Gazzetta n. 120 del 25 maggio 2000 (vai al sommario)
COMMISSIONE DI GARANZIA PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI
DELIBERAZIONE 4 maggio 2000
Orientamenti sull'art. 13, lettera a), della legge n. 146/1990, innovato dall'art. 10 della legge n. 83/2000.

LA COMMISSIONE
Visto l'art. 13, comma 1, lettera a), della legge 12 giugno 1990, n. 146, cosi' come innovato dall'art. 10 della legge 11 aprile 2000, n. 83, su proposta del prof. Rescigno, adotta unanime la seguente delibera;
Considerato:
1) che, per l'attuazione delle disposizioni previste dalla legge n. 146/1990 come innovata dalla legge n. 83/2000, sono necessari, in taluni casi, adeguamenti della disciplina contrattuale previgente per quanto riguarda i lavoratori dipendenti e la introduzione, ove mancante, di una specifica regolamentazione per quanto riguarda i lavoratori autonomi;
2) che a questo fine, rispetto ai lavoratori autonomi, la legge prevede un periodo transitorio di sei mesi entro il quale le categorie interessate debbono proporre alla commissione codici di autoregolamentazione per la valutazione di idoneita';
3) che, trascorso inutilmente tale periodo, la commissione ha l'obbligo di emanare una regolamentazione provvisoria;
4) che pertanto e' necessario stabilire quale regolamentazione si applica nel periodo transitorio rispetto ai lavoratori autonomi;
5) che il medesimo problema si pone rispetto ai lavoratori dipendenti, non essendo possibile ne' un immediato adeguamento degli accordi ne' la immediata emanazione di provvisorie regolamentazioni da parte della commissione (la quale comunque non potrebbe intervenire se non dopo aver accertato la indisponibilita' delle parti);
6) che la legge n. 146/1990 prevedeva nella sua originaria formulazione (art. 19, comma 1) che le parti avessero allora sei mesi di tempo per stipulare gli accordi sulle prestazioni indispensabili;
7) che, pertanto, per analogia sia con la disciplina prevista oggi per i lavoratori autonomi, sia con la disciplina prevista nel 1990 per i lavoratori dipendenti, la commissione ritiene che anche ai lavoratori dipendenti si applica oggi la regola di un periodo transitorio di sei mesi entro il quale le parti interessate debbono adeguare, ove necessario, gli accordi alla nuova normativa;
8) che, trascorsi inutilmente i sei mesi di cui al punto precedente, la commissione ha l'obbligo di emanare provvisorie regolamentazioni in tutto conformi alle innovazioni portate dalla legge n. 83/2000;
Delibera:
1. Ai lavoratori dipendenti si applica transitoriamente, fino all'entrata in vigore di eventuali nuovi accordi valutati idonei o all'emanazione delle provvisorie regolamentazioni ai sensi dell'art. 13, lettera a), la regolamentazione derivante da accordi o da proposte della commissione gia' vigenti in base alla legge n. 146/1990.
2. Scaduti sei mesi dall'entrata in vigore della legge n. 83/2000 (26 ottobre 2000), la commissione, qualora non siano stati stipulati in detto termine nuovi accordi o gli stessi vengano dichiarati non idonei, in tutto o in parte, provvedera' ad emanare le provvisorie regolamentazioni previste dalla legge.
3. Le astensioni collettive dei lavoratori autonomi, fino all'entrata in vigore dei codici di autoregolamentazione valutati idonei oppure delle provvisorie regolamentazioni della commissione, sono disciplinate dalle disposizioni della legge n. 146/1990, come innovata dalla legge n. 83/2000, in quanto applicabili;
Dispone la trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro per la funzione pubblica (con invito ad inviarla a tutte le amministrazioni pubbliche), al Ministro della giustizia, all'ARAN, ed alle Associazioni e Confederazioni sindacali (con invito ad inviarla alle rispettive federazioni di categoria ed associate) Confindustria, Cispel, Confapi, Confcommercio, Confesercenti, Lega Cooperative, Confcooperative, UNCI, AGCI, CAASA, CLAAI, Confartigianato, ABI, Federasse, Confetra, AGENS, ENEL, Assaeroporti, Assaereo, IBAR, Fedarlinea, Poste Italiane S.p.a., UPI, ANCI, CGIL, CISL, UIL, CISAL, UGL, CONFSAL, CIDA, CONFEDIR, CONFAIL, Unionquadri, ORSA, CUB;
Richiede inoltre, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera l), della legge n. 146/1990, come innovata dalla legge n. 83/2000, la pubblicazione della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 4 maggio 2000 Il presidente: Ghezzi Il segretario: Santoni
 
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