Gazzetta n. 121 del 26 maggio 2000 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 2000, n. 135
Regolamento concernente l'approvazione della nuova tabella delle circoscrizioni territoriali marittime.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 1, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, istitutivo del Ministero dei trasporti e della navigazione;
Visto l'articolo 16 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;
Visti gli articoli 1 e 2 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 15 febbraio 1952, n. 328;
Vista la tabella delle circoscrizioni territoriali marittime del Ministero dei trasporti e della navigazione, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1956, n. 1250, come modificata da ultimo, dal decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1999, n. 171;
Ritenuta l'opportunita' di procedere, sulla base dell'avviso espresso dal Consiglio di Stato con il parere n. 989/1997 nell'adunanza generale del 29 maggio 1997, alla ripubblicazione integrale aggiornata della intera tabella delle circoscrizioni territoriali marittime in conseguenza delle modificazioni alla stessa apportate successivamente alla sua approvazione;
Ritenuta anche la necessita' di apportare modifiche ai limiti delle circoscrizioni territoriali dei compartimenti marittimi e circondari marittimi di Livorno e di Gallipoli, nonche' dei circondari marittimi di Agropoli e Palinuro, al fine di assicurare un ottimale ed efficace assetto funzionale dell'articolazione periferica dell'amministrazione marittima adeguando le relative strutture alle effettive necessita' marittime ed alle esigenze locali;
Attesa altresi' la necessita' di accentrare i servizi della sezione staccata di Le Grazie accorpandoli a quelli del compartimento marittimo di La Spezia in funzione delle attuali esigenze locali;
Udito il parere del Consiglio di Stato n. 17/2000, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 febbraio 2000;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 aprile 2000;
Sulla proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri della giustizia, della difesa e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

E m a n a
il seguente regolamento:

Art. 1

1. La tabella delle circoscrizioni territoriali marittime del Ministero dei trasporti e della navigazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1956, n. 1250, come modificata da ultimo dal decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1999, n. 171, e' abrogata e sostituita dalla tabella allegata, che costituisce parte integrante del presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 18 aprile 2000
CIAMPI
D'Alema, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Bersani, Ministro dei trasporti e della
navigazione
Diliberto, Ministro della giustizia
Mattarella, Ministro della difesa
Amato, Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione
economica Visto, il Guardasigilli: Fassino
Registrato alla Corte dei conti il 15 maggio 2000
Atti di Governo, registro n. 120, foglio n. 31



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, della Costituzione conferisce al
Presidente della Repubblica, fra l'altro, il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge ed i regolamenti.
- Il testo dell'art. 17, comma 1, lettera d), della
legge n. 400/1988, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
214 del 12 settembre 1988, supplemento ordinario, e' il
seguente:
"Art. 17 (Regolamenti). - Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio di
Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunciarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) - c) (omissis);
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge".
- Il testo dell'art. 1, commi 8, 9 e 10 della legge 24
dicembre 1993, n. 537, e' il seguente:
"8. Sono soppressi il Ministero dei trasporti e il
Ministero della marina mercantile.
9. E' istituito il Ministero dei trasporti e della
navigazione, al quale sono trasferiti funzioni, uffici,
personale e risorse finanziarie dei soppressi Ministeri,
fatto salvo quanto disposto dal comma 10.
10. Sono trasferite al Ministero dell'ambiente le
funzioni del Ministero della marina mercantile in materia
di tutela e di difesa dell'ambiente marino. Il Ministero
dell'ambiente si avvale dell'Istituto centrale per la
ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare
(ICRAM)".
- Il codice della navigazione e' stato approvato con
R.D. 30 marzo 1942, n. 327. Si trascrive il testo dell'art.
16:
"Art. 16 (Circoscrizioni del litorale della
Repubblica). - Il litorale della Repubblica e' diviso in
zone marittime; le zone sono suddivise in compartimenti e
questi in circondari.
Alla zona e' preposto un direttore marittimo, al
compartimento un capo del compartimento, al circondario un
capo del circondario. Nell'ambito del compartimento in cui
ha sede l'ufficio della direzione marittima, il direttore
marittimo e' anche capo del compartimento. Nell'ambito del
circondario in cui ha sede l'ufficio del compartimento, il
capo del compartimento e' anche capo del circondario.
Negli approdi di maggiore importanza in cui non hanno
sede ne' l'ufficio del compartimento ne' l'ufficio del
circondario sono istituiti uffici locali di porto
delegazioni di spiaggia dipendenti dall'ufficio
circondariale.
Il capo del compartimento, il capo del circondario e i
capi degli altri uffici marittimi dipendenti sono
comandanti del porto o dell'approdo in cui hanno sede".
- Il regolamento per l'esecuzione del codice della
navigazione (navigazione marittima) e' stato approvato con
decreto del Presidente della Repubblica n. 328/1952. Il
testo degli articoli 1 e 2 e' il seguente:
"Art. 1 (Circoscrizioni). - La determinazione delle
circoscrizioni marittime di cui all'art. 16 del codice e
della loro estensione territoriale lungo il litorale dello
Stato e' fatta con decreto del Presidente della Repubblica.
Con decreto del Presidente della Repubblica e' altresi'
stabilita, agli effetti previsti dal codice e da altre
leggi o regolamenti, la ripartizione del territorio interno
dello Stato rispetto alle circoscrizioni marittime".
"Art. 2 (Denominazione degli uffici marittimi). -
L'ufficio della zona marittima e' denominato direzione
marittima, l'ufficio del compartimento capitaneria di
porto, l'ufficio del circondario ufficio circondariale
marittimo.
Gli uffici che sono istituiti negli approdi di maggiore
importanza in cui non hanno sede ne' l'ufficio del
compartimento ne' l'ufficio del circondario sono denominati
ufficio locale marittimo o delegazione di spiaggia".
- Il testo del decreto del Presidente della Repubblica
9 agosto 1956, n. 1250, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 288 del 13 novembre 1956, e' ora sostituito dal decreto
del Presidente della Repubblica 5 ottobre 1994, n. 699,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 23 dicembre
1994 e modificato, da ultimo, dal decreto del Presidente
della Repubblica 17 maggio 1999, n. 171, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 138 del 15 giugno 1999.
Nota all'art. 1:
- Per quanto concerne il decreto del Presidente della
Repubblica n. 1250/1956 e il decreto del Presidente della
Repubblica n. 171/1999, vedasi nelle note alle premesse.



 
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