Gazzetta n. 123 del 29 maggio 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DECRETO 6 maggio 2000
Recepimento direttiva 98/7/CE in materia di credito al consumo.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 1 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 63, ai sensi del quale il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR) provvede ad adeguare la normativa nazionale alla direttiva 98/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 1998 che modifica la direttiva 87/102/CEE, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito al consumo, con particolare riguardo all'indicazione del tasso annuo effettivo globale (TAEG) mediante un esempio tipico;
Visto l'art. 2 del decreto legislativo n. 63/2000, ai sensi del quale il CICR, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto, apporta, ai sensi degli articoli 122, comma 2, e 123, comma 2, del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385 (testo unico bancario), le necessarie modifiche alla disciplina recata dal decreto del Ministro del tesoro - Presidente del CICR 8 luglio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 169 del 20 luglio 1992, (decreto ministeriale 8 luglio 1992);
Visti i predetti articoli 122, comma 2, e 123, comma 2, del testo unico bancario, a mente dei quali il CICR stabilisce le modalita' di calcolo del TAEG, individuando in particolare gli elementi da computare e la formula di calcolo nonche' i casi in cui, per motivate ragioni tecniche, il TAEG puo' essere indicato mediante un esempio tipico;
Considerato che la richiamata direttiva 98/7/CE prescrive di utilizzare un unico metodo di calcolo del TAEG nell'insieme della Unione europea al fine di promuovere l'instaurazione e il funzionamento del mercato interno e di garantire ai consumatori un elevato grado di tutela;
Considerato altresi' che, ai sensi dell'art. 3 della succitata direttiva 87/102/CEE, come modificato dall'art. 1, lettera d), della direttiva 98/7/CE, e dell'art. 123, comma 2 del decreto legislativo n. 365/1993, per l'indicazione del TAEG deve essere utilizzato un esempio tipico solo se non sia possibile avvalersi di altre modalita';
Ravvisata l'opportunita' che, quando il mezzo utilizzato per l'offerta del credito lo consenta, gli operatori, in aggiunta all'indicazione del TAEG, forniscano al consumatore anche un esempio tipico;
Su proposta formulata dalla Banca d'Italia, sentito l'Ufficio italiano dei cambi;
Ritenuta l'urgenza di provvedere ai sensi dell'art. 3, comma 2, del testo unico bancario;

Decreta:

1. La lettera a) dell'art. 2, comma 7, del decreto ministeriale 8 luglio 1992, citato in premessa, e' sostituita dalla seguente:
"a) gli intervalli di tempo devono essere espressi in anni o frazioni di anno. Un anno e' composto di 365 giorni, 365,25 giorni o (per gli anni bisestili) 366 giorni, 52 settimane o 12 mesi identici, ciascuno dei quali e' costituito da 30, 41666 giorni. L'indicazione del TAEG deve essere accompagnata da quella del parametro temporale specificamente utilizzato."
2. Nell'allegato 1 al decreto ministeriale 8 luglio 1992, alle osservazioni ivi contenute sono aggiunte le seguenti:
"- il risultato del calcolo va espresso con un'approssimazione fino alla seconda cifra decimale. Per l'arrotondamento si applica la seguente regola: se la terza cifra decimale e' maggiore o eguale a 5, la seconda cifra decimale e' aumentata di una unita';
- le formule utilizzate devono dare un risultato uguale a quello degli esempi contenuti nell'allegato 3".
3. Dopo l'allegato 2 al decreto ministeriale 8 luglio 1992, e' inserito l'allegato al presente decreto, recante gli esempi di calcolo del TAEG.
4. Il presente decreto, che sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.
Roma, 6 maggio 2000
Il Ministro: Visco
 
ALLEGATO
----> Vedere Allegato da pag. 11 a pag. 14 della G.U. <----
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone