Gazzetta n. 122 del 27 maggio 2000 (vai al sommario) |
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LEGGE 26 maggio 2000, n. 137 |
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70, recante: "Disposizioni urgenti per il contenimento delle spinte inflazionistiche". |
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1
1. Il decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70, recante disposizioni urgenti per il contenimento delle spinte inflazionistiche, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 26 maggio 2000
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri Letta, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato Del Turco, Ministro delle finanze Visto, il Guardasigilli: Fassino
LAVORI PREPARATORI Camera dei deputati (atto n. 6897): Presentato il 28 marzo 2000, dal Presidente del Consiglio dei Ministri (D'Alema), dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato (Letta) e dal Ministro delle finanze (Visco). Assegnato alle commissioni riunite 5a (Bilancio) e 6a (Finanze), in sede referente, il 28 marzo 2000 con il parere delle Commissioni I, II, IX, X, XI, XII, XIII e XIV. Esaminato dalle commissioni V e VI runite il 4, 5, 6 e 27 aprile 2000. Esaminato in aula il 2 maggio 2000 e approvato il 9 maggio 2000. Senato della Repubblica (atto n. 4602): Assegnato alla 10a commissione (Industria), in sede referente, il 10 maggio 2000, con pareri delle commissioni 1a, 2a e 5a. Esaminato dalla 1a commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalita' l'11 maggio 2000. Esaminato dalla 10a commissione l'11 e 23 maggio 2000. Esaminato in aula il 23 maggio 2000 ed approvato il 24 maggio 2000. Avvertenza: Il decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 73 del 28 marzo 2000. A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 35. |
| Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 28 MARZO 2000, n. 70.
L'articolo 1 e' soppresso. All'articolo 2: il comma 1 e' soppresso; al comma 2, ovunque ricorrano, le parole: "nella formula tariffaria bonus-malus" sono sostituite dalle seguenti: "nelle formule tariffarie che prevedono variazioni del premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri"; al primo periodo, le parole da: ", nelle classi di merito" fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "nessun aumento di tariffa ai contraenti a carico dei quali non risultino nell'ultimo periodo di osservazione sinistri provocati dai conducenti."; dopo il comma 2 e' inserito il seguente: "2-bis. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, anche ai contratti di assicurazione per autovetture, ciclomotori e motocicli relativi alle formule tariffarie di cui all'articolo 12 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, nonche' ai contratti offerti per telefono o per via telematica e ai contratti senza clausola di tacito rinnovo o disdettati dall'impresa, qualora riproposti allo stesso assicuratore"; al comma 3, le parole: "tariffe di bonus-malus" sono sostituite dalle seguenti: "formule tariffarie che prevedono variazioni del premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri"; al comma 4, sono premesse le parole: "All'articolo 12 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "2-bis." e le parole: "comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70, come modificato dalla relativa legge di conversione,"; dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti: "5-bis. L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) vigila ai fini dell'osservanza, da parte delle imprese di assicurazione, di quanto disposto dal presente articolo. 5-ter. Le imprese di assicurazione che non osservano le disposizioni di cui ai commi 2, 2-bis, 3 e 4 sono assoggettate, per ogni singola violazione, alla sanzione amministrativa da lire tre milioni a lire nove milioni. 5-quater. Allo scopo di rendere piu' efficace la prevenzione e il contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore delle assicurazioni obbligatorie per i veicoli a motore immatricolati in Italia, e' istituita presso l'ISVAP una banca dati dei sinistri ad essi relativi. L'ISVAP rende pienamente operativa la banca dati a decorrere dal 1o gennaio 2001. Da tale data ciascuna compagnia e' tenuta a comunicare all'ISVAP i dati riguardanti i sinistri dei propri assicurati con cadenza trimestrale secondo apposite modalita' stabilite dallo stesso ISVAP. Le procedure e le modalita' di funzionamento della banca dati sono definite dall'ISVAP, sentite le compagnie di assicurazione. I costi di gestione della banca dati sono ripartiti tra le compagnie di assicurazione con gli stessi criteri di ripartizione dei costi di vigilanza dell'ISVAP. 5-quinquies. L'inosservanza degli obblighi di comunicazione all'ISVAP dei dati richiesti comporta l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative: a) da lire due milioni a lire sei milioni in caso di mancato invio dei dati; b) da lire un milione a lire tre milioni in caso di ritardo o incompletezza dei dati inviati. Le predette sanzioni amministrative sono maggiorate del dieci per cento in ogni caso di reiterazione dell'inosservanza dei suddetti obblighi". L'articolo 3 e' soppresso. L'articolo 4 e' soppresso. L'articolo 5 e' soppresso. L'articolo 6 e' soppresso. |
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