Gazzetta n. 121 del 26 maggio 2000 (vai al sommario)
AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI
DETERMINAZIONE 20 aprile 2000
Attrezzatura informatica delle Societa' organismi di attestazione per la comunicazione delle informazioni all'osservatorio. (Determinazione n. 24/2000).

L'AUTORITA'

L'art. 9, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000, emanato ai sensi dell'art. 8, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, prevede che le S.O.A. (Societa' organismi di attestazione) devono disporre di attrezzatura informatica per la comunicazione delle informazioni all'osservatorio conforme al tipo definito dall'Autorita'.
Le caratteristiche dell'attrezzatura informatica sono definite nell'allegata scheda.
La struttura informatica delle S.O.A. dovra' essere aggiornata, se necessario, in relazione all'aggiornamento della struttura informatica dell'Autorita'.
Inoltre, per soddisfare il requisito legale della forma scritta di documenti comunicati per via telematica, e' opportuno che ciascuna S.O.A. si doti di firma digitale ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, e del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513, ed in attesa dell'attivazione della firma digitale, le informazioni comunicate dovranno essere crittografate secondo modalita' concordate fra Autorita' e ciascuna S.O.A.
Roma, 20 aprile 2000
Il presidente: Garri
 
Allegato
ATTREZZATURA INFORMATICA DELLE S.O.A.
Architettura hardware e linee fisiche.
L'infrastruttura di base, nella quale verranno realizzati i database, dovra' essere in grado di garantire il funzionamento continuo delle apparecchiature per quanto riguarda la logica elaborativa necessaria alla visibilita' dei dati, utilizzando, ove necessario, anche macchine gemellate.
Le apparecchiature che contengono i database devono essere protette da opportuni sistemi antintrusione (firewall), dei quali dovra' essere comprovata la sicurezza.
La comunicazione delle informazioni dovra' avvenire mediante linee fisiche digitali con velocita' trasmissiva di almeno 64 Kbit/s. Il tipo di collegamento richiesto e' l'ISDN. L'instradamento delle informazioni avverra' mediante idonea apparecchiatura telematica (router, scheda ISDN) corredata di appositi protocolli TCP/IP.
Di seguito vengono specificate con maggiore dettaglio le caratteristiche minime dell'attrezzatura Hw:
a) server:
uno o piu' server, secondo l'architettura scelta per realizzare il sistema, aventi processore con frequenza minima di 800 Mhz;
b) gruppo di continuita':
gruppo di continuita' in grado di alimentare tutte le apparecchiature ad esso collegate per un tempo sufficiente a terminare le operazioni di salvataggio e chiusura del sistema;
c) apparecchiatura per l'instradamento:
l'apparecchiatura per l'instradamento deve essere idonea alla struttura informatica della S.O.A. (router o scheda ISDN);
d) HUB:
nel caso in cui risultasse necessario, l'HUB dovra' essere di caratteristiche idonee;
e) firewall:
il firewall deve essere configurato sulla base delle indicazioni dello studio della sicurezza;
f) linea ISDN:
la linea ISDN dovra' avere velocita' trasmissiva di almeno 64 Kbit/s.
Software.
Dovra' essere realizzato un database contenente tutte le informazioni di cui all'art. 27, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000.
Il database dovra' inoltre contenere le informazioni relative alle istruttorie sulla qualificazione per consentire l'acquisizioni di informazioni necessarie per l'attivita' di vigilanza (art. 14, comma 2, art. 16, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000). Per l'acquisizione delle informazioni per via informatica, deve essere garantita all'Autorita' l'accesso al database e l'utilizzazione di tutte le procedure di interrogazione implementate dalla S.O.A. stessa. Dall'accesso sono esclusi i dati relativi alla gestione delle S.O.A.
Dovranno essere installate le procedure di salvataggio dei dati e un meccanismo commerciale di protezione antivirus. Tutte le operazioni effettuate sulle basi dati dovranno essere automaticamente memorizzate dagli applicativi con l'indicazione dello userid dell'utente sotto la cui responsabilita' e' stato fatto l'accesso nonche' dell'ora e della data dell'accesso.
Le S.O.A. dovranno realizzare un software in grado di estrarre dal proprio database i dati necessari per il casellario informatico di cui all'art. 27, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 da inviare secondo il tracciato record sottoriportato:
----> vedere tabella <----
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone