non e' pertanto ammessa la presentazione di una domanda di agevolazioni relativa a piu' programmi o a piu' unita' produttive, ne' la presentazione di piu' domande, anche su bandi successivi, le quali, sebbene riferite a distinti investimenti, siano relative a parte di un medesimo programma organico e funzionale. Non e' altresi' ammessa la presentazione per il medesimo programma, anche da parte di imprese diverse, di piu' domande di agevolazione sullo stesso bando - considerando a tal fine anche quelle inserite automaticamente ai sensi dell'articolo 6, comma 8 - ne', qualora il programma medesimo sia stato gia' agevolato ai sensi della presente normativa nella misura richiesta dall'impresa, la presentazione su un bando successivo. Qualora il programma sia stato agevolato in misura inferiore a quella richiesta dall'impresa, e' consentita la presentazione per il programma medesimo di una nuova domanda in un bando successivo a condizione che la domanda stessa sia accompagnata da una formale rinuncia all'agevolazione concessa. Nell'ambito dello stesso bando, al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 6, comma 8, fanno convenzionalmente parte del medesimo programma organico e funzionale e, quindi, sono oggetto di un'unica domanda, tutti gli investimenti realizzati da un'impresa nella singola unita' produttiva relativi alla stessa tipologia di cui all'articolo 3, comma 1. In presenza di un programma gia' agevolato, fatta salva l'ipotesi della rinuncia all'agevolazione concessa, non e' ammessa la presentazione, per la medesima unita' produttiva, di una domanda relativa ad un nuovo programma nei sei mesi successivi alla data della domanda relativa al predetto programma agevolato e, comunque, fino a quando, per quest'ultimo, la banca concessionaria non abbia effettuato l'erogazione della prima quota di cui all'articolo 7, comma 1, per stato d'avanzamento ovvero, trattandosi di nuovo impianto, non sia stata presentata alla banca concessionaria medesima la dichiarazione di cui all'articolo 6, comma 10, attestante la data di ultimazione del programma stesso; tali divieti non ricorrono per i programmi soggetti alla notifica alla Commissione europea ai sensi della disciplina di cui alla Decisione 2496/96/CECA della Commissione del 18 dicembre 1996 concernente norme comunitarie per gli aiuti a favore della siderurgia (Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee, G.U.C.E., L388 del 28 dicembre 1996), all'inquadramento di alcuni settori siderurgici fuori CECA (G.U.C.E. C320 del 13 dicembre 1988), al regolamento CE 1904/96 del Consiglio del 27 settembre 1996, che modifica il regolamento CE 3094/95 relativo agli aiuti alla costruzione navale (G.U.C.E. L251 del 3 ottobre 1996), alla disciplina degli aiuti di Stato all'industria delle fibre sintetiche 96/C94 (G.U.C.E. C94 del 30 marzo 1996), alla disciplina degli aiuti di Stato all'industria automobilistica 97/C279 (G.U.C.E. C279 del 15 settembre 1997), alla disciplina multisettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti d'investimento (G.U.C.E. C107 del 7 aprile 1998) e successive modifiche e integrazioni. Non e' altresi' ammessa la presentazione di una domanda relativa ad un programma o a singoli beni gia' oggetto di agevolazioni di qualsiasi natura previste da altre norme statali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche, a meno che l'impresa beneficiaria non vi abbia gia' formalmente rinunciato, fatto salvo quanto eventualmente previsto dalle direttive di cui all'articolo 2, comma 1. Le domande che, alla data di chiusura dei termini di presentazione delle stesse, risultano inoltrate in difformita' alle ipotesi sopra indicate non sono considerate ammissibili e le agevolazioni eventualmente concesse sono annullate previa comunicazione agli interessati; a tal fine, le domande inserite automaticamente ai sensi dell'articolo 6, comma 8, si intendono anch'esse inoltrate alla suddetta data di chiusura dei termini di presentazione delle domande ovvero, qualora successiva, alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di formazione delle graduatorie del bando di provenienza di tali domande. I suddetti programmi possono prevedere anche l'acquisizione di beni tramite locazione finanziaria attraverso una delle societa' di leasing di cui all'articolo 1, comma 3, convenzionate con le banche concessionarie.
4. (Soppresso).
5. Ai fini del presente regolamento, le imprese beneficiarie vengono classificate di piccola, media o grande dimensione secondo i criteri stabiliti, sulla base della disciplina comunitaria in materia, con i decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 18 settembre 1997 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 229 del 1o ottobre 1997) e del 27 ottobre 1997 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 266 del 14 novembre 1997).
6. (Soppresso).
7. (Soppresso).
8. (Soppresso).
9. Le misure agevolative massime consentite, determinate sulla base delle spese ammissibili di cui all'articolo 4, sono quelle individuate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro i limiti massimi decisi dalla Commissione europea.
10. (Soppresso). ))

11. L'impresa richiede le agevolazioni nell'ambito delle misure massime consentite di cui al comma 9. La misura delle agevolazioni e' espressa in equivalente sovvenzione netto (ESN) o in equivalente sovvenzione lordo (ESL) dell'investimento iniziale, (( ai sensi del punto 4 delle direttive del CIPE del 27 aprile 1995 e successive modifiche e integrazioni (d), )) come percentuale del valore ottenuto attualizzando, all'epoca in cui (( il programma e' stato avviato )) a realizzazione e mediante calcolo basato sull'anno solare, gli investimenti fissi ammissibili. L'attualizzazione viene effettuata dalle banche concessionarie sulla base della suddivisione degli investimenti per anno solare indicata dall'impresa nel modulo di domanda e sulla base degli eventuali aggiornamenti della banca medesima, a conclusione dell'esame di pertinenza e congruita' delle spese.
12. Ai fini della concessione provvisoria di cui all'articolo 6, comma 7, l'importo delle agevolazioni espresso in ESN o in ESL e' rivalutato, in relazione al piano di disponibilita' delle agevolazioni stesse in quote annuali di cui all'articolo 7, comma 1, (( assumendo, solo a detti fini, convenzionalmente che, per i programmi soggetti alla notifica alla Commissione europea di cui al comma 3, tale piano sia differito di un anno.)) L'ammontare delle agevolazioni concedibili e' determinato quale somma delle singole quote annuali rivalutate, maggiorate, limitatamente alle agevolazioni espresse in ESN, della relativa imposizione fiscale.
13. Il tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione-rivalutazione, come disciplinato dalla normativa comunitaria in materia, e' annuale, salvo revisioni intervenute nel corso dell'anno, ed e' determinato sulla base del tasso indicativo, definito come tasso di rendimento medio dei titoli di Stato sul mercato secondario, previa armonizzazione da parte dell'Istituto monetario europeo, maggiorato di un premio di 2,5 punti percentuali. A partire dal 1o gennaio di ciascun anno, esso e' pari alla media dei tassi indicativi rilevati nei mesi di settembre, ottobre e novembre precedenti e, nel corso dell'anno medesimo, viene sottoposto a revisione qualora si discosti di oltre il 15% dalla media dei tassi indicativi rilevati nel corso dell'ultimo trimestre noto. Il tasso da applicare per il calcolo dell'ESN o dell'ESL, riferito al singolo programma di investimenti, e' quello in vigore all'epoca di avvio a realizzazione del programma medesimo. Nel caso di programmi da avviare successivamente alla data di concessione provvisoria, si applica in via presuntiva il tasso vigente all'epoca del decreto di concessione. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, la determinazione del tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione/rivalutazione e' adeguata alle eventuali modifiche decise dalla Commissione dell'Unione europea.
14. L'ammontare dell'agevolazione concedibile e quello di ciascuna delle quote di cui al comma 12 sono soggetti a rideterminazione in relazione al tasso di attualizzazione/rivalutazione definitivamente individuato, all'ammontare degli investimenti ammissibili, alla effettiva realizzazione temporale degli stessi ((e, limitatamente ai programmi soggetti alla notifica alla Commissione europea di cui al comma 3, previo ricalcolo, a seguito degli esiti della notifica stessa, sulla base delle effettive date di disponibilita' di cui all'articolo 7, comma 1; resta fermo in ogni caso )) che gli impegni assunti con il decreto di concessione provvisoria non possono essere in alcun modo aumentati.
(a) Per il testo dell'art. 1, comma 2, del
decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con
modificazioni, dalla lege 19 dicembre 1992, n. 488, vedasi
nelle note all'art. 1.
(b) Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, del
decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, senza
modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104
(Disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle
agevolazioni alle attivita' gestite dalla soppressa Agenzia
per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, per la
sistemazione del relativo personale, nonche' per l'avvio
dell'intervento ordinario nelle aree depresse del
territorio nazionale).
"Art. 1. - Ai fini dell'attuazione della politica di
intervento nelle aree depresse del territorio nazionale e,
in particolare, dell'applicazione dell'art. 3, comma 1,
della legge 19 dicembre 1992, n. 488, di conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre
1992, n. 415, e dell'art. 3 del decreto legislativo
3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni ed
integrazioni, si intende:
a) per "aree depresse quelle individuate o che
saranno individuate dalla Commissione delle Comunita'
europee come ammissibili agli interventi dei fondi
strutturali, obiettivi 1, 2 e 5-b, quelle eleggibili sulla
base delle analoghe caratteristiche e quelle rientranti
nelle fattispecie dell'art. 92, paragrafo 3, lettera c),
del Trattato di Roma, previo accordo con la Commissione;
b) per "programmazione negoziata la regolamentazione
concordata tra soggetti pubblici o tra il soggetto pubblico
competente e la parte o le parti pubbliche o private per
l'attuazione di interventi diversi, riferiti ad un'unica
finalita' di sviluppo, che richiedono una valutazione
complessiva delle attivita' di competenza;
c) per "accordo di programma l'accordo promosso,
anche ai sensi delle vigenti disposizioni, da una
amministrazione centrale con i soggetti pubblici e privati
interessati quando, per l'attuazione di interventi
programmati, occorre l'iniziativa integrata e coordinata di
regioni, enti locali e altri soggetti pubblici e privati e
amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo; con
l'accordo si attua il coordinamento delle azioni di
rispettiva competenza, si definiscono le modalita' di
esecuzione da parte di ciascuna amministrazione
partecipante, il controllo dell'attuazione degli
interventi, la verifica del rispetto delle condizioni
fissate, la individuazione di eventuali ritardi o
inadempienze, l'eventuale revoca del finanziamento totale o
parziale e l'attivazione di procedure sostitutive;
d) per "contratto di programma il contratto stipulato
tra l'amministrazione ed una grande impresa o un gruppo o
un consorzio di medie e piccole imprese per la
realizzazione di interventi oggetto di programmazione
negoziata;
e) per "intesa di programma l'accordo tra i soggetti
istituzionali competenti in un determinato settore, con cui
gli stessi si impegnano a collaborare mettendo a
disposizione le risorse finanziarie occorrenti per la
realizzazione di una serie di azioni ed interventi
specifici, collegati funzionalmente in un quadro
pluriennale, anche se non ancora globalmente definiti in
tema di fattibilita';
e-bis) per "patto territoriale l'accordo tra soggetti
pubblici e privati per l'individuazione, ai fini di una
realizzazione coordinata, di interventi di diversa natura
finalizzati alla promozione dello sviluppo locale nelle
aree depresse del territorio nazionale, in linea con gli
obiettivi e gli indirizzi allo scopo definiti nel quadro
comunitario di sostegno approvato con decisione C 1835 del
29 luglio 1994 della Commissione dell'Unione europea".
(c) Il testo vigente dell'art. 1351 del codice civile
e' il seguente:
"Art. 1351 (Contratto preliminare). - Il contratto
preliminare e' nullo, se non e' fatto nella stessa forma
che la legge prescrive per il contratto definitivo".
(d) Per la deliberazione CIPE del 27 aprile 1995,
vedasi nelle note all'art. 1.
 
Art. 3.
Tipologie di investimento ammissibili (( 1. Le agevolazioni di cui al presente regolamento possono essere concesse a fronte di programmi volti alla realizzazione di nuove unita' produttive ovvero all'incremento della capacita' produttiva e dell'occupazione, all'aumento della produttivita', al miglioramento delle condizioni ecologiche legate ai processi produttivi, all'aggiornamento tecnologico, al rinnovo, alla riorganizzazione, alla diversificazione della produzione, alla modifica dei cicli produttivi, alla ripresa dell'attivita', di cambiamento della localizzazione degli impianti di unita' produttive esistenti, secondo le tipologie definite ed individuate tra quelle ammissibili con le direttive di cui all'articolo 1, comma 1, con riferimento ai settori di attivita' da agevolare. ))
2. Per quanto concerne (( i programmi di cui al comma 1 volti )) a rispondere alle esigenze di cambiamento della localizzazione degli impianti, l'agevolazione puo' essere concessa sul costo del progetto diminuito del valore dei cespiti gia' utilizzati e non piu' reimpiegati risultante da perizia giurata redatta da un tecnico (( incaricato dall'impresa che richiede le agevolazioni )) da individuare in relazione alle competenze ed abilitazioni professionali necessarie. Sono agevolabili le spese effettuate per eventuali demolizioni o rimozioni distruttive imposte dall'amministrazione che ha emanato l'ordinanza o la decisione dalla quale deriva la delocalizzazione.
 
Art. 4.
Spese ammissibili
1. Le spese ammissibili sono quelle relative all'acquisto, all'acquisizione mediante locazione finanziaria o alla costruzione di immobilizzazioni, (( come definite dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile (a),)) nella misura in cui queste ultime sono necessarie alle finalita' (( del programma )) oggetto della domanda di agevolazioni. Dette spese riguardano:
a) progettazione e direzione lavori, studi di fattibilita' economico-finanziaria e di valutazione di impatto ambientale, oneri per le concessioni edilizie e collaudi di legge;
b) suolo aziendale, sue sistemazioni e indagini geognostiche;
c) opere murarie e assimilate;
d) infrastrutture specifiche aziendali;
e) macchinari, impianti ed attrezzature varie, nuovi di fabbrica, ivi compresi quelli necessari all'attivita' amministrativa dell'impresa, ed esclusi quelli relativi all'attivita' di rappresentanza; mezzi mobili strettamente necessari al ciclo di produzione o per il trasporto in conservazione condizionata dei prodotti, purche' dimensionati alla effettiva produzione, identificabili singolarmente ed a servizio esclusivo dell'impianto oggetto delle agevolazioni;
f) programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa;
g) brevetti concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, per la parte in cui sono utilizzati per l'attivita' svolta nell'unita' produttiva interessata (( dal programma;)) la relativa spesa di acquisto deve risultare compatibile con il conto economico relativo (( al programma medesimo. )) (( 2. Con la medesima circolare di cui all'articolo 5, comma 1, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede, ai fini dell'attivita' istruttoria di cui all'articolo 6, alla individuazione di eventuali limiti all'ammissibilita' delle singole tipologie di spese, incluse quelle relative a commesse interne di lavorazione, anche tenuto conto degli orientamenti comunitari in materia e delle specificita' delle singole attivita' ammissibili. ))
3. (( Le spese di cui al comma 1 sono ammesse )) a partire dal giorno successivo alla data di chiusura del bando di cui all'articolo 5, comma 1 precedente a quello cui si riferisce la domanda, (( ad eccezione )) di quelle di cui alle lettere a) e b), che sono ammesse a decorrere dai dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda di agevolazione; e' fatto salvo quanto previsto dall'articolo 12, comma 2. Non sono ammesse le spese notarili, quelle relative a imposte, tasse, scorte, a macchinari, impianti e attrezzature usati, quelle di funzionamento in generale, (( ivi comprese quelle di pura sostituzione, le spese di importo inferiore ad un milione di lire )) e quelle relative all'acquisto di immobili che hanno gia' beneficiato, nei dieci anni antecedenti la data di presentazione della domanda di cui all'articolo 5, comma 1, di altre agevolazioni, fatta eccezione per quelle di natura fiscale, salvo il caso in cui le amministrazioni concedenti abbiano revocato e recuperato totalmente le agevolazioni medesime. Non sono ammesse le spese relative ai beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria gia' di proprieta' dell'impresa beneficiaria delle agevolazioni, ad eccezione del suolo aziendale, purche' l'impresa stessa l'abbia acquistato nei dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda di agevolazione. Le spese relative all'acquisto di immobili, (( di brevetti o di software di proprieta', a partire dai dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda di agevolazioni, di uno o piu' soci dell'impresa richiedente le agevolazioni medesime o dei relativi coniugi ovvero di parenti o affini dei soci stessi entro il terzo grado, sono ammissibili )) in proporzione alle quote di partecipazione nell'impresa medesima degli altri soci. ((Le predette spese relative alla compravendita tra due imprese non sono ammissibili qualora, all'atto della compravendita stessa, le rese medesime si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 2359 del codice civile (b) o siano entrambe partecipate, per almeno il venticinque per cento, da un medesimo altro soggetto. A tal fine va acquisita una specifica dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa richiedente le agevolazioni o da suo procuratore speciale resa ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modifiche e integrazioni (c). ))
4. Per i macchinari e gli impianti di produzione oggetto di agevolazioni, compresi quelli realizzati con commesse interne di lavorazione, il legale rappresentante dell'impresa o suo procuratore speciale deve attestare, con dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e (( successive modifiche e integrazioni, )) mediante apposito prospetto, la corrispondenza delle fatture e degli altri titoli di spesa con i beni oggetto di agevolazione, identificati da apposita annotazione del numero di matricola riportato sulla targhetta apposta sul bene stesso.
(a) Gli articoli 2423 e seguenti del codice civile
costituiscono la sezione IX del capo V del titolo V del
libro V, sezione che regola la materia del bilancio. Si
trascrivono, per opportuna conoscenza, l'art. 2423 e gli
articoli 2424, 2424-bis e 2426 che definiscono le
immobilizzazioni, nel testo vigente come modificato dal
D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127 (articoli 2423, 2424, 2424-bis
e 2426), dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 526 (articolo
2423), dal D.Lgs. 2 maggio 1994, n. 315 (articolo 2424), e
dal D.L. 29 giugno 1994, n. 416, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 503 (articolo
2426).
"Art. 2423 (Redazione del bilancio). - Gli
amministratori devono redigere il bilancio di esercizio,
costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e
dalla nota integrativa.
Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve
rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione
patrimoniale e finanziaria della societa' e il risultato
economico dell'esercizio.
Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni
di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione
veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni
complementari necessarie allo scopo.
Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una
disposizione degli articoli seguenti e' incompatibile con
la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione
non deve essere applicata. La nota integrativa deve
motivare la deroga e deve indicarne l'influenza sulla
rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria
e del risultato economico. Gli eventuali utili derivanti
dalla deroga devono, essere iscritti in una riserva non
distribuibile se non in misura corrispondente al valore
recuperato.
Il bilancio deve essere redatto in lire.
(Omissis).
Art. 2424 (Contenuto dello stato patrimoniale). - Lo
stato patrimoniale deve essere redatto in conformita' al
seguente schema.
Attivo:
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, con
separata indicazione della parte gia' richiamata.
B) Immobilizzazioni:
I - Immobilizzazioni immateriali:
1) costi di impianto e di ampliamento;
2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicita';
3) diritti di brevetto industriale e diritti di
utilizzazione delle opere dell'ingegno;
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili;
5) avviamento;
6) immobilizzazioni in corso e acconti;
7) altre.
Totale.
II - Immobilizzazioni materiali:
1) terreni e fabbricati;
2) impianti e macchinario;
3) attrezzature industriali e commerciali;
4) altri beni;
5) immobilizzazioni in corso e acconti.
Totale.
III - Immobilizzazioni finanziarie, con separata
indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi
esigibili entro l'esercizio successivo:
1) partecipazioni in:
a) imprese controllate;
b) imprese collegate;
c) imprese controllanti;
d) ad altre imprese;
2) crediti:
a) verso imprese controllate;
b) verso imprese collegate;
c) verso controllanti;
d) verso altri;
3) altri titoli;
4) azioni proprie, con indicazione anche del valore
nominale complessivo.
Totale.
Totale immobilizzazioni (B).
C) Attivo circolante:
I - Rimanenze:
1) materie prime, sussidiarie e di consumo;
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati;
3) lavori in corso su ordinazione;
4) prodotti finiti e merci;
5) acconti.
Totale.
II - Crediti, con separata indicazione, per ciascuna
voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:
1) verso clienti;
2) verso imprese controllate;
3) verso imprese collegate;
4) verso controllanti;
5) verso altri.
Totale.
III - Attivita' finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni:
1) partecipazioni in imprese controllate;
2) partecipazioni in imprese collegate;
3) partecipazioni in imprese controllanti;
4) altre partecipazioni;
5) azioni proprie, con indicazioni anche del valore
nominale complessivo;
6) altri titoli.
Totale.
IV - Disponibilita' liquide:
1) depositi bancari e postali;
2) assegni;
3) denaro e valori in cassa.
Totale.
Totale attivo circolante (C).
D) Ratei e risconti, con separata indicazione del
disaggio su prestiti.
Passivo:
A) Patrimonio nette:
I - Capitale.
II - Riserva da sopraprezzo delle azioni.
III - Riserve di rivalutazione.
IV - Riserva legale.
V - Riserva per azioni proprie in portafoglio.
VI - Riserve statutarie.
VII - Altre riserve, distintamente indicate.
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo.
IX - Utile (perdita) dell'esercizio.
Totale.
B) Fondi per rischi e oneri:
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili;
2) per imposte;
3) altri.
Totale.
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato.
D) Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce,
degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:
1) obbligazioni;
2) obbligazioni convertibili;
3) debiti verso banche;
4) debiti verso altri finanziatori;
5) acconti;
6) debiti verso fornitori;
7) debiti rappresentati da titoli di credito;
8) debiti verso imprese controllate;
9) debiti verso imprese collegate;
10) debiti verso controllanti;
11) debiti tributari;
12) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza
sociale;
13) altri debiti.
Totale.
E) Ratei e risconti, con separata indicazione
dell'aggio su prestiti.
Se un elemento dell'attivo o del passivo ricade sotto
piu' voci dello schema, nella nota integrativa deve
annotarsi, qualora cio' sia necessario ai fini della
comprensione del bilancio, la sua appartenenza anche a voci
diverse da quella nella quale e' iscritto.
In calce allo stato patrimoniale devono risultare le
garanzie prestate direttamente o indirettamente,
distinguendosi tra fidejussioni, avalli, altre garanzie
personali e garanzie reali, ed indicando separatamente, per
ciascun tipo, le garanzie prestate a favore di imprese
controllate e collegate, nonche' di controllanti e di
imprese sottoposte al controllo di queste ultime; devono
inoltre risultare gli altri conti d'ordine.
Art. 2424-bis (Disposizioni relative a singole voci
dello stato patrimoniale). - Gli elementi patrimoniali
destinati ad essere utilizzati durevolmente devono essere
iscritti tra le immobilizzazioni.
Le partecipazioni in altre imprese in misura non
inferiore a quelle stabilite dal terzo comma dell'art. 2359
si presumono immobilizzazioni.
Gli accantonamenti per rischi ed oneri sono destinati
soltanto a coprire perdite o debiti di natura determinata,
di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla
chiusura dell'esercizio sono indeterminati o l'ammontare o
la data di sopravvenienza.
Nella voce "trattamento di fine rapporto di lavoro
subordinato deve essere indicato l'importo calcolato a
norma dell'art. 2120.
Nella voce ratei e risconti attivi devono essere
iscritti i proventi di competenza dell'esercizio esigibili
in esercizi successivi, e i costi sostenuti entro la
chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi
successivi. Nella voce ratei e risconti passivi devono
essere iscritti i costi di competenza dell'esercizio
esigibili in esercizi successivi e i proventi percepiti
entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di
esercizi successivi. Possono essere iscritte in tali voci
soltanto quote di costi e proventi, comuni a due o piu'
esercizi, l'entita' dei quali varia in ragione del tempo.
(Omissis).
Art. 2426 (Criteri di valutazione). - Nelle valutazioni
devono essere osservati i seguenti criteri:
1) le immobilizzazioni sono iscritte al costo di
acquisto o di produzione. Nel costo di acquisto si
computano anche i costi accessori. Il costo di produzione
comprende tutti i costi direttamente imputabili al
prodotto. Puo' comprendere anche altri costi, per la quota
ragionevolmente imputabile al prodotto, relativi al periodo
di fabbricazione e fino al momento dal quale il bene puo'
essere utilizzato; con gli stessi criteri possono essere
aggiunti gli oneri relativi al finanziamento della
fabbricazione, interna o presso terzi;
2) il costo delle immobilizzazioni, materiali e
immateriali, la cui utilizzazione e' limitata nel tempo
deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio
in relazione con la loro residua possibilita' di
utilizzazione. Eventuali modifiche dei criteri di
ammortamento e dei coefficienti applicati devono essere
motivate nella nota integrativa;
3) l'immobilizzazione che, alla data della chiusura
dell'esercizio, risulti durevolmente di valore inferiore a
quello determinato secondo i numeri 1) e 2) deve essere
iscritta a tale minor valore; questo non puo' essere
mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i
motivi della rettifica effettuata.
Per le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni
in imprese controllate o collegate che risultino iscritte
per un valore superiore a quello derivante
dall'applicazione del criterio di valutazione previsto dal
successivo n. 4) o, se non vi sia obbligo di redigere il
bilancio consolidato, al valore corrispondente alla
frazione di patrimonio netto risultante dall'ultimo
bilancio dell'impresa partecipata, la differenza dovra'
essere motivata nella nota integrativa;
4) le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni
in imprese controllate o collegate possono essere valutate,
con riferimento ad una o piu' tra dette imprese, anziche'
secondo il criterio indicato al n. 1), per un importo pari
alla corrispondente razione del patrimonio netto risultante
dall'ultimo bilancio delle imprese medesime, detratti i
dividendi ed operate le rettifiche richieste dai principi
di redazione del bilancio consolidato nonche' quelle
necessarie per il rispetto dei principi indicati negli
articoli 2423 e 2423-bis.
Quando la partecipazione e' iscritta per la prima volta
in base al metodo del patrimonio netto, il costo di
acquisto superiore al valore corrispondente del patrimonio
netto risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa
controllata o collegata puo' essere iscritto nell'attivo,
purche' ne siano indicate le ragioni nella nota
integrativa. La differenza, per la parte attribuibile a
beni ammortizzabili o all'avviamento, deve essere
ammortizzata.
Negli esercizi successivi le plusvalenze, derivanti
dall'applicazione del metodo del patrimonio netto, rispetto
al valore indicato nel bilancio dell'esercizio precedente
sono iscritte in una riserva non distribuibile;
5) i costi di impianto e di ampliamento, i costi di
ricerca, di sviluppo e di pubblicita' aventi utilita'
pluriennale possono essere iscritti nell'attivo con il
consenso del collegio sindacale e devono essere
ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni.
Fino a che l'ammortamento non e' completato possono essere
distribuiti dividendi solo se residuano riserve disponibili
sufficienti a coprire l'ammontare dei costi non
ammortizzati;
6) l'avviamento puo' essere iscritto nell'attivo con
il consenso del collegio sindacale, se acquisito a titolo
oneroso, nei limiti del costo per esso sostenuto e deve
essere ammortizzato entro un periodo di cinque anni. E'
tuttavia consentito ammortizzare sistematicamente
l'avviamento in un periodo limitato di durata superiore,
purche' esso non superi la durata per l'utilizzazione di
questo attivo e ne sia data adeguata motivazione nella nota
integrativa;
7) il disaggio su prestiti deve essere iscritto
nell'attivo e ammortizzato in ogni esercizio per il periodo
di durata del prestito;
8) i crediti devono essere iscritti secondo il valore
presumibile di realizzazione;
9) le rimanenze, i titoli e le attivita' finanziarie
che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritti al
costo di acquisto o di produzione, calcolato secondo il n.
1), ovvero al valore di realizzazione desumibile
dall'andamento del mercato, se minore; tale minor valore
non puo' essere mantenuto nei successivi bilanci se ne sono
venuti meno i motivi. I costi di distribuzione non possono
essere computati nel costo di produzione;
10) il costo dei beni fungibili puo' essere calcolato
col metodo della media ponderata o con quelli "primo
entrato, primo uscito o "ultimo entrato, primo uscito ; se
il valore cosi' ottenuto differisce in misura apprezzabile
dai costi correnti alla chiusura dell'esercizio, la
differenza deve essere indicata, per categoria di beni,
nella nota integrativa;
11) i lavori in corso su ordinazione possono essere
iscritti sulla base dei corrispettivi contrattuali maturati
con ragionevole certezza;
12) le attrezzature industriali e commerciali, le
materie prime, sussidiarie e di' consumo, possono essere
iscritte nell'attivo ad un valore costante qualora siano
costantemente rinnovate, e complessivamente di scarsa
importanza in rapporto all'attivo di bilancio, sempreche'
non si abbiano variazioni sensibili nella loro entita',
valore e composizione.
E' consentito effettuare rettifiche di valore e
accantonamenti esclusivamente in applicazione di norme
tributarie".
(b) Il testo vigente dell'art. 2359 del codice
civile, come sostituito dall'art. 6 del decreto-legge
8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 giugno 1974, n. 216 e, successivamente, dall'art. 1
del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, e' il
seguente:
"Art. 2359 (Societa' controllate e societa' collegate).
- Sono considerate societa' controllate:
1) le societa in cui un'altra societa dispone
della maggioranza dei voti esercitabili nell assemblea
ordinaria;
2) le societa' in cui un'altra societa' dispone di
voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante
nell'assemblea ordinaria;
3) le societa' che sono sotto influenza dominante di
un'altra societa' in virtu' di particolari vincoli
contrattuali con essa.
Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo
comma si computano anche i voti spettanti a societa'
controllate, a societa' fiduciarie e a persona interposta;
non si computano i voti spettanti per conto di terzi.
Sono considerate collegate le societa' sulle quali
un'altra societa' esercita un'influenza notevole.
L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria puo'
essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un
decimo se la societa' ha azioni quotate in borsa".
(c) Il testo vigente dell'art. 4 della legge n.
15/1968 (Norme sulla documentazione amministrativa e sulla
legalizzazione e autenticazione di firme), come modificato
dall'art. 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, e' il
seguente:
"Art. 4 (Dichiarazione sostitutiva dell'atto di
notorieta'). - L'atto di notorieta' concernente fatti,
stati o qualita' personali che siano a diretta conoscenza
dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e
sottoscritta dal medesimo dinanzi al funzionario competente
a ricevere la documentazione, o dinanzi ad un notaio,
cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario
incaricato dal sindaco, il quale provvede alla
autenticazione della sottoscrizione con la osservanza delle
modalita' di cui all'art. 20.
Quando la dichiarazione sostitutiva dell'atto di
notorieta' e' resa ad imprese di gestione di servizi
pubblici, la sottoscrizione e' autenticata, con
l'osservanza delle modalita' di cui all'articolo 20, dal
funzionario incaricato dal rappresentante legale
dell'impresa stessa".
 
Art. 5.
Presentazione delle domande di agevolazione
1. Le risorse finanziarie di ciascun anno sono suddivise in due quote uguali e vengono attribuite alle (( imprese di cui all'articolo 2, comma 1, )) attraverso due bandi, i cui termini di presentazione delle domande sono fissati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. L'impresa presenta entro detti termini la domanda di ammissione alle agevolazioni ad una delle banche concessionarie ovvero, nel caso di (( programmi )) che prevedano l'acquisizione, in tutto o in parte, di beni tramite locazione finanziaria, ad una delle societa' di leasing di cui all'articolo 1, comma 3, per il successivo tempestivo inoltro alla banca concessionaria prescelta dall'impresa. (( La domanda di agevolazioni e' redatta dall'impresa utilizzando esclusivamente l'apposito modulo ed il relativo specifico software di compilazione definiti dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con propria circolare e resi disponibili anche presso le banche concessionarie e gli istituti collaboratori. Il modulo va compilato in ogni sua parte ed accompagnato dalla documentazione e dalle dichiarazioni indicate nella circolare medesima, a pena di inammissibilita' della domanda. )) L'impresa invia altresi' una copia fotostatica del modulo di domanda alla regione interessata. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sulla base delle disponibilita' finanziarie dell'anno cui si riferiscono le risorse, puo' modificare, con proprio decreto, le predette modalita' di ripartizione dei fondi, assegnando, in particolare, le disponibilita' medesime attraverso un unico bando. (( 2. Qualora il programma cui si riferisce la domanda sia temporalmente sovrapposto ad altri programmi della stessa impresa, relativi a domande precedenti o dello stesso bando ed agevolati o da agevolare ai sensi del presente decreto, la documentazione di cui al comma 1 comprende anche una copia fotostatica dei moduli relativi a tali altre domande. ))
3. Il modulo deve essere sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa che richiede le agevolazioni o da suo procuratore speciale (( ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modifiche e integrazioni (a) )) e contiene, oltre ai dati ed alle informazioni sull'impresa e sul programma di investimenti, specifiche dichiarazioni attestanti la sussistenza delle condizioni oggettive e soggettive per l'accesso alle agevolazioni richieste e, (( fatto salvo il divieto specificato all'articolo 2, comma 3 in relazione ad eventuali agevolazioni di qualsiasi natura gia' concesse per il medesimo programma, )) l'impegno a dichiarare, successivamente alla concessione provvisoria delle agevolazioni e prima della erogazione delle stesse, che l'impresa non ha ottenuto o, in caso contrario, di aver restituito e, comunque, di rinunciare ad ottenere per i beni oggetto (( dello stesso programma per il )) quale vengono richieste le agevolazioni, altre agevolazioni statali, regionali o comunitarie. Il modulo contiene, inoltre specifico atto d'obbligo di restituire l'eventuale importo non dovuto rispetto alle determinazioni assunte dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato a seguito degli accertamenti, dei controlli e delle ispezioni di cui agli articoli 10 e 11, rivalutato e maggiorato come specificato all'articolo 8, comma 6. (( 4. La banca concessionaria registra in ordine cronologico le domande presentate, ne verifica la completezza e la regolarita'. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera b) della legge 7 agosto 1990, n. 241 (b), in merito alle richieste di rettifica dei soli errori e irregolarita' formali, la domanda il cui modello e' incompleto dei dati e delle informazioni necessari ai fini del calcolo degli indicatori di cui all'articolo 6, comnma 4 del presente regolamento o della documentazione e delle dichiarazioni di cui al comma 1 e quella presentata al di fuori dei termini di cui allo stesso comma 1 non e' considerata valida e viene respinta con specifica nota contenente le relative motivazioni; la banca procede analogamente nel caso in cui il modello di domanda sia predisposto in difformita' da quanto previsto dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato o non utilizzando lo specifico software da quest'ultimo definito. L'impresa non puo' autonomamente modificare i dati o le documentazioni rilevanti ai fini del calcolo dei detti indicatori successivamente alla chiusura dei termini di presentazione delle domande ed e' comunque tenuta a corrispondere alla richiesta di precisazioni e chiarimenti della banca concessionaria in merito ai dati ed alle documentazioni prodotti ritenuti necessari per il completamento degli accertamenti istruttori di cui all'articolo 6, comma 1, entro il termine di quindici giorni dalla data del ricevimento della richiesta medesima; qualora la risposta dovesse intervenire oltre tale termine, ovvero dovesse risultare comunque insufficiente, la domanda si intende a tutti gli effetti decaduta e la banca concessionaria ne da' tempestiva, motivata comunicazione all'impresa interessata. Ai fini di consentire l'esercizio dei previsti poteri di controllo da parte del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, le banche concessionarie trasmettono le note di cui al presente comma anche al Ministero stesso. Nel caso di domanda inoltrata alla societa' di leasing, le suddette note sono trasmesse anche a quest'ultima.
4-bis. A garanzia della volonta' dell'impresa di realizzare il programma agevolato, la documentazione allegata alla domanda comprende anche la ricevuta del versamento di una cauzione, effettuato dall'impresa istante su un conto appositamente aperto presso la banca concessionaria prescelta per l'istruttoria e fruttifero di interessi al tasso applicato alle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea, ovvero una fidejussione bancaria o una polizza assicurativa, di pari importo della cauzione medesima, irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta; l'ammontare relativo a detta cauzione, e gli interessi sullo stesso riconosciuti, ovvero alla fidejussione bancaria o alla polizza assicurativa sono determinati sulla base dei criteri fissati con decreto dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato tenuto anche conto dell'entita' degli investimenti indicati dall'impresa nel modulo di domanda. Qualora le agevolazioni concesse nella misura richiesta dall'impresa siano revocate per successiva rinuncia alle stesse prima che sia avvenuta un'erogazione per stato d'avanzamento ovvero qualora non sia rispettata la condizione di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c1), si procede a trattenere la cauzione, anche tramite escussione della fidejussione o della polizza, che confluisce nell'apposita sezione del fondo di cui all'articolo 4, comma 6 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, senza modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 1047 (c). In tutti gli altri casi la cauzione medesima, maggiorata dei relativi interessi maturati, e' rimborsata all'impresa, ovvero la fidejussione o la polizza sono svincolate, entro un mese dal momento in cui si verifichino le condizioni per il rimborso o per lo svincolo, secondo le modalita' fissate con il richiamato decreto ministeriale. ))

(a) Per il testo dell'art. 4 della legge 4 gennaio
1968, n. 15, vedasi nelle note all'art. 4.
(b) Si trascrive il testo dell'art. 6, comma 1, della
lettera b), della citata legge 7 agosto 1990, n. 241:
"1. Il responsabile del procedimento:
a) (omissis);
b) accerta d'ufficio i fatti, disponendo il
compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni
misura per l'adeguato e sollecito svolgimento
dell'istruttoria. In particolare, puo' chiedere il rilascio
di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze
erronee o incomplete e puo' esperire accertamenti tecnici
ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali";
(c) Si trascrive il testo dell'art. 4, comma 6, del
citato decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito,
senza modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104:
"6. La quota del Fondo di cui al comma 5 dell'art. 19
del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, come
sostituito dall'art. 3, da assegnare al Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato per
l'attuazione degli interventi di cui al comma 2 dell'art. 5
del medesimo decreto legislativo, nonche' le eventuali
ulteriori risorse da attribuire per le finalita' di cui al
comma 1 dello stesso art. 5, affluiscono ad un'apposita
sezione del Fondo di cui all'art. 14 della legge
17 febbraio 1982, n. 46. Sono a carico della medesima
sezione gli oneri per i compensi, da definire con decreto
del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per non
piu' di cinque consulenti giuridici di cui tre avvocati
dello Stato da utilizzare per la definizione del
contenzioso in relazione agli interventi agevolativi,
nonche' a quelli di cui all'art. 39 del testo unico delle
leggi per gli interventi nei territori della Campania,
Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici
del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982,
approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76".
 
Art. 6. Procedure e termini per l'istruttoria e per la formazione delle
graduatorie
1. Ai fini della formazione delle graduatorie, le banche concessionarie, sulla base delle domande complete pervenute, (( e tenuto anche conto delle indicazioni fornite dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'arti-gianato con la circolare di cui all'articolo 5, comma 1, )) accertano:
a) la completezza e la pertinenza della prescritta documentazione;
b) la consistenza patrimoniale e finanziaria dell'impresa richiedente e, (( ove occorra, )) dei soggetti promotori, con particolare riferimento alla comprovata possibilita' che essi siano in grado di fare fronte agli impegni finanziari derivanti dalla realizzazione (( del programma; ))
c) la validita' tecnico-economico-finanziaria (( del programma, )) con specifico riferimento alla redditivita', alle prospettive di mercato ed al piano finanziario per la copertura dei fabbisogni derivanti dalla realizzazione degli investimenti e dalla normale gestione ed in particolare all'adeguatezza ed alla tempestiva immissione dei mezzi propri dell'impresa, in tempi coerenti con la realizzazione (( del programma, )) attraverso la simulazione dei bilanci e dei flussi finanziari dall'esercizio di avvio a realizzazione (( del programma )) a quello di entrata a regime (( del programma )) medesimo;
d) la sussistenza delle condizioni per l'accesso alle agevolazioni anche con riferimento alla dimensione dell'impresa richiedente ed alla localizzazione, al settore di attivita' ed alla tipologia (( del programma )) da agevolare;
e) la pertinenza e la congruita' delle spese esposte nella domanda, al fine di indicare gli investimenti suddivisi per capitoli e per anno solare ed attualizzati;
f) gli elementi che consentano la determinazione degli indicatori di cui al comma 4.
2. Le banche concessionarie inviano al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai fini della definizione delle graduatorie di cui al comma 3, il modulo di domanda di cui all'articolo 5, (( comma 1 )) e le risultanze degli accertamenti di cui al comma 1, su supporto magnetico e cartaceo, secondo lo schema definito in sede di convenzione di cui all'articolo 1, comma 2, nonche' la documentazione definita in sede di convenzione stessa. L'invio avviene tra il (( sessantesimo ed il novantesimo giorno )) successivo al termine finale di presentazione delle domande di cui all'articolo 5, comma 1. Contestualmente all'invio di dette risultanze al Ministero, le banche concessionarie inviano a ciascuna impresa la cui domanda e' istruita con esito positivo una nota contenente i dati proposti per il calcolo degli indicatori di cui al comma 4; una copia di detta nota e' inviata per conoscenza alla regione interessata.
3. Entro il (( trentesimo giorno )) successivo al termine finale di invio delle risultanze degli accertamenti di cui al comma 2, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sulla base delle risultanze medesime, forma le graduatorie (( dei programmi )) ammissibili alle agevolazioni e provvede alla loro pubblicazione. (( Al di fuori dei casi di cui all'articolo 5, comma 4, per i quali la comunicazione all'impresa e' inviata dalla banca concessionaria, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato comunica alle imprese la cui istruttoria ha avuto esito negativo le motivazioni dell'esclusione. ))
3-bis. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, tenuto conto del numero delle domande presentate ed al fine di garantire la migliore funzionalita' degli interventi agevolativi, puo' modificare, con proprio decreto, i termini di cui ai commi 2 e 3, prorogando, in particolare, per non piu' di trenta giorni, quelli finali di invio delle risultanze degli accertamenti di cui al comma 1 e quelli di formazione delle graduatorie. I suddetti termini vengono in ugual misura prorogati nel caso in cui i periodi relativi agli accertamenti istruttori ed alla formazione delle graduatorie comprendano il mese di agosto. (( 4. Ai fini della formazione delle graduatorie di cui al comma 3, si calcolano e si sommano, per ciascun programma, i valori normalizzati degli indicatori individuati con le direttive di cui all'articolo 1, comma 1, le cui modalita' di calcolo sono fissate con la circolare di cui all'articolo 5, comma 1.
5. (Soppresso).
6. (Soppresso). ))

7. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, contestualmente alla pubblicazione delle graduatorie, adotta il decreto di concessione provvisoria delle agevolazioni in favore delle domande inserite nelle graduatorie medesime, in ordine decrescente dalla prima, fino all'esaurimento dei fondi disponibili per ciascuna graduatoria.
8. Le domande per le quali non e' disposta la concessione provvisoria delle agevolazioni, a causa delle disponibilita' finanziarie inferiori all'importo delle agevolazioni complessivamente richieste, sono inserite automaticamente, invariate, nella graduatoria relativa al solo primo bando utile successivo, mantenendo valide, ai fini dell'ammissibilita' delle spese, le condizioni previste per le domande originarie. Qualora l'impresa intenda mantenere valide tali condizioni di ammissibilita' delle spese e, al contempo, riformulare la domanda di agevolazione, rinuncia formalmente a detto inserimento automatico, con nota raccomandata da inviare alla banca concessionaria entro e non oltre trenta giorni prima del termine ultimo per l'invio delle risultanze istruttorie di cui al comma 2, e ripresenta la domanda stessa entro i termini di presentazione relativi al solo primo bando utile successivo alla rinuncia, con le stesse modalita' di cui all'articolo 5, comma 1. (( Le domande agevolate in misura inferiore a quella richiesta dall'impresa a causa dell'insufficienza delle risorse finanziarie, possono beneficiare delle suddette condizioni, previa formale istanza di inserimento automatico e formale rinuncia all'agevolazione concessa da inviare alla banca concessionaria nei termini e con le modalita' validi per la rinuncia all'inserimento automatico delle domande non agevolate, ovvero previa riformulazione nel solo bando immediatamente successivo, anch'essa accompagnata dalla formale rinuncia all'agevolazione concessa. ))
9. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato trasmette i decreti di concessione provvisoria delle agevolazioni alle imprese interessate, alle banche concessionarie e, nel caso di beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria, anche alle societa' di leasing.
10. Successivamente al ricevimento del decreto di concessione ed entro un mese dallo stesso o dalla data in cui se ne verifichino le condizioni l'impresa beneficiaria invia alla banca concessionaria specifica dichiarazione, resa dal proprio legale rappresentante o suo procuratore speciale (( ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modifiche e integrazioni (a) )) attestante la data di ultimazione del programma e quella di entrata in funzione dell'impianto; la dichiarazione relativa alla entrata in funzione puo' essere resa piu' volte, per blocchi funzionalmente autonomi, mano a mano che l'entrata in funzione stessa si verifichi. Nel caso di (( programmi realizzati )) con il sistema della locazione finanziaria, la dichiarazione attestante la data di ultimazione del programma stesso e' sostituita dal verbale di consegna dei beni; (( l'impresa trasmette contestualmente copia della comunicazione concernente la detta data alla societa' di leasing ai fini del rispetto del termine di cui all'articolo 9, comma 1. ))
(a) Per il testo dell'art. 4, della legge 4 gennaio
1968, n. 15, vedasi nelle note all'art. 4.
 
Art. 6-bis.
Priorita' regionali (( 1. Le regioni, entro il 31 ottobre di ciascun anno, con riferimento alle domande di agevolazione da presentare nell'anno successivo, avanzano le proprie proposte previste dalle direttive di cui all'articolo 1, comma 1, ai fini della formazione delle graduatorie di cui all'articolo 6, comma 3, volte ad adeguare gli interventi agevolativi alle esigenze di programmazione e sviluppo delle singole aree interessate. Qualora una regione non avanzi tali proposte entro il suddetto termine, le stesse si intendono non espresse.
2. (Soppresso). ))

3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, valutata la compatibilita' delle proposte avanzate dalle singole regioni con lo sviluppo complessivo di tutte le altre aree interessate oltre che con le ulteriori disposizioni del presente decreto, (( le )) approva entro il 30 novembre di ciascun anno (( ai fini della formazione delle graduatorie di cui all'articolo 6, comma 3. ))
 
Art. 7.
Modalita' di erogazione
1. L'importo dell'agevolazione concessa e' impegnato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con il decreto di concessione provvisoria ed e' reso disponibile, alle condizioni di cui al comma 2, in tre quote annuali di pari ammontare e alla stessa data di ogni anno, la prima delle quali entro un mese dalla pubblicazione delle graduatorie di cui all'articolo 6, comma 3, (( ovvero, per i programmi soggetti alla notifica alla Commissione europea di cui all'articolo 2, comma 3, entro un mese dal provvedimento del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato relativo agli esiti di detta notifica. )) Il suddetto importo e' reso disponibile in due quote, qualora l'impresa beneficiaria ne abbia fatta esplicita richiesta (( ed il programma )) preveda l'ultimazione entro i ventiquattro mesi successivi alla (( prevista data del decreto di concessione provvisoria delle agevolazioni di cui all'articolo 6, comma 7. Sono escluse da tale ultima ipotesi i predetti programmi soggetti alla notifica alla Commissione europea. ))
2. Ciascuna delle due o tre quote e' erogata dalla banca concessionaria subordinatamente all'effettiva realizzazione della corrispondente parte degli investimenti, eccezion fatta per la prima, che puo' anche essere erogata a titolo di anticipazione, previa presentazione di fidejussione bancaria o polizza assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, di importo pari alla somma da erogare e di durata adeguata.
3. Ai fini di ciascuna erogazione, le imprese beneficiarie trasmettono alla banca concessionaria la documentazione individuata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con propria circolare, (( per l'accertamento, da parte della banca medesima, della vigenza delle imprese stesse, della completezza e della pertinenza ai programmi agevolati della documentazione medesima, nonche', al di fuori dell'anticipazione, della corrispondenza degli investimenti realizzati, cosi' come dichiarati, alle erogazioni richieste. ))
4. L'erogazione dell'ultima quota e' subordinata alla presentazione, da parte dell'impresa o della societa' di leasing, della documentazione finale di spesa e delle dichiarazioni di cui all'articolo 9. (( 5. La banca concessionaria richiede periodicamente al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato l'erogazione delle corrispondenti quote e le versa alle imprese beneficiarie. Ai fini dell'erogazione dell'ultima quota, e qualora non sia stato ancora effettuato il calcolo definitivo delle agevolazioni in ESN o in ESL di cui all'articolo 10, comma 4, viene trattenuto il dieci per cento del contributo totale concesso da conguagliare successivamente al calcolo definitivo medesimo. ))
6. Nel caso in cui le banche concessionarie si avvalgano di istituti collaboratori, il versamento della quota dovuta alle imprese beneficiarie avviene tramite gli istituti collaboratori stessi secondo le modalita' stabilite nella convenzione di cui all'articolo 1, comma 2.
 
Art. 8.
Revoca delle agevolazioni (( 1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 9, com-ma 2, dall'articolo 10, comma 4 e dall'articolo 11, comma 1-bis, )) le agevolazioni sono revocate in tutto o in parte dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, anche su segnalazione della banca concessionaria:
a) qualora per i beni (( del medesimo programma )) oggetto della concessione siano state assegnate agevolazioni di qualsiasi natura previste da altre norme statali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche, (( fatto salvo quanto eventualmente previsto dalle direttive di cui all'articolo 1, comma 1; ))
b) qualora vengano distolte, (( in qualsiasi forma, anche mediante cessione di attivita' ad altro imprenditore, )) dall'uso previsto le immobilizzazioni materiali o immateriali, la cui realizzazione od acquisizione e' stata oggetto dell'agevolazione, prima di cinque anni dalla data di entrata in funzione dell'impianto;
c) qualora non vengano osservati nei confronti dei lavoratori dipendenti le norme sul lavoro ed i contratti collettivi di lavoro;
c1) qualora l'impresa non abbia maturato, alla data della disponibilita' dell'ultima quota di cui all'articolo 7, comma 1, le condizioni previste per l'erogazione a stato d'avanzamento della prima quota; (( a tal fine, per i programmi i cui beni sono in parte acquistati direttamente dall'impresa ed in parte acquisiti tramite locazione finanziaria, si fa riferimento allo stato d'avanzamento raggiunto dall'intero programma;
d) qualora il programma non venga ultimato entro quarantotto mesi dalla data del relativo decreto di concessione provvisoria delle agevolazioni, ovvero, per i programmi di cui all'articolo 7, comma 1 per i quali l'importo dell'agevolazione concessa e' reso disponibile in due quote, entro ventiquattro mesi dalla data medesima; ))
detti termini possono essere eccezionalmente prorogati una sola volta, previa preventiva richiesta, per non oltre sei mesi per cause di forza maggiore; (( per i programmi soggetti alla notifica alla Commissione europea di cui all'articolo 2, comma 3, il detto termine di quarantotto mesi decorre dal provvedimento del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato relativo agli esiti della detta notifica; )) sono fatti salvi i minori termini eventualmente previsti dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per consentire l'ammissibilita' (( dei programmi medesimi al cofinanziamento comunitario; ))
e) qualora siano gravemente violate specifiche norme settoriali anche appartenenti all'ordinamento comunitario;
f) qualora, calcolati gli scostamenti in diminuzione degli indicatori di cui all'articolo 6, comma 4 suscettibili di subire variazioni, anche solo uno degli scostamenti stessi di tali indicatori rispetto ai corrispondenti valori assunti per la formazione della graduatoria o la media degli scostamenti medesimi superi, rispettivamente, i 30 o i 20 punti percentuali;
g) qualora, nel corso di realizzazione del programma di investimenti, venga modificato l'indirizzo produttivo dell'impianto, con il conseguimento di produzioni finali inquadrabili in una "divisione" della "Classificazione delle attivita' economiche ISTAT '91" diversa da quella relativa alle produzioni indicate nel programma originario gia' approvato.
2. (( Nell'ipotesi sub-a) di cui al comma 1, la revoca delle agevolazioni e' parziale, in relazione alle spese ammesse alle agevolazioni afferenti i beni oggetto di altre agevolazioni, qualora la rilevazione del mancato rispetto del divieto in argomento derivi dalla segnalazione dell'impresa beneficiaria e qualora quest'ultima intenda mantenere le altre dette agevolazioni; qualora il mancato rispetto venga rilevato nel corso degli accertamenti o delle ispezioni di cui agli articoli 10 e 11 senza che l'impresa ne abbia dato precedente segnalazione, la revoca e' totale. Nell'ipotesi sub-b) di cui al comma 1, la revoca delle agevolazioni e' parziale ed e' commisurata alla spesa ammessa alle agevolazioni afferente, direttamente o indirettamente, l'immobilizzazione distratta ed al periodo di mancato utilizzo dell'immobilizzazione medesima con riferimento al prescritto quinquennio. A tal fine, l'impresa comunica tempestivamente alla banca concessionaria l'eventuale distrazione delle immobilizzazioni agevolate prima del suddetto quinquennio. Qualora la detta distrazione dovesse essere rilevata nel corso degli accertamenti o delle ispezioni di cui agli articoli 10 e 11 senza che l'impresa ne abbia dato comunicazione come sopra specificato, la revoca e' comunque parziale ma commisurata all'intera spesa ammessa afferente, direttamente o indirettamente, l'immobilizzazione distratta, indipendentemente dal periodo di mancato utilizzo; nel caso in cui la distrazione dall'uso previsto delle immobilizzazioni agevolate prima dei cinque anni dalla data di entrata in funzione dell'impianto costituisca una variazione sostanziale del programma stesso, determinando, di conseguenza, il mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati, la revoca e' pari all'intero contributo concesso a fronte del programma approvato. Ai fini di cui sopra, la banca concessionaria invia al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il proprio motivato parere circa la necessita' di ricorrere alla revoca totale o parziale delle agevolazioni indicandone, in quest'ultima ipotesi, anche l'ammontare, e ne da' contestuale comunicazione motivata anche all'impresa interessata. ))
3. Nell'ipotesi sub-c) di cui al comma 1 il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede a fissare un termine non superiore a sessanta giorni per consentire all'impresa di regolarizzare la propria posizione. Trascorso inutilmente tale termine il Ministero medesimo procede alla revoca totale delle agevolazioni. Nei casi piu' gravi o nel caso di recidiva puo' essere disposta l'esclusione dell'impresa per un tempo fino a cinque anni da qualsiasi ulteriore concessione di agevolazioni.
4. Nelle ipotesi sub-d) di cui al comma 1 la richiesta di proroga e' inoltrata dall'impresa alla banca concessionaria almeno quattro mesi prima della scadenza dei ventiquattro o dei quarantotto mesi. La banca concessionaria trasmette immediatamente al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato detta richiesta, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o a mano, accompagnata dal proprio motivato parere al riguardo. La proroga si intende concessa qualora trascorrano sessanta giorni dalla ricezione senza l'espressione di un avviso contrario. (( Nell'ipotesi di cui al presente comma, la revoca delle agevolazioni e' parziale e interessa le agevolazioni afferenti i titoli di spesa datati successivamente ai termini di ultimazione prescritti, comprensivi dell'eventuale proroga, fatta salva ogni ulteriore determinazione conseguente alle verifiche sull'effettivo completamento del programma e sul raggiungimento degli obiettivi prefissati. ))
4-bis. (( Nelle ipotesi sub-c1), e), f) e g) la revoca delle agevolazioni e' totale. ))
5. In caso di revoca parziale delle agevolazioni, si procede alla riliquidazione delle stesse ed alla rideterminazione delle quote costanti erogabili. Le maggiori agevolazioni eventualmente gia' erogate vengono detratte dalla prima erogazione utile o, se occorre, anche dalla successiva, ovvero recuperate.
6. In caso di recupero delle somme erogate ovvero di detrazione di parte delle stesse dalle erogazioni successive a seguito di provvedimenti di revoca di cui al presente articolo o a seguito di altre inadempienze dell'impresa di cui al presente regolamento, le medesime vengono rivalutate sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati e maggiorate degli interessi legali; in tutti gli altri casi si applicano solo gli interessi legali.
 
Art. 9.
Documentazione di spesa
1. Entro sei mesi dalla data di ultimazione del programma di investimenti risultante dalla dichiarazione di cui all'articolo 6, comma 10, l'impresa o la societa' di leasing trasmette alla banca concessionaria, la prima eventualmente tramite l'istituto collaboratore, la documentazione finale di spesa per i necessari riscontri e le verifiche sulle spese effettivamente sostenute a fronte (( del programma agevolato. ))
2. Salvi gravi e giustificati motivi, qualora decorso il termine di cui al comma 1, l'impresa o la societa' di leasing non abbia ancora provveduto ad inviare la documentazione finale di spesa, la banca concessionaria propone al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la revoca dell'agevolazione (( e ne da' contestuale comunicazione motivata anche all'impresa interessata. ))
3. La documentazione finale di spesa consiste, in alternativa, in:
a) fatture e documentazioni fiscalmente regolari in originale quietanzate, o in copia autenticata, e, per i casi consentiti, commesse interne di lavorazione con l'indicazione dei materiali impiegati, delle ore effettivamente utilizzate e corredate da idonea documentazione;
b) elenchi di fatture o di altri titoli di spesa;
c) elaborati anche meccanografici di contabilita' industriale, nonche' elaborati informatizzati. (( La documentazione finale di spesa contenente gli elenchi o gli elaborati di cui alle lettere b) e c) non e' ritenuta valida e viene restituita dalla banca concessionaria all'impresa o alla societa' di leasing, dandone, in tale ultimo caso, comunicazione all'impresa stessa, qualora gli elenchi o gli elaborati medesimi non contengano una chiara descrizione sufficiente alla univoca individuazione delle singole immimobilizzazioni acquisite. ))
4. I documenti, gli elenchi e gli elaborati sub-a), b) e c) di cui al comma 3 sono suddivisi per capitoli omogenei di spesa; gli elenchi e gli elaborati riportano il numero della fattura o della commessa interna di lavorazione, la relativa data, la ditta fornitrice, la descrizione del bene acquistato o realizzato e l'importo al netto dell'IVA.
5. Alla documentazione di cui al comma 3 sono allegate specifiche dichiarazioni attestanti in particolare:
a) la data, trascorsa o prevista, di entrata a regime (( del programma agevolato; ai fini della verifica dei risultati del programma, l'entrata a regime si intende raggiunta, qualora non intervenuta prima, dodici mesi dopo l'entrata in funzione del programma stesso; ))
b) la conformita' degli elenchi o degli elaborati sub-b) e c) del comma 3 ai documenti originali e che questi ultimi sono fiscalmente regolari;
c) che la documentazione prodotta e' regolare e si riferisce a spese sostenute unicamente per la realizzazione (( del programma )) oggetto della specifica domanda di agevolazione;
d) che tutti i materiali, macchinari, impianti ed attrezzature relativi alle spese documentate sono stati acquisiti ed installati nello stabilimento di cui si tratta allo stato "nuovi di fabbrica"; (( e) che le spese sono capitalizzate, non si riferiscono a materiali di consumo, ricambi e manutenzioni, che non riguardano la gestione e che sono al netto dell'IVA e di altre imposte e tasse; ))
f) che le forniture sono state pagate a saldo e che sulle stesse non sono stati praticati sconti o abbuoni al di fuori di quelli eventualmente gia' evidenziati.
6. Per (( i programmi )) con spese ammesse di importo complessivamente inferiore a tre miliardi di lire, ai fini di quanto previsto all'articolo 10, comma 2, alla documentazione di cui al comma 3 ed alle dichiarazioni di cui al comma 5 devono essere allegate ulteriori dichiarazioni, secondo lo schema definito in sede di circolare di cui all'articolo 5, (( comma 1, )) attestanti la sussistenza dei requisiti e delle condizioni per la concessione definitiva delle agevolazioni.
7. Le dichiarazioni di cui ai commi 5 e 6 sono rese dal legale rappresentante dell'impresa o suo procuratore speciale (( ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modifiche e integrazioni. )) Nel caso di beni acquisiti mediante locazione finanziaria, le dichiarazioni di cui al comma 5, ad eccezione di quelle sub-a), d) ed e), che restano a carico dell'impresa, vengono rese, con le stesse modalita' di cui sopra, dalla societa' di leasing. (( 8. Le banche concessionarie, ricevuta la documentazione finale di spesa e le dichiarazioni di cui al comma 5 e, nei casi previsti, di cui al comma 6, ne verificano la completezza e la pertinenza al programma agevolato.
9. In relazione a quanto disposto al successivo articolo 10, comma 3, entro novanta giorni dal ricevimento della documentazione finale di spesa le banche concessionarie trasmettono al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato:
a) una relazione sullo stato finale del programma, comprendente un giudizio di pertinenza e congruita' delle spese, che evidenzi le variazioni sostanziali intervenute in sede esecutiva rispetto al progetto posto a base della istruttoria e rappresenti gli investimenti finali ammissibili suddivisi per capitolo e per anno solare ed attualizzati, elencando i relativi beni nei confronti dei quali sussiste l'obbligo di non distrazione di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b); detta relazione indica, inoltre, la data, trascorsa o prevista, di entrata a regime, le risultanze dell'accertamento da parte della banca medesima sull'effettivo ammontare del capitale proprio investito dall'impresa nel programma, nonche' gli altri eventuali elementi di valutazione individuati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
b) per i programmi di cui all'articolo 9, comma 6, le dichiarazioni di cui al comma 6 medesimo;
c) per gli altri programmi, le dichiarazioni di cui al comma 5 unitamente alla documentazione finale di spesa vistata dalle banche medesime.
10. (Soppresso). ))
 
Art. 10.
Concessione definitiva delle agevolazioni
1. Dopo il ricevimento della documentazione (( prevista dall'articolo 9, comma 9, )) da parte delle banche concessionarie, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per (( i programmi diversi da quelli )) di cui all'articolo 9, comma 6, dispone accertamenti sull'avvenuta realizzazione del programma (( stesso )) con le modalita' e i criteri di cui all'articolo 4, comma 3 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104 (a).
2. Per (( i programmi )) di cui all'articolo 9, comma 6, l'avvenuta realizzazione del programma (( medesimo )) e' attestata attraverso le dichiarazioni di cui allo stesso comma 6.
3. Ai fini del decreto di concessione definitiva di cui al comma 4, l'ammontare degli investimenti finali ammissibili e' quello indicato nelle risultanze degli accertamenti di cui al comma 1, ovvero, per (( i programmi )) di cui all'articolo 9, comma 6, nella relazione sullo stato finale del programma delle banche concessionarie di cui all'articolo 9, (( comma 9. ))
4. Sulla base degli accertamenti di cui al comma 1 e della relazione finale di cui all'articolo 9, (( comma 9, )) il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede al ricalcolo delle agevolazioni spettanti all'impresa ed alla emanazione del decreto di concessione definitiva o alla revoca delle agevolazioni. (( Al fine di garantire la partecipazione dell'impresa al procedimento di ricalcolo delle agevolazioni spettanti, gli esiti degli accertamenti di cui al comma 1 e la relazione finale di cui all'articolo 9, comma 9 vengono portati a conoscenza dell'impresa stessa. ))
5. A seguito della concessione definitiva, le banche concessionarie provvedono (( a richiedere al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato quanto eventualmente ancora dovuto alle imprese beneficiarie, )) secondo le modalita' di cui all'articolo 7, ivi compreso il 10% di cui al comma 5 del medesimo articolo, ovvero a (( richiedere alle imprese medesime )) le somme non dovute rivalutate e maggiorate come specificato all'articolo 8, comma 6.
6. Il decreto di concessione definitiva di cui al comma 4 deve essere emanato entro nove mesi dal ricevimento della documentazione di cui all'articolo 9, comma 8; trascorso detto termine si provvede secondo quanto disciplinato al comma 5.
7. (Soppresso).
(a) Si trascrive il testo dell'art. 4, comma 3, del
citato decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito
dalla legge 7 aprile 1995, n. 104:
"3. Il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, su richiesta delle imprese, dispone
l'erogazione di un anticipo, nella misura massima del 50
per cento dell'importo del contributo in conto capitale
spettante ai sensi della legge 1o marzo 1986, n. 64, nei
limiti delle risorse finanziarie disponibili; il pagamento
dell'anticipo e' effettuato previa presentazione da parte
dell'impresa, nei trenta giorni successivi alla concessione
dell'anticipo medesimo, di fidejussione bancaria o di
polizza assicurativa. Per i progetti di investimento di
importo inferiore a tre miliardi di lire, l'accertamento, a
seguito dell'ultimazione del progetto, sulla realizzazione
degli investimenti e sulla sussistenza delle condizioni per
la fruizione dei benefici consiste nell'esame delle
risultanze istruttorie e della relazione finale degli
istituti di credito e societa' di locazione finanziaria
convenzionati, nonche' nel riscontro della sussistenza
delle dichiarazioni, rese con le modalita' di cui al comma
1, attestanti gli specifici requisiti individuati con
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato. Per i progetti di investimento di importo
superiore, il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato provvede, ai sensi del comma settimo
dell'art. 18 della legge 26 aprile 1983, n. 130, alla
nomina di apposite commissioni, i cui oneri sono posti a
carico delle risorse di cui al comma 6. Rimangono ferme le
vigenti disposizioni sugli accertamenti per le operazioni
gia' regolate dalle convenzioni sulla locazione finanziaria
dei macchinari. Gli accertamenti finali sui progetti di
investimento gia' ammessi ai benefici della legge 1o marzo
1986, n. 64, di competenza del Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, sono parimenti effettuati
con le modalita' di cui al presente comma, qualora alla
data di entrata in vigore del presente decreto non
risultino gia' affidati gli incarichi di accertamento sulla
realizzazione degli investimenti".
 
Art. 11.
Controlli e ispezioni
1. In ogni fase e stadio del procedimento il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato puo' disporre controlli e ispezioni anche a campione sui soggetti che hanno richiesto le agevolazioni, al fine di verificare le condizioni per la fruizione delle agevolazioni medesime, sull'attivita' delle banche concessionarie e sulla regolarita' dei procedimenti.
1-bis. (( Ai fini del monitoraggio dei programmi agevolati, l'impresa beneficiaria, a partire dal ricevimento del decreto di concessione provvisoria di cui all'articolo 6, comma 7, invia periodicamente alla banca concessionaria una dichiarazione, resa dal proprio legale rappresentante o suo procuratore speciale ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modifiche e integrazioni (a), attestante lo stato d'avanzamento del programma, i dati utili alla determinazione degli eventuali scostamenti degli indicatori di cui all'articolo 6, comma 4 e gli ulteriori eventuali elementi individuati con circolare del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. L'impresa provvede al detto invio entro sessanta giorni dalla chiusura di ciascun esercizio sociale e fino all'esercizio successivo a quello di regime del programma agevolato. Il dato relativo allo stato d'avanzamento e' dichiarato fino alla prima scadenza utile successiva alla conclusione del programma. La mancata, incompleta o inesatta dichiarazione dei dati richiesti puo' determinare, previa contestazione all'impresa inadempiente, la revoca totale delle agevolazioni concesse. ))
(a) Per il testo dell'art. 4 della legge 4 gennaio
1968, n. 15, vedasi nelle note all'art. 4.
 
Art. 12.
Disposizioni transitorie e finali
1. Le domande di agevolazioni presentate dopo il 20 agosto 1992 alla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, ad uno degli enti istruttori convenzionati con la stessa o al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ovvero quelle che sono state presentate antecedentemente a tale data ma che non sono state agevolate ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, senza modificazioni, con la legge 7 aprile 1995, n. 104 (a), tranne che per insussistenza delle condizioni di ammissibilita', ne' ai sensi dell'articolo 1, comma 3-bis, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, con la legge 19 dicembre 1992, n. 488 (b), possono essere riproposte, nei termini di cui al comma 3 e con le modalita' di cui al presente regolamento, restando a tutti gli effetti fermi, salvo quanto previsto al comma 2, i requisiti di ammissibilita' e le ulteriori disposizioni previste nel regolamento stesso.
2. Per le domande di cui al comma 3 sono prese in considerazione tutte le spese di cui all'articolo 4 sostenute a partire dai due anni precedenti la data di presentazione delle domande originarie. Per le domande di cui al comma 1 il termine di ultimazione del programma di cui all'articolo 8, comma 1, lettera d) si intende automaticamente prorogato di sei mesi.
3. Ai fini della formazione delle prime graudatorie di cui all'articolo 6, i termini di presentazione delle domande vengono fissati, in sede di prima applicazione, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, con successivo decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
(a) Si trascrive il testo dell'art. 4 del citato
decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, senza
modificazioni, con la legge 7 aprile 1995, n. 104:
"Art. 4 (Disposizioni in materia di agevolazioni alle
attivita' produttive). - 1. Ad eccezione delle agevolazioni
di cui all'art. 1, comma 3, lettera a), del decreto-legge
22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, che restano
attribuite alle competenze del Ministro del bilancio e
della programmazione economica per la concessione delle
agevolazioni previste dal comma 3, lettere b), c) ed e),
dello stesso articolo che non sono state deliberate
dall'Agenzia per la promozione dello sviluppo del
Mezzogiorno alla data del 15 aprile 1993, gli istituti di
credito e le societa' di locazione finanziaria
convenzionati provvedono a comunicare, entro il 28 febbraio
1994, al Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato i propri esiti istruttori, ovvero a
confermare quelli gia' trasmessi all'Agenzia per la
promozione dello sviluppo del Mezzogiorno. A tale
comunicazione dovra' essere allegata una dichiarazione del
legale rappresentante dell'impresa richiedente
l'agevolazione, sottoscritta in calce dal presidente del
collegio sindacale qualora esistente, attestante la
sussistenza delle condizioni per l'accesso alle
agevolazioni, ivi comprese quelle relative al rispetto
delle norme sul lavoro e sulla prevenzione degli infortuni,
lo stato di esecuzione del progetto, l'ammontare delle
spese sostenute alla data della dichiarazione e comunque
non oltre il 31 dicembre 1993, rapportato al costo
complessivo del progetto, nonche' la certificazione
prevista dalla vigente normativa sulla lotta alla
criminalita' organizzata e quella attestante la vigenza
dell'impresa richiedente i benefici. Ai fini
dell'ammissibilita' alle agevolazioni di cui al presente
comma, qualora l'istante, nel corso dell'istruttoria della
domanda di agevolazione, si rivolga, per la medesima
iniziativa, ad altro istituto di credito abilitato o ad
altra societa' convenzionata, resta valida la data di
presentazione della domanda originaria.
2. Entro novanta giorni dal termine di cui al comma 1,
il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, sulla base delle comunicazioni e delle
dichiarazioni pervenute ai sensi del comma 1, forma un
elenco delle domande di agevolazione, l'inserimento nel
quale e' determinato sulla base dei criteri indicati
all'art. 1, comma 3, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n.
415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre
1992, n. 488, e il cui ordine e' determinato sulla base
dell'ammontare delle spese gia' sostenute, rapportate al
costo complessivo del progetto come indicato nelle
comunicazioni e dichiarazioni medesime e, a parita' di
rapporto, della data di presentazione della domanda di
agevolazione. Il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato dispone la concessione delle agevolazioni
sulla base dell'elenco previsto dal presente comma, nei
limiti delle risorse finanziarie disponibili.
3. Il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, su richiesta delle imprese, dispone
l'erogazione di un anticipo, nella misura massima del 50
per cento dell'importo del contributo in conto capitale
spettante ai sensi della legge 1o marzo 1986, n. 64, nei
limiti delle risorse finanziarie disponibili; il pagamento
dell'anticipo e' effettuato previa presentazione da parte
dell'impresa, nei trenta giorni successivi alla concessione
dell'anticipo medesimo, di fidejussione bancaria o di
polizza assicurativa. Per i progetti di investimento di
importo inferiore a tre miliardi di lire, l'accertamento, a
seguito dell'ultimazione del progetto, sulla realizzazione
degli investimenti e sulla sussistenza delle condizioni per
la fruizione dei benefici consiste nell'esame delle
risultanze istruttorie e della relazione finale degli
istituti di credito e societa' di locazione finanziaria
convenzionati, nonche' nel riscontro della sussistenza
delle dichiarazioni, rese con le modalita' di cui al comma
1, attestanti gli specifici requisiti individuati con
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato. Per i progetti di investimento di importo
superiore, il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato provvede, ai sensi del comma settimo
dell'art. 18 della legge 26 aprile 1983, n. 130, alla
nomina di apposite commissioni, i cui oneri sono posti a
carico delle risorse di cui al comma 6. Rimangono ferme le
vigenti disposizioni sugli accertamenti per le operazioni
gia' regolate dalle convenzioni sulla locazione finanziaria
dei macchinari. Gli accertamenti finali sui progetti di
investimento gia' ammessi ai benefici della legge 1o marzo
1986, n. 64, di competenza del Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, sono parimenti effettuati
con le modalita' di cui al presente comma, qualora alla
data di entrata in vigore del presente decreto non
risultino gia' affidati gli incarichi di accertamento sulla
realizzazione degli investimenti.
4. Ai fini dell'emanazione del provvedimento di
concessione definitiva, l'ammontare degli investimenti
ammissibili alle agevolazioni, di cui al comma 3, fatto
salvo quanto previsto dal decreto-legge 22 ottobre 1992, n.
415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre
1992, n. 488, e' determinato dalle risultanze delle
relazioni finali di spesa, trasmesse dagli istituti di
credito e dalle societa' di leasing convenzionati, e dagli
accertamenti sulla realizzazione degli investimenti. Per le
medesime finalita' le certificazioni occorrenti ai fini
dell'accertamento dei requisiti e delle condizioni per la
fruizione dei benefici possono essere acquisite
dall'amministrazione, anche per le iniziative di importo
superiore a 3 miliardi, nella forma delle dichiarazioni di
cui al comma 3.
5. Qualora le agevolazioni, disposte sulla base delle
comunicazioni e delle dichiarazioni di cui al comma 1,
siano revocate per insussistenza delle condizioni previste
dalla legge 1o marzo 1986, n. 64, cosi' come integrata dal
presente decreto, si applica la sanzione amministrativa
pecuniaria da 2 a 4 volte l'importo dell'agevolazione
indebitamente fruita. Chi rilascia o sottoscrive
dichiarazioni di cui al comma 2, attestanti fatti materiali
non rispondenti al vero, e' punito con le pene previste
dall'art. 13, comma 3, della legge 5 ottobre 1991, n. 317.
6. La quota del Fondo di cui al comma 5 dell'art. 19
del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, come
sostituito dall'art. 3, da assegnare al Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato per
l'attuazione degli interventi di cui al comma 2 dell'art. 5
del medesimo decreto legislativo, nonche' le eventuali
ulteriori risorse da attribuire per le finalita' di cui al
comma 1 dello stesso art. 5, affluiscono ad un'apposita
sezione del Fondo di cui all'art. 14 della legge
17 febbraio 1982, n. 46. Sono a carico della medesima
sezione gli oneri per i compensi, da definire con decreto
del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per non
piu' di cinque consulenti giuridici di cui tre avvocati
dello Stato da utilizzare per la definizione del
contenzioso in relazione agli interventi agevolativi,
nonche' a quelli di cui all'art. 39 del testo unico delle
leggi per gli interventi nei territori della Campania,
Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici
del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982,
approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76.
7. Le somme derivanti per effetto delle revoche
disposte dal Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato in relazione ad agevolazioni in favore
delle attivita' produttive concesse ai sensi del testo
unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica
6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni ed
integrazioni, nonche' ai sensi dell'art. 5, comma 1, del
decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato per essere
rispettivamente riassegnate, con decreti del Ministro del
tesoro, agli appositi capitoli dello stato di previsione
del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato concernenti le assegnazioni in favore
della sezione del Fondo di cui al comma 6.
8. Le disponibilita' esistenti sul conto di tesoreria e
sulla contabilita' speciale da utilizzare per l'attuazione
degli interventi, di competenza del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di cui al
testo unico delle leggi per gli interventi nei territori
della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli
eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e
del marzo 1982, approvato con decreto legislativo 30 marzo
1990, n. 76, sono versate ad un'apposita sezione del Fondo
di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, che
provvede ai pagamenti relativi agli interventi stessi. Le
somme esistenti presso conti correnti bancari gia'
intestati alla soppressa Agenzia per la promozione dello
sviluppo del Mezzogiorno che, alla data di entrata in
vigore del presente decreto, non risultino versate sul
conto di tesoreria e sulla contabilita' speciale citati e
quelle derivanti dalla revoca delle agevolazioni, o
comunque dalla restituzione di somme erogate nel settore
delle attivita' produttive ai sensi del predetto testo
unico, approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n.
76, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per
essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, ad
apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato per il
successivo versamento alla sezione del Fondo di cui al
presente comma. Sul medesimo capitolo sono iscritte le
ulteriori somme da assegnare per l'attuazione dei citati
interventi.
9. Al comma 2 dell'art. 74 del citato testo unico,
approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76,
dopo le parole: "comprese quelle di infrastrutturazione
sono inserite le seguenti: "e di gestione delle aree
industriali ed opere connesse fino alla consegna definitiva
agli enti destinatari .
10. Resta fermo quanto previsto dall'art. 2 del
decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26.
11. I mutui di cui all'art. 1, comma 8, del
decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488,
possono essere utilizzati anche per la concessione delle
agevolazioni di cui al comma 3 del medesimo articolo.
(b) Si trascrive il testo dell'art. 1, comma 3-bis, del
citato decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito,
con modificazioni, con la legge 19 dicembre 1992, n. 488:
"3-bis. Gli interventi richiesti con domanda acquisita
dagli istituti abilitati anteriormente alla data di entrata
in vigore del decreto-legge 14 agosto 1992, n. 363, che non
rientrano in quelli di cui alle lettere a), b), c), d) ed
e) del comma 3, sono regolati dalle norme di cui al comma
2".
 
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