Gazzetta n. 123 del 29 maggio 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
DECRETO 24 maggio 2000
Fissazione dei criteri per la determinazione dell'ammontare della cauzione prevista dall'art. 5, comma 4-bis, del decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, e successive modifiche e integrazioni concernente le modalita' e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attivita' produttive nelle aree depresse del Paese.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488 in materia di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;
Visto il proprio decreto 20 ottobre 1995, n. 527, e successive modifiche e integrazioni con il quale, in adempimento a quanto previsto dalla suddetta delibera CIPE del 27 aprile 1995, sono state determinate le modalita', le procedure ed i termini per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni in favore delle attivita' produttive nelle aree depresse del Paese;
Visto, in particolare, l'art. 5, comma 4-bis, del suddetto decreto ministeriale n. 527/1995 e successive modifiche e integrazioni che, tra la documentazione da allegare alla domanda di agevolazione, prevede che vi sia la ricevuta del versamento di una cauzione da parte dell'impresa istante, ovvero una fidejussione bancaria o una polizza assicurativa di pari importo della cauzione medesima, a garanzia della volonta' di quest'ultima di realizzare il programma agevolato;
Considerato che il detto art. 5, comma 4-bis, prevede che l'ammontare relativo a detta cauzione, e gli interessi sullo stesso riconosciuti, ovvero alla fidejussione bancaria o alla polizza assicurativa siano determinati sulla base dei criteri fissati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato tenuto anche conto dell'entita' degli investimenti indicati dall'impresa nel modulo di domanda;
Considerata la natura di detta garanzia, finalizzata anche a ristorare parzialmente l'amministrazione dei costi sostenuti per l'attivita' istruttoria a fronte di programmi agevolati che non vengono realizzati;
Ritenuto opportuno, altresi', fornire le necessarie indicazioni relative alle modalita' di versamento della predetta cauzione, del rimborso o del trattenimento della stessa, ovvero di rilascio, di svincolo o di esclusione della fidejussione o della polizza, nonche' fissare i relativi schemi;

Decreta: Articolo unico

1. Al fine di consentire alle imprese che intendono richiedere le agevolazioni di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, di adempiere a quanto previsto dall'art. 5, comma 4-bis, del decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, e successive modifiche e integrazioni in merito alla prestazione di una garanzia circa la volonta' dell'impresa stessa di realizzare il programma agevolato, si specifica quanto indicato nei seguenti commi.
2. La garanzia consiste nel versamento di una cauzione dell'importo di seguito specificato, ovvero, in alternativa, a scelta dell'impresa interessata, in una fidejussione bancaria o una polizza assicurativa di pari importo della cauzione medesima.
3. L'ammontare della cauzione, della fidejussione o della polizza e' determinato nelle misure di seguito indicate, rapportate, nella parte progressiva, all'entita' degli investimenti del programma a fronte dei quali l'impresa richiede le agevolazioni, e non e' soggetto a modifiche in relazione ad eventuali successive variazioni degli investimenti stessi a qualsiasi titolo apportate:
un importo fisso di 3,5 milioni di lire, al quale si aggiunge:
lo 0,222% dell'entita' degli investimenti fino a 1 miliardo di lire;
lo 0,133% per la parte eccedente e fino a 4 miliardi di lire;
lo 0,056% per la parte eccedente e fino a 10 miliardi di lire:
lo 0,007% per la parte eccedente e fino a 50 miliardi di lire;
lo 0,004% oltre i 50 miliardi di lire.
4. Il versamento della cauzione viene effettuato dall'impresa istante su un conto appositamente aperto dalla banca concessionaria ed intestato al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Tale versamento puo' avvenire direttamente presso la banca concessionaria, che ne rilascia contestuale ricevuta secondo lo schema di cui all'allegato 1 al presente decreto, ovvero tramite bonifico bancario, indicando, in tale ultimo caso, nella relativa motivazione del versamento, la seguente dizione: "Cauzione, di cui all'art. 5, comma 4-bis, del decreto ministeriale n. 527/1995 e successive modifiche e integrazioni, relativa alla domanda di agevolazioni n. ......./.............. ai sensi della legge n. 488/1992".
5. La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa, redatta secondo lo schema di cui all'allegato 2 al presente decreto, e' irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, a favore del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; essa ha effetto dalla data della domanda di agevolazione e durata fino a quando non siano maturate le condizioni per lo svincolo di cui al successivo comma 8 e, comunque, fino al termine massimo di trentasei mesi decorrenti dalla data di efficacia del relativo decreto di concessione provvisoria delle agevolazioni.
6. Sono abilitati al rilascio delle garanzie di cui al comma 5, tra quelli assoggettati, per l'esercizio di tali attivita', ai controlli previsti dalle vigenti disposizioni normative, le banche e le imprese di assicurazioni autorizzate, rispettivamente, ai sensi del decreto legislativo n. 385/1993 e del decreto legislativo n. 175/1995, nonche' gli intermediari finanziari, limitatamente a quelli iscritti all'elenco speciale tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 107 del decreto legislativo n. 385/1993.
7. La ricevuta del versamento della cauzione o del relativo bonifico bancario, ovvero la fidejussione o la polizza, deve essere allegata alla domanda di agevolazioni, pena l'invalidita' di quest'ultima.
8. L'importo della cauzione viene restituito all'impresa interessata, ovvero la fidejussione o la polizza svincolata, qualora la concessione provvisoria delle agevolazioni non venga per qualsiasi motivo disposta, anche a seguito del ritiro della domanda da parte dell'impresa, ovvero lo sia in misura parziale, inferiore a quella richiesta dall'impresa stessa a causa dell'insufficienza delle risorse finanziarie disponibili, ovvero qualora, successivamente alla concessione provvisoria delle agevolazioni nella misura richiesta dall'impresa, la banca concessionaria - verificata con esito positivo la compiuta realizzazione dello stato d'avanzamento del programma di investimenti corrispondente alla prima quota di erogazione del contributo e l'assenza di cause e/o fatti idonei a determinare l'assunzione di un provvedimento di revoca - provveda conseguentemente all'erogazione di detta prima quota. In tali casi la banca concessionaria versa il detto importo maggiorato degli interessi di cui al successivo comma 10, secondo le modalita' indicate dall'impresa interessata, ovvero svincola la fidejussione o la polizza a seconda dei casi, entro tenta giorni lavorativi dal ritiro della domanda, ovvero dal relativo decreto di diniego o di concessione parziale delle agevolazioni, ovvero contestualmente all'erogazione della suddetta prima quota del contributo.
9. La cauzione viene trattenuta, ovvero la fidejussione o la polizza escussa, qualora, ad avvenuta concessione delle agevolazioni nella misura richiesta dall'impresa, quest'ultima vi rinunci prima che sia avvenuta un'erogazione per stato d'avanzamento, ovvero non rispetti la condizione di cui all'art. 8, comma 1, lettera c1), del decreto ministeriale n. 527/1995 e successive modifiche e integrazioni. In tali casi la banca concessionaria, entro trenta giorni lavorativi dal decreto di revoca delle agevolazioni, trasferisce al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con le consuete modalita', l'importo relativo alla cauzione, maggiorato dei relativi interessi di cui al successivo comma 10. Qualora l'impresa beneficiaria delle agevolazioni abbia optato per la fidejussione o la polizza, entro il predetto termine la banca provvede, previa richiesta all'impresa medesima, ad escutere la fidejussione o la polizza stessa ed a trasferire l'importo garantito al Ministero, in pari data della riscossione dello stesso, con le suddette modalita'.
10. Per il periodo intercorrente tra la data del versamento della cauzione da parte dell'impresa e quella del versamento della stessa da parte della banca concessionaria all'impresa medesima o al Ministero, la quota in giacenza sul predetto conto corrente matura interessi al vigente tasso applicato alle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea.
11. L'impresa che, a fronte di una domanda non agevolata o agevolata parzialmente a causa dell'insufficienza delle risorse finanziarie disponibili, intenda utilizzare le opportunita' di inserimento automatico o di riformulazione di cui all'art. 6, comma 8, del citato decreto ministeriale n. 527/1995 e successive modifiche e integrazioni, deve fornire una nuova garanzia come sopra specificato, non essendo in alcun caso considerata valida quella prodotta a fronte della domanda non agevolata, ancorche' non ancora restituita o svincolata. A tale riguardo, nel caso di domanda inserita automaticamente, l'impresa deve produrre alla banca concessionaria la nuova ricevuta del versamento della cauzione o del relativo bonifico bancario ovvero la nuova fidejussione o polizza entro e non oltre trenta giorni prima del termine ultimo utile per l'invio delle risultanze istruttorie relative alle graduatorie nelle quali la domanda verrebbe inserita automaticamente, pena la perdita del diritto all'inserimento automatico.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 24 maggio 2000
Il Ministro: Letta
 
Allegato 1

SCHEMA DI RICEVUTA DI VERSAMENTO della cauzione per la presentazione della domanda di agevolazioni di
cui alla legge n. 488/1992

La sottoscritta banca concessionaria rilascia ricevuta del versamento - sull'apposito conto intestato a favore del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - della cauzione, per l'importo di lire/euro .................................. (diconsi lire/euro .....................), prevista dall'art. 5, comma 4-bis, del decreto ministeriale n. 527/1995 e successiva modifiche e integrazioni, da parte dell'impresa ............................ con sede legale in ........................, per la presentazione, secondo quanto indicato dall'impresa stessa, della domanda progetto n. ......../........., finalizzata all'ottenimento delle agevolazioni finanziarie previste dalla legge n. 488/1992, a garanzia della volonta' dell'impresa medesima di realizzare il relativo programma agevolato.
Le condizioni e le modalita' di restituzione ovvero di trattenimento della predetta cauzione sono quelle regolate dallo specifico decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Luogo e data, ...................
La banca concessionaria depositaria
.......................................................
 
Allegato 2

SCHEMA DI GARANZIA FIDEJUSSORIA a titolo di cauzione per la presentazione della domanda di
agevolazioni di cui alla legge n. 488/1992

Spett.le Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato
D.G.C.I.I. - Roma presso la banca
concessionaria

Premesso che:
a) la presentazione della domanda, la concessione e la revoca delle agevolazioni finanziarie previste dalla legge n. 488/1992 sono disciplinate da specifica normativa, richiamandosi, in particolare, il decreto ministeriale n. 527 del 20 ottobre 1995 e successive modifiche e integrazioni (in seguito indicato, per brevita', "regolamento"), nonche' le disposizioni di legge sulle fattispecie di revoca dei contributi pubblici;
b) l'impresa .................................. (in seguito indicata per brevita' "contraente") con sede legale in ............................ codice fiscale ......................... partita IVA .... iscritta alla C.C.I.A.A. di .... al n. ..... intende presentare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale coordinamento incentivi alle imprese, con sede in Roma, via del Giorgione n. 2/B, codice fiscale 80230390587 (in seguito indicato, per brevita', "Ministero"), per il tramite della banca concessionaria....la domanda progetto n. ....../............ finalizzata all'ottenimento delle agevolazioni finanziarie previste dalla legge n. 488/1992 e disciplinate dal "regolamento", per la realizzazione di un programma di investimenti riguardanti la propria unita' produttiva di ....(1);
c) con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e' stato definito lo schema della garanzia fidejussoria, prevista dall'art. 5, comma 4-bis, del detto "regolamento", da adottare, in alternativa al versamento di una cauzione, per la presentazione della domanda di agevolazioni ai sensi della legge n. 488/1992, a garanzia della volonta' dell'impresa di realizzare il programma agevolato, e che il presente atto e' redatto in conformita' al predetto schema.
Tutto cio' premesso che forma parte integrante del presente atto.
La sottoscritta ....(2) (in seguito indicata per brevita' "Banca" o "Societa'") con sede legale in .... iscritta nel registro delle imprese di .................. al n. ............, iscritta all'albo/elenco ....(3), a mezzo dei sottoscritti signori:
......................... nato a ....................... il ....................; ......................... nato a ....................... il ...................., nella loro rispettiva qualita' di ......................., dichiara di prestare, con il presente atto, fidejussione nell'interesse della contraente ed a favore del Ministero quale cauzione dovuta dalla contraente stessa a garanzia della volonta' di quest'ultima di realizzare il predetto programma qualora agevolato ai sensi della legge n. 488/1992, fino alla concorrenza dell'importo di lire/euro ..................... (diconsi lire/euro ...............................) alle seguenti condizioni.
1. La sottoscritta banca/societa' si obbliga irrevocabilmente ed incondizionatamente a corrispondere al Ministero l'importo garantito con il presente atto, qualora la contraente, beneficiaria delle agevolazioni nella misura richiesta dalla stessa, vi rinunci prima che sia avvenuta un'erogazione per stato di avanzamento ovvero non rispetti la condizione di cui all'art. 8, comma 1, lettera c1), del regolamento. Qualora la concessione provvisoria delle agevolazioni sia disposta in misura parziale, inferiore a quella richiesta dalla contraente a causa dell'insufficienza delle risorse finanziarie disponibili, ovvero qualora la concessione medesima non venga per qualsiasi motivo disposta, anche a seguito del ritiro della domanda da parte della contraente stessa, la presente garanzia fidejussoria e' svincolata, a seconda dei casi, entro trenta giorni lavorativi dal ritiro della domanda ovvero dal relativo decreto di diniego o di concessione parziale delle agevolazioni.
2. La banca/societa' si impegna ad effettuare il pagamento dell'importo garantito a prima e semplice richiesta scritta e, comunque, non oltre quindici giorni dalla ricezione dell'apposita richiesta da parte del Ministero o della banca concessionaria, inviata per conoscenza anche alla contraente, contenente l'indicazione delle relative motivazioni cui peraltro non potra' essere opposta alcuna eccezione da parte della banca/societa' stessa, anche nell'eventualita' di opposizione proposta dalla contraente o da altri soggetti comunque interessati ed anche nel caso che la contraente sia dichiarata nel frattempo fallita ovvero sottoposta a procedure concorsuali o posta in liquidazione.
3. La garanzia ha la durata corrispondente ai vincoli risultanti dalla presentazione della detta domanda di agevolazioni, con specifico riguardo ai termini di cui all'art. 8, comma 1, lettera c1), del "regolamento", e comunque fino al termine massimo di trentasei mesi decorrenti dalla data di efficacia del relativo decreto di concessione provvisoria delle agevolazioni; a parte i casi di scioglimento anticipato di cui al precedente punto 1, la garanzia sara' svincolata alla data in cui la banca concessionaria - verificata con esito positivo la compiuta realizzazione dello stato d'avanzamento del programma di investimenti corrispondente alla prima quota di erogazione del contributo e l'assenza di cause e/o fatti idonei a determinare l'assunzione di un provvedimento di revoca - provveda conseguentemente all'erogazione di detta prima quota del contributo.
4. La sottoscritta banca/societa' rinuncia formalmente ed espressamente al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con la contraente e rinunzia sin da ora ad eccepire la decorrenza del termine di cui all'art. 1957 del codice civile.
5. Rimane espressamente convenuto che la presente garanzia fidejussoria si intendera' tacitamente accettata qualora, nel termine di quindici giorni dalla data di consegna alla banca concessionaria, non sia comunicato alla contraente ed alla banca concessionaria che la garanzia fidejussoria stessa non e' ritenuta valida.
Il fidejussore
.......................................
Il contraente
............................
(1) Per le imprese operanti nel settore delle
Costruzioni che non utilizzano stabilmente i beni da
agevolare nell'ambito di una unita' produttiva ubicata in
una delle aree depresse per il periodo minimo di utilizzo
di cui all'art. 8, comma 1, lettera b), del regolamento,
indicare: "... riguardanti i propri cantieri ubicati nelle
aree agevolabili della regione ...".
(2) Indicare il soggetto che presta la garanzia e la
sua conformazione giuridica: banca, societa' di
assicurazione o societa' finanziaria.
(3) Indicare: per le banche o istituti di credito gli
estremi di iscrizione all'albo delle banche presso la Banca
d'Italia per le societa' di assicurazione gli estremi di
iscrizione all'elenco delle imprese autorizzate
all'esercizio del ramo cauzioni presso I'ISVAP; per le
societa' finanziarie gli estremi di iscrizione all'elenco
speciale, ex art. 107 del decreto legislativo n. 385/1993
presso la Banca d'Italia.
 
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