Gazzetta n. 122 del 27 maggio 2000 (vai al sommario)
LIBERA UNIVERSITA' INTERNAZIONALE DEGLI STUDI SOCIALI GUIDO CARLI DI ROMA
DECRETO RETTORALE 3 maggio 2000
Modificazioni allo statuto di autonomia dell'Universita'.

IL RETTORE

Visto lo statuto di autonomia della Libera universita' internazionale degli studi sociali Guido Carli, emanato con decreto rettorale n. 34 del 16 aprile 1998 e pubblicato nel supplemento ordinario n. 86 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 100 del 2 maggio 1998 e la successiva modificazione emanata con decreto rettorale n. 77 del 6 ottobre 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 240 del 12 ottobre 1999;
Vista la legge n. 370 del 19 ottobre 1999, in particolare gli articoli 1 e 3;
Visto il decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica n. 537 del 21 dicembre 1999;
Viste le deliberazioni adottate dal consiglio della facolta' di giurisprudenza, dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione, rispettivamente nelle sedute del 23 febbraio 2000, del 28 febbraio 2000 e del 9 marzo 2000, concernenti la modificazione della denominazione dell'Universita', le modificazioni dell'art. 6, lettera c), dell'art. 9, lettera d) e dell'art. 54, nonche' l'inserimento al capo VI dell'art. 56 relativo al nucleo di valutazione, con conseguente slittamento dei capi e della numerazione degli articoli successivi;
Vista la richiesta di modificazioni statutarie trasmessa al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica con lettera prot. n. 5376 pos. S/2 del 20 marzo 2000;
Vista la lettera prot. 625 del 19 aprile 2000 nella quale il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica non formulava rilievi alle modificazioni statutarie richieste;
Decreta:
Lo statuto di autonomia della Libera universita' internazionale degli studi sociali Guido Carli e' modificato come segue:
Art. 1.
La Luiss Libera universita' internazionale degli studi sociali Guido Carli, piu' brevemente denominata Luiss Guido Carli, in Roma ha elaborato un progetto che prevede la realizzazione di processi formativi finalizzati a tradurre l'accumulazione e l'elaborazione culturale in capacita' operative professionalmente qualificate.
(Omissis).
 
Art. 3.
La Luiss Libera universita' internazionale degli studi sociali Guido Carli in Roma e' autonoma, ai sensi dell'art. 33 della Costituzione.
(Omissis).
 
Art. 5.
(Omissis);
e) il presidente onorario dell'ALUISS e il presidente onorario della Luiss Guido Carli;
(Omissis);
m) un laureato presso la Luiss Guido Carli che non appartenga al personale docente della stessa e che comunque non abbia rapporti di dipendenza e collaborazione con l'Universita';
(Omissis).
Il presidente uscente della Luiss Guido Carli assume la carica di presidente onorario. ................
(Omissis).
 
Art. 6.
(Omissis);
c) approva il budget ed il bilancio dell'Universita';
(Omissis).
 
Art. 9.
(Omissis);
d) delibera su tutti i provvedimenti riguardanti il funzionamento dell'Universita' che comportino entrate oppure spese nell'ambito degli stanziamenti indicati nel budget approvato dal consiglio di amministrazione;
(Omissis).
 
Art. 38.
(Omissis).
... Nell'ambito di convenzioni stipulate dalla Luiss Guido Carli, e nel rispetto dell'ordinamento universitario vigente, il consiglio di facolta' valuta l'equiparazione di certificati internazionalmente riconosciuti al superamento delle prove di esame nelle lingue straniere.
(Omissis).
 
Art. 46.
Nell'ambito dell'Universita' Luiss Guido Carli sono costituiti i seguenti istituti:
(Omissis).
 
Art. 49.
(Omissis).
Per gli iscritti alle scuole valgono, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti per gli studenti della Luiss Guido Carli, inclusa la eventuale collocazione fuori corso per un periodo comunque non eccedente complessivamente il quinquennio.
(Omissis). Scuola di specializzazione per le professioni legali aggregata alla
facolta' di giurisprudenza
 
Art. 54.
La Scuola ha l'obiettivo formativo di sviluppare negli studenti l'insieme di attitudini e di competenze caratterizzanti la professionalita' dei magistrati, degli avvocati e dei notai, anche con riferimento alla crescente integrazione internazionale della legislazione e dei sistemi giuridici e alle piu' moderne tecniche di ricerca delle fonti.
Sono ammessi alla Scuola i laureati in giurisprudenza in Italia o possessori di analogo titolo accademico conseguito all'estero e preventivamente riconosciuto equipollente dalle autorita' accademiche, previo concorso per titoli ed esame.
Il numero dei laureati da ammettere viene determinato annualmente con decreto ai sensi dell'art. 16, comma 5, decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398.
La Scuola ha la durata di due anni non suscettibili di abbreviazioni ed e' articolata in un anno comune e negli indirizzi giudiziario-forense e notarile della durata di un anno.
Per la Scuola di specializzazione e' costituito un consiglio direttivo composto di dodici membri, di cui sei professori universitari di discipline giuridiche ed economiche designati dal consiglio della facolta' di giurisprudenza; due magistrati ordinari, due avvocati e due notai scelti dal consiglio della facolta' di giurisprudenza, nell'ambito di tre rose di quattro nominativi formulate rispettivamente dal Consiglio superiore della magistratura, dal Consiglio nazionale forense e dal Consiglio nazionale del notariato.
Il consiglio direttivo dura in carica quattro anni ed e' presieduto da un direttore eletto in seno al consiglio stesso tra i professori universitari di ruolo.
Il consiglio direttivo cura la gestione organizzativa della Scuola e ne definisce la programmazione delle attivita' didattiche, sottoponendo le relative deliberazioni all'approvazione del senato accademico e del consiglio di amministrazione della Luiss Guido Carli.
Per quanto non previsto dal decreto ministeriale 21 dicembre 1999, n. 537, recante norme per l'istituzione e l'organizzazione delle scuole di specializzazione per le professioni legali, il regolamento didattico di ateneo fissa la normativa per l'ammissione alla Scuola, le tasse ed i contributi universitari ed il loro esonero, le borse di studio, il conseguimento del titolo, l'organizzazione didattica e i piani di studio.
(Omissis).
 
Art. 56.
L'Universita' istituisce un nucleo di ateneo per la valutazione interna delle attivita' didattiche e di ricerca nonche' dei servizi per gli studenti.
Il nucleo, che e' presieduto dal docente delegato dal rettore per la valutazione ed e' composto da un numero di membri determinato dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione, opera su indicazione degli organi dell'Universita'.
L'organizzazione, il funzionamento e le prerogative del nucleo di valutazione di ateneo sono definiti con norme regolamentari, deliberate dal consiglio di amministrazione, su proposta del senato accademico.
 
Art. 57.
(Omissis).
 
Art. 58.
(Omissis).
 
Art. 59.
(Omissis).
 
Art. 60.
(Omissis).
 
Art. 61.
(Omissis).
 
Art. 62.
(Omissis).
 
Art. 63.
(Omissis).
 
Art. 64.
(Omissis).
 
Art. 65.
(Omissis).
 
Art. 66.
(Omissis).
 
Art. 67.
(Omissis).
 
Art. 68.
(Omissis).
 
Art. 69.
(Omissis).
 
Art. 70.
(Omissis).
 
Art. 71.
Per agevolare la formazione internazionale degli studenti, la Luiss Guido Carli stipula accordi con universita' europee ed extraeuropee che consentono agli studenti di trascorrere periodi di studio all'estero con il riconoscimento degli esami sostenuti e, nel caso di programmi comunitari, con l'attribuzione di borse di studio.
 
Art. 72.
(Omissis).
 
Art. 73.
(Omissis).
 
Art. 74.
(Omissis).
 
Art. 75.
(Omissis).
 
Art. 76.
(Omissis).
 
Art. 77.
(Omissis).
 
Art. 78.
(Omissis).
 
Art. 79.
(Omissis).
 
Art. 80.
(Omissis).
 
Art. 81.
(Omissis).
 
Art. 82.
(Omissis).
 
Art. 83.
(Omissis).
 
Art. 84.
(Omissis).
 
Art. 85.
(Omissis).
Per assicurare il mantenimento dell'Universita', l'ente promotore potra' integrare le entrate annuali, derivanti da tasse e contributi, da rendite nette patrimoniali, da altre iniziative, nonche' da eventuali conferimenti di altri, attraverso un contributo annuo nella misura che verra' definita dall'ALUISS in rapporto con le effettive necessita' della Luiss Guido Carli e con la messa a disposizione della sede.
L'ente promotore, in base alle necessita' della Luiss Guido Carli, potra' definire annualmente il canone per gli immobili messi a disposizione.
 
Art. 86.
(Omissis).
 
Art. 87.
(Omissis).
 
Art. 88.
(Omissis).
.........
attestazione del livello universitario dell'attivita' svolta ad opera di un comitato scientifico composto in maggioranza da professori ordinari della Luiss Guido Carli;
(Omissis).
Logotipo
 
Art. 89.
Il logotipo della Luiss Libera universita' internazionale degli studi sociali Guido Carli in Roma e' costituito dalla sigla Luiss, che sovrasta la dicitura Libera universita' internazionale degli studi sociali e dal nome Guido Carli posto al centro sotto la suddetta dicitura.
(Omissis).
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 3 maggio 2000
Il rettore: Arcelli
 
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