Gazzetta n. 121 del 26 maggio 2000 (vai al sommario) |
SIMEST - SOCIETA' ITALIANA PER LE IMPRESE ALL' ESTERO |
CIRCOLARE 11 maggio 2000, n. 5 |
Concessione dell'agevolazione sui finanziamenti relativi alla partecipazione di imprese italiane in societa' o imprese all'estero ai sensi della legge 24 aprile 1990, n. 100, art. 4, e successive modificazioni. |
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Egregio operatore, La informiamo che il 10 maggio 2000 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 il decreto 1o marzo 2000, n. 113, del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di concerto con il Ministro del commercio con l'estero, recante criteri, condizioni e modalita' per la concessione dell'agevolazione sui finanziamenti relativi alla partecipazione di imprese italiane in societa' o imprese all'estero partecipate dalla SIMEST, ai sensi dell'art. 4 della legge 24 aprile 1990, n. 100 e successive modificazioni. In relazione a tale decreto - che entrera' in vigore il 25 maggio 2000 - il comitato agevolazioni della SIMEST S.p.A. ha approvato la circolare operativa e relativi allegati, tra i quali anche il modulo di domanda, come previsto dall'art. 8 del decreto medesimo. La circolare, qui trasmessa in allegato, e' disponibile anche sul sito Internet di SIMEST (http://www.simest.it). In proposito riteniamo utile evidenziarLe le innovazioni piu' significative introdotte dal nuovo decreto e dalla circolare operativa. Esse riguardano, in particolare: - finanziamenti agevolabili: possono essere accordati da qualsiasi banca (in precedenza i finanziamenti erano concessi soltanto dal Mediocredito Centrale); - contributi agli interessi: sono corrisposti direttamente alle imprese - nella misura del 50% del tasso di riferimento - a fronte di finanziamenti relativi alla quota di partecipazione al capitale in societa' all'estero (in precedenza i contributi erano erogati al Mediocredito Centrale per i finanziamenti da questo concessi a tasso agevolato); - tipologia degli investimenti agevolabili: acquisizione di quote in societa' o imprese all'estero - non necessariamente a capitale misto - non ancora costituite o gia' costituite in Paesi non appartenenti all'Unione europea (in precedenza l'agevolazione era limitata alla partecipazioni in imprese a capitale misto); - percentuale agevolabile del finanziamento: e' stata elevata al 90% della quota di partecipazione dell'impresa italiana, limitando tuttavia l'applicazione di tale percentuale ad una partecipazione fino al 51% del capitale dell'impresa estera (in precedenza era pari al 70% della partecipazione); - limiti di importo: e' fissato un limite massimo per anno di finanziamenti ammissibili all'agevolazione pari a 75 miliardi per impresa ed a 150 miliardi per gruppo economico (in precedenza i limiti fissati dal Mediocredito Centrale andavano da un minimo di 5 miliardi per piccola/media impresa per iniziativa ad un massima di 60 miliardi per gruppo economico di grandi imprese); - procedure per l'invio del modulo di domanda: per favorire l'impresa nella presentazione della domanda di agevolazione del finanziamento, la SIMEST invia, con la comunicazione della delibera di partecipazione all'impresa, anche il modulo di domanda gia' pre-compilato con i dati in suo possesso; una volta verificato, eventualmente aggiornato, completato e sottoscritto, il modulo viene restituito dall'impresa alla SIMEST. Nel ricordarLe che tutta la documentazione relativa agli interventi ai sensi della legge 100/1990 e' disponibile sul sito Internet della SIMEST (httn://www.simest.it), cogliamo l'occasione per inviarLe i nostri migliori saluti. |
| Allegati CIRCOLARE PER LA CONCESSIONE DELL'AGEVOLAZIONE SUI FINANZIAMENTI RELATIVI ALLA PARTECIPAZIONE DI IMPRESE ITALIANE IN SOCIETA' O IMPRESE ALL'ESTERO AI SENSI DELLA LEGGE 24 APRILE 1990 n. 100, Art. 4, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.
La presente circolare, approvata dal comitato agevolazioni (di seguito comitato) istituito presso la SIMEST S.p.a. (di seguito SIMEST, definisce i criteri, le modalita' e le procedure per poter accedere all'agevolazione prevista per i finanziamenti relativi alla partecipazione di imprese italiane in societa' o imprese all'estero, precisando quanto non espressamente evidenziato nella legge di agevolazione e nelle relative disposizioni di attuazione. La circolare e' stata predisposta in attuazione dell'art. 8, comma 1, del decreto interministeriale n. 113 del 1o marzo 2000. In base a quanto stabilito dall'art. 8, commi 2 e 3, di detto decreto ministeriale n. 13/2000: a) le disposizioni del decreto ministeriale 113/2000 si applicano alle operazioni per le quali al 25 maggio 2000, data di entrata in vigore dello stesso decreto, non e' ancora intervenuta la delibera positiva del consiglio di amministrazione della SIMEST relativa all'acquisizione della partecipazione. Conseguentemente, a tali operazioni si applica integralmente la presente circolare. Qualora, per le stesse operazioni, alla data del 25 maggio 2000 sia gia' pervenuta domanda di agevolazione alla SIMEST o al Mediocredito Centrale, la richiesta di intervento deve essere perfezionata utilizzando il modulo di cui all'Allegato 1 della presente circolare; b) le disposizioni dei decreto ministeriale 113/2000 - e, pertanto, quanto previsto dalla presente circolare - si applicano, inoltre, alle operazioni per le quali alla data del 25 maggio 2000 non e' ancora pervenuta domanda di ammissione all'agevolazione ma e' gia' intervenuta la delibera positiva del consiglio di amministrazione della SIMEST relativa all'acquisizione della partecipazione a condizione che la domanda di agevolazione, redatta sul modulo di cui all'Allegato 1 della presente circolare, pervenga alla SIMEST entro tre mesi dal 25 maggio 2000; c) le disposizioni di cui al decreto ministeriale 28 novembre 1997, n. 500, continuano ad applicarsi invece, in quanto compatibili con le disposizioni del decreto legislativo 143/1998, alle operazioni per le quali alla data del 25 maggio 2000 e' gia' intervenuta la delibera positiva del consiglio di amministrazione della SIMEST relativa all'acquisizione della partecipazione ed e' gia' pervenuta domanda di ammissione all'agevolazione al Mediocredito Centrale o alla SIMEST. Tale domanda, che puo' riguardare anche partecipazioni in imprese estere non a capitale misto, deve essere perfezionata utilizzando il modulo di cui all'Allegato 1 della presente circolare. Per il riconoscimento dell'intervento agevolativo su dette operazioni, si applicano le procedure previste dalla presente Circolare, fermi restando i limiti d'importo massimo agevolabile previsti dall'art. 2 del decreto ministeriale 500/1997. Ne deriva che: 1. tutti gli interventi agevolativi approvati successivamente alla data del 25 maggio 2000 sono concessi dalla SIMEST direttamente all'impresa richiedente, sia nel caso di applicazione del decreto ministeriale 500/1997 che nel caso di applicazione del decreto ministeriale 113/2000; a tal fine le domande gia' presentate devono essere perfezionate utilizzando il modulo di cui all'Allegato 1 della presente circolare; 2. le operazioni di cui alla precedente lettera c) con domanda di ammissione all'agevolazione al Mediocredito Centrale, continuano ad essere ammissibili all'intervento agevolativo ai sensi del decreto ministeriale 500/1997 anche qualora l'impresa richiedente ottenesse il finanziamento da una banca diversa dal Mediocredito centrale. RIFERIMENTI NORMATIVI Legge 24 aprile 1990, n. 100, art. 4; Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, art. 20; Decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di concerto con il Ministro del commercio con l'estero del 1o marzo 2000, n. 113. PARTE I MODALITA' GENERALI PER LA CONCESSIONE DELL'AGEVOLAZIONE 1. Soggetti beneficiari. I soggetti beneficiari sono le imprese italiane che acquisiscono quote di capitale di rischio in societa' e imprese all'estero (in seguito imprese all'estero), in Paesi diversi da quelli della Unione europea, partecipate dalla SIMEST. 2. Finanziamenti ammissibili all'agevolazione. Sono ammissibili all'agevolazione i finanziamenti, concessi da soggetti, italiani o esteri, autorizzati all'esercizio dell'attivita' bancaria ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, per l'acquisizione di quote di capitale di rischio in imprese all'estero sia di nuova costituzione sia gia' costituite, in quest'ultimo caso sia attraverso la sottoscrizione di aumenti di capitale sia attraverso l'acquisto da terzi di azioni o quote. Detti terzi, siano essi soggetti di diritto italiano o estero, non devono essere collegati in alcun modo all'acquirente. Qualora i soggetti beneficiari acquisiscano quote di capitale di rischio aggiuntive in imprese all'estero gia' partecipate, l'ammissione all'agevolazione dei finanziamenti a fronte delle quote aggiuntive e' subordinata all'avvenuto totale versamento delle quote precedenti. L'acquisizione di quote di capitale di rischio da parte dei soggetti beneficiari deve essere successiva alla data della delibera di assunzione della partecipazione da parte della SIMEST e puo' avvenire a fronte di apporti sia in denaro che in natura. Sono agevolabili i versamenti o gli apporti effettuati entro due anni dalla data di concessione dell'agevolazione. Al fine di consentire la valutazione della congruita' degli apporti in natura, il richiedente deve produrre una perizia giurata o una valutazione di una societa' specializzata. La SIMEST puo' disporre una ulteriore perizia o valutazione il cui costo e' a carico dell'impresa richiedente. In relazione al momento dell'acquisizione della quota di capitale di rischio da parte dei soggetti beneficiari, occorre tenere presente: nel caso di impresa all'estero di nuova costituzione, la quota si intende acquisita nel momento in cui detta impresa abbia acquistato piena personalita' giuridica ed i soggetti beneficiari abbiano effettuato il primo versamento al capitale della stessa; nel caso di impresa all'estero gia' costituita e di acquisizione attraverso la sottoscrizione di un aumento di capitale, la quota si intende acquisita nel momento in cui la delibera di aumento del capitale dell'impresa all'estero abbia piena efficacia giuridica ed i soggetti beneficiari abbiano effettuato il primo versamento in relazione a detto aumento; nel caso di impresa all'estero gia' costituita e di acquisizione attraverso l'acquisto da terzi di azioni o quote, la quota si intende acquisita nel momento in cui i soggetti beneficiari acquistano la qualita' di soci. Non sono ammissibili all'agevolazione i finanziamenti che beneficiano di altre provvidenze pubbliche finalizzate ad agevolare la stessa acquisizione, fatta eccezione per gli interventi finanziari comunitari o resi disponibili da organismi internazionali operanti nel settore della promozione degli investimenti all'estero. 3. Importo agevolabile del finanziamento L'importo agevolabile dei finanziamenti, nei limiti di cui ai successivi punti 4 e 6, e' fissato in misura non superiore al controvalore in lire o in euro del 90% della prevista quota di partecipazione dell'impresa italiana richiedente fino al 51% del capitale dell'impresa estera. Qualora la quota di partecipazione superi il 51%, l'importo agevolabile risulta quindi pari al 90% del 51% del capitale dell'impresa estera. Ove piu' imprese italiane partecipanti al capitale di una stessa impresa estera con una quota complessiva di partecipazione superiore al 51% del capitale richiedano l'agevolazione, la stessa viene proporzionalmente determinata sulla base dei rispettivi apporti, nel rispetto comunque dei limiti di cui ai punti 4 e 6. Nel caso in cui un'impresa italiana presenti domanda di agevolazione relativamente ad un aumento di capitale, l'importo massimo agevolabile e' pari al 90% della partecipazione al suddetto aumento, purche' non superiore al 90% del 51% del capitale complessivo dell'impresa estera, comprensivo dell'aumento (detenuto dalla stessa impresa e/o da altri soci italiani o esteri, sia imprese che persone fisiche). Nel computo del limite del 90% del 51% del capitale complessivo si tiene conto di eventuali importi gia' agevolati dal comitato a favore della stessa impresa richiedente per la medesima iniziativa, detraendone, nel caso, l'importo eccedente. Per il computo del limite del 51% non viene in nessun caso considerato l'importo della quota di partecipazione della SIMEST nell'impresa estera. Ai fini del calcolo dell'importo massimo dei finanziamenti in lire o in euro e dell'intensita' d'aiuto di cui al punto 6, il tasso di cambio applicabile e' quello vigente quindici giorni lavorativi prima della data di delibera della concessione dell'agevolazione, tenendo presente quanto segue: nel caso di valuta di un Paese appartenente all'Unione monetaria europea, il tasso di conversione e' quello stabilito dal Consiglio europeo in base all'art. 109L, paragrafo 4, prima frase, del Trattato istitutivo della Comunita' europea; nel caso di valute di Paesi non appartenenti all'Unione monetaria europea, ricomprese nell'elenco di cui all'art. 2 della legge 312/1993, i tassi di cambio sono quelli rilevati ai sensi dello stesso articolo; nel caso di valute non comprese nel suddetto articolo, il tasso di cambio e' quello rilevato dall'UIC, tenendo conto, ove necessario, del tasso di conversione euro/lira, stabilito dal Consiglio europeo in base al predetto art. 109L. Qualora la documentazione relativa all'impresa all'estero indichi una valuta diversa da quella del Paese in cui la stessa e' costituita, la valuta di riferimento, ai fini del calcolo del controvalore in lire o in euro della partecipazione, e' quella che si evince da tale documentazione. 4. Limiti di importo dei finanziamenti agevolabili I finanziamenti in questione sono ammissibili entro i seguenti limiti: a) importo massimo ammesso all'agevolazione per impresa e per anno solare: lire 75 miliardi o controvalore in euro; b) importo massimo ammesso all'agevolazione per gruppo economico (inteso come insieme di imprese i cui bilanci rientrino in uno stesso bilancio consolidato e per anno solare: lire 150 miliardi o controvalore in euro. Il limite di cui alla lettera b) e' applicato fermo restando il limite di cui alla lettera a). 5. Definizione di piccola e media impresa. Per poter effettuare la verifica dell'intensita' massima di aiuto di cui al successivo punto 6, e' necessario stabilire la dimensione dell'impresa richiedente, sulla base dei requisiti previsti dalla disciplina comunitaria, per i quali si rimanda all'allegato 2. 6. Determinazione dell'intensita' di aiuto. L'importo agevolabile del finanziamento deve essere ridotto qualora lo stesso porti a superare l'intensita' massima di aiuto consentita dalla normativa dell'Unione europea, determinata nelle percentuali del 5,67%. 7,5% e 15% dell'investimento complessivo dell'impresa all'estero rispettivamente per le grandi, medie e piccole imprese. Il calcolo dell'intensita' di aiuto viene effettuato sulla base delle modalita' e criteri di cui all'Allegato 3. Qualora la percentuale riscontrata risulti superiore a quella ammissibile, l'importo agevolabile del finanziamento viene conseguentemente ridotto fino a ricondurre la percentuale di intensita' di aiuto nella norma. Per la determinazione dell'investimento complessivo i criteri cui fare riferimento sono, in linea di principio, i seguenti: nel caso di impresa all'estero di nuova costituzione, l'investimento complessivo e' pari all'investimento fisso piu' il circolante; nel caso invece di impresa all'estero gia' costituita, l'investimento complessivo e' pari al valore della stessa impresa, calcolato sulla base del patrimonio netto (eventualmente rettificato) maggiorato degli investimenti aggiuntivi, incluso il relativo circolante. Il valore dell'investimento complessivo deve essere dichiarato dall'impresa richiedente. E' comunque facolta' della SIMEST di utilizzare i documenti e gli eventuali altri elementi di valutazione gia' acquisiti ai fini dell'assunzione della partecipazione di competenza, eventualmente richiedendo anche una valutazione tecnica di una societa' specializzata. Nel caso di piu' finanziamenti relativi ad una medesima iniziativa da parte della stessa impresa richiedente o da parte di piu' imprese appartenenti al medesimo gruppo economico (i cui bilanci rientrino in uno stesso bilancio consolidato, ai fini del calcolo dell'intensita' massima di aiuto, viene preso in considerazione l'ammontare complessivo dei finanziamenti per i quali viene richiesta l'agevolazione. Pertanto, se l'agevolazione su tali finanziamenti viene richiesta e quindi concessa in tempi diversi, al momento della seconda e delle successive agevolazioni il calcolo dell'intensita' di aiuto viene effettuato sull'importo complessivo dei finanziamenti e dell'investimento. Qualora alle date di ammissione all'agevolazione siano vigenti tassi di attualizzazione diversi, il calcolo viene effettuato al tasso risultante dalla media dei suddetti tassi, ponderata per gli importi richiesti. Qualora l'intensita' di aiuto sia da ricondurre nella norma, la riduzione viene effettuata sull'ultimo finanziamento ammesso all'agevolazione. 7. Caratteristiche dei finanziamenti ammissibili all'agevolazione. 7.1. Valuta di denominazione I finanziamenti devono essere denominati in lire o in euro. 7.2. Durata La durata massima dei finanziamenti non puo' eccedere gli 8 anni a partire dalla data della prima erogazione, compreso un periodo massimo di utilizzo e preammortamento di 3 anni. 7.3. Tasso di interesse. Il tasso di interesse del finanziamento e' liberamente concordato tra l'impresa richiedente e la banca finanziatrice. 7.4. Modalita' di rimborso Il rimborso in linea capitale deve avvenire in rate semestrali, posticipate e consecutive, la prima delle quali scadente a sei mesi dal termine del periodo di utilizzo e preammortamento. Le rate devono essere calcolate sulla base di un piano di ammortamento a quote costanti di capitale oppure sulla base di un piano di ammortamento a rata costante (capitale + interessi). Le quote interessi nel periodo di preammortamento devono essere corrisposte alle scadenze semestrali corrispondenti per giorno e mese a quelle previste per le rate in linea capitale. 8. Contributo agli interessi 8.1. Tasso di contribuzione Il tasso di contribuzione e' pari al 50% del tasso di riferimento, determinato ai sensi dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 902/1976 per il credito agevolato ai settore industriale, in vigore alla data di stipula del contratto di finanziamento. Tale tasso e' utilizzato ai fini del calcolo del contributo agli interessi e rimane fisso per tutta la durata dell'agevolazione. 8.2. Valuta di denominazione Il contributo agli interessi e' erogato in lire o in euro. PARTE II ISTRUTTORIA DELLE OPERAZIONI AGEVOLABILI 1. Domanda di ammissione all'agevolazione La domanda di ammissione all'agevolazione deve essere presentata dall'impresa alla SIMEST utilizzando l'apposito modulo (Allegato 1) o in conformita' ad esso, corredata della documentazione in esso indicata e sottoscritta con firma autografa. Tale domanda puo' essere presentata anche prima della data della delibera del consiglio di amministrazione della SIMEST di partecipazione nell'impresa all'estero, e comunque non oltre tre mesi dopo la stessa data. Al fine di favorire l'impresa nella presentazione della domanda, con la comunicazione della suddetta delibera di partecipazione la SIMEST invia all'impresa anche il modulo di domanda di cui all'Allegato 1, gia' pre-compilato con i dati in suo possesso. Una volta verificato, eventualmente aggiornato, completato e sottoscritto, il modulo viene restituito dall'impresa alla SIMEST. Qualora l'impresa intenda presentare la domanda prima della data della delibera di partecipazione; essa puo' compilare interamente il modulo o chiedere anticipatamente alla SIMEST l'invio del modulo pre-compilato. Considerato che la concessione delle agevolazioni e' assoggettata alle disposizioni in materia di antimafia, il richiedente deve trasmettere alla SIMEST, quando necessario, la documentazione di cui all'allegato 4. La SIMEST, in conseguenza di specifiche esigenze istruttorie, puo' richiedere, in aggiunta al modulo di domanda e alla documentazione allegata allo stesso, integrazione di dati e documenti, nonche' chiarimenti. 2. Assegnazione del numero di posizione La SIMEST assegna alle domande pervenute un numero di posizione progressivo e comunica in forma scritta (posta o fax) entro dieci giorni dalla ricezione delle domande, ai soggetti richiedenti, il numero di posizione assegnato e il responsabile dell'unita' organizzativa competente per l'istruttoria. La data da prendere in considerazione ai fini dell'assegnazione del numero di posizione progressivo delle domande e' quella della ricezione da parte della SIMEST; la documentazione che perviene dopo le ore 17 e' considerata pervenuta il primo giorno lavorativo bancario successivo. 3. Termine per l'accoglimento della domanda Le domande di ammissione all'agevolazione sono sottoposte alle determinazioni del comitato, nel rispetto dell'ordine cronologico di ricezione, se complete della documentazione elencata nel modulo di domanda (Allegato 1) - comprese eventualmente le informazioni prefettizie - e della delibera del consiglio di amministrazione della SIMEST contenente le condizioni ed i termini della partecipazione nell'impresa all'estero. Le domande sono sottoposte alle deliberazioni del comitato entro il termine di sei mesi dalla data di completamento della documentazione. La delibera di concessione dell'agevolazione e' subordinata all'esistenza di disponibilita' impegnabili a carico dell'apposito Fondo contributi. Ove le disponibilita' finanziarie del Fondo siano insufficienti rispetto alle domande presentate, il comitato provvede ad accogliere prioritariamente le domande avanzate dalle imprese in possesso di certificazione di qualita' del prodotto o dell'azienda. In caso di domande presentate contemporaneamente da piu' imprese in possesso di certificazione di qualita', si fara' riferimento al numero di protocollo di arrivo. 4. Decadenza delle domande di ammissione all'agevolazione Le domande di ammissione decadono d'ufficio qualora la documentazione prevista nel modulo di domanda, le integrazioni di dati e documenti, nonche' i chiarimenti richiesti, non pervengano entro il termine di sei mesi dalla data di richiesta della SIMEST, salvo che il termine non venga interrotto per giustificati motivi approvati dalla stessa SIMEST. 5. Comunicazione di accoglimento della domanda La SIMEST comunica in forma scritta (posta o fax), alle imprese richiedenti, l'ammissione all'agevolazione e le relative condizioni ovvero i motivi che hanno indotto a ritenere inammissibile la domanda, entro dieci giorni dalla data della delibera del comitato. Con l'ammissione all'agevolazione la SIMEST comunica altresi' il responsabile dell'unita' organizzativa competente per l'erogazione del contributo agli interessi. 6. Stipula del contratto di finanziamento Il contratto di finanziamento tra l'impresa e la banca finanziatrice deve essere stipulato non oltre sei mesi dalla delibera di concessione dell'agevolazione da parte del comitato, salvo i casi in cui il Comitato approvi una proroga di detto termine sulla base di richiesta motivata da parte dell'impresa. PARTE III EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 1. Decorrenza dell'intervento agevolativo L'intervento agevolativo decorre dalla data di ciascuna erogazione del finanziamento sempreche': a) sia stata perfezionata o persista l'acquisizione della partecipazione della SIMEST; b) l'impresa richiedente abbia effettuato i versamenti o gli apporti della quota di capitale di rischio nell'impresa all'estero; c) l'impresa abbia trasmesso la necessaria documentazione prevista nel modulo di domanda (Allegato 1). Conseguentemente, qualora anche uno solo degli eventi sopra indicati sia successivo all'erogazione del finanziamento, l'intervento agevolativo decorre dalla data di tale successivo evento. In ogni caso, i versamenti o gli apporti dell'impresa richiedente sono agevolabili in quanto effettuati entro due anni dalla data di concessione dell'agevolazione. 2. Domanda di erogazione del contributo La domanda di erogazione del contributo agli interessi deve essere effettuata in corrispondenza dell'erogazione di ciascun utilizzo del finanziamento da parte della banca concedente e deve essere presentata dall'impresa alla SIMEST, utilizzando l'apposito modulo (Allegato 6) o in conformita' ad esso, completa della documentazione necessaria. Tale domanda deve pervenire alla SIMEST in data successiva alla comunicazione dell'ammissione all'agevolazione ed almeno 30 giorni antecedenti la data di scadenza del primo periodo di pagamento degli interessi. Qualora la domanda di erogazione non sia corredata della documentazione completa e regolare, la SIMEST entro 30 giorni dalla ricezione della domanda di erogazione puo' chiedere chiarimenti, rettifiche o eventuale documentazione aggiuntiva. 3. Modalita' di calcolo del contributo Il contributo agli interessi e' corrisposto all'impresa, anche per il tramite della banca finanziatrice, in misura pari al 50% del tasso di riferimento in vigore alla data di stipula del contratto di finanziamento ed e' erogato in lire o in euro. Il tasso di riferimento di cui sopra deve intendersi espresso in termini di tasso effettivo annuo posticipato. Pertanto per il calcolo dei contributi, da effettuare sull'importo in essere del finanziamento, il tasso di contribuzione, pari al 50% del tasso di riferimento, viene trasformato in equivalente tasso nominale annuo corrisposto in via semestrale posticipata. Sara' cura della SIMEST inviare all'impresa richiedente il piano dell'intervento agevolativo relativo a tutta la durata del rimborso del finanziamento, nei limiti dell'importo ammesso all'agevolazione, all'atto di ciascuna erogazione del finanziamento, entro 30 giorni dalla data di ricevimento del modulo di domanda e della relativa documentazione, completa e regolare. di cui all'Allegato 6. 4. Modalita' di erogazione del contributo Il contributo viene erogato, in via semestrale posticipata. sia nel periodo di preammortamento che nel successivo periodo di rimborso, sulla base delle rate interessi del finanziamento concesso all'impresa. Per il computo dei giorni viene utilizzato l'anno commerciale (360/360). Il contributo agli interessi viene erogato non oltre 30 giorni dalla data di ricevimento della dichiarazione dell'impresa richiedente, attestante tra l'altro l'avvenuto pagamento delle rate previste dal piano di ammortamento del finanziamento, redatta secondo il modulo per l'erogazione semestrale, di cui all'Allegato 7. Per ciascuna scadenza, il contributo non viene erogato se di importo inferiore a Lit. 100.000 o controvalore in Euro. A norma di legge, il contributo sugli interessi e' erogato al netto della ritenuta d'acconto, attualmente prevista in misura pari al 4%. 5. Maggiorazioni Le maggiorazioni da corrispondere in caso di ritardato pagamento delle somme per contributo agli interessi sono calcolate in regime di capitalizzazione semplice su base 360/360. Per il calcolo delle maggiorazioni il tasso da utilizzare e' l'Euribor ad un mese determinato con riferimento al momento in cui dette maggiorazioni sono dovute, Il tasso preso a base per il suddetto calcolo e' applicato con periodicita' mensile; pertanto, per i periodi di maggiorazione superiori al mese i tassi applicabili sono quelli vigenti il primo giorno di ciascun periodo successivo. 6. Termine di utilizzo L'erogazione del finanziamento deve avvenire entro il periodo di preammortamento, che non potra' superare i tre anni dalla data della prima erogazione. PARTE IV ALTRE DISPOSIZIONI 1. Controlli E' riservata al comitato la possibilita' di disporre controlli anche a campione sulle operazioni oggetto di agevolazioni, secondo un programma di controlli deliberato all'inizio di ciascun anno. L'attivita' di controllo deliberata dal comitato puo' essere eseguita dal Ministero del commercio con l'estero o da altre amministrazioni pubbliche competenti in materia. 2. Variazioni Le imprese sono tenute a comunicare tempestivamente alla SIMEST ogni evento che possa determinare una modifica delle condizioni dell'intervento agevolativo. 3. Proroghe del termine di utilizzo Eventuali proroghe del termine di utilizzo, comunque non oltre il termine di cui al punto 6 della Parte III, devono essere approvate dalla SIMEST sulla base di richieste motivate da parte dell'impresa. Nel caso in cui non sia pervenuta alla SIMEST entro due mesi dal termine del periodo di utilizzo, domanda di proroga o comunicazione attestante l'erogazione a saldo del finanziamento entro il suddetto termine, l'intervento agevolativo sulle quote di finanziamento non utilizzate decade d'ufficio. 4. Mancato o ritardato pagamento Il mancato o ritardato pagamento, anche di una sola rata del finanziamento, deve essere comunicato dall'impresa entro 30 giorni successivi alla prevista data di pagamento. 5. Cessione di quote tra imprese italiane Nel caso in cui un'impresa italiana sia gia' beneficiaria del contributo e intenda cedere la propria quota di partecipazione ad un'altra impresa italiana (appartenente o no allo stesso gruppo economico), quest'ultima puo' subentrare nell'agevolazione previa approvazione da parte della SIMEST. 6. Cessazione, rinuncia o revoca dell'intervento agevolativo L'intervento agevolativo cessa, a decorrere dalle date dei rispettivi eventi, in caso di: a) estinzione anticipata del finanziamento, decadenza dal beneficio del termine o risoluzione del relativo contratto per qualsiasi causa; b) cessazione dell'attivita' dell'impresa beneficiaria o fallimento o altra procedura concorsuale che comporti la cessazione dell'attivita'; c) disinvestimento della quota di partecipazione finanziata; d) cessazione della partecipazione della SIMEST nell'impresa all'estero nell'ipotesi di inadempimento da parte dell'operatore italiano dei relativi obblighi contrattuali assunti nei confronti della SIMEST stessa. I soggetti beneficiari sono tenuti a comunicare alla SIMEST, con la massima tempestivita', il verificarsi di detti eventi. Nel caso in cui il contributo agli interessi sia stato concesso o erogato in assenza di uno o piu' requisiti per fatti imputabili all'impresa richiedente e non sanabili, il comitato delibera la revoca, totale o parziale, del contributo. Tale revoca comporta la restituzione, entro i termini stabiliti dallo stesso comitato, del contributo eventualmente erogato, con applicazione degli interessi, dalla data di ciascuna erogazione a quella di effettivo riaccredito, al tasso utilizzato dalla Banca Centrale Europea sulle operazioni di rifinanziamento principali, vigente alla data di ciascuna erogazione maggiorato di cinque punti percentuali ed una sanzione amministrativa pecuniaria da due a quattro volte l'importo indebitamente fruito. Nel caso in cui il contributo agli interessi sia stato concesso o erogato in assenza di uno o piu' requisiti per fatti non imputabili all'impresa richiedente, il comitato delibera la revoca totale o parziale del contributo. Tale revoca comporta la restituzione, entro i termini stabiliti dallo stesso comitato del contributo eventualmente erogato con applicazione degli interessi, dalla data di ciascuna erogazione a quella di effettivo riaccredito, al tasso utilizzato dalla Banca Centrale Europea sulle. operazioni di rifinanziamento principali vigente alla data di ciascuna erogazione. 7. Foro competente Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere sara' competente in via esclusiva il Foro di Roma. |
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| Allegato 2 ----> vedere allegato <---- |
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