Gazzetta n. 123 del 29 maggio 2000 (vai al sommario)
COMMISSARIO GOVERNATIVO PER L'EMERGENZA IDRICA IN SARDEGNA
ORDINANZA 5 maggio 2000
Integrazione alle ordinanze n. 155 del 6 agosto 1999 e n. 174 del 6 dicembre 1999 recante: "Approvvigionamento idropotabile del comune di La Maddalena - Misure urgenti per la razionalizzazione del sistema di adduzione e distribuzione della risorsa idrica". (Ordinanza n. 196).

IL COMMISSARIO GOVERNATIVO

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 in data 28 giugno 1995 e n. 2424 in data 24 febbraio 1996;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 dicembre 1999, con il quale e' stato, per ultimo, prorogato lo stato di emergenza idrica in Sardegna, sino al 30 giugno 2000;
Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno n. 2994 del 29 luglio 1999, art. 7, con cui il presidente della regione Sardegna, commissario governativo per l'emergenza idrica, e' stato anche incaricato di assicurare l'integrazione urgente dell'approvvigionamento idrico nell'isola di La Maddalena anche mediante navi cisterna, con il concorso del Ministero della difesa;
Vista l'ordinanza commissariale n. 157 del 6 agosto 1999 con la quale il direttore dell'ufficio del commissario, avv. Gianfranco Duranti, e' stato nominato sub-Commissario delegato per le funzioni attuative di cui all'ordinanza del Ministro dell'interno n. 2994 del 29 luglio 1999, ed alle conseguenti ordinanze commissariali;
Atteso che il commissario governativo, allo scopo di risolvere in via definitiva le ricorrenti problematiche di emergenza idrica che interessano l'isola di La Maddalena ha approvato con ordinanza n. 155 del 6 agosto 1999 un programma di interventi di "Razionalizzazione del sistema di adduzione per l'approvvigionamento idropotabile e di razionalizzazione del sistema di distribuzione idrica interna del comune di La Maddalena" al quale si fa fermo ed integrale riferimento;
Atteso che nel dare attuazione alla suddetta ordinanza sono emerse alcune difficolta' per quanto attiene al trasferimento all'E.S.A.F. da parte del comune di La Maddalena delle due condotte di adduzione da Palau e da Cannigione sino a bocca dei serbatoi di Sasso Rosso e Mongiardino, legate alla necessita', espressa dal Comune di La Maddalena di continuare a gestire le risorse del bacino imbrifero di Putzoni e quelle invasate nel bacino di Caprera nonche' l'impianto di potabilizzazione e di sollevamento per i serbatoi di Mongiardino e Sasso Rosso;
Atteso che allo scopo di superare le difficolta' insorte in fase di attuazione, e' stata individuata una soluzione tecnica in relazione alla quale si e' reso necessario integrare, con ordinanza n. 174 del 6 dicembre 1999, quanto disposto con ordinanza n. 155/1999;
Atteso che allo scopo di verificare lo stato di attuazione delle ordinanze n. 155 del 6 agosto 1999 e n. 174 del 6 dicembre 1999, sono stati effettuati incontri in data 19 aprile 2000 e 4 maggio 2000 ai quali hanno preso parte:
la prefettura della provincia di Sassari;
il comune di La Maddalena;
l'assessorato regionale della difesa dell'ambiente - Servizio della protezione civile;
l'Ente sardo acquedotti e fognature;
Atteso che nella riunione del 4 maggio 2000, tenutasi presso la sede del comune di La Maddalena, sono state esaminate con particolare attenzione le problematiche emerse con riferimento alle difficolta' insorte per la realizzazione degli interventi previsti dall'ordinanza commissariale n. 174 del 6 dicembre 1999, integrativa dell'ordinanza n. 155 del 6 agosto 1999 e che, e' stato ribadito, costituiscono soluzione definitiva al problema di assicurare il vettoriamento di tutta la risorsa idrica addotta al comune di La Maddalena, con la condotta da Palau gestita interamente dall'E.S.A.F. sino a bocca del serbatoio di Sasso Rosso;
Atteso che in tale sede e' stata concordemente ribadita l'indispensabilita' che, in tempi brevissimi, come disposto dall'ordinanza n. 155/1999 la gestione delle condotte da Palau e da Cannigione, sino a bocca dei serbatoi di Sasso Rosso e Mongiardino, venga trasferita dal comune di La Maddalena all'E.S.A.F.;
Atteso inoltre che, e' stato anche, concordemente, fissato nel 30 maggio del corrente anno il termine ultimo perentorio, entro il quale tale passaggio deve intervenire attribuendo la totale responsabilita' della gestione delle condotte e del vettoriamento all'E.S.A.F. e che allo scopo sono stati concordemente individuati i seguenti interventi provvisori in attesa della compiuta realizzazione delle opere previste dall'ordinanza n. 174 del 6 dicembre 1999:
1) costruzione da parte dell'E.S.A.F., di un impianto di sollevamento in linea tra l'arrivo della condotta di Palau con la premente per Sasso Rosso, in localita' Mongiardino, comprese opere complementari;
2) realizzazione, sempre a cura dell'E.S.A.F. delle opere previste e indicate all'art. 1, punto A 2 dell'ordinanza n. 174/1999;
3) inserimento a cura dell'E.S.A.F., cosi' come gia' previsto nell'ordinanza n. 155/1999, di contatori di misura cosi' individuati:
in entrata al deposito di Sasso Rosso sulla condotta in arrivo da Palau;
sulla condotta in arrivo dell'acqua da Cannigione al deposito di Mongiardino;
sulla condotta in arrivo da Palau in eventuale ingresso dell'acqua sempre al deposito di Mongiardino;
Atteso che l'esecuzione di detti interventi e' necessario venga realizzata direttamente dell'E.S.A.F. con la massima urgenza e, comunque, in tempo utile per assicurare l'acquisizione della gestione delle condotte predette entro e non oltre il termine del 30 maggio 2000;
Visto il verbale-resoconto della sopracitata riunione tenutasi in data 4 maggio 2000 presso la sede del comune di La Maddalena;
Attesa l'opportunita' che la prefettura di Sassari assicuri il costante monitoraggio dell'attuazione della presente ordinanza da parte dell'E.S.A.F. e del comune di La Maddalena al fine di fornire al commissario governativo per l'emergenza idrica immediata comunicazione di eventuali problematiche che possano ritardare la realizzazione degli interventi ed impedire il rispetto del termine del 30 maggio 2000 entro il quale dovra' essere effettuato il trasferimento della gestione delle condotte di cui sopra;
Ritenuto pertanto di dover integrare quanto disposto con ordinanza n. 155/1999 e n. 174/1999;

Ordina con effetto immediato:
Art. 1.
Fermo restando quanto disposto con ordinanza n. 155 del 6 agosto 1999, e con ordinanza n. 174 del 6 dicembre 1999, e' fissato nel 30 maggio 2000 il termine perentorio entro il quale deve intervenire il passaggio della gestione delle condotte e del vettoriamento da Palau e da Cannigione, sino a bocca dei serbatoi di Sasso Rosso e Mongiardino, dal comune di La Maddalena all'E.S.A.F., a cura degli enti stessi.
 
Art. 2.
Al fine di assicurare l'adempimento di cui al precedente art. 1, ed in attesa della compiuta realizzazione delle opere previste nelle suddette ordinanze n. 155/1999 e n. 174/1999, sono individuati i seguenti interventi provvisori:
1) costruzione, da parte dell'E.S.A.F., di un impianto di sollevamento in linea tra l'arrivo della condotta di Palau con la premente per Sasso Rosso, in localita' Mongiardino, comprese opere complementari;
2) realizzazione, sempre a cura dell'E.S.A.F., delle opere previste e indicate all'art. 1, punto A 2 dell'ordinanza n. 174/1999;
3) inserimento a cura dell'E.S.A.F., cosi' come gia' previsto nell'ordinanza n. 155/1999, di contatori di misura cosi' individuati:
in entrata al deposito di Sasso Rosso sulla condotta in arrivo da Palau;
sulla condotta in arrivo dell'acqua da Cannigione al deposito di Mongiardino;
sulla condotta in arrivo da Palau in eventuale ingresso dell'acqua sempre al deposito di Mongiardino;
All'esecuzione di detti interventi provvedera' direttamente l'E.S.A.F. con la massima urgenza e, comunque in tempo utile per assicurare l'acquisizione della gestione delle condotte predette entro e non oltre il termine del 30 maggio 2000.
 
Art. 3.
Le spese necessarie alla realizzazione degli interventi verranno anticipate dall'E.S.AF. e verranno rifuse all'E.S.A.F. stesso con finanziamento che verra' individuato, da parte dell'Amministrazione regionale, anche con riprogrammazione di fondi disponibili per la realizzazione di opere idriche nel comune di La Maddalena.
Il comune di La Maddalena fornira' tutta l'assistenza tecnica e la collaborazione necessaria alla realizzazione degli interventi predetti.
 
Art. 4.
La prefettura di Sassari assicurera' il costante monitoraggio dell'attuazione della presente ordinanza da parte dell'E.S.A.F. e del comune di La Maddalena e fornira' al commissario governativo per l'emergenza idrica immediata comunicazione di eventuali ritardi che possano impedire il rispetto del termine del 30 maggio 2000 entro il quale dovra' essere effettuato il trasferimento della gestione delle condotte di cui sopra.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente ordinanza.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e sul bollettino ufficiale della regione Sardegna, parte II.
Cagliari, 5 maggio 2000
Il commissario governativo
presidente della giunta regionale
Floris
 
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